N. 10 ORDINANZA 11 - 20 gennaio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Estradizione - Condannato, cittadino di un paese  membro  dell'Unione
  europea, residente o  dimorante  nel  territorio  italiano  ed  ivi
  stabilmente inserito - Rifiuto  della  consegna  qualora  la  Corte
  d'appello  ritenga  che  la  pena   per   la   quale   e'   chiesta
  l'estradizione possa essere eseguita  in  Italia  conformemente  al
  diritto interno -  Mancata  previsione  -  Asserita  disparita'  di
  trattamento di situazioni analoghe  -  Ritenuto  contrasto  con  il
  principio della finalita' rieducativa della pena e  violazione  dei
  vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Questione identica
  ad   altra    gia'    dichiarata    inammissibile    -    Manifesta
  inammissibilita'. 
- -Cod. proc. pen., art. 705; legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 40. 
- -Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma. 
(GU n.4 del 25-1-2012 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA; 
Giudici: Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  705  del
codice di procedura penale e dell'articolo 40 della legge  22  aprile
2005, n. 69 (Disposizioni per  conformare  il  diritto  interno  alla
decisione quadro 2002/584/GAI del  Consiglio,  del  13  giugno  2002,
relativa al mandato d'arresto europeo e alle  procedure  di  consegna
tra Stati membri), promossi dalla Corte  di  appello  di  Milano  con
ordinanza del 31 marzo 2011 e dalla Corte di appello di  Brescia  del
20 maggio 2011, iscritte ai nn. 155 e 176 del registro ordinanze 2011
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 29  e  37,
prima serie speciale, dell'anno 2011. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
    Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2011  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro. 
    Ritenuto che la Corte di appello di Milano, con ordinanza del  31
marzo 2011 (reg. ord. n. 155 del 2011), ha sollevato, in  riferimento
agli  articoli  3,  27,  terzo  comma,  e  117,  primo  comma,  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'articolo
705 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il
rifiuto di consegna e la conseguente possibilita' di scontare la pena
in Italia del condannato, cittadino di uno Stato  membro  dell'Unione
europea,  residente  o  dimorante  nel  territorio  italiano  ed  ivi
stabilmente inserito, del quale sia stata richiesta l'estradizione; 
        che a giudizio della Corte  rimettente,  non  potendo  essere
applicato al cittadino rumeno richiesto dell'estradizione  il  regime
piu' favorevole recato dall'articolo 18, comma 2, lettera  r),  della
legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare  il  diritto
interno alla decisione quadro  2002/584/GAI  del  Consiglio,  del  13
giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e  alle  procedure
di consegna tra  Stati  membri),  si  sarebbe  venuta  a  creare  una
ingiustificata  ed  irragionevole  disparita'   di   trattamento   di
situazioni   analoghe,   nonche'   l'elisione   delle   esigenze   di
risocializzazione e la violazione  dei  principi  comunitari  di  non
discriminazione, di uniformita' di trattamento dei cittadini europei; 
        che la Corte di appello di  Brescia,  con  ordinanza  del  20
maggio 2011 (reg. ord. n. 176 del 2011), ha sollevato, in riferimento
agli  articoli  3,  27,  terzo  comma,  e  117,  primo  comma,  della
Costituzione,  analoga  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'articolo  705  del   codice   di   procedura   penale,   nonche'
dell'articolo 40 della legge n. 69 del 2005, nella parte in  cui  non
prevedono, in relazione ad una domanda di estradizione presentata  da
uno Stato membro dell'Unione europea,  il  rifiuto  di  consegna  del
condannato, cittadino di un Stato  membro  dell'Unione  europea,  che
legittimamente ed effettivamente abbia la residenza o la  dimora  nel
territorio italiano, quando tale pena possa essere eseguita in Italia
conformemente al diritto interno; 
        che il rimettente, investito del procedimento per la verifica
delle condizioni per l'estradizione di un cittadino romeno,  richiama
integralmente le argomentazioni  dell'ordinanza  del  25  marzo  2011
(iscritta al reg.  ord.  n.  147  del  2011)  con  cui  la  Corte  di
cassazione aveva sollevato identica questione. 
    Considerato che l'identita' delle questioni sollevate  impone  la
riunione dei giudizi, ai fini di un'unica trattazione e  di  un'unica
pronuncia; 
        che questa Corte con la sentenza n.  274  del  2011  ha  gia'
dichiarato inammissibile identica questione sollevata dalla Corte  di
cassazione, in quanto l'intervento richiesto  consisterebbe,  secondo
la  prospettazione  del  rimettente,  nell'inserire   nel   complesso
normativo dell'estradizione un nuovo caso di rifiuto,  mutuato  dalla
disciplina del MAE; 
        che anche in questo identico caso  il  risultato  prefigurato
dalle Corti  rimettenti,  determinerebbe,  «non  piu'  una  normativa
intertemporale, ma un singolare innovativo meccanismo, diverso  tanto
dal precedente quanto  da  quello  "a  regime",  creando  un  sistema
"spurio" anche rispetto alla stessa norma transitoria»; 
        che   deve   pertanto   essere   dichiarata   la    manifesta
inammissibilita' delle questioni. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi  davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara   manifestamente   inammissibili   le    questioni    di
legittimita' costituzionale dell'articolo 705 del codice di procedura
penale  e  dell'articolo  40  della  legge  22  aprile  2005,  n.  69
(Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa  al  mandato
d'arresto europeo e alle procedure di  consegna  tra  Stati  membri),
sollevate dalla Corte di appello di  Milano,  con  ordinanza  del  31
marzo 2011 (reg. ord. n. 155 del 2011) e dalla Corte  di  appello  di
Brescia, con ordinanza del 20 maggio  2011  (reg.  ord.  n.  176  del
2011), in riferimento agli artt. 3, 27, terzo  comma,  e  117,  primo
comma, della Costituzione. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2012. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                        Il redattore: Tesauro 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 20 gennaio 2012. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti