N. 130 ORDINANZA 9 - 17 maggio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Corte dei conti - Presidente  della  Corte  dei  conti  -  Nomina  su
  proposta governativa - Omessa  motivazione  sulla  rilevanza  della
  questione - Erronea ricostruzione del quadro normativo -  Manifesta
  inammissibilita'. 
- Legge 21 luglio 2000, n. 202, art. 1. 
- Costituzione, artt. 100, terzo comma, e 101. 
Corte dei conti - Presidente  della  Corte  dei  conti  -  Potere  di
  comporre nominativamente le sezioni riunite  -  Omessa  motivazione
  sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. 
- Legge 4 marzo 2009, n. 15, art. 11, comma 7, ultimo periodo. 
- Costituzione, artt. 3, 25 e 101. 
(GU n.21 del 23-5-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alfonso QUARANTA; 
Giudici: Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'articolo  1  della
legge 21 luglio 2000, n. 202 (Disposizioni in materia di  nomina  del
Presidente della Corte dei conti) e dell'articolo 11, comma 7, ultimo
periodo,  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15  (Delega  al  Governo
finalizzata  all'ottimizzazione  della   produttivita'   del   lavoro
pubblico  e   alla   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
amministrazioni  nonche'  disposizioni  integrative  delle   funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  e  alla
Corte  dei  conti),  promosso  dalla  Corte  dei  conti   -   sezione
giurisdizionale per la Regione Puglia, nel procedimento vertente  tra
A.D. ed altri e il Comando  della  Regione  militare  meridionale  ed
altra, con ordinanza del 20 giugno  2011,  iscritta  al  n.  238  del
registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2011. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  4  aprile  2012  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto che la Corte dei conti - sezione giurisdizionale per  la
Regione Puglia, con ordinanza del 20 giugno 2011 (reg.  ord.  n.  238
del 2011), ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo 1 della legge 21 luglio 2000, n. 202  (Disposizioni  in
materia  di  nomina  del  Presidente  della  Corte  dei  conti),   in
riferimento agli articoli 100, terzo comma, e 101 della Costituzione,
e dell'articolo 11, comma 7, ultimo  periodo,  della  legge  4  marzo
2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata  all'ottimizzazione  della
produttivita' del lavoro pubblico e  alla  efficienza  e  trasparenza
delle  pubbliche  amministrazioni  nonche'  disposizioni  integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e  del
lavoro e alla Corte dei conti), in riferimento agli articoli 3, 25  e
101 Cost.; 
        che il giudice rimettente  riferisce  che  i  ricorrenti  nel
giudizio principale - in qualita'  di  ex  dipendenti  del  Ministero
della difesa - hanno chiesto la rideterminazione  dell'indennita'  di
ausiliaria, sostenendo che il Ministero,  erroneamente  interpretando
l'art.  44  della  legge  19  maggio  1986,  n.  224  (Norme  per  il
reclutamento degli ufficiali e sottufficiali  piloti  di  complemento
delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla L.  20  settembre
1980, n. 574, riguardanti lo stato e  l'avanzamento  degli  ufficiali
delle Forze armate e della Guardia  di  Finanza),  come  interpretato
dall'art. 6 della legge 27 dicembre 1990,  n.  404  (Nuove  norme  in
materia di avanzamento degli ufficiali e  sottufficiali  delle  Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza),  non  avrebbe  incluso,
nel  computo  di   tale   indennita',   l'indennita'   militare,   le
maggiorazioni stipendiali biennali e le ore di  lavoro  straordinario
obbligatorio; 
        che, pertanto, rilevato  un  contrasto  giurisprudenziale  al
riguardo, il giudice rimettente ha deferito la questione  di  massima
alle sezioni riunite le quali,  con  la  decisione  n.  1/QM  del  26
febbraio 2010, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale nel senso
di escludere la computabilita'  dell'indennita'  militare  in  quella
ausiliaria; 
        che la Corte dei  conti  -  sezione  giurisdizionale  per  la
Regione Puglia, riassunto il giudizio dinanzi a essa, in primo  luogo
ha sollevato questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1
della legge n. 202 del 2000,  nella  parte  in  cui  prevede  che  il
Presidente della Corte dei conti e' nominato su proposta governativa,
per violazione degli artt. 100, terzo comma, e 101 Cost.; 
        che, secondo la Corte dei conti - sezione giurisdizionale per
la Regione Puglia, questa norma contrasterebbe, in primo  luogo,  con
il principio di indipendenza della funzione giurisdizionale (art. 101
Cost.), per cui i giudici non  possono  essere  «scelti»  dal  potere
esecutivo, «giacche'  in  tal  guisa  si  spezzerebbe  quel  rapporto
esclusivo che il legislatore costituente ha voluto istituire  tra  il
giudice  e  la  legge,  il  quale  non  ammette  in  alcun  modo   la
interferenza di altri poteri dello Stato, tra cui quello  esecutivo»,
e, inoltre, il potere di proposta del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri minerebbe alla radice l'indipendenza della Corte  dei  conti
nella veste di organo controllore  dell'attivita'  di  Governo  (art.
100, terzo comma, Cost.); 
        che il giudice rimettente, in  secondo  luogo,  ha  sollevato
questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  11,  comma  7,
ultimo periodo, della legge n. 15 del 2009,  per  contrasto  con  gli
artt. 3, 25 e 101 Cost.; 
        che la disposizione censurata prevede,  in  particolare,  che
«[S]i  applica  al  Presidente  della  Corte  dei   conti,   per   la
composizione nominativa e  per  la  determinazione  delle  competenze
delle sezioni riunite, in ogni funzione  ad  esse  attribuita,  ferme
restando le previsioni organiche vigenti  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, la disposizione di cui  all'articolo  1,
quinto  comma,  della  legge  27  aprile  1982,  n.  186,  introdotto
dall'articolo  54  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
        che, in base all'art. 1, quinto comma, della legge 27  aprile
1982, n. 186, il «Presidente del  Consiglio  di  Stato,  con  proprio
provvedimento, all'inizio di  ogni  anno,  sentito  il  Consiglio  di
Presidenza,   individua   le   sezioni    che    svolgono    funzioni
giurisdizionali e consultive,  determina  le  rispettive  materie  di
competenza e la composizione, nonche' la composizione della  Adunanza
Plenaria ai  sensi  dell'art.  5,  primo  comma»  che,  a  sua  volta
novellato,  attribuirebbe  al  Presidente  del  Consiglio  di  Stato,
secondo  il  giudice  rimettente,  la  piu'  ampia   liberta'   nella
composizione dell'Adunanza Plenaria, in quanto i  magistrati  che  la
compongono vengono scelti dal medesimo e non piu'  dal  Consiglio  di
presidenza, che deve essere soltanto sentito, talche' la legge n.  15
del 2009 autorizzerebbe il presidente a  stabilire  la  «composizione
nominativa»  delle  sezioni  riunite,  consentendogli  di  costituire
collegi  ad  hoc  per  l'esercizio  sia  del  controllo   sia   della
giurisdizione,  con  l'unico  limite  delle   «previsioni   organiche
vigenti»; 
        che,  ad  avviso  del  giudice  rimettente,  la  disposizione
censurata  violerebbe  «il  principio  di  indipendenza  interna  del
giudice,   che   risulta   strettamente   connesso   alla    garanzia
costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, la quale
viene richiamata ad escludere l'attivita'  discrezionale  all'interno
della magistratura da parte dei capi  degli  uffici  giudiziari»,  e,
inoltre,  l'assenza  di  criteri  oggettivi  e   predeterminati   per
l'assegnazione degli affari, a causa di una carenza  strutturale  del
sistema, renderebbe in concreto impossibile la verifica ex post della
loro osservanza, in quanto vi sarebbe un problema  di  «effettivita'»
della garanzia del giudice naturale precostituito per  legge,  intesa
come reale possibilita' di far valere  le  eventuali  violazioni  dei
criteri per l'assegnazione degli affari; 
        che l'art. 11, comma 7, ultimo periodo, della legge n. 15 del
2009, infine,  sarebbe  illegittimo  anche  sotto  il  profilo  della
violazione  del  principio  di  eguaglianza,  assumendo   a   tertium
comparationis il comma 1-bis dell'art. 5 della legge 21 luglio  2000,
n.  205  (Disposizioni  in  materia  di  giustizia   amministrativa),
introdotto dall'art. 42, comma 1, lettera a), della legge  18  giugno
2009,  n.  69   (Disposizioni   per   lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di  processo
civile), nella parte in cui prevede che i ricorsi sono assegnati  dai
presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali ai  giudici  unici
delle pensioni secondo criteri predeterminati, perche' vi sarebbe una
situazione di irragionevole disparita' di trattamento tra  i  giudici
che compongono le sezioni riunite e i giudici che  prestano  servizio
presso le sezioni giurisdizionali regionali: i primi, in  assenza  di
criteri  oggettivi  e  predeterminati,  possono  essere  chiamati  ad
libitum dal Presidente della Corte dei conti a  comporre  i  collegi,
senza che questi debba rendere conto dei criteri in concreto  seguiti
al Consiglio di presidenza; 
        che, quanto alla  rilevanza  della  questione  sollevata,  il
giudice rimettente sottolinea che il Collegio delle  sezioni  riunite
che ha  emesso  la  decisione  n.  1/2010  e'  stato  presieduto  dal
Presidente della Corte dei  conti  e  la  decisione  e'  destinata  a
dispiegare efficacia vincolante per cio' che  riguarda  la  soluzione
data alla questione di massima, in quanto, anche a voler  considerare
applicabile la modifica introdotta dall'art. 42, comma 2, della legge
n. 69 del 2009 all'art. 1, comma 7,  del  decreto-legge  15  novembre
1993, n. 453 (Disposizioni in materia di  giurisdizione  e  controllo
della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
gennaio 1994, n. 19, che riguarda piu' propriamente i casi nei  quali
la questione e' stata deferita dal Presidente della Corte dei  conti,
«il giudice rimettente non puo' limitarsi a  riproporre  le  medesime
argomentazioni giuridiche che sono state ritenute non  fondate  dalle
Sezioni riunite con la sentenza nella quale hanno statuito  il  punto
di diritto non condiviso dal medesimo, e, comunque, la giurisprudenza
contabile e' costante nell'affermare che le  decisioni  delle  SS.RR.
hanno valore  vincolante  per  il  giudice  a  quo  (cfr.  SS.RR.  n.
5/QM/2008, n. 9/QM/2007, n. 25/QM/1999, n. 2/QM/1999, n. 5/QM/1998)»; 
        che, con atto depositato  presso  la  cancelleria  di  questa
Corte il 22 novembre 2011, si e' costituito in giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  sostenendo  l'inammissibilita'  e   la   non
fondatezza della questione; 
        che,   innanzitutto,   la   difesa   dello   Stato    lamenta
l'inammissibilita' della questione per la sua  irrilevanza,  perche',
nel  dubitare   della   legittimita'   costituzionale   delle   norme
concernenti  la  nomina  del  Presidente  della  Corte  dei  conti  e
l'individuazione e la composizione nominativa delle sezioni  riunite,
il giudice rimettente  avrebbe  erroneamente  ritenuto  che  «qualora
fosse dichiarata l'illegittimita' costituzionale  delle  disposizioni
denunciate, verrebbe meno il valore vincolante,  per  la  definizione
del giudizio di merito,  della  decisione  n.  1/QM  del  2010  sulla
questione di massima dallo stesso proposta»; 
        che  la  questione  sarebbe  quindi   inammissibile   perche'
mirerebbe «ad esonerare il rimettente dalla necessita' di conformarsi
a una pronuncia giurisdizionale con  funzione  nomofilattica  che  il
giudice a quo non condivide con la giustificazione di un  vulnus,  in
realta' insussistente,  alla  sua  indipendenza  e  autonomia»  e  il
giudice  rimettente  punterebbe  a  introdurre   nella   controversia
pensionistica una  questione  che  sul  giudizio  non  ha  diretta  e
immediata attinenza, ne'  potrebbe  in  alcun  modo  condizionare  la
decisione di merito del giudizio pensionistico a quo; 
        che,  in  aggiunta,  le  motivazioni  addotte   dal   giudice
rimettente  non  riuscirebbero   a   evidenziare   il   rapporto   di
strumentalita'  necessaria  che  deve  esservi   tra   questione   di
costituzionalita' e decisione  della  controversia,  talche'  sarebbe
riscontrabile «un difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, in
quanto   il   giudizio   principale    potrebbe    essere    definito
indipendentemente dalla decisione  sulla  questione  di  legittimita'
costituzionale»; 
        che nel merito, secondo la difesa dello Stato,  la  questione
sarebbe  comunque  infondata,  in  quanto,   in   primo   luogo,   la
disposizione concernente la nomina del  Presidente  della  Corte  dei
conti tenderebbe «a bilanciare il ruolo del Consiglio  di  presidenza
con quello del Governo al fine  di  evitare  sia  la  dipendenza  dei
giudici dal potere politico,  quanto  la  chiusura  degli  stessi  in
"casta" autoreferenziale», e, in  secondo  luogo,  il  principio  del
giudice naturale non sarebbe violato in quanto  la  nomina  dei  suoi
componenti avviene all'inizio di ogni  anno  e  non  in  vista  delle
singole controversie e sempre sentito il Consiglio di presidenza, ne'
sarebbe  leso  il  principio  della  predeterminazione  del   giudice
perche', ad inizio  anno,  il  Presidente  della  Corte,  sentito  il
Consiglio, emana apposita delibera indicante i  criteri  oggettivi  e
soggettivi per l'individuazione dei componenti delle sezioni riunite. 
    Considerato che la Corte dei conti - sezione giurisdizionale  per
la Regione Puglia, con ordinanza del 20 giugno 2011 (reg. ord. n. 238
del 2011), ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo 1 della legge 21 luglio 2000, n. 202  (Disposizioni  in
materia  di  nomina  del  Presidente  della  Corte  dei  conti),   in
riferimento agli articoli 100, terzo comma, e 101 della Costituzione,
e dell'articolo 11, comma 7, ultimo  periodo,  della  legge  4  marzo
2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata  all'ottimizzazione  della
produttivita' del lavoro pubblico e  alla  efficienza  e  trasparenza
delle  pubbliche  amministrazioni  nonche'  disposizioni  integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e  del
lavoro e alla Corte dei conti), in riferimento agli articoli 3, 25  e
101 Cost.; 
        che la Corte dei  conti  -  sezione  giurisdizionale  per  la
Regione  Puglia,  ha  sollevato  le  due  questioni  di  legittimita'
costituzionale dopo  che  innanzi  ad  essa  e'  stato  riassunto  il
giudizio a seguito della decisione n. 1/QM del 26 febbraio 2010 delle
sezioni riunite, le quali avevano risolto la questione di massima  ad
esse deferita dal giudice rimettente in merito alla computabilita'  o
meno dell'indennita' militare in quella ausiliaria; 
        che il giudice rimettente, in particolare, censura  l'art.  1
della legge n. 202 del 2000,  nella  parte  in  cui  prevede  che  il
Presidente della Corte dei conti e' nominato su proposta governativa,
e l'art. 11, comma 7, ultimo periodo, della legge  n.  15  del  2009,
nella parte in cui attribuirebbe il potere del Presidente della Corte
dei conti di comporre nominativamente le sezioni riunite; 
        che, tuttavia, nel motivare in ordine  alla  rilevanza  delle
due questioni sollevate, la Corte dei conti - sezione giurisdizionale
per la Regione Puglia, si limita a osservare che  il  Collegio  delle
sezioni riunite che ha emesso la decisione n. 1/QM del 2010 e'  stato
presieduto dal Presidente della Corte dei conti e che la decisione e'
destinata a dispiegare efficacia vincolante per cio' che riguarda  la
soluzione data alla questione  di  massima,  in  quanto  «il  giudice
rimettente non puo' limitarsi a riproporre le medesime argomentazioni
giuridiche che sono state ritenute non fondate dalle Sezioni  riunite
con la sentenza nella quale hanno statuito il punto  di  diritto  non
condiviso dal medesimo»; 
        che, di conseguenza, il giudice rimettente non  indica  quali
effetti potrebbe avere nei confronti della  decisione  delle  sezioni
riunite n. 1/QM del 2010 una eventuale  pronuncia  di  illegittimita'
costituzionale  delle  due  disposizioni  censurate,   talche'   «non
chiarisce in che modo il giudizio principale sia inciso dall'esito di
quello incidentale di costituzionalita'» (ex plurimis,  ordinanza  n.
63 del 2010); 
        che, peraltro, con riguardo alla questione concernente l'art.
1 della legge n. 202 del 2000, in base al quale «il Presidente  della
Corte dei conti e' nominato (...) con decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
previsa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito  il  parere
del Consiglio di Presidenza», il giudice rimettente,  nel  descrivere
il procedimento regolato dalla norma censurata, attribuisce il potere
di  proporre  e  nominare  il  Presidente  della  Corte   dei   conti
alternativamente al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  al
Consiglio dei ministri, muovendo quindi da una erronea  ricostruzione
del quadro normativo; 
        che, inoltre, nell'ordinanza di rimessione non e' indicato in
alcun modo come l'art. 1 della legge n. 202 del  2000  e  l'art.  11,
comma 7, ultimo periodo, della legge n.  15  del  2009  dovrebbero  o
potrebbero  essere  applicati  nel  giudizio  principale,  ne'  viene
precisato  per  quali  ragioni  tale  giudizio  non  potrebbe  essere
definito  indipendentemente  dalla  decisione  sulle   questioni   di
legittimita' costituzionale sollevate; 
        che, dunque, il giudice rimettente nulla osserva in relazione
a uno dei requisiti necessari per l'ammissibilita' dello scrutinio di
costituzionalita' di una legge, ossia che l'applicazione delle  norme
censurate si ponga come necessaria  ai  fini  della  definizione  del
giudizio principale (ex multis, ordinanze n. 53 del 2010 e n. 241 del
2008); 
        che, pertanto,  entrambe  le  questioni  sono  manifestamente
inammissibili per assenza di motivazione in ordine alla rilevanza. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
      
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'articolo 1  della  legge  21  luglio
2000, n. 202 (Disposizioni in materia di nomina del Presidente  della
Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli articoli 100,  terzo
comma, e 101 della Costituzione, dalla  Corte  dei  conti  -  sezione
giurisdizionale per la Regione Puglia, con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe; 
    2) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  11,  comma   7,   ultimo
periodo,  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15  (Delega  al  Governo
finalizzata  all'ottimizzazione  della   produttivita'   del   lavoro
pubblico  e   alla   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
amministrazioni  nonche'  disposizioni  integrative  delle   funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  e  alla
Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25 e 101
della Costituzione, dalla Corte dei conti -  sezione  giurisdizionale
per la Regione Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                      Sabino CASSESE, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI