N. 133 SENTENZA 21 - 31 maggio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Acque  -  Norme  della  Regione   Liguria   -   Scarichi   idrici   -
  Autorizzazione  degli  scarichi  di  acque  reflue   domestiche   e
  assimilate - Tacito  rinnovo  di  quattro  anni  in  quattro  anni,
  sussistendo gli stessi presupposti e requisiti - Contrasto  con  la
  normativa statale di riferimento, in  base  alla  quale  tutti  gli
  scarichi     devono     essere     preventivamente     autorizzati,
  l'autorizzazione  e'  valida  per  quattro  anni  dal  momento  del
  rilascio e un anno prima della scadenza ne deve essere  chiesto  il
  rinnovo - Standard minimi di tutela non derogabili dalle Regioni  -
  Violazione  della  competenza  legislativa  esclusiva  statale   in
  materia di tutela dell'ambiente - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Liguria 5 luglio  2011,  n.  17,  che  aggiunge
  all'art. 85 della legge della Regione Liguria 21  giugno  1999,  n.
  18, il comma 3-bis. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s);  d.lgs.  3  aprile
  2006, n. 152, art. 124, comma 8. 
(GU n.23 del 6-6-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alfonso QUARANTA; 
Giudici: Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  della  legge  della
Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante  «Modifica  alla  legge
regionale 21 giugno 1999,  n.  18  (Adeguamento  delle  discipline  e
conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di  ambiente,
difesa  del  suolo  ed  energia)  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorso notificato il 1°-5 settembre 2011, depositato in  cancelleria
il 7 settembre 2011 ed iscritto al n. 86 del registro ricorsi 2011. 
    Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 2012 il Giudice relatore
Paolo Maria Napolitano; 
    udito  l'avvocato  dello  Stato  Maria  Letizia  Guida   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la notifica  il  1°  settembre  2011,
ricevuto il successivo 5 settembre e  depositato  in  cancelleria  il
successivo 7 settembre, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questione di legittimita' costituzionale della  legge  della
Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante  «Modifica  alla  legge
regionale 21 giugno 1999,  n.  18  (Adeguamento  delle  discipline  e
conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di  ambiente,
difesa  del  suolo  ed  energia)  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni»,  per  violazione  dell'articolo  117,  secondo  comma,
lettera s), della Costituzione. 
    2.- Il ricorrente premette che la sopra indicata legge  regionale
- composta, peraltro, del solo articolo 1 - e' venuta a modificare la
legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e
conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di  ambiente,
difesa  del  suolo  ed  energia),  aggiungendo,  all'art.  85   della
medesima, dopo il comma 3, il comma 3-bis, il quale prevede che:  «Le
autorizzazioni agli scarichi domestici e assimilati, ad esclusione di
quelli di cui all'articolo 74, comma 1,  lettera  h),  del  d.lgs.  3
aprile 2006, n. 152  (Norme  in  materia  ambientale),  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  sono  valide  per  quattro  anni  dal
momento del rilascio e, qualora ne sussistano gli stessi  presupposti
e requisiti, si intendono tacitamente rinnovate di  quattro  anni  in
quattro anni». 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri  ritiene  che  la  norma
impugnata violerebbe l'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., in
quanto sarebbe in contrasto sia con l'art. 20, comma 4, della legge 7
agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi),
sia con l'art. 124, comma 8, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale). 
    Secondo  il  ricorrente,  infatti,  la   disposizione   regionale
impugnata, prevedendo un rinnovo tacito, di quattro anni  in  quattro
anni, delle autorizzazioni agli  scarichi  domestici  ed  assimilati,
«nel  caso  l'Amministrazione  non  abbia  provveduto   espressamente
sull'istanza di rinnovo», si porrebbe in contrasto con la prima delle
due norme, la quale  stabilisce  che  «il  silenzio»  della  pubblica
amministrazione  (inteso  quale  comportamento  volto  a  significare
assenso o dissenso al rilascio di  provvedimenti  autorizzativi)  non
puo' essere in nessun caso applicato alla materia «ambiente». 
    2.1.- La norma in  esame,  inoltre,  cosi'  disponendo,  verrebbe
anche a violare il principio in materia ambientale dettato  dall'art.
124,  comma  8,  del  d.lgs.   n.   152   del   2006,   secondo   cui
l'autorizzazione relativa agli scarichi e' valida  per  quattro  anni
dal momento del rilascio, con obbligo del  rinnovo  della  stessa  un
anno prima della scadenza, «cosi'  escludendo  ogni  possibilita'  di
rinnovo tacito». 
    Ne' si potrebbe ritenere, prosegue il ricorrente,  che  la  norma
regionale  sospettata  sarebbe  legittima  in   forza   del   dettato
dell'ultimo capoverso del citato art. 124, comma 8, secondo il  quale
«la disciplina regionale  di  cui  al  comma  3  puo'  prevedere  per
specifiche tipologie di scarichi  di  acque  reflue  domestiche,  ove
soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della  medesima».
Tale disposizione legislativa statale, difatti, correttamente intesa,
prevede non «un generalizzato  rinnovo  tacito  delle  autorizzazioni
agli scarichi di acque reflue domestiche ed  assimilate,  cosi'  come
disposto  dal  legislatore  regionale»,   ma   stabilisce   solo   la
possibilita' di  un  tale  rinnovo  «esclusivamente»  per  specifiche
tipologie  di  scarichi,  che  il  legislatore  regionale,   conclude
l'Avvocatura generale dello Stato,  «avrebbe  dovuto  individuare  in
modo puntuale». 
    2.2.- Pertanto, conclude il  ricorrente,  la  norma  in  esame  -
prevedendo, diversamente da quella  statale,  un  generico  e  tacito
rinnovo per l'autorizzazione degli scarichi di acque reflue,  in  una
materia afferente (per giurisprudenza  costituzionale  consolidata  e
costante) alla  «tutela  dell'ambiente»,  di  competenza  legislativa
esclusiva dello  Stato,  non  derogabile  da  parte  del  legislatore
regionale - sarebbe illegittima per violazione dell'art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost. 
    3.- La Regione Liguria non si e' costituita. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di
legittimita' costituzionale  della  legge  della  Regione  Liguria  5
luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge regionale 21  giugno
1999,  n.18  (Adeguamento  delle  discipline  e  conferimento   delle
funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed
energia) e successive modificazioni ed integrazioni», per  violazione
dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. 
    2.- L'art. 1  della  sopra  indicata  legge  regionale  (peraltro
composta di questo solo articolo), rileva il ricorrente, e' venuto  a
modificare l'art. 85 della legge regionale  21  giugno  1999,  n.  18
(Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti
locali  in  materia  di  ambiente,  difesa  del  suolo  ed  energia),
inserendo, dopo il comma 3 di quest'ultimo, il comma 3-bis, il  quale
prevede la possibilita' che le autorizzazioni agli scarichi domestici
ed assimilati, valide per quattro  anni  dal  momento  del  rilascio,
«qualora  ne  sussistano  gli  stessi  presupposti  e  requisiti,  si
intendono tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni». 
    2.1.- Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la  norma
regionale,    prevedendo     «un     generico     tacito     rinnovo»
dell'autorizzazione degli  scarichi  di  acque  reflue  domestiche  e
assimilate, viene a violare l'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),
Cost., dettando, in una materia di competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato, una disciplina in contrasto sia con l'art. 20, comma  4,
della legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi), sia con il principio in materia di ambiente  dettato
dall'art. 124, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale).  In  particolare,  quanto  alla  prima
disposizione indicata, la normativa  impugnata  si  discosterebbe  da
quella statale, la' dove essa  stabilisce  che  «il  silenzio»  della
Pubblica  amministrazione  (inteso   come   comportamento   volto   a
significare  assenso  o  dissenso  al   rilascio   di   provvedimenti
autorizzativi) non puo' essere in nessun caso applicato alla  materia
«ambiente»; quanto alla seconda norma statale,  nella  parte  in  cui
quest'ultima prevede che «l'autorizzazione agli scarichi ha validita'
per quattro anni dal momento del rilascio ed impone di  chiederne  il
rinnovo  un  anno  prima  della  scadenza,  cosi'   escludendo   ogni
possibilita' di  rinnovo  tacito»,  salvo  la  possibilita'  di  tale
rinnovo  esclusivamente  per   specifiche   tipologie   di   scarichi
domestici, che, peraltro, il legislatore  regionale  «avrebbe  dovuto
individuare in modo puntuale». 
    3.-  Ritiene  prioritariamente  questa  Corte  di  esaminare   la
legittimita'   costituzionale   della   disposizione   impugnata   in
riferimento alla sua coerenza con l'art. 124, comma 8, del d.lgs.  n.
152 del 2006, ritenuto  espressione  della  tutela  approntata  dallo
Stato in  tema  di  autorizzazione  agli  scarichi  idrici,  peraltro
ascrivibile,  per  giurisprudenza  costituzionale  consolidata,  alla
materia di cui all'art. 117, secondo comma,  lettera  s),  Cost.  (ex
multis: sentenze nn. 187 e 44 del 2011, n. 234 del 2010, n. 254 e  n.
251 del 2009). 
    4.- La questione di legittimita' costituzionale e' fondata. 
    4.1.- E' da premettere che la disciplina degli  scarichi  idrici,
per costante giurisprudenza di questa Corte, si  colloca  nell'ambito
della  «tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema»,   di   competenza
esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera  s),
della Costituzione. Lo Stato, nell'esercizio di tale competenza -  al
fine di dettare, su tutto il  territorio  nazionale,  una  disciplina
unitaria ed omogenea che superi gli interessi locali e regionali - ha
adottato  una  propria  normativa,  stabilendo  «standard  minimi  di
tutela» volti ad assicurare - come anche di recente si e' ribadito  -
una tutela «adeguata e non riducibile dell'ambiente», «non derogabile
dalle Regioni» (da ultimo, sentenza n. 187 del 2011),  neppure  se  a
statuto speciale, o dalle Province  autonome  (sentenza  n.  234  del
2010). 
    4.1.1.-  Nel  caso  di  specie,  la  norma  regionale  censurata,
prevedendo un generico e tacito rinnovo, peraltro di quattro anni  in
quattro  anni,  dell'autorizzazione  agli   scarichi   domestici   ed
assimilati  senza  una  ulteriore  e  specifica  individuazione,   si
discosta da quanto stabilito dalla normativa statale di riferimento. 
    Il legislatore statale, infatti, dopo aver affermato, al comma  1
dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006,  che  «Tutti  gli  scarichi
devono essere preventivamente autorizzati», al comma 8  del  medesimo
articolo, stabilisce che tale «autorizzazione e' valida  per  quattro
anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza  ne  deve
essere chiesto il rinnovo». 
    Diversamente dall'enunciato principio, il comma  3-bis  dell'art.
85  della  legge  regionale  della  Liguria  n.  18  del  1999,  come
introdotto dalla successiva  legge  regionale  n.  17  del  2011,  ha
previsto che «le autorizzazioni agli scarichi domestici e assimilati,
(...), valide per quattro anni dal momento del rilascio, nel caso che
sussistano gli stessi presupposti e  requisiti»,  possano  intendersi
«tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni». 
    Ne' vale a salvare dalla censura di illegittimita' costituzionale
la norma impugnata quanto stabilito dall'ultimo capoverso del comma 8
dell'art. 124 del codice dell'ambiente, il quale - ai sensi del comma
3 del medesimo  articolo  -  consente  al  legislatore  regionale  di
prevedere forme di rinnovo tacito  di  autorizzazioni  agli  scarichi
idrici esclusivamente «per specifiche tipologie di scarichi "di acque
reflue domestiche"» individuate «in modo puntuale». 
    La  norma  regionale  censurata,   al   contrario,   prevede   un
generalizzato rinnovo tacito delle autorizzazioni agli  scarichi  non
solo «domestici», ma  anche  di  quelli  a  questi  «assimilati»,  e,
quindi, non meglio individuati, discostandosi,  altresi',  anche  dal
dettato dell'art. 101 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, che, a sua
volta, fissando i criteri generali della disciplina  degli  scarichi,
al comma 7, lettera e),  recita:  «ai  fini  della  disciplina  degli
scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate  alle  acque  reflue
domestiche le acque reflue (...) aventi  caratteristiche  qualitative
equivalenti  a  quelle  domestiche   e   indicate   dalla   normativa
regionale». 
    4.1.2.-  Cosi'  disponendo,  inoltre,  la   normativa   regionale
censurata  sottrarrebbe,  di  fatto,  all'autorita'   competente   la
possibilita' di verifica del perdurare delle condizioni richieste per
ottenere il rinnovo dell'autorizzazione, venendo, conseguentemente, a
vanificare lo scopo che il legislatore statale vuole  perseguire  con
il comma 8 dell'art. 124 del  sopra  ricordato  decreto  legislativo,
cioe'  quello  di  verificare  periodicamente   la   presenza   delle
condizioni   individuate   come   necessarie   per   la   concessione
dell'autorizzazione  allo  scarico  idrico  richiesto,  al  fine   di
assicurare forme  di  protezione  ambientali  adeguate  e  «standard»
uniformi di tutela delle medesime sull'intero territorio nazionale. 
    4.2.- Ad ulteriore  conferma  dell'illegittimita'  costituzionale
della norma impugnata per violazione dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), Cost., si  ricorda  che  questa  Corte  ha  ripetutamente
affermato la necessita' che il provvedimento autorizzatorio  in  tema
di scarichi idrici (piu' in generale, di  smaltimento  dei  rifiuti),
«venga  concesso  previa  positiva  verifica  della   esistenza   dei
requisiti necessari al rilascio» dello stesso (sentenze  n.  234  del
2010 e n. 62 del 2008), dichiarando  l'illegittimita'  costituzionale
di  norme  delle  Regioni  che  prevedevano  forme   di   «prorogatio
destinat[e] a surrogare, ex lege ed in forma automatica, i  controlli
tipici   dei   procedimenti   amministrativi   di    rinnovo    delle
autorizzazioni»,  in  quanto  tale  disciplina,  da  un   lato,   non
«garantisce che le autorizzazioni in corso di "esercizio" (originario
o prorogato) [siano] state - ab  origine  o  in  sede  di  proroga  -
assoggettate a valutazione  di  impatto  ambientale;  dall'altro,  il
perdurante  regime  normativo  di  mantenimento  dello   status   quo
cristallizza,  ex  lege,  l'elusione  dell'obbligo   e,   con   esso,
attraverso  il  meccanismo  della  legge-provvedimento,  il   mancato
rispetto della normativa dettata in materia riservata alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato» (sentenza n. 67 del 2010). 
    4.3.-  La  norma  in  esame  della  Regione  Liguria,   pertanto,
ponendosi in contrasto con il comma 8 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152
del 2006 ed  apprestando  al  predetto  bene  ambientale  una  tutela
inferiore  rispetto  a  quella  assicurata  dalla  normativa  statale
(sentenza n. 234 del 2010),  e'  costituzionalmente  illegittima  per
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    5.- Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  della   legge   della
Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante  «Modifica  alla  legge
regionale 21  giugno  1999,  n.18  (Adeguamento  delle  discipline  e
conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di  ambiente,
difesa  del  suolo  ed  energia)  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni», che aggiunge all'articolo 85 della legge della Regione
Liguria 21 giugno 1999, n. 18, il comma 3-bis. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                  Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI