ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 1999 

Aliquota di diversificazione delle mediazioni di affari assicurativi.
(Provvedimento n. 1418).
(GU n.2 del 4-1-2000)

L'ISTITUTO   PER  LA  VIGILANZA  SULLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE  E  DI
                        INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni,  modificata ed integrata dalla legge
9 gennaio  1991,  n.  20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
90,  e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385;
  Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il
funzionamento    dell'albo   dei   mediatori   di   assicurazione   e
riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo - ISVAP e, in
particolare, l'art. 4, comma 3, che ha disposto la modifica dell'art.
8,  terzo  comma,  lettera  a), della legge 28 novembre 1984, n. 792,
demandando all'ISVAP la determinazione, in via generale, della misura
della   diversificazione   tra   piu'   imprese  di  assicurazione  e
riassicurazione delle mediazioni di affari assicurativi;
  Ritenuto  che  ai fini della determinazione della suddetta aliquota
di  diversificazione si rende necessario tenere conto del processo di
concentrazione in atto nel settore assicurativo italiano;
                              Dispone:
  I  mediatori  di  assicurazione  o  riassicurazione, entro due anni
dalla  comunicazione  dell'iscrizione  nell'albo di cui alla legge 28
novembre 1984, n. 792, e successivamente ogni anno, devono dimostrare
di   avere   effettuato  le  mediazioni  in  misura  sufficientemente
diversificata  tra  piu' imprese di assicurazione e riassicurazione e
in  particolare  che  i  premi  lordi  versati  ad  un  unico  gruppo
assicurativo o riassicurativo non siano superiori al quarantanove per
cento   dell'importo   complessivo   dei   premi   dei  contratti  di
assicurazione acquisiti in ciascun biennio.
  Il  provvedimento  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 dicembre 1999
               Il presidente: Manghetti