N. 69 ORDINANZA 19 - 23 marzo 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Spese  di  giustizia  -  Procedimenti  di  opposizione   a   sanzioni
  amministrative - Pagamento del contributo unificato  -  Difetto  di
  motivazione sulla rilevanza - Evocazione di  parametro  non  avente
  rango costituzionale - Assoluta carenza di riferimento  all'oggetto
  del giudizio a quo - Manifesta inammissibilita' delle questioni. 
- Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 212, lett. b), n. 2). 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111; legge 24 novembre  1981,  n.  689,
  art. 23, decimo comma. 
(GU n.13 del 28-3-2012 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA; 
Giudici : Franco GALLO, Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'articolo  2,  comma
212, lettera b), numero 2), della legge  23  dicembre  2009,  n.  191
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2010), che aggiunge  il  comma  6-bis
all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002,  n.  115  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo  A),  promossi
dal Giudice di pace di Fasano con ordinanza del 4 giugno 2010  e  dal
Giudice di pace di Nola con ordinanza del 6 settembre 2010,  iscritte
ai nn. 143 e 211 del  registro  ordinanze  2011  e  pubblicate  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  nn.  28  e  44,  prima  serie
speciale, dell'anno 2011. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella. 
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a  sanzione
amministrativa, il Giudice di pace di Fasano, con ordinanza  iscritta
al n. 143 del registro ordinanze dell'anno  2011,  ha  sollevato,  in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 212,  lettera  b),
numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2010), che ha introdotto il comma 6-bis nell'art. 10  del
d.P.R. 30  maggio  2002,  n.  115  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia -  Testo
A), disponendo che «nei procedimenti di  cui  all'articolo  23  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli  atti
del processo sono  soggetti  soltanto  al  pagamento  del  contributo
unificato, nonche' delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato
all'articolo 30 del presente testo unico»; 
        che il rimettente deduce che  il  giudizio  a  quo  e'  stato
promosso da  O.O.  che  ha  impugnato  il  verbale  con  il  quale  i
Carabinieri della Compagnia  di  Fasano  gli  avevano  contestato  la
violazione dell'art. 172, commi 1 e 10, del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); 
        che, ad avviso del  Giudice  di  pace  di  Fasano,  la  norma
denunziata violerebbe l'art. 111 Cost., che stabilisce  il  principio
secondo cui la giurisdizione si attua mediante il giusto processo, il
quale non potrebbe svolgersi se l'esercizio del diritto di difesa non
sia scevro da ogni limitazione anche di ordine economico; 
        che, al riguardo, il giudice a quo ricorda  che,  secondo  la
giurisprudenza di questa Corte, in ordine  agli  incombenti  posti  a
carico di coloro che richiedono la tutela giurisdizionale dei  propri
diritti, occorre distinguere tra gli  oneri  razionalmente  collegati
alla pretesa  dedotta  in  giudizio,  allo  scopo  di  assicurare  al
processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione, e  quelli
che tendono, invece, alla soddisfazione di  interessi  estranei  alle
finalita'   predette,   precludendo   od    ostacolando    gravemente
l'esperimento della tutela giurisdizionale, e che pertanto  incorrono
nella  sanzione  della  incostituzionalita';  nella  fattispecie,  ad
avviso  del  rimettente,  l'obbligo  del  versamento  del  contributo
unificato non assolve allo scopo di assicurare  al  procedimento  uno
svolgimento conforme alla sua funzione, apparendo introdotto, invece,
al fine di restringere il  campo  dei  possibili  ricorrenti  avverso
provvedimenti amministrativi che irrogano sanzioni amministrative; 
        che il Giudice  di  pace  di  Fasano  sostiene  altresi'  che
sarebbero violati l'art. 3 Cost., perche'  l'esborso  del  contributo
unificato lede il principio di eguaglianza tra i  cittadini,  ponendo
un limite economico all'esercizio dell'azione per  i  cittadini  meno
abbienti, e l'art. 24 Cost., «che garantisce l'inviolabilita'  ed  il
pieno diritto di difesa e di azione»; 
        che, quanto alla rilevanza della  questione  di  legittimita'
costituzionale, il giudice a  quo  afferma  che  essa  sussisterebbe,
«atteso che l'applicazione della  norma  assoggettata  ad  eccezione,
comporterebbe il pronunciamento nel merito  con  ogni  determinazione
anche in ordine alle spese e competenze del giudizio»; 
        che  nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale   e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede  che  la
questione sia  dichiarata  manifestamente  inammissibile  e  comunque
manifestamente non fondata; 
        che,  ad  avviso  dell'interveniente,  la  questione  sarebbe
inammissibile per difetto di rilevanza, poiche'  la  pronunzia  sulle
spese  processuali  non  presuppone,  come  dedotto  dal  rimettente,
l'applicazione della norma  censurata,  ma  solamente  l'accertamento
dell'avvenuto esborso delle somme e la loro qualificazione come spese
processuali e, nella fattispecie, poiche' il pagamento del contributo
unificato e' imposto dalla legge, il giudice  non  potrebbe  comunque
escluderne la ripetizione a favore della parte vittoriosa nel merito; 
        che l'Avvocatura generale dello Stato sostiene, poi,  che  la
questione  sarebbe  anche  manifestamente   infondata,   poiche'   il
contributo unificato consiste in una prestazione economica  richiesta
per    la    fruizione    concreta    del     servizio     assicurato
dall'amministrazione della giustizia ed e' specificamente finalizzato
al finanziamento dei  costi  sostenuti  per  l'espletamento  di  tale
servizio e percio' ad assicurare al processo uno  svolgimento  meglio
conforme alla sua funzione; inoltre il suo mancato pagamento  non  si
traduce in una preclusione o un ostacolo all'esperimento della tutela
giurisdizionale, non derivando da esso  ne'  l'inammissibilita',  ne'
l'improcedibilita' dell'azione giudiziaria; 
        che, nel corso di un giudizio  promosso  da  A.S.  contro  il
Comune di Nola, il Giudice di pace di Nola, con ordinanza iscritta al
n. 211 del  registro  ordinanze  dell'anno  2011,  ha  sollevato,  in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e  dell'art.  23,  decimo  comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al  sistema  penale),
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  comma  212,
della legge n. 191 del 2009, nella parte in cui  introduce  il  comma
6-bis nell'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002; 
        che il rimettente sostiene che la norma censurata,  imponendo
il pagamento del  contributo  unico  unificato  nei  procedimenti  di
opposizione a sanzioni  amministrative,  si  pone  in  contrasto  con
l'art. 23, decimo comma, della  legge  n.  689  del  1981,  il  quale
prevede l'esenzione da tasse e imposte per gli atti di tali giudizi; 
        che, inoltre, sussisterebbe violazione degli  artt.  3  e  24
Cost., poiche' l'ammontare del contributo unificato corrisponde nella
maggior parte  dei  casi  all'importo  della  sanzione  prevista  dal
verbale oggetto di contestazione e quindi costituirebbe un deterrente
per il cittadino, soprattutto se economicamente debole,  a  ricorrere
al giudice ordinario, inducendolo cosi' a rinunciare a far valere  il
proprio diritto; 
        che il giudice a quo richiama la sentenza n. 114 del 2004 con
la quale questa Corte ha dichiarato illegittimo,  per  contrasto  con
gli artt. 3  e  24  Cost.,  l'art.  204-bis,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies,
del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche  ed  integrazioni
al codice della strada),  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1 della legge del 1° agosto 2003, n. 214, che prevedeva - a
carico di chi proponeva ricorso avverso il verbale  di  contestazione
d'infrazione alle regole del codice della strada - l'onere di versare
presso la cancelleria del Giudice di pace, a pena di inammissibilita'
del ricorso, una somma pari alla meta'  del  massimo  edittale  della
sanzione inflitta dall'organo accertatore; 
        che il rimettente afferma  che,  in  tale  pronuncia,  questa
Corte ha stabilito in via definitiva il  principio  di  esenzione  da
ogni imposizione fiscale e giuridica del giudizio  di  opposizione  a
sanzione amministrativa; 
        che  nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale   e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede  che  le
questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate; 
        che,  ad  avviso  della  difesa  dello  Stato,  le  questioni
sarebbero inammissibili perche' il Giudice di pace  di  Nola  non  ha
indicato  quali  sarebbero   le   conseguenze   pregiudizievoli   che
deriverebbero alla parte privata dal mancato pagamento del contributo
unificato; 
        che il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 114 del 2004
sarebbe, poi, inconferente, considerata la radicale diversita'  della
fattispecie oggetto di quella pronuncia rispetto a quella oggetto del
presente giudizio; 
        che, inoltre, il rimettente avrebbe omesso di  verificare  la
possibilita' di pervenire in  via  interpretativa  ad  una  soluzione
conforme a Costituzione; 
        che, riguardo al merito,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri   sostiene   che   la   norma    censurata    non    prevede
l'inammissibilita' del ricorso  in  caso  di  mancato  pagamento  del
contributo unificato, onde non  possono  profilarsi  conseguenze  sul
piano della tutela giurisdizionale; 
        che, infine, le questioni - a parere dell'Avvocatura generale
- sono prospettate in termini puramente astratti, poiche' il  giudice
a quo non chiarisce come le asserite  conseguenze  discriminatorie  e
lesive del diritto di  difesa  si  atteggerebbero  rispetto  al  caso
specifico oggetto del suo esame. 
    Considerato che i Giudici di pace di Fasano e di  Nola  dubitano,
in  riferimento,  nel  complesso,  agli  artt.  3,  24  e  111  della
Costituzione, e all'art. 23, decimo comma, della  legge  24  novembre
1981, n.  689  (Modifiche  al  sistema  penale),  della  legittimita'
costituzionale dell'articolo 2, comma 212,  lettera  b),  numero  2),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria
2010), che ha introdotto il comma 6-bis nell'art. 10  del  d.P.R.  30
maggio 2002, n. 115 (Testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di  giustizia  -  Testo  A),  nella
parte in cui dispone che «nei procedimenti  di  cui  all'articolo  23
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli
atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del  contributo
unificato, nonche' delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato
all'articolo 30 del presente testo unico»; 
        che i  due  giudizi  vanno  riuniti  per  essere  decisi  con
un'unica pronuncia; 
        che la questione sollevata dal Giudice di pace di  Fasano  e'
manifestamente  inammissibile  per  difetto  di   motivazione   sulla
rilevanza, perche' il  rimettente  non  ha  precisato  nella  propria
ordinanza se il contributo unificato sia stato o  meno  pagato  dalla
parte ricorrente e, conseguentemente, la Corte non e'  in  condizione
di  verificare  se  effettivamente  il  giudice  a  quo  debba   fare
applicazione della norma censurata; 
        che, infatti, come gia' affermato da questa Corte  (ordinanza
n.  248  del  2011),  se  il  contributo  sia   gia'   stato   pagato
spontaneamente   dalla   parte,   l'asserito   vulnus   ai   principi
costituzionali invocati  sarebbe,  in  ipotesi,  determinato  da  una
disposizione che  il  rimettente  non  deve  applicare  nel  giudizio
principale (ordinanze n. 195 e n.  143  del  2011);  se,  invece,  il
contributo non  sia  stato  versato,  la  questione  potrebbe  essere
rilevante  solamente  se  il  pagamento  del   contributo   unificato
costituisca condizione di ammissibilita' o  di  procedibilita'  della
domanda (ordinanza n. 143 del 2011), ma il rimettente non ha indicato
le norme che possano giustificare una simile conclusione; 
        che la questione sollevata dal Giudice di  pace  di  Nola  in
riferimento all'art. 23 della legge n. 689 del 1981 e' manifestamente
inammissibile, poiche' il parametro evocato non e' una norma di rango
costituzionale; 
        che  la  questione  sollevata  dallo  stesso  rimettente   in
riferimento agli artt. 3  e  24  Cost.  e'  parimenti  manifestamente
inammissibile, poiche' l'ordinanza di rimessione non  contiene  alcun
riferimento all'oggetto del giudizio a quo e, in particolare, in essa
non e' specificato  neppure  se  si  tratti  di  un  procedimento  di
opposizione ad  ordinanza-ingiunzione,  con  conseguente  difetto  di
motivazione sulla rilevanza della questione,  non  potendo  la  Corte
esser certa della necessita' per il rimettente di  fare  applicazione
della norma censurata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 212,  lettera  b),
numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2010), sollevate,  nel  complesso,  in  riferimento  agli
artt. 3, 24 e 111 della Costituzione e  all'art.  23,  decimo  comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al  sistema  penale),
dai Giudici di pace di Fasano e di Nola con le ordinanze indicate  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2012. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                       Il Redattore: Mazzella 
 
 
                       Il Cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2012. 
 
               Il Direttore della Cancelleria: Melatti