N. 45 ORDINANZA 20 febbraio - 7 marzo 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati e pene - Reati di competenza del giudice di pace - Prescrizione
  - Termine triennale - Ritenuta applicabilita' ai soli reati  puniti
  mediante le cosiddette sanzioni paradetentive e non anche ai  reati
  puniti  con  la  sola  pena  pecuniaria  -  Lamentata   sostanziale
  inversione del rapporto tra durata  del  termine  prescrizionale  e
  gravita' dei reati - Erroneita' del  presupposto  interpretativo  -
  Manifesta infondatezza. 
- Cod. pen., art. 157, quinto  comma,  come  sostituito  dall'art.  6
  della legge 5 dicembre 2005, n. 251. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.11 del 14-3-2012 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA; 
Giudici : Franco GALLO, Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 157,  quinto
comma, del codice penale, come sostituito dall'articolo 6 della legge
5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla  legge  26
luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva,
di  giudizio  di  comparazione  delle  circostanze  di  reato  per  i
recidivi, di usura e di  prescrizione),  promossi  dal  Tribunale  di
Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, con  una  ordinanza  del  5
marzo 2007, due ordinanze del 9 febbraio 2007 ed una ordinanza del 19
marzo 2007, rispettivamente iscritte ai numeri 197, 198,  199  e  200
del registro ordinanze 2011, e pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2011. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012  il  Giudice
relatore Gaetano Silvestri. 
    Ritenuto che il  Tribunale  di  Bergamo,  sezione  distaccata  di
Treviglio, con quattro ordinanze di analogo tenore, ha sollevato - in
riferimento  all'articolo  3  della  Costituzione  -   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 157, quinto comma,  del  codice
penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre  2005,  n.
251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.  354,
in materia di attenuanti  generiche,  di  recidiva,  di  giudizio  di
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di
prescrizione),  nella  parte  in  cui  non  dispone  che  il  termine
triennale di prescrizione si applichi a tutti i reati  di  competenza
del giudice di pace, e non soltanto a quelli puniti con pena  diversa
da quella detentiva e da quella pecuniaria; 
        che le ordinanze di rimessione, tutte  pervenute  alla  Corte
costituzionale il 9 agosto 2011, risultano deliberate nelle date  del
9 febbraio 2007 (r.o. n. 198 e n. 199 del 2011),  del  5  marzo  2007
(r.o. n. 197 del 2011), del 19 marzo 2007 (r.o. n. 200 del 2011); 
        che,  secondo  il  Tribunale,   il   termine   triennale   di
prescrizione  fissato  dalla  norma  censurata  troverebbe  effettiva
applicazione (solo) con riguardo ai reati attribuiti alla  competenza
del giudice di pace, per i quali possono essere irrogate le  sanzioni
«paradetentive» della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica
utilita' (art. 52 del decreto legislativo 28  agosto  2000,  n.  274,
recante «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace,  a
norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468»); 
        che il rimettente prospetta, sulla base di tale premessa, una
sostanziale  inversione,  nell'ambito  dei  reati   attribuiti   alla
competenza del giudice onorario, del rapporto tra durata del  termine
prescrizionale e gravita' dei reati medesimi; 
        che  infatti,  per  gli  illeciti  sanzionati  con   maggiore
severita', sarebbe previsto un tempo di prescrizione pari a tre anni,
mentre per gli altri, puniti con la sola pena pecuniaria, il  termine
sarebbe maggiore (variando da quattro anni per le  contravvenzioni  a
sei anni  per  i  delitti),  secondo  il  disposto  del  primo  comma
dell'art. 157 cod. pen.; 
        che  il  sistema  cosi'  delineato,   non   suscettibile   di
interpretazioni correttive, darebbe luogo a differenze di trattamento
non ragionevoli e non giustificabili, come nel  caso  esemplificativo
della minaccia di procurare lesioni (termine di prescrizione  pari  a
sei anni),  reato  che  si  estingue  meno  rapidamente  del  delitto
commesso con l'effettiva produzione delle lesioni minacciate (il  cui
termine prescrizionale, fissato dalla norma censurata, e' pari a  tre
anni); 
        che in tutti i giudizi a quibus si  procede,  secondo  quanto
riferito  dal  rimettente,  per  i  reati  di  «minaccia  semplice  e
ingiuria»,  per  i   quali   non   sono   applicabili   le   sanzioni
«paradetentive», e che solo in uno tra essi (r.o. n.  200  del  2011)
sono contestati gli ulteriori delitti di  «percosse  e  omissione  di
soccorso (vecchia disciplina)», pure sanzionabili solo mediante  pena
pecuniaria; 
        che, in punto di rilevanza, il Tribunale osserva come, se  il
termine triennale di prescrizione si estendesse a tutti  i  reati  di
competenza del giudice di pace, i  reati  perseguiti  nei  giudizi  a
quibus sarebbero estinti per intervenuta prescrizione; 
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  nei
quattro giudizi indicati in epigrafe  con  atti  di  analogo  tenore,
tutti depositati il 18 ottobre 2011; 
        che, secondo la difesa dello  Stato,  le  questioni  proposte
sarebbero inammissibili, data la carente descrizione  delle  relative
fattispecie concrete; 
        che, nel merito, le questioni sarebbero manifestamente  prive
di fondamento, alla luce della sentenza n. 2 del 2008, con  la  quale
la Corte costituzionale  ha  escluso  che  il  termine  triennale  di
prescrizione, di cui al quinto comma dell'art.  157  cod.  pen.,  sia
applicabile ai reati di competenza del giudice di pace  punibili  con
le cosiddette sanzioni «paradetentive». 
    Considerato che il Tribunale di Bergamo,  sezione  distaccata  di
Treviglio, con quattro ordinanze di analogo tenore, ha sollevato - in
riferimento  all'articolo  3  della  Costituzione  -   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 157, quinto comma,  del  codice
penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre  2005,  n.
251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.  354,
in materia di attenuanti  generiche,  di  recidiva,  di  giudizio  di
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di
prescrizione),  nella  parte  in  cui  non  dispone  che  il  termine
triennale di prescrizione si applichi a tutti i reati  di  competenza
del giudice di pace, e non soltanto a quelli puniti con pena  diversa
da quella detentiva e da quella pecuniaria; 
        che risulta opportuno disporre, in  forza  della  sostanziale
identita' di  oggetto  delle  questioni  proposte,  la  riunione  dei
relativi giudizi; 
        che  i  dubbi  prospettati  dal  rimettente   in   punto   di
legittimita' costituzionale della norma censurata sono manifestamente
infondati, in quanto espressi sulla base di  un  erroneo  presupposto
interpretativo; 
        che questa Corte, dichiarando non fondate «nei sensi  di  cui
in motivazione»  questioni  analoghe  a  quelle  odierne,  poste  con
riguardo al  primo  ed  al  quinto  comma  dell'art.  157  cod.  pen.
(sentenza n. 2 del 2008), ha gia' chiarito come debba essere  esclusa
l'attuale vigenza di un termine triennale di prescrizione per i reati
di competenza del giudice di pace  punibili  mediante  le  cosiddette
sanzioni paradetentive; 
        che con la citata pronuncia e' stata negata, in  particolare,
la riferibilita' della norma contenuta nel quinto comma dell'art. 157
cod. pen. a fattispecie  incriminatrici  che  non  prevedano  in  via
diretta ed esclusiva pene diverse da quelle pecuniarie  o  detentive,
ed e' stata altresi' rilevata la perdurante equiparazione, «per  ogni
effetto  giuridico»,  tra  le   pene   dell'obbligo   di   permanenza
domiciliare e del lavoro socialmente utile, irrogabili dal giudice di
pace in alternativa alle pene pecuniarie,  e  le  sanzioni  detentive
originariamente previste per i reati che  le  contemplano  (art.  58,
comma 1, del decreto legislativo 28  agosto  2000,  n.  274,  recante
«Disposizioni sulla competenza penale del giudice di  pace,  a  norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468»); 
        che l'opzione appena descritta e' stata confermata, da questa
Corte, in occasione del vaglio di ulteriori questioni  sollevate  con
riguardo alla disciplina della prescrizione per i reati di competenza
del giudice di pace (ordinanze nn. 223, 381 e 433 del 2008, e n.  135
del 2009); 
        che non si rinvengono, nella  motivazione  dei  provvedimenti
dai quali origina il presente  giudizio,  argomenti  che  inducano  a
modificare le valutazioni appena richiamate; 
        che la ritenuta applicabilita'  delle  disposizioni  previste
nel primo comma dell'art. 157 cod. pen. a tutti i reati di competenza
del giudice di pace esclude  l'incongrua  diversita'  di  trattamento
denunciata dal rimettente. 
    Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di
legittimita' costituzionale  dell'articolo  157,  quinto  comma,  del
codice penale, come sostituito dall'art. 6  della  legge  5  dicembre
2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,
n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di  giudizio
di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e
di prescrizione), in riferimento all'art. 3 della  Costituzione,  dal
Tribunale  di  Bergamo,  sezione  distaccata  di  Treviglio,  con  le
ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2012. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                       Il Redattore: Silvestri 
 
 
                       Il Cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2012. 
 
               Il Direttore della Cancelleria: Melatti