N. 26 ORDINANZA 13 - 16 febbraio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Procedimento civile - Separazione giudiziale dei  coniugi  -  Udienza
  presidenziale per l'esperimento del tentativo  di  conciliazione  -
  Previsione  che  i  coniugi  debbano  comparire  personalmente  con
  l'assistenza del difensore - Asserita impossibilita' di esperire il
  tentativo  di  conciliazione  ove  una  parte  non  sia  munita  di
  assistenza legale - Difetto di adeguata motivazione sull'oggetto  -
  Inosservanza  dell'obbligo  di  interpretazione  costituzionalmente
  conforme - Uso improprio dell'incidente  di  costituzionalita'  per
  finalita' di avallo  interpretativo  -  Evocazione  apodittica  dei
  parametri - Manifesta inammissibilita' della questione. 
- Cod. proc. civ., artt. 707, primo comma,  708,  primo  comma,  come
  sostituiti dall'art. 2, comma 3, lett.  e-ter  del  d.l.  14  marzo
  2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80,  e  art.
  708, intero testo. 
- Costituzione, artt. 3, 24, 29, 30, 31, 111. 
(GU n.8 del 22-2-2012 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA; 
Giudici: Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 707, primo
comma, e 708, primo comma,  del  codice  di  procedura  civile,  come
sostituiti dall'art. 2, comma 3, lettera e- ter) del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35 (Disposizioni  urgenti  nell'ambito  del  Piano  di
azione  per  lo  sviluppo   economico,   sociale   e   territoriale),
convertito, con modificazioni, dalla legge  14  maggio  2005,  n.  80
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14  marzo
2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito  del  Piano  di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe  al
Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia  di
processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica
della disciplina delle procedure  concorsuali),  nonche'  dell'intero
testo dello stesso articolo 708, promosso dal  Tribunale  di  Lamezia
Terme nel procedimento vertente tra S.C. e P.A. con ordinanza  del  5
maggio 2011, iscritta  al  n.  175  del  registro  ordinanze  2011  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  37,  prima
serie speciale, dell'anno 2011. 
    Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio  2012  il  Giudice
relatore Paolo Grossi. 
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio di  separazione  personale
dei  coniugi  in  cui,  nell'udienza  di  comparizione   davanti   al
presidente, il marito resistente e'  comparso  (anche  a  seguito  di
rinvio) in assenza di  difensore,  il  Presidente  del  Tribunale  di
Lamezia Terme, con ordinanza emessa il 5 maggio 2011,  ha  sollevato,
in  riferimento  agli  articoli  3,  24,  29,  30,  31  e  111  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli articoli
707, primo comma, e 708, primo comma, del codice di procedura  civile
-  come  sostituiti  dall'art.  2,  comma  3,  lettera  e-ter),   del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti  nell'ambito
del  Piano  di  azione  per  lo   sviluppo   economico,   sociale   e
territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge  14  maggio
2005,  n.  80  (Conversione  in   legge,   con   modificazioni,   del
decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  recante  disposizioni  urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale  e
territoriale. Deleghe al  Governo  per  la  modifica  del  codice  di
procedura civile in materia di processo di cassazione e di  arbitrato
nonche' per la riforma  organica  della  disciplina  delle  procedure
concorsuali) -  e  dell'articolo  708,  intero  testo,  dello  stesso
codice, nella parte in cui si prevede che «i coniugi debbono  [e  non
"possono"]  comparire  personalmente  davanti   al   presidente   con
l'assistenza del difensore»; 
        che, in punto di rilevanza, il rimettente osserva che, ove il
resistente  (che  ha  dichiarato  di  non  volere  alcuna  assistenza
tecnica) si considerasse non comparso, si dovrebbe procedere ai sensi
dell'art. 707, terzo comma,  cod.  proc.  civ.,  con  l'adozione  dei
provvedimenti di cui al  successivo  art.  708,  terzo  comma,  senza
poterlo ascoltare e senza, soprattutto, poter esperire  il  tentativo
di conciliazione previsto dalla legge, conseguenze che viceversa  non
si   produrrebbero   ove    venisse    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale delle norme censurate; 
        che, inoltre, il rimettente deduce che il contenuto dell'art.
707, primo comma, cod. proc. civ.,  e'  univoco,  nel  senso  che  «i
coniugi debbono comparire personalmente  davanti  al  presidente  con
l'assistenza del difensore»; e che  pertanto  il  dato  testuale  non
consente  dubbi  ermeneutici,  essendo  stata  voluta   «l'assistenza
necessaria» nell'intero svolgimento dell'udienza  presidenziale  (sia
nella fase del tentativo di conciliazione che in quella successiva al
fallimento del tentativo stesso), con la conseguenza appunto che, nel
caso in cui il coniuge convenuto si presenti  davanti  al  presidente
sprovvisto dell'assistenza di un  difensore,  deve  considerarsi  non
comparso, applicandosi quanto previsto  dall'ultimo  comma  dell'art.
707 cod. proc. civ.; 
        che,    d'altronde,    neppure    sarebbe    possibile    una
interpretazione adeguatrice, volta a  ritenere  che  la  comparizione
della parte senza l'assistenza del  difensore  non  assuma  giuridico
rilievo,  dal  momento  che  il  giudice  non  potrebbe  «piegare  la
disposizione fino a spezzarne  il  legame  con  il  dato  letterale»;
laddove - poiche'  la  novella  del  2005  ha  rovesciato  il  regime
giuridico in esame che, prima delle modifiche intercorse,  «prevedeva
che le parti non potessero  farsi  assistere  dal  proprio  difensore
nella fase presidenziale (divieto, poi, limitato alla sola prima fase
dell'udienza presidenziale, Corte cost. sentenza n. 151/1971)» -  una
interpretazione della  norma  nel  senso  che  essa  non  preveda  la
necessaria  assistenza  del  difensore  «tradirebbe  palesemente   la
intentio legis che sorregge il nuovo art. 707, comma I,  c.p.c.,  con
una surrettizia forma di intervento normativo correttivo»; 
        che,   nel   merito,   il    rimettente    sottolinea    che,
precedentemente alla riforma del 2005, il primo comma  dell'art.  707
cod. proc. civ. aderiva ad un'ottica  esattamente  opposta  a  quella
odierna, disponendo (in combinato disposto  con  il  successivo  art.
708, primo comma) che i  coniugi  dovessero  comparire  personalmente
davanti al presidente senza l'assistenza di difensore; 
        che il giudice a quo ricorda che tale  previsione  era  stata
temperata dalla Corte che (con la sentenza n.  151  del  1971)  aveva
dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme ora impugnate,
nella parte in cui, ai  coniugi  comparsi  personalmente  davanti  al
presidente del tribunale, e in caso  di  mancata  conciliazione,  era
inibito  di  essere  assistiti  dai  rispettivi  difensori,  con   la
conseguenza  che  il  divieto  era  venuto  meno  senza,  pero',  che
l'assistenza fosse stata resa obbligatoria; e che  (nella  successiva
sentenza n. 201 dello stesso anno) aveva chiarito che il «diritto» di
farsi assistere dal difensore  durante  lo  svolgimento  dell'udienza
presidenziale nel giudizio di separazione sorgeva per le parti  nella
fase  successiva  al  fallimento  del  tentativo  di   conciliazione,
ritenendo  legittimo,  giustificato  ed  opportuno  il  «divieto   di
assistenza del  difensore»  nella  prima  fase  presidenziale  ovvero
quella del tentativo di conciliazione; 
        che il rimettente rileva quindi come il legislatore del  2005
(rimuovendo  l'exceptio  all'art.  82  cod.  proc.  civ.  e  rendendo
l'assistenza  «obbligatoria»)  abbia  determinato  una   lesione   al
principio affermato nella richiamata giurisprudenza costituzionale; e
ritiene che l'art. 707, primo comma, cod. proc. civ.,  ove  «preclude
la fase presidenziale, in toto, al coniuge resistente  sprovvisto  di
assistenza, strappa il tessuto connettivo delle disposizioni in esame
creando un vulnus alla tutela apprestata alla famiglia ed al rapporto
di coniugio dagli artt. 29-31 Cost.», violando,  altresi'  l'art.  24
Cost., con «ripercussioni sul principio del giusto processo (art. 111
Cost.) che viene ad essere, in ogni caso, compromesso  in  uno  degli
ambiti  piu'  delicati  e  sensibili»,  e   l'art.   3   Cost.,   per
irrazionalita',   giacche'    «nella    prima    fase    dell'udienza
presidenziale, l'assistenza obbligatoria sostituisce  il  divieto  di
assistenza pur essendo rimasta inalterata la ratio». 
    Considerato che - in ragione della  dichiarazione  di  non  voler
fruire di difensore, resa  dal  convenuto  nel  corso  della  udienza
presidenziale di separazione giudiziale dei coniugi (e  reiterata  in
altra successiva udienza di rinvio concessa appunto per  consentirgli
di munirsi di difesa legale) - il Presidente del Tribunale di Lamezia
Terme dubita della legittimita' costituzionale  degli  articoli  707,
primo comma, e 708, primo comma, del codice di procedura civile (come
sostituiti dall'art. 2, comma 3, lettera e-ter, del decreto-legge  14
marzo 2005, n. 35,  recante  «Disposizioni  urgenti  nell'ambito  del
Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e  territoriale»),
convertito, con modificazioni, dalla legge  14  maggio  2005,  n.  80
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14  marzo
2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito  del  Piano  di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe  al
Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia  di
processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica
della disciplina delle procedure concorsuali), oltre che  dell'intero
testo dell'articolo 708, nella parte in cui si prevede che «i coniugi
debbono  [anziche'  "possono"]  comparire  personalmente  davanti  al
presidente    con    l'assistenza    del    difensore»,     rendendo,
conseguentemente, impossibile esperire il tentativo di  conciliazione
nel caso in cui il convenuto non sia munito di assistenza legale; 
        che, pertanto, le norme lederebbero gli artt. 3, 24, 29,  30,
31 e 111 della Costituzione, a causa dell'asserito vulnus al  diritto
di difesa, al giusto processo e all'interesse  primario  alla  tutela
del matrimonio e della famiglia; 
        che, in particolare, a giudizio del rimettente, la previsione
della assistenza obbligatoria  in  tutta  la  fase  presidenziale  (e
specificamente «nella prima  fase  dell'udienza  presidenziale»),  in
sostituzione dell'originario divieto  di  assistenza,  determinerebbe
(«pur essendo rimasta inalterata la ratio») la lesione del principio,
affermato da questa Corte nelle sentenze n. 151 e n.  201  del  1971,
secondo cui il «diritto» di farsi assistere dal difensore durante  lo
svolgimento dell'udienza presidenziale nel  giudizio  di  separazione
sorgeva per le parti solo nella fase  successiva  al  fallimento  del
tentativo  di  conciliazione,  essendo  legittimo,  giustificato   ed
opportuno il «divieto di assistenza del difensore» nella  prima  fase
presidenziale del tentativo di conciliazione; 
        che il  rimettente  ripropone  la  medesima  questione,  gia'
dichiarata manifestamente  inammissibile  «per  indeterminatezza  del
petitum» emergente ictu  oculi  dalla  formulazione  della  pronuncia
allora richiesta (ordinanza n. 21 del 2011); 
        che,  tuttavia,  rimosso  tale  vizio,  anche   il   presente
incidente di costituzionalita' presenta,  nella  sua  prospettazione,
profili di manifesta inammissibilita'; 
        che, infatti, l'ordinanza di rimessione e' innanzitutto priva
di adeguata motivazione in ordine alla ragione per cui il  rimettente
abbia inteso estendere anche all'art. 708 cod. proc. civ.  (censurato
nel  primo  comma  e  nell'intero  testo)  i   sollevati   dubbi   di
legittimita' costituzionale, che  viceversa  riguardano  propriamente
solo la previsione dell'assistenza dei difensori  operata  dal  primo
comma dell'art. 707 cod. proc. civ., che e' poi la disposizione sulla
quale egli richiede che venga  operato  l'intervento  sostitutivo  da
parte di questa Corte; 
        che non risulta parimenti chiarito se il rimettente  auspichi
che l'invocata pronuncia abbia incidenza rispetto al solo svolgimento
del tentativo di conciliazione, ovvero anche riguardo  al  successivo
momento processuale della emanazione dei provvedimenti presidenziali,
che peraltro (allo stato del giudizio principale, in cui  le  censure
sono state sollevate in limine litis) risulta meramente eventuale, in
quanto condizionato al fallimento di tale tentativo, cosi' da rendere
la  questione,  in  parte  qua,  irrilevante  in   quanto   prematura
(ordinanze n. 176 del 2011, n. 363 e n. 96 del 2010); 
        che, inoltre,  il  rimettente  afferma  l'impossibilita'  (in
ragione dell'asserita sussistenza di un «chiaro dato  letterale»  del
primo comma dell'art.  707  cod.  proc.  civ.  e  di  una  inequivoca
intentio legis che sorreggerebbe la  «inversione  di  rotta»  operata
dalla novella  del  2005)  di  dare  una  lettura  costituzionalmente
orientata delle norme censurate; 
        che tuttavia (in assenza di un diritto vivente ed in presenza
di variegate interpretazioni da parte della dottrina)  il  rimettente
non si pone il problema di individuare la portata  e  le  conseguenze
applicative -  quanto  alla  eventuale  possibilita'  di  configurare
distinte modalita' di  partecipazione  dei  coniugi  ai  due  momenti
caratterizzanti la fase dell'udienza presidenziale, pur  in  presenza
della previsione dell'assistenza del difensore di cui al primo  comma
dell'art.  707  cod.  proc.  civ.  -  delle  locuzioni  differenziate
presenti rispettivamente nel primo e nel terzo comma  del  successivo
art. 708, che prevedono, da un lato, che «All'udienza di comparizione
il presidente deve  sentire  i  coniugi  prima  separatamente  e  poi
congiuntamente,  tentandone  la  conciliazione»  (primo   comma)   e,
dall'altro lato, che, «Se la conciliazione non riesce, il presidente,
anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, da' con
ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che  reputa  opportuni
nell'interesse della prole e dei coniugi [...]» (terzo comma); 
        che, altresi', il rimettente - limitandosi ad  osservare  che
il coniuge presentatosi all'udienza, «ma senza essere assistito da un
difensore (salvo gravi e comprovati motivi)  e'  da  considerare  non
comparso, con la conseguente applicazione della  disciplina  prevista
dall'ultimo comma dell'art. 707 c.p.c.» - neppure si pone l'ulteriore
(ma connesso) problema delle  ricadute  processuali  (in  termini  di
rilevanza, rilevabilita', sanatoria ed  estensione  di  nullita'  non
comminate dalla legge, secondo quanto  previsto  dagli  artt.  156  e
seguenti cod. proc. civ.) derivanti dalla  eventuale  scelta  di  dar
luogo comunque alla audizione del coniuge comparso ma non assistito; 
        che, pertanto -  in  un  contesto  caratterizzato  dall'ampia
discrezionalita' di cui gode il legislatore in tema di disciplina del
processo e di conformazione degli istituti processuali  (sentenza  n.
17 del 2011; ordinanza  n.  141  del  2011),  ed  in  cui  lo  stesso
rimettente non trascura di rilevare che la novella del 2005 si  muove
nel solco della sentenza n. 151 del 1971 - la  prospettata  questione
risulta viziata da una non  compiuta  sperimentazione  da  parte  del
rimettente stesso del doveroso tentativo di dare una  interpretazione
costituzionalmente conforme delle norme impugnate (ordinanze n.  101,
n. 103 e n. 212 del 2011), sembrando piuttosto  che  egli  cerchi  di
utilizzare   in   modo   improprio   e   distorto   l'incidente    di
costituzionalita', nel tentativo di ottenere dalla  Corte  un  avallo
interpretativo (ordinanza n. 139 del 2011); 
        che, infine,  ulteriore  profilo  di  inammissibilita'  delle
censure riferite agli artt. 24, 29, 30, 31 e 111 Cost., si  configura
in ragione della apodittica affermazione  della  violazione  di  tali
parametri, senza alcuna argomentazione in ordine alle cause  di  tale
asserita violazione (ordinanze n. 106 del 2011 e n. 343 del 2010); 
        che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale degli articoli 707, primo comma,  e  708,
primo comma,  del  codice  di  procedura  civile  -  come  sostituiti
dall'art. 2, comma 3, lettera  e-ter),  del  decreto-legge  14  marzo
2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo  economico,  sociale  e  territoriale),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,  n.  80  (Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.  35,
recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione  per  lo
sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la
modifica del codice di procedura civile in  materia  di  processo  di
cassazione e di arbitrato  nonche'  per  la  riforma  organica  della
disciplina delle  procedure  concorsuali)  -,  e  dell'articolo  708,
intero testo, dello stesso codice,  sollevata,  in  riferimento  agli
articoli 3, 24, 29, 30, 31 e 111 della Costituzione,  dal  Presidente
del Tribunale di Lamezia Terme, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 2012. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                        Il redattore: Grossi 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 16 febbraio 2012. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti