N. 131 SENTENZA 21 - 25 maggio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Sanita' pubblica - Norme della Regione  Calabria  -  Istituzione  del
  Centro Regionale Sangue -Previsione di  interventi  in  materia  di
  organizzazione sanitaria non contemplati nel piano di  rientro  dal
  disavanzo  sanitario  -   Asserito   contrasto   con   i   principi
  fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento
  della finanza pubblica - Ricorso del Governo - Ius superveniens che
  sospende   l'efficacia   della   legge   censurata    "in    attesa
  dell'attuazione del piano di rientro" - Modifica  non  satisfattiva
  delle  pretese  avanzate  dal  ricorrente  -  Insussistenza   delle
  condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere. 
- Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione  Calabria  -  Istituzione  del
  Centro Regionale Sangue - Previsione di interventi  in  materia  di
  organizzazione sanitaria non contemplati nel piano di  rientro  dal
  disavanzo sanitario - Carattere vincolante del  piano  di  rientro,
  espressione di un principio fondamentale  diretto  al  contenimento
  della  spesa  pubblica  sanitaria  -  Violazione  della  competenza
  legislativa statale nella  materia  concorrente  del  coordinamento
  della finanza pubblica - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, artt. 1, 2,  4,
  comma 1, 5, 10, comma 2, e 13. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge  27  dicembre  2006,  n.
  296, art. 1, comma 796, lett. b). 
Sanita' pubblica - Norme della Regione  Calabria  -  Istituzione  del
  Centro Regionale Sangue - Attribuzione  alla  Giunta  regionale  di
  competenze amministrative - Aggravamento del disavanzo sanitario  e
  conseguente  ostacolo  all'attuazione  del  piano  di   rientro   -
  Interferenza con l'esercizio  delle  funzioni  del  commissario  ad
  acta,   lesiva   della   potesta'   sostitutiva   dello   Stato   -
  Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, artt. 1,  comma
  2, 4, comma 1, e 10, comma 2. 
- Costituzione, art. 120, secondo comma. 
Sanita' pubblica - Bilancio e contabilita'  pubblica  -  Norme  della
  Regione Calabria  -  Istituzione  del  Centro  Regionale  Sangue  -
  Quantificazione e copertura degli oneri di  spesa  per  l'esercizio
  finanziario  2011  -   Indicazione   di   una   somma   sicuramente
  insufficiente per coprire tutte le spese per il  funzionamento  del
  Centro,  incluse  quelle  per   il   personale,   nonche'   mancata
  quantificazione e copertura degli oneri per gli anni successivi  al
  2001 - Carenza dei requisiti a garanzia della chiarezza e solidita'
  del bilancio - Violazione dell'obbligo  di  copertura  delle  nuove
  spese - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, art. 13. 
- Costituzione, art. 81. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione  Calabria  -  Istituzione  del
  Centro  Regionale  Sangue   -   Dichiarazione   di   illegittimita'
  costituzionale di tutte le disposizioni  impugnate  -  Inscindibile
  connessione  esistente  tra  le  norme   impugnate   e   le   altre
  disposizioni della stessa legge - Illegittimita' costituzionale  in
  via consequenziale. 
- Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n.  24,  artt.  3,  4,
  commi 2 e 3, 6, 7, 8, 9, 10, comma 1, 11, 12 e 14. 
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. 
(GU n.22 del 30-5-2012 )
  


				 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 

 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA; 
Giudici: Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI; 
      
ha pronunciato la seguente 


				 
                              SENTENZA 

 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 1,  2,
4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della  Regione  Calabria
18 luglio 2011, n. 24  (Istituzione  del  Centro  Regionale  Sangue),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 19-21 settembre 2011, depositato in cancelleria  il  26
settembre 2011, ed iscritto al n. 108 del registro ricorsi 2011. 
    Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 2012 il Giudice relatore
Sabino Cassese; 
    udito l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente  del
Consiglio dei ministri. 


				 
                          Ritenuto in fatto 

 
    1.- Con ricorso notificato il 19-21 settembre 2011  e  depositato
presso la cancelleria di questa Corte il 26 settembre 2011 (reg. ric.
n.  108  del  2011),  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
impugnato gli articoli 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e  13  della
legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24  (Istituzione  del
Centro Regionale Sangue), per violazione degli artt. 81,  117,  terzo
comma, e 120, secondo comma, della Costituzione. 
    2.- L'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria  n.  24
del  2011  «istituisce  il  Centro  Regionale  Sangue,   di   seguito
denominato   CRS,   quale   struttura   finalizzata    a    garantire
l'autosufficienza  regionale  ed  a  concorrere   all'autosufficienza
nazionale», la cui  sede,  ai  sensi  del  successivo  comma  2,  «e'
determinata con deliberazione della Giunta regionale». L'art. 2 della
stessa legge disciplina le  funzioni  del  Centro  regionale  sangue.
L'art. 4 ne regola la composizione, stabilendo  al  comma  1  che  le
funzioni del direttore generale  e  del  comitato  di  gestione  sono
determinate «con decreto del Presidente della  Giunta  regionale,  da
emanarsi entro sessanta giorni  dalla  pubblicazione  della  presente
legge». L'art. 5 prevede l'istituzione  presso  il  Centro  regionale
sangue di una Commissione regionale per le  attivita'  trasfusionali,
con durata triennale, e ne individua la composizione e  le  funzioni.
L'art. 10, in tema  di  «piani  di  programmazione»  delle  attivita'
trasfusionali, del sangue e del plasma, stabilisce  al  comma  2  che
tali piani sono presentati dal Centro regionale sangue  «alla  Giunta
regionale che adotta ogni determinazione  conseguente  previo  parere
della  Commissione  consiliare  competente  per  materia».  Ai  sensi
dell'art.  13,  infine,  «la  copertura   finanziaria   degli   oneri
finanziari  derivanti  dalla   presente   legge,   quantificati   per
l'esercizio finanziario 2011 in euro 500.000,00, e'  garantita  dalle
risorse  finanziarie  allocate  alla   U.P.B.   6.1.04.02   (capitolo
61040205) dello stato di previsione della spesa  del  bilancio  2011.
Per gli anni  successivi,  alla  copertura  finanziaria  degli  oneri
previsti  dalla  presente  legge,  si  provvede  con  la   legge   di
approvazione del bilancio della Regione  e  con  la  collegata  legge
finanziaria che l'accompagna». 
    3.- Secondo il Presidente del Consiglio dei  ministri,  le  norme
impugnate violerebbero innanzi tutto l'art. 117, terzo comma,  Cost.,
per contrasto con i principi fondamentali della legislazione  statale
in  materia  di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  in  quanto
prevedono «interventi in  materia  di  organizzazione  sanitaria  non
contemplati nel piano di rientro» dal  disavanzo  sanitario,  oggetto
dell'accordo del 17 dicembre 2009 stipulato tra il  Presidente  della
Regione  Calabria,  il  Ministro   della   salute   e   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. Il carattere vincolante del  piano  di
rientro si evincerebbe dall'art. 2, commi 80 e  95,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010),  secondo
cui  «[g]li  interventi  individuati  dal  piano  di   rientro   sono
vincolanti  per  la  regione,  che  e'  obbligata   a   rimuovere   i
provvedimenti, anche legislativi, e a  non  adottarne  di  nuovi  che
siano di ostacolo alla piena attuazione  del  piano  di  rientro»,  e
sarebbe riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n.
141 e n. 100 del 2010), che qualificherebbe  quegli  interventi  come
«espressione di un principio  fondamentale  diretto  al  contenimento
della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato
principio di coordinamento della finanza pubblica». 
    Inoltre, gli artt. 1, comma 2, 4, comma 1, e 10, comma  2,  della
legge della Regione Calabria n. 24 del 2011 violerebbero l'art.  120,
secondo comma, Cost., in  quanto  «demandano  alla  Giunta  regionale
compiti che interferiscono sulle funzioni attribuite  al  Commissario
ad acta» dal Consiglio dei ministri con mandato commissariale del  30
luglio 2010. Con sentenza n.  78  del  2011,  questa  Corte  avrebbe,
infatti, precisato che, «anche qualora non sia ravvisabile un diretto
contrasto con i poteri del commissario, ma ricorra una situazione  di
interferenza sulle funzioni commissariali, tale situazione e'  idonea
ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.». 
    Infine, ad avviso della difesa dello Stato, l'art. 13 della legge
regionale impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 81 Cost., sia
perche'  il  comma  1,  quantificando  in  500.000  euro  gli   oneri
finanziari  derivanti  dalla  legge  in  esame   per   l'anno   2011,
indicherebbe «una somma incongrua, considerato che il  Centro  dovra'
sostenere, oltre alle spese per i relativi organi, anche  quelle  del
personale da assegnare al Centro medesimo (al quale peraltro la legge
in esame non fa alcun riferimento) e quelle  di  funzionamento»,  sia
perche' il comma 2, riguardante gli oneri  finanziari  per  gli  anni
successivi  al  2011,  non  ne  quantificherebbe   l'ammontare,   ne'
specificherebbe i relativi mezzi di copertura. 
    4.- La Regione Calabria non si e' costituita in giudizio. 
    5.- Successivamente  al  ricorso,  l'art.  1  della  legge  della
Regione Calabria 3 febbraio 2012, n.  6  (Modifiche  ed  integrazioni
alla legge regionale 18 luglio 2011, n. 24, recante «Istituzione  del
Centro Regionale Sangue») ha sostituito l'art.  14,  comma  1,  della
legge regionale n. 24 del 2011.  Tale  disposizione,  che  nel  testo
originario prevedeva  l'entrata  in  vigore  della  legge  il  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino  Ufficiale
della Regione (avvenuta il 16 luglio), nel testo  vigente  stabilisce
che  «[l]'efficacia  della  presente  legge  e'  sospesa  in   attesa
dell'attuazione del piano di rientro». 


				 
                       Considerato in diritto 

 
    1.- Con ricorso notificato il 19-21 settembre 2011  e  depositato
presso la cancelleria di questa Corte il 26 settembre 2011 (reg. ric.
n.  108  del  2011),  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
impugnato gli articoli 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e  13  della
legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24  (Istituzione  del
Centro Regionale Sangue). 
    Le disposizioni impugnate -  nell'individuare  le  finalita',  le
funzioni, l'organizzazione interna,  le  modalita'  di  azione  e  la
copertura finanziaria dell'istituendo Centro regionale sangue -  sono
censurate sotto tre profili. Innanzitutto, esse  violerebbero  l'art.
117, terzo comma, Cost., in quanto prevedono interventi in materia di
organizzazione sanitaria che non sarebbero contemplati nel  piano  di
rientro dal disavanzo sanitario, oggetto dell'accordo del 17 dicembre
2009 stipulato tra il Presidente della Regione Calabria, il  Ministro
della salute e il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e  si
porrebbero percio' in contrasto con  i  principi  fondamentali  della
legislazione  statale  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica. In secondo luogo, gli artt. 1, comma 2, 4, comma 1,  e  10,
comma 2, della legge  della  Regione  Calabria  n.  24  del  2011  si
porrebbero in contrasto con l'art.  120,  secondo  comma,  Cost.,  in
quanto demandano alla Giunta regionale compiti  che  interferirebbero
con le funzioni attribuite al commissario ad acta.  In  terzo  luogo,
l'art. 13 della legge regionale impugnata lederebbe l'art. 81  Cost.,
perche' la  quantificazione  degli  oneri  finanziari  per  il  2011,
indicata nel comma  1,  sarebbe  incongrua  e  perche'  il  comma  2,
riguardante gli oneri finanziari per gli anni successivi al 2011, non
ne quantificherebbe l'ammontare, ne' specificherebbe i relativi mezzi
di copertura. 
    2.- Successivamente alla  presentazione  del  ricorso,  l'art.  1
della legge della Regione Calabria 3 febbraio 2012, n.  6  (Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2011, n.  24,  recante
«Istituzione del Centro Regionale Sangue») ha sostituito  l'art.  14,
comma 1, della legge regionale n. 24 del 2011. Tale disposizione, che
nel testo originario prevedeva l'entrata in  vigore  della  legge  il
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione, stabilisce che «[l]'efficacia della presente
legge e' sospesa in attesa dell'attuazione del piano di  rientro».  A
partire dall'11 febbraio 2012, dunque, e' stata  sospesa  l'efficacia
della legge censurata che, entrata in vigore il 16 luglio  2011,  non
risulta aver avuto medio tempore applicazione. 
    Lo  ius  superveniens,  nonostante  abbia   sospeso   l'efficacia
dell'intera legge regionale n. 24 del 2011, assume rilievo  solo  con
riguardo alla censura riferita all'art. 117, terzo comma,  Cost.,  in
base alla quale le misure  previste  dalla  normativa  impugnata  non
sarebbero contemplate nel piano di rientro dal  disavanzo  sanitario.
La modifica introdotta, infatti,  sospende  l'efficacia  della  legge
censurata «in attesa dell'attuazione del piano di  rientro».  In  tal
modo,  pero',  la  legge  rimette   interamente   all'amministrazione
regionale il potere di decidere se il  piano  di  rientro  sia  stato
attuato - il che, peraltro, non implica  necessariamente  l'effettivo
rientro dal disavanzo sanitario della  Regione  -  e  di  restituire,
conseguentemente, efficacia alla legge impugnata che, medio  tempore,
e' rimasta valida, sia pure senza produrre effetti. Ne  discende  che
lo ius superveniens non consente di dichiarare cessata la materia del
contendere, perche' la modifica introdotta dall'art.  1  della  legge
della Regione Calabria n. 6 del 2012 - che non ha abrogato,  ma  solo
sospeso  l'efficacia  della  legge  censurata  -  non  ha   carattere
satisfattivo delle pretese avanzate dal ricorrente (sentenza  n.  333
del 2010). 
    3.- Tutte le disposizioni impugnate - gli artt. 1, 2, 4, comma 1,
5, 10, comma 2, e 13 della legge della Regione  Calabria  n.  24  del
2011 - sono censurate dal ricorrente con  riferimento  all'art.  117,
terzo comma, Cost., in quanto prevedrebbero interventi in materia  di
organizzazione sanitaria  che  non  sono  contemplati  nel  piano  di
rientro dal disavanzo sanitario. 
    La censura e' fondata. 
    L'istituzione del Centro regionale sangue di cui alla legge della
Regione Calabria n. 24 del 2011 non e' prevista nel piano di  rientro
dal disavanzo sanitario, oggetto dell'accordo del  17  dicembre  2009
stipulato tra il Presidente della Regione Calabria, il Ministro della
salute e il Ministro dell'economia e delle finanze. 
    Il carattere vincolante del piano di  rientro  e'  stabilito  sia
dall'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006,  n.
296  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), secondo  il  quale
«[g]li   interventi   individuati   dai   programmi   operativi    di
riorganizzazione,  qualificazione  o   potenziamento   del   servizio
sanitario regionale, necessari per il  perseguimento  dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto
degli accordi di cui  all'articolo  1,  comma  180,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, e  successive  modificazioni,  come  integrati
dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281, della legge  23
dicembre 2005,  n.  266,  sono  vincolanti  per  la  regione  che  ha
sottoscritto l'accordo (...)»; sia dall'art. 2, commi 80 e 95,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010),
in base al quale «[g]li interventi individuati dal piano  di  rientro
sono vincolanti per la  regione,  che  e'  obbligata  a  rimuovere  i
provvedimenti, anche legislativi, e a  non  adottarne  di  nuovi  che
siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro». 
    Questa Corte ha piu' volte affermato che  l'art.  1,  comma  796,
lettera b), della legge  n.  296  del  2006  e'  «espressione  di  un
principio fondamentale diretto al contenimento della  spesa  pubblica
sanitaria  e,  dunque,  espressione  di  un  correlato  principio  di
coordinamento della finanza pubblica» (da ultimo, sentenza n. 163 del
2011). Ne consegue che gli artt. 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2,  e
13 della legge della Regione Calabria n. 24 del 2011,  prevedendo  un
intervento non contemplato nel piano di rientro, violano l'art.  117,
terzo comma, Cost. 
    4.- Meritevole di accoglimento e' altresi'  la  censura  riferita
agli artt. 1, comma 2, 4,  comma  1,  e  10,  comma  2,  della  legge
regionale n. 24 del 2011 per violazione dell'art. 120, secondo comma,
Cost. 
    Le disposizioni impugnate demandano  alla  Giunta  regionale  una
pluralita' di compiti, che consistono nello  stabilire  con  apposita
deliberazione la sede del Centro regionale sangue (art. 1, comma  2),
nel definire con decreto del Presidente  della  Giunta  regionale  le
funzioni del direttore generale e del comitato di gestione  (art.  4,
comma 1), e nell'adottare, in tema di «piani di programmazione» delle
attivita'   trasfusionali,   del   sangue   e   del   plasma,   «ogni
determinazione conseguente previo parere della commissione consiliare
competente per materia» (art. 10, comma 2). 
    Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'esercizio del  potere
sostitutivo statale,  demandato  al  commissario  ad  acta  in  vista
dell'attuazione di  un  piano  di  rientro  dal  disavanzo  sanitario
previamente concordato tra lo Stato  e  la  Regione  interessata,  e'
imposto dalle esigenze della finanza pubblica e,  piu'  in  generale,
«dalla necessita' di assicurare la tutela dell'unita' economica della
Repubblica,  oltre  che  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual  e'  quello
alla salute», con la conseguenza che «le funzioni amministrative  del
commissario, ovviamente fino  all'esaurimento  dei  suoi  compiti  di
attuazione del piano di rientro, devono essere  poste  al  riparo  da
ogni interferenza degli organi regionali» (sentenza n. 78 del 2011). 
    I compiti che gli artt. 1, comma 2, 4, comma 1, e  10,  comma  2,
della legge regionale n. 24 del 2011 assegnano alla Giunta  regionale
interferiscono con l'esercizio  delle  funzioni  del  commissario  ad
acta,  in  quanto  sono  diretti  a  realizzare   un   intervento   -
l'istituzione del  Centro  regionale  sangue  -  che,  aggravando  il
disavanzo sanitario della  Regione  Calabria,  avrebbe  l'effetto  di
ostacolare l'attuazione del piano di rientro e, quindi,  l'esecuzione
del  mandato  commissariale.  Ne  deriva,  percio',   la   violazione
dell'art. 120, secondo comma, Cost. 
    5.- Infine, va accolta anche  la  censura  riferita  all'art.  13
della legge della Regione Calabria n.  24  del  2011  per  violazione
dell'art. 81 Cost. 
    La disposizione impugnata  stabilisce  che  gli  oneri  di  spesa
derivanti  dalla  istituzione  del  Centro  regionale   sangue   sono
quantificati per l'esercizio finanziario 2011 in euro  500.000,00,  e
che  la  loro  copertura  finanziaria  «e'  garantita  dalle  risorse
finanziarie allocate alla U.P.B. 6.1.04.02 (capitolo 61040205)  dello
stato di previsione della spesa del bilancio 2011» (comma 1). Per gli
anni successivi, «alla copertura  finanziaria  degli  oneri  previsti
dalla presente legge, si provvede con la legge  di  approvazione  del
bilancio della Regione e  con  la  collegata  legge  finanziaria  che
l'accompagna» (comma 2). 
    Come questa  Corte  ha  piu'  volte  affermato,  «il  legislatore
regionale non  puo'  sottrarsi  a  quella  fondamentale  esigenza  di
chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira» (ex
plurimis, sentenze n. 106 del 2011, nn. 141 e  100  del  2010)  e  la
copertura di nuove spese  «deve  essere  credibile,  sufficientemente
sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con  la
spesa che si intende  effettuare  in  esercizi  futuri»  (da  ultimo,
sentenza n. 272 del  2011).  L'art.  13  della  legge  della  Regione
Calabria n. 24 del 2011 non presenta questi requisiti, cosi' violando
l'art. 81 Cost.: da un lato, al comma 1, indica una somma sicuramente
insufficiente per coprire tutte le spese  per  il  funzionamento  del
Centro, incluse quelle per il personale (a cui peraltro la legge  non
fa  alcun  riferimento);  dall'altro,  al  comma  2,  non  quantifica
l'ammontare degli oneri finanziari per gli anni successivi  al  2011,
ne' specifica i relativi mezzi di copertura. 
    6.- In considerazione della  inscindibile  connessione  esistente
tra le norme impugnate e le altre disposizioni della legge  regionale
n. 24 del 2011,  l'illegittimita'  costituzionale  delle  prime  deve
estendersi in via consequenziale alle seconde, ai sensi dell'art.  27
della legge 11 marzo 1953, n. 87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul
funzionamento della Corte costituzionale). 
      


				 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 

 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1,  2,
4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della  Regione  Calabria
18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue); 
    2) dichiara in via consequenziale - ai sensi dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento  della   Corte   costituzionale)   -   l'illegittimita'
costituzionale degli articoli 3, 4, commi 2 e 3,  6,  7,  8,  9,  10,
comma 1, 11, 12 e 14 della legge regionale n. 24 del 2011. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012. 


				 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                      Sabino CASSESE, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 

 
    Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2012. 


				 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI