N. 173 SENTENZA 2 - 6 luglio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Amministrazione   pubblica   -   Misure   urgenti   in   materia   di
  stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Ricorsi
  delle Regioni Valle  d'Aosta,  Liguria,  Umbria,  Emilia-Romagna  e
  Puglia  -  Norme  contenute  in  un  decreto  legge  convertito   -
  Impugnazione  rivolta  contro  le  disposizioni  della   legge   di
  conversione - Eccepita tardivita' dei ricorsi - Reiezione. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122). 
-   
Amministrazione   pubblica   -   Misure   urgenti   in   materia   di
  stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Vincoli
  alla possibilita'  per  le  pubbliche  amministrazioni  statali  di
  ricorrere alle assunzioni a tempo determinato  e  alla  stipula  di
  convenzioni   e   contratti   di   collaborazione   coordinata    e
  continuativa, nonche' restrizioni alla spesa  per  i  contratti  di
  formazione-lavoro,    gli    altri    rapporti    formativi,     la
  somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio - Possibilita' di
  istituire  risorse  finanziarie  aggiuntive   reperite   attraverso
  apposite misure di riduzione  e  razionalizzazione  della  spesa  -
  Ricorso della Regione Valle  d'Aosta  -  Asserita  introduzione  di
  specifica voce di spesa e norme di dettaglio, in  violazione  della
  competenza legislativa  regionale  nella  materia  concorrente  del
  coordinamento della finanza pubblica e  dell'autonomia  finanziaria
  regionale - Asserita lesione della competenza statutaria in materia
  di igiene  e  sanita',  assistenza  ospedaliera  e  profilattica  -
  Asserita  violazione  della  competenza  residuale  in  materia  di
  organizzazione  sanitaria  -  Asserita  lesione  della   competenza
  statutaria in materia di ordinamento  degli  uffici  e  degli  enti
  dipendenti  dalla  Regione  e  stato  giuridico  ed  economico  del
  personale - Ius superveniens che esclude la diretta  applicabilita'
  delle norme impugnate alla  Regione  autonoma  -  Cessazione  della
  materia del contendere. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 9, comma  28, e combinato  disposto  degli  artt.  9,
  comma 28, e 14, comma 24-bis. 
- Costituzione, artt.  117,  terzo  e  quarto  comma,  e  119;  legge
  costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3,  art.  10;  statuto  della
  Regione Valle d'Aosta, artt. 2, lett. a), 3,  lett.  f)  e  l),  4,
  primo comma, e 12. 
Amministrazione   pubblica   -   Misure   urgenti   in   materia   di
  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitivita'   economica   -
  Titolari  di  incarichi  di   livello   dirigenziale   generale   -
  Disposizioni  normative   e   contrattuali   che   autorizzano   la
  corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo  derivante
  dall'espletamento di  incarichi  aggiuntivi  -  Inapplicabilita'  -
  Ricorso della Regione Liguria - Asserita riduzione dei  trattamenti
  fissati nei contratti collettivi  con  alterazione  del  sinallagma
  contrattuale - Asserita violazione del principio di  ragionevolezza
  - Evocazione di parametri non attinenti al  riparto  di  competenza
  legislativa tra Stato e Regioni - Inammissibilita' delle questioni. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 9, comma  3. 
- Costituzione, art. 36. 
Amministrazione   pubblica   -   Misure   urgenti   in   materia   di
  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitivita'   economica   -
  Titolari  di  incarichi  di   livello   dirigenziale   generale   -
  Disposizioni  normative   e   contrattuali   che   autorizzano   la
  corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo  derivante
  dall'espletamento di  incarichi  aggiuntivi  -  Inapplicabilita'  -
  Ricorso della Regione Liguria - Asserita incidenza su una specifica
  voce di spesa, con lesione della competenza  legislativa  regionale
  nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica,
  e dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e  degli
  enti locali - Asserita alterazione delle scelte compiute  dall'ARAN
  con  violazione  della  riserva  di  contrattazione  collettiva  in
  materia di retribuzioni -  Insussistenza  -  Non  fondatezza  delle
  questioni. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 9, comma 3. 
- Costituzione, artt. 39, 117, terzo comma, e 119. 
Amministrazione   pubblica   -   Misure   urgenti   in   materia   di
  stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Vincoli
  alla possibilita'  per  le  pubbliche  amministrazioni  statali  di
  ricorrere alle assunzioni a tempo determinato  e  alla  stipula  di
  convenzioni   e   contratti   di   collaborazione   coordinata    e
  continuativa, nonche' restrizioni alla spesa  per  i  contratti  di
  formazione-lavoro,    gli    altri    rapporti    formativi,     la
  somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio -  Ricorsi  delle
  Regioni  Liguria,  Umbria,  Emilia-Romagna  e  Puglia  -   Asserita
  introduzione di specifica voce di spesa e norme  di  dettaglio,  in
  violazione della competenza  legislativa  regionale  nella  materia
  concorrente   del   coordinamento   della   finanza   pubblica    e
  dell'autonomia  finanziaria  regionale  -   Insussistenza   -   Non
  fondatezza delle questioni. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 9, comma 28. 
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119. 
Amministrazione   pubblica   -   Misure   urgenti   in   materia   di
  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitivita'   economica   -
  Societa' inserite nel conto economico  consolidato  della  pubblica
  amministrazione, controllate direttamente  o  indirettamente  dalle
  amministrazioni pubbliche - Adeguamento alle politiche assunzionali
  previste per le amministrazioni statali  nel  medesimo  articolo  -
  Ricorsi delle Regioni Liguria e Puglia - Asserita violazione  della
  competenza legislativa regionale  residuale  in  tema  di  societa'
  partecipate  dalle  Regioni  e  dagli  enti   locali   -   Asserita
  introduzione   di   normativa   di   dettaglio,   con    violazione
  dell'autonomia  finanziaria  regionale  -   Insussistenza   -   Non
  fondatezza delle questioni. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 9, comma 29. 
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. g), terzo e quarto, e
  119.   
Amministrazione   pubblica   -   Misure   urgenti   in   materia   di
  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitivita'   economica   -
  Trattenimenti in servizio del personale - Contenimento  nei  limiti
  delle facolta' di assunzione consentiti in base alle cessazioni del
  personale - Ricorso della Regione Puglia - Asserita  lesione  della
  competenza legislativa residuale in materia  di  ordinamento  degli
  uffici regionali e degli enti locali  -  Asserita  introduzione  di
  vincolo  puntuale  alla  spesa,  con  violazione  della  competenza
  legislativa regionale nella materia concorrente  del  coordinamento
  della finanza pubblica  -  Insussistenza  -  Non  fondatezza  delle
  questioni. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 9, comma 31. 
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 119. 
Amministrazione   pubblica   -   Misure   urgenti   in   materia   di
  stabilizzazione finanziaria e di competitivita'  economica  -  Enti
  pubblici di nuova istituzione - Assunzioni  consentite  nel  limite
  del 50 per cento delle entrate correnti ordinarie aventi  carattere
  certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60  per
  cento della dotazione organica - Piani  annuali  di  assunzioni  da
  sottoporsi all'approvazione dell'amministrazione vigilante d'intesa
  con  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  ed  il  Ministero
  dell'economia - Ricorsi delle Regioni Liguria e Puglia  -  Asserita
  lesione  della  competenza  residuale  regionale  in   materia   di
  organizzazione di enti  non  statali  -  Asserita  introduzione  di
  vincolo  puntuale  alla  spesa,  con  violazione  della  competenza
  legislativa regionale nella materia concorrente  del  coordinamento
  della  finanza  pubblica  -  Asserita  violazione  della   funzione
  amministrativa regionale - Insussistenza  -  Non  fondatezza  delle
  questioni. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 9, comma 36. 
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi secondo, lett.  g),  terzo  e
  quarto, 118, primo comma,  e 119.   
(GU n.28 del 11-7-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alfonso QUARANTA; 
Giudici :Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  degli  articoli  9,
commi 3, 28, 29, 31 e 36, e 14, comma 24-bis,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica), convertito in legge,  con
modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 luglio  2010,  n.  122,
promossi dalle Regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Liguria, Umbria,
Emilia Romagna e Puglia con ricorsi  notificati  il  24-27  e  il  28
settembre 2010, depositati in cancelleria il 28 settembre, il 6 e  il
7 ottobre 2010 e rispettivamente iscritti ai nn. 96, 102, 103, 106  e
107 del registro ricorsi 2010. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  maggio  2012  il   Giudice
relatore Luigi Mazzella; 
    uditi  gli  avvocati  Ulisse   Corea   per   la   Regione   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, Giandomenico Falcon per le  Regioni  Liguria,
Umbria ed Emilia Romagna, Stefano Grassi per la Regione Puglia e  gli
avvocati dello Stato Massimo Salvatorelli e Antonio Tallarida per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 27 settembre  2010,  depositato  in
cancelleria il 28 settembre 2010 e iscritto al  n.  96  del  registro
ricorsi dell'anno 2010,  la  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste  ha  promosso,  tra  l'altro,   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli articoli 9, comma 28, e 14,  comma  24-bis,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1  della  legge
30 luglio 2010, n. 122, in riferimento agli  articoli  117,  terzo  e
quarto comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, dell'articolo
10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.  3  (Modifiche  al
Titolo V della Parte seconda della Costituzione), e degli articoli 2,
lettera a), 3, lettere f) e l), 4, primo  comma,  e  12  della  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la  Valle
d'Aosta). 
    1.1.-  La  ricorrente  afferma  che  l'art.  9,  comma  28,   del
decreto-legge  n.  78  del  2010  stabilisce,  tra  l'altro,  che  «A
decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni  dello  Stato  [...]
possono avvalersi di personale a tempo determinato o con  convenzioni
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno  2009.  Per  le  medesime  amministrazioni  la  spesa   per
personale  relativa  a  contratti  di  formazione  lavoro,  ad  altri
rapporti formativi,  alla  somministrazione  di  lavoro,  nonche'  al
lavoro accessorio [...], non puo' essere superiore al 50 per cento di
quella sostenuta per le  rispettive  finalita'  nell'anno  2009».  La
stessa   disposizione   aggiunge   che   le   riportate    previsioni
«costituiscono principi generali  ai  fini  del  coordinamento  della
finanza pubblica  ai  quali  si  adeguano  le  Regioni,  le  Province
autonome e gli enti del  Servizio  sanitario  nazionale».  Ad  avviso
della ricorrente, tale disposizione, per quanto riguarda la specifica
posizione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  deve
essere  coordinata  con  l'art.  14,  comma  24-bis,   del   medesimo
decreto-legge n. 78 del 2010, ai sensi del quale il limite  di  spesa
previsto dall'art. 9, comma 28, puo' essere  superato  esclusivamente
nel caso di proroga  dei  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato
stipulati dalle  Regioni  a  statuto  speciale,  nonche'  dagli  enti
territoriali facenti parte delle predette Regioni,  «a  valere  sulle
risorse  finanziarie  aggiuntive  appositamente  reperite  da  queste
ultime attraverso apposite misure di  riduzione  e  razionalizzazione
della spesa», fatto salvo,  comunque,  il  rispetto  dei  vincoli  ed
obiettivi di contenimento della spesa pubblica previsti dal patto  di
stabilita' interno. Inoltre, sempre secondo il comma 24-bis dell'art.
14, per l'attuazione dei «processi assunzionali la Regione e'  tenuta
ad attingere prioritariamente ai lavoratori a tempo determinato». 
    1.1.1.- Cio' premesso, la ricorrente sostiene, in via principale,
che il combinato disposto degli  artt.  9,  comma  28,  e  14,  comma
24-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, contrasta con gli artt.  2,
lettera a), e 4, primo comma, dello statuto  della  Regione,  nonche'
con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. 
    Al riguardo la difesa regionale afferma che, ai  sensi  dell'art.
2, lettera a), dello statuto regionale  speciale,  la  Regione  Valle
d'Aosta /Vallee d'Aoste gode di una competenza primaria in materia di
«ordinamento degli uffici e degli enti  dipendenti  dalla  Regione  e
stato giuridico ed economico del personale». Conseguentemente,  nella
relativa disciplina, la Regione valdostana non puo'  essere  limitata
dall'intervento del legislatore statale, essendo venuto meno anche il
limite del rispetto dei  principi  dell'ordinamento  giuridico  della
Repubblica, dell'interesse nazionale e delle  norme  fondamentali  di
riforma economico-sociale, in virtu' della previsione di cui all'art.
10 della legge cost. n. 3 del 2001. Nella medesima materia,  poi,  in
forza del parallelismo posto dall'art. 4 dello  statuto,  la  Regione
esercita le rispettive funzioni amministrative. 
    Ad avviso della ricorrente, le predette  attribuzioni  statutarie
sarebbero lese dal comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge n.  78  del
2010, perche', per effetto di tale disposizione,  la  Regione  e  gli
enti pubblici regionali non possono autonomamente determinarsi  circa
il trattamento accessorio da destinare al personale,  ne'  possono  -
per la parte eccedente il limite fissato con legge statale - assumere
nuovo personale  o  mantenere  i  rapporti  contrattuali  in  essere,
dovendo,  altrimenti,  rideterminarne,  in  senso  peggiorativo,   il
relativo trattamento economico. 
    Le impugnate  disposizioni  del  decreto-legge  n.  78  del  2010
inciderebbero pertanto in maniera diretta su aspetti  concernenti  lo
«stato economico» del personale. 
    Inoltre, l'art. 14, comma 24-bis, del medesimo decreto-legge, nel
consentire alla Regione di superare il tetto massimo di spesa imposto
dal comma 28 del precedente art. 9 solo nell'ipotesi della proroga di
contratti a tempo determinato,  impone  all'ente  la  scelta  di  uno
specifico modello contrattuale e lederebbe pertanto  le  attribuzioni
regionali in materia  di  stato  giuridico  del  personale.  Identica
considerazione varrebbe per l'ultimo periodo dello  stesso  art.  14,
comma 24-bis, che, in ipotesi di nuove assunzioni, obbliga le Regioni
ad attingere prioritariamente al personale a tempo determinato ovvero
a  motivare  una  diversa  scelta  del  personale  da   assumere.   A
quest'ultimo riguardo, la difesa regionale menziona anche la sentenza
n. 95 del 2008 di questa Corte, secondo cui la regolamentazione delle
modalita' di accesso al lavoro pubblico  regionale  e'  riconducibile
alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli
enti pubblici regionali che rientra nella competenza residuale  delle
Regioni. 
    1.1.2.- In subordine, la ricorrente  sostiene  che  il  combinato
disposto  degli  artt.  9,  comma  28,  e  14,  comma   24-bis,   del
decreto-legge n. 78 del 2010 sarebbe illegittimo anche ove si volesse
invocare il titolo  competenziale  rappresentato  dalla  materia  del
coordinamento della finanza pubblica. In particolare,  risulterebbero
violati l'art. 3, lettera f), dello statuto di autonomia  speciale  e
gli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost.,  applicabili
alla Regione ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. 
    Infatti  le  predette  norme  impugnate,  lungi   dall'introdurre
principi fondamentali di coordinamento  della  finanza  pubblica,  si
risolvono nell'imposizione di misure analitiche e  di  dettaglio  che
non lasciano alcun margine di intervento al legislatore regionale  in
ordine alla scelta degli strumenti idonei  a  perseguire  l'obiettivo
del contenimento della spesa pubblica. 
    Ne' l'indebita ingerenza nelle  attribuzioni  regionali  potrebbe
ritenersi esclusa dalla previsione della deroga introdotta  dall'art.
14, comma 24-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, che  consente  di
superare il limite di spesa del 50 per cento  solamente  in  caso  di
proroga di contratti a tempo determinato gia' in essere. Neppure tale
deroga, infatti, permette alla Regione di rinnovare contratti di tipo
diverso  da  quelli  a  tempo   determinato   ovvero   di   procedere
all'assunzione di nuovo personale per un importo eccedente il 50  per
cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalita'. 
    Lo Stato, quindi, avrebbe esorbitato dalla competenza concorrente
prevista dall'art. 117, terzo comma, Cost.,  limitando  indebitamente
l'autonomia finanziaria di spesa della Regione,  nonche'  quella  dei
Comuni situati nella Regione Valle d'Aosta, in relazione  alla  quale
la competenza spetta alla ricorrente ai sensi  dell'art.  3,  lettera
f), dello statuto di autonomia speciale. 
    1.1.3.- La difesa regionale aggiunge che  il  combinato  disposto
degli artt. 9, comma 28, e 14, comma 24-bis, del decreto-legge n.  78
del 2010 lede anche l'autonomia finanziaria di  entrata  della  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, costituzionalmente tutelata  dagli  artt.  3,
lettera f), e 12 dello statuto regionale speciale, nonche'  dall'art.
119 Cost. e dall'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. 
    Infatti, il  predetto  art.  14,  comma  24-bis,  dispone  che  i
contratti a tempo determinato prorogati dalla Regione in virtu' della
deroga da esso  prevista  gravino  solo  «sulle  risorse  finanziarie
aggiuntive appositamente reperite» dalla Regione medesima «attraverso
apposite  misure  di  riduzione  e  razionalizzazione   della   spesa
certificate dagli organi di controllo interno». In questa maniera, ad
avviso della ricorrente, il legislatore  statale,  esorbitando  dalla
sua competenza concorrente in materia di coordinamento della  finanza
pubblica,  avrebbe  seccamente  imposto   alla   Regione   valdostana
l'istituzione  di  risorse  aggiuntive,  fissato  le   modalita'   di
reperimento e individuato la relativa  destinazione,  cosi'  violando
ogni garanzia afferente all'autonomia finanziaria  di  entrata  della
ricorrente. 
    1.1.4.- Ulteriori profili di illegittimita'  costituzionale  sono
denunciati dalla ricorrente con riferimento al fatto  che  l'art.  9,
comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede espressamente  che
le disposizioni da esso dettate si applichino  anche  agli  enti  del
Servizio sanitario nazionale. 
    In particolare, sarebbe  violato  l'art.  3,  lettera  l),  dello
statuto  di  autonomia  speciale  che  attribuisce  alla  Regione  la
competenza legislativa in materia di «igiene  e  sanita',  assistenza
ospedaliera e profilattica». 
    La difesa regionale ricorda, poi, che, a  seguito  della  riforma
del Titolo V della  Parte  seconda  della  Costituzione,  la  sanita'
risulta ripartita fra la materia di competenza regionale  concorrente
della «tutela della salute» e quella  dell'organizzazione  sanitaria,
in cui le Regioni  possono  adottare  una  propria  disciplina  anche
sostitutiva di quella statale. Tale particolare  forma  di  autonomia
riconosciuta alle Regioni ad autonomia ordinaria in materia di tutela
della salute ed organizzazione sanitaria deve applicarsi  anche  alla
ricorrente in quanto piu' ampia  rispetto  a  quella  prevista  dallo
statuto  speciale.  Conseguentemente,  l'art.  9,   comma   28,   del
decreto-legge n. 78 del 2010 sarebbe  costituzionalmente  illegittimo
anche in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., in  combinato
disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. 
    Inoltre, pur volendo ritenere che  l'organizzazione  dei  servizi
sanitari  non  costituisca  una  materia  di   competenza   residuale
regionale ai sensi del quarto comma dell'art. 117  Cost.,  bensi'  un
aspetto rientrante nella materia «tutela della salute» di  competenza
concorrente ai sensi del terzo comma del medesimo art. 117, l'art. 9,
comma 28, sarebbe comunque illegittimo perche' la disciplina in  esso
contenuta non  costituisce  un  principio  fondamentale  in  tema  di
organizzazione,  estendendosi  anche  ai  profili  di  dettaglio   di
quest'ultima. 
    2.- Con ricorso notificato il 28 settembre  2010,  depositato  in
cancelleria il 6 ottobre 2010 e  iscritto  al  n.  102  del  registro
ricorsi dell'anno 2010, la Regione Liguria ha promosso, tra  l'altro,
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 3, 28, 29
e 36, del decreto-legge n. 78 del 2010, in riferimento agli artt.  3,
36, 39, 97, 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione. 
    2.1.- Ad avviso della ricorrente, il comma 3 del predetto art.  9
[a norma del quale «A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
presente provvedimento, nei confronti dei titolari  di  incarichi  di
livello dirigenziale generale delle amministrazioni  pubbliche,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),  ai  sensi
del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  non
si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano
la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante
dall'espletamento di incarichi aggiuntivi»], ponendo limiti rigidi ed
autoapplicativi a voci specifiche e minute di spesa, lederebbe l'art.
117, terzo comma, Cost. e l'autonomia finanziaria delle Regioni. 
    Inoltre, contrasterebbe  con  l'art.  39  Cost.,  perche'  incide
sull'entita' dei  trattamenti  economici  determinata  dai  contratti
collettivi, violando  la  riserva  di  contrattazione  collettiva  in
materia di retribuzioni. Tale violazione si  tradurrebbe,  ad  avviso
della difesa regionale, in  lesione  dell'autonomia  organizzativa  e
finanziaria regionale tutelata dagli artt. 117, quarto comma,  e  119
Cost., perche' lo Stato, in questa maniera, altera unilateralmente le
scelte fatte  dall'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle
pubbliche amministrazioni (ARAN)  per  conto  delle  Regioni  e  pone
limiti puntuali a specifiche voci di spesa regionale. 
    Inoltre,  la  norma  in  questione  violerebbe  il  principio  di
ragionevolezza e  l'art.  36  Cost.,  perche'  riduce  i  trattamenti
fissati nei contratti collettivi,  che  si  presumono  essere  quelli
proporzionati  alla  qualita'  e  quantita'  del   lavoro   prestato,
producendo  un'ingiustificata  ed   irragionevole   alterazione   del
sinallagma contrattuale, danneggiando i singoli lavoratori  a  fronte
di una limitata incidenza sul totale della manovra. Tali  violazioni,
poi, si rifletterebbero  in  lesione  dell'autonomia  finanziaria  ed
organizzativa  regionale,  riguardando  la  gestione  del   personale
regionale e del bilancio. 
    2.2.- La  ricorrente  impugna,  poi,  l'art.  9,  comma  28,  del
decreto-legge n. 78 del 2010 assumendo  che  esso  violerebbe  l'art.
117, terzo  comma,  Cost.,  poiche',  ponendo  limiti  rigidi  a  una
specifica voce di spesa, eccede dalla competenza statale  concorrente
in materia di coordinamento della finanza pubblica. Inoltre la  norma
contrasterebbe  con  l'art.  119  Cost.,  perche',  concernendo   una
specifica  voce  di  spesa  e  fissando  misure  di  dettaglio,  lede
l'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni  e  degli  enti
locali. 
    2.3.- L'art. 9, comma  29,  del  decreto-legge  n.  78  del  2010
stabilisce che «le societa' non quotate, inserite nel conto economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'ISTAT ai sensi del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
dicembre 2009, n.  196,  controllate  direttamente  o  indirettamente
dalle  amministrazioni  pubbliche,   adeguano   le   loro   politiche
assunzionali alle disposizioni previste nel  presente  articolo».  La
ricorrente  sostiene  che  tale  norma,  concernendo  anche  societa'
pubbliche   dell'ordinamento   regionale,    lederebbe    l'autonomia
organizzativa e  finanziaria  della  Regione  e  degli  enti  locali,
eccedendo dai limiti della potesta' legislativa statale in materia di
coordinamento della finanza pubblica, poiche' impone un limite rigido
ad una voce specifica di spesa. 
    2.4.- La Regione Liguria censura anche l'art. 9,  comma  36,  del
decreto-legge n. 78 del 2010, il quale stabilisce che «per  gli  enti
di nuova istituzione non derivanti  da  processi  di  accorpamento  o
fusione  di  precedenti  organismi,  limitatamente   al   quinquennio
decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo  esperimento
delle procedure  di  mobilita',  fatte  salve  le  maggiori  facolta'
assunzionali eventualmente previste dalla legge  istitutiva,  possono
essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie
aventi  carattere  certo  e  continuativo  e,  comunque  nel   limite
complessivo del 60% della dotazione organica» e che, a tal fine, «gli
enti  predispongono  piani  annuali  di  assunzioni   da   sottoporre
all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con
il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia
e delle finanze». 
    La ricorrente sostiene che la norma, ove fosse da intendere  come
rivolta  anche  al  sistema  regionale,   sarebbe   illegittima   per
violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 119  della
Costituzione. 
    Essa, infatti, ponendo  un  limite  alle  assunzioni  degli  enti
pararegionali e paracomunali, non detta un principio di coordinamento
della  finanza  pubblica,   ma   un   precetto   dettagliato   lesivo
dell'autonomia finanziaria della Regione e degli enti locali. 
    Inoltre, il limite sarebbe irragionevole  e  pregiudicherebbe  il
buon andamento della pubblica amministrazione, perche' costringe  gli
enti a restare per diversi anni «sotto-organico»  e  pone  un  limite
percentuale alle spese per il personale fissato  in  modo  rigido  ed
indiscriminato, a  prescindere  da  quali  possano  essere  le  altre
necessita' di spesa degli enti pubblici. Tale violazione degli  artt.
3 e  97  Cost.  si  rifletterebbe,  poi,  in  lesione  dell'autonomia
organizzativa e finanziaria della Regione e degli enti locali,  nella
cui sfera rientrano le politiche assunzionali. 
    3.- Con ricorso notificato il 28 settembre  2010,  depositato  in
cancelleria il 6 ottobre 2010, e iscritto  al  n.  103  del  registro
ricorsi dell'anno 2010, la Regione Umbria ha promosso,  tra  l'altro,
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma  28,  del
decreto-legge n. 78 del 2010, in riferimento agli  artt.  117,  terzo
comma, e 119 della Costituzione. 
    La ricorrente svolge, al riguardo, i medesimi  argomenti  dedotti
nel ricorso della Regione Liguria e riportati sub n. 2.2. 
    4.- Con ricorso notificato il 28 settembre  2010,  depositato  in
cancelleria il 6 ottobre 2010 e  iscritto  al  n.  106  del  registro
ricorsi dell'anno 2010, la Regione Emilia-Romagna  ha  promosso,  tra
l'altro, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 9,  comma
28, del decreto-legge n. 78 del 2010, in riferimento agli artt.  117,
terzo comma, e 119 della Costituzione. 
    La ricorrente formula le medesime censure contenute  nel  ricorso
proposto dalla Regione Liguria e riportate sub n. 2.2. 
    5.- Con ricorso notificato il 28 settembre  2010,  depositato  in
cancelleria il 7 ottobre 2010 e  iscritto  al  n.  107  del  registro
ricorsi dell'anno 2010, la Regione Puglia ha promosso,  tra  l'altro,
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 9, commi  28,  29,
31 e 36, del decreto-legge n. 78 del 2010, in riferimento agli  artt.
117, secondo, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119
della Costituzione. 
    5.1.- La ricorrente sostiene, in particolare, che l'art. 9, comma
28, del decreto-legge n. 78 del 2010 violerebbe gli artt. 117,  terzo
comma, e 119 Cost., perche' prevede limiti puntuali a specifiche voci
di spesa. 
    5.2.- Quanto all'art. 9, comma 29, del d.lgs. n. 78 del 2010,  ad
avviso della difesa regionale esso, nella parte in cui si  applica  a
societa'  controllate  da  enti  territoriali  diversi  dallo  Stato,
eccederebbe dalla competenza statale prevista dall'art. 117,  secondo
comma, lettera g), Cost., e invaderebbe  quella  regionale  residuale
stabilita dal quarto comma dello stesso art. 117. 
    La medesima norma sarebbe illegittima, poi, per violazione  degli
artt. 117, terzo  comma,  e  119  Cost.,  perche'  imponendo  vincoli
puntuali di spesa ad enti differenti rispetto a quelli nei  confronti
dei  quali   lo   Stato   dispone   della   competenza   legislativa,
esorbiterebbe dai limiti posti dall'art. 117, terzo comma,  Cost.,  a
tutela dell'autonomia finanziaria regionale garantita  dall'art.  119
della Costituzione. 
    5.3.- Con riferimento all'art. 9, comma 31, del decreto-legge  n.
78 del 2010, la Regione Puglia premette che tale norma prevede che  i
trattenimenti   in   servizio   del   personale    delle    pubbliche
amministrazioni possono avvenire esclusivamente entro i limiti  delle
facolta'  assunzionali  consentiti  in  base  alle   cessazioni   del
personale, con  conseguente  proporzionale  riduzione  delle  risorse
destinabili alle nuove assunzioni per un importo pari al  trattamento
retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. 
    Ad avviso della difesa regionale, tale disposizione, nella  parte
in cui si applica anche alle Regioni, e' illegittima  per  violazione
dell'art.  117,  quarto   comma,   Cost.,   poiche',   regolando   la
possibilita' di effettuare il trattenimento  in  servizio  anche  del
personale  delle  amministrazioni  regionali  e  locali,  invade   la
competenza  legislativa  residuale  regionale  nella  materia   della
«organizzazione amministrativa delle Regioni e  degli  enti  locali».
Che si tratti di una  normativa  destinata  ad  intervenire  in  tale
materia, peraltro, sarebbe confermato - secondo la ricorrente  -  dal
fatto che essa risulta espressamente dettata «al fine di agevolare il
processo di riduzione degli  assetti  organizzativi  delle  pubbliche
amministrazioni». 
    La Regione Puglia aggiunge che, ove non si ritenesse  che  l'art.
9, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010 appartenga alla materia
della «organizzazione amministrativa», la sua  legittimita'  dovrebbe
essere  necessariamente  valutata  sulla  base   delle   disposizioni
costituzionali che prevedono la competenza dello Stato  a  dettare  i
«principi fondamentali del coordinamento della  finanza  pubblica»  e
che regolano l'autonomia finanziaria regionale. Ed allora, posto  che
la  norma  in  esame  prevede  un  limite  puntuale  concernente  una
specifica voce di spesa, ossia quella dei trattenimenti in  servizio,
essa non potrebbe  essere  qualificata  come  principio  fondamentale
della  materia  del  «coordinamento  della  finanza  pubblica»,   con
conseguente violazione degli artt. 117,  terzo  comma,  e  119  della
Costituzione. 
    5.4.- La ricorrente sostiene, poi, che l'art. 9,  comma  36,  del
decreto-legge n. 78 del 2010, nella parte in  cui  si  applica  anche
alle Regioni, violerebbe gli artt. 117, secondo  comma,  lettera  g),
terzo e quarto comma, 118,  primo  e  secondo  comma,  e  119,  della
Costituzione. 
    5.4.1.- Sussisterebbe, innanzi tutto, contrasto con  l'art.  117,
secondo comma,  lettera  g),  e  quarto  comma,  della  Costituzione.
Infatti,  la  prima  delle  due  disposizioni  costituzionali  citate
attribuisce allo Stato la  competenza  esclusiva  in  relazione  alla
materia dell'ordinamento e dell'organizzazione  amministrativa  degli
enti pubblici nazionali; pertanto se  lo  Stato  disciplinasse  anche
l'organizzazione amministrativa di enti pubblici  diversi  da  quelli
statali, verrebbe ad invadere  la  competenza  legislativa  residuale
che, in virtu'  dell'art.  117,  quarto  comma,  Cost.,  spetta  alle
Regioni nella materia dell'organizzazione amministrativa  degli  enti
pubblici regionali e locali. 
    5.4.2.- L'art. 9, comma 36, del decreto-legge  n.  78  del  2010,
limitando le nuove assunzioni al 50 per cento delle entrate  correnti
ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque al 60 per
cento della dotazione organica, lederebbe anche gli artt. 117,  terzo
comma, e 119 Cost., poiche' la  norma  impone  un  vincolo  di  spesa
puntuale, il quale  non  puo'  essere  legittimato  dalla  competenza
statale  a  porre  i  «principi  fondamentali»  nella   materia   del
«coordinamento della finanza pubblica». 
    5.4.3.- La Regione Puglia aggiunge che la norma censurata,  nella
parte in cui prevede che gli enti  predispongano  «piani  annuali  di
assunzioni    da     sottoporre     all'approvazione     da     parte
dell'amministrazione vigilante d'intesa  con  il  Dipartimento  della
funzione pubblica ed il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze»,
contrasterebbe anche con l'art. 118, primo e  secondo  comma,  Cost.,
perche' alloca una funzione amministrativa (l'approvazione dei  piani
di assunzione) in capo al Dipartimento della funzione pubblica ed  al
Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito  di  una  materia
diversa da quelle contemplate dall'art. 117,  secondo  comma,  Cost.;
infatti, nella parte in cui l'art. 9, comma 36, del decreto-legge  n.
78 del 2010 e' rivolto anche agli enti pubblici non statali, esso  e'
ascrivibile al quarto comma dell'art. 117 Cost. e l'art. 118, secondo
comma, Cost., prevede che ad allocare le funzioni amministrative  sia
il legislatore competente in base al precedente art. 117. 
    Il primo comma dell'art. 118 Cost., invece, sarebbe leso  perche'
- a prescindere dalla  questione  concernente  la  titolarita'  della
competenza legislativa ad allocare la funzione - la  norma  impugnata
ha attribuito quest'ultima ad  organi  statali  senza  che  cio'  sia
giustificato dal principio di sussidiarieta', e in particolare  dalla
inadeguatezza del livello regionale di governo. Infatti, posto che il
fine  della  normativa  in  questione  e'  quello  di  concorrere  al
contenimento della spesa pubblica,  il  controllo  del  rispetto  dei
criteri di coordinamento della finanza pubblica da parte  degli  enti
pubblici non statali puo' efficacemente essere  svolto  dagli  organi
inseriti nel circuito regionale dell'indirizzo politico. 
    6.- In tutti  i  giudizi  si  e'  costituito  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 
    6.1.-  Preliminarmente  la  difesa  dello  Stato   eccepisce   la
tardivita' dei ricorsi  proposti  contro  norme  gia'  contenute  nel
decreto-legge n. 78 del 2010, non modificate in sede  di  conversione
e, quindi, in ipotesi immediatamente lesive. 
    6.2.- Nel  merito,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
afferma che il predetto decreto-legge e' stato adottato nel pieno  di
una grave crisi economica internazionale, al fine  di  assicurare  la
stabilita' finanziaria del Paese nella sua interezza. Le disposizioni
in  esso  contenute,  pertanto,  devono  essere  esaminate  nel  loro
complesso, poiche' ognuna sorregge le altre al fine di raggiungere le
finalita' di stabilizzazione e di rilancio economico. Si tratterebbe,
in  particolare,  di  interventi  normativi  tutti  rientranti  nella
competenza statale del coordinamento della  finanza  pubblica  e  che
trovano  fondamento  nei  principi  fondamentali  della  solidarieta'
politica,  economica  e  sociale  (art.  2  Cost.),  dell'uguaglianza
economica e sociale (art. 3, secondo comma, Cost.),  dell'unitarieta'
della   Repubblica   (art.   5   Cost.)   e   della   responsabilita'
internazionale  dello  Stato  (art.  10  Cost.),  nonche'  in  quelli
correlati del concorso di tutti alle spese pubbliche (art. 53 Cost.),
della pari dignita' (art. 114 Cost.), del fondo perequativo (art. 119
Cost.), della tutela dell'unita' giuridica  ed  economica  (art.  120
Cost.) e degli altri doveri espressi dagli artt. da 41 a 47, 52 e  54
della Costituzione. 
    6.2.1.-  Nel  giudizio  promosso  dalla  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste l'Avvocatura generale dello Stato deduce  che,
poiche' le norme impugnate sono dirette a  consolidare  il  patto  di
stabilita' esterno ed interno, esse si applicano anche agli  enti  ad
autonomia speciale,  perche'  pure  su  questi  grava  il  dovere  di
conseguire gli obiettivi  di  finanza  pubblica,  condizionati  anche
dagli obblighi comunitari. 
    6.3.-  Con  specifico  riferimento  alle  censure  rivolte   alle
disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del  2010,
il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che esse  concernono
la spesa per il personale delle  pubbliche  amministrazioni,  vale  a
dire uno degli aggregati di spesa piu'  consistenti  e  di  rilevanza
strategica i fini dell'attuazione del piano  di  stabilita'  interno,
con conseguente sottrazione di tali disposizioni da ogni  censura  di
interesse regionale, anche perche' si tratta di norme non permanenti,
ma transitorie. 
    L'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 conterrebbe,
poi, una disposizione di principio, cui le Regioni debbono adeguarsi. 
    Inoltre l'Avvocatura generale dello Stato  ricorda  che,  con  la
sentenza n. 151 del 2010, questa Corte ha stabilito che la disciplina
del rapporto  di  pubblico  impiego  e'  riconducibile  alla  materia
dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale. 
    6.4.- Con riferimento alla censura  rivolta  all'art.  14,  comma
24-bis,  del  decreto-legge  n.  78  del  2010  dalla  Regione  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
oltre a richiamare quanto dedotto rispetto all'art. 9,  sostiene  che
tale norma detta disposizioni specifiche per le Regioni ad  autonomia
speciale che non violano lo  statuto  regionale  neppure  nell'ultimo
periodo, ponendo un principio di riforma economico-sociale  a  favore
dei lavoratori precari. 
    7.- Le parti hanno depositato memorie. 
    7.1.- La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha chiesto
in via preliminare che la Corte dichiari l'inapplicabilita'  ad  essa
delle norme oggetto della sua impugnazione, in  virtu'  del  disposto
dell'art. 1,  comma  132,  della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge di stabilita' 2011), a norma del quale  «Per  gli
esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale, escluse la
regione Trentino-Alto Adige e le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente,
con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello  complessivo
delle spese correnti  e  in  conto  capitale,  nonche'  dei  relativi
pagamenti, in considerazione del rispettivo  concorso  alla  manovra,
determinato ai sensi del comma 131». La Regione sostiene che, poiche'
in data 11 novembre 2010 essa ha  gia'  raggiunto  l'accordo  con  il
Ministero   per   la    semplificazione    normativa    relativamente
all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario   posti
dall'ordinamento  dell'Unione  europea  e  dalle  altre   misure   di
coordinamento  della  finanza  pubblica  stabilite  dalla   normativa
statale, previsto dall'art. 1, comma 160,  della  legge  n.  220  del
2010, la disciplina contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2010 e'  ad
essa inapplicabile. 
    In via subordinata, la Regione eccepisce che  le  norme  da  essa
impugnate  sarebbero  incostituzionali  anche  per   violazione   del
principio di leale collaborazione. 
    7.2.- Le  Regioni  Liguria,  Umbria  ed  Emilia-Romagna  deducono
l'infondatezza   dell'eccezione   di    inammissibilita'    sollevata
dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo la  possibilita'  di
impugnare disposizioni contenute in un decreto-legge  anche  dopo  la
sua conversione in legge. 
    Le ricorrenti contestano che si  possano  ritenere  legittime  le
disposizioni  impugnate  invocando   la   situazione   di   emergenza
economica, la quale non consentirebbe comunque l'emanazione di  norme
che nel contenuto si discostino dalle regole costituzionali. 
    Con riferimento  specifico  alle  disposizioni  dell'art.  9  del
decreto-legge n. 78 del 2010  oggetto  di  impugnazione,  le  Regioni
affermano che esse  non  attengono  alla  spesa  complessiva  per  il
personale pubblico, ma a singole voci  componenti  di  quella  spesa.
Inoltre si tratta di norme autoapplicative  che  non  lasciano  alcun
margine di scelta alle  Regioni.  Alcune  di  esse,  poi,  non  hanno
neppure natura transitoria. 
    7.2.1.-  In  memorie  successivamente  depositate,   le   Regioni
Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna sostengono che l'art. 9, comma  28,
del decreto-legge n. 78 del 2010 e'  stato  modificato  dall'art.  4,
comma  102,  lettera  a),  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge di stabilita' 2012),  il  quale  ha  aggiunto  le
camere di commercio  agli  enti  soggetti  al  limite  relativi  alle
assunzioni e gli enti locali ai soggetti per i quali le  disposizioni
del predetto comma 28 costituiscono principi  generali  ai  fini  del
coordinamento della finanza pubblica. Tuttavia simili  modificazioni,
ad avviso delle ricorrenti, non  fanno  venir  meno  la  materia  del
contendere  in  relazione  alla  censura  fondata   sull'applicazione
dell'art. 9 agli enti locali, considerato che la norma modificata  ha
avuto gia' applicazione. 
    Le ricorrenti menzionano, poi, le sentenze di questa Corte n. 182
e n. 232 del 2011, sottolineando che la prima ha  ribadito  i  limiti
del  potere  statale  in  materia  di  coordinamento  della   finanza
pubblica, mentre la seconda ha escluso che una disposizione contenuta
nel d.l.  n.  78  del  2010  (e,  precisamente,  l'art.  43)  potesse
qualificarsi  come  principio  fondamentale  di  coordinamento  della
finanza pubblica. 
    7.3.- La Regione  Puglia  deduce  preliminarmente  l'infondatezza
dell'eccezione di tardivita' sollevata dall'Avvocatura generale dello
Stato. 
    Nega, poi, che situazioni di  emergenza  economica  abilitino  lo
Stato a legiferare eccedendo dai limiti previsti  dalla  Costituzione
alla sua competenza legislativa. 
    La difesa regionale richiama la giurisprudenza costituzionale  in
tema  di  coordinamento  della  finanza  pubblica  e,  con  specifico
riferimento alle disposizioni dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del
2010  oggetto  di  impugnativa,  contesta  che  esse  possano  essere
qualificate come principi fondamentali in quella materia,  anche  per
il loro carattere autoapplicativo. 
    Riguardo all'art. 9, comma 31,  del  d.l.  n.  78  del  2010,  la
Regione  Puglia  contesta  la   fondatezza   dell'argomentazione   di
controparte, secondo cui la norma non avrebbe  natura  innovativa  e,
con riferimento al comma 36 dello stesso  art.  9,  prende  atto  che
l'Avvocatura generale dello  Stato  sostiene  che  la  norma  non  si
applica alle Regioni; la ricorrente, pertanto, conferma  che  la  sua
autonomia costituzionale sarebbe adeguatamente salvaguardata anche da
una pronuncia di rigetto fondata su una simile interpretazione  della
disposizione censurata. 
    La  difesa  regionale  contesta,  infine,  che  le   disposizioni
dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 oggetto di  impugnazione
possano  essere  ricondotte  alla  materia  dell'ordinamento  civile,
poiche'  esse  non   attengono   alla   disciplina   degli   istituti
contrattuali del rapporto di impiego pubblico. 
    7.4.-  Anche  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   ha
depositato memorie nelle quali ha ribadito argomentazioni gia' svolte
in sede di costituzione in giudizio. 
    In particolare, l'Avvocatura generale dello Stato ha  riaffermato
che le previsioni contenute nell'art. 9 del decreto-legge n.  78  del
2010 soddisfano i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di  questa
Corte affinche' le norme statali che impongono limiti alla  spesa  di
Regioni  ed  enti   locali   possano   qualificarsi   come   principi
fondamentali in materia  di  coordinamento  della  finanza  pubblica.
Infatti, esse  pongono  solamente  obiettivi  di  riequilibrio  della
finanza  pubblica  (intesi  anche  nel  senso   di   un   transitorio
contenimento  complessivo,  sebbene   non   generale,   della   spesa
corrente),  senza  prevedere  strumenti  o  modalita'  per  il   loro
perseguimento. Quanto all'art. 9, comma 36, del decreto-legge  n.  78
del 2010, la difesa dello Stato sostiene che esso,  riferendosi  agli
enti di nuova istituzione, non si applica alle Regioni. 
    Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con   riferimento
all'art. 9, commi 3, 28, 29, 31 e 36 del decreto-legge n. 78 del 2010
sostiene che trattasi  di  disposizioni  di  principio  e,  pertanto,
legittimamente  emanate  dallo  Stato  nell'esercizio  della  propria
competenza legislativa in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica. Il comma 28, inoltre, e' riconducibile anche  alla  materia
dell'ordinamento civile. 
    Quanto all'art. 14, comma 24-bis, la difesa dello Stato  sostiene
che, trattandosi di disposizione che contiene una  deroga,  a  favore
delle Regioni ad autonomia speciale, del limite imposto dall'art.  9,
comma 28, essa e' una norma di favore per i predetti enti.  Per  quel
che concerne, poi, l'ultimo periodo (che prescrive  che  le  Regioni,
per l'attuazione dei processi assunzionali previsti  dalla  normativa
vigente, debbano prioritariamente attingere  ai  lavoratori  a  tempo
determinato), il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che si
tratta di una norma di principio ispirata  a  criteri  solidaristici,
diretta ad assicurare la stabilita' occupazionale  e  ad  evitare  un
aumento insostenibile dell'impiego pubblico a  tutela  del  patto  di
stabilita'. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-   Con   distinti   ricorsi,   la   Regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e le Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e
Puglia  hanno  promosso,  tra  l'altro,  questioni  di   legittimita'
costituzionale degli articoli 9, commi 3, 28, 29,  31  e  36,  e  14,
comma 24-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti
in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di   competitivita'
economica), convertito in legge, con modificazioni,  dall'articolo  1
della legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento - nel complesso  -
agli articoli 3, 36, 39, 97, 117, secondo comma, lettera g), terzo  e
quarto comma, 118, primo comma, e 119 della  Costituzione,  dell'art.
10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.  3  (Modifiche  al
Titolo V della Parte seconda della Costituzione), degli  articoli  2,
lettera a), 3, lettere f) e l), 4, primo  comma,  e  12  della  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la  Valle
d'Aosta), e del principio di ragionevolezza. 
    2.- In particolare, la Regione Liguria  ha  censurato  l'art.  9,
comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, il  quale  stabilisce  che
nei confronti dei  titolari  di  incarichi  di  livello  dirigenziale
generale  delle  amministrazioni  pubbliche  non  si   applicano   le
disposizioni   normative   e   contrattuali   che   autorizzano    la
corresponsione, a loro favore, di una  quota  dell'importo  derivante
dall'espletamento di incarichi aggiuntivi. 
    Ad avviso della ricorrente, tale  norma  viola  sia  l'art.  117,
terzo comma, della Costituzione, perche', ponendo limiti rigidi a una
specifica voce di spesa, eccede dalla competenza statale  concorrente
in materia di coordinamento della finanza pubblica,  sia  l'art.  119
della Costituzione, poiche', concernendo una specifica voce di  spesa
e fissando con precisione la  misura  del  taglio,  lede  l'autonomia
organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali. 
    La Regione Liguria afferma che sono violati anche il principio di
ragionevolezza e gli artt.  36  e  39  Cost.,  perche',  riducendo  i
trattamenti fissati nei  contratti  collettivi,  la  norma  impugnata
produce un'ingiustificata ed irragionevole alterazione del sinallagma
contrattuale e viola  la  riserva  di  contrattazione  collettiva  in
materia di retribuzioni, alterando le  scelte  compiute  dall'Agenzia
per  la  rappresentanza  nazionale  delle  pubbliche  amministrazioni
(ARAN) per conto delle Regioni e ponendo limiti puntuali a specifiche
voci di spesa regionale. 
    3.- Tutte le  ricorrenti  propongono  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma 28, del  decreto-legge  n.  78  del
2010, il  quale,  con  disposizioni  espressamente  qualificate  come
principi generali di coordinamento della finanza pubblica, impone,  a
partire  dal  2011,  vincoli  alla  possibilita'  per  le   pubbliche
amministrazioni  statali  di  ricorrere  alle  assunzioni   a   tempo
determinato  e  alla  stipula   di   convenzioni   e   contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa,  nonche'  restrizioni  alla
spesa per  i  contratti  di  formazione-lavoro,  gli  altri  rapporti
formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio. 
    Le ricorrenti impugnano tali disposizioni  per  violazione  degli
artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.,  sostenendo  che  esse  eccedono
dalla competenza legislativa  statale  concorrente,  perche'  pongono
limiti ad una specifica voce di spesa e fissano misure di dettaglio. 
    La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste lamenta anche la
violazione dell'art.  3,  lettera  l),  dello  statuto  di  autonomia
speciale, perche', nella parte in cui si riferisce  anche  agli  enti
del  servizio  sanitario  nazionale,  l'art.   9,   comma   28,   del
decreto-legge n. 78 del 2010 lede la competenza regionale in  materia
di «igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica», nonche'
dell'art. 117, quarto comma, Cost., che attribuisce alle Regioni  una
competenza esclusiva in materia di organizzazione sanitaria. 
    La stessa Regione impugna la  predetta  norma  statale  anche  in
combinato disposto con il successivo art. 14, comma 24-bis, il  quale
stabilisce che il limite di spesa previsto  dall'art.  9,  comma  28,
puo' essere superato esclusivamente nel caso di proroga dei  rapporti
di lavoro a tempo  determinato  stipulati  dalle  Regioni  a  statuto
speciale,  nonche'  dagli  enti  territoriali  facenti  parte   delle
predette Regioni, «a  valere  sulle  risorse  finanziarie  aggiuntive
appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di
riduzione e razionalizzazione della spesa», fatto salvo, comunque, il
rispetto dei vincoli e degli obiettivi di  contenimento  della  spesa
pubblica  previsti  dal  patto  di  stabilita'  interno,  e  che  per
l'attuazione dei «processi  assunzionali  la  regione  e'  tenuta  ad
attingere prioritariamente ai lavoratori a tempo determinato». 
    Ad avviso della difesa regionale,  in  questa  maniera  sarebbero
lesi gli artt. 2,  lettera  a),  e  4,  primo  comma,  dello  statuto
speciale e l'art. 10 della legge costituzionale n. 3  del  2001,  che
attribuiscono alla Regione  la  competenza  primaria  in  materia  di
«ordinamento degli uffici e degli enti  dipendenti  dalla  Regione  e
stato giuridico ed  economico  del  personale».  Sussisterebbe,  poi,
contrasto con l'art. 3, lettera f), dello statuto  e  con  gli  artt.
117, terzo comma, e 119,  secondo  comma,  Cost.,  poiche'  le  norme
impugnate si risolvono nell'imposizione di  misure  analitiche  e  di
dettaglio che non lasciano alcun margine di intervento al legislatore
regionale. Infine sarebbero violati gli artt. 3,  lettera  f),  e  12
dello statuto, l'art. 119 Cost., e l'art. 10 della legge cost.  n.  3
del 2001, poiche'  il  legislatore  statale,  esorbitando  dalla  sua
competenza concorrente in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica, ha imposto alla Regione valdostana l'istituzione di risorse
aggiuntive, fissato le modalita' del loro reperimento  e  individuato
la relativa destinazione, cosi' violando l'autonomia  finanziaria  di
entrata della Regione medesima. 
    4.- E' impugnato anche l'art. 9, comma 29, del  decreto-legge  n.
78 del 2010, il quale stabilisce che le societa' inserite  nel  conto
economico consolidato  della  pubblica  amministrazione,  controllate
direttamente  o  indirettamente  dalle   amministrazioni   pubbliche,
«adeguano le loro politiche assunzionali alle  disposizioni  previste
nel presente articolo». 
    Le Regioni Liguria e Puglia lamentano il contrasto di tale  norma
con gli artt. 117, secondo comma, lettera g), terzo e quarto comma, e
119  Cost.,  denunciando  la  lesione  della   competenza   regionale
residuale in tema di societa' partecipate dalle Regioni e dagli  enti
locali e la compressione dell'autonomia  finanziaria  delle  Regioni,
stante il carattere dettagliato della disposizione. 
    5.- La Regione Puglia impugna  anche  l'art.  9,  comma  31,  del
decreto-legge n. 78 del 2010, il quale stabilisce che i trattenimenti
in servizio del personale  delle  pubbliche  amministrazioni  possono
avvenire esclusivamente entro i limiti delle facolta'  di  assunzione
consentiti in base  alle  cessazioni  del  personale.  La  ricorrente
lamenta la violazione degli artt. 117, terzo e quarto  comma,  e  119
Cost., denunciando la lesione della propria competenza  residuale  in
materia di ordinamento degli uffici regionali e degli enti locali  ed
eccepisce che, se si volesse  ricondurre  la  norma  nell'ambito  del
coordinamento  della  finanza   pubblica,   essa   sarebbe   comunque
illegittima in considerazione della sua natura  di  vincolo  puntuale
alla spesa. 
    6.- Le Regioni Liguria e  Puglia  impugnano,  infine,  l'art.  9,
comma 36, del decreto-legge n.  78  del  2010,  il  quale  impone  un
vincolo alle facolta' di assunzione  degli  enti  pubblici  di  nuova
istituzione, stabilendo che questi possono  procedere  ad  assunzioni
«nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere
certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della
dotazione  organica».  La  norma,  inoltre,  prevede  che  gli   enti
predispongano  piani  annuali  di  assunzioni  che   debbono   essere
approvati dall'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento
della  funzione  pubblica  ed  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
    Le ricorrenti, denunciando il contrasto di  tale  norma  con  gli
artt. 3, 97, 117 e 119 Cost., lamentano  che  lo  Stato  ha  ecceduto
dalla propria competenza legislativa, sia perche' si tratta di  norma
attinente all'organizzazione di  enti  non  statali  (riservata  alla
competenza residuale regionale), sia perche' il carattere dettagliato
della disposizione ne  impedisce  la  qualificazione  come  principio
fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Esse
denunciano altresi' la violazione dell'art.  118  Cost.,  poiche'  la
norma  censurata  attribuisce   ad   organi   statali   la   funzione
dell'approvazione  dei  piani  assunzionali,  senza  che   cio'   sia
giustificato dall'inadeguatezza del livello regionale di governo e in
una materia diversa da quelle previste dall'art. 117, secondo  comma,
della Costituzione. 
    7.-  Riservata  a  diverse  pronunce  la  decisione  sulle  altre
questioni promosse dalle ricorrenti, i ricorsi debbono essere riuniti
per essere decisi con la stessa sentenza. 
    8.- Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  preliminarmente
eccepisce la tardivita' dei ricorsi  perche'  proposti  contro  norme
gia' contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010,  non  modificate  in
sede di conversione e, quindi, in ipotesi immediatamente lesive, onde
esse avrebbero dovuto essere impugnate con ricorsi proposti entro  60
giorni dall'emanazione del decreto-legge e non, come  avvenuto  nella
fattispecie, dopo la conversione in legge. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Questa    Corte,    infatti,    ha    ripetutamente     affermato
l'ammissibilita' di questioni concernenti disposizioni  contenute  in
un decreto-legge proposte solamente successivamente alla  conversione
in legge (tra le tante, sentenza n. 383 del 2005). 
    9.- In ordine alle  questioni  promosse  dalla  Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste contro gli artt.  9,  comma  28,  e  14,
comma 24-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 deve essere dichiarata
la cessazione della materia del contendere. 
    In  effetti,  la  ricorrente,   nella   memoria   depositata   in
prossimita' dell'udienza pubblica dell'8 maggio  2011,  ha  affermato
che, a seguito della sopravvenuta entrata in vigore  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2011), il suo
concorso agli obiettivi di finanza  pubblica  ha  luogo,  ormai,  con
misure  da  definire  mediante  accordi  con  lo  Stato.  Si  tratta,
precisamente, dell'accordo con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze previsto dall'art. 1, comma 132, della legge n. 220 del  2010
e di quello con il Ministro  per  la  semplificazione  normativa,  ai
sensi dell'art. 1, commi 160 e seguenti della stessa legge n. 220 del
2010. Alla luce di tale normativa, la Regione ricorrente sostiene che
le disposizioni impugnate  non  sono  ad  essa  applicabili,  perche'
introducono misure volte  ad  assicurare  il  proprio  concorso  agli
obiettivi di finanza pubblica senza che  esse  siano  state  pattuite
mediante i menzionati accordi. 
    La ricorrente ha prodotto  in  giudizio  una  copia  dell'accordo
concluso  in  data  11  novembre  2010  con  il   Ministro   per   la
semplificazione, con la denominazione «Accordo  tra  lo  Stato  e  la
Regione autonoma Valle d'Aosta per  il  coordinamento  della  finanza
pubblica nell'ambito  del  processo  di  attuazione  del  federalismo
fiscale,  in  attuazione  dell'art.  119  della  Costituzione».  Tale
accordo non e' stato concluso nel rispetto  di  quanto  previsto  dai
commi 160 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010 (entrata
in vigore il 1° gennaio 2011), ma in  dichiarata  applicazione  della
legge 5  maggio  2009,  n.  42  (Delega  al  Governo  in  materia  di
federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'articolo   119   della
Costituzione), al fine di «modificare l'ordinamento finanziario della
Regione e di definire specifiche norme di coordinamento finanziario».
In attuazione di tale accordo - il quale prevede  che  gli  obiettivi
finanziari in esso pattuiti «sono approvati con legge ordinaria dello
Stato [...]» - e' poi effettivamente intervenuta la citata  legge  n.
220 del 2010, la quale, al comma 160 del suo art. 1, stabilisce  che:
«Ai sensi del combinato  disposto  dell'articolo  27  della  legge  5
maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 50 dello Statuto speciale per  la
Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.
4, e successive modificazioni,  la  regione  Valle  d'Aosta  concorre
[...] all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario  posti
dall'ordinamento  dell'Unione  europea  e  dalle  altre   misure   di
coordinamento  della  finanza  pubblica  stabilite  dalla   normativa
statale, attraverso le misure previste nell'accordo sottoscritto  tra
il Ministro per la semplificazione normativa e  il  presidente  della
regione Valle d'Aosta: a) con la progressiva  riduzione  della  somma
sostitutiva  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  all'importazione  a
decorrere  dall'anno  2011  fino  alla  soppressione  della  medesima
dall'anno  2017;  b)  con  il  concorso  finanziario   ulteriore   al
riequilibrio della finanza pubblica, mediante l'assunzione  di  oneri
relativi all'esercizio  di  funzioni  statali,  relative  ai  servizi
ferroviari di interesse locale; c) con la rimodulazione delle entrate
spettanti alla regione Valle d'Aosta». 
    Dalla conclusione di  quest'ultimo  accordo  e  dalla  successiva
approvazione dei suoi obiettivi  finanziari  ad  opera  della  citata
legge n. 220 del 2010 - atti entrambi sopravvenuti  al  decreto-legge
n. 78 del 2010 recante la disposizione impugnata -  consegue  che  il
concorso  della  Regione  autonoma   Valle   d'Aosta/Vallee   d'Aoste
all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario   posti
dall'ordinamento  dell'Unione  europea  e  dalle  altre   misure   di
coordinamento della finanza pubblica fissate dalla normativa  statale
e' rimesso,  per  le  annualita'  successive  al  2010,  alle  misure
previste  nell'accordo  stesso  e  nella  legge  che  lo   recepisce.
Pertanto,  gli  artt.  9,  comma  28,  e  14,   comma   24-bis,   del
decreto-legge n. 78 del 2010 (che dispongono esclusivamente  per  gli
anni successivi al 2010)  sono  applicabili  a  detta  Regione  solo,
eventualmente, attraverso le misure fissate nell'accordo e  approvate
con legge ordinaria dello Stato. Essi, dunque, non  trovando  diretta
applicazione nei confronti di  tale  Regione  autonoma,  non  possono
violarne  l'autonomia  legislativa  e  finanziaria,  con  conseguente
cessazione della materia del  contendere  in  ordine  alle  questioni
promosse dalla ricorrente. 
    10.- Le questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,
comma 3, del decreto-legge n. 78  del  2010  promosse  dalla  Regione
Liguria sono in parte inammissibili e in parte non fondate. 
    10.1.- La  norma  impugnata  stabilisce  che  nei  confronti  dei
titolari  di  incarichi  di  livello  dirigenziale   generale   delle
amministrazioni pubbliche non si applicano le disposizioni  normative
e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro  favore,  di
una  quota  dell'importo  derivante  dall'espletamento  di  incarichi
aggiuntivi. 
    10.2.- Le questioni  promosse  in  riferimento  al  principio  di
ragionevolezza e all'art. 36 Cost. sono inammissibili. 
    Ad avviso della  ricorrente,  la  norma  impugnata,  riducendo  i
trattamenti fissati nei contratti collettivi, che si presumono essere
quelli proporzionati alla qualita' e quantita' del  lavoro  prestato,
determinerebbe una ingiustificata ed  irragionevole  alterazione  del
sinallagma contrattuale e tale violazione si rifletterebbe in lesione
dell'autonomia finanziaria ed organizzativa regionale, riguardando la
gestione del personale regionale e del bilancio. 
    La censura e' inammissibile,  risolvendosi  nella  evocazione  di
parametri non attinenti al  riparto  di  competenza  legislativa  tra
Stato e Regioni. Ne' sussiste il preteso collegamento con l'autonomia
finanziaria ed organizzativa delle Regioni, non  potendosi  affermare
che una norma  statale  che  abbia  incidenza  sulla  disciplina  del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici costituisca di per se' una
compromissione delle prerogative regionali. 
    10.3.- Le questioni promosse in riferimento all'art.  117,  terzo
comma, e 119, Cost., non sono fondate. 
    La Regione Liguria  denuncia  la  natura  autoapplicativa  ed  il
carattere di  dettaglio  della  norma  censurata,  insuscettibile  di
essere  considerata  come  principio  fondamentale,  con  conseguente
lesione dell'autonomia finanziaria ed organizzativa delle Regioni. 
    In realta', nella parte in cui  la  disposizione  si  applica  al
personale dirigenziale regionale e provinciale  (i  cui  rapporti  di
impiego sono tutti contrattualizzati), essa  e'  riconducibile  nella
materia dell'ordinamento civile. 
    Infatti l'art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 78 del  2010  non
fa altro che rafforzare il principio gia' affermato dall'art. 24  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165   (Norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), a norma del quale il trattamento economico corrisposto ai
dirigenti  pubblici  «remunera  tutte  le  funzioni  ed   i   compiti
attribuiti ai dirigenti  in  base  a  quanto  previsto  dal  presente
decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione  del
loro ufficio o comunque  conferito  dall'amministrazione  presso  cui
prestano servizio o su designazione della stessa; i  compensi  dovuti
dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione
e confluiscono  nelle  risorse  destinate  al  trattamento  economico
accessorio della dirigenza». 
    Si tratta di disciplina diretta a conformare due  degli  istituti
del  rapporto  di  lavoro  che  lega  i  dirigenti   alle   pubbliche
amministrazioni di appartenenza quali sono il trattamento economico e
soprattutto il  regime  di  esclusivita'.  L'art.  9,  comma  3,  del
decreto-legge n. 78 del 2010, dunque, attiene direttamente ai diritti
e  agli  obblighi  gravanti  sulle  parti  del  contratto  di  lavoro
pubblico, stabilendo,  in  sostanza,  che  il  trattamento  economico
erogato al dirigente dall'amministrazione  di  appartenenza  remunera
tutta l'attivita'  da  lui  svolta,  anche  quella  connessa  con  lo
svolgimento di incarichi  aggiuntivi  che,  seppure  non  vietata  in
assoluto, non puo'  dar  luogo  alla  corresponsione,  a  favore  del
dirigente  medesimo,  di  emolumenti  che  si   aggiungano   a   quel
trattamento economico. 
    10.4.- Ad avviso della ricorrente sarebbe leso  anche  l'art.  39
Cost., perche' la norma statale impugnata, incidendo sull'entita' dei
trattamenti   economici   determinata   dai   contratti   collettivi,
violerebbe la riserva di contrattazione in materia di retribuzioni  e
tale   violazione   si   tradurrebbe   in   lesione    dell'autonomia
organizzativa e  finanziaria  regionale,  perche'  lo  Stato  avrebbe
alterato  unilateralmente  le  scelte  fatte  dall'Agenzia   per   la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni  (ARAN)  per
conto delle Regioni e posto limiti  puntuali  a  specifiche  voci  di
spesa regionale. 
    La questione non e' fondata. 
    La norma censurata  integra  la  disciplina  dell'istituto  delle
incompatibilita' e degli incarichi aggiuntivi dei dirigenti  pubblici
e,  dunque,  non  attiene  a  materia   oggetto   di   contrattazione
collettiva. Il compenso spettante  al  dirigente  per  gli  incarichi
aggiuntivi esula dall'attivita' svolta in esecuzione del contratto di
impiego che lo lega all'ente pubblico. Si tratta, cioe', di un ambito
diverso da quello in cui vengono  in  rilevanza  le  scelte  compiute
dall'ARAN per conto delle Regioni. 
    11.- Le questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,
comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010,  promosse  dalle  Regioni
Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia in  riferimento  agli  artt.
117, terzo comma, e 119 Cost., non sono fondate. 
    La  norma  statale  impugnata,  con  disposizione   espressamente
qualificata come principio generale di  coordinamento  della  finanza
pubblica, al quale devono adeguarsi le Regioni, le Province autonome,
e gli enti del Servizio sanitario nazionale, impone,  a  partire  dal
2011, limiti  alla  possibilita'  per  le  pubbliche  amministrazioni
statali di ricorrere alle  assunzioni  a  tempo  determinato  e  alla
stipula di convenzioni e contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa (il limite e'  quello  del  50  per  cento  della  spesa
sostenuta per le stesse finalita'  nel  2009);  nonche'  limiti  alla
spesa sostenibile dalle stesse amministrazioni  per  i  contratti  di
formazione-lavoro, gli altri rapporti formativi, la  somministrazione
di lavoro e il lavoro accessorio (anche qui il limite e' pari  al  50
per cento della corrispondente spesa sostenuta nel 2009). 
    Successivamente alla proposizione dei ricorsi,  l'art.  9,  comma
28, del decreto-legge n. 78 del 2010 e' stato modificato dall'art. 4,
comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge  di
stabilita'  2012).  In  particolare,  il  legislatore  ha   integrato
l'elenco delle amministrazioni  soggette  al  limite  previsto  dalla
norma impugnata, inserendovi espressamente le Camere di  commercio  e
gli enti locali. Tale modifica non altera i termini  della  questione
cosi' come risultanti dai ricorsi in esame, poiche' l'intervento  del
2011 non tocca gli aspetti della norma oggetto di doglianza da  parte
delle ricorrenti. Si aggiunga che, in base all'art. 36 della legge n.
183 del 2011, le descritte  modifiche  della  norma  impugnata  hanno
effetto dal 1° gennaio 2012, onde il testo  originario  dell'art.  9,
comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha comunque  avuto  vigore
per tutto il 2011. 
    Orbene, le doglianze formulate dalle ricorrenti non sono fondate,
perche'  la  norma  oggetto  della  presente   questione   e'   stata
legittimamente  emanata  dallo   Stato   nell'esercizio   della   sua
competenza concorrente in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica. Essa, infatti, pone un obiettivo generale  di  contenimento
della  spesa  relativa  ad  un  vasto  settore   del   personale   e,
precisamente, a  quello  costituito  da  quanti  collaborano  con  le
pubbliche amministrazioni in virtu' di contratti diversi dal rapporto
di impiego a tempo indeterminato.  L'art.  9,  comma  28,  censurato,
d'altronde, lascia alle singole amministrazioni la  scelta  circa  le
misure da adottare con  riferimento  ad  ognuna  delle  categorie  di
rapporti di lavoro da  esso  previste.  Ciascun  ente  pubblico  puo'
determinare se e quanto ridurre la  spesa  relativa  a  ogni  singola
tipologia contrattuale, ferma restando la necessita' di osservare  il
limite della riduzione del  50  per  cento  della  spesa  complessiva
rispetto a quella sostenuta nel 2009. 
    12.- Le questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,
comma 29, del decreto-legge n. 78 del  2010  promosse  dalle  Regioni
Liguria e Puglia  in  riferimento  agli  artt.  117,  secondo  comma,
lettera g), terzo e quarto comma, e 119 Cost., non sono fondate. 
    La norma censurata estende anche a soggetti  di  diritto  privato
(quali sono le societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni),
le disposizioni in tema di assunzioni. 
    Questa Corte ha gia' affermato che le  disposizioni  in  tema  di
«regime  giuridico»  delle  societa'  partecipate   dalle   pubbliche
amministrazioni    debbono    essere    ricondotte    alla    materia
dell'ordinamento civile tutte le volte in cui esse non attengano alle
forme di svolgimento di attivita' amministrativa (sentenza n. 326 del
2008). Anche la norma, oggetto della presente questione, riguarda  la
disciplina delle  assunzioni  valevole  per  i  soggetti  di  diritto
privato di cui si tratta  ed  e'  estranea  ai  profili  strettamente
connessi  con  lo  svolgimento  di  attivita'  amministrativa.  Essa,
pertanto, dev'essere ricondotta alla normativa in tema di ordinamento
di queste societa' di capitali, oggetto, in  generale,  di  norme  di
diritto privato. 
    Da cio' consegue l'infondatezza  delle  censure  sollevate  dalle
ricorrenti, per avere lo Stato emanato la norma nell'esercizio  della
competenza legislativa attribuitagli dall'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), della Costituzione. 
    13.-  Neppure  le  questioni   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 9, comma 31, del decreto-legge  n.  78  del  2010  promosse
dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 117,  terzo  e  quarto
comma, e 119 Cost., sono fondate. 
    La  norma  impugnata  introduce  un  limite  all'esercizio  della
facolta' delle pubbliche amministrazioni di accogliere le istanze  di
trattenimento in servizio per  un  biennio  oltre  il  raggiungimento
dell'eta' pensionabile proposte dai dipendenti ai sensi dell'art.  72
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art.  1  della  legge  6
agosto  2008,  n.  133.  Essa,  in  particolare,  stabilisce  che   i
trattenimenti in servizio possono  avvenire  esclusivamente  entro  i
limiti  delle  facolta'  di  assunzione  consentiti  in   base   alle
cessazioni del personale,  con  conseguente  proporzionale  riduzione
delle risorse destinabili alle nuove assunzioni per un  importo  pari
al trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. 
    La disposizione, dunque, equipara, ai fini dell'applicazione  dei
limiti alle assunzioni  imposti  alle  pubbliche  amministrazioni  da
altre norme, i trattenimenti in servizio  alle  assunzioni  di  nuovo
personale. Cio', evidentemente, sulla base  della  constatazione  del
fatto che, sul  piano  dei  conseguenti  oneri  finanziari  a  carico
dell'ente pubblico, il  trattenimento  in  servizio  produce  effetti
analoghi a quelli dell'assunzione. La norma censurata, dunque, non fa
altro che integrare la generale disciplina in  tema  di  limiti  alle
assunzioni dettata da altre disposizioni in materia di  coordinamento
della finanza pubblica. E cio' fa enunciando un principio  di  natura
generale secondo il quale anche i provvedimenti di  trattenimento  in
servizio dei dipendenti oltre il compimento  dell'eta'  pensionabile,
vanno considerati, ai  fini  della  verifica  del  rispetto  di  quei
limiti, alla stregua di assunzioni. Anche l'art.  9,  comma  31,  del
decreto-legge n. 78 del 2010 e' stato, quindi, legittimamente emanato
dallo  Stato  nell'esercizio  della  sua  competenza  concorrente  in
materia di coordinamento della finanza pubblica. 
    14.- Le questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,
comma 36, del decreto-legge n. 78 del  2010  promosse  dalle  Regioni
Liguria e Puglia, in riferimento  agli  artt.  3,  97,  117,  secondo
comma, lettera g), terzo e quarto comma,  118,  primo  comma,  e  119
Cost., non sono fondate. 
    Anche la norma  statale  oggetto  di  tale  questione  impone  un
vincolo alle facolta' di assunzione delle pubbliche  amministrazioni,
statuendo  che  gli  enti  pubblici  di  nuova  istituzione   possono
procedere ad assunzioni «nel limite del 50%  delle  entrate  correnti
ordinarie aventi carattere  certo  e  continuativo  e,  comunque  nel
limite complessivo del 60%  della  dotazione  organica».  Stabilisce,
inoltre, che gli enti predispongano piani annuali di  assunzioni  che
debbono essere approvati dall'amministrazione vigilante d'intesa  con
il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia
e delle finanze. 
    La norma impugnata non prevede alcun  limite  al  proprio  ambito
soggettivo di applicabilita', riferendosi genericamente agli «enti di
nuova istituzione», e non consente un'interpretazione  che  restringa
l'operativita' della disposizione ai soli enti statali. 
    Non sono condivisibili, pertanto, le argomentazioni  secondo  cui
lo Stato  avrebbe  ecceduto  dalla  propria  competenza  legislativa,
perche' si tratterebbe di norma attinente all'organizzazione di  enti
non statali (riservata alla competenza residuale  regionale),  ovvero
perche' il carattere dettagliato della disposizione ne impedirebbe la
qualificazione   come   principio   fondamentale   in   materia    di
coordinamento della  finanza  pubblica.  Neppure  sono  condivisibili
quelle secondo cui vi sarebbe violazione dell'art. 118 Cost., poiche'
la norma  censurata  attribuirebbe  ad  organi  statali  la  funzione
dell'approvazione dei piani di assunzione in una materia  diversa  da
quelle di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., senza peraltro  che
cio' sia giustificato dall'inadeguatezza  del  livello  regionale  di
governo. 
    Invero, anche le disposizioni dettate dall'art. 9, comma 36,  del
decreto-legge n. 78 del 2010 sono complementari alle limitazioni alle
assunzioni da parte  di  pubbliche  amministrazioni  contenute  nelle
generali disposizioni della  legislazione  statale  di  principio  in
materia. In effetti, esse mirano ad evitare  che  quelle  limitazioni
(che  riguardano  le  amministrazioni  gia'  esistenti)  siano  eluse
mediante  l'istituzione  di  nuovi  enti  che  possano  procedere   a
indiscriminate nuove assunzioni. Pertanto, l'art. 9,  comma  36,  del
decreto-legge n. 78 del 2010  partecipa  della  natura  di  principio
fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. 
    Anche l'attribuzione al Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e  delle  finanze  di  competenze  in  ordine
all'approvazione  dei  piani  di  assunzione  e'  riconducibile  alla
competenza legislativa  statale  in  questione,  trattandosi  di  una
misura accessoria al limite generale introdotto dallo stesso art.  9,
comma 36, e finalizzata ad assicurarne il rispetto. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    riservata a diverse pronunce la decisione sulle  altre  questioni
promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e  dalle
Regioni Liguria,  Umbria,  Emilia-Romagna  e  Puglia  con  i  ricorsi
indicati in epigrafe, 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma  3,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e  di   competitivita'   economica),   convertito   in   legge,   con
modificazioni, dall'art. 1  della  legge  30  luglio  2010,  n.  122,
promosse, in riferimento all'articolo  36  della  Costituzione  e  al
principio di ragionevolezza, dalla Regione  Liguria  con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    2) dichiara cessata la materia  del  contendere  in  ordine  alle
questioni legittimita' costituzionale dell'articolo 9,  comma  28,  e
del combinato disposto degli  articoli  9,  comma  28,  e  14,  comma
24-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010,  promosse,  in  riferimento
agli articoli 117, terzo e quarto comma, e  119  della  Costituzione,
all'articolo 10 della legge costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
(Modifiche al Titolo V della Parte  seconda  della  Costituzione),  e
agli articoli 2, lettera a), 3, lettere f) e l), 4, primo comma, e 12
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4  (Statuto  speciale
per la Valle d'Aosta), dalla Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 78  del
2010, promosse, in riferimento agli articoli 39, 117, terzo comma,  e
119 della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato
in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del
2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e  119
della Costituzione, dalle Regioni Liguria, Umbria,  Emilia-Romagna  e
Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    5)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 9, comma 29, del decreto-legge n. 78 del
2010, promosse, in riferimento  agli  articoli  117,  secondo  comma,
lettera g), terzo e quarto comma, e  119  della  Costituzione,  dalle
Regioni Liguria e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    6)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 78 del
2010, promosse, in riferimento agli  articoli  117,  terzo  e  quarto
comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Puglia con il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    7)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 9, comma 36, del decreto-legge n. 78 del
2010, promosse, in riferimento agli  articoli  3,  97,  117,  secondo
comma, lettera g), terzo e quarto comma,  118,  primo  comma,  e  119
della Costituzione, dalle Regioni Liguria  e  Puglia  con  i  ricorsi
indicati in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                      Luigi MAZZELLA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI