N. 137 ORDINANZA 21 - 31 maggio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Regione siciliana - Interventi per  lo  sviluppo  dell'agricoltura  e
  della  pesca,  nonche'  disposizioni  in  materia  di  artigianato,
  cooperazione e commercio - Ricorso della  Commissione  dello  Stato
  per la Regione siciliana  -  Promulgazione  e  pubblicazione  della
  delibera  legislativa  impugnata,  con  omissione   di   tutte   le
  disposizioni oggetto  di  censura  -  Cessione  della  materia  del
  contendere. 
- Delibera legislativa della Regione siciliana relativa al disegno di
  legge n. 732-672-699-700-713, approvata il 9 novembre  2011,  artt.
  14, 15, comma 1, 17, comma 1, 19, 20, 22, 25, 26, 35, 36, 38, 40  e
  41. 
- Costituzione, artt. 3, 51, 81,  quarto  comma,  97,  117,  primo  e
  secondo comma, lett. e), l), e s),  e  120,  primo  comma;  statuto
  della Regione siciliana, art. 14. 
(GU n.23 del 6-6-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alfonso QUARANTA; 
Giudici: Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  14,  15,
comma 1 (limitatamente alle parole: «ovvero all'ISMEA previa  stipula
di apposita convenzione»), 17, comma 1, 19, 20,  22,  25,  26  (nella
parte in cui inserisce la lettera e  nel  comma  1  dell'art.  39-bis
della legge della Regione siciliana 3 novembre 1993, n. 30,  recante:
«Norme in tema di  programmazione  sanitaria  e  di  riorganizzazione
territoriale delle unita' sanitarie locali»), 35, 36,  38,  40  e  41
della  delibera  legislativa  relativa  al  disegno   di   legge   n.
732-672-699-700-713 (Interventi per lo  sviluppo  dell'agricoltura  e
della  pesca.  Norme  in  materia  di  artigianato,  cooperazione   e
commercio.  Variazioni   di   bilancio),   approvata   dall'Assemblea
regionale siciliana nella seduta n. 297 del 9 novembre 2011, promosso
dal Commissario dello Stato per  la  Regione  siciliana  con  ricorso
notificato il 17 novembre  2011,  depositato  in  cancelleria  il  28
novembre 2011, ed iscritto al n. 164 del registro ricorsi 2011. 
    Udito nella camera di consiglio del  9  maggio  2012  il  Giudice
relatore Franco Gallo. 
    Ritenuto che, con  ricorso  notificato  il  17  novembre  2011  e
depositato il 28 novembre 2011, il Commissario  dello  Stato  per  la
Regione siciliana ha proposto - in riferimento agli artt. 3, 51,  81,
quarto comma, 97, 117, primo comma e secondo comma, lettere e), l)  e
s), e 120, primo comma, della Costituzione, nonche' all'art.  14  del
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione  dello
statuto della Regione siciliana), convertito in legge  costituzionale
26 febbraio 1948, n. 2 - questioni di legittimita' costituzionale  di
alcune disposizioni della delibera legislativa relativa al disegno di
legge   n.   732-672-699-700-713   (Interventi   per   lo    sviluppo
dell'agricoltura e della pesca.  Norme  in  materia  di  artigianato,
cooperazione  e  commercio.  Variazioni   di   bilancio),   approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 297 del 9 novembre
2011 e, in particolare, degli artt. 14, 15,  comma  1  (limitatamente
alle  parole:  «ovvero   all'ISMEA   previa   stipula   di   apposita
convenzione»), 17, comma 1, 19, 20, 22, 25, 26 (nella  parte  in  cui
inserisce la lettera e nel comma 1 dell'art. 39-bis della legge della
Regione siciliana 3 novembre 1993, n. 30, recante: «Norme in tema  di
programmazione sanitaria e  di  riorganizzazione  territoriale  delle
unita' sanitarie locali»), 35, 36, 38, 40 e 41; 
    che il ricorrente impugna anzitutto, in riferimento all'art.  81,
quarto comma, Cost., l'art. 14, il quale dispone che:  «Alle  imprese
viticole  siciliane,  che  hanno  aderito  nella  vendemmia  relativa
all'anno 2011, alla misura  della  vendemmia  verde,  in  conformita'
all'articolo 103 noviesdecies del regolamento (CE) 22  ottobre  2007,
n. 1234/2007 del Consiglio, (regolamento unico  OCM),  pubblicato  in
g.u.u.e. del  16  novembre  2007,  L  299,  ed  all'articolo  12  del
regolamento (CE)  27  giugno  2008  n.  555/2008  della  Commissione,
pubblicato in g.u.u.e. del 30 giugno 2008, L 170,  socie  di  cantine
iscritte all'Albo delle cooperative a mutualita' prevalente  operanti
quali  imprese  attive  nel  settore  della  trasformazione  e  della
commercializzazione  dei  prodotti  agricoli  cosi'   come   definite
dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c)  del  regolamento  (CE)  15
dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato in g.u.u.e.
del 28 dicembre 2006, L 379,  che  deliberano  una  compartecipazione
alle spese di gestione  per  il  relativo  mancato  conferimento,  e'
concesso un aiuto fino ad euro 250 per ettaro sottoposto a  vendemmia
verde»  [comma  1];  «Con  decreto   del   Dirigente   generale   del
dipartimento  regionale  interventi  strutturali  per   l'agricoltura
dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari  sono
stabilite le procedure per la concessione dell'aiuto di cui al  comma
1, ivi comprese le modalita' di  controllo  del  cumulo  per  evitare
sovrapposizione  di  interventi.  L'importo  massimo  concedibile   a
ciascun beneficiario ai sensi del presente articolo a titolo  di  "de
minimis" e' di  euro  3.750,00  e  puo'  essere  presentata  un'unica
istanza per ogni cantina sociale cooperativa» [comma 2];  «Gli  aiuti
di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti
dal  Regolamento  (CE)  20  dicembre   2007,   n.   1535/2007   della
Commissione, pubblicato in g.u.u.e.  21  dicembre  2007,  n.  L  337»
[comma  3];  «All'onere  derivante   dall'attuazione   del   presente
articolo, determinato in 2.500  migliaia  di  euro,  per  l'esercizio
finanziario 2011, si provvede con le  riduzioni  di  spesa  derivanti
dalle seguenti modifiche normative: a) alla lettera f)  del  comma  1
dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre  2005,  n.  19,  le
parole "3.000 migliaia  di  euro"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"2.500 migliaia di euro"; b) alla lettera  h)  septies  del  comma  1
dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre  2005,  n.  19,  le
parole "3.000 migliaia  di  euro"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"1.000 migliaia di euro"» [comma 4]; 
    che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana  richiama
anzitutto la giurisprudenza della Corte costituzionale in ordine alla
necessita' che le  leggi  istitutive  di  nuove  spese  rechino  «una
esplicita indicazione del mezzo di copertura» (sentenza  n.  386  del
2008)  nonche'  in  ordine   all'obbligo   dell'Assemblea   regionale
siciliana di rispettare, nell'esercizio  della  potesta'  legislativa
attribuitale dall'art. 17 dello statuto  speciale,  la  «fondamentale
esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art. 81 Cost. si
ispira» (sentenza n. 359 del 2007); 
    che con riguardo,  in  particolare,  all'articolo  impugnato,  il
ricorrente osserva che lo stesso  prevede  che  agli  oneri  da  esso
derivanti si provveda attraverso le riduzioni degli  stanziamenti  di
cui alle lettere f) e h-septies) del comma 1 dell'art. 4 della  legge
della Regione siciliana 22 dicembre 2005, n. 19  (Misure  finanziarie
urgenti e  variazioni  al  bilancio  della  Regione  per  l'esercizio
finanziario 2005. Disposizioni varie), i quali gravavano sul capitolo
n. 613940 dell'esercizio finanziario 2005, avente  una  dotazione  di
100.000 migliaia di euro (comma 4): stanziamenti che,  tuttavia,  per
una parte sono stati utilizzati e, per l'altra - quella non impegnata
entro l'esercizio 2005 - hanno costituito economie  di  spesa  e,  in
seguito all'approvazione del rendiconto regionale, hanno  contribuito
a determinare l'avanzo di amministrazione applicato nel 2006; 
    che cio' premesso, il ricorrente  afferma  che  la  riduzione  di
spese relative ad un  esercizio  ormai  definitivamente  chiuso,  «in
contrasto  con  il  principio  costituzionale   dell'annualita'   del
bilancio», non costituisce «idonea e puntuale copertura» degli  oneri
derivanti dalla  disposizione  impugnata,  che  si  pone  percio'  in
contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost.; 
    che una seconda censura ha  ad  oggetto  l'art.  15,  comma  1  -
secondo cui: «Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole
e medie imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione
e commercializzazione delle  produzioni  agricole,  e'  istituito  un
fondo denominato "Fondo regionale di garanzia"  la  cui  gestione  e'
affidata ad una banca o ad un intermediario finanziario  in  possesso
dei necessari requisiti tecnici  ed  organizzativi,  individuati  nel
rispetto delle  procedure  di  evidenza  pubblica,  ovvero  all'ISMEA
previa stipula di apposita convenzione» - il quale e'  impugnato,  in
riferimento agli artt. 117, primo comma e secondo comma, lettera  e),
Cost., limitatamente alle parole «ovvero all'ISMEA previa stipula  di
apposita convenzione»; 
    che il ricorrente svolge preliminarmente alcuni  rilievi  -  alla
luce anche della  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  (sono
citate le sentenze n. 221 e n. 45 del 2010) - in  ordine  al  riparto
delle competenze legislative tra lo Stato e la Regione siciliana  nel
settore degli appalti pubblici; 
    che  egli  afferma,  anzitutto,  che  la  legislazione  esclusiva
spettante alla Regione, ai sensi  dell'art.  14,  lettera  g),  dello
statuto speciale, in  materia  di  «lavori  pubblici,  eccettuate  le
grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale»,  deve
essere esercitata nei  limiti  delle  leggi  costituzionali  e  senza
pregiudizio delle riforme economico-sociali; 
    che in tale prospettiva, verrebbero in rilievo i limiti derivanti
dai principi di tutela della concorrenza, strumentali  ad  assicurare
le liberta' comunitarie e, quindi,  le  disposizioni  del  d.lgs.  12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
2004/18/CE) che costituiscono attuazione dei  principi  generali  del
diritto dell'Unione europea e delle  disposizioni  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in tema di concorrenza; 
    che   detti   principi   e   disposizioni   dell'Unione   europea
vincolerebbero, peraltro, la Regione, anche ai sensi  dell'art.  117,
primo comma, Cost.,  in  quanto  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario; 
    che la stessa  nozione  di  concorrenza,  di  cui  all'art.  117,
secondo comma,  lettera  e),  Cost.,  del  resto,  non  potrebbe  che
riflettere, come  affermato  anche  dalla  Corte  costituzionale  (e'
citata la sentenza n.  401  del  2007),  quella  operante  in  ambito
comunitario, nella quale vanno comprese le  disposizioni  legislative
che perseguono il fine di disciplinare procedure  concorsuali  idonee
ad assicurare  la  piu'  ampia  apertura  del  mercato  a  tutti  gli
operatori economici; 
    che da cio' consegue, ad avviso del Commissario dello  Stato  per
la Regione siciliana, che la Regione, nel dettare norme in materia di
lavori  pubblici  di  interesse   regionale,   deve   rispettare   le
disposizioni del Codice dei contratti  pubblici  che  attengono  alla
scelta   del   contraente,   oltre   che   quelle   concernenti    il
perfezionamento del vincolo negoziale e la sua esecuzione, e non puo'
adottare una disciplina difforme  da  quella  posta  dal  legislatore
statale nello stesso d.lgs. n. 163 del 2006; 
    che, nel caso di specie, l'affidamento diretto all'ISME (Istituto
di servizi per il mercato agricolo  alimentare)  della  gestione  del
Fondo regionale di garanzia di cui al comma 1  dell'art.  15,  previa
stipula di una convenzione, si pone in contrasto, sempre  secondo  il
ricorrente, con il combinato disposto  dell'art.  20,  comma  2,  del
d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'Allegato IIA a tale decreto,  il  quale
assoggetta gli appalti di servizi bancari e finanziari  (categoria  6
dell'Allegato IIA) - tra i quali deve ritenersi compresa la  gestione
del Fondo - alle disposizioni del Codice e, quindi,  anche  a  quelle
del capo III del titolo I della parte II  dello  stesso  in  tema  di
procedure  di  evidenza  pubblica  per  la  scelta  del   contraente:
disposizioni  che  escludono  la  possibilita'  di  fare  ricorso  ad
affidamenti  diretti  del  servizio  mediante   convenzione   e   che
impongono, viceversa, di indire, ai fini dell'affidamento, una gara; 
    che  la  disposizione  denunciata,  nel  prevedere  l'affidamento
diretto del servizio, si porrebbe in contrasto anche con gli artt. 43
e 49 del Trattato che istituisce la Comunita' europea (ora artt. 49 e
56 TFUE), come  interpretati  dalla  giurisprudenza  della  Corte  di
giustizia  dell'Unione  europea  (sono  citate,  in  particolare,  le
sentenze della Corte di giustizia 13 settembre 2007, causa  C-260/04;
13 ottobre 2005, causa C-458/03; 10 novembre 2005, causa C-29/04); 
    che da cio' deriva, secondo  il  ricorrente,  la  violazione  del
citato parametro statutario di cui all'art. 14 dello statuto speciale
e dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e), Cost.; 
    che una terza censura ha ad oggetto l'art. 17, comma 1, il  quale
dispone che: «Dopo il comma 3 dell'articolo 27 della legge  regionale
6 febbraio 2008, n. 1, e' aggiunto il seguente comma: 
    "3 bis. Fermo restando lo stanziamento autorizzato dal  Consiglio
dell'Unione europea con decisione 2003/277/CE dell'8 aprile 2003, nel
caso in cui, in  relazione  alla  garanzia  prestata  dal  socio,  il
creditore non sia stato ammesso, in tutto o  in  parte,  nello  stato
passivo della cooperativa e tuttavia abbia promosso azioni  esecutive
nei confronti dei soci garanti, gli importi dei debiti garantiti,  ai
fini della presente legge, sono quelli risultanti  dai  provvedimenti
giudiziari passati in giudicato. Eventuali transazioni sono  concluse
nei  limiti  previsti  dal  comma  2.  Non  hanno  diritto  a  fruire
dell'intervento esclusivamente i soggetti che abbiano  concorso  alla
insolvenza  della  cooperativa,  la  cui  responsabilita'  sia  stata
accertata, nei modi e  nelle  forme  previste  dall'articolo  2393  e
seguenti del  codice  civile,  o  con  sentenze  penali  di  condanna
definitiva, con esclusione delle sentenze  che  abbiano  definito  il
procedimento ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. Resta salvo il diritto
della   Regione   di   ripetere   quanto   corrisposto   a    seguito
dell'intervento, nei confronti dei soci  che  non  abbiano  titolo  a
beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative garanzie"»; 
    che tale articolo e' impugnato in riferimento agli artt. 3, 97  e
117, primo comma, Cost.; 
    che ad avviso del ricorrente, lo  stesso  estenderebbe  ad  altri
destinatari i benefici finanziari a  carico  della  Regione  previsti
dall'art. 2 della legge della Regione siciliana 10 ottobre  1994,  n.
37 (Provvedimenti in  favore  delle  cooperative):  benefici  che  il
Consiglio dell'Unione europea, con decisione dell'8 aprile  2003,  n.
2003/277/CE, aveva ritenuto compatibili - insieme a  quelli  previsti
dalla legislazione statale in materia - con l'art. 88,  paragrafo  2,
del Trattato istitutivo  della  Comunita'  europea,  solo  in  quanto
esistevano circostanze eccezionali tali da consentire  di  ritenerli,
appunto, compatibili «a titolo di deroga e nella misura  strettamente
necessaria»; 
    che ne conseguirebbe, secondo il Commissario dello Stato  per  la
Regione siciliana, che l'attribuzione, ad  opera  della  disposizione
denunciata, di detti benefici «per  situazioni»  originariamente  non
contemplate dalla citata legge reg. n.  37  del  1994,  ponendosi  in
contrasto con la citata decisione del Consiglio dell'Unione  europea,
esporrebbe l'Italia ad una procedura di infrazione  e  configurerebbe
una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.; 
    che la disposizione impugnata violerebbe inoltre l'art.  3  Cost.
perche' determinerebbe una disparita' di trattamento sia  rispetto  a
«coloro i quali, nelle medesime condizioni di quelli ora  considerati
dalla norma teste' approvata, non presentarono nei termini  l'istanza
di ammissione perche' sforniti dei requisiti richiesti» sia «rispetto
ai numerosi  richiedenti  nelle  medesime  condizioni  degli  attuali
beneficiari nei confronti dei quali si e' gia' concluso negativamente
il procedimento amministrativo per l'attribuzione del beneficio»; 
    che l'art. 17, comma  1,  violerebbe,  infine,  anche  l'art.  97
Cost., perche' «comporterebbe l'obbligo per gli uffici competenti  di
riformulare una nuova  graduatoria  dei  beneficiari  a  modifica  di
quella  gia'  definitiva  ed  operante  con  innegabile  aggravio  di
procedure»; 
    che con una quarta censura il ricorrente impugna, in  riferimento
all'art. 97 Cost., l'art. 19, a norma del quale: «Al fine  di  venire
incontro alle difficolta' finanziarie degli enti locali territoriali,
esclusivamente per il triennio 2011/2013, non trova  applicazione  la
disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge  regionale
31 agosto 1998, n. 16»; 
    che secondo il ricorrente tale articolo, col prevedere il  rinvio
per  un  triennio  della  riorganizzazione,  da  parte  dell'Ente  di
sviluppo agricolo, del servizio di meccanizzazione agricola  prevista
dal comma 4 dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 31 agosto
1998, n. 16 (Disposizioni per l'Ente di sviluppo  agricolo  ed  altri
interventi  urgenti  per  l'agricoltura),  crea  un  vulnus  al  buon
andamento  della  pubblica  amministrazione,  tutelato  dall'art.  97
Cost., il quale  «verrebbe  compromesso  dalla  prosecuzione  di  una
gestione inefficace, inefficiente ed antieconomica, riconosciuta come
tale dal legislatore  sin  dal  1998  e  bisognosa  di  un  sollecito
processo di riorganizzazione»; 
    che una quinta censura e' proposta, in riferimento  all'art.  81,
quarto comma, Cost., nei confronti dell'art.  20,  il  quale  prevede
che: «Al comma 1 dell'articolo 60  della  legge  regionale  26  marzo
2002, n. 2, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle parole
"31 dicembre 2013"» [comma 1]; «La disposizione del presente articolo
trova applicazione con decorrenza 1 gennaio 2012» [comma 2]; 
    che  ad  avviso  del  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
siciliana,  detta  disposizione,  nell'estendere  per  due  anni   le
agevolazioni e le esenzioni fiscali di cui all'art.  60  della  legge
della  Regione  siciliana  26  marzo   2002,   n.   2   (Disposizioni
programmatiche  e  finanziarie  per  l'anno  2002),  omette  sia   di
quantificare le minori entrate  per  il  biennio  2012-2013,  sia  di
indicare le risorse con cui farvi fronte; 
    che da tanto  deriverebbe  la  violazione  dell'art.  81,  quarto
comma, Cost., il cui precetto  dovrebbe  essere  considerato  valido,
secondo il ricorrente, non solo per l'esercizio in corso ma anche per
quelli futuri (e'  citata,  al  riguardo,  al  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 25 del 1993); 
    che con una sesta censura  il  ricorrente  impugna  l'art.  22  -
secondo cui: «La disciplina di cui alla legge regionale  28  novembre
2002, n. 21, va interpretata nel senso che la stessa  si  applica  al
personale dei consorzi agrari in servizio alla data del  31  dicembre
2009 e  che  cessano  dal  medesimo  servizio  in  conseguenza  dello
scioglimento del consorzio o della chiusura definitiva di settori  di
attivita'»  -,  denunciando,  anche  in  tale  caso,  la   violazione
dell'art. 81, quarto comma, Cost.; 
    che secondo il ricorrente l'effetto della disposizione  impugnata
e' quello di fare si' che i dipendenti dei consorzi  agrari  in  essa
indicati siano trasferiti, ai sensi dell'art.  1  della  legge  della
Regione siciliana 28 novembre 2002, n. 21 (Disposizioni sul personale
di cooperative agricole, cantine sociali, loro  consorzi  e  consorzi
agrari),  nell'apposita  area  speciale  transitoria  ad  esaurimento
istituita presso la s.p.a. RESAIS, societa' a  totale  partecipazione
regionale finanziata a mezzo di trasferimenti  annuali  dal  bilancio
regionale, sino al raggiungimento dell'eta' pensionabile; 
    che, poiche' l'art. 22 non quantifica gli oneri  derivanti  dalla
sua applicazione ne' indica le risorse  con  le  quali  farvi  fronte
(dati che non  sono  ricavabili  neppure  dai  lavori  dell'Assemblea
regionale),  esso  violerebbe  l'art.   81,   quarto   comma,   Cost.
(applicabile anche alle Regioni a statuto speciale ed all'ipotesi  di
spese pluriennali); 
    che l'esigenza dell'indicazione dei mezzi per  fare  fronte  alle
nuove spese derivanti dalla disposizione impugnata non potrebbe,  del
resto, ritenersi soddisfatta - sempre secondo  il  Commissario  dello
Stato per la Regione siciliana - dall'esistenza  nel  bilancio  della
Regione del capitolo 242525, atteso che  le  disponibilita'  di  tale
capitolo sarebbero state gia' totalmente utilizzate  per  attuare  la
legge reg. n. 21 del 2002; 
    che la censura  proposta  non  sarebbe  superabile  neppure  alla
stregua dei chiarimenti  forniti  dall'amministrazione  regionale  ai
sensi dell'art. 3  del  d.P.R.  4  giugno  1969,  n.  488  (Norme  di
attuazione dello statuto della  Regione  siciliana,  integrative  del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio  1947,
n. 307, concernente il commissario dello  Stato),  atteso  che  detti
chiarimenti non contengono ne' la proiezione decennale  della  spesa,
in relazione anche alle  dinamiche  salariali  ed  al  raggiungimento
dell'eta' pensionabile, ne' garanzie idonee in ordine  alla  capienza
del capitolo 242525; 
    che una settima censura e' proposta nei confronti  dell'art.  25,
il quale dispone che: «In attuazione della lettera f), dell'art.  185
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  sostituito  dal
comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205,
nella Regione e' ammessa la bruciatura di paglia, sfalci  e  potature
nonche'  di  altro  materiale  agricolo,   forestale   naturale   non
pericoloso,  utilizzati  in  agricoltura   come   pratica   agricola,
nell'ambito dell'azienda in cui si  producono  e  fermo  restando  il
divieto per le aree individuate ai sensi della Direttiva 30  novembre
2009, n. 2009/147/CE pubblicata nella g.u.u.e. 26 gennaio 2010, n.  L
20 e della Direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43lCEE,  pubblicata  nella
g.u.u.e. 22 luglio1992, n. L 206» [comma 1];  «L'Assessore  regionale
per le risorse  agricole  ed  alimentari,  d'intesa  con  l'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente, con  decreto  da  adottarsi
entro il termine tassativo di 30 giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente  legge,  disciplina  l'utilizzzo  del  'debbio'
quale buona e normale  pratica  agricola,  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'art. 2 lettera f) della Direttiva 19 novembre 2008,  n.
2008/98/CE, pubblicata nella g.u.u.e. 22 novembre  2008,  n.  L  312»
[comma 2]; 
    che detto articolo e'  censurato  in  riferimento  all'art.  117,
primo comma e secondo comma, lettere l) e s), Cost.; 
    che secondo il ricorrente l'art. 185, comma 1,  lettera  f),  del
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel testo
sostituito dal comma 1 dell'art. 13 del d.lgs. 3  dicembre  2010,  n.
205  (Disposizioni  di  attuazione  della  direttiva  2008/98/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008  relativa  ai
rifiuti e che abroga  alcune  direttive),  escludendo  dal  campo  di
applicazione del d.lgs. n. 152 del 2006 (rectius: della parte  quarta
di tale decreto legislativo)  «paglia,  sfalci  e  potature,  nonche'
altro  materiale  agricolo  o  forestale  naturale   non   pericoloso
utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione  di
energia  da  tale  biomassa  mediante  processi  o  metodi  che   non
danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana»,  non
consente la combustione di tali residui colturali senza  la  relativa
produzione di energia: combustione  che,  pertanto,  ai  sensi  della
normativa statale, si configurerebbe come smaltimento di  rifiuti  al
quale e' applicabile la parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 e che
integrerebbe  la  violazione  dell'art.  256  dello  stesso   decreto
legislativo, che sanziona penalmente l'attivita' di  smaltimento  non
autorizzata; 
    che il ricorrente afferma  quindi  che,  poiche'  il  recepimento
nell'ordinamento  nazionale  della  direttiva  2008/98/CE  -  che  il
legislatore statale ha operato con il d.lgs. n. 152 del 2006 - non e'
riconducibile ad alcuna delle competenze  legislative  della  Regione
siciliana ma rientra nella  competenza  legislativa  esclusiva  dello
Stato in materia di tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema  di  cui
all'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,  la  disposizione
impugnata,  escludendo  l'applicazione  in  Sicilia  di  disposizioni
adottate dallo Stato nell'esercizio di  detta  competenza  esclusiva,
viola il parametro indicato; 
    che l'art. 25, inoltre, rendendo lecita una  condotta  sanzionata
dall'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 con la pena dell'arresto  da
tre mesi a un anno o  dell'ammenda  da  € 2.600,00  ad  €  26.000,00,
