N. 54 SENTENZA 5 - 9 marzo 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Energia - Norme della Regione Molise - Impianti per la produzione  di
  energia elettrica da fonte  nucleare  e  depositi  di  materiali  e
  rifiuti radioattivi - Divieto di  installazione  nella  Regione  in
  assenza di intesa con lo Stato - Censura dell'intera disposizione -
  Argomentazioni  svolte  solo  in  relazione  alla  parte  normativa
  afferente  ai  depositi  dei  materiali  e  rifiuti  radioattivi  -
  Conseguente delimitazione dell'oggetto dell'impugnativa. 
- Legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7, art. 1, comma 3. 
- Costituzione, artt.  117, secondo comma,  lett.  s),  e 120,  primo
  comma. 
Energia - Norme della  Regione  Molise  -  Depositi  di  materiali  e
  rifiuti  radioattivi  -  Divieto  di  installazione   sul   proprio
  territorio  di  depositi  di  materiali  e  rifiuti  radioattivi  -
  Invasione della competenza statale esclusiva in materia  di  tutela
  dell'ambiente e dell'ecosistema - Irrilevanza della  previsione  di
  intesa effettuata dal  legislatore  regionale  cui  non  spetta  la
  competenza  -  Illegittimita'  costituzionale  in   parte   qua   -
  Assorbimento della ulteriore censura. 
- Legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7, art. 1, comma 3. 
- Costituzione, art.  117, secondo comma, lett. s) (art.  120,  primo
  comma). 
(GU n.11 del 14-3-2012 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA; 
Giudici: Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 3,
della legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n.  7  (Disposizioni
in materia di produzione di energia),  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il  24  giugno  2011,
depositato in cancelleria il 30 giugno 2011 ed iscritto al n. 63  del
registro ricorsi 2011. 
    Udito nell'udienza pubblica  del  21  febbraio  2012  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    Udito  l'avvocato  dello  Stato  Alessandro  De  Stefano  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 24 giugno 2011 e depositato  nella
cancelleria della Corte  il  30  giugno  2011,  previa  deliberazione
consiliare del 16  giugno  2011,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  ha  sollevato  questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'articolo 1, comma 3, della legge della Regione Molise 21  aprile
2011, n. 7  (Disposizioni  in  materia  di  produzione  di  energia),
pubblicata sul B.U.R. del Molise del 30 aprile 2011. 
    In particolare, la disposizione impugnata  prevede  che:  «tenuto
conto degli elevati rischi connessi alla sismicita'  ed  al  dissesto
idrogeologico del territorio, e' preclusa nella regione,  in  assenza
di intesa con lo Stato, l'installazione di impianti per la produzione
di energia elettrica  da  fonte  nucleare,  nonche'  di  depositi  di
materiali e rifiuti radioattivi». 
    1.1. - Sostiene il ricorrente che tale disposizione viola  l'art.
117,  secondo  comma,  lettera  s),  della  Costituzione,  in  quanto
interviene in una  materia,  quella  della  «tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema»,  attribuita  in  via  esclusiva   alla   competenza
legislativa  dello   Stato,   che   l'ha   concretamente   esercitata
attraverso:  a)  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.   230
(Attuazione   delle   direttive    89/618/Euratom,    90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e
2009/71/Euratom, in materia  di  sicurezza  nucleare  degli  impianti
nucleari),  contenente  disposizioni  particolari   per   i   rifiuti
radioattivi (art.  102)  e  per  il  controllo  sulla  radioattivita'
ambientale (art. 104); b) il decreto-legge 14 novembre 2003,  n.  314
(Disposizioni  urgenti  per  la  raccolta,  lo   smaltimento   e   lo
stoccaggio,  in  condizioni  di  massima   sicurezza,   dei   rifiuti
radioattivi), convertito in legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1
della legge 24 dicembre 2003, n. 368; c) il  decreto  legislativo  15
febbraio 2010, n.  31  (Disciplina  dei  sistemi  di  stoccaggio  del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi,  nonche'  benefici
economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23  luglio  2009,  n.
99), successivamente modificato. 
    Ne consegue, secondo la prospettazione  del  ricorrente,  che  e'
radicalmente precluso alla Regione  adottare  norme  che  limitino  o
condizionino l'applicazione della normativa statale. 
    Sul tema dello stoccaggio e del deposito di materiali  e  rifiuti
radioattivi nonche' sulla mancanza di competenza regionale  in  punto
di disciplina ambientale viene  richiamata  la  giurisprudenza  della
Corte costituzionale (sentenze n. 62 del 2005, n. 247 del 2006  e  n.
331 del 2010). 
    1.2. -  Secondo  il  ricorrente,  la  disposizione  impugnata  si
porrebbe, inoltre, in contrasto con l'art. 120,  primo  comma,  Cost.
(in relazione ai principi di sussidiarieta', ragionevolezza  e  leale
collaborazione), in quanto, precludendo il transito  e  la  presenza,
anche provvisoria, di materiali e  rifiuti  nucleari  nel  territorio
regionale,   predisporrebbe   una   misura   ostativa   alla   libera
circolazione del materiale radioattivo, cosi'  come  delineata  nella
giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 62  del  2005,
gia' citata). Il  problema  dei  rifiuti  radioattivi,  infatti,  non
potrebbe essere risolto dal legislatore regionale in base al criterio
di "autosufficienza" a  livello  regionale,  dovendosi  tenere  conto
della possibile irregolare  distribuzione  sul  territorio  nazionale
delle attivita' produttive dei rifiuti e della necessita' di  trovare
siti idonei per la loro collocazione in sicurezza. 
    2. - La Regione Molise non si e' costituita. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Con ricorso ritualmente  notificato  il  24  giugno  2011  e
depositato nella cancelleria della Corte il 30  giugno  2011,  previa
deliberazione consiliare  del  16  giugno  2011,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  ha  proposto  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della  legge  della  Regione
Molise 21 aprile 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di produzione di
energia). 
    La disposizione impugnata prevede che «tenuto conto degli elevati
rischi connessi alla sismicita'  ed  al  dissesto  idrogeologico  del
territorio, e' preclusa nella regione, in assenza di  intesa  con  lo
Stato, l'installazione di  impianti  per  la  produzione  di  energia
elettrica da fonte nucleare,  nonche'  di  depositi  di  materiali  e
rifiuti radioattivi». 
    1.1. - Secondo il ricorrente, tale disposizione viola l'art. 117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione, in  quanto  interviene
in   una   materia,   quella   della    «tutela    dell'ambiente    e
dell'ecosistema»,  attribuita  in  via  esclusiva   alla   competenza
legislativa  dello   Stato,   che   l'ha   concretamente   esercitata
attraverso:  a)  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.   230
(Attuazione   delle   direttive    89/618/Euratom,    90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e
2009/71/Euratom, in materia  di  sicurezza  nucleare  degli  impianti
nucleari),  contenente  disposizioni  particolari   per   i   rifiuti
radioattivi (art.  102)  e  per  il  controllo  sulla  radioattivita'
ambientale (art. 104); b) il decreto-legge 14 novembre 2003,  n.  314
(Disposizioni  urgenti  per  la  raccolta,  lo   smaltimento   e   lo
stoccaggio,  in  condizioni  di  massima   sicurezza,   dei   rifiuti
radioattivi), convertito in legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1
della legge 24 dicembre 2003, n. 368; c) il  decreto  legislativo  15
febbraio 2010, n.  31  (Disciplina  dei  sistemi  di  stoccaggio  del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi,  nonche'  benefici
economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23  luglio  2009,  n.
99), successivamente modificato. 
    1.2. - Viene inoltre dedotto il contrasto con l'art.  120,  primo
comma,  Cost.  (in   relazione   ai   principi   di   sussidiarieta',
ragionevolezza e leale  collaborazione),  in  quanto  il  conseguente
divieto di transito e di gestione, anche provvisoria, di materiali  e
rifiuti nucleari sul territorio regionale costituirebbe un  ostacolo,
nell'ambito di quello nazionale, al principio di libera  circolazione
del  materiale  radioattivo,  cosi'   come   ritenuto   dalla   Corte
costituzionale nella sentenza n. 62 del 2005. 
    Pertanto, la Regione sarebbe incompetente ad adottare norme  che,
come quella impugnata, limitino o condizionino  l'applicazione  della
normativa statale. 
    2. -  In  via  preliminare,  occorre  rilevare  che,  sebbene  la
deliberazione del Consiglio dei ministri prevista dall'art. 31, terzo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla  costituzione  e
sul funzionamento della  Corte  costituzionale),  faccia  riferimento
all'intera legge della Regione Molise n. 7 del 2011, la relazione del
Ministro per i rapporti con le regioni, cui la deliberazione  rinvia,
si riferisce al solo art. 1, comma 3, rilievo che induce  a  limitare
ad esso lo scrutinio (sentenza n. 95 del 2005). 
    Inoltre, mentre l'intestazione del ricorso ed il relativo petitum
si riferiscono all'intero art. 1, comma 3 (che, in difetto di  intesa
con lo Stato, vieta l'installazione nel territorio regionale  sia  di
impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare sia
di depositi di materiali e rifiuti  radioattivi),  le  argomentazioni
svolte nell'atto  introduttivo  riguardano,  al  contrario  (come  si
evince dal  tenore  letterale  del  ricorso  e  dalla  giurisprudenza
costituzionale  invocata  a   sostegno   delle   tesi   prospettate),
esclusivamente il secondo divieto. 
    La questione di  legittimita'  costituzionale,  alla  luce  delle
motivazioni contenute nel ricorso, deve intendersi pertanto  limitata
alla  sola  parte  della  citata  norma  afferente  ai  depositi  dei
materiali e dei rifiuti radioattivi. 
    3. - Nel merito della questione, la censura svolta  in  relazione
all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e' fondata. 
    La Regione Molise, con l'art. 1 della legge 27 maggio 2005, n. 22
(Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi), aveva  gia'
vietato il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio  di  materiali
nucleari non prodotti nel territorio  regionale,  ad  esclusione  dei
materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica. 
    Detta disposizione, parzialmente coincidente con  quella  oggetto
dell'odierna impugnazione (che vieta  il  deposito,  senza  ulteriori
specificazioni,  e  consente   una   deroga   in   caso   di   intesa
Stato-Regione), e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima da
questa Corte con la sentenza n.  247  del  2006  per  violazione  dei
medesimi parametri oggi evocati (art. 117, secondo comma, lettera  s,
ed art. 120, primo comma, Cost.). 
    Peraltro questa Corte (sentenza n. 331 del 2010)  ha  gia'  avuto
modo di pronunciarsi su disposizioni  del  tutto  analoghe  a  quella
oggetto  dell'odierna  impugnazione,  contenute  nella  legge   della
Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30  (Disposizioni  in  materia  di
energia nucleare), nella legge della Regione  Basilicata  19  gennaio
2010, n. 1  (Norme  in  materia  di  energia  e  Piano  di  Indirizzo
Energetico Ambientale Regionale D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152  -  L.R.
n. 9/2007), e nella legge della Regione Campania 21 gennaio 2010,  n.
2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale
della  Regione  Campania  -  Legge   finanziaria   anno   2010).   Le
disposizioni allora evocate vietavano l'installazione sul  territorio
regionale, oltre che di impianti di produzione di  energia  nucleare,
anche di depositi di materiali e di rifiuti  radioattivi,  salvo  che
non fosse raggiunta un'intesa tra Stato e Regione interessata. 
    In quell'occasione fu ribadito il principio, secondo cui  nessuna
Regione - a fronte di  determinazioni  di  carattere  ultraregionale,
assunte  per  un  efficace  sviluppo  della  produzione  di   energia
elettrica  nucleare  -  puo'  sottrarsi  in   modo   unilaterale   ai
conseguenti inderogabili oneri di solidarieta' economica  e  sociale.
Cio' vale evidentemente anche per i sacrifici connessi alla procedura
di stoccaggio e smaltimento dei  materiali  e  dei  rifiuti,  la  cui
disciplina resta vigente indipendentemente dall'impatto  sul  settore
dell'energia nucleare degli esiti del referendum abrogativo,  che  ha
riguardato i commi 1 e 8 dell'art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011,
n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura,  in  materia  di
incroci  tra  settori  della   stampa   e   della   televisione,   di
razionalizzazione dello spettro  radioelettrico,  di  abrogazione  di
disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti  nucleari,
di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti,  nonche'  per  gli
enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  della  Regione   Abruzzo),
convertito con modificazioni dalla  legge  26  maggio  2011,  n.  75,
oggetto del quesito come riformulato  dall'Ufficio  centrale  per  il
referendum presso la Corte di cassazione  con  ordinanza  1-3  giugno
2011. 
    Con la citata sentenza n. 331 del 2010  e'  stato  ribadito,  nel
solco della precedente giurisprudenza (sentenze n. 62  del  2005,  n.
247 del 2006, n. 278 del 2010 e n. 33 del 2011), che le  disposizioni
relative  al  settore  dei  materiali  e  rifiuti  radioattivi  vanno
ascritte alla  materia,  di  esclusiva  competenza  statale,  «tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema» (art. 117, secondo comma, lettera s,
Cost.). 
    Non  puo'  rilevare  in  proposito  la   ragione   apparentemente
ricavabile dalla formulazione della disposizione  regionale,  secondo
cui la prevenzione degli elevati rischi connessi alla  sismicita'  ed
al dissesto idrogeologico del territorio molisano sarebbe sufficiente
a ritagliare una competenza legislativa in materia assimilabile  alle
categorie della  protezione  civile,  della  salute  pubblica  o  del
governo del territorio. 
    Occorre, infatti, in proposito precisare  che,  per  definire  la
materia oggetto delle disposizioni censurate, assume rilievo  non  la
qualificazione che ne da' il legislatore regionale, bensi' la  natura
dell'oggetto ed il significato sostanziale  delle  medesime,  tenendo
conto della loro ratio e tralasciando profili  marginali  e  riflessi
(sentenza n. 168 del 2009). 
    Tanto premesso, la Corte ha specificamente negato che la  Regione
disponga di poteri in campo ambientale alla  stregua  del  titolo  di
competenza rappresentato dalla «protezione civile», in presenza della
competenza statale di cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),
Cost. (sentenze n. 62 del 2005, punto 4 del Considerato in diritto, e
n. 278 del 2010, punto 12 del Considerato in diritto). 
    Nel medesimo contesto ha escluso la competenza concorrente  della
Regione in materia di «salute  pubblica»,  affermando  che  i  poteri
regionali «non possono consentire, sia pure in nome di una protezione
piu' rigorosa della salute degli  abitanti  della  Regione  medesima,
interventi   preclusivi   suscettibili,   come   nella   specie,   di
pregiudicare, insieme ad altri interessi  di  rilievo  nazionale,  il
medesimo interesse della salute in un ambito territoriale piu' ampio,
come avverrebbe in caso di impossibilita' o difficolta' a  provvedere
correttamente allo smaltimento di rifiuti radioattivi»  (sentenza  n.
62 del 2005, punto 4 del Considerato  in  diritto).  In  quest'ultima
pronuncia e' stato infatti affermato, con particolare  riferimento  a
rifiuti pericolosi come quelli radioattivi,  che  il  problema  dello
smaltimento - e, piu' in generale, del loro deposito e di  quello  di
materiali nucleari, considerate le analoghe esigenze di  cautela  che
pongono  -  non  puo'  essere  risolto,  alla  luce  della  rilevanza
nazionale degli interessi in gioco, sulla  base  di  un  criterio  di
"autosufficienza"  delle  singole  Regioni  (principi   conformi   si
rinvengono nelle sentenze n. 281 del 2000, n. 505 del 2002 e  n.  247
del 2006), poiche' occorre tener conto quantomeno della necessita' di
trovare siti particolarmente idonei per conformazione del  terreno  e
possibilita' di collocamento in sicurezza. 
    Infine, quanto al «governo  del  territorio»,  l'incidenza  della
potenziale  installazione  dei  depositi  sul  territorio   regionale
determina  effettivamente  l'intreccio  dell'intervento  statale  con
detta materia di concorrente  competenza  regionale;  cio'  comporta,
tuttavia, il semplice coinvolgimento, attraverso opportune  forme  di
collaborazione, della Regione interessata (sentenze n. 62  del  2005,
punto 16 del Considerato in diritto, n. 247  del  2006,  n.  278  del
2010, punto 12 del Considerato in diritto, e n. 33  del  2011,  punto
6.8. del Considerato in diritto). 
    Peraltro, il doveroso coinvolgimento regionale  e  la  previsione
dell'intesa nella norma qui impugnata non sono  elementi  sufficienti
ad impedire l'invasione della competenza statale realizzata da  parte
della disposizione in  esame,  atteso  che  le  idonee  modalita'  di
collaborazione  devono  essere   individuate   e   disciplinate   dal
legislatore cui spetta la competenza in base  all'art.  117,  secondo
comma, lettera s), Cost.,  ossia  dal  legislatore  statale,  il  cui
operato,  ove  si  riveli  lesivo  dell'autonomia  regionale,  potra'
soltanto essere sottoposto dalla Regione  interessata  al  vaglio  di
costituzionalita' della Corte (cosi' la sentenza  n.  310  del  2010,
punto 7 del Considerato in diritto). 
    Alla luce delle esposte considerazioni va,  pertanto,  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  3,  della  legge
della Regione Molise n. 7 del 2011, nella parte  in  cui  prevede  il
divieto di  installazione  sul  proprio  territorio  di  depositi  di
materiali e rifiuti radioattivi. 
    4. - Resta assorbita la censura svolta  in  riferimento  all'art.
120, primo comma, Cost. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo  1,  comma
3,  della  legge  della  Regione  Molise  21  aprile   2011,   n.   7
(Disposizioni in materia di produzione di energia),  nella  parte  in
cui prevede il divieto di installazione  sul  proprio  territorio  di
depositi di materiali e rifiuti radioattivi. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2012. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                        Il redattore: Carosi 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 9 marzo 2012. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti