UNIVERSITA' DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 13 dicembre 1999 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.2 del 4-1-2000)

                             IL RETTORE
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20 giugno  1935,  n. 1071, "Modifiche ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73";
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, "Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive moficazioni ed
integrazioni";
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato
con   regio   decreto   14 ottobre   1926,   n.  2412,  e  successive
modificazioni;
  Vista  la  legge 21 febbraio 1980, n. 28, "Delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  "Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica";
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  245, recante norme sul piano
triennale di sviluppo;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge 12 gennaio 1991, n. 13, "Determinazione degli atti
amministrativi  da  adottarsi  nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica";
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Viste  le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi
accademici  dell'Universita'  degli  studi  di  Palermo (consiglio di
facolta'  seduta  del  27 dicembre 1998, senato accademico seduta del
7 settembre   1999,   consiglio   di   amministrazione   seduta   del
29 settembre 1999);
  Visto  il parere del nucleo di valutazione interno dell'Universita'
di Palermo seduta del 19 novembre 1999;
  Visto  il parere del comitato regionale di coordinamento seduta del
3 dicembre 1999;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Palermo approvato e
modificato  con  i  decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato
come appresso.
                           Articolo unico
  Viene  istituito  di diploma universitario di operatore giudiziario
con sede ad Enna.
Diploma universitario di operatore giudiziario
  Art.  1. - 1. Presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita'
di   Palermo  e'  istituto  il  diploma  universitario  di  operatore
                    giudiziario con sede ad Enna.
  2. Il  corso  di  diploma  di  operatore  giudiziario  fornisce  le
conoscenze   giuridiche   e  gli  strumenti  operativi  per  svolgere
attivita' autonome nell'ambito del processo.
  3. Il  corso  di  diploma  di  operatore giudiziario afferisce alla
facolta' di giurisprudenza e ha durata triennale.
 Art.  2. - 1. Il corso di diploma di operatore giudiziario comprende
almeno quattordici e non piu' di sedici annualita' di insegnamento ed
una  prova  di  idoneita'  di  conoscenze  informatiche  di base e si
              conclude con un esame finale di diploma.
  2. La  struttura didattica competente stabilisce le modalita' degli
esami di profitto, delle prove idoneative e dell'esame di diploma.
 Art. 3. - 1. Sono fondamentali le seguenti dieci aree disciplinari:
     1) area   del   diritto   amministrativo   e   della   giustizia
amministrativa;
     2) area del diritto civile e del diritto di famiglia;
     3) area del diritto commerciale e del diritto fallimentare;
     4) area del diritto del lavoro;
     5) area del diritto comparato, internazionale comunitario;
     6) area del diritto penale;
     7) area   del   diritto   processuale   civile   e  del  diritto
fallimentare;
     8) area   del  diritto  processuale  penale  e  dell'ordinamento
giudiziario;
     9) area storico-giuridica;
    10) area del diritto tributario.
  2. Per  ciascuna  delle  aree  di  cui  al  precedente  comma 1, la
struttura  didattica  rende  obbligatoria  almeno  una  annualita' di
insegnamento, anche divisibili in moduli semestali.
  3. E'   obbligatorio   un   insegnamento  almeno  semestrale  della
disciplina informatica giuridica.
  Ai  sensi  dell'art.  13,  comma  1, del "Regolamento in materia di
autonomia  didattica",  in  corso  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale,  l'Universita'  adeguera' l'ordinamento del presente corso
di studio alle disposizioni del predetto regolamento, ed a quelle del
decreto  ministeriale,  che  individuera' la classe relativa al corso
stesso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Palermo, 13 dicembre 1999
               Il rettore: Silvestri