invaderebbe anche l'ambito della competenza legislativa  dello  Stato
in tema di ordinamento penale, di cui all'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost.; 
    che con  una  settima  impugnativa  il  ricorrente  denuncia,  in
riferimento all'art. 117, primo comma,  Cost.  e  all'art.  14  dello
statuto della Regione  siciliana,  l'art.  26,  nella  parte  in  cui
inserisce la lettera e) del comma  1  dell'art.  39-bis  della  legge
della Regione siciliana 3 novembre 1993, n.  30  (Norme  in  tema  di
programmazione sanitaria e  di  riorganizzazione  territoriale  delle
unita' sanitarie locali); 
    che  tale  lettera  e)  prevede  che  all'Istituto   sperimentale
zootecnico della Sicilia, nell'ambito dei propri fini istituzionali e
nell'interesse della Regione, e' attribuita la funzione di «curare ed
assicurare le azioni di miglioramento zootecnico, libri  genealogici,
registri anagrafici e controlli funzionali per le specie e  le  razze
allevate in Sicilia in attuazione dei commi 7 e 8 dell'art.  6  della
legge regionale 5 giugno 1989  n.  12,  introdotti  dall'articolo  15
della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33»; 
    che secondo il Commissario dello Stato per la  Regione  siciliana
tale disposizione, assegnando  all'Istituto  sperimentale  zootecnico
della Sicilia la cura dei libri genealogici e dei registri anagrafici
delle razze allevate nella Regione, si pone in contrasto con l'art. 3
della legge 15 gennaio 1991, n.  30  (Disciplina  della  riproduzione
animale) - secondo cui i libri genealogici sono  istituiti  e  tenuti
dalle associazioni nazionali di allevatori  di  specie  o  di  razza,
dotate  di  personalita'  giuridica  ed  in  possesso  dei  requisiti
stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste -
il quale, costituendo norma fondamentale di riforma economico-sociale
della Repubblica, vincola  il  legislatore  regionale  nell'esercizio
della propria competenza legislativa esclusiva di  cui  all'art.  14,
lettera q), dello statuto speciale: da cio' la violazione, secondo il
ricorrente, dell'art. 14 di detto statuto; 
    che la disposizione impugnata si porrebbe  inoltre  in  contrasto
con le direttive 2009/157/CE (Direttiva del Consiglio  relativa  agli
animali della specie bovina riproduttori di  razza  pura),  89/361/CE
(Direttiva del Consiglio relativa agli animali delle specie  ovina  e
caprina  riproduttori  di  razza  pura),  88/661/CEE  (Direttiva  del
Consiglio relativa alle norme zootecniche  applicabili  agli  animali
riproduttori della specie suina), 90/427/CEE (Direttiva del Consiglio
relativa alle norme zootecniche e genealogiche che  disciplinano  gli
scambi  intracomunitari  di  equidi)  e  91/174/CEE  (Direttiva   del
Consiglio relativa alle condizioni  zootecniche  e  genealogiche  che
disciplinano la commercializzazione degli  animali  di  razza  e  che
modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE), le quali demandano la
tenuta dei registri genealogici ad organizzazioni od associazioni  di
allevatori riconosciute ufficialmente dagli Stati membri ovvero ad un
servizio ufficiale dello Stato  membro,  con  conseguente  violazione
anche dell'art. 117, primo comma, Cost.; 
    che un'ottava censura ha ad oggetto l'art. 35  il  quale  dispone
che: «L'Agenzia  per  il  Mediterraneo,  societa'  a  responsabilita'
limitata con scopo consortile  non  lucrativo,  con  sede  legale  in
Palermo, costituita nel 2008 dai Gruppi di azione  locale  siciliani,
organismi intermedi nell'attuazione dei programmi operativi regionali
dei  fondi  strutturali,  con  un  progetto  finanziato   dall'Unione
europea, dallo Stato e dalla Regione, quale soggetto giuridico comune
per la cooperazione regionale ed extraregionale, fornisce il supporto
operativo alla realizzazione di politiche di  rete  per  superare  la
frammentazione delle competenze in materia di  sviluppo  locale;  per
dare   efficacia   ed   efficienza   al   processo   di   animazione,
programmazione, gestione  e  monitoraggio  degli  interventi  per  lo
sviluppo; per realizzare l'integrazione e la complementarieta'  degli
strumenti finanziari  e  dei  progetti  di  cooperazione,  ricerca  e
sviluppo,  promossi  dai  dipartimenti  regionali,  dagli   organismi
intermedi ed altri soggetti istituzionali e non» [comma 1]; «Entro il
primo semestre di ogni anno, l'Agenzia per il  Mediterraneo  presenta
al  Governo  il  rapporto   di   monitoraggio   sull'integrazione   e
complementarieta' delle politiche di sviluppo locale» [comma 2]; «Per
l'espletamento  dell'attivita'  istituzionale  dell'Agenzia  per   il
Mediterraneo e' autorizzata, per  l'esercizio  finanziario  2011,  la
concessione di un contributo di 100  migliaia  di  euro,  cui  si  fa
fronte con risorse disponibili trasferite dallo Stato  per  gli  anni
dal 2002 al 2010, ai sensi della legge  23  dicembre  1999,  n.  499»
[comma 3]. 
    che secondo il Commissario dello Stato per la  Regione  siciliana
la disposizione impugnata viola anzitutto l'art.  81,  quarto  comma,
Cost., perche' - in mancanza dell'indicazione di altre  modalita'  di
copertura - prevede, a  copertura  degli  oneri  da  essa  derivanti,
l'utilizzo delle risorse trasferite dallo Stato,  per  gli  anni  dal
2002 al  2010,  ai  sensi  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  499
(Razionalizzazione   degli   interventi   nei    settori    agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale): risorse che, in  quanto
assegnate alle Regioni per interventi tassativamente  indicati,  sono
inutilizzabili  per  le  diverse  finalita'   di   cui   all'articolo
impugnato; 
    che l'art. 35 si porrebbe inoltre  in  contrasto  con  l'art.  97
Cost. «giacche' non puo' ritenersi indice  di  buona  amministrazione
distogliere risorse destinate ad interventi strutturali ed  in  conto
capitale per finanziare le spese correnti di un organismo privato per
lo svolgimento della propria attivita' istituzionale»; 
    che con una nona censura il ricorrente impugna l'art. 36, secondo
cui: «Dopo il comma 5 quater dell'articolo 3 della legge regionale 21
settembre 2005, n. 11, e' aggiunto il seguente: 
    "5 quinquies. Per gli anni 2010,  2011  e  2012  le  agevolazioni
della presente  legge  si  applicano  ai  confidi  che  abbiano  gia'
ottenuto il riconoscimento regionale degli Statuti anche  se  non  in
possesso dei parametri e dei punteggi di cui  ai  commi  5  bis  e  5
ter"»; 
    secondo il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, tale
articolo, consentendo l'erogazione a carico  del  bilancio  regionale
delle agevolazioni previste dalla legge della  Regione  siciliana  21
settembre 2005, n. 11 (Riordino della  disciplina  dell'attivita'  di
garanzia collettiva dei  fidi)  indipendentemente  dal  possesso  dei
parametri e dei punteggi previsti dai commi 5-bis e 5-ter dell'art. 3
di  detta  legge  regionale,  violerebbe  l'art.  97  Cost.,  perche'
autorizza «l'erogazione di  risorse  pubbliche  per  un  triennio  in
assenza di  un  preventivo  indispensabile  riscontro  sull'attivita'
svolta dai  confidi  che,  in  ipotesi  potrebbe  pure  essere  stata
inesistente, inefficace ed antieconomica»; 
    che una  decima  censura  ha  ad  oggetto  l'art.  38,  il  quale
stabilisce che: «Nelle scuole di ogni  ordine  e  grado  ubicate  nel
territorio della Regione, allo  scopo  di  contrastare  la  crescente
obesita' giovanile, e'  autorizzata  la  somministrazione,  presso  i
distributori automatici, di spremuta di arance fresche, confezioni di
frutta fresca tagliata e altre produzioni  ortofrutticole  siciliane.
Nei distributori automatici e' vietata la somministrazione di bevande
gassate  di  ogni  tipologia»  [comma  1];  «L'Assessorato  regionale
dell'istruzione e della formazione  professionale,  di  concerto  con
l'Assessorato regionale della salute e  con  l'Assessorato  regionale
delle risorse agricole  e  alimentari,  disciplina  i  criteri  e  le
modalita' di attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  a
decorrere dall'anno scolastico 2012-2013» [comma 2]; 
    che, secondo  il  ricorrente,  la  disposizione  censurata  viola
l'art.  120,  primo  comma,  Cost.,  perche'   ostacola   la   libera
circolazione delle  merci,  discriminando  i  produttori  di  bevande
gassate; 
    che la stessa disposizione, ponendosi in contrasto con l'art. 110
TFUE - il quale vieta agli Stati  membri  di  introdurre  restrizioni
volte a proteggere le merci prodotte al proprio interno -  violerebbe
anche l'art. 117, primo comma, Cost.; 
    che  con  un'undicesima  censura  il   ricorrente   impugna,   in
riferimento agli artt.  81,  quarto  comma,  e  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost., l'art. 40  il  quale  stabilisce  che:  «Le  somme
oggetto  di  contributi  straordinari  finalizzati  al  pagamento  di
salari,   stipendi   competenze   ed   oneri    accessori,    erogati
dall'Amministrazione regionale  in  favore  del  personale  dell'Ente
autonomo Fiera del Mediterraneo, sono assoggettate alla disciplina di
cui all'articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267»
[comma 1]; «La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi'  ai
dipendenti dei Consorzi di bonifica» [comma  2];  «Per  sopperire  ai
compiti istituzionali degli enti, le disposizioni di cui al  comma  1
dell'articolo 1 della legge regionale  28  giugno  2010,  n.  14,  si
applicano, sino al 31 dicembre 2011, anche a coloro che hanno  svolto
funzioni amministrative nel triennio 2007/2009, per  la  prosecuzione
delle medesime funzioni. Per le  finalita'  del  presente  comma,  e'
autorizzata, per  l'esercizio  finanziario  2011,  la  spesa  di  200
migliaia di euro, cui si  provvede  con  parte  delle  disponibilita'
dell'U.P.B. 4.2.1.3.2 - capitolo 212527» [comma 3]; 
    che  ad  avviso  del  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
siciliana la  disposizione  denunciata,  assoggettando  i  contributi
straordinari finalizzati al pagamento di salari, stipendi  competenze
ed oneri accessori erogati dall'amministrazione regionale  in  favore
del  personale  dell'Ente  autonomo  Fiera  del   Mediterraneo   alla
disciplina di cui all'art. 159 del d.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267
(Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali),  ne
comporta l'impignorabilita' da parte dei creditori e  la  conseguente
limitazione della responsabilita' patrimoniale  del  debitore,  cosi'
invadendo  l'ambito  della  competenza  legislativa  esclusiva  nella
materia ordinamento civile spettante allo Stato, unico  competente  a
stabilire l'impignorabilita' di determinati beni o a fissare  vincoli
di destinazione di somme erogate dall'amministrazione pubblica; 
    che il comma 3 dell'art. 40 violerebbe inoltre l'art. 81,  quarto
comma, Cost., perche' tale norma costituzionale, pur consentendo  che
alle nuove o maggiori spese si faccia fronte con somme gia'  iscritte
in bilancio, purche' rientrino in un capitolo che abbia capienza  per
l'aumento di spesa, subordina tale possibilita' alla condizione  che,
preventivamente o contestualmente, si proceda  alla  riduzione  delle
somme assegnate ad uno o piu' capitoli con uno "storno" e si  assegni
la differenza a nuovi capitoli o a capitoli  esistenti,  autorizzando
con apposita  disposizione  di  legge  le  necessarie  variazioni  di
bilancio (il ricorrente cita, in proposito, la sentenza  della  Corte
costituzionale n. 30 del 1959); 
    che il Commissario dello Stato per la Regione  siciliana  impugna
infine l'art. 41, a norma del quale: «Per gli anni 2011, 2012 e  2013
gli enti regionali e le societa' a totale  partecipazione  regionale,
per  sopperire  al  bisogno   di   esperti   e/o   dirigenti   devono
prioritariamente attingere al proprio personale» [comma 1];  «Per  le
finalita' di cui al comma 1, l'Amministrazione  regionale  puo'  fare
ricorso al personale del predetto comma 1» [comma 2]; 
    che secondo il ricorrente tale articolo viola gli artt. 3,  51  e
97 Cost. «in materia di accesso al pubblico  impiego»,  perche'  «da'
origine a una promiscuita' di utilizzo dei dipendenti provenienti  da
amministrazioni, enti e societa' diversi, senza peraltro  distinguere
se  gli  stessi  siano  titolari  di  contratti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato e/o determinato instaurati o meno in base  a  procedure
di  selezione  pubblica  e  comporta  la  non  remota  evenienza   di
immissione nei ruoli regionali di  personale  assunto  con  procedure
civilistiche e non sottoposto a verifica preventiva e comparativa dei
requisiti e della capacita' professionale posseduti»; 
    che la Regione siciliana non si e' costituita in giudizio. 
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
siciliana ha proposto questioni di legittimita' costituzionale  -  in
riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, primo  comma
e secondo comma, lettere e), l) e  s),  e  120,  primo  comma,  della
Costituzione, nonche' all'art. 14 del regio  decreto  legislativo  15
maggio  1946,  n.  455  (Approvazione  dello  statuto  della  Regione
siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2
- degli artt. 14, 15, comma  1  (limitatamente  alle  parole  «ovvero
all'ISMEA previa stipula di apposita convenzione»), 17, comma 1,  19,
20, 22, 25, 26 (nella parte in cui inserisce la lettera e nel comma 1
dell'art. 39-bis della legge della Regione siciliana 3 novembre 1993,
n. 30, recante: «Norme in  tema  di  programmazione  sanitaria  e  di
riorganizzazione territoriale delle unita'  sanitarie  locali»),  35,
36, 38, 40 e 41 della delibera legislativa  relativa  al  disegno  di
legge   n.   732-672-699-700-713   (Interventi   per   lo    sviluppo
dell'agricoltura e della pesca.  Norme  in  materia  di  artigianato,
cooperazione  e  commercio.  Variazioni   di   bilancio),   approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 297 del 9 novembre
2011; 
    che,  successivamente  all'impugnazione,  la  predetta   delibera
legislativa e' stata promulgata e pubblicata come legge della Regione
siciliana 24  novembre  2011,  n.  25  (Interventi  per  lo  sviluppo
dell'agricoltura e della pesca.  Norme  in  materia  di  artigianato,
cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio), con  omissione  di
tutte le disposizioni oggetto di censura; 
    che questa Corte, pur avendo chiarito che, attraverso  l'istituto
della promulgazione parziale, il Presidente della  Regione  siciliana
«non  viene  investito  di  un  arbitrario  potere   di   determinare
autonomamente la definitiva non operativita'  di  singole  parti  del
testo  approvato  dall'Assemblea  regionale,  in  contrasto  con   la
ripartizione delle funzioni tra gli organi  direttivi  della  Regione
stabilita da norme di rango  costituzionale»  (sentenza  n.  205  del
1996),  ha  tuttavia   costantemente   affermato   che,   sul   piano
processuale, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo,  che
si esercita necessariamente in modo unitario e  contestuale  rispetto
al    testo    deliberato    dall'Assemblea    regionale,    preclude
definitivamente la possibilita' che le parti della legge impugnate ed
omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi
efficacia, privando cosi' di  oggetto  il  giudizio  di  legittimita'
costituzionale» (ordinanze n. 251 e n. 166  del  2011;  nello  stesso
senso, ex plurimis, ordinanze n. 28, n. 27, n. 12 e n. 11 del 2012); 
    che si e' determinata, pertanto, la cessazione della materia  del
contendere. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara cessata la materia del contendere in ordine  al  ricorso
indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                       Franco GALLO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI