N. 132 ORDINANZA 21 - 25 maggio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Giustizia amministrativa - Riordino  del  processo  amministrativo  -
  Controversie attinenti alla  complessiva  azione  di  gestione  del
  ciclo  dei  rifiuti  -  Devoluzione  alla  competenza   funzionale,
  inderogabile del T.A.R. Lazio con sede a Roma  -  Ius  superveniens
  modificativo della disposizione censurata nel senso  auspicato  dal
  giudice  rimettente  -  Necessita'  di  rivalutare  la  persistente
  rilevanza delle questioni nel giudizio a quo -  Restituzione  degli
  atti. 
- D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, artt. 135, comma  1,  lett.  e),  15,
  comma 5, 16, comma 1. 
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 76, 111, 125. 
(GU n.22 del 30-5-2012 )
  


				 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 

 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA; 
Giudici: Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI; 
  
      
ha pronunciato la seguente 


				 
                              ORDINANZA 

 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 15,  comma
5, 16, comma 1, e 135, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104  (Attuazione  dell'articolo  44  della  legge  18
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo  per  il  riordino  del
processo  amministrativo),  promossi  dal  Tribunale   amministrativo
regionale  della  Campania  con  tre  ordinanze  del  9  giugno,  una
ordinanza  del  17  giugno  e  una  ordinanza  del  27  luglio  2011,
rispettivamente iscritte ai nn. 263, 271, 272, 273 e 274 del registro
ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 53, prima serie speciale, dell'anno  2011  e  n.  1,  prima  serie
speciale, dell'anno 2012. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  4  aprile  2012  il  Giudice
relatore Sergio Mattarella. 
    Ritenuto che con ordinanze n. 3018, n.  3059  e  n.  3060  del  9
giugno 2011, n. 3247 del 17 giugno 2011 e n. 4084 del 27 luglio 2011,
il Tribunale amministrativo  regionale  della  Campania,  chiamato  a
pronunciarsi su ricorsi proposti da societa' che effettuano attivita'
di  recupero  rifiuti,  ha  sollevato   questione   di   legittimita'
costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 76 111 e  125
della Costituzione, degli articoli 135,  comma  1,  lettera  e),  15,
comma 5, 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104
(Attuazione dell'art. 44 della  legge  n.  44  del  18  giugno  2009,
recante  delega   al   governo   per   il   riordino   del   processo
amministrativo); 
    che le ordinanze sono state pronunciate nella fase cautelare  dei
giudizi a quo; 
    che l'art. 135, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 104 del  2010,
attribuiva alla competenza funzionale  inderogabile  del  TAR  Lazio,
sede di Roma, la cognizione delle controversie di cui  all'art.  133,
comma 1, lettera p) del medesimo decreto; 
    che l'art. 133, comma 1, lettera p), con riferimento alle materie
di  giurisdizione  esclusiva,  indica:  «le  controversie  aventi  ad
oggetto le ordinanze e  i  provvedimenti  commissariali  adottati  in
tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  e  le  controversie
comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del  ciclo  di
rifiuti, seppure posta in essere  con  comportamenti  della  pubblica
amministrazione riconducibili, anche mediatamente,  all'esercizio  di
un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente
tutelati»; 
    che l'art.  16  del  d.lgs.  n.  104  del  2010  prevede  che  la
competenza di cui agli articoli 13 e 14  sia  inderogabile  anche  in
ordine alle misure cautelari e il difetto di competenza sia  rilevato
anche d'ufficio, con ordinanza che indichi il giudice competente; 
    che ai sensi dell'art 15, comma 5, del d.lgs.  n.  104  del  2010
«quando e' proposta domanda cautelare il  tribunale  adito,  ove  non
riconosca la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14,  non
decide su tale domanda e, se se non ritiene di  provvedere  ai  sensi
dell'art. 16,  comma  2,  richiede  di  ufficio,  con  ordinanza,  il
regolamento  di  competenza,  indicando  il  tribunale   che   reputa
competente»; 
    che, in punto di rilevanza, il giudice rimettente osserva che  la
controversia riguarda la materia dei rifiuti e  le  norme  richiamate
inibiscono la decisione dell'impugnativa  e,  altresi',  dell'istanza
cautelare,  imponendo  la  rilevazione  d'ufficio   dell'incompetenza
territoriale; 
    che, in  punto  di  non  manifesta  infondatezza.  il  remittente
lamenta la  violazione  dell'art.  76  Cost.,  in  quanto,  ai  sensi
dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni  per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile), la delega al Governo  per  il  riassetto
della disciplina del processo amministrativo, era stata conferita per
«assicurare  la  snellezza,  concentrazione  ed  effettivita'   della
tutela,  anche  al  fine  di  garantire  la  ragionevole  durata  del
processo»; non contemplava quindi l'introduzione di ulteriori ipotesi
di competenza funzionale del TAR Lazio;  la  violazione  dell'art.  3
Cost. sotto il profilo della ragionevolezza della legge, in quanto la
deroga agli ordinari canoni di riparto tra  i  diversi  TAR,  fondati
sull'efficacia territoriale dell'atto  e  sulla  sede  dell'autorita'
emanante,  non  appare  sorretta   da   alcun   adeguato   fondamento
giustificativo; la violazione del principio del giudice naturale,  di
cui all'art. 25  Cost.,  in  quanto  per  giudice  naturale  si  deve
intendere, rispetto alla competenza  territoriale,  il  giudice  piu'
idoneo  a  decidere  la  controversia  in  base  ad  un  criterio  di
collegamento  effettivo,   ragionevole   ed   appropriato,   tra   la
controversia  stessa  e  l'organo  giurisdizionale;   la   violazione
dell'art. 125 Cost., che pone sullo stesso  piano  tutti  gli  organi
giudiziari  di  primo  grado,  aventi  pari  funzioni,  creando   una
asimmetria tra il Tribunale amministrativo con sede  in  Roma  e  gli
altri su tutto il territorio nazionale; nonche' degli artt. 24 e  111
Cost., per la maggiore difficolta' ed i  maggiori  costi  che  devono
essere sopportati dagli interessati per  esercitare  l'azione  o  per
resistere innanzi al TAR Lazio; 
    che il giudice rimettente osserva, altresi', che l'art. 15, comma
5, e l'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2010, nella  parte  in
cui inibiscono di  pronunciarsi  sull'istanza  cautelare  nelle  more
della pronuncia del giudice dichiarato competente sulla controversia,
risultano in contrasto con l'art. 24, comma primo, e con l'art.  111,
comma primo,  Cost.,  in  quanto  la  tutela  cautelare  e'  garanzia
essenziale e strumento necessario per l'effettivo soddisfacimento dei
diritti e degli interessi legittimi; 
    che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata  manifestamente
infondata. 
    Considerato  che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Campania dubita della legittimita' costituzionale degli articoli 135,
comma  1,  lettera  e),  15,  comma  5,  16,  comma  1,  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44  della
legge 18 giugno 2009,  n.  69,  recante  delega  al  governo  per  il
riordino del processo amministrativo), in riferimento  agli  articoli
3, 24, 25, 76 111 e 125 della Costituzione; 
    che le ordinanze di  rimessione  sollevano  questioni  identiche,
onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti  con  unica
decisione; 
    che, in epoca successiva alla ordinanza di rimessione,  la  norma
impugnata e' stata modificata, dall'art. 1, comma 1, lettera nn),  n.
3), del decreto legislativo 15 novembre 2011,  n.  195  (Disposizioni
correttive ed integrative al d.lgs. 2 luglio 2010,  n.  104,  recante
codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4,
della legge 18 giugno 2009, n. 69), che ha  eliminato  dall'art.  135
del d.lgs. n. 104 del 2010 il riferimento art. 133,  lettera  p)  del
medesimo testo normativo; 
    che, a seguito di tale modifica, solo le controversie  aventi  ad
oggetto le ordinanze e  i  provvedimenti  commissariali  adottati  in
tutte le situazioni di emergenza dichiarate  ai  sensi  dell'art.  5,
comma 1, della legge n. 225 del 1992 sono attribuite alla  competenza
inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma; 
    che, pertanto, la disposizione censurata e' stata modificata  nel
senso auspicato dal giudice rimettente, in quanto per le controversie
attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo  dei  rifiuti
devono applicarsi i  criteri  di  riparto  della  competenza  di  cui
all'art. 13 del d.lgs. n. 104 del 2010; 
    che, di conseguenza, deve essere ordinata la  restituzione  degli
atti  al  giudice  rimettente  affinche'  rivaluti,  alla  luce   del
descritto ius superveniens, la persistente rilevanza delle  questioni
nel  giudizio  a  quo,  come  gia'  disposto  da  questa  Corte   con
l'ordinanza n. 56 del 2012  per  identiche  questioni  sollevate  dal
medesimo Tribunale amministrativo regionale. 
      
      


				 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 

 
    riuniti i giudizi, 
    ordina la restituzione degli  atti  al  Tribunale  amministrativo
regionale della Campania. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012. 


				 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                    Sergio MATTARELLA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 

 
    Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2012. 


				 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI