N. 151 SENTENZA 6 - 14 giugno 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Misure  urgenti  in  materia  di
  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitivita'   economica   -
  Riduzione del costo degli apparati  politici  ed  amministrativi  -
  Economie di spesa negli organi costituzionali, di governo  e  negli
  apparati politici - Ricorsi delle Regioni Valle  d'Aosta,  Liguria,
  Emilia-Romagna, Puglia  -  Norme  contenute  in  un  decreto  legge
  convertito - Impugnazione  rivolta  contro  le  disposizioni  della
  legge di conversione - Eccepita tardivita' dei ricorsi - Reiezione. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 5, commi 1, 4, 5 e 7, ultimo periodo. 
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, 118, 119, 122 e 123; statuto  della
  Regione Valle d'Aosta, art. 3, primo comma, lett. f). 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Misure  urgenti  in  materia  di
  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitivita'   economica   -
  Riduzione del costo degli apparati  politici  ed  amministrativi  -
  Economie di spesa negli organi costituzionali, di governo  e  negli
  apparati politici - Ricorsi delle Regioni Valle  d'Aosta,  Liguria,
  Emilia-Romagna, Puglia - Crisi economica -  Ritenuta  possibilita',
  da parte del  Governo,  di  derogare  temporaneamente  alle  regole
  costituzionali  di  distribuzione  delle  competenze  fra  Stato  e
  Regioni - Esclusione. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 5, commi 1, 4, 5 e 7, ultimo periodo. 
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, 118, 119, 122 e 123; statuto  della
  Regione Valle d'Aosta, art. 3, primo comma, lett. f). 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Misure  urgenti  in  materia  di
  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitivita'   economica   -
  Riduzione del costo degli apparati  politici  ed  amministrativi  -
  Economie di spesa negli organi costituzionali, di governo  e  negli
  apparati politici - Previsione che, per gli anni dal 2011 al  2013,
  sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, gli
  importi  corrispondenti  alle  riduzioni  di  spesa  che   verranno
  deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti  economici
  del Consiglio regionale,  della  Giunta  e  del  suo  Presidente  -
  Ricorsi delle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna - Asserita  lesione
  dei   principi   di   ragionevolezza   e    di    buon    andamento
  dell'amministrazione  per   disincentivazione   del   risparmio   -
  Evocazione di parametri che non attengono alla distribuzione  delle
  competenze costituzionali tra Stato e  Regioni  -  Inammissibilita'
  delle questioni. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 5, comma 1. 
- Costituzione, artt. 3 e 97. 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Misure  urgenti  in  materia  di
  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitivita'   economica   -
  Riduzione del costo degli apparati  politici  ed  amministrativi  -
  Economie di spesa negli organi costituzionali, di governo  e  negli
  apparati politici - Importi corrispondenti alle riduzioni di  spesa
  che  verranno  deliberate  dalle  Regioni,   con   riferimento   ai
  trattamenti economici del Consiglio regionale, della Giunta  e  del
  suo Presidente - Devoluzione, per gli anni dal  2011  al  2013,  al
  Fondo per l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato  -  Ricorsi  delle
  Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia - Asserita  lesione  delle
  competenze statutarie e legislative delle Regioni  -Interpretazione
  della norma censurata che ne esclude la lesivita' - Non  fondatezza
  delle questioni. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 5, comma 1 
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto  comma,  118,  119  e  123,
  primo comma.   
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Misure  urgenti  in  materia  di
  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitivita'   economica   -
  Riduzione del costo degli apparati  politici  ed  amministrativi  -
  Economie di spesa negli organi costituzionali, di governo  e  negli
  apparati politici - Previsione che, a decorrere dal  primo  rinnovo
  dei Consigli regionali successivo alla data di  entrata  in  vigore
  del decreto legge medesimo, l'importo previsto a titolo di rimborso
  delle spese elettorali e' ridotto del 10 per cento - Ricorso  della
  Regione Puglia -  Asserita  lesione  della  competenza  legislativa
  residuale  della  Regione  nella  materia  elettorale  -   Asserita
  lesione, in via subordinata, della competenza legislativa regionale
  nella materia concorrente del sistema di elezione  dei  consiglieri
  regionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 5, comma 4, che modifica il comma 5 dell'art. 1 della
  legge 3 giugno 1999, n. 157. 
- Costituzione, artt. 117, quarto comma, e 122, primo comma. 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Misure  urgenti  in  materia  di
  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitivita'   economica   -
  Riduzione del costo degli apparati  politici  ed  amministrativi  -
  Economie di spesa negli organi costituzionali, di governo  e  negli
  apparati politici - Titolari di cariche elettive -  Svolgimento  di
  incarichi conferiti dalle pubbliche  amministrazioni  inserite  nel
  conto economico consolidato, inclusa la  partecipazione  ad  organi
  collegiali  di  qualsiasi  tipo  -  Spettanza  esclusivamente   del
  rimborso delle spese sostenute,  ed  eventualmente  di  gettone  di
  presenza di importo non superiore a 30  euro  a  seduta  -  Ricorso
  della Regione Puglia - Asserita previsione di vincolo  puntuale  ad
  una  specifica  voce  di  spesa,  in  violazione  della  competenza
  legislativa regionale nella materia concorrente  del  coordinamento
  della  finanza  pubblica  -  Asserita  violazione  della   potesta'
  legislativa  regionale  residuale  in  materia  di   organizzazione
  amministrativa e di disciplina del personale della Regione e  degli
  enti ad essa collegati  -  Insussistenza  -  Non  fondatezza  delle
  questioni. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 5, comma 5. 
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, e 119.   
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Misure  urgenti  in  materia  di
  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitivita'   economica   -
  Riduzione del costo degli apparati  politici  ed  amministrativi  -
  Economie di spesa negli organi costituzionali, di governo  e  negli
  apparati politici - Titolari di cariche elettive - Gratuita'  degli
  incarichi conferiti dalle pubbliche  amministrazioni  inserite  nel
  conto economico consolidato, inclusa la  partecipazione  ad  organi
  collegiali di qualsiasi tipo - Ricorso della Regione Valle  d'Aosta
  - Asserita previsione di vincolo puntuale ad una specifica voce  di
  spesa, in violazione della competenza legislativa  regionale  nella
  materia concorrente del  coordinamento  della  finanza  pubblica  e
  della competenza statutaria  in  materia  di  finanze  regionali  e
  comunali - Sopravvenuta  conclusione  di  un  accordo  che  esclude
  l'applicazione della norma censurata per  la  parte  relativa  alle
  annualita' decorrenti dal  2011  -  Cessazione  della  materia  del
  contendere, nella parte in cui la norma censurata si  applica,  per
  le annualita' a decorrere dal 2011, alla Regione Valle d'Aosta. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 5, comma 5. 
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119; statuto della  Regione
  Valle d'Aosta, art. 3, primo comma, lett. f). 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Misure  urgenti  in  materia  di
  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitivita'   economica   -
  Riduzione del costo degli apparati  politici  ed  amministrativi  -
  Economie di spesa negli organi costituzionali, di governo  e  negli
  apparati politici - Titolari di cariche elettive -  Svolgimento  di
  incarichi conferiti dalle pubbliche  amministrazioni  inserite  nel
  conto economico consolidato, inclusa la  partecipazione  ad  organi
  collegiali  di  qualsiasi  tipo  -  Spettanza  esclusivamente   del
  rimborso delle spese sostenute,  ed  eventualmente  di  gettone  di
  presenza di importo non superiore a 30  euro  a  seduta  -  Ricorso
  della Regione  Valle  d'Aosta  -  Asserita  previsione  di  vincolo
  puntuale ad una  specifica  voce  di  spesa,  in  violazione  della
  competenza legislativa  regionale  nella  materia  concorrente  del
  coordinamento della finanza pubblica e della competenza  statutaria
  in materia di finanze regionali e comunali -  Insussistenza  -  Non
  fondatezza della questione nella parte in cui la norma censurata si
  applica, per l'annualita' 2010, alla Regione Valle d'Aosta. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 5, comma 5. 
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119; statuto della  Regione
  Valle d'Aosta, art. 3, primo comma, lett. f). 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Misure  urgenti  in  materia  di
  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitivita'   economica   -
  Riduzione del costo degli apparati  politici  ed  amministrativi  -
  Economie di spesa negli organi costituzionali, di governo  e  negli
  apparati politici - Amministratori di comunita' montane e di unioni
  di comuni e di forme associative di enti locali  (ivi  comprese  le
  comunita' montane) aventi per oggetto  la  gestione  di  servizi  e
  funzioni  pubbliche  -  Divieto  di  corresponsione  di   qualsiasi
  emolumento - Ricorso della Regione  Puglia  -  Asserita  violazione
  della competenza legislativa regionale  nella  materia  concorrente
  del  coordinamento  della   finanza   pubblica,   della   autonomia
  finanziaria della Regione,  nonche'  della  competenza  legislativa
  regionale in  materia  comunita'  montane  e  unioni  di  comuni  -
  Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 5, comma 7, ultimo periodo. 
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, e 119. 
(GU n.25 del 20-6-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA; 
Giudici: Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi  1,
4, 5 e 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122
(Misure urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita'   economica),    promossi    dalle    Regioni    Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, Liguria, Emilia Romagna e Puglia con  ricorsi
notificati il 24-27 e il 28 settembre 2010, depositati in cancelleria
il 28 settembre, il 6 ed il 7 ottobre 2010 e rispettivamente iscritti
ai nn. 96, 102, 106 e 107 del registro ricorsi 2010. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  maggio  2012  il   Giudice
relatore Franco Gallo; 
    uditi  gli  avvocati  Ulisse   Corea   per   la   Regione   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, Giandomenico Falcon per le Regioni Liguria ed
Emilia Romagna, Stefano Grassi per la Regione Puglia e  gli  avvocati
dello  Stato  Massimo  Salvatorelli  ed  Antonio  Tallarida  per   il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (ricorso  n.
96 del 2010, notificato - con plico postale spedito il  24  settembre
2010 - il 27 settembre 2010 e depositato il  giorno  successivo),  la
Regione Liguria (ricorso n. 102 del 2010, notificato il 28  settembre
2010 e depositato il successivo 6 ottobre), la Regione Emilia-Romagna
(ricorso  n.  106  del  2010,  notificato  il  28  settembre  2010  e
depositato il successivo 6 ottobre) e la Regione Puglia  (ricorso  n.
107 del 2010,  notificato  il  28  settembre  2010  e  depositato  il
successivo 7 ottobre), hanno proposto, in riferimento agli  artt.  3,
97, 117, 118, 119, 122 e 123 della Costituzione nonche'  all'art.  3,
primo comma, lettera f), dello statuto della Regione  autonoma  Valle
d'Aosta  (legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4,  recante
«Statuto speciale per la Valle  d'Aosta»),  questioni  principali  di
legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi 1, 4, 5  e  7,  ultimo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in
materia  di   stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, pubblicata nel supplemento  ordinario  n.  174/L  della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 del 30 luglio 2010. 
    1.1.- Il comma 1 dell'art. 5 e' impugnato dalle Regioni  Liguria,
Emilia-Romagna e Puglia. 
    La disposizione prevede: a) nel suo primo periodo, che: «Per  gli
anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni  di
spesa che, anche con riferimento alle spese di natura  amministrativa
e per il personale, saranno  autonomamente  deliberate  entro  il  31
dicembre 2010, con le modalita' previste dai  rispettivi  ordinamenti
dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla
Camera dei deputati e dalla  Corte  costituzionale  sono  versati  al
bilancio  dello  Stato  per   essere   riassegnati   al   Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003,
n. 398»; b)  nel  suo  secondo  periodo,  che  siano  riassegnati  al
medesimo Fondo «gli importi corrispondenti alle  riduzioni  di  spesa
che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti
economici degli organi indicati nell'art. 121 della Costituzione»,  e
cioe' il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente. 
    La Regione Puglia deduce che la norma impugnata - ancorche' lasci
alle Regioni la liberta'  di  deliberare  le  riduzioni  di  spesa  -
disciplinando il trattamento economico dei  componenti  degli  organi
politici regionali, occupa un ambito riservato dall'art. 117,  quarto
comma,  Cost.,  alla  potesta'  legislativa  regionale  residuale  in
materia di organizzazione interna e di personale. La  Regione  Puglia
denuncia anche la violazione  della  competenza  statutaria  ad  essa
attribuita  dall'art.  123,  primo   comma,   Cost.,   in   tema   di
determinazione  dei  principi  fondamentali   di   organizzazione   e
funzionamento della Regione. 
    La stessa Regione Puglia deduce  poi  che  il  comma  denunciato,
imponendo un vincolo di destinazione agli eventuali risparmi di spesa
disposti dal legislatore regionale, impedisce alla Regione di gestire
le risorse di cui dispone stabilendone autonomamente la destinazione,
cosi' violando anche l'art. 119 Cost. e, «sia pure in modo  indiretto
[...] quel principio [...] che vieta l'istituzione di fondi vincolati
nella destinazione in materie che risultino estranee agli  ambiti  di
competenza legislativa esclusiva dello Stato». 
    Sempre ad avviso della Regione Puglia, il comma 1 dell'art. 5  si
porrebbe altresi' «in  aperto  contrasto  con  la  giurisprudenza  di
questa Corte la quale  esclude  che  lo  Stato  possa  esercitare  la
propria  competenza  in  materia  di  "coordinamento  della   finanza
pubblica" imponendo vincoli puntuali su specifiche  voci  di  spesa»,
perche' destina gli eventuali  risparmi  sulla  spesa  specificamente
destinata al trattamento economico degli organi di cui  all'art.  121
Cost. ad un particolare capitolo del bilancio statale. 
    Le  Regioni  Liguria  ed   Emilia-Romagna,   nei   loro   ricorsi
testualmente identici, lamentano che il denunciato comma 1  dell'art.
5 si pone in contrasto con gli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost. 
    Le ricorrenti premettono non essere  chiaro  se  la  disposizione
intenda vincolare le Regioni a ridurre  le  indennita'  dei  titolari
degli  organi  politici  o  se  essa  stabilisca   semplicemente   la
destinazione   delle   risorse    corrispondenti    alle    riduzioni
eventualmente disposte dalle Regioni nella loro autonomia. 
    Nel primo caso sarebbe  evidente  la  violazione  dell'art.  117,
terzo comma, Cost., perche' lo Stato, prevedendo un vincolo  puntuale
a una specifica voce  di  spesa,  avrebbe  posto  una  disciplina  di
dettaglio nella materia concorrente del coordinamento  della  finanza
pubblica e del sistema tributario. 
    Nel secondo caso, ove si  intendesse  la  disposizione  impugnata
come non vincolante quanto all'an della riduzione di  spesa,  sarebbe
comunque violato l'art. 119 Cost. Secondo la ricorrente, con la norma
censurata «si applica  un  meccanismo  contrario  a  quello  previsto
dall'art.  119  della  Costituzione:  anziche'  essere  lo  Stato   a
finanziare le Regioni, si obbligano le Regioni a finanziare lo  Stato
mediante gli stessi fondi che in  attuazione  della  Costituzione  lo
Stato assegna alle Regioni». L'assegnazione delle risorse risparmiate
ad  un  fondo  statale  obbligherebbe,  in  effetti,  le  Regioni   a
finanziare  lo  Stato  con  «risorse  che  provengono  dalle  entrate
generali della Regione» e che sarebbero «"avocate" dallo Stato  senza
altra ragione che la circostanza che la Regione spende  di  meno  per
una specifica voce di spesa». 
    Il denunciato comma 1, violerebbe inoltre, sempre ad avviso delle
Regioni  Liguria  ed  Emilia-Romagna,  da   un   lato,   i   principi
costituzionali  di   buon   andamento   dell'amministrazione   e   di
ragionevolezza - riconducibili agli artt. 3 e 97 Cost. -, perche'  la
devoluzione del  risparmio  al  bilancio  statale  «evidentemente  lo
disincentiva»; dall'altro, l'art.  118  Cost.,  giacche'  impedirebbe
alle Regioni di utilizzare le risorse corrispondenti  alle  riduzioni
di  costo  per  finalita'  individuate  nell'ambito   della   propria
autonomia organizzativa. 
    2.- Il comma 4 dell'art. 5 e' impugnato dalla sola Regione Puglia
che ne denuncia il contrasto con l'art. 117, quarto comma,  Cost.  e,
in via subordinata, con l'art. 122, primo comma, Cost. 
    La disposizione denunciata stabilisce che, a decorrere dal  primo
rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei  deputati,  del
Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla  data  di
entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, l'importo  di  un
euro, previsto dall'art. 1, comma 5, primo  periodo,  dalla  legge  3
giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso  delle  spese
per consultazioni  elettorali  e  referendarie  e  abrogazione  delle
disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai  movimenti  e
partiti politici) ? cioe' l'importo che, moltiplicato per  il  numero
dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per le  elezioni  della
Camera dei deputati, costituisce ciascuno dei quattro fondi destinati
al rimborso delle spese sostenute dai movimenti  o  partiti  politici
per le campagne elettorali per il rinnovo dei suddetti  organi  ?  e'
ridotto del dieci per cento e, contestualmente, dispone l'abrogazione
del comma 6, quarto periodo, del citato art. 1 della legge n. 157 del
1999 (il quale prevedeva che il versamento delle  quote  annuali  dei
rimborsi fosse effettuato anche in caso  di  scioglimento  anticipato
delle Camere del Parlamento). Il comma impugnato e'  censurato  nella
parte  in  cui  determina  la  riduzione  del  rimborso  delle  spese
elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per le compagne
per il rinnovo dei Consigli regionali. 
    In proposito, la Regione Puglia non nega che la legge statale  n.
157 del 1999 - pur in un quadro di  competenze  profondamente  mutato
per effetto  delle  leggi  costituzionali  22  novembre  1999,  n.  1
(Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  del  Presidente  della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) e 18 ottobre
2001,  n.  3  (Modifiche  al  Titolo  V  della  parte  seconda  della
Costituzione) - dispiega tuttora la propria  efficacia  normativa  in
forza del principio di continuita', ma ritiene  che  lo  Stato  abbia
ormai perduto la competenza a modificare la disciplina delle elezioni
degli organi  regionali  «e  che  tale  competenza  spetti  ora  alla
Regione», a titolo  di  potesta'  residuale.  Di  qui  la  violazione
dell'art. 117, quarto comma, Cost. 
    In via subordinata, la  ricorrente  deduce  che,  quand'anche  la
disposizione impugnata fosse ricondotta alla  competenza  legislativa
statale a stabilire i principi fondamentali sul «sistema di  elezione
[...] del Presidente e degli altri componenti della  Giunta,  nonche'
dei consiglieri regionali»  (art.  122,  primo  comma,  Cost.),  essa
contrasterebbe comunque con detto art. 122, primo comma, Cost. per il
carattere dettagliato della disciplina introdotta. 
    3.- Il comma 5 dell'art. 5 e' impugnato  dalla  Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e dalla Regione  Puglia  per  violazione
degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. (applicabili  alla  Regione
Valle d'Aosta in virtu' della  clausola  di  maggior  favore  di  cui
all'art. 10 della legge costituzionale n. 3  del  2001).  La  Regione
Puglia ne lamenta il contrasto anche con l'art.  117,  quarto  comma,
Cost.; la Regione Valle d'Aosta, con l'art. 3, primo  comma,  lettera
f), dello proprio statuto speciale. 
    La  disposizione  oggetto  di  censura  dispone  che,  ferme   le
incompatibilita' previste dalla normativa vigente, nei confronti  dei
titolari di cariche elettive, lo svolgimento  di  qualsiasi  incarico
conferito  dalle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  al   comma   3
dell'articolo 1 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge  di
contabilita'  e  finanza  pubblica)  -  e  cioe'  le  amministrazioni
inserite  nel  conto  economico  consolidato,  elencate   ogni   anno
dall'Istituto  nazionale  di  statistica   (ISTAT)   -   inclusa   la
partecipazione a organi collegiali di qualsiasi tipo, «puo' dar luogo
esclusivamente  al  rimborso  delle  spese  sostenute».  La  medesima
disposizione stabilisce, altresi', che «eventuali gettoni di presenza
non possono superare l'importo di 30 euro a seduta». 
    Entrambe le ricorrenti lamentano che il divieto di  corrispondere
indennita'  in  favore  dei  titolari  di  cariche  elettive  per  le
prestazioni  svolte  su  incarico  delle  pubbliche   amministrazioni
indicate   nell'elenco   predisposto   dall'ISTAT   delle   pubbliche
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato  (Comunicato
ISTAT 24 luglio  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica 24 luglio 2010, n. 171) viola i limiti  imposti  dall'art.
117, terzo  comma,  Cost.  alla  competenza  statale  in  materia  di
coordinamento della finanza pubblica, per il  carattere  esaustivo  e
dettagliato del  vincolo  introdotto.  La  norma  denunciata  non  si
limita, infatti, a fissare un limite  complessivo  di  spesa,  ne'  a
porre  obiettivi  di  riequilibrio   della   finanza   pubblica   che
salvaguardino le scelte di allocazione delle Regioni, ma impone,  per
perseguire  tali  obiettivi,  strumenti  specifici   e   infungibili,
illegittimamente  limitando,   in   tal   modo,   anche   l'autonomia
finanziaria regionale di spesa riconosciuta dall'art. 119 Cost. 
    La Regione Puglia deduce che l'impugnato comma 5 dell'art. 5  del
decreto-legge n. 78 del 2010 lede anche  l'art.  117,  quarto  comma,
Cost.,  perche'  invade  un  ambito  di  disciplina  riservato   alla
competenza  residuale  regionale   in   materia   di   organizzazione
amministrativa e ordinamento del personale della Regione. 
    La  Regione  autonoma  Valle   d'Aosta/Vallee   d'Aoste   formula
un'ulteriore censura, lamentando la  violazione  dell'art.  3,  primo
comma, lettera f), del proprio  statuto  speciale  di  autonomia,  il
quale attribuisce alla Regione la potesta' di legiferare  in  materia
di «finanze regionali e comunali» al fine di adattare  la  disciplina
di fonte statale  alle  «circostanze  regionali»,  nel  rispetto  dei
principi individuati da leggi  statali.  Secondo  la  ricorrente,  la
competenza di cui alla predetta previsione statutaria -  «letta  alla
luce dei novellati articoli 117, comma 3, e 119, comma  2,  Cost.»  -
non sarebbe piu' meramente suppletiva rispetto a quella  statale,  ma
potrebbe ormai essere esercitata nel rispetto dei  soli  principi  di
coordinamento fissati dallo Stato. Il  comma  impugnato,  secondo  la
Regione Valle d'Aosta, non esprime tuttavia norme  di  principio,  ma
priva la Regione di qualunque valutazione  in  ordine  all'an  ed  al
quomodo della corresponsione di indennita'  ai  titolari  di  cariche
elettive  e  preclude  l'adeguamento  della  produzione   legislativa
regionale alle specifiche condizioni della Regione. 
    4.- La Regione Puglia ha infine impugnato  l'ultimo  periodo  del
comma 7 dell'art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2010, per  violazione
degli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. 
    La disposizione censurata prevede  che  «Agli  amministratori  di
comunita'  montane  e  di  unioni  di  comuni  e  comunque  di  forme
associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di  servizi
e funzioni pubbliche  non  possono  essere  attribuite  retribuzioni,
gettoni e indennita' o  emolumenti  in  qualsiasi  forma  siano  essi
percepiti». 
    Secondo la ricorrente, la disciplina delle  comunita'  montane  e
delle unioni di comuni spetta alle Regioni  a  titolo  di  competenza
residuale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. La disposizione
impugnata non sarebbe, dunque, ascrivibile alla potesta'  legislativa
esclusiva statale  in  materia  di  «organi  di  governo  e  funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane»  (art.  117,
secondo comma, lettera p, Cost.), perche' il riferimento  a  «Comuni,
Province e Citta' metropolitane» ha  carattere  tassativo  e  non  e'
estensibile alle comunita' montane; e neppure alla competenza statale
in materia di «coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo
comma, Cost.), perche' introduce vincoli puntuali relativi a  singole
voci di spesa ed e'  formulata  in  termini  tali  da  escluderne  il
carattere transitorio. Proprio per questo suo  contenuto  minutamente
regolativo, il denunciato ultimo periodo  del  comma  7  dell'art.  5
violerebbe anche  l'autonomia  finanziaria  della  Regione  garantita
dall'art. 119 Cost. 
    5.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che  le  questioni   proposte   siano   dichiarate
inammissibili e, comunque, infondate. 
    5.1.-  In  via  preliminare  la  difesa  erariale  eccepisce   la
tardivita' dei ricorsi, in quanto essi sono  stati  proposti  avverso
disposizioni del decreto-legge n. 78 del  2010  che  non  sono  state
modificate in sede di conversione e che, pertanto,  avrebbero  dovuto
essere impugnate immediatamente - nei termini dell'art. 127  Cost.  -
senza attendere la conversione in legge. 
    5.2.- Nel merito, premesso che l'impugnato  decreto-legge  n.  78
del 2010 e' stato adottato nel pieno di  una  grave  crisi  economica
internazionale per assicurare la stabilita' finanziaria  dell'Italia,
l'Avvocatura dello Stato lo  riconduce  alla  competenza  statale  in
materia  di  coordinamento   della   finanza   pubblica.   Tutte   le
disposizioni denunciate, in questa prospettiva, sarebbero espressione
di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. 
    5.3.- Per  quanto  specificamente  attiene  all'impugnazione  del
comma 1 dell'art. 5, la difesa erariale  sostiene  che  esso  rimette
all'autonoma valutazione delle Regioni le riduzioni  del  trattamento
economico spettante ai componenti degli organi regionali e, pertanto,
non influisce in alcun modo sull'organizzazione  interna  degli  enti
territoriali ne' puo' ledere la loro potesta' statutaria  o  la  loro
autonomia finanziaria. L'assegnazione al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato - secondo la difesa del Presidente del Consiglio  dei
ministri - resta assorbita dalla  volontaria  determinazione  assunta
dalla Regione in ordine al presupposto economico di tale assegnazione
(la riduzione delle spese), e non  costituisce,  quindi,  un  vincolo
autonomo  e  distinto.  In  definitiva,  la  disposizione  denunciata
imporrebbe ai vari enti costitutivi della Repubblica  un  «dovere  di
comportamento, coerente con le  esigenze  superiori  della  Comunita'
nazionale»; un dovere di «concorso al pubblico bene ed interesse» che
troverebbe  fondamento  nei  principi  della  solidarieta'  politica,
economica e sociale (art.  2  Cost.),  dell'eguaglianza  economica  e
sociale  (art.  3,  secondo  comma,  Cost.),  dell'unitarieta'  della
Repubblica (art. 5  Cost.)  e  della  responsabilita'  internazionale
dello Stato (art. 10 Cost.), e nei principi correlati del concorso di
tutti alle spese pubbliche (art. 53 Cost.), della pari dignita' degli
enti territoriali (art. 114 Cost.), del «fondo perequativo» (art. 119
Cost.), della tutela dell'unita' giuridica  ed  economica  (art.  120
Cost.) e degli altri doveri espressi dalla Costituzione (sono  citati
gli articoli da 41 a 47, 52, 54 Cost.). 
    5.4.- Anche le altre tre disposizioni  impugnate  si  ispirano  -
sempre ad avviso della difesa statale - «alla  medesima  ratio  della
salus rei publicae» e trovano fondamento nei gia' richiamati principi
di  solidarieta',  unita'  e  responsabilita'.  Esse  sarebbero,   in
concreto,  ascrivibili   alla   potesta'   legislativa   statale   di
determinazione  dei  principi  fondamentali  di  coordinamento  della
finanza pubblica. 
    5.5.- In replica all'impugnazione del comma  4  dell'art.  5,  il
resistente  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   deduce,   in
particolare, che la norma denunciata non  tocca  alcuna  disposizione
regionale, ma si limita a intervenire su una legge statale  che,  pur
se approvata nella vigenza di regole  distributive  della  competenza
legislativa diverse  da  quelle  attuali,  resta  modificabile  dallo
Stato. 
    5.6.- Riguardo al comma 5 dell'art.  5,  la  difesa  dello  Stato
assume che detto comma non riguarda le strutture  amministrative,  ma
solo quelle politiche e di governo, perche' prevede  una  particolare
ipotesi di incompatibilita' per i titolari  di  cariche  elettive,  e
pertanto puo' essere  considerato  un  principio  fondamentale  della
materia elettorale  e  ricondotto  alla  competenza  statale  di  cui
all'art. 122, primo  comma,  Cost.  In  ogni  caso,  la  disposizione
impugnata esprimerebbe anche  un  principio  di  coordinamento  della
finanza  pubblica  avente  il  suo   fondamento   nei   principi   di
«solidarieta', unitarieta' e  responsabilita',  sanciti  dalla  prima
parte  della  Costituzione»,  e  come  tale  sarebbe  autorizzata  ad
incidere sulla competenza legislativa residuale regionale in  materia
di organizzazione e funzionamento della Regione. 
    In   replica   alle   doglianze   mosse   dalla   Regione   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste sul medesimo comma 5, l'Avvocatura dello Stato
riconosce  che  gli  enti  territoriali  ad  autonomia  differenziata
debbono  concorrere  al  conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica con modalita' proprie, ma afferma che l'eccezionale  urgenza
di far fronte a una gravissima crisi finanziaria consente di derogare
«anche  alle  procedure   statutarie,   come   alle   altre   sinanco
costituzionali, in ragione dell'esigenza di  salvaguardare  la  salus
rei  publicae  e  in   applicazione   dei   principi   costituzionali
fondamentali  della  solidarieta'  economica  e  sociale  (art.   2),
dell'unita'  della  Repubblica  (art.  5)  e  della   responsabilita'
internazionale dello Stato (art. 10)». 
    5.7.- Quanto, infine, all'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 5,
la difesa dello Stato rileva che  esso  riguarda  il  compenso  degli
amministratori delle comunita' montane e di altre unioni di comuni  e
costituisce, percio', il mezzo per pervenire a ridurre  a  regime  la
spesa corrente per il funzionamento delle medesime. 
    6.- In prossimita' dell'udienza pubblica fissata per  l'8  giugno
2011,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha  depositato   memorie
illustrative in relazione a  tutti  i  ricorsi,  con  l'eccezione  di
quello iscritto al n. 96 del 2010  proposto  dalla  Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. 
    Con tali  memorie,  di  analogo  contenuto,  la  difesa  erariale
insiste nelle conclusioni rassegnate negli atti di  costituzione.  La
difesa dello Stato riafferma,  in  particolare,  la  legittimita'  di
interventi che, «pur derogatori all'ordine normale delle competenze»,
trovano fondamento nell'esigenza di salvaguardare, necessariamente ed
indifferibilmente, «il fondamento  stesso  dello  Stato»,  minacciato
dalla recente crisi economica mondiale. 
    7.- In prossimita' della medesima udienza pubblica dell'8  giugno
2011, anche le ricorrenti hanno depositato memorie difensive. 
    7.1.- In via preliminare, la Regione Puglia deduce l'infondatezza
dell'eccezione di inammissibilita' dei  ricorsi  per  tardivita',  in
quanto proposti avverso norme della legge di conversione di contenuto
identico rispetto a quelle contenute  nel  decreto-legge  oggetto  di
conversione. La ricorrente richiama  al  riguardo  numerose  pronunce
della   Corte   costituzionale   che   avrebbero   riconosciuto    la
tempestivita' dell'impugnazione della legge di conversione, ancorche'
non modificativa del decreto-legge convertito. 
    Ancora  in   via   preliminare,   la   Regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste ha affermato che, a seguito della sopravvenuta
entrata in vigore della legge 13 dicembre 2010, n. 220  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -
legge di stabilita' 2011), il suo concorso agli obiettivi di  finanza
pubblica ha luogo, ormai, mediante le  misure  da  definire  mediante
accordi con lo Stato. La ricorrente menziona, al riguardo, i seguenti
due tipi di accordo: a) quello con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 132,  della  legge  n.  220  del
2010, secondo cui: «Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni  a
statuto  speciale,  escluse  la  regione  Trentino-Alto  Adige  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano,  concordano,  entro  il  31
dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia  e
delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in  conto
capitale, nonche'  dei  relativi  pagamenti,  in  considerazione  del
rispettivo concorso alla manovra, determinato ai sensi del comma  131
[...]. In caso di  mancato  accordo,  si  applicano  le  disposizioni
stabilite per le  regioni  a  statuto  ordinario»;  b)  quello,  gia'
concluso, con il Ministro  per  la  semplificazione  normativa,  «nel
rispetto» dei commi 160 e seguenti della  stessa  legge  n.  220  del
2010. Alla luce di tale normativa, la Regione ricorrente sostiene che
la  disposizione  impugnata  non  e'  ad  essa  applicabile,  perche'
introduce una misura volta ad assicurare il  concorso  delle  Regioni
agli obiettivi  di  finanza  pubblica  senza  essere  stata  pattuita
mediante  i  menzionati  accordi.  La  difesa  regionale,   peraltro,
nell'ipotesi in cui i vincoli di contenimento  della  spesa  pubblica
posti alle norme statali impugnate fossero ritenuti applicabili  alla
Regione, ne denuncia l'illegittimita' costituzionale  per  violazione
del principio di leale collaborazione. 
    7.2.- Nel merito, e con generale riferimento a tutte  le  censure
proposte, la Regione Puglia osserva che pure in momenti di incombente
pericolo per lo Stato  devono  essere  adottati  atti  conformi  alle
competenze  costituzionali,  non  essendo  configurabile  un  «potere
generale di emergenza», ma solo «competenze ordinarie»  e  un  potere
sostitutivo   straordinario   dello   Stato   inteso   a    rimediare
all'eventuale inerzia regionale. 
    7.3.- In ordine alle singole disposizioni impugnate,  le  Regioni
Liguria ed Emilia-Romagna sottolineano  la  contraddittorieta'  delle
affermazioni della difesa statale in ordine  all'interpretazione  del
comma 1 dell'art. 5 atteso che l'Avvocatura dello Stato, da un canto,
afferma che le riduzioni di spesa  previste  da  tale  comma  1  sono
rimesse all'autonoma valutazione della Regione, dall'altro,  sostiene
che la disposizione denunciata pone un «dovere di comportamento», che
fonda su numerose norme costituzionali «per lo piu' prive in  realta'
di qualsiasi legame  con  l'oggetto  della  norma  impugnata»;  norme
costituzionali che, nota la difesa della  Regione  Puglia,  sarebbero
talora idonee  a  fornire,  piuttosto,  argomenti  a  sostegno  delle
censure regionali (come, in particolare, nel  caso  del  richiamo  al
fondo perequativo, destinato a operare a beneficio  delle  Regioni  e
non a loro detrimento). In  ogni  caso  -  ad  avviso  delle  Regioni
Liguria,  Emilia-Romagna  e  Puglia  -  anche  a  ritenere   che   la
disposizione impugnata non  abbia  carattere  cogente  quanto  all'an
delle riduzioni di spesa, essa sarebbe comunque illegittima,  perche'
preclude alle Regioni di utilizzare le risorse risparmiate per  scopi
diversi dall'assegnazione  al  fondo  statale,  ponendo,  quindi,  un
vincolo di destinazione autonomo ed improprio. Le ricorrenti  Regioni
Liguria, Emilia-Romagna e Puglia ricordano,  infine,  che  una  norma
statale in tutto analoga a quella impugnata - che riduceva del 10% le
indennita' corrisposte ai titolari degli organi politici regionali  -
e' stata dichiarata incostituzionale  con  la  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 157 del 2007 e  ne  desumono  che  anche  la  norma
impugnata  non  e'  qualificabile  come  principio  fondamentale   di
coordinamento della finanza pubblica. 
    7.4.- Quanto al comma 4 dell'art. 5, la difesa  della  ricorrente
Regione Puglia ribadisce che tale comma non esprime un  principio  di
coordinamento della finanza pubblica, perche' pone  limiti  puntuali,
disciplina in modo  esaustivo  strumenti  e  modalita'  necessari  al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e non ha  carattere
transitorio, visto che  la  sua  decorrenza  dal  primo  rinnovo  dei
Consigli  regionali  indica  il  dies  a  quo  dell'efficacia   della
normativa, non certo il termine finale di essa. 
    7.5.-  Riguardo  al  comma  5  dell'art.  5,  la  Regione  Puglia
sottolinea che non vale osservare, come fa la difesa erariale, che la
norma  impugnata  pone  una  regola  uguale  per  tutta  la  pubblica
amministrazione, dal momento che, in base al  riparto  di  competenze
costituzionalmente stabilito, lo Stato non ha una competenza generale
per tutte le pubbliche amministrazioni. 
    7.6.- Quanto all'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 5,  infine,
la ricorrente Regione Puglia  ribadisce  il  carattere  puntuale  del
vincolo di spesa da esso imposto. 
    8.- Con decreto del 26 maggio 2011,  il  Presidente  della  Corte
costituzionale ha disposto il  rinvio  a  nuovo  ruolo  di  tutte  le
questioni  oggetto  dei   presenti   giudizi,   fissandone   poi   la
trattazione, con decreto del 21 giugno  2011,  nell'udienza  pubblica
del 23 novembre 2011. 
    9.- In prossimita' di tale udienza,  la  difesa  dello  Stato  ha
depositato ulteriori memorie in relazione a tutti i ricorsi  (con  la
sola eccezione di quello iscritto al n. 96 del  2010  proposto  dalla
Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste). 
    La difesa dello Stato ribadisce che l'impugnato comma 1 dell'art.
5 del decreto-legge n. 78  del  2010  «si  limita  a  demandare  ogni
decisione sull'entita'  della  riduzione  alle  stesse  Regioni,  non
ledendo alcuna autonomia, ma implicitamente richiamandosi ai principi
di solidarieta' nazionale (art. 2  Cost.)  e  di  perequazione  delle
risorse». L'appartenenza alla medesima comunita'  nazionale,  secondo
il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,    legittimerebbe
l'aspettativa di un comune sforzo per fronteggiare la crisi in atto e
la destinazione  dei  risparmi  realizzati  al  Fondo  finalizzato  a
contenere  «il  maggior  fattore  di  rischio  e   di   instabilita',
rappresentato dall'entita' del debito pubblico». 
    Quanto ai commi 4, 5 e 7, ultimo periodo, del  medesimo  art.  5,
l'Avvocatura dello Stato insiste  nel  sostenere  la  non  fondatezza
delle censure,  affermando  che  tali  disposizioni  rientrano  negli
ambiti riservati alla competenza legislativa  statale,  in  quanto  o
riguardano la modifica  di  leggi  statali  (comma  4),  o  attengono
all'ordinamento  civile  (comma  5)  o  costituiscono  il  mezzo  per
contenere la spesa corrente  per  il  funzionamento  delle  comunita'
montane (comma 7, ultimo periodo). 
    10.- In prossimita' dell'udienza pubblica del  23  novembre  2011
anche le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna hanno depositato ulteriori
memorie. 
    10.1.- Le due Regioni, con atti difensivi di identico  contenuto,
insistono nella richiesta di accoglimento  della  questione  proposta
sul comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2010,  osservando
che, ove «persino il trattamento  economico  dei  politici  regionali
potesse essere considerato un "rilevante aggregato della spesa", cio'
in pratica vanificherebbe il divieto - fissato  nella  giurisprudenza
costituzionale - dei limiti alle voci minute di spesa». 
    11.- Con decreti del 10 novembre 2011 il Presidente  della  Corte
costituzionale ha disposto il rinvio delle questioni promosse  con  i
ricorsi  n.  96  del  2010  e  n.   107   del   2010   (limitatamente
all'impugnazione del comma 5 dell'art. 5) all'udienza pubblica dell'8
maggio 2012  e  l'anticipazione  della  discussione  delle  questioni
promosse con i ricorsi n. 102 del 2010, n. 106 del 2010 e n. 107  del
2010 (limitatamente all'impugnazione dei  commi  1,  4  e  7,  ultimo
periodo, dell'art. 5) all'udienza pubblica del 22 novembre 2011. 
    Con successivo decreto del 24 novembre 2011, il Presidente  della
Corte costituzionale ha disposto il rinvio  della  discussione  anche
delle questioni promosse con i ricorsi n. 102, n. 106 e  n.  107  del
2010 (limitatamente all'impugnazione dei  commi  1,  4  e  7,  ultimo
periodo, dell'art. 5) all'udienza pubblica dell'8 maggio 2012. 
    12.- In prossimita' dell'udienza pubblica dell'8 maggio 2012,  le
Regioni Emilia-Romagna e Liguria hanno presentato ulteriori memorie. 
    Le due Regioni, con atti di contenuto analogo, hanno rinnovato la
richiesta di accoglimento dei propri ricorsi, segnalando  alla  Corte
le  novita'  intervenute  medio  tempore  in  relazione  alle   norme
impugnate; novita' che non hanno, tuttavia,  interessato  l'impugnato
art. 5. 
    13.- In prossimita' dell'udienza  pubblica  dell'8  maggio  2012,
anche il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  depositato  una
memoria in relazione a tutti i ricorsi,  con  l'eccezione  di  quello
iscritto  al  n.  96  del   2010   proposto   dalla   Regione   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste. 
    La difesa dello Stato ribadisce  anzitutto  che  le  disposizioni
impugnate   rientrano   nella   competenza   statale   in   tema   di
determinazione dei principi di coordinamento della finanza  pubblica.
D'altro canto, la stessa Avvocatura generale dello Stato deduce  che,
in considerazione della grave crisi economica internazionale, tale da
porre in pericolo il fondamento stesso dello Stato  -  tanto  che  il
Governo ha adottato in via di urgenza, sentite le parti sociali e  le
Regioni, altre quattro  manovre  economico-finanziarie,  in  aggiunta
alle ordinarie leggi di stabilita' (il decreto-legge 6  luglio  2011,
n.  98,  recante  «Disposizioni  urgenti   per   la   stabilizzazione
finanziaria»,  il  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  98,  recante
«Ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria  e
per lo sviluppo», il decreto-legge 18 dicembre 2011, n. 2011, recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici» ed  il  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo  sviluppo  delle
infrastrutture e la competitivita'») - quest'ultimo puo' «intervenire
legislativamente  in  ogni  materia»  nell'adempimento  del   «dovere
costituzionale di preservare prima di tutto il sistema,  attuando  in
via immediata tutte le misure necessarie, senza attendere i  tempi  e
le procedure ordinarie, in ossequio al principio salus  rei  publicae
suprema lex esto».  Interventi  straordinari  e  temporanei  che  non
avrebbero potuto  essere  altrimenti  assicurati  con  la  necessaria
tempestivita' ed omogeneita'. Anche la dottrina avrebbe  riconosciuto
che il valore tutelato dall'art. 77 Cost., consistente  nella  tutela
della  collettivita'  e  dell'ordinamento  rispetto  alle  emergenze,
dovrebbe prevalere sul valore  «strettamente  formale»  del  rispetto
delle competenze legislative di Stato e Regioni sancito dall'art. 117
Cost. In conclusione, sempre ad  avviso  della  difesa  erariale,  la
straordinaria necessita' ed urgenza menzionata all'art. 77 Cost. puo'
giustificare  una   deroga   alle   competenze   legislative   quando
quest'ultima  sia  finalizzata   ad   assicurare   tempestivita'   ed
uniformita', altrimenti non  conseguibili,  di  interventi  normativi
miranti alla «salvezza dello Stato nel  suo  complesso  e  rispettosi
degli altri principi fondamentali della Costituzione». 
    In  relazione  alle  singole  censure,  la  difesa  dello   Stato
ribadisce quanto gia' esposto nei propri precedenti atti difensivi. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (r.r. n.  96
del 2010), la Regione Liguria (r.r. n.  102  del  2010),  la  Regione
Emilia-Romagna (r.r. n. 106 del 2010) e la Regione  Puglia  (r.r.  n.
107 del 2010) hanno promosso questioni di legittimita' costituzionale
di numerose disposizioni del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
(Misure urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. 
    Riservata a  separate  pronunce  la  decisione  sull'impugnazione
delle altre disposizioni contenute nel suddetto decreto-legge  n.  78
del 2010, debbono essere qui esaminate le questioni  di  legittimita'
costituzionale aventi ad oggetto l'art. 5, commi 1, 4, 5 e 7,  ultimo
periodo, del medesimo decreto, proposte in riferimento: a) agli artt.
3, 97, 117, 118, 119, 122 e 123 della Costituzione;  b)  all'art.  3,
primo comma, lettera f), dello statuto della Regione  autonoma  Valle
d'Aosta  (legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4,  recante
«Statuto speciale per la Valle d'Aosta»). 
    2.-  In  considerazione  della  parziale  identita'  delle  norme
impugnate e delle censure proposte con i suddetti ricorsi, i giudizi,
come sopra delimitati, devono  essere  riuniti  per  essere  trattati
congiuntamente e decisi con un'unica pronuncia. 
    3.- La difesa  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
eccepito in via preliminare la tardivita'  di  tutti  i  ricorsi,  in
quanto proposti avverso disposizioni della legge di conversione  gia'
contenute, nell'identico testo, nel decreto-legge n. 78  del  2010  e
non impugnate tempestivamente. 
    L'eccezione va rigettata. 
    I ricorsi hanno ad oggetto disposizioni del decreto-legge  n.  78
del 2010 non modificate in sede di conversione e impugnate solo  dopo
la pubblicazione della  legge  di  conversione.  Cio'  non  comporta,
tuttavia, che le impugnazioni siano tardive. E',  infatti,  principio
consolidato nella giurisprudenza di  questa  Corte  che  la  Regione,
qualora si ritenga lesa nelle proprie competenze costituzionali da un
decreto-legge, puo' impugnarlo nei  termini  previsti  dall'art.  127
Cost. (con il rischio, pero', che l'iniziativa di investire la  Corte
resti vanificata dall'eventualita' di una mancata conversione) oppure
riservarsi di impugnare la  sola  legge  di  conversione,  che  rende
permanente e definitiva la normativa  precariamente  dettata  con  il
decreto-legge. La conversione in  legge,  infatti,  ha  l'effetto  di
reiterare, con la novazione della fonte, la  lesione  da  cui  deriva
l'interesse a ricorrere della Regione (sentenze n. 232 del  2011,  n.
430 del 2007, n. 383 e n. 62 del 2005, n. 287 e n. 272 del 2004). 
    4.- Il decreto-legge n. 78 del 2010, nell'adottare misure  intese
a stabilizzare la finanza pubblica e a  favorire  lo  sviluppo  della
competitivita' economica, dedica il suo Capo II alla  «Riduzione  del
costo  degli  apparati  politici  ed  amministrativi»  e  detta,  con
l'impugnato art. 5, una  disciplina  relativa  a  economie  di  spesa
«negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati  politici».
Le ricorrenti lamentano che le previsioni contenute nei commi 1, 4, 5
e 7, ultimo periodo, di  tale  articolo  ledono  le  loro  competenze
legislative  e  amministrative  e  la  loro  autonomia   finanziaria,
violando cosi' gli evocati parametri. 
    Al riguardo, la difesa dello Stato  ha  affermato  che  le  norme
impugnate trovano giustificazione nell'esigenza  di  far  fronte  con
urgenza ad una gravissima crisi finanziaria che mette in pericolo  la
stessa salus rei publicae. La gravita' della situazione consentirebbe
allo Stato, sempre ad avviso della parte resistente, di derogare alle
regole costituzionali di riparto  delle  competenze  legislative  tra
Stato e Regioni e di «intervenire legislativamente in ogni  materia»,
in  ottemperanza  ai  doveri  espressi  dalla  Costituzione   ed   in
applicazione   dei   principi   costituzionali   fondamentali   della
solidarieta' economica e sociale  (art.  2  Cost.),  dell'uguaglianza
economica e sociale (art. 3, secondo comma, Cost.), dell'unita' della
Repubblica (art. 5 Cost.), della responsabilita' internazionale dello
Stato (art. 10 Cost., dell'appartenenza all'Unione europea  (art.  11
Cost.), del concorso di tutti alle spese pubbliche (art.  53  Cost.),
di sussidiarieta' (art. 118 Cost.), della responsabilita' finanziaria
(art. 119 Cost.) e della tutela dell'unita'  giuridica  ed  economica
(art. 120 Cost.). 
    Tale assunto non puo' essere condiviso. Le  norme  costituzionali
menzionate dalla parte resistente, infatti,  non  attribuiscono  allo
Stato il potere di derogare al riparto delle competenze  fissato  dal
Titolo V della Parte II della  Costituzione,  neppure  in  situazioni
eccezionali. In particolare, il principio salus rei publicae  suprema
lex esto non puo' essere invocato al fine di sospendere  le  garanzie
costituzionali di autonomia degli enti territoriali  stabilite  dalla
Costituzione.  Lo  Stato,  pertanto,  deve   affrontare   l'emergenza
finanziaria    predisponendo    rimedi    che    siano     consentiti
dall'ordinamento costituzionale. 
    5.- Il comma 1 dell'art. 5 -  impugnato  dalle  Regioni  Liguria,
Emilia-Romagna e Puglia - prevede che, per gli anni dal 2011 al 2013,
sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui
al d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in  materia  di  debito  pubblico),  «gli
importi  corrispondenti  alle  riduzioni  di   spesa   che   verranno
deliberate dalle Regioni, con riferimento  ai  trattamenti  economici
degli organi indicati nell'art. 121  della  Costituzione»,  cioe'  il
Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente. 
    La disposizione, interpretata nel senso che impone  alle  Regioni
di deliberare riduzioni relative a una specifica voce  di  spesa,  e'
denunciata per contrasto con il  terzo  comma  dell'art.  117  Cost.,
perche' reca una disciplina di dettaglio  nella  materia  concorrente
del coordinamento della finanza pubblica  e  del  sistema  tributario
(r.r. n. 102 e n. 106 del 2010). La medesima disposizione,  anche  se
interpretata nel senso  di  non  imporre  alle  Regioni  le  predette
riduzioni di spesa, e' comunque ritenuta in  contrasto  con:  a)  gli
artt. 117 e 118 Cost., perche' impedisce alla Regione  di  utilizzare
liberamente le risorse corrispondenti alle riduzioni  di  costo  «per
altri  scopi,  da  essa  individuati  nell'esercizio  della   propria
autonomia organizzativa e delle proprie competenze di settore»  (r.r.
n.  102  e  n.  106  del  2010);  b)  l'art.  119  Cost.,  in  quanto
l'assegnazione delle risorse risparmiate ad un fondo statale  obbliga
le Regioni a finanziare lo Stato «con risorse  che  provengono  dalle
entrate  generali  della   Regione»,   violando   cosi'   l'autonomia
finanziaria regionale di spesa (r.r. n. 102, n.  106  e  n.  107  del
2010); c) gli artt. 117, quarto comma, e  123,  primo  comma,  Cost.,
perche', intervenendo sulla disciplina del trattamento economico  dei
componenti  degli  organi  politici  regionali,  invade  gli   ambiti
riservati alla potesta' legislativa regionale residuale in materia di
organizzazione  interna  e  di  personale  nonche'  alla   competenza
statutaria a determinare i principi fondamentali di organizzazione  e
funzionamento della Regione (r.r. n. 107 del 2010); d) gli artt. 3  e
97 Cost.,  espressivi  dei  principi  di  ragionevolezza  e  di  buon
andamento dell'amministrazione, perche' la  devoluzione  delle  somme
risparmiate al bilancio statale «evidentemente [...] disincentiva» il
risparmio (r.r. n. 102 e n. 106 del 2010). 
    5.1.-  Le   questioni   promosse   dalle   Regioni   Liguria   ed
Emilia-Romagna  in  riferimento  agli  artt.  3  e  97   Cost.   sono
inammissibili. 
    Questa Corte ha piu' volte  affermato  che  nei  giudizi  in  via
principale le Regioni sono legittimate a  censurare  le  leggi  dello
Stato esclusivamente in base a parametri relativi  al  riparto  delle
rispettive competenze e possono evocare altri parametri soltanto  ove
la  violazione  di   questi   comporti   una   compromissione   delle
attribuzioni regionali  costituzionalmente  garantite  (ex  plurimis,
sentenze n. 128 e n. 33 del 2011; n. 52 del 2010; n. 237 del 2009; n.
289 e n. 216 del 2008). 
    Tale circostanza non ricorre nel caso di  specie,  in  quanto  la
violazione dei principi di ragionevolezza e di buon  andamento  della
pubblica amministrazione - che, secondo  le  ricorrenti,  si  sarebbe
prodotta perche' la disposizione impugnata, riassegnando gli  importi
corrispondenti ai risparmi di spesa deliberati dalle Regioni al Fondo
per  l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato,  disincentiverebbe  tali
risparmi  -  non   modifica   la   distribuzione   delle   competenze
costituzionali tra Stato e Regioni. 
    5.2.-  Le   questioni   promosse   dalle   Regioni   Liguria   ed
Emilia-Romagna in riferimento agli  artt.  117  e  118  Cost.,  dalle
Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia in riferimento all'art.  119
Cost. e dalla Regione Puglia in riferimento agli  artt.  117,  quarto
comma, e 123, primo comma, Cost., non sono fondate. 
    5.2.1.- Va premesso, al riguardo, che la disposizione impugnata -
contrariamente a quanto sostenuto in  via  principale  dalle  Regioni
Liguria ed Emilia-Romagna - deve essere interpretata  non  nel  senso
che le Regioni hanno l'obbligo di adottare deliberazioni di riduzione
di  spesa,  ma  nel  senso  che,  nel  caso  in  cui  dette  Regioni,
nell'esercizio  della  loro  autonomia,  abbiano  deliberato  per  il
triennio dal 2011 al 2013 tali riduzioni, i risparmi  cosi'  ottenuti
«sono riassegnati» al Fondo per l'ammortamento dei titoli  di  Stato.
Infatti, detta disposizione non pone espressamente alcun  obbligo  di
risparmio a carico delle Regioni ed anzi, con l'espressione «verranno
deliberate», sottolinea, mediante l'uso del  tempo  futuro,  la  mera
eventualita' della decisione di risparmio, non  quantificato  in  una
misura minima. Tale interpretazione si armonizza  con  la  previsione
contenuta nel precedente periodo dello stesso comma, nel  quale,  con
riferimento ad organi costituzionali dotati anch'essi di autonomia di
bilancio  (Presidenza  della  Repubblica,  Senato  della  Repubblica,
Camera dei deputati e Corte costituzionale), viene  chiarito  che  le
riduzioni di spesa «saranno autonomamente deliberate». 
    5.2.2.- Cosi'  interpretata,  la  norma  impugnata  e'  priva  di
attitudine lesiva delle competenze  statutarie  e  legislative  delle
Regioni. Come visto, infatti, la decisione di risparmiare riguarda il
circoscritto settore del trattamento economico degli  organi  di  cui
all'art. 121 Cost. e consegue all'esercizio di un atto di  autonomia,
con il quale la Regione sceglie liberamente se e  quanto  ridurre  la
spesa. E' percio' meramente ipotetica  e  potenziale  la  limitazione
dell'autonomia di spesa derivante dalla devoluzione allo Stato  degli
importi  corrispondenti  alle  riduzioni  spontaneamente  deliberate.
Tanto piu' che la destinazione  del  risparmio  all'ammortamento  dei
titoli di Stato e' limitata nel tempo (triennio dal 2011 al 2013)  e,
in ogni caso, risponde  ad  eccezionali  e  contingenti  esigenze  di
solidarieta'  politica,  economica  e  sociale,  che  richiedono   il
concorso  finanziario  di  tutte  le  articolazioni  istituzionali  e
territoriali della Repubblica, al fine di far fronte alla grave crisi
economico-finanziaria che l'Italia sta attraversando. 
    6.- Il comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge n. 78  del  2010  e'
impugnato dalla sola Regione Puglia, nella parte  in  cui  stabilisce
che, a decorrere dal primo rinnovo dei Consigli regionali  successivo
alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo, e' ridotto
del 10 per cento l'importo previsto a titolo di rimborso delle  spese
elettorali nell'art. 1, comma 5, primo periodo, della legge 3  giugno
1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese  per  le
consultazioni  elettorali  e   referendarie   e   abrogazione   delle
disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai  movimenti  e
partiti politici). 
    La ricorrente denuncia il contrasto della disposizione: a) in via
principale, con l'art. 117, quarto comma,  Cost.,  perche'  lo  Stato
avrebbe invaso la  competenza  legislativa  residuale  della  Regione
nella materia elettorale; b) in  via  subordinata,  con  l'art.  122,
primo comma, Cost., perche', ove pure la disciplina  impugnata  fosse
ricondotta alla potesta'  legislativa  concorrente  sul  «sistema  di
elezione  [...]  dei  consiglieri  regionali»,  essa   comunque   non
esprimerebbe alcun principio fondamentale della materia, ma  porrebbe
un precetto di minuta regolazione. 
    6.1.- Le questioni non sono fondate. 
    6.1.1.- Il rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti
o partiti  politici  per  le  elezioni  del  Consiglio  regionale  e'
disciplinato dalla citata legge n. 157 del 1999, la quale, all'art. 1
- su cui interviene, modificandolo, l'impugnato comma 4  dell'art.  5
-, riconosce ad essi un rimborso forfetario in relazione  alle  spese
elettorali sostenute «per le  campagne  per  il  rinnovo»  anche  dei
Consigli regionali. A tale scopo e' costituito un fondo a carico  del
bilancio interno della Camera dei deputati per un importo  pari,  per
ogni anno di legislatura, alla somma risultante dalla moltiplicazione
di euro 0,90 (cosi' ridotto per effetto della disposizione censurata)
per il numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali  per  le
elezioni di tale Camera. 
    6.1.2.-  Deve  ritenersi  che   la   disciplina   censurata   sia
riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 122,  primo  comma,
Cost.,  secondo  cui:  «Il  sistema  di  elezione   e   i   casi   di
ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente  e  degli  altri
componenti della Giunta regionale, nonche' dei consiglieri  regionali
sono disciplinati con legge della Regione  nei  limiti  dei  principi
fondamentali stabiliti con legge  della  Repubblica,  che  stabilisce
anche la durata degli organi elettivi». 
    Infatti, l'espressione «sistema di elezione» utilizzata nell'art.
122,  primo  comma,  Cost.  deve  ritenersi  comprensiva,  nella  sua
ampiezza, di tutti gli  aspetti  del  fenomeno  elettorale.  Essa  si
riferisce, quindi,  non  solo  alla  disciplina  dei  meccanismi  che
consentono di tradurre in seggi, all'interno di organi  elettivi,  le
preferenze  espresse  con  il  voto  dal  corpo  elettorale  (sistema
elettorale in senso stretto, riguardante il tipo di voto e di formula
elettorale e il tipo e la dimensione  dei  collegi),  ma  anche  alla
disciplina del procedimento elettorale (sentenza n.  196  del  2003),
nonche' a quella che attiene,  piu'  in  generale,  allo  svolgimento
delle elezioni (sistema elettorale in senso ampio). 
    La materia «sistema di elezione», nel senso ampio  ora  indicato,
include, percio', la normativa concernente le campagne elettorali per
il rinnovo dei Consigli regionali ed il rimborso, ove previsto, delle
spese sostenute dai movimenti e partiti politici per  tali  campagne.
Ne  consegue  la  non  fondatezza  della  censura  formulata  in  via
principale dalla ricorrente in riferimento al quarto comma  dell'art.
117 Cost., perche' in materia la potesta' legislativa  della  Regione
non e' residuale, ma va ricondotta alla competenza concorrente di cui
all'art. 122, primo comma, Cost., da  esercitarsi  nel  rispetto  dei
principi fondamentali stabiliti dallo Stato. 
    6.1.3.- Non e' fondata  neppure  la  questione  promossa  in  via
subordinata dalla ricorrente Regione Puglia, la quale ha dedotto che,
quand'anche  la  normativa  denunciata   fosse   riconducibile   alla
competenza concorrente di cui all'art. 122, primo comma, Cost.,  essa
sarebbe  comunque  illegittima  perche'  non   detta   un   principio
fondamentale della materia, ma pone una norma di stretto dettaglio. 
    In proposito, si e' gia' visto che il rimborso  forfetario  delle
spese sostenute da movimenti o partiti politici per le  campagne  per
il rinnovo dei Consigli regionali, previsto dalla citata legge n. 157
del 1999, e' erogato attingendo alle risorse  di  un  fondo  posto  a
carico del bilancio della Camera dei deputati,  la  cui  entita'  era
stabilita, al momento dell'entrata in vigore della  norma  impugnata,
nella misura di un  euro  per  ogni  elettore  iscritto  nelle  liste
elettorali  di  tale  Camera.  Il  rimborso   viene   poi   ripartito
nell'ambito delle varie Regioni tra i partiti  e  movimenti  politici
beneficiari. 
    In tal modo, il legislatore statale ha previsto che  il  suddetto
rimborso  sia  effettuato  secondo  regole  uniformi  in   tutto   il
territorio nazionale al fine di assicurare non solo l'uguale liberta'
del voto a tutti gli elettori, a qualunque Regione appartengano (art.
48 Cost.), ma anche la parita' di trattamento di tutti i movimenti  e
partiti politici che partecipano alle competizioni  elettorali  (art.
49 Cost.). La disciplina relativa all'entita' del fondo  -  e  quindi
alla misura del rimborso forfetario  -  non  integra,  pertanto,  una
normativa di dettaglio,  ma  ha  natura  di  principio  fondante  del
«sistema  di  elezione»  dei  consiglieri  regionali,   avendo   essa
l'obiettivo di garantire  l'uguale  esercizio  dei  diritti  politici
tutelati dalle indicate  disposizioni  costituzionali  e  di  evitare
irragionevoli  discriminazioni  nel  godimento  degli  stessi.   Tale
obiettivo sarebbe, infatti,  pregiudicato  ove  si  consentisse  alle
Regioni di  adottare  leggi  in  tema  di  rimborsi  o  finanziamenti
dell'attivita' elettorale regionale, con il  conseguente  rischio  di
disparita' di accesso alle risorse di provenienza pubblica  da  parte
dei movimenti politici e dei partiti,  in  ragione  delle  diversita'
economiche fra le Regioni, delle scelte da queste operate in  materia
e del differente radicamento territoriale delle forze politiche. 
    In questo quadro si inserisce la  normativa  denunciata  che,  in
coerenza con l'indicata ratio della precedente legislazione  statale,
si limita a ridurre del 10 per cento l'entita'  del  fondo  esistente
presso la Camera dei deputati. Ne consegue che il primo  periodo  del
comma 5 dell'art. 1  della  citata  legge  n.  157  del  1999,  quale
modificato dal censurato comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge n.  78
del 2010, costituisce  un  principio  fondamentale  del  «sistema  di
elezione» dei consiglieri regionali, legittimamente posto dallo Stato
ai sensi del primo comma dell'art. 122 Cost. Di qui la non fondatezza
della questione. 
    7.- Il comma 5 dell'art. 5 del decreto-legge n. 78  del  2010  e'
impugnato dalle Regioni Valle d'Aosta e Puglia (rispettivamente, r.r.
n.  96  e  n.  107  del  2010).  Esso  stabilisce  che:   «Ferme   le
incompatibilita' previste dalla normativa vigente, nei confronti  dei
titolari di cariche elettive, lo svolgimento  di  qualsiasi  incarico
conferito  dalle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  al   comma   3
dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009  n.  196  [cioe'  le
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico  consolidato],
inclusa la partecipazione ad organi  collegiali  di  qualsiasi  tipo,
puo' dar luogo esclusivamente  al  rimborso  delle  spese  sostenute;
eventuali gettoni di presenza non possono superare  l'importo  di  30
euro a seduta». 
    La disposizione e' denunciata per il contrasto con: a) gli  artt.
117, terzo comma, e 119 Cost., perche' stabilisce  non  un  principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ma  un  vincolo
puntuale ad una specifica voce di spesa (ricorsi n. 96 e n.  107  del
2010); b) l'art. 117, quarto comma, Cost.,  perche'  invade  l'ambito
riservato alla potesta' legislativa regionale residuale in materia di
organizzazione amministrativa e di  disciplina  del  personale  della
Regione e degli enti ad essa collegati (ricorso  n.  107  del  2010).
Secondo la Regione autonoma Valle d'Aosta, il comma denunciato  viola
anche l'art. 3, primo comma, lettera f), del proprio statuto  -  che,
in materia di finanze regionali e comunali, attribuisce alla  Regione
la potesta' di emanare norme di integrazione e  di  attuazione  delle
leggi della Repubblica, per adattarle alle condizioni regionali -  il
quale, letto «alla luce dei novellati articoli 117, comma  3  e  119,
comma 2, Cost.» (e, quindi, nel senso che lo Stato  puo'  individuare
solo principi fondamentali di coordinamento della finanza regionale e
comunale), esclude la legittimita' di  norme  di  contenimento  della
spesa che, come quella impugnata,  hanno  carattere  di  dettaglio  e
precludono  ogni  possibilita'   di   adattamento   alle   condizioni
regionali. 
    7.1.- Le questioni promosse dalla Regione Puglia  in  riferimento
agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. non sono fondate. 
    Alla   disposizione   denunciata   va    infatti    riconosciuta,
contrariamente all'assunto  della  ricorrente,  natura  di  principio
fondamentale  di  coordinamento  della  finanza  pubblica,   la   cui
determinazione spetta allo Stato e dal quale  possono  legittimamente
derivare limitazioni all'autonomia organizzativa  e  di  spesa  delle
Regioni. 
    7.1.1.- In via preliminare, va osservato che il comma  impugnato,
nel richiamare l'art. 1, comma 3, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza  pubblica),  si   riferisce
espressamente a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico  consolidato   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) e, quindi, anche  alle  Regioni  e  alle  Province
autonome (si veda, al  riguardo,  il  comunicato  dell'ISTAT  del  24
luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  24
luglio 2010, n. 171). 
    7.1.2.- Il comma denunciato introduce il principio  di  gratuita'
di  tutti  gli   incarichi   conferiti   dalle   indicate   pubbliche
amministrazioni  ai  titolari  di  cariche   elettive   (inclusa   la
partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo), in forza  del
quale  i  soggetti  che  svolgono  detti  incarichi   hanno   diritto
esclusivamente al rimborso delle spese  sostenute.  Lo  stesso  comma
prevede inoltre che gli «eventuali gettoni di  presenza  non  possono
superare l'importo di 30 euro a seduta». 
    Detto principio di gratuita' risponde alla ratio  di  evitare  il
cumulo  di  incarichi  retribuiti  e  di  perseguire  in  tal   modo,
attraverso un risparmio  della  spesa  corrente,  l'equilibrio  della
finanza pubblica complessiva.  L'impugnata  normativa  e',  pertanto,
espressione di una scelta di fondo, diretta a connotare la disciplina
settoriale  degli  incarichi  conferiti  ai  titolari  delle  cariche
elettive e, nel contempo, a ridurre gli oneri della finanza pubblica.
Costituisce, quindi, un principio fondamentale di coordinamento della
finanza  pubblica,  ascrivibile  alla  competenza  legislativa  dello
Stato, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Non osta a tale conclusione la previsione di un limite massimo di
trenta euro a  gettone  di  presenza.  L'esiguita'  di  tale  limite,
infatti, non fa venir meno, nella sostanza, il principio fondamentale
di gratuita', di cui detta previsione costituisce una  non  rilevante
eccezione sul piano quantitativo. 
    7.2.- La Regione autonoma Valle d'Aosta (r.r.  n.  96  del  2010)
deduce che la medesima disposizione si pone in contrasto,  oltre  che
con gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. - per gli stessi  profili
prospettati dalla Regione Puglia ed esaminati  nel  punto  precedente
(r.r. n. 107 del 2011) - anche con l'art. 3, primo comma, lettera f),
del proprio statuto. 
    7.2.1.- Preliminarmente, va evidenziato  che  in  ordine  a  tali
questioni la Regione autonoma Valle d'Aosta, nella memoria depositata
in prossimita' dell'udienza pubblica dell'8 giugno 2011, ha affermato
che, a seguito della sopravvenuta entrata in vigore  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2011), il suo
concorso agli obiettivi di finanza  pubblica  ha  luogo,  ormai,  con
misure da definire mediante  accordi  con  lo  Stato.  La  ricorrente
menziona, al riguardo, i seguenti due tipi di accordo: a) quello  con
il Ministro dell'economia e delle  finanze,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 132, della legge  n.  220  del  2010,  secondo  cui:  «Per  gli
esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale, escluse la
regione Trentino-Alto Adige e le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente,
con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello  complessivo
delle spese correnti  e  in  conto  capitale,  nonche'  dei  relativi
pagamenti, in considerazione del rispettivo  concorso  alla  manovra,
determinato ai sensi del comma 131 [...]. In caso di mancato accordo,
si applicano le disposizioni  stabilite  per  le  regioni  a  statuto
ordinario»;  b)  quello  con  il  Ministro  per  la   semplificazione
normativa, ai sensi dei commi 160 e seguenti della  stessa  legge  n.
220 del 2010. Alla luce di  tale  normativa,  la  Regione  ricorrente
sostiene che la disposizione impugnata non e'  ad  essa  applicabile,
perche' introduce una misura volta ad assicurare il proprio  concorso
agli obiettivi di finanza pubblica senza che tale  misura  sia  stata
pattuita mediante i menzionati accordi. 
    In ordine all'accordo indicato sub a),  previsto  dal  comma  132
dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, deve tuttavia osservarsi che
la ricorrente non prova che esso e' stato concluso. 
    L'accordo indicato sub b) - in conformita' a quanto dedotto dalla
ricorrente, che ne ha prodotto  in  giudizio  una  copia  -  risulta,
invece, concluso in data 11 novembre 2010  con  il  Ministro  per  la
semplificazione, con la denominazione «Accordo  tra  lo  Stato  e  la
Regione autonoma Valle d'Aosta per  il  coordinamento  della  finanza
pubblica nell'ambito  del  processo  di  attuazione  del  federalismo
fiscale,  in  attuazione  dell'art.  119  della  Costituzione».   Va,
peraltro,  precisato  che  tale  accordo,  contrariamente  a   quanto
affermato in giudizio dalla  Regione,  non  e'  stato  concluso  «nel
rispetto di quanto previsto» dai commi 160  e  seguenti  dell'art.  1
della legge n. 220 del 2010 (entrata in vigore il 1°  gennaio  2011),
ma in dichiarata applicazione  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42
(Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,  in  attuazione
dell'articolo  119  della  Costituzione),  al  fine  di   «modificare
l'ordinamento finanziario della  Regione  e  di  definire  specifiche
norme di coordinamento finanziario». In attuazione di tale accordo  -
il quale prevede che gli obiettivi finanziari in esso pattuiti  «sono
approvati  con  legge  ordinaria  dello  Stato  [...]»   -   e'   poi
effettivamente intervenuta la citata legge n. 220 del 2010, la quale,
al comma 160 del suo art. 1, stabilisce che: «Ai sensi del  combinato
disposto dell'articolo 27  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  e
dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di  cui
alla legge costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4,  e  successive
modificazioni,   la   regione   Valle    d'Aosta    concorre    [...]
all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario   posti
dall'ordinamento  dell'Unione  europea  e  dalle  altre   misure   di
coordinamento  della  finanza  pubblica  stabilite  dalla   normativa
statale, attraverso le misure previste nell'accordo sottoscritto  tra
il Ministro per la semplificazione normativa e  il  presidente  della
regione Valle d'Aosta: a) con la progressiva  riduzione  della  somma
sostitutiva  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  all'importazione  a
decorrere  dall'anno  2011  fino  alla  soppressione  della  medesima
dall'anno  2017;  b)  con  il  concorso  finanziario   ulteriore   al
riequilibrio della finanza pubblica, mediante l'assunzione  di  oneri
relativi all'esercizio  di  funzioni  statali,  relative  ai  servizi
ferroviari di interesse locale; c) con la rimodulazione delle entrate
spettanti alla regione Valle d'Aosta». 
    Dalla conclusione di  quest'ultimo  accordo  e  dalla  successiva
approvazione dei suoi obiettivi  finanziari  ad  opera  della  citata
legge n. 220 del 2010 - atti entrambi sopravvenuti  al  decreto-legge
n. 78 del  2010  recante  la  disposizione  impugnata  -  derivano  i
seguenti effetti: 1) il concorso della Regione autonoma Valle d'Aosta
all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario   posti
dall'ordinamento  dell'Unione  europea  e  dalle  altre   misure   di
coordinamento della finanza pubblica fissate dalla normativa  statale
e' rimesso, per le annualita'  a  decorrere  dal  2011,  alle  misure
previste nell'accordo stesso e  nella  legge  che  lo  recepisce;  2)
l'impugnato comma 5 dell'art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2010,  in
quanto misura di coordinamento della finanza pubblica stabilita dalla
normativa statale, e' applicabile alla Regione autonoma Valle d'Aosta
solo, eventualmente, attraverso  le  misure  fissate  nell'accordo  e
approvate con legge ordinaria dello Stato. 
    Ne  consegue  che,  per  il  congiunto  effetto  di   tali   atti
sopravvenuti, la disposizione denunciata  non  puo'  trovare  diretta
applicazione nei confronti della Regione autonoma Valle  d'Aosta  per
le annualita' successive al 2010 e non  puo',  percio',  violare,  in
parte  qua,  l'autonomia  legislativa  e  finanziaria  della  Regione
medesima. Deve, pertanto, essere dichiarata cessata  la  materia  del
contendere in ordine alle questioni  promosse  dalla  ricorrente  nei
confronti dell'impugnata disposizione  per  la  parte  relativa  alle
annualita' decorrenti dal 2011. 
    7.2.2.-  La  mancata  conclusione  di  un  accordo  che   escluda
l'applicazione della denunciata disposizione  alla  Regione  autonoma
anche per l'annualita' 2010 rende necessario esaminare  la  questione
promossa, con riferimento a detta annualita', relativamente al  comma
5 dell'art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2010. 
    La questione non e' fondata. 
    A sostegno delle proprie censure,  la  ricorrente  fa  valere  la
violazione dell'art.  3,  primo  comma,  lettera  f),  dello  statuto
speciale per  la  Valle  d'Aosta,  letto  «alla  luce  dei  novellati
articoli 117, comma 3 e 119, comma 2, Cost.», nonche',  comunque,  la
violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., applicabili  in
virtu' della clausola di maggior favore di cui all'art. 10, comma  1,
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione). Secondo la ricorrente,  in
base a tali parametri, statutario  e  costituzionali,  la  competenza
legislativa dello Stato e' limitata, in materia di finanze regionali,
alla sola fissazione dei principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica e non consente l'adozione  di  norme  di  dettaglio,
quali sarebbero quelle impugnate. 
    La non  fondatezza  della  questione  discende  dalla  natura  di
principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica  della
disposizione impugnata, come accertato al punto 7.1., con riferimento
al ricorso della Regione Puglia (r.r. n. 107 del 2010). 
    8.- L'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 5 del decreto-legge n.
78 del 2010 e' impugnato dalla Regione Puglia (r.r. n. 107 del 2010).
Esso prevede che: «Agli amministratori  di  comunita'  montane  e  di
unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali» - da
intendersi per tali quelle previste dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali»)  -
«aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni  pubbliche  non
possono  essere  attribuite  retribuzioni,  gettoni  e  indennita'  o
emolumenti in qualsiasi  forma  siano  essi  percepiti».  Secondo  la
ricorrente, tale disposizione, introducendo vincoli puntuali relativi
a singole voci di spesa, lede la competenza concorrente della Regione
in materia di coordinamento della finanza pubblica (art.  117,  terzo
comma,  Cost.)  e  viola,  altresi',  l'autonomia  finanziaria  della
Regione, garantita dall'art. 119 Cost. Inoltre, la normativa  statale
illegittimamente  occuperebbe   l'ambito   della   disciplina   delle
comunita' montane e delle unioni di comuni, riservato dall'art.  117,
quarto  comma,  Cost.,  alla  potesta'  legislativa  residuale  delle
Regioni. 
    Le questioni non sono fondate. 
    Va osservato, al riguardo, che la censurata  disposizione  -  nel
vietare   di   corrispondere   ogni   genere   di   emolumenti   agli
amministratori delle predette forme associative di enti  locali  (ivi
comprese le comunita' montane) - persegue l'obiettivo di  ridurre  la
spesa pubblica  corrente  per  il  funzionamento  di  tali  organismi
attraverso una disciplina uniforme, che coordina la legislazione  del
settore. Essa, pertanto, e' riconducibile alla materia «coordinamento
della finanza pubblica», di competenza  legislativa  concorrente  tra
Stato  e  Regioni,  ai  sensi  dell'art.  117,  terzo  comma,   Cost.
Nell'ambito di tale materia, la normativa oggetto di censura  enuncia
il principio di gratuita' dell'amministrazione delle  suddette  forme
associate di gestione di servizi e funzioni pubbliche da parte  degli
enti locali. Si tratta percio', non di una normativa di dettaglio, ma
di un principio fondamentale che (analogamente  a  quello  posto  dal
comma 5 dell'art. 5, sopra esaminato  al  punto  7)  caratterizza  ed
orienta la disciplina del rapporto tra le indicate forme  associative
(comprese  le  comunita'  montane)  ed  i  loro  amministratori,  con
l'indicato obiettivo di ridurre gli oneri della finanza pubblica. 
    Dall'accertata natura di principio fondamentale discende, in base
alla giurisprudenza di questa Corte, la  legittimita'  dell'incidenza
della  censurata  disposizione  sia  sull'autonomia  di  spesa  delle
Regioni (si vedano, ex plurimis, sentenze n. 91 del 2011, n.  27  del
2010, n. 456 e n. 244  del  2005),  sia  su  ogni  tipo  di  potesta'
legislativa  regionale,  compresa  quella  residuale  in  materia  di
comunita' montane (sentenze n. 326 del 2010 e n. 237 del 2009). 
      
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita'  costituzionale  riguardanti  le  altre  disposizioni
contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti  in
materia  di   stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
    riuniti i giudizi; 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 1,  del  decreto-legge  n.  78  del
2010, convertito, con modificazioni, dalla n. 122 del 2010, promosse,
in riferimento agli artt. 3 e 97 della  Costituzione,  dalle  Regioni
Liguria ed Emilia-Romagna con i ricorsi, rispettivamente, n. 102 e n.
104 del 2010; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 1,  del  decreto-legge  n.  78  del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  122  del  2010,
promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto  comma,  118,
119 e 123, primo comma, Cost., dalle Regioni Liguria,  Emilia-Romagna
e Puglia con i ricorsi, rispettivamente, n. 102, n. 104 e n. 107  del
2010; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 4,  del  decreto-legge  n.  78  del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  122  del  2010,
promosse, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e  122,  primo
comma, Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso n. 107 del 2010; 
    4)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 5,  del  decreto-legge  n.  78  del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  122  del  2010,
promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e  119
Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso n. 107 del 2010; 
    5) dichiara cessata la materia  del  contendere  in  ordine  alle
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5,  comma  5,  del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 122 del  2010,  nella  parte  in  cui  si  applica,  per  le
annualita'  a  decorrere  dal  2011,  alla  Regione  Valle   d'Aosta,
promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.,  e
all'art. 3, primo comma, lettera f), della  legge  costituzionale  26
febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la  Valle  d'Aosta),  dalla
medesima Regione Valle d'Aosta con il ricorso n. 96 del 2010; 
    6)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 5,  del  decreto-legge  n.  78  del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  122  del  2010,
nella parte in cui si applica, per l'annualita'  2010,  alla  Regione
Valle d'Aosta, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo  comma,
e 119 Cost., e all'art. 3,  primo  comma,  lettera  f),  della  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la  Valle
d'Aosta), dalla medesima Regione Valle d'Aosta con il ricorso  n.  96
del 2010; 
    7)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.   5,   comma   7,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo
e quarto comma, e 119 Cost., dalla Regione Puglia con il  ricorso  n.
107 del 2010. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                       Franco GALLO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2012. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA