N. 152 ORDINANZA 6 - 14 giugno 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione  Campania  -  Disciplina
  per le zone  sottoposte  a  vincolo  paesaggistico  -  Procedimento
  semplificato di autorizzazione  paesaggistica  -  Inclusione  degli
  interventi edilizi  previsti  dai  diversi  piani  casa  regionali,
  esclusi dal legislatore statale - Ricorso del Governo - Rinuncia al
  ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio. 
- Legge della Regione Campania 5 gennaio 2011, n. 1, art. 1, comma 1,
  lett. l). 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); norme  integrative
  per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23 
(GU n.25 del 20-6-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA; 
Giudici: Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  1,
comma 1, lettera l), della legge della  Regione  Campania  5  gennaio
2011, n. 1, recante «Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009,
n.  19  (Misure  urgenti  per   il   rilancio   economico,   per   la
riqualificazione del patrimonio esistente,  per  la  prevenzione  del
rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge
regionale  22  dicembre  2004,  n.  16   (Norme   sul   governo   del
territorio)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri  con
ricorso notificato il 9 marzo 2011, depositato in cancelleria  il  18
marzo 2011 ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2011. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Campania; 
    udito nella camera di consiglio del 23  maggio  2012  il  Giudice
relatore Gaetano Silvestri. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato il 9 marzo 2011 e depositato
il successivo 18 marzo, il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha
promosso questione di legittimita'  costituzionale  dell'articolo  1,
comma 1, lettera l), della legge della  Regione  Campania  5  gennaio
2011, n. 1, recante «Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009,
n.  19  (Misure  urgenti  per   il   rilancio   economico,   per   la
riqualificazione del patrimonio esistente,  per  la  prevenzione  del
rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge
regionale  22  dicembre  2004,  n.  16   (Norme   sul   governo   del
territorio)», in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione; 
    che la norma censurata modifica la  legge  regionale  n.  19  del
2009, in particolare, mediante l'inserimento di un nuovo art.  2-bis,
la cui rubrica recita: «Disciplina per le zone sottoposte  a  vincolo
paesaggistico»; 
    che la nuova disposizione prevede al primo comma che, per le zone
sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli interventi di  cui  alla
stessa legge n. 19 del 2009, si applichino, in quanto compatibili, le
disposizioni in materia di  Conferenza  dei  servizi  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi),
nonche' le norme del «Regolamento recante procedimento semplificativo
di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita' a
norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni», approvato  con  il  decreto
del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139; 
    che il secondo comma  del  nuovo  art.  2-bis  stabilisce  che  i
termini di cui al comma  precedente  decorrono,  nel  territorio  dei
Comuni disciplinati dai piani territoriali paesistici vigenti,  dalla
data di entrata in vigore del  nuovo  piano  territoriale  paesistico
regionale, laddove comporti modifiche, salvo che per  gli  interventi
ammissibili in base al piano paesistico vigente; 
    che,  secondo  il  ricorrente,   la   norma   censurata   estende
indebitamente l'ambito applicativo del d.P.R. n. 139 del 2010; 
    che tale ultima normativa  -  in  particolare  mediante  l'elenco
dell'allegato 1, come richiamato dall'art. 1 - circoscrive la nozione
degli interventi di «lieve entita'» in relazione ai quali puo' essere
adottato il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica
previsto dal comma 9 dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); 
    che  la  norma  censurata  produrrebbe  l'effetto  di   includere
nell'ambito di applicazione della procedura semplificata cio' che  il
legislatore statale aveva escluso, e  cioe'  gli  interventi  edilizi
previsti dai diversi piani casa regionali, con  effetti  limitati  al
solo territorio della Regione Campania; 
    che vi sarebbe dunque violazione dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), Cost.,  che  riserva  in  via  esclusiva  allo  Stato  la
legislazione in materia di tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e
dei beni culturali; 
    che la Regione Campania si e' costituita nel giudizio,  con  atto
depositato il 15 aprile 2011, chiedendo che  la  questione  sollevata
sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata, e riservando per
l'ulteriore corso del procedimento lo sviluppo delle proprie difese; 
    che la stessa Regione, mediante un atto depositato il 22 novembre
2011, ha chiesto ed ottenuto, con l'adesione  della  controparte,  il
rinvio della  udienza  pubblica  di  trattazione  del  ricorso,  gia'
fissata per il 13 dicembre 2011; 
    che successivamente, con atto depositato  il  6  marzo  2012,  il
Presidente del Consiglio dei ministri  ha  formalizzato  rinuncia  al
ricorso che ha originato il presente giudizio; 
    che detta rinuncia e' stata motivata in rapporto alla intervenuta
approvazione della legge della Regione Campania 27 gennaio  2012,  n.
1, recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale  2012
e Pluriennale 2012-2014 della  Regione  Campania  (legge  finanziaria
regionale  2012)»,  il  cui  art.  52,  comma  12,  lettera  a),   ha
interamente abrogato la norma oggetto delle odierne censure; 
    che, con nota di deposito del 19 aprile  2012,  la  difesa  della
Regione Campania ha comunicato l'intervenuta accettazione,  da  parte
della Giunta regionale, della rinuncia al ricorso. 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
promosso questione di legittimita'  costituzionale  dell'articolo  1,
comma 1, lettera l), della legge della  Regione  Campania  5  gennaio
2011, n. 1, recante «Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009,
n.  19  (Misure  urgenti  per   il   rilancio   economico,   per   la
riqualificazione del patrimonio esistente,  per  la  prevenzione  del
rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge
regionale  22  dicembre  2004,  n.  16   (Norme   sul   governo   del
territorio)», in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione; 
    che  lo   stesso   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
successivamente, ha depositato atto di rinuncia  al  ricorso,  e  che
detta rinuncia e' stata accettata dalla Regione Campania; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso,  accettata
dalle parti costituite, comporta l'estinzione del giudizio. 
      
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  estinto  il  giudizio  di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo 1, comma 1,  lettera  l),  della  legge  della  Regione
Campania  5  gennaio  2011,  n.  1,  recante  «Modifiche  alla  legge
regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure  urgenti  per  il  rilancio
economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente,  per  la
prevenzione  del   rischio   sismico   e   per   la   semplificazione
amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme
sul governo del territorio)», promosso dal Presidente  del  Consiglio
dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                    Gaetano SILVESTRI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2012. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA