Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizza zione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denomi nazione di origine controllata "Lambrusco salamino di Santa Croce".(GU n.299 del 22-12-1999)
Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, vista l'istanza del 29 settembre 1999 del Consorzio di tutela del Lambrusco di Modena tesa ad ottenere l'utilizzo anche del tappo a vite per il confezionamento in bottiglie della capa cita' di litri 0,750 del vino a denominazione di origine controllata "Lambrusco salamino di Santa Croce"; visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla predetta istanza; ha espresso, nella riunione del 21 ottobre 1999, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emana zione del relativo decreto dirigenziale, la modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco salamino di Santa Croce", approvato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno - in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni - essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denomina zioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco salamino di Santa Croce". L'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denomi nazione di origine controllata "Lambrusco salamino di Santa Croce " e' sostituito per intero dal testo seguente: Il vino a denominazione di origine controllata "Lambrusco salamino di Santa Croce", tipologia frizzante, deve essere confezionato in idonee bottiglie di vetro aventi la capacita' di litri 0,200, litri 0,375, litri 0,750, litri 1,500. Sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a fungo ancorato tradizionalmente utilizzato nella zona con eventuale capsula di altezza non supe riore a 7 cm, escluso il tappo a corona. L'utilizzo del tappo a corona e' ammesso solamente nel confezionamento di contenitori aventi la capacita' di litri 0,200, litri 0,375 e litri 1,500.