MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 dicembre 1999 

  Differimento  del  termine per  la  deliberazione  del bilancio  di
previsione per  l'anno 2000 di  province, comuni, unioni di  comuni e
comunita' montane.
(GU n.299 del 22-12-1999)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                            d'intesa con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA  PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art.  55, comma  2, della  legge 8 giugno  1990, n.  142, e
successive  modifiche ed  integrazioni  che, per  province e  comuni,
fissa al  31 dicembre  il termine per  l'approvazione dei  bilanci di
previsione per l'anno successivo e  che lo stesso termine puo' essere
differito  con decreto  del  Ministro dell'interno,  d'intesa con  il
Ministro del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica,
sentita la conferenza Statocitta' ed autonomie locali;
  Visto l'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77,  e successive  modifiche ed integrazioni,  in forza  del quale
alle province,  ai comuni,  alle unioni di  comuni ed  alle comunita'
montane si applica  la disciplina di cui al citato  art. 55, comma 2,
della legge n. 142 del 1990;
  Considerato che  le province, i  comuni, le  unioni di comuni  e le
comunita' montane non dispongono  di dati certi nella predisposizione
dei bilanci di previsione per l'anno 2000 sui seguenti aspetti:
  sui  trasferimenti erariali,  in  quanto la  legge finanziaria  per
l'anno  2000, che  disciplina tale  aspetto,  e' ancora  in corso  di
approvazione;
  per  le province,  sui  proventi  dell'imposta sulle  assicurazioni
contro  la responsabilita'  civile derivante  dalla circolazione  dei
veicoli a motore e  dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione
e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico;
  per le  province ed i  comuni, sull'entita' dei  proventi derivanti
dall'addizionale  provinciale  e  comunale sul  consumo  dell'energia
elettrica  prevista dall'art.  10, comma  11, della  legge 13  maggio
1999, n. 133;
  per i comuni, sui proventi dell'addizionale all'imposta sul reddito
delle  persone fisiche  prevista dall'art.  1, comma  3, del  decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
  per le province e i comuni,  quanto alle spese per il personale ATA
da trasferire nei ruoli del personale statale rilevanti ai fini della
corrispondente decurtazione dei trasferimenti erariali;
  per i  comuni, sull'applicazione  della tariffa per  lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani prevista dal decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n. 22,  di  cui si  attende  il rinvio  da  parte della  legge
finanziaria per l'anno 2000 in  quanto genera notevoli difficolta' in
fase di esecuzione;
  per le  unioni di  comuni, sulla  determinazione dei  contributi in
quanto si e' in  attesa dell'emanazione del decreto interministeriale
di cui all'art. 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265;
  Ritenuto che appare necessario ed  urgente prorogare il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2000;
  Sentita la conferenza Statocitta' ed autonomie locali;
                              Decreta:
  Il termine per l'approvazione dei  bilanci di previsione per l'anno
2000 di  province, comuni,  unioni di comuni  e comunita'  montane e'
differito al 29 febbraio 2000.
   Roma, 15 dicembre 1999
                                         Il Ministro dell'interno
                                              Russo Jervolino
Il Ministro del tesoro, del bilancio
 e della programmazione economica
               Amato