N. 135 SENTENZA 21 - 31 maggio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Imposte e tasse - Tassa automobilistica regionale riscossa in Sicilia
  - Introduzione di una addizionale erariale da versare  al  bilancio
  dello Stato a copertura  di  taluni  interventi  nell'ambito  della
  manovra per la stabilizzazione finanziaria - Ricorso della  regione
  Siciliana - Ius superveniens che non comporta la  cessazione  della
  materia del contendere - Trasferimento della questione della  nuova
  disposizione. 
- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15  luglio  2011,
  n. 111) artt. 23, comma 21, e 40 comma 2, alinea e lettera a). 
- Statuto della Regione Sicilia, art.  36,  primo  comma;  d.P.R.  26
  luglio 1965, n. 1074, art. 2, primo comma. 
Imposte e tasse - Tassa automobilistica regionale riscossa in Sicilia
  - Introduzione di una addizionale erariale da versarsi al  bilancio
  dello Stato a copertura  di  taluni  interventi  nell'ambito  della
  manovra per la stabilizzazione finanziaria - Ricorso della  Regione
  Siciliana - Asserita  mancanza  delle  condizioni  richieste  dalla
  normativa di attuazione statutaria per l'attribuzione  allo  Stato,
  in  via  di  eccezione,  delle  entrate  tributarie  riscosse   nel
  territorio  siciliano  -  Insussistenza  -  Non  fondatezza   della
  questione. 
- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15  luglio  2011,
  n. 111) artt. 23, comma 21, e 40 comma 2, alinea e lettera a). 
- Statuto della Regione Sicilia, art.  36,  primo  comma;  d.P.R.  26
  luglio 1965, n. 1074, art. 2, primo comma. 
(GU n.23 del 6-6-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alfonso QUARANTA; 
Giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 23, comma
21,  e  40,  comma  2,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98
(Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione    finanziaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
promosso dalla  Regione  siciliana  con  ricorso  consegnato  per  la
notificazione a mezzo posta il 13  settembre  2011,  ricevuto  il  14
settembre successivo dal destinatario Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, depositato in cancelleria il 21 settembre 2011, iscritto al
n.  103  del  registro  ricorsi  2011  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 47,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2011. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  17  aprile  2012  il  Giudice
relatore Franco Gallo; 
    uditi le avvocate Beatrice Fiandaca e Marina Valli per la Regione
siciliana e l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso consegnato per la notificazione a mezzo posta  il
13 settembre 2011, ricevuto il 14  settembre  successivo,  depositato
nella cancelleria di questa Corte il 21 settembre 2011  e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie  speciale,  n.
47 del 9 novembre 2011, la Regione  siciliana,  in  persona  del  suo
Presidente pro tempore, ha promosso -  in  riferimento  al  combinato
disposto degli artt. 36 [rectius: 36, primo comma]  del  r.d.lgs.  15
maggio  1946,  n.  455  (Approvazione  dello  statuto  della  Regione
siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.
2, e 2 [rectius: 2, primo comma] del d.P.R. 26 luglio 1965,  n.  1074
(Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
finanziaria) - questione principale  di  legittimita'  costituzionale
degli artt. 23, comma 21, e 40, comma 2 [rectius: alinea e lettera a)
del comma 2], del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98  (Disposizioni
urgenti  per  la  stabilizzazione   finanziaria),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 16 luglio 2011. 
    1.1.- L'impugnato comma 21 dell'art. 23 del decreto-legge  n.  98
del  2011  stabilisce  che:  «A  partire  dall'anno  2011,   per   le
autovetture e per gli  autoveicoli  per  il  trasporto  promiscuo  di
persone e  cose  e'  dovuta  una  addizionale  erariale  della  tassa
automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del
veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt,  da  versare  alle
entrate  del  bilancio  dello  Stato.  A   partire   dall'anno   2012
l'addizionale erariale della tassa automobilistica di  cui  al  primo
periodo e' fissata in euro 20  per  ogni  chilowatt  di  potenza  del
veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.  L'addizionale  deve
essere corrisposta con le modalita' e  i  termini  da  stabilire  con
Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  d'intesa
con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente  disposizione.  In  caso  di
omesso o insufficiente  versamento  dell'addizionale  si  applica  la
sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo  18  dicembre
1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo  non  versato».  Tale
comma dell'art. 23 e' richiamato dal  parimenti  impugnato  comma  2,
alinea e  primo  periodo,  lettera  a),  dell'art.  40  dello  stesso
decreto-legge,  il  quale  statuisce  che,  a  copertura  di   alcuni
interventi previsti dalla manovra, «si provvede [...]:  a)  quanto  a
1.490,463 milioni di euro per l'anno 2011,  a  1.314,863  milioni  di
euro per l'anno 2012, a 435,763 milioni di euro per  l'anno  2013,  a
654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 642,563  milioni  di  euro
per l'anno 2015, a 542,563 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
2016,  mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori  entrate
derivanti dall'articolo 23 [...]». 
    1.2.- Nel ricorso si afferma che le denunciate  disposizioni,  in
quanto applicabili - in mancanza di norme  di  salvaguardia  -  anche
alla Regione siciliana, si pongono in contrasto  con  i  due  evocati
parametri dello statuto siciliano d'autonomia, i quali  stabiliscono,
rispettivamente, che: 1) «Al fabbisogno finanziario della Regione  si
provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi,
deliberati dalla medesima»  (art.  36,  primo  comma,  dello  statuto
d'autonomia); 2) «Ai sensi del primo  comma  dell'articolo  36  dello
Statuto della Regione  siciliana  spettano  alla  Regione  siciliana,
oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le
entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo  territorio,
dirette o indirette, comunque denominate, ad  eccezione  delle  nuove
entrate tributarie il cui gettito sia destinato  con  apposite  leggi
alla copertura di oneri diretti a  soddisfare  particolari  finalita'
contingenti  o  continuative  dello  Stato  specificate  nelle  leggi
medesime» (art. 2, primo comma, delle norme di attuazione  statutaria
in materia finanziaria). Tale contrasto  sussiste,  ad  avviso  della
ricorrente, perche': a) in base allo statuto  di  autonomia  spettano
alla Regione  siciliana  non  solo  le  entrate  tributarie  da  essa
istituite, ma anche quelle erariali - dirette o  indirette,  comunque
denominate - riscosse nell'ambito del suo  territorio,  con  la  sola
eccezione di alcune entrate erariali  nominativamente  indicate  (non
rilevanti nella specie) o caratterizzate dal doppio  requisito  della
"novita'" e della destinazione del loro gettito (prevista da apposite
leggi) alla copertura  di  oneri  diretti  a  soddisfare  particolari
finalita' contingenti o continuative dello Stato  (specificate  nelle
leggi  medesime);  b)   l'addizionale   erariale   introdotta   dalle
disposizioni impugnate e' riferita alla tassa automobilistica,  cioe'
ad un prelievo di integrale  spettanza  regionale,  senza  che  siano
precisate  quella   specifica   destinazione   e   quelle   finalita'
particolari richieste dallo statuto per  l'eccezionale  riserva  allo
Stato del gettito delle entrate tributarie  riscosse  nel  territorio
della  Regione;  c)  in  particolare,  la  destinazione  del  gettito
dell'addizionale a copertura dei minori introiti elencati nell'alinea
del denunciato comma 2 dell'art. 40 del decreto-legge n. 98 del  2011
«non e' idonea a rappresentare le "particolari finalita'"»  richieste
dallo statuto d'autonomia per la suddetta riserva  del  gettito  allo
Stato; e) il gettito dell'addizionale, dunque, viene attribuito  allo
Stato nonostante la mancanza delle condizioni stabilite dallo statuto
d'autonomia per tale attribuzione. 
    2.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che il ricorso sia respinto. Il resistente premette,
in via generale, che le disposizioni impugnate  costituiscono  «forme
finanziarie "eccezionali", finalizzate a fronteggiare una  situazione
economica "emergenziale"» ed alle quali sono  chiamati  a  concorrere
tutti i livelli di governo e, quindi,  anche  le  Regioni  a  statuto
speciale  e  le  Province  autonome,   «non   potendo   la   garanzia
costituzionale dell'autonomia finanziaria  alle  stesse  riconosciuta
fungere da giustificazione per esentarle da tale partecipazione».  In
questo quadro di straordinaria  emergenza  finanziaria,  prosegue  il
resistente,  lo  Stato,  nell'esercizio  della  potesta'  legislativa
esclusiva in materia di sistema tributario (art. 117, secondo  comma,
lettera e, Cost.) «ben puo' disporre in  merito  alla  disciplina  di
tributi da esso istituiti, anche se il  correlativo  gettito  sia  di
spettanza regionale, a condizione che non sia  alterato  il  rapporto
tra complessivi  bisogni  regionali  e  mezzi  finanziari  per  farvi
fronte»; circostanza, questa, che non ricorrerebbe nella specie. 
    Posta tale premessa, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
afferma che sussistono tutti i presupposti  richiesti  dallo  statuto
siciliano per la riserva allo Stato dell'intero gettito relativo alla
introdotta  addizionale  sulla  tassa  automobilistica,  perche':  a)
l'addizionale - espressamente  definita  «erariale»  -  «possiede  il
carattere della novita', in quanto derivante da  un  atto  impositivo
nuovo in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata»;  b)
il tributo e' stato introdotto per la copertura  di  oneri  che  sono
dettagliatamente indicati nell'art. 40,  comma  2,  lettera  a),  del
decreto-legge n. 98 del 2011 (tramite il  richiamo,  tra  gli  altri,
degli artt. 13 e 17 dello stesso decreto-legge) e che sono  destinati
a coprire «specifici importi di spesa ivi quantificati»; c) le  spese
al cui finanziamento e' destinata l'addizionale presentano,  inoltre,
il  carattere  di  «nuove   specifiche   spese   di   carattere   non
continuativo», in quanto «dirette a sostenere [...]  settori  sociali
fondamentali per  l'intera  collettivita'  (quale  la  sanita'  o  la
giustizia)». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione siciliana  ha  promosso  questione  principale  di
legittimita' costituzionale del combinato disposto  degli  artt.  23,
comma 21,  e  40,  comma  2  [rectius:  alinea  e  lettera  a)],  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria), convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. L'art. 23, comma 21,  prevede  che,  «A
partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli  per
il trasporto promiscuo di persone e cose e'  dovuta  una  addizionale
erariale della tassa automobilistica, pari ad  euro  dieci  per  ogni
chilowatt di potenza  del  veicolo  superiore  a  duecentoventicinque
chilowatt, da versare  alle  entrate  del  bilancio  dello  Stato.  A
partire   dall'anno   2012   l'addizionale   erariale   della   tassa
automobilistica di cui al primo periodo e' fissata  in  euro  10  per
ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque
chilowatt. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e i
termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia  e
delle Finanze, d'intesa con  l'Agenzia  delle  Entrate,  da  emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione.  In  caso  di   omesso   o   insufficiente   versamento
dell'addizionale si applica la sanzione di cui  all'articolo  13  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al  30  per  cento
dell'importo non versato». Il comma e' impugnato nella parte  in  cui
stabilisce che l'addizionale deve essere versata  «alle  entrate  del
bilancio dello Stato». L'art. 40, comma 2 [rectius: alinea e  lettera
a) del comma 2], del medesimo decreto-legge e' impugnato nella  parte
in cui prevede che, a copertura di alcuni interventi  previsti  dalla
manovra (indicati nell'alinea dello stesso  comma  2),  «si  provvede
[...]: a) quanto a 1.490,463 milioni  di  euro  per  l'anno  2011,  a
1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012, a 435,763 milioni di  euro
per l'anno 2013, a 654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 642,563
milioni di euro  per  l'anno  2015,  a  542,563  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2016, mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 23 [...]» e,  quindi,  anche
dell'addizionale erariale. 
    Secondo la ricorrente, tali  disposizioni  violano  il  combinato
disposto: 1)  dell'art.  36  [rectius:  art.  36,  primo  comma]  del
r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455  (Approvazione  dello  statuto  della
Regione siciliana), convertito in legge  costituzionale  26  febbraio
1948, n. 2, secondo cui «Al fabbisogno finanziario della  Regione  si
provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi,
deliberati dalla medesima»; 2) dell'art. 2 [rectius:  art.  2,  primo
comma] del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione  dello
Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), secondo  cui
«Ai sensi del  primo  comma  dell'articolo  36  dello  Statuto  della
Regione siciliana spettano alla Regione siciliana, oltre  le  entrate
tributarie  da  essa  direttamente  deliberate,  tutte   le   entrate
tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio,  dirette
o indirette, comunque denominate, ad eccezione  delle  nuove  entrate
tributarie il cui gettito  sia  destinato  con  apposite  leggi  alla
copertura  di  oneri  diretti  a  soddisfare  particolari   finalita'
contingenti  o  continuative  dello  Stato  specificate  nelle  leggi
medesime». Ad avviso della Regione siciliana, infatti, il  denunciato
combinato disposto si pone in contrasto  con  gli  evocati  parametri
perche'  attribuisce  allo  Stato  l'intero  gettito  della  suddetta
addizionale erariale della tassa automobilistica regionale senza  che
ricorrano entrambe  le  condizioni  che  il  menzionato  primo  comma
dell'art.  2  delle  norme  di  attuazione  statutaria  richiede  per
riservare allo Stato, in via  di  eccezione,  le  entrate  tributarie
erariali riscosse nell'ambito del territorio siciliano. 
    2.- Preliminarmente, occorre prendere atto  che,  successivamente
alla proposizione del ricorso, l'art. 16, comma 1, del  decreto-legge
6 dicembre 2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti  pubblici),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha modificato il
secondo  periodo   dell'impugnato   comma   21   dell'art.   23   del
decreto-legge n. 98 del 2011, variando, a partire dal 2012, l'importo
dell'addizionale da 10 euro per ogni chilowatt superiore ai 225 a  20
euro per ogni chilowatt eccedente i 185 («A  partire  dall'anno  2012
l'addizionale erariale della tassa automobilistica di  cui  al  primo
periodo e' fissata in euro 20  per  ogni  chilowatt  di  potenza  del
veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.»). 
    Detto ius superveniens, tuttavia, non ha comportato la cessazione
della materia del  contendere  sia  perche'  la  disciplina  relativa
all'anno 2011 (primo periodo del comma 21) e'  rimasta  immutata  sia
perche' la censura della Regione e'  rivolta  alla  prevista  riserva
allo   Stato   del   gettito   dell'addizionale,    indipendentemente
dall'entita' dell'addizionale stessa e dall'importo del suo  gettito.
Ne  segue  che  la  questione  deve  ritenersi  estesa   alla   nuova
formulazione dell'art. 23, comma 21,  del  decreto-legge  n.  98  del
2011. 
    3.-  Nel  merito,  la  questione   non   e'   fondata,   perche',
contrariamente a quanto  affermato  dalla  Regione,  ricorrono  nella
specie tutte le condizioni richieste dalla  normativa  di  attuazione
statutaria per l'attribuzione allo Stato del gettito dell'addizionale
erariale della tassa automobilistica riscossa  nel  territorio  della
Regione siciliana e cioe': a) la novita' dell'entrata tributaria;  b)
la destinazione del gettito, con apposite leggi,  alla  copertura  di
oneri  diretti  a  soddisfare  particolari  finalita'  contingenti  o
continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime. 
    3.1.- Occorre premettere, al  riguardo,  che  la  ricorrente  non
mette in dubbio la legittimita' della istituzione, con  la  normativa
statale denunciata, dell'addizionale  erariale  e  neppure  nega  che
questa si innesti su un tributo (la tassa  automobilistica  regionale
riscossa  in  Sicilia)  rientrante  tra  quelli   regionali   «propri
derivati», nel senso indicato  dall'art.  7,  comma  1,  lettera  b),
numero 1), della legge 5 maggio 2009, n. 42  (Delega  al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in  attuazione  dell'art.  119  della
Costituzione), cioe' tra i tributi «istituiti  e  regolati  da  leggi
statali, il cui gettito e' attribuito alle regioni». La contestazione
della  ricorrente  verte  esclusivamente  sulla  sussistenza,   nella
specie, delle condizioni richieste dallo statuto  siciliano  e  dalle
sue norme di attuazione per riservare allo Stato un tributo  erariale
riscosso in Sicilia. I termini della questione, cosi'  promossa,  non
sono influenzati dal comma 2 dell'art. 8 del  decreto  legislativo  6
maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata
delle regioni a  statuto  ordinario  e  delle  province,  nonche'  di
determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel  settore
sanitario),  secondo  cui,  «Fermi  restando  i  limiti  massimi   di
manovrabilita'  previsti  dalla  legislazione  statale,  le   regioni
disciplinano la tassa automobilistica regionale». A parte ogni  altra
considerazione, infatti, il  citato  comma  2  dell'art.  8:  a)  non
riguarda  l'introduzione  di   addizionali   erariali   della   tassa
automobilistica regionale; b) si applica esclusivamente alle  regioni
a statuto ordinario (come risulta dallo stesso titolo del decreto)  e
non a quelle a statuto speciale (tra le  quali  rientra,  invece,  la
Regione ricorrente). 
    3.2.- Cosi' delimitato il thema decidendum,  va  rilevato  che  -
come espressamente riconosciuto da entrambe le parti del  giudizio  -
la  suddetta  addizionale  erariale  non  rientra  tra   le   entrate
tributarie che lo statuto siciliano e  le  sue  norme  di  attuazione
riservano nominativamente allo Stato. Occorre accertare, percio',  se
la riserva  allo  Stato  del  gettito  del  prelievo  disposta  dalla
normativa denunciata, secondo cui l'addizionale deve  essere  versata
«alle entrate del bilancio dello Stato», ai sensi del  primo  periodo
del comma 21 dell'art. 23 del decreto-legge n.  98  del  2011,  e  va
utilizzata,  ai  sensi  della  lettera  b  dell'alinea  del  comma  2
dell'art. 40 del medesimo decreto-legge, per provvedere «alle  minori
entrate ed alle maggiori spese» dettagliatamente elencate nell'alinea
di tale comma dell'art. 40) sia  legittimata  dai  parametri  evocati
dalla ricorrente. In particolare, occorre  verificare  se  sussistano
entrambe le condizioni di cui al punto  3,  previste  dagli  indicati
parametri, per l'attribuzione del gettito all'erario statale. 
    3.2.1.-  Con   riferimento   alla   condizione   della   "novita'
dell'entrata  tributaria",  la  giurisprudenza  di  questa  Corte  ha
costantemente affermato che, perche'  si  realizzi  tale  condizione,
deve verificarsi un «incremento di  gettito»  (sentenza  n.  198  del
1999), cioe' una entrata aggiuntiva. Rileva  quindi  la  novita'  del
provento, non la novita' del tributo (sentenze n. 47 del 1968 e n. 49
del  1972,  che  hanno  ritenuto  "nuova"  l'entrata   derivante   da
un'addizionale). 
    Ne deriva che l'addizionale erariale introdotta dalla  denunciata
normativa  (sia  essa  qualificabile  come  un'addizionale  in  senso
stretto oppure come una sovrimposta), in quanto comporta una maggiore
entrata, deve essere considerata una «nuova entrata  tributaria»,  ai
sensi del primo comma  dell'art.  2  delle  norme  di  attuazione  in
materia finanziaria dello statuto siciliano. 
    3.2.2.-  Con  riferimento   alla   ulteriore   condizione   della
"specificita' della destinazione del gettito della nuova entrata", va
osservato che, in base agli evocati parametri,  essa  e'  soddisfatta
quando la legge statale stabilisce che il gettito sia utilizzato  per
la copertura di oneri diretti  a  perseguire  «particolari  finalita'
contingenti o  continuative  dello  Stato  specificate»  nella  legge
stessa. 
    Nella specie, l'alinea e la lettera  a)  dell'impugnato  comma  2
dell'art. 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 stabiliscono che  «Alle
minori entrate e alle  maggiori  spese  derivanti  dall'articolo  13,
comma 1, dall'articolo 17, comma 6, dall'articolo 21, commi 1, 3 e 6,
dall'articolo 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e 45, articolo 27, articolo
32, comma 1, articolo 33, comma 1, articolo 31,  articolo  37,  comma
20, articolo 38, comma 1, lettera a), e  dal  comma  1  del  presente
articolo, pari complessivamente  a  1.817,463  milioni  di  euro  per
l'anno 2011, a 4.427,863 milioni di euro per l'anno 2012, a 1.435,763
milioni di euro per l'anno 2013, a  1.654,563  milioni  di  euro  per
l'anno 2014, a 1.642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.542,563
milioni di euro  per  l'anno  2016,  a  542,563  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2017, si provvede rispettivamente:  a)  quanto  a
1.490,463 milioni di euro per l'anno 2011,  a  1.314,863  milioni  di
euro per l'anno 2012, a 435,763 milioni di euro per  l'anno  2013,  a
654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 642,563  milioni  di  euro
per l'anno 2015, a 542,563 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
2016,  mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori  entrate
derivanti dall'articolo 23  [...]».  Secondo  l'interpretazione  piu'
ragionevole, conforme a Costituzione, tale disposizione va intesa nel
senso che il gettito dell'addizionale e' interamente  destinato  alla
copertura delle  minori  entrate  e  delle  maggiori  spese  indicate
nell'alinea ed e' ripartito («quota parte») tra le svariate  voci  di
tali  minori  entrate  e   di   maggiori   spese,   indipendentemente
dall'evenienza che il gettito dell'addizionale  non  sia  sufficiente
per provvedere all'intera copertura. 
    Le minori entrate e le maggiori spese  dettagliatamente  indicate
nell'alinea  del  denunciato  comma  2  dell'art.  40  rispondono  ad
esigenze  specifiche,  tra  loro   eterogenee,   di   carattere   ora
contingente  ed  ora  continuativo.   Rientrano   tra   le   esigenze
contingenti quelle indicate dai seguenti articoli  del  decreto-legge
n. 98 del 2011 (richiamati dal citato alinea del  comma  2  dell'art.
40): a) 13, comma 1 (riduzione nel 2011 e incremento nel  2015  della
dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge n.  266
del 2005); b) 17, comma 6 (incremento,  nel  2011  del  finanziamento
statale del Servizio sanitario nazionale); c) 21, commi 1 (proroga  a
tutto il 2011 del piano d'impiego di cui  all'art.  7-bis,  comma  1,
terzo periodo, del decreto-legge n. 92 del 2008),  3  (istituzione  e
dotazione, nel 2011,  del  fondo  per  la  promozione  del  trasporto
pubblico locale), 6 (spese del 2011 per la partecipazione dello Stato
a banche e fondi internazionali); d) 23,  comma  44  (proroga  al  30
giugno 2012  della  sospensione,  per  quanto  attiene  all'isola  di
Lampedusa, del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e
dei  premi  assicurativi  INAIL);  e)  32,  comma  1   (dotazione   e
finanziamento dal  2012  al  2016  di  un  fondo  per  infrastrutture
finanziarie, stradali, e relativo ad opere di  interesse  strategico,
presso il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti);  f)  33,
comma 1 (istituzione nel  2012,  di  una  societa'  di  gestione  del
risparmio, con capitale sociale di 2 milioni di euro); g)  38,  comma
1, lettera a) (estinzione di diritto, in favore del  ricorrente,  del
contenzioso con l'INPS per controversie previdenziali di valore  fino
ad € 500,00, pendenti in primo grado al 31  dicembre  2010);  h)  40,
comma  1  (incremento  della  dotazione  del  fondo  per   interventi
strutturali  di  politica  economica  per  gli  anni  2011  e  2012).
Rientrano, invece, tra le esigenze continuative quelle  indicate  dai
seguenti  articoli  del  medesimo  decreto-legge  n.  98   del   2011
(richiamati anch'essi dal citato alinea del comma 2 dell'art. 40): a)
23, comma 8 (riduzione dal 10  al  4  per  cento  della  ritenuta  di
acconto dell'imposta sul reddito); b) 23, comma 45 (istituzione della
zona franca di Lampedusa, a condizione  della  previa  autorizzazione
comunitaria); c) 31 (esclusione da  imposizione  di  alcuni  proventi
derivanti dalla partecipazione ai «Fondi per il Venture Capital»); d)
23, commi da 12 a 15 (riallineamento di valori fiscali e  civilistici
relativi all'avviamento ed alle altre attivita' immateriali); e) art.
27  (agevolazioni  di  imposta  per  l'imprenditoria  giovanile  e  i
lavoratori  in  mobilita');  f)  art.  37,   comma   20   (spese   di
funzionamento, a decorrere dall'anno 2011, del Collegio dei  revisori
dei conti, chiamato ad  esercitare  il  controllo  sulla  regolarita'
della gestione finanziaria e patrimoniale del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa, del  Consiglio  di  presidenza  della
giustizia tributaria e il Consiglio della magistratura militare). 
    In forza di tali dati normativi deve concludersi che  il  gettito
dell'addizionale e' legittimamente attribuito allo Stato perche', nel
rispetto degli evocati parametri statutari, e' interamente  vincolato
alla copertura di oneri diretti a soddisfare «particolari  finalita'»
contingenti o continuative dello Stato, specificate nella legge. 
    4.-  In  base  all'interpretazione  qui  accolta   dell'impugnata
normativa,   va   dunque   esclusa   la   denunciata   illegittimita'
costituzionale,  fermo  restando  che,  nell'ipotesi  in  cui,   dopo
l'integrale soddisfacimento delle «particolari esigenze» di copertura
elencate nell'alinea del comma 2 dell'art. 40, residui una quota  del
gettito dell'addizionale erariale, la Regione  potra'  legittimamente
rivendicare l'attribuzione di detto residuo, eventualmente sollevando
conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
degli artt. 23, comma 21 (sia nel testo  originario,  sia  nel  testo
modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), e 40, alinea e lettera a)  del
comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  promossa  -  in  riferimento  al
combinato disposto dell'art. 36, primo comma, del r.d.lgs. 15  maggio
1946, n. 455 (Approvazione dello statuto  della  Regione  siciliana),
convertito  in  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  2,  e
dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n.  1074  (Norme
di attuazione  dello  statuto  della  Regione  siciliana  in  materia
finanziaria) - dalla Regione siciliana con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                       Franco GALLO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI