N. 163 SENTENZA 20 - 27 giugno 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Telecomunicazioni    -    Progetto    strategico    nazionale     per
  l'individuazione degli interventi  finalizzati  alla  realizzazione
  dell'infrastruttura  di   telecomunicazione   a   banda   larga   e
  ultralarga, in maniera diffusa ed omogenea  sull'intero  territorio
  nazionale - Predisposizione, secondo una disciplina di dettaglio  e
  auto applicativa, da parte del Ministero dello  sviluppo  economico
  con il concorso delle imprese e  degli  enti  titolari  di  reti  e
  impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile  -  Attrazione
  in sussidiarieta' in capo allo Stato della  competenza  legislativa
  regionale  in  materia  di  ordinamento  delle  comunicazioni,  per
  l'esigenza di esercizio unitario della  funzione  amministrativa  -
  Sussistenza dei requisiti della proporzionalita' e della pertinenza
  rispetto allo scopo perseguito - Legittimita' - Mancata  previsione
  dell'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni -  Violazione
  del   principio   di   leale   collaborazione   -    Illegittimita'
  costituzionale in parte qua. 
- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15  luglio  2011,
  n. 111), art. 30, comma 1. 
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118. 
Telecomunicazioni    -    Progetto    strategico    nazionale     per
  l'individuazione degli interventi  finalizzati  alla  realizzazione
  dell'infrastruttura  di   telecomunicazione   a   banda   larga   e
  ultralarga, in maniera diffusa ed omogenea  sull'intero  territorio
  nazionale  -  Provvedimenti  attuativi  da  adottarsi  con  decreto
  interministeriale - Attrazione in sussidiarieta' in capo allo Stato
  della competenza legislativa regionale in  materia  di  ordinamento
  delle comunicazioni, per l'esigenza  di  esercizio  unitario  della
  funzione  amministrativa  -   Sussistenza   dei   requisiti   della
  proporzionalita' e della pertinenza rispetto allo scopo  perseguito
  - Legittimita' - Mancata previsione di un progetto  concordato  con
  la  Regione  interessata  -  Violazione  del  principio  di   leale
  collaborazione - Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15  luglio  2011,
  n. 111), art. 30, comma 3. 
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118. 
(GU n.27 del 4-7-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alfonso QUARANTA; 
Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  30,
commi 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98  (Disposizioni
urgenti  per  la  stabilizzazione   finanziaria),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  promosso  dalla
Regione  Liguria  con  ricorso  notificato  il  14  settembre   2011,
depositato in cancelleria il 21 settembre 2011 ed iscritto al  n.  99
del registro ricorsi 2011. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    uditi  nell'udienza  pubblica  del  18  aprile  2012  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro; 
    uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per  la  Regione  Liguria  e
l'avvocato  dello  Stato  Angelo  Venturini  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso, notificato il 14 settembre 2011,  depositato  il
successivo 21 settembre, la Regione Liguria ha promosso questione  di
legittimita' costituzionale, in via principale, di varie disposizioni
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria), convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, ed  in  particolare  dell'articolo  30,
commi 1 e 3, in riferimento agli articoli 117,  terzo  comma,  e  118
della Costituzione ed al principio di leale collaborazione. 
    La ricorrente premette che tale norma, al comma 1, stabilisce che
«il Ministero dello sviluppo economico, con il concorso delle imprese
e degli enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica
fissa o mobile, predispone un progetto strategico  nel  quale,  sulla
base del principio di sussidiarieta' orizzontale  e  di  partenariato
pubblico-privato, sono individuati gli  interventi  finalizzati  alla
realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda  larga
e ultralarga, anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il
coordinamento delle  infrastrutture  esistenti»;  al  comma  3,  poi,
dispone che, con un decreto del Ministro per lo  sviluppo  economico,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
adottati  i   «provvedimenti   necessari   per   l'attuazione   delle
disposizioni dei commi precedenti». Una simile disciplina inciderebbe
sulle  materie  «ordinamento  delle  comunicazioni»  e  «governo  del
territorio»,   attribuite   alla   potesta'   legislativa   regionale
concorrente,  senza  lasciare  alcuno   spazio   alla   Regione,   ma
addirittura demandandone ad un successivo  decreto  interministeriale
la compiuta ed ulteriore regolamentazione. 
    La  Regione,  inoltre,  pur  riconoscendo  che  il  potenziamento
dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga ed  ultralarga
e' di interesse nazionale e che quindi  puo'  costituire  compito  da
realizzare con  strumenti  di  rilievo  nazionale,  non  ritiene  che
sussistano  i  presupposti  per  la   chiamata   in   sussidiarieta'.
L'intervento  previsto  dalle  disposizioni  impugnate  non  sarebbe,
infatti, pertinente rispetto alla finalita'  perseguita,  considerato
che l'impegno statale a realizzare  il  progetto  strategico  sarebbe
condizionato   all'intervento   del   capitale   privato,   la    cui
disponibilita' e' aleatoria, ne' sarebbe proporzionato rispetto  allo
scopo,  non  essendoci  alcun  motivo  per   escludere   la   Regione
dall'attuazione del progetto, anche ammesso che  la  sua  definizione
sia legittimamente spostata a livello centrale. 
    Ove pure si ritenesse legittima l'attrazione  in  sussidiarieta',
sarebbe comunque evidente - secondo la ricorrente -  l'illegittimita'
costituzionale  delle  norme  impugnate,  nella  parte  in  cui,   in
violazione dell'art. 118, primo comma, Cost. e del principio di leale
collaborazione, non prevedono che  la  predisposizione  del  progetto
strategico avvenga d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e che  la
sua realizzazione concreta sul  territorio  avvenga  sulla  base  del
progetto concordato con la Regione interessata. 
    2.- Nel giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha chiesto  che  questa  Corte  dichiari  non  fondate  le
censure promosse nei confronti dell'art. 30, commi 1 e 3, del d.l. n.
98 del 2011. 
    Il resistente ricorda che il  progetto  strategico  di  cui  alle
norme in esame mira al  raggiungimento  degli  obiettivi  dell'Agenda
digitale europea, concernenti il diritto di accesso ad  internet  per
tutti i cittadini, e che le infrastrutture  ricomprese  nel  progetto
strategico  costituiscono,  a  loro  volta,  servizio  di   interesse
economico generale in  conformita'  all'art.  106  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea. Il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ricorda altresi' che, posto che l'Agenzia  digitale  europea
si pone l'obiettivo di creare un mercato  unico  per  i  contenuti  e
servizi on line, nell'ambito di tale iniziativa gli Stati membri sono
tenuti  ad  elaborare  strategie  operative  per  internet  ad   alta
velocita' e ad orientare i finanziamenti pubblici, compresi  i  fondi
strutturali, verso settori non  totalmente  coperti  da  investimenti
privati. Pertanto,  le  norme  impugnate  rientrerebbero  nell'ambito
delle "prerogative" che l'art. 117, secondo comma, Cost. riserva alla
competenza esclusiva statale, nel contesto degli  impegni  assunti  a
livello  europeo,  in  quanto  volte   a   favorire   la   promozione
dell'innovazione e della concorrenza, con la creazione di un  mercato
unico delle telecomunicazioni. 
    3.-  All'udienza  pubblica   le   parti   hanno   insistito   per
l'accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione Liguria dubita della  legittimita'  costituzionale
dell'articolo 30, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione    finanziaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
nella parte in cui, al comma 1, stabilisce che  «il  Ministero  dello
sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari
di reti e impianti  di  comunicazione  elettronica  fissa  o  mobile,
predispone un progetto strategico nel quale, sulla base del principio
di sussidiarieta' orizzontale  e  di  partenariato  pubblico-privato,
sono  individuati  gli  interventi  finalizzati  alla   realizzazione
dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e  ultralarga,
anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il coordinamento
delle infrastrutture esistenti» e, al comma 3, prevede  che,  con  un
decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di  concerto  con  il
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,   sono   adottati   i
«provvedimenti necessari  per  l'attuazione  delle  disposizioni  dei
commi precedenti». 
    Cosi' disponendo, ad avviso della ricorrente, la norma impugnata,
pur  incidendo  su  materie  attribuite  alla  potesta'   legislativa
regionale concorrente, quali l'ordinamento delle comunicazioni ed  il
governo del territorio, non lascerebbe alcuno  spazio  alla  Regione,
demandando la compiuta ed ulteriore regolamentazione del  settore  ad
un  successivo  decreto  interministeriale  a  cui  e'  affidata   la
realizzazione  di  un  intervento  concreto.  Anche  ove  si  volesse
riconoscere   che    il    potenziamento    dell'infrastruttura    di
telecomunicazione  a  banda  larga  ed  ultralarga  possa  costituire
compito da attuare con strumenti  di  rilievo  nazionale,  ad  avviso
della Regione non sussisterebbero, nella specie, i presupposti per la
chiamata in sussidiarieta'. L'intervento previsto dalle  disposizioni
impugnate, infatti, non sarebbe pertinente  rispetto  alla  finalita'
perseguita, posto che l'impegno  statale  a  realizzare  il  progetto
strategico sarebbe  condizionato  alla  disponibilita'  del  capitale
privato, che e' aleatoria. Inoltre, esso  non  sarebbe  proporzionato
rispetto allo scopo, non essendoci  alcun  motivo  per  escludere  la
Regione dall'attuazione  del  progetto,  anche  ammesso  che  la  sua
definizione sia legittimamente spostata a livello centrale. 
    Qualora,   poi,   si   ritenesse   legittima   l'attrazione    in
sussidiarieta',  sarebbe  comunque  violato  il  principio  di  leale
collaborazione, non prevedendosi che la predisposizione del  progetto
strategico avvenga d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e che  la
sua realizzazione concreta sul  territorio  avvenga  sulla  base  del
progetto concordato con la Regione interessata. 
    2.- La questione e' fondata nei termini di seguito precisati. 
    2.1.- Oggetto delle disposizioni impugnate e' la  predisposizione
di un  progetto  strategico  per  l'individuazione  degli  interventi
finalizzati     alla     realizzazione     dell'infrastruttura     di
telecomunicazione a banda larga e ultralarga in  continuita'  con  il
"Piano nazionale banda larga" di cui all'art. 1 della legge 18 giugno
2009  n.   69   (Disposizioni   per   lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di  processo
civile), nonche' la determinazione delle modalita'  di  adozione  dei
provvedimenti   attuativi   del   medesimo   progetto,    in    vista
dell'obiettivo della maggior diffusione possibile degli  impianti  di
comunicazione  elettronica  a  banda  larga  sull'intero   territorio
nazionale. 
    La   disciplina   oggetto   delle   disposizioni   impugnate   e'
espressamente   collegata   al   «raggiungimento   degli    obiettivi
dell'Agenda digitale europea»  -  di  cui  alla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 maggio 2010 - concernenti  il  diritto  di
accesso a internet  per  tutti  i  cittadini  «ad  una  velocita'  di
connessione superiore a 30 Mb/s (e almeno per il 50% "al di sopra  di
100 Mb/s")» (cosi' il comma 1 dell'art. 30 del d.l. n. 98 del  2011).
L'Agenda digitale europea  e'  stata  qualificata  dalla  Commissione
europea una delle sette iniziative "faro" della strategia Europa 2020
(«una  strategia  per  una  crescita  intelligente,   sostenibile   e
inclusiva»), volta, ad un tempo, a stimolare la crescita economica  e
la competitivita' e ad offrire ai  cittadini  una  migliore  qualita'
della vita sotto forma di assistenza  sanitaria  migliore,  trasporti
piu' sicuri ed efficienti, ambiente piu' pulito,  nuove  possibilita'
di comunicazione e accesso piu' agevole ai  servizi  pubblici  ed  ai
contenuti culturali. 
    Al fine di ottenere i  risultati  auspicati  in  ambito  europeo,
occorre, quindi, che i singoli Stati membri provvedano  a  realizzare
una serie di azioni  finalizzate  ad  agevolare  la  creazione  delle
infrastrutture di tali reti di comunicazioni, in modo  da  garantirne
la diffusione sull'intero territorio  nazionale,  anche  coprendo  le
aree sottoutilizzate. In tale prospettiva la stessa Commissione aveva
stabilito, nella citata Comunicazione, che gli Stati membri avrebbero
dovuto, fra l'altro, «elaborare e rendere operativi, entro  il  2012,
piani nazionali per la banda larga per raggiungere gli  obiettivi  in
materia di copertura, velocita' e adozione definiti  nella  Strategia
Europa  2020»,  nonche'  «adottare  misure,   comprese   disposizioni
giuridiche, per  facilitare  gli  investimenti  nella  banda  larga».
Successivamente, con  la  Comunicazione  al  Parlamento  europeo,  al
Consiglio, al Comitato economico e  sociale  europeo  e  al  Comitato
delle Regioni del 20 settembre 2010 su «La  banda  larga  in  Europa:
investire nella  crescita  indotta  dalla  tecnologia  digitale»,  la
Commissione europea ha precisato che «gli  obiettivi  in  materia  di
banda larga potranno essere raggiunti soltanto  se  tutti  gli  Stati
membri vi si impegnano e attuano un programma operativo che definisca
gli  obiettivi  nazionali».  In  tali  programmi  gli  Stati   membri
dovrebbero inserire un «insieme equilibrato di interventi destinati a
incentivare e a  completare  gli  interventi  del  settore  privato»,
incoraggiando gli investimenti  privati  «attraverso  un  appropriato
coordinamento della  pianificazione  e  delle  norme  in  materia  di
condivisione  delle  infrastrutture  fisiche  e   attraverso   misure
finanziarie mirate a ridurre i rischi e promuovere  la  creazione  di
nuove infrastrutture aperte». 
    In armonia con le richiamate  indicazioni  comunitarie,  gia'  le
«Linee guida per i piani territoriali per la banda larga»,  elaborate
dal  Comitato  interministeriale  banda  larga  ed  approvate   dalla
Conferenza unificata il 20 settembre 2007,  in  ragione  dell'elevato
grado  di  disomogeneita'  negli  interventi  territoriali,   avevano
auspicato l'adozione di piani organici e completi, adottati nel segno
della collaborazione tra Governo, Regioni ed autonomie locali,  oltre
che  con  il  coinvolgimento  degli   operatori   privati   e   delle
rappresentanze degli utenti. 
    Con la legge 18 giugno 2009 n. 69 era,  poi,  stato  affidato  al
Governo,  «nel  rispetto  delle   competenze   regionali   e   previa
approvazione del CIPE»,  il  compito  di  definire  un  programma  di
predisposizione degli interventi necessari alla  realizzazione  delle
infrastrutture necessarie all'adeguamento delle reti di comunicazione
elettronica,  in  specie  nelle  aree  sottoutilizzate,  e  si  erano
identificati gli strumenti della finanza progetto e degli accordi  di
programma per il coinvolgimento dei diversi livelli  territoriali  di
governo e degli operatori privati. 
    E' in questo contesto che va collocato l'art. 30, commi  1  e  3,
qui impugnato, del d.l.  n.  98  del  2011,  il  quale  ribadisce  la
necessita' dell'adozione di un progetto strategico di individuazione,
sull'intero territorio nazionale, degli interventi  finalizzati  alla
realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda  larga
e ultralarga anche nelle aree sottoutilizzate. 
    Una  simile  disciplina,  sebbene  sia  riconducibile,   in   via
prevalente, alla materia dell'ordinamento delle  comunicazioni,  come
riconosciuto da questa Corte in relazione al settore  degli  impianti
di comunicazione elettronica (in particolare,  sentenza  n.  336  del
2005), risponde, tuttavia, alla necessita' di  soddisfare  l'esigenza
unitaria  corrispondente  all'adozione  -  in  armonia   con   quanto
prescritto dalle fonti comunitarie - di  un  programma  (o  progetto)
strategico che  definisca,  con  una  «visione  a  lungo  termine  ed
equilibrata dei costi e benefici» (cosi' nella  citata  Comunicazione
della Commissione UE 20 settembre del 2010 su "La banda  larga")  gli
obiettivi  nazionali  volti  ad  assicurare  la  realizzazione  delle
infrastrutture inerenti agli impianti di comunicazione elettronica  a
banda larga in maniera diffusa  ed  omogenea  sull'intero  territorio
nazionale. 
    La  sussistenza  di  un'esigenza  di  esercizio  unitario   della
funzione amministrativa corrispondente all'adozione di  un  programma
strategico e, conseguentemente, della sua regolamentazione, induce  a
ritenere che le disposizioni censurate, innegabilmente dettagliate ed
addirittura  autoapplicative,  non  siano  lesive  della   competenza
regionale in materia di ordinamento delle  comunicazioni,  in  quanto
legittimamente adottate dal legislatore statale in sussidiarieta'  ai
sensi dell'art. 118 Cost. 
    Le misure da esse previste,  infatti,  in  contrasto  con  quanto
affermato dalla ricorrente, soddisfano, ad un tempo, sia il requisito
della proporzionalita' che  quello  della  pertinenza  rispetto  allo
scopo perseguito. 
    Quanto  al  primo,  esso  risulta  dimostrato,  non  solo   dalla
necessita' di dare attuazione alle indicazioni comunitarie (che fanno
riferimento a programmi  operativi  atti  a  definire  gli  obiettivi
nazionali), ma anche dalla stessa natura "strategica"  del  progetto,
in relazione alla quale la realizzazione  degli  interventi  in  esso
previsti (i quali devono essere individuati in termini  omogenei  sul
territorio nazionale in modo da garantire che tutte  le  zone,  anche
quelle   sottoutilizzate,   siano    raggiunte    dalle    necessarie
infrastrutture di rete, idonee ad assicurare l'accesso a  tutti  alla
banda larga ed ai servizi ad essa connessi) deve procedere  "in  modo
unitario e coordinato" (cosi' sentenza n. 165 del 2011;  sentenza  n.
303 del 2003). 
    Quanto al requisito della pertinenza, di cui  la  Regione  dubita
con  riferimento  all'intervento  del   capitale   privato,   occorre
rilevarne  la  ricorrenza  in  considerazione  del   fatto   che   la
realizzazione  del  progetto  strategico  di   individuazione   degli
interventi  finalizzati  alla  realizzazione  dell'infrastruttura  di
telecomunicazione  a  banda  larga  e  ultralarga  non  e'  demandata
totalmente,  ma  neanche  prevalentemente,  alla  disponibilita'   di
capitale privato. La previsione del «concorso  delle  imprese  e  gli
enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o
mobile» ed il riferimento al principio di sussidiarieta'  orizzontale
e di  partenariato  pubblico-privato  costituiscono  mera  attuazione
della indicazione comunitaria secondo la quale i programmi  operativi
degli  Stati  membri  devono  definire  un  «insieme  equilibrato  di
interventi destinati a incentivare e a completare gli interventi  del
settore privato» ed incoraggiare gli investimenti privati «attraverso
un appropriato coordinamento della pianificazione e  delle  norme  in
materia di condivisione delle  infrastrutture  fisiche  e  attraverso
misure  finanziarie  mirate  a  ridurre  i  rischi  e  promuovere  la
creazione  di  nuove  infrastrutture  aperte»  (Comunicazione   della
Commissione UE del  2010  su  "La  banda  larga  in  Europa"),  senza
sollevare in alcun modo lo Stato dal compito di provvedere. 
    2.2.- La censura proposta dalla Regione ricorrente inerente  alla
pretesa violazione del principio  di  leale  collaborazione  risulta,
invece, fondata. 
    Le disposizioni impugnate, infatti, pur legittimamente  adottate,
incidendo su una materia di  competenza  regionale  concorrente,  non
prevedono alcuna  forma  di  coinvolgimento  delle  Regioni,  ne'  in
relazione all'adozione del progetto strategico, ne' con riguardo alla
realizzazione concreta sul territorio regionale degli  interventi  in
esso previsti. 
    In  tema  di  assoluta  esigenza  di  esercizio  unitario   delle
funzioni, questa  Corte  ha  affermato  che  «affinche'  (...)  nelle
materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost.,  una  legge
statale possa legittimamente  attribuire  funzioni  amministrative  a
livello  centrale  ed  al  tempo  stesso  regolarne  l'esercizio,  e'
necessario che essa detti una disciplina (...)  che  sia  adottata  a
seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli  di
governo coinvolti attraverso strumenti  di  leale  collaborazione  o,
comunque,  attraverso  adeguati  meccanismi   di   cooperazione   per
l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate  in  capo
agli organi centrali» (da ultimo, sentenza n. 278 del 2010). Infatti,
solo la presenza di tali presupposti, alla stregua di  uno  scrutinio
stretto di costituzionalita',  consente  di  giustificare  la  scelta
statale dell'esercizio unitario di funzioni, allorquando emerga  tale
esigenza (si veda di recente, sentenza n. 232 del 2011). 
    Con riferimento, in specie, al rispetto del  principio  di  leale
collaborazione, la giurisprudenza di questa Corte  ha  precisato  che
«nei casi di attrazione in  sussidiarieta'  di  funzioni  relative  a
materie rientranti nella competenza concorrente di Stato  e  Regioni,
e'  necessario,  per  garantire  il  coinvolgimento   delle   Regioni
interessate, il raggiungimento di un'intesa, in modo da  contemperare
le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e  la  garanzia
delle  funzioni  costituzionalmente  attribuite  alle   Regioni   (ex
plurimis, sentenze n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004)» (sentenza n. 165
del 2011; v. anche sentenza n. 278 del 2010; sentenze n. 383 e n.  62
del 2005, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003). 
    In particolare, in relazione alla previsione  della  attribuzione
allo Stato della determinazione degli indirizzi per lo sviluppo delle
reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e di gas naturale,
la Corte ha, inoltre, osservato che,  premesso  che  la  chiamata  in
sussidiarieta' «puo' essere giustificata sulla base della  necessita'
che in  questa  materia  sia  assicurata  una  visione  unitaria  per
l'intero  territorio  nazionale»,  la  «rilevanza   del   potere   di
emanazione di tali indirizzi sulla materia energetica e la sua sicura
indiretta incidenza sul  territorio  e  quindi  sui  relativi  poteri
regionali  rende  costituzionalmente  obbligata  la   previsione   di
un'intesa in senso forte fra gli organi statali ed il  sistema  delle
autonomie territoriali rappresentato in sede di Conferenza unificata»
(sentenza n. 383 del 2005). 
    Anche in relazione alla normativa ora all'esame di questa  Corte,
la chiamata in sussidiarieta' risulta giustificata  dalla  necessita'
che  sia  assicurata,  nella  materia   della   realizzazione   delle
infrastrutture di comunicazione  elettronica  sull'intero  territorio
nazionale,  una  visione  unitaria.  Nello  stesso  tempo,  tuttavia,
considerata la rilevanza del progetto  strategico  di  individuazione
degli interventi finalizzati alla realizzazione delle  infrastrutture
di telecomunicazione da banda larga ed ultralarga e  la  sua  diretta
incidenza su territorio e quindi sulle relative competenze regionali,
anche in tal caso risulta costituzionalmente obbligata la  previsione
di un'intesa fra gli organi statali ed  il  sistema  delle  autonomie
territoriali (Conferenza unificata Stato-Regioni), da  un  lato,  con
riguardo alla predisposizione del predetto  progetto  strategico,  e,
dall'altro, con le singole Regioni che  siano,  di  volta  in  volta,
interessate dagli specifici e concreti  interventi  di  realizzazione
del progetto sul proprio territorio. 
    Il comma 1 dell'art. 30 del d.l. n. 98  del  2011  e',  pertanto,
costituzionalmente illegittimo nella parte  in  cui  prevede  che  il
Ministero dello sviluppo economico, con il concorso delle  imprese  e
gli enti titolari di reti e di impianti di comunicazione  elettronica
fissa o mobile, predisponga un progetto strategico, senza una  previa
intesa con la Conferenza unificata, in quanto viola il  principio  di
leale collaborazione, 
    Del pari illegittima si rivela la disposizione di cui al comma  3
del medesimo art. 30 del citato d.l. n. 98 del 2011, nella  parte  in
cui non prevede che, ogniqualvolta si provveda a  dare  realizzazione
concreta sul territorio di una singola Regione a specifici interventi
attuativi  del  progetto  strategico,  cio'  avvenga  sulla  base  di
un'intesa  con  la  Regione  interessata.  La  Regione  puo'  essere,
infatti,  spogliata  della  propria  capacita'  di  disciplinare   la
funzione amministrativa attratta in sussidiarieta', «a condizione che
cio' si accompagni alla previsione di un'intesa in sede di  esercizio
della funzione, con cui poter recuperare un'adeguata  autonomia,  che
l'ordinamento riserva non gia' al sistema regionale  complessivamente
inteso, quanto piuttosto alla specifica Regione che sia stata privata
di un proprio potere (sentenze n. 383 e n. 62 del 2005, n. 6 del 2004
e n. 303 del 2003)». 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 30,  commi
1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98  (Disposizioni  urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,   nella   parte   in   cui,
rispettivamente, non prevedono che la  predisposizione  del  progetto
strategico avvenga d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni
(comma 1) e che la sua realizzazione concreta  sul  territorio  della
singola Regione avvenga sulla base di un progetto concordato  con  la
Regione interessata (comma 3). 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                     Giuseppe TESAURO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI