N. 157 ORDINANZA 18 - 21 giugno 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della  Regione  siciliana  -
  Disposizioni contabili per le finalita' di cui alla legge regionale
  n. 11/2009 (crediti d'imposta  per  nuovi  investimenti  e  per  la
  crescita dimensionale delle imprese) - Modifiche all'art. 132 della
  legge regionale n. 4/2003, in materia  di  fondo  di  garanzia  del
  personale della formazione professionale - Proroga per  un  biennio
  delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 60 della legge regionale
  n. 2/2002 volte a favorire la ricomposizione  fondiaria  -  Ricorso
  del Commissario dello Stato per la Regione siciliana  -  Successiva
  promulgazione e pubblicazione della delibera  con  omissione  delle
  disposizioni censurate - Cessazione della materia del contendere. 
- Delibera legislativa  della  Regione  siciliana  28  dicembre  2011
  (disegno di legge n. 829), artt. 7, 9 e 14. 
- Costituzione, art. 81, commi terzo e quarto. 
(GU n.26 del 27-6-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alfonso QUARANTA; 
Giudici: Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 7, 9 e
14 della delibera legislativa della  Regione  siciliana  (disegno  di
legge n. 829), recante «Disposizioni in materia di contabilita' e  di
patto di stabilita' regionale.  Modifiche  di  norme  in  materia  di
sistema pensionistico.  Nuove  norme  in  materia  di  condizioni  di
eleggibilita'  alla  carica  di  sindaco»,  approvata  dall'Assemblea
regionale siciliana con deliberazione del 28 dicembre 2011,  promosso
dal Commissario dello Stato per  la  Regione  siciliana  con  ricorso
notificato il 5 gennaio 2012, depositato in cancelleria il 12 gennaio
2012 ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana; 
    udito nella camera di consiglio del 23  maggio  2012  il  Giudice
relatore Aldo Carosi. 
    Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana,
con ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato, ha
promosso questione di legittimita' costituzionale degli articoli 7, 9
e 14 della delibera legislativa del 28 dicembre  2011  dell'Assemblea
regionale siciliana, con la quale la stessa ha approvato  il  disegno
di legge n. 829, recante «Disposizioni in materia di  contabilita'  e
patto di stabilita' regionale.  Modifiche  di  norme  in  materia  di
sistema pensionistico.  Nuove  norme  in  materia  di  condizioni  di
eleggibilita' alla carica di sindaco», per violazione  dell'art.  81,
terzo e quarto comma, della Costituzione; 
    che il  ricorrente  richiama  la  giurisprudenza  costituzionale,
secondo la quale il legislatore regionale non puo' sottrarsi a quella
fondamentale esigenza di chiarezza  e  solidita'  del  bilancio,  cui
l'art. 81 Cost. si ispira (sentenza n. 359 del 2007) e  la  copertura
di nuove spese,  come  quelle  previste  dagli  articoli  oggetto  di
gravame,  deve  essere  credibile,   sufficientemente   sicura,   non
arbitraria o irrazionale, nonche'  in  equilibrato  rapporto  con  le
spese che si intende effettuare (sentenza n. 141 del 2010); 
    che, nel ricostruire il quadro normativo e  giurisprudenziale  di
riferimento, il ricorrente rileva come il precetto dell'art. 81 Cost.
sia applicabile anche alle  Regioni,  comprese  quelle  ad  autonomia
differenziata, trovando pieno vigore il principio  unitario  espresso
all'art. 5 Cost., nonche' il vincolo della legislazione della Regione
siciliana alle superiori direttive della disciplina  giuridica  dello
Stato di  cui  all'art.  1  dello  statuto  speciale  siciliano,  con
conseguente obbligo di mantenere nei  propri  bilanci  un  equilibrio
finanziario sostenibile, in vista anche della stretta correlazione in
cui l'attivita' e le risorse dello  Stato  e  delle  Regioni  vengono
reciprocamente a trovarsi (sentenze n. 54 del 1958, n. 123 del  1975,
n. 331 del 1988, n. 26 del 1991, n. 446 del 1994); 
    che il ricorrente rileva che l'art. 7 della delibera  legislativa
n. 829 del 2011 (d'ora  in  avanti  «art.  7»),  intitolato  «Credito
d'imposta», stabilisce che «1. Per le finalita'  di  cui  alla  legge
regionale 17 novembre 2009, n. 11, da conseguire secondo i termini  e
le modalita' procedurali previste dai provvedimenti  attuativi  della
medesima legge, richiamati all'articolo 1 della  legge  regionale  12
agosto  2011,  n.  20,  e'  autorizzato   a   valere   sull'esercizio
finanziario  2011,  l'utilizzo  dell'ulteriore  importo   di   70.000
migliaia di euro, cui si provvede con riduzione di pari  importo  del
fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n.
15 e successive modifiche ed  integrazioni.  2.  L'impegno  di  spesa
derivante dall'attuazione del  comma  1  puo'  essere  assunto  entro
quindici giorni successivi alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge»; 
    che la dotazione del fondo di  cui  all'articolo  3  della  legge
della Regione  siciliana  26  ottobre  2001,  n.  15  (Variazioni  al
bilancio della Regione ed  al  bilancio  dell'Azienda  delle  foreste
demaniali della Regione  siciliana  per  l'anno  finanziario  2001  -
Assestamento) - osserva il ricorrente - e' costituita,  per  espressa
previsione  del  medesimo  art.  3,  «da  una  quota  dell'avanzo  di
amministrazione  dell'esercizio  finanziario  2000,  determinato  nel
rendiconto  generale  della  Regione  per  il   medesimo   esercizio,
corrispondente ad entrate tributarie accertate che verranno  riscosse
a mezzo ruolo nei successivi esercizi finanziari»; 
    che  il  fondo  indisponibile  in  questione,  capitolo   215713,
dovrebbe  essere  considerato,  secondo  il  ricorrente,   una   voce
compensativa nelle spese di importo pari a quello dei residui  attivi
ritenuti di  improbabile  esazione  e  che  dalla  lettura  dei  dati
riportati nei conti consuntivi dei bilanci della Regione siciliana si
ricaverebbe il  progressivo  aumento  dell'ammontare  dell'avanzo  di
amministrazione in valore assoluto nel decennio 2000-2010; 
    che, a giudizio del ricorrente, persistendo  nel  bilancio  della
Regione siciliana l'esistenza di  residui  di  incerto  titolo  e  di
dubbia riscossione per importi di notevole consistenza, la  riduzione
del fondo indisponibile di cui all'art. 3 della legge  della  Regione
siciliana n.  15  del  2001  non  sarebbe  idonea  a  dare  copertura
finanziaria agli oneri derivanti dall'art. 7  del  disegno  di  legge
regionale, in quanto non riconducibile ad alcuna delle  modalita'  di
attuazione dell'art. 81 Cost. contemplate dall'art. 17 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica),  le
cui previsioni costituiscono principio fondamentale del coordinamento
della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 Cost.  e  si  applicano
anche alle Regioni a statuto speciale,  in  quanto  finalizzate  alla
tutela dell'unita' economica della Repubblica; 
    che il ricorrente procede poi all'esame dell'impugnato art. 9 del
medesimo disegno di  legge  regionale,  il  quale  sotto  la  rubrica
«Modifiche all'articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003,  n.
4, in materia di fondo di garanzia  del  personale  della  formazione
professionale» dispone: «Al comma 2  dell'articolo  132  della  legge
regionale  16  aprile  2003,  n.  4,  le  parole  da  "Per  gli  anni
successivi" sino a "27 aprile 1999, n. 10" sono soppresse»; 
    che la modifica prevista dall'art. 9 della  delibera  legislativa
in esame con riguardo  all'art.  132,  comma  2,  della  legge  della
Regione siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e
finanziarie per l'anno 2003) sottrarrebbe  l'iscrizione  in  bilancio
degli stanziamenti in favore del Fondo di garanzia per  il  personale
della   formazione   professionale   all'indispensabile    preventiva
autorizzazione  legislativa  e  alle  conseguenti  indicazioni  delle
risorse utilizzabili per la relativa spesa; 
    che a tale proposito il Commissario rileva che secondo il  tenore
del vigente art. 132 della legge della Regione  siciliana  n.  4  del
2003 la spesa connessa al finanziamento del  Fondo  in  questione  e'
determinata annualmente dalla legge finanziaria (tab. G) ed  in  essa
trova copertura e che il venir  meno  della  quantificazione  annuale
dello stanziamento e della correlata indicazione dei  mezzi  con  cui
far fronte agli oneri previsti consentirebbe l'iscrizione diretta nel
bilancio di nuove e maggiori spese  prive  di  specifica  e  puntuale
copertura, in contrasto con il precetto posto dall'art. 81,  terzo  e
quarto comma, Cost.; 
    che sul punto il Commissario richiama la costante  giurisprudenza
costituzionale  secondo  la  quale  non  puo'  ritenersi  idonea   la
copertura di spese di carattere permanente, come  l'attuale,  con  il
richiamo di capitoli gia' previsti in bilancio (sentenza n.  123  del
1975), ne' con l'iscrizione della nuova o maggiore spesa in bilancio,
ove non trovi corrispondenza in una  preesistente  legge  sostanziale
che preveda la quantificazione della spesa, nonche' i mezzi per farvi
fronte (sentenza n. 31 del 1961); 
    che a  giudizio  del  ricorrente  l'iscrizione  della  spesa  nei
documenti   finanziari   degli   anni   successivi   sarebbe    priva
dell'indispensabile  indicazione  dei  mezzi  di  copertura,  di  cui
all'art. 81, commi terzo e quarto Cost., per effetto  della  proposta
modifica all'art. 132, comma 2, della legge della  Regione  siciliana
n. 4 del 2003; 
    che, infine, il ricorrente censura l'art. 14 del medesimo disegno
di legge regionale, il quale sotto la rubrica «Norme  in  materia  di
agevolazioni per la ricomposizione fondiaria» dispone: «1. Al comma 1
dell'articolo 60 della  legge  regionale  26  marzo  2002,  n.  2,  e
successive modifiche ed integrazioni, le parole  "31  dicembre  2011"
sono sostituite  dalle  parole  "31  dicembre  2013".  2.  Gli  oneri
derivanti dal comma 1, valutati in 100 migliaia di euro per  ciascuno
degli esercizi finanziari 2012 e 2013, trovano riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013, UPB 4.2.1.5.2.»; 
    che in tal modo l'art. 14  prevede  l'ulteriore  proroga  per  un
biennio delle agevolazioni fiscali di cui  all'art.  60  della  legge
della  Regione  siciliana  26  marzo   2002,   n.   2   (Disposizioni
programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), volte  a  favorire  la
ricomposizione fondiaria e consistenti nell'esenzione  dalle  imposte
di bollo e catastale e nella riduzione dell'imposta  di  registro  ed
ipotecaria in favore degli acquirenti di terreni agricoli; 
    che, a giudizio del Commissario dello Stato,  la  quantificazione
delle minori entrate determinate dalle disposte agevolazioni  fiscali
sarebbe ictu oculi incongrua, se  raffrontata  con  quelle  contenute
nell'art. 32 della legge della Regione siciliana  n.  2  del  2002  e
nell'art. 60 della legge della Regione siciliana 8 febbraio 2007,  n.
2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per  l'anno  2007),  che
disponevano entrambi le medesime agevolazioni fiscali rispettivamente
nel triennio 2002-2004 e 2007-2009; 
    che il ricorrente si duole che, in  totale  assenza  di  elementi
idonei per la determinazione e  la  valutazione  del  minore  gettito
nella relazione tecnica  redatta  dall'amministrazione  regionale  ai
sensi dell'art. 7 della legge della Regione siciliana 8 luglio  1977,
n. 47 (Norme in materia di  bilancio  e  contabilita'  della  Regione
siciliana), la quantificazione delle minori entrate  contenute  nella
norma in questione sarebbe da ritenersi arbitraria,  con  conseguente
presumibile insufficienza delle risorse individuate per farvi fronte; 
    che, ad avviso del Commissario dello Stato, l'art. 14  violerebbe
l'obbligo di una ragionevole e credibile indicazione  degli  oneri  e
dei relativi mezzi di copertura di cui  all'art.  81,  quarto  comma,
Cost. 
    Considerato che, successivamente  all'impugnazione,  la  delibera
legislativa della  Regione  siciliana  (disegno  di  legge  n.  829),
recante «Disposizioni in  materia  di  contabilita'  e  di  patto  di
stabilita' regionale.  Modifiche  di  norme  in  materia  di  sistema
pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di  eleggibilita'
alla carica di sindaco», approvata dall'Assemblea regionale siciliana
con deliberazione del 28  dicembre  2011,  e'  stata  pubblicata  nel
Supplemento ordinario n. 1 della  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione
siciliana n.  3  del  20  gennaio  2012,  come  legge  della  Regione
siciliana  12  gennaio  2012,  n.  7  (Disposizioni  in  materia   di
contabilita' e di patto di stabilita' regionale. Modifiche  di  norme
in materia di  sistema  pensionistico.  Nuove  norme  in  materia  di
condizioni di eleggibilita' alla carica di  sindaco),  con  omissione
delle disposizioni oggetto di censura; 
    che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo,  il  quale
viene esercitato  necessariamente  in  modo  unitario  e  contestuale
rispetto al  testo  deliberato  dall'Assemblea  regionale  siciliana,
preclude definitivamente la possibilita' che  le  parti  della  legge
impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o  esplichino
una qualche efficacia e conseguentemente fa venir meno l'oggetto  del
giudizio di legittimita' costituzionale (ex  plurimis,  ordinanze  n.
11, n. 12, n. 27 e n. 28 del 2012; n. 2 e n. 57 del 2011, n.  74,  n.
155 e n. 212 del 2010, n. 186 del 2009, n. 304 del 2008, n. 229 e  n.
358 del 2007, n. 410 del 2006); 
    che, pertanto,  in  conformita'  alla  giurisprudenza  di  questa
Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
      
    dichiara cessata la materia del contendere in ordine  al  ricorso
in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
 
 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
 
 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
 
 
                       F.to: Gabriella MELATTI