N. 12 ORDINANZA 11 - 20 gennaio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Amministrazione  pubblica  -  Norme   della   Regione   siciliana   -
  Finanziamento  regionale  per  la  stabilizzazione  di   lavoratori
  provenienti  da  lavori  socialmente  utili  -  Ampliamento   delle
  categorie  beneficiarie  -  Omessa  quantificazione   della   nuova
  maggiore spesa - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
  siciliana - Intervenuta promulgazione  della  delibera  legislativa
  con omissione della disposizione  censurata  -  Questione  divenuta
  priva di oggetto - Cessazione della materia del contendere. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana  29  giugno  2011,  n.
  729, art. 5. 
- Costituzione, art. 81, quarto comma. 
(GU n.4 del 25-1-2012 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA; 
Giudici: Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'articolo  5  della
delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana nella  seduta
del 29 giugno 2011 (disegno  di  legge  n.  729,  recante  "Norme  in
materia di riserva  in  favore  degli  enti  locali"),  promosso  dal
Commissario  dello  Stato  per  la  Regione  siciliana  con   ricorso
notificato il 6 luglio 2011, depositato in cancelleria il  12  luglio
2011 ed iscritto al n. 68 del registro ricorsi 2011. 
    Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2011  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana,
con ricorso in via principale  ritualmente  notificato  e  depositato
(reg. ric. n. 68 del 2011), ha  promosso  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 5 della delibera legislativa del  29  giugno
2011 dell'Assemblea regionale siciliana, con la quale  la  stessa  ha
approvato il disegno di legge n. 729 (Norme in materia di riserva  in
favore degli enti locali), per violazione dell'art. 81, quarto comma,
della Costituzione; 
        che l'art. 5 della  delibera  legislativa  n.  729  del  2011
(d'ora in avanti «art. 5»), intitolato «Modifiche di norme in materia
di attivita' socialmente utili», stabilisce che alla lettera  e)  del
comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 29 dicembre  2003,  n.  21
(Disposizioni programmatiche e  finanziarie  per  l'anno  2004)  sono
aggiunte le seguenti parole: «nonche' le  stabilizzazioni  effettuate
ai sensi dell'art. 17, commi 10, 11 e 12 del decreto-legge 1°  luglio
2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'  proroga  di  termini),
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»; 
        che l'art. 5 integra le  fattispecie  previste  dall'art.  25
della legge della Regione siciliana n. 21 del 2003, in presenza delle
quali l'Assessore regionale del lavoro concede alle Aziende  ed  enti
pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque da essa
vigilate, agli enti territoriali o istituzionali, nonche'  agli  enti
ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, un
contributo per ogni lavoratore impegnato in lavori socialmente utili,
ripartito in cinque annualita'; 
        che l'art. 25 della legge regionale n. 21 del  2003  prevede,
quali  forme  di   stabilizzazione   ammissibili   al   finanziamento
regionale: a) l'esternalizzazione di servizi ai  sensi  dell'art.  10
del decreto legislativo 1° dicembre 1997,  n.  468  (Revisione  della
disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art.  22  della
legge 24 giugno 1997, n. 196), come modificato dalla legge 31 ottobre
2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria 2003); b) i contratti quinquennali di diritto privato; c)
i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i lavori  a
progetto; d) le assunzioni  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 468 del 1997 e dell'art. 78,  comma  6,  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2011); 
        che l'art. 5 amplia il novero dei destinatari dei contributi,
inserendo, quale  nuova  fattispecie  legittimante  l'erogazione  del
contributo, le assunzioni del personale  precario  non  dirigenziale,
effettuate con le procedure selettive indicate  dall'art.  17,  commi
10, 11 e 12  del  decreto-legge  n.  78  del  2009,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009; 
        che, ad avviso del Commissario dello  Stato,  l'art.  5,  non
quantificando  l'onere  derivante  dalla  sua  applicazione   e   non
provvedendo a dare copertura alla nuova spesa che sarebbe imputata  a
carico del bilancio regionale, violerebbe l'art.  81,  quarto  comma,
Cost. 
    Considerato che, successivamente  all'impugnazione,  la  predetta
delibera legislativa e' stata pubblicata  (nella  Gazzetta  Ufficiale
della Regione siciliana del 29 ottobre 2011, n. 43) come legge  della
Regione siciliana 20 luglio 2011, n. 16 (Norme in materia di  riserve
in favore  degli  enti  locali),  con  omissione  della  disposizione
oggetto di censura; 
        che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si
esercita necessariamente in modo unitario e contestuale  rispetto  al
testo  deliberato  dall'Assemblea   regionale   siciliana,   preclude
definitivamente la possibilita' che le parti della legge impugnate ed
omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino  una  qualche
efficacia, privando cosi' di  oggetto  il  giudizio  di  legittimita'
costituzionale (ex plurimis, ordinanze nn. 2 e 57 del 2011,  nn.  74,
155 e 212 del 2010, n. 186 del 2009, n. 304 del 2008, nn. 229  e  358
del 2007, n. 410 del 2006); 
        che, pertanto, in conformita' alla giurisprudenza  di  questa
Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara cessata la materia del contendere in ordine  al  ricorso
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2012. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                        Il redattore: Cassese 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 20 gennaio 2012. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti