N. 6 ORDINANZA 9 - 12 gennaio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Filiazione - Decreto del Tribunale per i minorenni emesso in esito al
  procedimento di affidamento contenente un obbligo di  pagamento  di
  somme di denaro per il mantenimento di figli naturali  -  Idoneita'
  di  titolo  per  l'iscrizione  dell'ipoteca  giudiziale  -  Mancata
  previsione - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e di
  tutela  dei  figli  nati  fuori  dal  matrimonio   -   Difetto   di
  legittimazione del giudice rimettente - Manifesta  inammissibilita'
  della questione. 
- Cod. civ., art. 317-bis. 
- Costituzione, artt. 3 e 30, terzo comma. 
(GU n.3 del 18-1-2012 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA; 
Giudici: Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 317-bis del
codice civile promosso  dal  Tribunale  di  Arezzo  nel  procedimento
vertente tra T. F. e l'Agenzia del territorio, Ufficio provinciale di
Arezzo, con ordinanza del 23 marzo  2011,  iscritta  al  n.  172  del
registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2011. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2011  il  Giudice
relatore Alessandro Criscuolo. 
    Ritenuto che il Tribunale di Arezzo, con l'ordinanza indicata  in
epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3  e  30,  terzo
comma, della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo 317-bis del codice  civile  «nella  parte  in  cui  non
prevede che il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni in  esito
a tale procedimento e contenente un obbligo di pagamento di somme  di
denaro per il mantenimento di figli naturali costituisca  titolo  per
iscrivere ipoteca giudiziale ex art. 2818 c. c.»; 
        che, come il rimettente premette, T. F. ha proposto  reclamo,
ai sensi degli artt. 2674-bis cod. civ. e 113-ter delle  disposizioni
per l'attuazione del codice civile, avverso il provvedimento con  cui
l'Agenzia del territorio, Ufficio provinciale di Arezzo,  in  persona
del Conservatore delegato, ha iscritto con riserva ipoteca giudiziale
in base al decreto emesso in data 11 novembre 2009 dal Tribunale  per
i minorenni di Firenze, contenente l'obbligo, a carico  del  genitore
di un  figlio  ancora  in  eta'  minore,  di  versare  un  contributo
economico a titolo di mantenimento per quest'ultimo; 
        che, prosegue il giudice a quo, ad avviso della reclamante, a
seguito della novella di cui  alla  legge  8  febbraio  2006,  n.  54
(Disposizioni in materia di separazione dei  genitori  e  affidamento
condiviso dei figli), e dell'ordinanza  della  Corte  di  cassazione,
sezione prima civile, 3 aprile 2007, n. 8362, i  decreti  pronunciati
dal tribunale per i minorenni, contenenti obblighi  di  pagamento  di
somme di denaro per il mantenimento di figli naturali,  hanno  natura
di titoli esecutivi  e  dovrebbero  essere  sorretti  dalla  garanzia
patrimoniale del debitore, cui e'  finalizzata  l'ipoteca  giudiziale
prevista dall'art. 2818 cod. civ., al pari dei provvedimenti decisori
adottati dal tribunale ordinario per i figli di genitori coniugati; 
        che, come aggiunge il rimettente, nel costituirsi in giudizio
l'Agenzia del territorio, in persona del  Conservatore  delegato,  ha
rilevato che, ai sensi dell'art. 2818, secondo comma, cod.  civ.,  la
natura di titolo ipotecario  puo'  essere  riconosciuta  soltanto  ai
provvedimenti cui sia espressamente  attribuita  dalla  legge,  senza
possibilita' di  estensione  analogica  ad  altri,  quand'anche  essi
abbiano  efficacia  di  titolo  esecutivo  e,  pur  prospettando  una
possibile illegittimita' costituzionale dell'art. 317-bis  cod.  civ.
nella parte in cui non prevede che il decreto  emesso  dal  tribunale
per i minorenni in esito a tale procedimento costituisca  titolo  per
iscrivere ipoteca giudiziale in base al citato art. 2818, ha ribadito
la sussistenza di gravi e fondati dubbi in ordine  alla  possibilita'
d'iscrivere ipoteca giudiziale in forza di un  provvedimento  cui  la
legge  non  riconosce  la  valenza  di  titolo  idoneo   alla   detta
iscrizione; 
        che  il  Tribunale  di  Arezzo,   richiamato   il   contenuto
dell'ordinanza della Corte di cassazione,  sezione  prima  civile,  3
aprile 2007, n. 8362, rileva che, in  effetti,  in  virtu'  dell'art.
317-bis cod. civ.,  come  interpretato  dalla  citata  ordinanza,  il
tribunale per i minorenni e' competente ad adottare  i  provvedimenti
di carattere economico in favore della  prole  naturale  con  decreti
che, pur integrando titoli  esecutivi,  non  consentono  l'iscrizione
dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818, secondo comma,  cod.
civ.,  in  mancanza  di  una  espressa  previsione  legislativa   che
riconosca tale effetto legale ai suddetti provvedimenti giudiziali; 
        che, ad avviso del giudice a quo,  la  mancanza  di  garanzia
patrimoniale per i crediti in questione integra una  macroscopica  ed
irragionevole disparita' di trattamento dei figli  naturali  rispetto
ai figli legittimi nati da coppie coniugate - in relazione  ai  quali
costituiscono titolo  per  l'iscrizione  di  ipoteca  giudiziale  non
soltanto le sentenze di separazione e divorzio ma  anche,  a  seguito
della sentenza della Corte costituzionale n.  186  del  1998  (recte:
1988), i decreti di omologazione delle separazioni consensuali -  con
conseguente violazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 30, terzo comma,
Cost. nella parte in cui prevede che «la legge assicura ai figli nati
fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale»; 
        che, pertanto, ritenuta la rilevanza  della  questione  sulla
base  delle  considerazioni  svolte,  il  rimettente   dubita   della
legittimita' costituzionale del menzionato art. 317-bis cod. civ., in
riferimento ai parametri sopra  indicati,  nella  parte  in  cui  non
prevede che «il decreto emesso dal tribunale per i minorenni in esito
a tale procedimento e contenente un obbligo di pagamento di somme  di
denaro per il mantenimento di figli naturali costituisca  titolo  per
iscrivere ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c.»; 
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha  spiegato  intervento
nel giudizio di legittimita' costituzionale con atto depositato il 13
settembre  2011,  chiedendo   che   la   questione   sia   dichiarata
inammissibile o manifestamente infondata; 
        che,  in  primo  luogo,  la  difesa  erariale   ritiene   non
configurabile la  denunciata  disparita'  di  trattamento  tra  figli
naturali e figli legittimi, perche',  anche  in  relazione  a  questi
ultimi, non tutte le misure di carattere  economico  sono  supportate
dalla garanzia dell'ipoteca giudiziale, non ammessa quando le  misure
stesse siano contenute nei provvedimenti adottati dal presidente  del
tribunale in  sede  di  comparizione  personale  dei  coniugi  e  nei
provvedimenti successivi disposti dal giudice istruttore, nonche' nei
casi di revoca o modifica dei medesimi; 
        che, ad avviso dell'Avvocatura dello  Stato,  la  tutela  dei
figli legittimi e' affidata ad un quadro normativo articolato  e  non
omogeneo, ritenuto peraltro costituzionalmente  legittimo  da  questa
Corte, che - nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 708 del codice di  procedura
civile, nella parte in cui non prevede i provvedimenti del presidente
del tribunale e del giudice istruttore come titoli  per  l'iscrizione
dell'ipoteca giudiziale - ha sottolineato l'ampia discrezionalita' di
cui  gode  il  legislatore   nella   conformazione   degli   istituti
processuali e dell'accesso all'esecuzione forzata nei  vari  tipi  di
giudizio,   discrezionalita'   che   ben   giustifica   una   diversa
articolazione  della  scelta  dei   provvedimenti   suscettibili   di
consentire l'iscrizione di detta ipoteca (ordinanza n. 272 del 2002); 
        che, sempre ad avviso dell'interveniente,  «a  seguito  della
novella di cui alla legge n. 54 del 2006,  anche  il  panorama  degli
strumenti di tutela concernenti i figli naturali appare articolato  e
non rispondente ad un parametro di tutela unitario», sicche'  risulta
infondata  «la   censura   concernente   l'asserita   disparita'   di
trattamento dei figli naturali rispetto a quelli legittimi alla  luce
del diversificato contesto normativo  che  caratterizza  entrambe  le
categorie di soggetti». 
    Considerato  che  il  Tribunale  di  Arezzo,  nel  corso  di   un
procedimento di reclamo proposto ai sensi degli articoli 2674-bis del
codice civile e  113-ter  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice civile, avverso un provvedimento del Conservatore dei registri
immobiliari che ha  disposto  l'iscrizione  con  riserva  di  ipoteca
giudiziale sulla base di un decreto del Tribunale  per  i  minorenni,
contenente  l'obbligo  di  pagamento  di  somme  di  denaro  per   il
mantenimento  di  figlio  naturale,   ha   sollevato   questione   di
legittimita' costituzionale dell'articolo 317-bis cod. civ.; 
        che il rimettente ritiene che detta norma, nella parte in cui
non prevede che «il decreto emesso dal Tribunale per i  minorenni  in
esito a tale procedimento e contenente un  obbligo  di  pagamento  di
somme di denaro per il mantenimento  di  figli  naturali  costituisca
titolo per iscrivere ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c.», si  ponga
in contrasto con l'art.  3  della  Costituzione,  stante  la  assunta
macroscopica ed irragionevole disparita'  di  trattamento  dei  figli
naturali rispetto ai figli legittimi nati da coppie  coniugate  -  in
relazione ai quali costituiscono titolo per l'iscrizione  di  ipoteca
giudiziale non soltanto le sentenze di separazione e di  divorzio  ma
anche, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del
1998 (recte: 1988),  i  decreti  di  omologazione  delle  separazioni
consensuali - e con l'art. 30, terzo comma, Cost. nella parte in  cui
stabilisce che «la legge assicura ai figli nati fuori del  matrimonio
ogni tutela giuridica e sociale»; 
        che, in via preliminare, deve essere affrontato, ai  sensi  e
per gli effetti di cui agli artt.  1  della  legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1, e 23 della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  il
problema della legittimazione  del  giudice  a  quo  a  sollevare  la
questione, con riferimento alla natura del procedimento  disciplinato
dagli articoli 2674-bis cod. civ. e 113-ter disp. att. cod. civ.; 
        che, come questa Corte ha piu' volte affermato, in base  alla
normativa  ora  citata,  le  questioni  incidentali  di  legittimita'
costituzionale «possono essere sollevate dal  giudice  esclusivamente
nel corso di un procedimento avente  carattere  giurisdizionale,  del
quale egli sia investito e, non essendo sufficiente il solo requisito
soggettivo  (intervento  di  un  giudice),  occorre,  altresi',   che
l'attivita'  applicativa  della  legge  da  parte  del  giudice   sia
caratterizzata da entrambi  i  requisiti  dell'obiettivita'  e  della
definitivita', nel senso dell'idoneita' (del  provvedimento  reso)  a
divenire  irrimediabile  attraverso  l'assunzione   di   un'efficacia
analoga a quella del giudicato» (ex  plurimis:  sentenze  n.  47  del
2011; n. 164 del 2008 e n. 387 del 1996; ordinanza n. 6 del 2008); 
        che, con la citata sentenza n. 47  del  2011,  questa  Corte,
investita di una questione di legittimita'  costituzionale  sollevata
nell'ambito di un procedimento di reclamo  proposto  ai  sensi  degli
artt. 2674-bis cod. civ. e 113-ter disp.  att.  cod.  civ.,  ha  gia'
affermato che «Nella specie, invece, il  procedimento  originato  dal
"reclamo" proposto al Tribunale  a  seguito  della  trascrizione  con
riserva  per  conservare  gli  effetti  della  formalita'   (articoli
2674-bis cod. civ. e 113-ter disp. att. cod. civ.) ha -  analogamente
a quello per l'iscrizione di un periodico nel registro della  stampa,
ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (ordinanza n.
170 del 2005)  -  natura  amministrativa  e  si  svolge,  secondo  la
giurisprudenza di legittimita',  a  contraddittorio  non  pieno,  nel
quale le parti interessate vengono semplicemente sentite,  diretto  a
far si' che, nel caso in cui sorgano  gravi  e  fondati  dubbi  sulla
trascrivibilita'   o   iscrivibilita'   di   un   determinato   atto,
l'interessato possa ottenere, in via provvisoria, l'attuazione  della
pubblicita' immobiliare, ed il cui oggetto e'  il  solo  accertamento
della gravita' e  fondatezza  dei  dubbi  in  questione,  essendo  la
definitiva   pronuncia    sulla    sussistenza    del    diritto    e
sull'effettuazione della pubblicita' rimessa ad un eventuale giudizio
contenzioso (Cass. 30 marzo 2005, n. 6675)»; 
        che, come precisato nella detta  pronuncia,  «Si  tratta,  in
sostanza  di  un  procedimento  che  non  comporta  esplicazione   di
attivita' giurisdizionale, in quanto ha ad  oggetto  il  regolamento,
secondo legge, dell'interesse pubblico alla  pubblicita'  immobiliare
attraverso   un   controllo   sull'operato   del   Conservatore;   il
provvedimento che lo conclude  non  e'  suscettibile  di  passare  in
giudicato,  potendo  le  parti  interessate  adire  la  normale   via
contenziosa  per  ottenere  una  pronuncia  sull'esistenza  del  loro
diritto (Cass. 5 maggio 1998, n. 4523)»; 
        che questa Corte ha, pertanto,  dichiarato  inammissibile  la
questione, non ricorrendo la condizione richiesta dagli artt. 1 della
legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953, e
cioe' che la questione incidentale di legittimita' costituzionale sia
sollevata nel corso di un giudizio; 
        che non vi e' motivo di discostarsi da tali  conclusioni,  in
assenza di ragioni idonee a giustificare la formazione di un  diverso
convincimento; 
        che, pertanto,  la  questione  va  dichiarata  manifestamente
inammissibile per difetto di legittimazione del rimettente. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'articolo 317-bis del codice  civile,
sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 30,  terzo  comma,  della
Costituzione, dal Tribunale di Arezzo, con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2012. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                       Il Redattore: Criscuolo 
 
 
                       Il Cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2012. 
 
               Il Direttore della Cancelleria: Melatti