N. 27 ORDINANZA 13 - 16 febbraio 2012
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Amministrazione pubblica - Norme della Regione Siciliana - Oneri per il personale dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione - Autorizzazioni di spesa per l'esercizio finanziario 2011 - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Promulgazione del testo approvato dall'Assemblea regionale siciliana con omissione della disposizione oggetto di censura - Esaurimento del potere promulgativo e conseguente carenza di oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale - Cessazione della materia del contendere. - Disegno di legge della Regione siciliana 29 giugno 2011, n. 729 (pubblicato come legge della Regione siciliana 20 luglio 2011, n. 15), art. 6. - Costituzione, artt. 81, quarto comma, e 97.(GU n.8 del 22-2-2012 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, ha pronunciato la seguente
Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 6 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana che ha approvato nella seduta del 29 giugno 2011 il disegno di legge n. 729 (Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell'E.A.S.), promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso notificato il 6 luglio 2011, depositato in cancelleria il 12 luglio 2011, ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 2011. Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella. Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato (reg. ric. n. 69 del 2011), ha promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 6 della delibera legislativa in data 29 giugno 2011 dell'Assemblea regionale siciliana, con la quale la stessa ha approvato il disegno di legge n. 729 (Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell'E.A.S.), per violazione degli articoli 81, quarto comma, e 97 della Costituzione; che la Regione siciliana non si e' costituita nel giudizio di legittimita' costituzionale; che l'art. 6, comma 1, della delibera legislativa n. 729 del 2011 (d'ora in avanti «art. 6»), stabilisce che «Per le finalita' dell'articolo 23, comma 2-quinquies e 2-sexies, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo l, comma 5-bis, della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai debiti nei confronti del personale, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di 31.360 migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle disponibilita' delle seguenti unita' previsionali di base del bilancio della Regione per l'anno 2011, per gli importi di fianco specificati: -U.P.B. 2.2.1.3.7- 1.531 migliaia di euro; -U.P.B. 4.2.1.5.3- 16.730 migliaia di euro; -U.P.B. 7.2.1.1.1- 4.729 migliaia di euro; -U.P.B. 7.2.1.2.1- 5.907 migliaia di euro; -U.P.B. 9.2.1.3.5- 2.326 migliaia di euro; -U.P.B. 10.3.1.3.2- 137 migliaia di euro.»; che, ad avviso del Commissario dello Stato, l'art. 6 viola, anzitutto, l'art. 81, quarto comma, Cost., perche' le previsioni di spesa ivi contenute, laddove rimandano a dotazioni di capitoli attualmente indisponibili (segnatamente a quelle di cui alle U.P.B. 4.2.1.5.3 e U.P.B. 7.2.1.2.1), sono sostanzialmente sprovviste di copertura finanziaria; che l'art. 6 lederebbe, inoltre, l'art. 97 Cost., perche', con l'incerta definizione delle obbligazioni da ammettere a contributo regionale desumibile dal generico riferimento «ai debiti nei confronti del personale», pregiudicherebbe seriamente, alla luce della natura pluriennale della disposizione legislativa, il buon andamento dell'amministrazione. Considerato che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa e' stata pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 29 luglio 2011, n. 32) come legge della Regione siciliana 20 luglio 2011, n. 15 (Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell'E.A.S.), con omissione della disposizione oggetto di censura; che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, «preclude definitivamente la possibilita' che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando cosi' di oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale» (ex plurimis, ordinanze nn. 11 e 12 del 2012, nn. 2 e 57 del 2011, nn. 74, 155 e 212 del 2010, n. 186 del 2009, n. 304 del 2008, nn. 229 e 358 del 2007, n. 410 del 2006); che, pertanto, in conformita' alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 2012. Il Presidente: Quaranta Il redattore: Mazzella Il cancelliere: Melatti Depositata in cancelleria il 16 febbraio 2012. Il direttore della cancelleria: Melatti