COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 17 novembre 1999 

  Innalzamento,  ai sensi  dell'art. 112  del decreto  legislativo n.
58/1998, dal 90% al 96%,  del flottante delle azioni ordinarie emesse
dall'INA S.p.a. (Deliberazione n. 12201).
(GU n.283 del 2-12-1999)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto l'art.  108 del decreto  legislativo 24 febbraio 1998,  n. 58
che  impone a  chiunque venga  a detenere  una partecipazione  in una
societa'  quotata  superiore  al  novanta  per  cento  di  promuovere
un'offerta  pubblica di  acquisto  sulla totalita'  delle azioni  con
diritto di  voto al  prezzo fissato dalla  Consob, se  non ripristina
entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare
andamento delle negoziazioni;
  Visto l'art.  112 del decreto  legislativo 24 febbraio 1998,  n. 58
che  attribuisce  alla  Consob  il  potere  di  elevare  per  singole
societa', sentita la societa' di gestione del mercato, la percentuale
prevista dal citato art. 108;
  Visto l'art.  50, comma  2, del proprio  regolamento del  14 maggio
1999, n. 11971;
  Vista la  comunicazione del  2 novembre  1999 effettuata,  ai sensi
dall'art. 102, comma 1, del  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58,  dalla Assicurazioni  generali  S.p.a.  in relazione  all'offerta
pubblica di acquisto  diretta a conseguire la  totalita' delle azioni
ordinarie emesse dall'INA S.p.a.;
  Considerato  che,  a  seguito  della  citata  operazione,  potrebbe
risultare per le  azioni ordinarie emesse dall'INA  S.p.a. una soglia
di possesso superiore al limite  del 90 per cento stabilito dall'art.
108 del decreto legislativo n. 58/1998;
  Sentita  la  Borsa  italiana  S.p.a. la  quale,  con  nota  dell'11
novembre  1999, ha  proposto di  adottare per  l'INA S.p.a.,  ai fini
della promozione  di un'offerta pubblica di  acquisto residuale sulle
azioni  ordinarie  emesse  dalla  predetta societa',  una  soglia  di
possesso  superiore al  90  per cento  e  pari al  96  per cento  del
relativo capitale ordinario;
  Ritenuto che una  percentuale di flottante per  le azioni ordinarie
emesse dall'INA  S.p.a. pari  al 4 per  cento, corrispondente  ad una
capitalizzazione, calcolata sulla base  dei prezzi ufficiali rilevati
nel periodo  ricompreso tra il mese  di maggio e' il  mese di ottobre
1999, pari a  circa 700 miliardi di lire, e'  idonea ad assicurare un
regolare andamento delle negoziazioni;
                              Delibera:
  Ai sensi dell'art.  112 del d.lgs. 24 febbraio 1998,  n. 58, per le
azioni  ordinarie  emesse  dall'INA S.p.a.  la  percentuale  prevista
dall'art. 108 del medesimo decreto e' elevata al 96 per cento.
  La  presente delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica e nel bollettino della Consob.
   Roma, 17 novembre 1999
                                              Il presidente: Spaventa