N. 136 ORDINANZA 21 - 31 maggio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Amministrazione pubblica -  Conferimento  di  incarichi,  inclusa  la
  partecipazione ad organi collegiali - Compenso -  Attribuzione  del
  solo rimborso delle spese sostenute ed, eventualmente,  di  gettone
  di presenza di importo non superiore a 30 euro a seduta  -  Ricorso
  della Regione Trentino Alto Adige -  Atto  di  rinuncia,  accettato
  dalla parte costituita - Estinzione del processo. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122, art. 5, comma 5). 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; statuto della Regione Trentino
  Alto Adige, art. 79; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266,  art.  2;  norme
  integrative per i giudizi davanti alla Corte  costituzionale,  art.
  23. 
Amministrazione pubblica -  Conferimento  di  incarichi,  inclusa  la
  partecipazione ad organi collegiali - Compenso -  Attribuzione  del
  solo rimborso delle spese sostenute ed, eventualmente,  di  gettone
  di presenza di importo non superiore a 30 euro a seduta  -  Ricorso
  della Provincia autonoma di Trento - Atto  di  rinuncia,  accettato
  dalla parte costituita - Estinzione del processo. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122) art. 5, comma 5. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; statuto della Regione Trentino
  Alto Adige, art. 79; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266,  art.  2;  norme
  integrative per i giudizi davanti alla Corte  costituzionale,  art.
  23. 
(GU n.23 del 6-6-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alfonso QUARANTA; 
Giudici: Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma  5,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
promossi dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e  dalla
Provincia autonoma  di  Trento,  notificati  il  28  settembre  2010,
depositati nella cancelleria il 6 ottobre 2010, ed iscritti al n. 104
e al n. 105 del registro ricorsi 2010. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica  del  22  novembre  2011  il  Giudice
relatore Franco Gallo; 
    uditi gli avvocati Giandomenico  Falcon  e  Luigi  Manzi  per  la
Regione autonoma Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e  per  la  Provincia
autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con ricorsi  notificati  il  28  settembre  2010  e
depositati il successivo 6 ottobre, la Regione autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol (ricorso n. 104 del 2010) e la Provincia  autonoma  di
Trento (ricorso n. 105 del 2010), hanno promosso questioni principali
di  legittimita'  costituzionale   di   numerose   disposizioni   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 30 luglio  2010,
n. 176, supplemento ordinario; 
    che tra le disposizioni impugnate e' compreso l'art. 5, comma  5,
del  decreto-legge  n.  78  del  2010,   secondo   cui:   «Ferme   le
incompatibilita' previste dalla normativa vigente, nei confronti  dei
titolari di cariche elettive, lo svolgimento  di  qualsiasi  incarico
conferito  dalle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  al   comma   3
dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009  n.  196,  inclusa  la
partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute;  eventuali  gettoni
di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta»; 
    che secondo entrambe le ricorrenti, il riferimento alle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilita' e  finanza  pubblica),  contenuto
nella norma denunciata,  comporta  che  quest'ultima  e'  applicabile
anche alla Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  ed  alla
Provincia autonoma di Trento; 
    che, sempre ad avviso delle ricorrenti  -  le  cui  censure  sono
sostanzialmente identiche - la disposizione impugnata,  dettando  una
norma puntuale di  coordinamento  finanziario  applicabile  anche  ad
esse, viola anzitutto l'art. 79 del d.P.R. 31  agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e, in particolare,  i
commi 1, 2, 3, secondo e terzo periodo, e 4, primo periodo,  di  tale
articolo  79,  i  quali  stabiliscono   che   la   Regione   autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol  e  la  Provincia  autonoma  di  Trento,
nonche' gli enti locali trentini e gli enti pubblici  collegati  alla
Provincia e a detti  enti  locali,  sono  sottratti  alle  misure  di
coordinamento finanziario che valgono per  le  altre  Regioni  e  gli
altri enti nel restante territorio nazionale; 
    che, in via subordinata, le ricorrenti denunciano che il comma  5
dell'art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2010, ponendo  un  limite  ad
una voce minuta  di  spesa  e  fissando  la  specifica  modalita'  di
contenimento della stessa, viola anche l'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, che, nella  materia  del  coordinamento  della  finanza
pubblica, attribuisce allo Stato la sola determinazione dei  principi
fondamentali; 
    che la disposizione impugnata, stabilendo una norma di  dettaglio
autoapplicativa in materie di competenza  della  Regione  autonoma  o
della Provincia autonoma -  sono  citate  le  materie  di  competenza
regionale «autonomia organizzativa e finanziaria» (artt. 4, numero 1,
dello statuto speciale e l'«intero Titolo VI» dello stesso statuto) e
«ordinamento degli enti locali e delle camere di commercio» (art.  4,
numero 3  e  numero  8  dello  statuto  speciale)  e  la  materia  di
competenza provinciale «autonomia organizzativa e finanziaria»  (art.
8, numero 1, dello statuto speciale  e  l'«intero  Titolo  VI»  dello
stesso statuto), ivi  compresa  la  finanza  locale  (art.  80  dello
statuto speciale e art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992,  n.
268, recante «Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e  provinciale»),
nonche' le materie del «coordinamento della finanza pubblica»  (artt.
117, terzo comma, Cost. e 10 della legge  costituzionale  18  ottobre
2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda  della
Costituzione»)  e  dell'«organizzazione  regionale   e   degli   enti
collegati» (artt. 117, quarto comma, Cost. e 10 della legge cost.  n.
3 del 2001)  -,  violerebbe,  infine,  anche  l'art.  2  del  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra  atti
legislativi statali e  leggi  regionali  e  provinciali,  nonche'  la
potesta' statale di indirizzo e coordinamento); 
    che con distinti atti, di analogo contenuto, si e' costituito  in
entrambi  i  giudizi  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo che le questioni promosse siano dichiarate inammissibili o,
comunque, infondate; 
    che, in via preliminare, la difesa dello  Stato  ha  eccepito  la
tardivita' dei due  ricorsi,  in  quanto  essi  sono  stati  proposti
avverso una disposizione del decreto-legge n. 78 del 2010 che non  e'
stata modificata in sede di  conversione  e  che,  pertanto,  avrebbe
dovuto essere impugnata immediatamente - nei termini  dell'art.  127,
secondo comma, Cost. - senza attendere la conversione in legge; 
    che la parte resistente sottolinea, poi, che il decreto-legge  n.
78 del 2010 e' stato adottato dal Governo  nel  pieno  di  una  grave
crisi economica internazionale,  al  fine  di  assicurare  stabilita'
finanziaria all'Italia e di rafforzarne la competitivita' sui mercati
economici e finanziari; 
    che, quanto al merito delle censure, l'Avvocatura generale  dello
Stato osserva anzitutto, in via generale, che  l'art.  79,  comma  3,
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - il quale, secondo
le ricorrenti, individua nell'accordo con il Ministro dell'economia e
delle finanze l'unico strumento  idoneo  ad  assicurare  il  concorso
della Regione e della Provincia autonoma agli  obiettivi  di  finanza
pubblica - fa riferimento alle misure amministrative da adottare  per
il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e non a  quelle
legislative, alle quali  ultime  si  riferisce,  invece,  il  secondo
periodo del comma 4 dello stesso art. 79, secondo cui «La  regione  e
le province provvedono alle finalita' di coordinamento della  finanza
pubblica  contenute  in  specifiche  disposizioni  legislative  dello
Stato, adeguando la  propria  legislazione  ai  principi  costituenti
limiti ai sensi degli articoli 4 e 5»; 
    che,  comunque,  sempre  ad   avviso   della   difesa   erariale,
l'eccezionale necessita' ed urgenza di far fronte ad  una  gravissima
crisi  economica  consente  di   derogare   «anche   alle   procedure
statutarie,  come  alle  altre  sinanco  costituzionali,  in  ragione
dell'esigenza  di  salvaguardare  la  salus   rei   publicae   e   in
applicazione   dei   principi   costituzionali   fondamentali   della
solidarieta'  economica  e  sociale  (art.  2),   dell'unita'   della
Repubblica (art. 5)  e  della  responsabilita'  internazionale  dello
Stato (art. 10)»; 
    che,  con  riguardo  all'impugnato  comma  5  dell'art.   5   del
decreto-legge n. 78 del 2010, la difesa dello Stato assume che  detto
comma non riguarda, in realta', le strutture amministrative, ma  solo
quelle politiche e di governo,  in  quanto  prevede  una  particolare
ipotesi di incompatibilita' per i titolari di  cariche  elettive,  e,
pertanto, puo' essere considerato  un  principio  fondamentale  della
materia elettorale e ricondotto alla competenza  legislativa  statale
di cui all'art. 122, primo comma, Cost.; 
    che, comunque, la disposizione impugnata  esprimerebbe  anche  un
principio di coordinamento  della  finanza  pubblica  avente  il  suo
fondamento   nei   principi   di   «solidarieta',    unitarieta'    e
responsabilita', sanciti dalla prima  parte  della  Costituzione»  e,
come  tale,  sarebbe  autorizzata  ad   incidere   sulla   competenza
legislativa  residuale  regionale  in  materia  di  organizzazione  e
funzionamento della Regione; 
    che, in prossimita' dell'udienza  pubblica  dell'8  giugno  2011,
l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha   depositato   una   memoria
illustrativa, unica per entrambi i ricorsi (oltre che per  i  ricorsi
iscritti ai nn. 99, 102, 106 e 107 del 2010), nella  quale  ribadisce
la richiesta di dichiarare  la  questione  promossa  inammissibile  o
infondata; 
    che, in particolare, l'Avvocatura generale dello Stato  ribadisce
la natura di principio fondamentale di  coordinamento  della  finanza
pubblica dell'impugnato comma 5 dell'art. 5 del decreto-legge  n.  78
del 2010; 
    che, sempre in prossimita' della medesima udienza pubblica, anche
la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol  ha  depositato  una
memoria nella quale contesta la tesi della difesa del Presidente  del
Consiglio secondo cui la disposizione oggetto di  censura  stabilisce
una particolare incompatibilita' per i titolari degli organi elettivi
ed e'  riconducibile  alla  competenza  legislativa  statale  di  cui
all'art. 122, primo comma, Cost.; 
    che, infatti, ad avviso della difesa regionale,  la  disposizione
denunciata non ha nulla  a  che  fare  con  le  incompatibilita'  dei
titolari  di  cariche  elettive,  che  vengono  semplicemente  tenute
«ferme», ne' con la materia elettorale, e non si rivolge ai  titolari
degli organi elettivi, ma alle amministrazioni che conferiscono  loro
degli incarichi, limitando la possibilita' di compensarli; 
    che emergerebbe chiaramente, percio', la  finalita'  della  norma
impugnata di contenere i  costi  -  finalita'  perseguita,  tuttavia,
illegittimamente  -  con  conseguente  ripercussione   sull'autonomia
organizzativa della Regione, degli enti  locali  e  delle  camere  di
commercio; 
    che con istanze depositate, rispettivamente, in  data  20  maggio
2011 e in data 18 maggio  2011,  la  Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige/Südtirol e la Provincia autonoma  di  Trento,  dato  conto  dei
contatti in corso con la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  al
fine  di  una  composizione  consensuale  delle  controversie,  hanno
chiesto di rinviare a nuovo ruolo la discussione dei ricorsi; 
    che l'Avvocatura generale dello Stato ha aderito a dette  istanze
a mezzo di due fax pervenuti, rispettivamente, in data 23 maggio 2011
e in data 19 maggio 2011; 
    che, con decreto del 26 maggio 2011, il  Presidente  della  Corte
costituzionale ha disposto il rinvio a nuovo  ruolo  della  questione
oggetto dei presenti giudizi (oltre che delle questioni promosse  con
i ricorsi iscritti  ai  nn.  96,  99,  102,  106  e  107  del  2010),
fissandone  la  trattazione,  con  decreto  del   21   giugno   2011,
nell'udienza pubblica del 23 novembre 2011; 
    che,  in  prossimita'  di  tale  udienza  pubblica,  l'Avvocatura
generale dello Stato ha depositato una memoria  nella  quale  afferma
che la disposizione  denunciata  attiene  alla  materia  «ordinamento
civile»; 
    che, con decreto del 10 novembre 2011, il Presidente della  Corte
costituzionale ha  disposto  l'anticipazione  della  discussione  dei
presenti giudizi all'udienza pubblica del 22 novembre 2011; 
    che, in data 9 novembre 2011, la Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige/Südtirol, considerato che la legge regionale 14 dicembre  2010,
n. 4 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio  annuale  2011  e
pluriennale 2011-2013 della Regione Autonoma  Trentino-Alto  Adige  -
legge finanziaria), ha introdotto nell'art.  2,  comma  7,  ai  sensi
dell'art. 79 dello  statuto  speciale,  misure  idonee  a  realizzare
finalita' di contenimento della spesa, «precisando  che  tali  misure
tengono luogo, per la Regione, delle specifiche misure e disposizioni
previste  a  tal  fine  dalla  normativa  statale,  comprese   quelle
contenute  nel  decreto-legge  n.  78  del   2010»,   ha   rinunciato
parzialmente al ricorso in relazione all'impugnazione, tra gli  altri
articoli e per quanto  qui  interessa,  dell'art.  5,  comma  5,  del
decreto-legge n. 78 del 2010; 
    che, sempre in data 9 novembre 2011, anche la Provincia  autonoma
di Trento, considerato che la legge provinciale 27 dicembre 2010,  n.
27 (Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  2011  e
pluriennale 2011-2013 della Provincia  autonoma  di  Trento  -  legge
finanziaria  provinciale  2011)  ha  introdotto   misure   idonee   a
realizzare finalita' di contenimento della spesa, precisando che tali
misure «tengono luogo, per la Provincia e gli enti  e  gli  organismi
indicati nell'art. 1, comma 1, delle specifiche misure e disposizioni
previste  a  tal  fine  dalla  normativa  statale,  comprese   quelle
contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010», tra cui, in particolare,
quelle previste dall'art. 5, ha rinunciato anch'essa all'impugnazione
del comma 5 di tale articolo; 
    che con  distinti  atti,  depositati  il  22  novembre  2011,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello  Stato,  ha  dichiarato  di  accettare
dette rinunce. 
    Considerato che la Regione autonoma Trentino-Alto  Adige/Südtirol
(ricorso n. 104 del 2010) e la Provincia autonoma di Trento  (ricorso
n. 105 del 2010), hanno promosso questioni principali di legittimita'
di numerose disposizioni del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
(Misure urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122; 
    che, riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione
delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge n. 78 del  2010,
viene qui  esaminata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
avente ad oggetto il comma 5 dell'art. 5 di detto  decreto,  a  norma
del  quale:  «Ferme  le  incompatibilita'  previste  dalla  normativa
vigente,  nei  confronti  dei  titolari  di  cariche   elettive,   lo
svolgimento  di  qualsiasi   incarico   conferito   dalle   pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3  dell'articolo  1  della  legge  31
dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi  collegiali
di qualsiasi tipo, puo' dar luogo esclusivamente  al  rimborso  delle
spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non  possono  superare
l'importo di 30 euro a seduta»; 
    che secondo la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la
Provincia autonoma di Trento, tale disposizione, dettando  una  norma
puntuale di coordinamento finanziario applicabile ad esse, oltre  che
agli  enti  locali  trentini  e  gli  enti  pubblici  collegati  alla
Provincia e a detti enti locali, viola anzitutto l'art. 79 del d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige), e, in particolare i commi 1, 2, 3, secondo e terzo periodo, e
4, primo periodo, di tale  articolo,  i  quali  stabiliscono  che  la
Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Provincia  autonoma
di Trento e gli altri  enti  sopra  menzionati  sono  sottratti  alle
misure di coordinamento finanziario che valgono per le altre  Regioni
e gli altri enti nel restante territorio nazionale; 
    che, in via subordinata, le ricorrenti denunciano che il comma  5
dell'art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2010, ponendo  un  limite  ad
una voce minuta  di  spesa  e  fissando  la  specifica  modalita'  di
contenimento di essa, viola anche l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,
che,  nella  materia  del  coordinamento  della   finanza   pubblica,
attribuisce  allo  Stato  la  determinazione  soltanto  dei  principi
fondamentali; 
    che la disposizione impugnata, stabilendo una norma di  dettaglio
autoapplicativa in materie di  competenza  regionale  o  provinciale,
violerebbe infine l'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992,  n.
266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il  Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi  statali  e  leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento); 
    che in considerazione  dell'identita'  della  norma  impugnata  e
delle censure proposte con i suddetti ricorsi, i giudizi, come  sopra
delimitati, devono essere riuniti per essere trattati  congiuntamente
e decisi con un'unica pronuncia; 
    che, in prossimita' dell'udienza pubblica,  la  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Trento  hanno
depositato  atti  di  rinuncia  parziale  ai  ricorsi  in   relazione
all'impugnazione dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge  n.  78  del
2010; 
    che il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  dichiarato   di
accettare dette rinunce; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso,  accettata
da tutte le parti costituite, estingue il processo. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a  separate  pronunce  la  decisione  sull'impugnazione
delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010; 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara estinto il giudizio  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, promosso, in riferimento  all'art.  79  del  d.P.R.  31
agosto 1972,  n.  670  (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige), all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e  all'art.  2
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266  (Norme  di  attuazione
dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige  concernenti  il
rapporto  tra  atti  legislativi  statali   e   leggi   regionali   e
provinciali,   nonche'   la   potesta'   statale   di   indirizzo   e
coordinamento), dalla Regione autonoma  Trentino-Alto  Adige/Südtirol
con il ricorso n. 104 del 2010 indicato in epigrafe; 
    2) dichiara estinto il giudizio  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del  2010,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  n.  122  del  2010,  promosso,  in
riferimento all'art. 79 del d.P.R. n. 670  del  1972,  all'art.  117,
terzo comma, Cost., e all'art. 2 del d.lgs. n. 266  del  1992,  dalla
Provincia autonoma di Trento con il ricorso n. 105 del 2010  indicato
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                       Franco GALLO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI