N. 142 SENTENZA 23 maggio - 6 giugno 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Processo costituzionale - Ricorso della Provincia autonoma di  Trento
  - Costituzione in giudizio della parte  ricorrente  -  Deposito  in
  cancelleria  del  ricorso  preventivamente  autorizzato,   in   via
  eccezionale e temporanea, dalla  Giunta  provinciale  -  Successivo
  deposito della ratifica consiliare,  effettuato  oltre  il  termine
  perentorio   per   la   costituzione   in   giudizio   -   Eccepita
  inammissibilita' del ricorso per  tardivita'  -  Esistenza  di  una
  prassi che ha  ingenerato  nelle  Province  autonome  l'affidamento
  circa la non perentorieta' del termine di deposito per la  ratifica
  - Errore scusabile - Reiezione dell'eccezione. 
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 31, comma  4,  32  e 35;  statuto
  della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 54, numero 7), 97 e 98. 
-   
Imposte e tasse - Provincia autonoma di Trento - Introduzione di  una
  addizionale erariale sulla tassa  automobilistica  provinciale,  da
  versarsi al bilancio dello Stato a copertura di  taluni  interventi
  nell'ambito della manovra  per  la  stabilizzazione  finanziaria  -
  Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Ius  superveniens  che
  non  comporta  la  cessazione  della  materia  del   contendere   -
  Estensione  della   questione   alla   nuova   formulazione   della
  disposizione censurata. 
- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15  luglio  2011,
  n. 111), art. 23, comma 21, modificato dall'art. 16, comma  1,  del
  d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella  legge  22  dicembre
  2011, n. 214. 
-   
Imposte e tasse - Provincia autonoma di Trento - Introduzione di  una
  addizionale erariale sulla tassa  automobilistica  provinciale,  da
  versarsi interamente al bilancio dello Stato a copertura di  taluni
  interventi  nell'ambito  della  manovra  per   la   stabilizzazione
  finanziaria - Carenza delle  condizioni  previste  dalle  norme  di
  attuazione dello statuto per l'attribuzione integrale allo Stato  -
  Conseguente necessita' di applicare la disposizione statutaria  che
  riserva alla Provincia "i nove decimi di  tutte  le  altre  entrate
  tributarie erariali,  dirette  o  indirette,  comunque  denominate,
  inclusa l'imposta locale sui redditi, ad  eccezione  di  quelle  di
  spettanza regionale o di altri enti pubblici" -  Attribuzione  alla
  Provincia  autonoma  di  Trento  dei  nove  decimi  del  gettito  -
  Illegittimita' costituzionale parziale - Estensione alla  Provincia
  autonoma di Bolzano. 
- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15  luglio  2011,
  n. 111), art. 23, comma  21,  nel  testo  originario  e  in  quello
  modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201,
  convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 75, comma 1, alinea
  e lett. g); d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 9. 
Imposte e tasse - Provincia autonoma di Trento - Introduzione di  una
  addizionale erariale sulla tassa  automobilistica  provinciale,  da
  versarsi al bilancio dello Stato a copertura di  taluni  interventi
  nell'ambito della manovra  per  la  stabilizzazione  finanziaria  -
  Ricorso  della  Provincia   autonoma   di   Trento   -   Questione,
  prioritariamente prospettata,  volta  a  riservare  alla  Provincia
  ricorrente l'intera maggiorazione addizionale - Asserita violazione
  della disposizione statutaria secondo cui le tasse automobilistiche
  istituite  con  legge  provinciale  costituiscono  tributo  proprio
  provinciale -Presupposto  interpretativo  errato  -  Questione  non
  fondata,    assorbita    nella    pronuncia    di    illegittimita'
  costituzionale. 
- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15  luglio  2011,
  n. 111), art. 23, comma 21, modificato dall'art. 16, comma  1,  del
  d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella  legge  22  dicembre
  2011, n. 214. 
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art.  73;  Costituzione,
  art. 117, secondo comma, lett. e). 
Imposte e tasse - Provincia autonoma di Trento - Introduzione di  una
  addizionale erariale sulla tassa  automobilistica  provinciale,  da
  versarsi al bilancio dello Stato a copertura di  taluni  interventi
  nell'ambito della manovra  per  la  stabilizzazione  finanziaria  -
  Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita realizzazione
  di una finalita' di riequilibrio della finanza pubblica,  senza  la
  previa adozione delle specifiche modalita' previste  dallo  statuto
  in applicazione del principio di leale collaborazione  -  Questione
  assorbita nella pronuncia di illegittimita' costituzionale. 
- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15  luglio  2011,
  n. 111), art. 23, comma 21, modificato dall'art. 16, comma  1,  del
  d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella  legge  22  dicembre
  2011, n. 214. 
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 79. 
(GU n.24 del 13-6-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alfonso QUARANTA; 
Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  23,  comma
21,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111  (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria), promosso dalla Provincia
autonoma di Trento con  ricorso  notificato  il  14  settembre  2011,
depositato il successivo 21 settembre, iscritto al n. 97 del registro
ricorsi 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2011. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  17  aprile  2012  il  Giudice
relatore Franco Gallo; 
    uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di
Trento e l'avvocato dello Stato Angelo Venturini  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- La Giunta provinciale di Trento (previa deliberazione n. 1931
dell'8 settembre 2011, adottata  d'urgenza  ai  sensi  dell'art.  54,
numero  7,  dello  statuto  speciale  della   Regione   Trentino-Alto
Adige/Sudtirol e ratificata dal Consiglio provinciale di  Trento  con
delibera n. 11 dell'8 novembre 2011) ha proposto in  via  principale,
con  ricorso  notificato  il  14  settembre  2011  e  depositato   il
successivo 21 settembre - in riferimento agli art. 73, 75  e  79  del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige) ed agli artt. 3, 9,  10  e  10-bis  del  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello  Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e
provinciale),  nonche'  al  principio  di  leale  collaborazione   -,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 21,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111  (Disposizioni  urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 64, serie generale, del  16  luglio  2011,  nella
parte  in  cui  prevede  che,  «A  partire  dall'anno  2011,  per  le
autovetture e per gli  autoveicoli  per  il  trasporto  promiscuo  di
persone e  cose  e'  dovuta  una  addizionale  erariale  della  tassa
automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del
veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt,  da  versare  alle
entrate del bilancio dello Stato». 
    1.1. - La  Provincia  ricorrente  premette  che:  a)  il  secondo
periodo del comma 1 dell'art.  73  dello  statuto  del  Trentino-Alto
Adige (periodo introdotto, con  effetto  dal  1°  gennaio  2010,  dal
numero 1 della lettera c del comma 107 della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato - legge  finanziaria  2010")  qualifica  le
tasse automobilistiche istituite con legge provinciale  come  tributi
propri della Provincia autonoma; b) in precedenza aveva istituito,  a
decorrere dal 1° gennaio 1999, mediante l'art. 4  della  legge  della
Provincia autonoma  di  Trento  11  settembre  1998,  n.  10  (Misure
collegate con l'assestamento  del  bilancio  per  l'anno  1998),  una
propria tassa automobilistica  provinciale,  la  cui  disciplina  (ai
sensi del comma 2  del  medesimo  articolo  4),  «in  attesa  di  una
disciplina organica  della  tassa  automobilistica  provinciale»,  e'
assoggettata - per cio' che concerne «il  presupposto  d'imposta,  la
misura della tassa, i soggetti passivi, le modalita' di  applicazione
del  tributo»  -   alle   «disposizioni   previste   per   la   tassa
automobilistica erariale e regionale vigenti nel restante  territorio
nazionale». Secondo la ricorrente, «per effetto  del  rinvio  operato
dall'art. 4» della suddetta legge provinciale alla normativa statale,
l'addizionale erariale introdotta con la disposizione  impugnata  «e'
destinata a trovare applicazione anche nella provincia di Trento». Da
questo quadro normativo, sempre secondo la  ricorrente,  risulterebbe
evidente l'illegittimita'  costituzionale  dell'impugnato  comma  21,
perche' tale comma, nel prevedere che l'addizionale erariale  «e'  da
versare alle entrate del  bilancio  dello  Stato»,  attribuisce  allo
Stato «il gettito di un tributo provinciale» e, pertanto, si pone  in
contrasto  con  gli  evocati  parametri  statutari.  In  particolare,
difetterebbero, nella specie, le condizioni  poste  dall'art.  9  del
d.lgs. n.  268  del  1992  per  la  riserva  all'erario  del  gettito
derivante da maggiorazioni di aliquote o  dall'istituzione  di  nuovi
tributi, e cioe': a) la destinazione per  legge  alla  copertura  «di
nuove  specifiche  spese  di  carattere  non  continuativo  che   non
rientrano  nelle  materie  di  competenza  della  regione   o   delle
province»;   b)   la   delimitazione   temporale   e   la    distinta
contabilizzazione del gettito nel bilancio statale e, quindi, la  sua
precisa quantificazione. 
    In via subordinata - nell'ipotesi che la disposizione oggetto  di
censura si interpreti nel senso che lo Stato ha  con  essa  istituito
«una imposta nuova e propria» -, la Provincia di  Trento  lamenta  la
violazione dell'art. 75, lettera  g)  [rectius:  art.  75,  comma  1,
alinea e lettera g)],  dello  statuto,  che  riserva  alla  Provincia
medesima  «i  nove  decimi  di  tutte  le  altre  entrate  tributarie
erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta
locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza  regionale  o
di altri enti pubblici». Anche in tal  caso,  infatti,  l'addizionale
non potrebbe essere di spettanza  statale,  perche'  la  disposizione
denunciata non  rispetta  le  sopra  indicate  condizioni  poste  dal
menzionato art. 9 del d.lgs. n. 268 del  1992  per  la  riserva  allo
Stato  del  gettito.  In  particolare,  osserva  la  ricorrente:   a)
l'addizionale e  la  corrispondente  riserva  del  gettito  non  sono
limitati nel tempo, ma si applicano «a partire dall'anno 2011»; b) il
relativo gettito non e' quantificato ne' distintamente contabilizzato
e,  quanto  alla  destinazione,  l'art.  40,  comma  2,  del   citato
decreto-legge n. 98 del 2011  prevede  l'utilizzazione  solo  di  una
«quota parte» delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 23,  che
concerne, oltre all'addizionale sulla tassa automobilistica di cui e'
questione, altre eterogenee misure fiscali. 
    La difesa della ricorrente, infine, ricorda «solo per scrupolo di
completezza» che il proprio concorso - quale Provincia autonoma -  al
raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica
e' specificamente disciplinato, a decorrere dal  2010,  dall'art.  79
dello  statuto  d'autonomia,  il  quale  prevede  al   riguardo   (in
applicazione del principio di leale collaborazione), il ricorso a  un
procedimento concordato fra  Provincia  e  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. 
    2.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, concludendo per l'infondatezza del ricorso. 
    Il resistente premette, in  via  generale,  che  le  disposizioni
impugnate costituiscono «forme finanziarie "eccezionali", finalizzate
a fronteggiare una situazione economica "emergenziale"» ed alle quali
sono chiamati a concorrere tutti i  livelli  di  governo  e,  quindi,
anche le Regioni a statuto speciale  e  le  Province  autonome,  «non
potendo la garanzia costituzionale  dell'autonomia  finanziaria  alle
stesse riconosciuta fungere da giustificazione per esentarle da  tale
partecipazione».  In  questo  quadro   di   straordinaria   emergenza
finanziaria, prosegue il resistente, lo Stato,  nell'esercizio  della
potesta' legislativa esclusiva in materia di sistema tributario (art.
117, secondo comma, lettera e, Cost.) «ben puo'  disporre  in  merito
alla disciplina di tributi da esso istituiti, anche se il correlativo
gettito sia di spettanza regionale, a condizione che non sia alterato
il rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari  per
farvi  fronte»;  circostanza,  questa,  che  non  ricorrerebbe  nella
specie. 
    Posta tale premessa, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
afferma che sussistono tutti i presupposti  richiesti  dallo  statuto
per   la   riserva   allo   Stato   dell'intero   gettito    relativo
all'addizionale in contestazione. In  primo  luogo,  l'addizionale  -
espressamente definita "erariale"  -  «possiede  il  carattere  della
novita', in quanto derivante da un atto impositivo nuovo in  mancanza
del quale l'entrata non si sarebbe verificata». In secondo  luogo  il
tributo in questione e' stato introdotto per la  copertura  di  oneri
che sono precisamente indicati nell'art. 40, comma 2, lettera a), del
decreto-legge  n.  98  del  2011  e  che  sono  destinati  a  coprire
«specifici importi di spesa ivi quantificati». Inoltre, le  spese  al
cui finanziamento e' destinata l'addizionale presentano il  carattere
di «nuove specifiche spese di carattere non continuativo», in  quanto
«dirette a sostenere [...] settori sociali fondamentali per  l'intera
collettivita'  (quali  la  sanita'  o  la  giustizia)».  Quanto  alla
specificita' della destinazione del gettito e alla sua  delimitazione
temporale, la  difesa  dello  Stato  rileva  che  «tutte  le  entrate
derivanti dalla manovra di finanza pubblica hanno  come  specifico  e
prioritario  obiettivo  quello  di  garantire  il  risanamento  della
finanza pubblica mediante il conseguimento del pareggio di  bilancio»
e che, proprio in ragione di questa finalita', la  destinazione  allo
Stato del gettito deve considerarsi delimitata al «periodo necessario
per il conseguimento degli imprescindibili  obiettivi  concordati  in
sede europea che, in linea di principio,  consistono  nell'impegno  a
raggiungere il predetto pareggio  di  bilancio  entro  il  2013».  La
medesima  difesa  sostiene,  infine,  che  la  tassa  automobilistica
provinciale, pur dopo la modifica dell'art. 73 dello statuto speciale
del Trentino-Alto Adige, «conserva  i  connotati  di  un  tributo  di
derivazione statale», perche' e'  stata  introdotta,  nel  territorio
della   Provincia   ricorrente,   in   sostituzione    della    tassa
automobilistica erariale, e quindi «non e' stata  istituita  ex  novo
con legge provinciale, ma  e'  derivata  dalla  corrispondente  tassa
erariale che nei territori provinciali ha cessato di esistere». Anche
l'art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.  68  (Disposizioni
in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto  ordinario
e  delle  province,  nonche'  di  determinazione  dei  costi  e   dei
fabbisogni standard nel settore sanitario) conferma,  ad  avviso  del
resistente, che la tassa  automobilistica  provinciale,  al  pari  di
quella regionale, presenta i caratteri di un tributo proprio derivato
«che, per quanto attribuito alle regioni, e' pur sempre  istituito  e
regolato nei suoi aspetti sostanziali dalla legge dello Stato». 
    Con  riguardo  alla  denunciata  violazione  dell'art.  79  dello
statuto  e  del  principio  di  leale  collaborazione,   l'Avvocatura
generale dello Stato ne afferma l'infondatezza,  osservando  che,  in
base alla citata disposizione statutaria, «l'accordo fra la  Regione,
le Province e il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha ad oggetto
specificamente (ed esclusivamente) gli obblighi relativi al patto  di
stabilita'» e, pertanto, non e' applicabile alla fattispecie. 
    3.- In prossimita' dell'udienza pubblica, la  Provincia  autonoma
di Trento ha depositato una memoria,  insistendo  per  l'accoglimento
della  questione  ed  osservando  che:  a)   l'eccezionalita'   della
«situazione economica "emergenziale"»  non  autorizza  a  violare  le
norme statutarie sull'autonomia finanziaria della  Provincia;  b)  il
modo in cui la Provincia concorre al raggiungimento  degli  obiettivi
della finanza pubblica e' tassativamente definito nell'art. 79  dello
statuto, «per cui risulta del tutto  illegittima  l'introduzione  con
legge  ordinaria  dello  Stato  di  ulteriori   oneri   e   ulteriori
modalita'», estranei a quelli specificamente concordati in attuazione
della  predetta  norma  statutaria;  c)  la   tassa   automobilistica
provinciale costituisce, ai sensi  dell'art.  73  dello  statuto,  un
«tributo proprio» della Provincia e  non  (come  invece  sostiene  il
resistente) un tributo "derivato" sul quale lo Stato ha  potesta'  di
disciplina; d) l'art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011 ha  trasformato  la
tassa automobilistica regionale  in  tributo  proprio  anche  per  le
regioni a statuto ordinario; e)  il  riferimento  agli  obiettivi  di
riequilibrio della finanza pubblica  «esclude  di  per  se'  che  sia
applicabile  l'art.  9  d.lgs.  268/1992,  che  consente  la  riserva
all'erario per "finalita'  diverse  da  quelle  di  cui  al  comma  6
dell'articolo 10", le quali consistono  proprio  nel  "raggiungimento
degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica"»; f)  mancano
gli altri requisiti richiesti dallo stesso articolo 9 per la  riserva
del gettito allo Stato e, in particolare, la delimitazione  temporale
dell'addizionale e del relativo gettito, in quanto  e'  «artificioso»
fissarla - come fa la difesa statale - nella data del 2013, cioe' nel
termine entro il quale lo Stato italiano  si  e'  impegnato  in  sede
europea a conseguire il pareggio di bilancio. 
    4.- Nel corso della discussione in pubblica  udienza,  la  difesa
dello Stato - traendo spunto da quanto riferito dal giudice  relatore
e, in particolare, dalla questione di ammissibilita' da esso indicata
- ha chiesto che il ricorso venisse dichiarato inammissibile, perche'
la ratifica consiliare della delibera  della  Giunta  provinciale  di
proporre ricorso (delibera adottata in via  d'urgenza  e  soggetta  a
ratifica consiliare, ai sensi dell'art. 54, numero 7,  dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto  Adige)  non  e'  stata  depositata  in
giudizio entro il termine previsto per la  costituzione  della  parte
ricorrente. 
    La difesa della ricorrente ha osservato al riguardo che la  Corte
ha spesso deciso nel merito ricorsi proposti dalle Province  autonome
di Trento e di Bolzano senza  rilevare  la  tardivita'  del  deposito
della ratifica consiliare. La medesima difesa ha comunque chiesto  un
rinvio dell'udienza, per  poter  piu'  diffusamente  argomentare  sul
punto. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  La  Giunta  della  Provincia  autonoma  di  Trento   -   con
deliberazione dell'8 settembre 2011, n. 1931, adottata  d'urgenza  ai
sensi dell'art. 54, numero 7), del d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige)  e  ratificata  dal
Consiglio della medesima Provincia con  deliberazione  n.  11  dell'8
novembre 2011 - ha proposto in via principale, con ricorso notificato
il 14  settembre  2011  e  depositato  il  successivo  21  settembre,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 21,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111  (Disposizioni  urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria), nella parte  in  cui  prevede  che,  «A
partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli  per
il trasporto promiscuo di persone e cose e'  dovuta  una  addizionale
erariale della tassa automobilistica, pari ad  euro  dieci  per  ogni
chilowatt di potenza  del  veicolo  superiore  a  duecentoventicinque
chilowatt, da versare alle entrate  del  bilancio  dello  Stato».  La
disposizione e' impugnata per violazione degli artt. 73, 75 e 79  del
citato d.P.R. n. 670 del 1972 e degli artt. 3, 9,  10  e  10-bis  del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  in  materia  di  finanza
regionale  e   provinciale),   nonche'   del   principio   di   leale
collaborazione. 
    La ricorrente premette che la tassa  automobilistica  provinciale
e' stata istituita con l'art. 4 della legge della Provincia  autonoma
di  Trento  11  settembre  1998,  n.   10   (Misure   collegate   con
l'assestamento del  bilancio  per  l'anno  1998),  e  che  «Le  tasse
automobilistiche  istituite  con  legge   provinciale   costituiscono
tributi propri», in base al secondo periodo del comma 1 dell'art.  73
dello  statuto  del  Trentino-Alto  Adige  (periodo  introdotto,  con
effetto dal 1° gennaio 2010, dal numero 1 della lettera c  del  comma
107 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge
finanziaria 2010"). Su tale premessa, la  Provincia  autonoma  deduce
che lo Stato,  con  la  disposizione  impugnata,  nel  prevedere  che
l'addizionale erariale «e' da versare alle entrate del bilancio dello
Stato», si appropria  illegittimamente  del  gettito  di  un  tributo
proprio provinciale. In via subordinata - per  l'ipotesi  in  cui  la
disposizione oggetto di censura si interpreti nel senso che lo  Stato
ha con essa istituito «una imposta nuova e propria»  -  la  Provincia
autonoma di Trento deduce la violazione  dell'art.  75,  lettera  g),
dello statuto, che riserva alla Provincia medesima «i nove decimi  di
tutte le altre entrate  tributarie  erariali,  dirette  o  indirette,
comunque  denominate,  inclusa  l'imposta  locale  sui  redditi,   ad
eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici». 
    Ad avviso della ricorrente, in entrambi i casi considerati  -  si
tratti, cioe', della maggiorazione di una tassa provinciale ovvero di
una nuova  imposta  statale  -  difetterebbero  le  condizioni  poste
dall'art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992 per  la  riserva  del  gettito
all'erario e, pertanto, sarebbero  violati  gli  articoli  73  e  75,
lettera g) [rectius: art. 75, comma 1, alinea e  lettera  g)],  dello
statuto speciale di autonomia. Inoltre la norma impugnata,  imponendo
alla Provincia autonoma una forma di concorso al raggiungimento degli
obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica senza  osservare  lo
specifico  procedimento  concordato  previsto  dall'art.   79   dello
statuto, violerebbe tale disposizione statutaria ed il  principio  di
leale collaborazione. 
    2.- Nel corso della discussione in pubblica  udienza,  la  difesa
del   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri    ha    eccepito
l'inammissibilita' del ricorso sotto il profilo della tardivita'  del
deposito  in  giudizio  della  ratifica,  da  parte   del   Consiglio
provinciale, della deliberazione della Giunta provinciale di proporre
il  ricorso  stesso.  L'atto  di  ratifica,  infatti,  non  e'  stato
depositato in giudizio entro il termine previsto per la  costituzione
della parte ricorrente. 
    L'eccezione e' fondata per le ragioni esposte nel punto 2.1., ma,
nel caso di specie, non puo' essere dichiarata l'inammissibilita' del
ricorso, in considerazione dell'affidamento ingenerato  dalla  prassi
di questa Corte circa la non perentorieta' del  termine  di  deposito
della ratifica consiliare, come si dira' nel punto 2.2. 
    2.1.- In punto di fatto va rilevato che la Giunta provinciale  ha
deliberato in data 8  settembre  2011  la  proposizione  del  ricorso
avverso la sopra indicata normativa. Il ricorso e'  stato  notificato
il successivo 14 settembre, giorno  in  cui  scadeva  il  termine  di
sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  della  legge  statale   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 16 luglio  2011;  termine
previsto dall'art. 127 Cost. per promuovere questione di legittimita'
costituzionale  in  via   principale   ed   applicabile   anche   per
l'impugnazione  delle  leggi  statali  o  regionali  da  parte  delle
Province autonome, a norma del secondo comma dell'art. 32 della legge
11 marzo 1953 n. 87 (Norme sulla  costituzione  e  sul  funzionamento
della Corte costituzionale), richiamato dall'art. 36  della  medesima
legge, in riferimento agli artt. 97 e 98 dello  statuto  d'autonomia.
Dalla  data  del  14  settembre,  in  cui  era  stata  effettuata  la
notificazione al Presidente del Consiglio dei ministri, cominciava  a
decorrere, ai sensi dell'art. 31, comma 4, richiamato  dall'art.  32,
terzo comma, della citata legge n. 87 del 1953, il termine  di  dieci
giorni per il deposito del ricorso (termine avente scadenza, percio',
il 24 settembre). Il ricorso e' stato depositato, senza che  ad  esso
fosse allegato l'atto di ratifica, il 21 settembre 2011. La  ratifica
dell'impugnazione e' stata successivamente deliberata  dal  Consiglio
provinciale l'8 novembre ed e' pervenuta nella cancelleria di  questa
Corte solo  il  19  dicembre  2011  e,  quindi,  ben  oltre  il  gia'
menzionato termine del 24  settembre  fissato  per  il  deposito  del
ricorso. 
    2.1.1.- Cio' premesso, si deve rilevare che  questa  Corte  -  in
tema di giudizi di legittimita' costituzionale in  via  principale  e
per conflitto di attribuzione tra enti, promossi dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri o dal Presidente della Giunta regionale  -  ha
costantemente  affermato  che   la   «previa   deliberazione»   della
proposizione del ricorso introduttivo da parte dell'organo collegiale
competente e' «esigenza non soltanto formale,  ma  sostanziale  [...]
per l'importanza  dell'atto  e  per  gli  effetti  costituzionali  ed
amministrativi che l'atto stesso puo' produrre» (sentenza n.  33  del
1962; analogamente le sentenze n. 8 del 1967; n. 119 del 1966; n.  36
del 1962). Essa ha piu' volte precisato, altresi', che  non  sussiste
un principio generale «secondo il quale  ogni  organo  di  presidenza
potrebbe,  in  caso  di  urgenza  e  salvo   ratifica,   adottare   i
provvedimenti spettanti al collegio» (sentenza n. 119 del 1966),  non
valendo  a  sanare  l'originario  difetto   di   potere   dell'organo
ricorrente una delibera di ratifica del competente organo  collegiale
adottata dopo la scadenza del termine per l'impugnazione (sentenze n.
54 del 1990, n. 147 del 1972, n. 8 del 1967, n. 76 del 1963). 
    Tale  tassativa  esigenza   di   una   preventiva   deliberazione
autorizzatoria da parte dell'organo collegiale competente a  proporre
il ricorso non ha tuttavia impedito a questa Corte,  con  riferimento
all'ipotesi di impugnazioni di leggi regionali o provinciali da parte
dello Stato, di riconoscere in via di principio che, in  «circostanze
straordinarie  (da  valutare  caso  per  caso),  il  Presidente   del
Consiglio dei ministri  -  accertata  l'oggettiva  impossibilita'  di
procedere alla convocazione del Consiglio dei ministri  e  l'esigenza
di garantire la continuita' e l'indefettibilita'  della  funzione  di
governo - possa provvedere, sotto la  propria  responsabilita',  alla
proposizione dell'impugnativa avverso la legge regionale,  salva,  in
ogni caso, la successiva ratifica consiliare»  (sentenza  n.  54  del
1990).  Allorche'  ha  accertato  la  sussistenza  di  una  di   tali
«circostanze straordinarie», questa Corte  ha  ritenuto  sufficiente,
per la proposizione del ricorso da parte  dello  Stato,  la  volonta'
espressa in  via  d'urgenza  dall'organo  presidenziale  privo  della
legittimazione processuale attiva (il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri), con cio' derogando all'art. 31 della legge n. 87 del 1953.
In quell'occasione ha  tuttavia  precisato  che  l'organo  consiliare
competente (il  Consiglio  dei  ministri)  deve  esprimere  «con  una
formale deliberazione la detta volonta', in modo diretto  o  in  modo
indiretto [...] almeno prima del deposito del  ricorso  davanti  alla
Corte» (sentenza n. 147 del 1972). 
    2.1.2.-  Nel  caso   di   specie,   l'interinale   legittimazione
processuale  straordinaria  non  e'  frutto  di  una  interpretazione
giurisprudenziale di questa Corte, ma e' positivamente  disciplinata,
per l'ipotesi di impugnazione di leggi statali, dal piu' volte citato
combinato disposto degli artt. 54, numero 7) - gia' art.  48,  numero
7) -, e 98, primo comma, dello statuto  del  Trentino-Alto  Adige,  i
quali espressamente subordinano l'efficacia dell'impugnazione  di  un
atto legislativo statale, proposta in  via  d'urgenza  dalla  Giunta,
alla  ratifica  da  parte  del  Consiglio  nella  sua  prima   seduta
successiva. Tale disposizione, data la sua generale formulazione,  si
riferisce  a  tutti  i  provvedimenti  di  competenza  del  Consiglio
provinciale e,  quindi,  anche  alle  delibere  di  proposizione  del
ricorso avverso una legge o un atto  avente  valore  di  legge  della
Repubblica  (sentenza   n.   57   del   1957);   delibere   riservate
espressamente dall'indicato art. 98 dello statuto alla competenza del
Consiglio provinciale. 
    Il fatto, pero', che in base al suddetto statuto d'autonomia  sia
consentito alla Giunta provinciale di proporre ricorso salvo ratifica
non significa che questa sia irrilevante ai fini del giudizio davanti
a questa Corte e neppure che possa intervenire in  qualunque  momento
di esso, purche' entro l'udienza di discussione. 
    2.1.3.- Al contrario, con riferimento al  caso  di  specie,  deve
ritenersi che l'eccezionale e temporanea  legittimazione  processuale
della Giunta (sostitutiva di quella ordinaria attribuita al Consiglio
provinciale dagli artt. 54,  numero  7,  e  98,  primo  comma,  dello
statuto) vada  necessariamente  consolidata  e  resa  definitiva,  in
quanto prevista solo a titolo provvisorio, mediante ratifica entro un
termine predeterminato. Nel processo costituzionale, in  mancanza  di
una normativa specifica, tale termine va  individuato  in  base  alla
disciplina ed ai relativi principi che attualmente regolano i giudizi
davanti  a  questa  Corte.  In  particolare,  al  fine  di  garantire
l'economia, la celerita' e la certezza del  giudizio  costituzionale,
e' necessario che la volonta' del Consiglio provinciale di promuovere
ricorso  avverso  una  legge  dello  Stato  sia  accertata,  mediante
acquisizione della deliberazione agli  atti  del  processo,  al  piu'
tardi, al momento in cui il ricorso va depositato  nella  cancelleria
della Corte; e cioe' entro il  termine  perentorio  di  dieci  giorni
dall'ultima notificazione, stabilito dal combinato disposto del terzo
comma dell'art. 32 e del comma 4 dell'art. 31 della legge n.  87  del
1953 (citate sentenze n. 54 del 1990 e n. 147 del 1972). 
    Il deposito del  ricorso  notificato,  da  effettuarsi  entro  il
termine  perentorio  suddetto,  costituisce,  infatti,   un   momento
essenziale  del  processo   costituzionale,   perche'   comporta   la
costituzione   in   giudizio   della    parte    ricorrente,    fissa
definitivamente il  thema  decidendum  (impedendone  ogni  successivo
ampliamento), instaura il rapporto processuale  con  questa  Corte  e
segna l'inizio del termine  ordinatorio  di  novanta  giorni  per  la
fissazione dell'udienza di discussione del  ricorso  (art.  35  della
legge n. 87 del 1953). Inoltre, dalla scadenza del termine  stabilito
per il deposito del ricorso decorre il termine  perentorio  entro  il
quale le altre parti possono costituirsi in giudizio  (nella  specie,
per la parte convenuta nei ricorsi di impugnazione di  leggi,  trenta
giorni, ai  sensi  del  comma  3  dell'art.  19  delle  citate  norme
integrative). 
    Questa non casuale scansione di  termini  processuali  mostra  in
modo evidente che il processo costituzionale - in coerenza con la sua
essenziale funzione di assicurare un preordinato e razionale  sistema
di giustizia legale, nel rispetto del principio del contraddittorio -
e' diretto a garantire  alla  parte  resistente  la  possibilita'  di
manifestare la propria volonta' di opporsi al ricorso  (costituendosi
in giudizio) dopo che l'atto di impugnazione  deliberato  dall'organo
solo provvisoriamente competente si sia  definitivamente  consolidato
con la ratifica e dopo che questa  sia  stata  prodotta  in  giudizio
entro il termine perentorio fissato al ricorrente per il deposito  in
cancelleria    del    ricorso.    Diversamente,     si     imporrebbe
irragionevolmente alla parte resistente di  costituirsi  in  giudizio
quando ancora non e' stata perfezionata e  definitivamente  accertata
la volonta' del ricorrente di  proporre  il  ricorso.  Ne  segue  che
l'atto di ratifica dell'impugnazione della legge statale deve  essere
depositato nel termine del deposito del ricorso stesso. 
    2.1.4.- La legittimazione sostitutiva della Giunta provinciale al
Consiglio  provinciale  non  e'  ne'  incondizionata  ne'  a   titolo
definitivo, ma sorge solo in situazioni  d'urgenza  ed  ha  efficacia
interinale e provvisoria, necessitando di un consolidamento  mediante
ratifica  da   parte   del   Consiglio   stesso.   L'instabilita'   e
l'interinalita' degli effetti di tale legittimazione  sono  analoghe,
sotto  tale  aspetto,  a  quelle  della  legittimazione   sostitutiva
attribuita extra ordinem dalla  giurisprudenza  di  questa  Corte  al
Presidente del Consiglio dei ministri per i ricorsi proposti in luogo
del Consiglio (sentenze ricordate al punto 2.1.1.).  Poiche'  non  ha
alcun rilievo la diversita'  della  fonte  immediata  delle  suddette
legittimazioni  surrogatorie  (statutaria  nel  caso   della   Giunta
provinciale; giurisprudenziale nel caso del Presidente del  Consiglio
dei ministri), occorre concludere che anche l'atto  di  ratifica  del
Consiglio  provinciale  deve  intervenire  ed  essere   prodotto   in
giudizio, al piu' tardi, al momento del deposito del ricorso  davanti
alla Corte o, comunque, entro  il  termine  per  la  costituzione  in
giudizio (analogamente a quanto  statuito  da  questa  Corte  con  la
citata sentenza n. 147 del 1972 con  riferimento  alla  ratifica  del
Consiglio dei ministri). 
    La conclusione sopra raggiunta circa la perentorieta' del termine
entro  il  quale  la  ratifica  va  depositata  in  giudizio  non  e'
contraddetta dalle ipotesi in cui l'organo ricorrente incompetente  o
con competenza meramente provvisoria ha rinunciato al  ricorso  prima
dell'intervento della ratifica e la Corte abbia dichiarato estinto il
giudizio senza rilevare  il  difetto  di  capacita'  processuale  del
rinunciante (come avvenuto, ad esempio, con la sentenza  n.  461  del
1992). Infatti, la rinuncia del ricorrente (sia esso dotato o  no  di
una definitiva capacita' processuale), nel caso di  accettazione  del
resistente costituito o  nel  caso  in  cui  il  resistente  non  sia
costituito,  comporta  di  per  se'  l'estinzione  del  giudizio   ed
impedisce, al pari delle ipotesi  di  cessazione  della  materia  del
contendere, la valutazione da parte della Corte della sussistenza del
presupposto della legitimatio ad processum. 
    2.2.- Come si e' anticipato, l'inammissibilita' del  ricorso  per
tardivita' del deposito della ratifica consiliare rispetto al termine
per  la  costituzione  in  giudizio  non   puo',   tuttavia,   essere
dichiarata. Si deve, infatti, tener conto nel caso  di  specie  della
lunga prassi di questa Corte,  la  quale  in  numerose  pronunce  (ex
multis, sentenze n. 57 del 1957; n. 56 del 1964; n. 768 del 1988;  n.
104 del 2008) non ha rilevato l'inammissibilita'  del  ricorso  sotto
questo profilo. Siffatta prassi ha determinato, anche per l'obiettiva
incertezza interpretativa  delle  norme  processali  in  materia,  un
errore  scusabile  tale  da  ingenerare   nelle   Province   autonome
l'affidamento circa la non  perentorieta'  del  suddetto  termine  di
deposito. 
    Questa Corte ritiene, pertanto, di dover procedere all'esame  nel
merito della questione e di non accogliere la richiesta  dalla  parte
ricorrente di fissare un'ulteriore udienza di discussione. 
    3.- Prima di esaminare  nel  merito  la  sollevata  questione  di
legittimita'   costituzionale,    occorre    prendere    atto    che,
successivamente alla proposizione del ricorso, l'art.  16,  comma  1,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni  urgenti  per
la crescita, l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti  pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
ha modificato il secondo periodo dell'impugnato comma 21 dell'art. 23
del decreto-legge n. 98 del  2011,  variando,  a  partire  dal  2012,
l'importo dell'addizionale da 10 euro per ogni chilowatt superiore ai
225 a 20  euro  per  ogni  chilowatt  eccedente  i  185  («A  partire
dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica  di
cui al primo periodo e' fissata in euro  20  per  ogni  chilowatt  di
potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.»). 
    Detto ius superveniens, tuttavia, non ha comportato la cessazione
della materia del  contendere  sia  perche'  la  disciplina  relativa
all'anno 2011 (primo periodo del comma 21) e'  rimasta  immutata  sia
perche' la censura della Provincia autonoma e' rivolta alla  prevista
riserva allo Stato del  gettito  dell'addizionale,  indipendentemente
dall'entita' dell'addizionale stessa e dall'importo del suo  gettito.
Ne segue che la questione deve essere estesa alla nuova  formulazione
dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011. 
    4.- Nel merito, la ricorrente  prospetta,  in  via  gradata,  tre
diverse questioni di legittimita' costituzionale. In via  principale,
deduce  che  la  normativa  impugnata,  nel  disporre  l'acquisizione
all'erario del gettito dell'addizionale sulla tassa  automobilistica,
illegittimamente stabilisce l'appropriazione da parte dello Stato del
gettito di un tributo proprio della Provincia autonoma in  violazione
dell'art. 73 dello  statuto.  In  via  subordinata,  afferma  che  la
medesima  normativa,  nel   prevedere   l'attribuzione   allo   Stato
dell'intero gettito di detta addizionale, viola l'art. 75, lettera g)
[rectius: art. 75, comma 1, alinea e lettera g)], dello statuto,  che
riserva alla Provincia medesima «i nove  decimi  di  tutte  le  altre
entrate  tributarie   erariali,   dirette   o   indirette,   comunque
denominate, inclusa l'imposta locale sui  redditi,  ad  eccezione  di
quelle di spettanza regionale o  di  altri  enti  pubblici».  Infine,
lamenta,  in  via  ulteriormente  gradata  («solo  per  scrupolo   di
completezza»,  come  si  esprime  nel  ricorso),  che,  mediante   la
disposizione censurata, lo Stato persegue obiettivi  di  riequilibrio
della finanza pubblica senza  la  previa  adozione  delle  specifiche
modalita'  previste  -  in  applicazione  del  principio   di   leale
collaborazione - dall'art. 79 dello statuto, secondo cui, «Al fine di
assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione
e le province  concordano  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze gli obblighi relativi al  patto  di  stabilita'  interno  con
riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo». 
    4.1.- La prima di tali questioni, proposta in via principale, non
e' fondata. La ricorrente  afferma  che  l'addizionale  erariale,  in
quanto si innesta in un tributo proprio della Provincia - cioe' nella
tassa automobilistica provinciale istituita dall'art. 4  della  legge
prov. n. 10 del 1998, da  qualificarsi  «tributo  proprio»  in  senso
stretto a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi del secondo periodo
del comma 1 dell'art. 73 dello  statuto  d'autonomia  -,  costituisce
maggiorazione di un tributo provinciale, con la conseguenza che anche
il gettito di tale addizionale andrebbe attribuito alla Provincia. 
    Per giungere a questa conclusione, la ricorrente  presuppone  che
tale  addizionale  abbia  la  stessa  natura   di   tributo   proprio
provinciale della tassa cui inerisce. Tale presupposto e',  tuttavia,
errato perche' l'addizionale (sia essa qualificabile come una vera  e
propria addizionale oppure come una sovrimposta), pur innestandosi in
un tributo proprio  della  Provincia,  resta  un  prelievo  erariale,
stabilito dallo Stato nell'esercizio della sua  potesta'  legislativa
esclusiva in materia di «sistema tributario dello Stato»  (art.  117,
secondo comma, lettera e, Cost.). Pertanto, anche il gettito di  tale
addizionale spetta all'erario,  nei  limiti  consentiti  dalle  norme
statutarie. 
    Ne' puo' accogliersi la tesi  della  ricorrente,  la  quale,  per
sostenere  l'attribuzione   in   suo   favore   dell'intero   gettito
dell'addizionale, invoca il transitorio rinvio alla normativa statale
della tassa automobilistica effettuato dal comma 2 del citato art.  4
della legge prov. n. 10  del  1998  («In  attesa  di  una  disciplina
organica  della  tassa  automobilistica  provinciale  il  presupposto
d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi, le modalita' di
applicazione del tributo [...] rimangono assoggettati alla disciplina
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 39  del  1953
[recante: «Testo unico delle leggi  sulle  tasse  automobilistiche»],
nonche' alle altre disposizioni previste per la tassa automobilistica
erariale e regionale vigenti  nel  restante  territorio  nazionale»).
Infatti, mediante tale comma 2, il legislatore  provinciale  ha  solo
inteso mutuare dalla normativa statale la  disciplina  della  propria
tassa  automobilistica,  attraverso  un  rinvio  avente  ad   oggetto
esclusivamente  le  norme  statali  «vigenti»  relative  alla  «tassa
automobilistica» e non anche all'«addizionale erariale» in esame, che
e' stata introdotta dalla normativa  censurata  solo  successivamente
alla citata legge provinciale e che, comunque, non puo' costituire un
«tributo proprio della Provincia», in quanto non "istituita con legge
provinciale", ai sensi del comma 1 dell'art. 73 dello statuto. 
    Occorre, dunque, ritenere che la  normativa  impugnata  e'  stata
legittimamente introdotta dallo Stato  nell'esercizio  della  propria
potesta' legislativa  esclusiva  nella  materia  «sistema  tributario
dello Stato» e che il fatto che l'addizionale erariale si innesti  su
un tributo proprio provinciale non implica che  il  relativo  gettito
costituisca anch'esso gettito di un tributo proprio provinciale. 
    4.2.- Con la seconda questione, proposta in via  subordinata,  la
ricorrente afferma che l'attribuzione allo Stato dell'intero  gettito
dell'addizionale erariale e non soltanto di un decimo di  esso  viola
gli articoli 73 e 75, comma 1, alinea e  lettera  g),  dello  statuto
speciale di autonomia, difettando le condizioni poste dall'art. 9 del
d.lgs. n. 268 del 1992, per la riserva  del  gettito  all'erario.  La
ricorrente  lamenta,  in  particolare,  che  il  gettito   non   puo'
attribuirsi allo Stato, ai sensi  del  citato  art.  9,  perche':  1)
l'addizionale e' stata introdotta senza limitazioni temporali,  ma  a
regime;  2)  il  gettito  non  e'  quantificato,  ne'   distintamente
contabilizzato,  in  quanto  alla  copertura  delle  spese   indicate
nell'art. 40, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 e'  destinata
solo una «quota parte» dell'addizionale stessa, oltre che  una  vasta
congerie  di  nuove  entrate;  3)  l'addizionale  e'  destinata  alla
copertura non di «nuove specifiche spese», ma dell'insieme indistinto
di spese indicato dal citato art. 40, comma 2. 
    La questione e' fondata. 
    4.2.1.- L'evocato art. 75, comma 1, alinea e  lettera  g),  dello
statuto riserva alle Province autonome «i nove decimi» delle «entrate
tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate  [...],
ad eccezione di  quelle  di  spettanza  regionale  o  di  altri  enti
pubblici», che siano «percette nei rispettivi territori provinciali». 
    Il comma unico dell'art. 9 del  d.lgs.  n.  268  del  1992  (come
modificato dall'art. 4 del decreto legislativo  24  luglio  1996,  n.
432, recante «Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige  recanti  modifiche  ed  integrazioni  al
decreto legislativo 16 marzo 1992, n.  268,  concernente  la  finanza
regionale e provinciale»), nell'attuare lo statuto,  stabilisce  che:
«Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione
di nuovi tributi, se destinato per legge, per  finalita'  diverse  da
quelle di cui al comma 6 dell'art. 10  e  al  comma  1,  lettera  b),
dell'art.  10-bis,  alla  copertura,  ai  sensi  dell'art.  81  della
Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo
che non rientrano nelle materie di competenza della regione  o  delle
province, ivi comprese  quelle  relative  a  calamita'  naturali,  e'
riservato  allo  Stato,  purche'  risulti  temporalmente  delimitato,
nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio  statale  e  quindi
quantificabile. Fuori dei casi contemplati nel presente  articolo  si
applica quanto disposto dagli articoli 10 e 10-bis». 
    Per valutare se la riserva al bilancio  statale  dell'addizionale
erariale  disposta  dalla  norma  censurata  sia  legittima   occorre
verificare se essa soddisfi tutte le condizioni previste dall'evocato
art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992. In  particolare,  questo  articolo
richiede a tal fine che: 1) la suddetta riserva sia  giustificata  da
«finalita' diverse da quelle di cui al comma  6  dell'art.  10  e  al
comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis» dello stesso d.lgs. n. 268 del
1992, e cioe' da finalita' diverse tanto  dal  «raggiungimento  degli
obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica» (art. 10, comma  6)
quanto dalla  copertura  di  «spese  derivanti  dall'esercizio  delle
funzioni statali  delegate  alla  regione»  (art.  10-bis,  comma  1,
lettera b); 2) il gettito  derivi  da  maggiorazioni  di  aliquote  o
dall'istituzione di nuovi tributi; sia temporalmente delimitato;  sia
contabilizzato distintamente nel bilancio dello Stato e, quindi,  sia
quantificabile; sia destinato per  legge  alla  copertura  (ai  sensi
dell'art. 81 Cost.) di spese  specifiche,  nuove,  di  carattere  non
continuativo, non riferibili a  materie  di  competenza  regionale  o
provinciale (ivi comprese quelle relative a calamita' naturali). 
    Nella specie, il denunciato art. 23, comma 21, del  decreto-legge
n. 98 del 2011, sia nel testo originario  che  in  quello  modificato
dall'art. 16, comma  1,  del  decreto-legge  n.  201  del  2011,  non
soddisfa quantomeno la condizione della delimitazione  temporale  del
gettito, perche' l'addizionale si applica senza limiti di  tempo,  «a
partire dal 2011» e, in misura diversa,  dal  2012  per  effetto  del
citato  ius  superveniens.  Ne'  per  delimitare  gli  effetti  della
normativa  impugnata  puo'  invocarsi  -  come  fa  la  difesa  della
resistente - il termine del 2013, entro il quale lo Stato italiano si
e' impegnato in sede europea a conseguire il  pareggio  di  bilancio.
Tale impegno, infatti, ha natura  meramente  politica  e  non  si  e'
tradotto in norme giuridiche vincolanti.  Tanto  e'  sufficiente  per
escludere la riserva allo Stato del gettito dell'addizionale. 
    E cio', senza tener conto che anche la condizione  del  carattere
non continuativo delle spese alla cui  copertura  il  gettito  stesso
deve essere destinato non e' soddisfatta per molte  delle  spese  che
l'addizionale e' diretta a finanziare in base all'alinea del comma  2
dell'art. 40 del decreto-legge n. 98 del  2011.  Tra  tali  spese  (o
minori  entrate),  infatti,  hanno  carattere   continuativo   quelle
previste dai seguenti articoli del  medesimo  decreto-legge:  a)  23,
comma 8 (riduzione dal 10 al 4 per cento della  ritenuta  di  acconto
dell'imposta sul reddito); b) 23, comma 45  (istituzione  della  zona
franca  di  Lampedusa,  a  condizione  della  previa   autorizzazione
comunitaria); c) 31 (esclusione da  imposizione  di  alcuni  proventi
derivanti dalla partecipazione ai «Fondi per il Venture Capital»); d)
23, commi da 12 a 15 (riallineamento di valori fiscali e  civilistici
relativi all'avviamento ed alle altre attivita' immateriali); e) art.
27  (agevolazioni  di  imposta  per  l'imprenditoria  giovanile  e  i
lavoratori  in  mobilita');  f)  art.  37,   comma   20   (spese   di
funzionamento, a decorrere dall'anno 2011, del Collegio dei  revisori
dei conti, chiamato ad  esercitare  il  controllo  sulla  regolarita'
della gestione finanziaria e patrimoniale del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa, del  Consiglio  di  presidenza  della
giustizia tributaria e del Consiglio della magistratura militare). 
    4.3.- Da quanto precede risulta che il  gettito  dell'addizionale
erariale in esame, percetto nel territorio della Provincia  autonoma,
non puo' essere attribuito integralmente allo Stato, perche'  non  e'
delimitato  temporalmente.  Tale  gettito,  pertanto,   spetta   alla
Provincia ricorrente nella misura dei nove decimi, ai sensi dell'art.
75, comma 1, alinea e lettera g), dello statuto. In  tali  limiti  va
accolta la promossa questione di legittimita' costituzionale. Restano
assorbiti gli altri profili di censura prospettati dalla ricorrente. 
    5.-  Anche  la  terza  questione  -  in  quanto  proposta   dalla
ricorrente  in  via  ulteriormente  subordinata  -  resta   assorbita
dall'accoglimento della seconda questione. 
    6.- Data l'identita' della normativa statutaria e  di  attuazione
dello statuto riguardante  la  Provincia  autonoma  ricorrente  e  la
Provincia  autonoma  di  Bolzano,  la  presente   pronuncia   -   con
riferimento all'attribuzione del  gettito  dell'addizionale  erariale
sulla tassa  automobilistica  provinciale  -  deve  essere  estesa  a
quest'ultima Provincia. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma  21,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111  (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria), sia nel testo originario
sia in quello modificato dall'art. 16, comma 1, del  decreto-legge  6
dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti  pubblici),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella  parte  in
cui dispone che sia integralmente versato al bilancio dello Stato  il
gettito  dell'addizionale  erariale   sulla   tassa   automobilistica
provinciale percetto nei rispettivi territori delle Province autonome
di Trento e di Bolzano e non attribuisce a ciascuna di tali  Province
autonome i nove decimi di detto gettito. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                       Franco GALLO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI