N. 154 ORDINANZA 18 - 21 giugno 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Sanita' pubblica -  Sanitari  veterinari  che  operano  in  strutture
  universitarie non convenzionate con il servizio sanitario nazionale
  - Corresponsione dell'indennita'  professionale  ragguagliata  alla
  esposizione alle  radiazioni  ionizzanti  -  Mancata  previsione  -
  Omessa descrizione della fattispecie del giudizio a  quo  -  Omessa
  motivazione in ordine alla pertinenza alla vicenda del  giudizio  a
  quo  delle  norme  censurate  -  Manifesta  inammissibilita'  della
  questione. 
- Legge 28 marzo 1968, n. 416, art. 1; legge 27 ottobre 1988, n. 460,
  art. 1, commi 2 e 3; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8; d.P.R.
  20 dicembre 1979, n. 761, art. 31. 
- Costituzione, artt. 3, 32 e 36. 
(GU n.26 del 27-6-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alfonso QUARANTA; 
Giudici: Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1 della
legge 28 marzo 1968, n. 416 (Indennita' di rischio da radiazione  per
i tecnici di radiologia medica); dell'articolo 1, commi 2 e 3,  della
legge 27 ottobre 1988, n. 460 (Modifiche ed integrazioni  alla  legge
28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennita'  di
rischio  da  radiazioni  per  i  tecnici   di   radiologia   medica);
dell'articolo 8 della legge 24  dicembre  1993,  n.  537  (Interventi
correttivi di finanza pubblica) e dell'articolo 31  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico
del personale delle unita' sanitarie locali), promosso dal  Consiglio
di Stato nel procedimento vertente tra  G.F.  e  l'Universita'  degli
studi di Pisa con ordinanza dell'8 luglio 2011, iscritta  al  n.  277
del registro ordinanze 2011 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2012. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  9  maggio  2012  il  Giudice
relatore Paolo Grossi. 
    Ritenuto che,  con  ordinanza  depositata  l'8  luglio  2011,  il
Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 32 e
36  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 416 (Indennita' di  rischio
da radiazione per i tecnici di radiologia medica); dell'art. 1, commi
2 e 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 460 (Modifiche ed integrazioni
alla legge 28 marzo 1968, n.  416,  concernente  l'istituzione  delle
indennita' di rischio da  radiazioni  per  i  tecnici  di  radiologia
medica); dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi
correttivi di finanza  pubblica)  e  dell'art.  31  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico
del personale delle unita' sanitarie locali), «nella parte in cui non
prevedono   la   corresponsione   della   indennita'    professionale
ragguagliata all'esposizione alle radiazioni ionizzanti  ai  sanitari
universitari che operano in strutture universitarie non convenzionate
con il servizio sanitario nazionale»; 
    che il giudice a quo premette che un professore,  gia'  associato
presso la facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di  Pisa,
si e' visto respingere la richiesta di corresponsione dell'indennita'
di rischio per esposizione  a  radiazioni  ionizzanti  in  dipendenza
della sua attivita', in  quanto  l'indennita'  in  questione  sarebbe
prevista, a norma dell'art. 31 del d.P.R. n. 761 del  1979,  soltanto
per il personale universitario  che  opera  nelle  cliniche  e  negli
istituti  universitari  convenzionati  con  il   servizio   sanitario
nazionale; 
    che, reputando fondata la decisione del giudice di primo grado  -
posto che l'istituto presso  il  quale  il  ricorrente  lavorava  non
risulta fosse convenzionato con il servizio sanitario nazionale e che
il  suo  rapporto  di  lavoro  non  era   disciplinato   da   accordi
contrattuali ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge  quadro
sul pubblico impiego) -, il giudice  rimettente,  conformemente  alle
doglianze espresse sul punto dall'appellante, considera, tuttavia, di
dubbia  compatibilita'  costituzionale   il   quadro   normativo   di
riferimento, nella parte in cui verrebbe a tracciare  un  trattamento
discriminatorio tra personale  universitario,  parimenti  esposto  al
rischio derivante da radiazioni ionizzanti; 
    che in entrambe le situazioni prese  in  considerazione  (docente
che operi in una struttura convenzionata o meno) si avrebbe, infatti,
il  caso  di  una  persona  esposta,  in  ragione  dell'attivita'  di
istituto, alle radiazioni ed ai connessi rischi, con  la  conseguenza
che, se «simile e' la possibilita' che ne subisca conseguenze dannose
per  la  salute,  simile  e'  dunque  la  pretesa  ad   essere,   per
monetizzazione, indennizzato»; 
    che, d'altra  parte,  la  circostanza,  del  tutto  casuale,  del
convenzionamento della struttura con il servizio sanitario nazionale,
parrebbe   anche   aleatoria   e   indipendente   dalla   fattispecie
sostanziale, dal momento che essa non avrebbe nulla a che vedere  con
la quantita' di esposizione al rischio  ed  integrerebbe  un  fattore
esterno  al   rapporto   di   lavoro,   totalmente   sottratto   alla
disponibilita' dell'interessato; 
    che la stessa giurisprudenza costituzionale avrebbe avuto modo di
sottolineare come sia necessario che «venga valorizzato, anche al  di
la' della qualifica rivestita, il dato della effettiva esposizione al
rischio, connesso all'esercizio non  occasionale  ne'  temporaneo  di
determinate mansioni» (sentenza n. 343 del 1992); 
    che, pertanto, il richiamato art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 -
nel prevedere, per il «personale universitario  che  presta  servizio
presso i policlinici, le cliniche  e  gli  istituti  universitari  di
ricovero e  cura  convenzionati  con  le  regioni  e  con  le  unita'
sanitarie locali», un trattamento economico  perequativo  rispetto  a
quello del personale delle unita' sanitarie locali di pari  funzioni,
mansioni e  anzianita',  anche  per  quanto  riguarda  le  indennita'
previste  dall'accordo  unico  nazionale,  con  limitazione  al  solo
personale universitario convenzionato  dell'applicabilita'  dell'art.
20 del d.P.R. 3 agosto 1990, n. 319 (Regolamento per  il  recepimento
delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del  21
febbraio  1990  concernente   il   personale   del   comparto   delle
universita', di cui all'art. 9 d.P.R.  5  marzo  1986,  n.  68),  che
prevede la corresponsione della indennita' di rischio  da  radiazioni
-, risulterebbe in contrasto con il principio di  uguaglianza  e  con
l'art. 32  Cost.  sulla  tutela  della  salute,  nonche',  unitamente
all'art. 33 Cost., anche con l'art. 36, «che in combinato con  l'art.
3  e'  a  base  del  principio  generale  detto  della  "perequazione
retributiva" a parita' di condizioni lavorative di base»; 
    che, nella sequenza degli interventi  normativi  nel  settore  di
riferimento, l'indennita' in questione risulterebbe destinata -  come
affermato da questa Corte nella richiamata sentenza n. 343 del 1992 -
a compensare, dal punto di  vista  pecuniario,  il  pericolo  per  la
salute generato da siffatto, particolare rischio professionale; 
    che le limitazioni censurate non sarebbero, dunque,  giustificate
e, con esse, la «non  generale  applicabilita'  a  tutti  i  sanitari
universitari, contrattualizzati o  meno,  convenzionati  o  meno,  in
assenza di un carattere distintivo che abbia attinenza  alla  ragione
del beneficio»; 
    che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, rappresentato e  difeso  dalla  Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo dichiararsi inammissibile o  infondata  la  proposta
questione; 
    che il giudice rimettente non  avrebbe,  anzitutto,  chiarito  la
natura,  il  grado  e  l'entita'  dell'esposizione  al   rischio   di
radiazioni ionizzanti cui il  ricorrente  sarebbe  stato  sottoposto,
nonche' la durata e la non occasionalita' della stessa,  circostanze,
queste,  essenziali  per  poter  dedurre  l'identita'   del   rischio
radiologico  sopportato  dal  ricorrente  rispetto  ai  docenti   che
prestano servizio presso una universita' convenzionata e  quindi  per
rilevare la eventuale disparita' di trattamento; 
    che,  nel  merito,  la  questione  sarebbe  comunque   infondata,
spettando alla discrezionalita' del  legislatore  stabilire  l'ambito
della normativa di settore, nella specie  circoscritta  al  personale
sanitario  ed  equiparato  che,  come  il  personale   universitario,
svolgano attivita' medica presso un ente sanitario; 
    che la stessa richiamata  sentenza  di  questa  Corte,  nel  dare
rilievo al dato oggettivo della esposizione  a  rischio  radiologico,
avrebbe tuttavia lasciato fermo  il  presupposto  della  appartenenza
dell'operatore sanitario al SSN, in  linea,  d'altra  parte,  con  la
stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato; 
    che per i pubblici impiegati non appartenenti al  SSN  sarebbero,
infatti, previste  altre  forme  di  indennita'  per  il  rischio  da
esposizione a radiazioni ionizzanti; 
    che, in definitiva, mentre la protezione sanitaria e le misure di
sicurezza del lavoro devono essere assicurate in egual misura a tutti
coloro che, a qualsiasi  titolo,  siano  esposti  al  pericolo  delle
radiazioni, la scelta di  una  monetizzazione  del  rischio  rientra,
invece,  nel  quadro   delle   opzioni   di   politica   legislativa,
discrezionali e, nella specie, non irragionevolmente esercitate. 
    Considerato  che  il  Consiglio  di  Stato   ha   sollevato,   in
riferimento agli articoli 3, 32 e 36 della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n.
416 (Indennita' di rischio da radiazione per i tecnici di  radiologia
medica); dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 27  ottobre  1988,  n.
460 (Modifiche ed integrazioni alla legge  28  marzo  1968,  n.  416,
concernente l'istituzione delle indennita' di rischio  di  radiazioni
per i tecnici di radiologia  medica);  dell'art.  8  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza  pubblica)  e
dell'art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del
personale delle unita' sanitarie locali),  nella  parte  in  cui  non
prevedono    la    corresponsione    dell'indennita'    professionale
ragguagliata alla esposizione alle radiazioni ionizzanti ai  sanitari
veterinari che operano in strutture universitarie  non  convenzionate
con il servizio sanitario nazionale; 
    che, al riguardo, questa Corte - chiamata a pronunciarsi  su  una
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi  2  e  3,
della citata legge n. 460 del 1988, sollevata nella parte in cui tali
disposizioni attribuirebbero l'indennita' di  rischio  da  radiazioni
nella misura piu' elevata unicamente al personale medico e tecnico di
radiologia, con esclusione di ogni altra categoria - ha  sottolineato
come la disciplina in questione  si  giustifichi  alla  luce  di  una
presunzione  normativa  di  esposizione  al  rischio  da   radiazioni
ionizzanti in  ragione  delle  mansioni  naturalmente  connesse  alla
qualifica rivestita; senza che  cio'  escluda  la  presenza,  fra  il
personale esposto al rischio "in modo  discontinuo,  temporaneo  o  a
rotazione", di posizioni lavorative individuali assimilabili a quelle
proprie dei medici e tecnici  di  radiologia  in  quanto  esposte  al
rischio radiologico in misura  continua  e  permanente  e  «destinate
pertanto a godere - previo accertamento da parte della commissione di
cui all'art. 58 del d.P.R. n.  270  del  1987  -  dell'indennita'  di
rischio nella misura piu' elevata» (sentenza n. 343 del 1992); 
    che, ad avvalorare la necessita' di una stretta correlazione  tra
riconoscimento della indennita' e concreto espletamento  di  mansioni
che inducano alla esposizione effettiva al rischio da radiazioni,  si
e' espressa anche la giurisprudenza  di  legittimita',  la  quale  ha
avuto modo di sottolineare che l'indennita' di rischio da radiazioni,
in quanto tipica indennita' ambientale, e cioe' connessa a specifiche
situazioni dell'ambiente di lavoro, e' «dovuta solo in connessione ai
particolari rischi che la stessa e' diretta a prevenire,  mentre  non
ha  ragion  d'essere  allorche'  tali  condizioni  vengano  meno  per
apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento
dell'attivita' lavorativa nelle  condizioni  di  rischio  qualificato
previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva»  (Cassazione,
sezione lavoro, 24 febbraio 2011, n. 4525); 
    che, pertanto, anche alla luce delle richiamate pronunce,  assume
aspetto dirimente, agli effetti  sia  dell'an  sia  del  quantum,  la
precisa individuazione della  posizione  lavorativa  del  dipendente,
vuoi sul versante delle mansioni o attribuzioni effettivamente svolte
e della sussistenza, in concreto, del  requisito  dell'esposizione  a
rischio, vuoi sotto il profilo della natura e intensita' del  rischio
medesimo, essendo diverso il regime  applicabile  a  seconda  che  si
tratti di una esposizione costante ovvero che si  realizzi  "in  modo
discontinuo, temporaneo o a rotazione"; 
    che,  peraltro,  sui  punti  innanzi  indicati,  l'ordinanza   di
rimessione ha omesso qualsiasi precisazione,  pur  indispensabile  ai
fini dello  scrutinio  sulla  rilevanza  della  questione,  essendosi
limitata a segnalare  che  il  giudizio  di  impugnazione  era  stato
proposto da persona che ricopriva la funzione di professore associato
presso la facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di  Pisa,
istituto  di  patologia  speciale  e  clinica  chirurgica,  e  che  a
fondamento del ricorso il medesimo  aveva  assunto  di  essere  stato
«quotidianamente esposto alle radiazioni  ionizzanti  prodotte  dalle
apparecchiature radiografiche e radioscopiche»; 
    che l'omessa descrizione della fattispecie preclude  la  disamina
nel merito del  quesito  di  legittimita'  costituzionale,  anche  in
considerazione  della  mancata  indicazione  dell'epoca  in  cui   il
ricorrente sarebbe stato esposto al rischio di radiazioni  ionizzanti
- dalla ordinanza di rimessione si deduce soltanto che  la  richiesta
di corresponsione della indennita' era stata  formulata  nel  lontano
1993 - ai fini della individuazione della disciplina applicabile; 
    che, anzi - e  proprio  a  quest'ultimo  riguardo  -  il  giudice
rimettente coinvolge nel dubbio di  legittimita'  costituzionale  una
nutrita gamma di previsioni normative, via via succedutesi nel tempo,
senza puntualizzare  alcunche'  in  ordine  alla  relativa  specifica
pertinenza alla vicenda oggetto del giudizio a quo; 
    che, in particolare, l'ordinanza non chiarisce le ragioni per  le
quali viene censurata la legge-base n. 416 del  1968,  concernente  i
soli tecnici di radiologia medica, nonche' la disciplina dettata  per
il personale del servizio sanitario nazionale dalla legge n. 460  del
1988, posto che la  censura  di  illegittimita'  -  per  omissione  -
riguarda il trattamento riservato al personale docente e  non  quello
di altri settori, in se', come e' evidente, del tutto legittimo; 
    che, inoltre, il provvedimento di rimessione  omette  di  fornire
qualsiasi delucidazione circa le ragioni per le quali viene investito
dal dubbio di costituzionalita' anche l'art. 8 della legge n. 537 del
1993, considerato che il comma 6 di tale articolo ha soppresso, a far
data dal  1°  gennaio  1995,  l'indennita'  di  rischio  radiologico,
riconducendo  la  stessa  indennita'  nell'ambito  delle   indennita'
professionali previste in sede di accordo di  lavoro  e  correlate  a
specifiche funzioni; 
    che neppure perspicua si rivela l'insistita  evocazione,  fra  le
norme impugnate, dell'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979,  posto  che
tale disposizione si  limita  a  sancire  la  corresponsione  di  una
indennita' perequativa  al  personale  universitario  "convenzionato"
rispetto  al  trattamento  economico  complessivo   riconosciuto   al
personale delle unita' sanitarie locali di pari funzioni, mansioni  e
anzianita', senza alcuno specifico richiamo delle "voci" (e,  dunque,
delle  particolari  "indennita'")  che  compongono   il   trattamento
complessivo da perequare; 
    che, pertanto,  la  questione  proposta  deve  essere  dichiarata
manifestamente inammissibile. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'articolo  1  della  legge  28  marzo
1968, n. 416 (Indennita' di rischio da radiazione per  i  tecnici  di
radiologia medica); dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 27  ottobre
1988, n. 460 (Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968,  n.
416,  concernente  l'istituzione  delle  indennita'  di  rischio   da
radiazioni per i tecnici di radiologia  medica);  dell'art.  8  della
legge 24 dicembre 1993, n.  537  (Interventi  correttivi  di  finanza
pubblica) e dell'art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.  761  (Stato
giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), sollevata dal
Consiglio di Stato, in riferimento agli articoli 3,  32  e  36  della
Costituzione, con l'ordinanza descritta in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
 
 
                       Paolo GROSSI, Redattore 
 
 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
 
 
                       F.to: Gabriella MELATTI