N. 183 SENTENZA 4 - 12 luglio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Infrastrutture - Rete distributiva dei carburanti  -  Chiusura  degli
  impianti distributivi dei carburanti  dichiarati  incompatibili  ai
  sensi del decreto del Ministro delle attivita'  produttive  del  31
  ottobre  2001  -  Obbligo  di  adeguamento  imposto  alle  Province
  autonome ed ai Comuni - Ricorso della Provincia autonoma di  Trento
  - Costituzione in giudizio della parte  ricorrente  -  Deposito  in
  cancelleria  del  ricorso  preventivamente  autorizzato,   in   via
  eccezionale e temporanea, dalla  Giunta  provinciale  -  Successivo
  deposito della ratifica consiliare,  effettuato  oltre  il  termine
  perentorio per la costituzione  in  giudizio  -  Esistenza  di  una
  prassi che ha  ingenerato  nelle  Province  autonome  l'affidamento
  circa la non perentorieta' del termine di deposito per la  ratifica
  - Errore scusabile. 
- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15  luglio  2011,
  n. 111), art. 28,  commi  3  e  4;  d.l.  24  gennaio  2012,  n.  1
  (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27,  art.  17,  comma  4,
  lett. c). 
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 31, quarto comma, 32 e 35. 
Infrastrutture - Rete distributiva dei carburanti  -  Chiusura  degli
  impianti distributivi dei carburanti  dichiarati  incompatibili  ai
  sensi del decreto del Ministro delle attivita'  produttive  del  31
  ottobre  2001  -  Obbligo  di  adeguamento  imposto  alle  Province
  autonome ed ai Comuni - Ricorso della Provincia autonoma di  Trento
  - Ius superveniens  non  satisfattivo  delle  pretese  della  parte
  ricorrente - Cessazione della materia del contendere - Esclusione. 
- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15  luglio  2011,
  n. 111), art. 28,  commi  3  e  4;  d.l.  24  gennaio  2012,  n.  1
  (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27,  art.  17,  comma  4,
  lett. c). 
-   
Infrastrutture - Rete distributiva dei carburanti  -  Chiusura  degli
  impianti distributivi dei carburanti  dichiarati  incompatibili  ai
  sensi del decreto del Ministro delle attivita'  produttive  del  31
  ottobre  2001  -  Obbligo  di  adeguamento  imposto  alle  Province
  autonome ed ai Comuni - Ricorso della Provincia autonoma di  Trento
  - Asserita violazione  del  principio  di  leale  collaborazione  -
  Carenza di motivazione - Inammissibilita' della questione. 
- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15  luglio  2011,
  n. 111), art. 28, commi 3 e 4. 
-   
Infrastrutture - Rete distributiva dei carburanti - Ammodernamento  e
  razionalizzazione  dell'intera  rete  -  Chiusura  degli   impianti
  distributivi dichiarati incompatibili  ai  sensi  del  decreto  del
  Ministro delle attivita' produttive del 31 ottobre 2001  -  Obbligo
  di adeguamento imposto  alle  Province  autonome  ed  ai  Comuni  -
  Ricorso della Provincia autonoma di Trento  -  Asserita  violazione
  della competenza legislativa e amministrativa  della  Provincia  in
  materia  di  commercio  -  Asserita  violazione  dell'ordine  delle
  competenze  nel  sistema  amministrativo   locale   fissato   dalla
  Provincia nell'esercizio delle sue competenze statutarie - Asserita
  violazione dell'autonomia provinciale per mezzo di atto  secondario
  - Insussistenza -  Prevalenza  della  tutela  di  interessi  legati
  all'assetto del  territorio,  alla  viabilita',  alla  sicurezza  e
  all'incolumita' della circolazione stradale di esclusiva  spettanza
  dello Stato, nonche' erroneita' del  presupposto  interpretativo  -
  Non fondatezza delle questioni. 
- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15  luglio  2011,
  n. 111), art. 28, commi 3 e 4. 
- Costituzione, artt. 117, quarto comma, e 118; statuto della Regione
  Trentino-Alto Adige, artt. 9, n. 3), e 16; d.P.R. 31  luglio  1978,
  n. 1017; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 15; d.lgs. 16  marzo
  1992, n. 266, art. 2. 
(GU n.29 del 18-7-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alfonso QUARANTA; 
Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  28,
commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98  (Disposizioni
urgenti  per  la  stabilizzazione   finanziaria),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  promosso  dalla
Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il  14  settembre
2011, depositato in cancelleria il 21 settembre 2011 ed  iscritto  al
n. 97 del registro ricorsi 2011. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  17  aprile  2012  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi; 
    uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di
Trento e l'avvocato dello Stato Angelo Venturini  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 14 settembre 2011 e  depositato  il
successivo 21 settembre (reg. ric.  n.  97  del  2011)  la  Provincia
autonoma  di   Trento   ha   promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale, tra l'altro, dell'articolo  28,  commi  3  e  4,  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria), convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 15 luglio 2011, n.  111,  in  riferimento  agli  articoli  117,
quarto comma, e 118 della Costituzione, agli articoli 9, numero 3), e
16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige), al d.P.R. 31 luglio 1978,  n.  1017  (Norme  di
attuazione dello Statuto speciale della regione  Trentino-Alto  Adige
in materia di artigianato, incremento della  produzione  industriale,
cave e torbiere, commercio, fiere e  mercati),  all'articolo  15  del
d.P.R.  19  novembre  1987,   n.   526   (Estensione   alla   regione
Trentino-Alto Adige ed alle province autonome  di  Trento  e  Bolzano
delle disposizioni del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616), all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 266 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta'  statale
di  indirizzo  e  coordinamento),  nonche'  al  principio  di   leale
collaborazione. 
    L'art. 28, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 98 del 2011  prevede
che «entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli  impianti
dichiarati incompatibili ai sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive in data 31 ottobre 2001, nonche'  ai  sensi  dei
criteri  di  incompatibilita'   successivamente   individuati   dalle
normative regionali di settore» e che «[c]omunque, i Comuni  che  non
abbiano gia' provveduto all'individuazione  ed  alla  chiusura  degli
impianti incompatibili  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi  dei  criteri
di  incompatibilita'  successivamente  individuati  dalle   normative
regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, dandone comunicazione alla regione  ed  al  Ministero  dello
sviluppo economico». 
    La Provincia afferma che la  normativa  sulla  distribuzione  dei
carburanti e' ascrivibile alla materia del commercio,  per  la  quale
essa vanta, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.  e  dell'art.
10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.  3  (Modifiche  al
titolo  V  della  parte   seconda   della   Costituzione),   potesta'
legislativa residuale, e che tale potesta' e' gia'  stata  esercitata
con  la  legge  provinciale  30  luglio  2010,  n.   17   (Disciplina
dell'attivita' commerciale):  l'art.  36  di  tale  ultima  legge  ha
attribuito agli uffici della Provincia, e non ai Comuni, le  funzioni
amministrative  concernenti  l'autorizzazione  all'installazione   di
impianti di carburante. 
    Ne dovrebbe seguire l'illegittimita' di una normativa statale che
pretenda  di  assoggettare  Provincia   e   Comuni   del   territorio
provinciale ai criteri dettati da un decreto ministeriale in punto di
chiusura degli impianti distributivi, ovvero da  un  atto  secondario
originariamente inefficace rispetto alla Provincia. 
    Parimenti, ai sensi dell'art. 16  dello  statuto,  alla  potesta'
legislativa  si  accompagna  quella  di  allocazione  delle  funzioni
amministrative: in particolare, posto che le funzioni  relative  agli
impianti di distribuzione del carburante spettano alla Provincia,  la
norma  impugnata  ne  avrebbe  reso  illegittimamente  destinatari  i
Comuni. 
    Infine,  la  circostanza  per  cui  tali  competenze   andrebbero
esercitate entro un breve termine sarebbe in contrasto con l'art.  2,
comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992, a  mente  del  quale  i  vincoli
derivanti dalla legislazione statale non operano in via  diretta,  ma
determinano soltanto un obbligo  di  adeguamento  della  legislazione
provinciale. 
    2.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate. 
    L'Avvocatura ritiene che l'art. 28, commi 3 e 4,  impugnato,  sia
finalizzato a garantire «un migliore assetto concorrenziale e un piu'
efficiente funzionamento del mercato, mediante una riforma della rete
distributiva dei carburanti».  La  norma  impugnata  sarebbe  percio'
espressiva della competenza  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di
tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.). 
    3.- Nell'imminenza dell'udienza pubblica, la  Provincia  autonoma
di Trento ha depositato una memoria,  insistendo  per  l'accoglimento
del ricorso. 
    La ricorrente contesta, anzitutto, che la norma  impugnata  possa
essere ricondotta alla materia "tutela  della  concorrenza",  poiche'
«la razionalizzazione della  rete  distributiva  dei  carburanti  non
agevola l'accesso al mercato ma, anzi, lo restringe». In  ogni  caso,
aggiunge la Provincia, l'autonomia  statutaria  non  potrebbe  venire
limitata sulla base di tale titolo di competenza.  Ove  cio'  dovesse
verificarsi con riguardo alla materia  residuale  del  commercio,  ai
sensi dell'art. 10 della legge cost. n.  3  del  2001,  tale  effetto
dovrebbe  ritenersi  impedito  dalle  piu'  favorevoli   attribuzioni
statutarie in materia di commercio (art. 9, numero 3, del  d.P.R.  n.
670 del 1972). 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  La  Giunta  della  Provincia  autonoma  di  Trento   -   con
deliberazione dell'8 settembre 2011, n. 1931, adottata  d'urgenza  ai
sensi dell'art. 54, numero 7), del d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige)  e  ratificata  dal
Consiglio della medesima Provincia con deliberazione dell'8  novembre
2011, n. 11 - ha promosso in via principale, con  ricorso  notificato
il 14  settembre  2011  e  depositato  il  successivo  21  settembre,
questioni di legittimita' costituzionale, tra l'altro,  dell'articolo
28, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni
urgenti  per  la  stabilizzazione   finanziaria),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  in  riferimento
agli articoli 117, quarto  comma,  e  118  della  Costituzione,  agli
articoli 9, numero 3), e  16  del  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al d.P.R. 31  luglio
1978, n. 1017 (Norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in  materia  di  artigianato,  incremento
della produzione industriale, cave e  torbiere,  commercio,  fiere  e
mercati), all'articolo  15  del  d.P.R.  19  novembre  1987,  n.  526
(Estensione  alla  regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle   province
autonome di Trento e  Bolzano  delle  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616),  all'articolo  2
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266  (Norme  di  attuazione
dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige  concernenti  il
rapporto  tra  atti  legislativi  statali   e   leggi   regionali   e
provinciali,   nonche'   la   potesta'   statale   di   indirizzo   e
coordinamento), nonche' al principio di leale collaborazione. 
    La disposizione impugnata stabilisce che «entro 90  giorni  dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai  comuni
per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili  ai
sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data  31
ottobre 2001,  nonche'  ai  sensi  dei  criteri  di  incompatibilita'
successivamente individuati dalle normative regionali di  settore»  e
che  «[c]omunque,  i  Comuni  che   non   abbiano   gia'   provveduto
all'individuazione ed alla chiusura degli impianti  incompatibili  ai
sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data  31
ottobre  2001  o   ai   sensi   dei   criteri   di   incompatibilita'
successivamente individuati dalle  normative  regionali  di  settore,
provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  dandone
comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico». 
    La ricorrente ritiene che la norma impugnata attenga alla materia
del commercio, oggetto di  potesta'  legislativa  residuale,  con  la
conseguenza che la legge dello Stato non potrebbe ne' assoggettare la
Provincia all'osservanza del  decreto  ministeriale  del  31  ottobre
2001,  ne'  allocare  presso  i  Comuni  la  corrispondente  funzione
amministrativa. 
    2.- L'atto di  ratifica,  da  parte  del  Consiglio  provinciale,
dell'iniziativa  della  Giunta  di  promozione  del  ricorso  in  via
d'urgenza e' stato depositato tardivamente, ovvero oltre  il  termine
per la costituzione in giudizio della ricorrente.  Tuttavia,  proprio
con  riferimento  all'odierno  ricorso,  nella  parte  in  cui   esso
sollevava altre  questioni  di  legittimita'  costituzionale,  questa
Corte ha gia' ritenuto che il ritardo, nel peculiare caso di  specie,
non comporti  un'inammissibilita',  giacche'  l'obiettiva  incertezza
interpretativa delle norme processuali in materia,  alimentata  dalla
lunga prassi della Corte di non rilevare  tale  inammissibilita',  ha
indotto la ricorrente in errore scusabile (sentenza n. 142 del 2012). 
    3.- Dopo la proposizione del ricorso, alla disposizione censurata
e' stata aggiunta un'ulteriore previsione, recata dall'art. 17, comma
4, lettera c), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo
2012, n. 27. Si e' con essa aggiunto un ultimo  periodo  al  comma  4
dell'art. 28 del decreto-legge n. 98 del 2011, inibendo ai Comuni  di
rilasciare  nuove  autorizzazioni  o   proroghe   di   autorizzazioni
relativamente agli impianti  incompatibili.  E'  palese  che  lo  ius
superveniens non ha carattere  satisfattivo  delle  pretese  avanzate
dalla ricorrente, sicche' va escluso che  esso  determini  cessazione
della materia del contendere. 
    4.- In via preliminare, va  dichiarata  l'inammissibilita'  della
censura   basata   sulla   violazione   del   principio   di    leale
collaborazione, in quanto priva di motivazione. 
    5.- Le altre censure della ricorrente si  fondano  esclusivamente
sulla competenza in materia di commercio,  alla  quale  la  Provincia
annette entrambe le previsioni impugnate, invocando a tal fine sia la
prerogativa statutaria, di carattere concorrente, assegnata dall'art.
9, numero 3), del d.P.R. n. 670 del  1972,  sia  l'art.  117,  quarto
comma, Cost. 
    Posto  che  tale  ultima  disposizione  costituzionale  rende  il
commercio oggetto di potesta' legislativa residuale,  non  e'  dubbio
che essa trovi applicazione a vantaggio della Provincia autonoma, con
esclusione della meno favorevole disciplina statutaria (ex  plurimis,
sentenze n. 18 del 2012; n. 150 del 2011; n. 247 del 2010;  ordinanza
n. 199 del 2006). 
    Questa  Corte  percio'  e'  chiamata  a  decidere  se  le   norme
impugnate, avuto riguardo alla finalita' cui  sono  preposte  e  alla
natura degli interessi che esse vengono obiettivamente a  conformare,
vadano ascritte  alla  materia  del  commercio,  dovendosi,  in  caso
contrario,  ritenere  non  fondate  le  questioni   di   legittimita'
costituzionale proposte esclusivamente sulla base di questo parametro
costituzionale. 
    6.- Le questioni non sono fondate. 
    Va,  a  tal   proposito,   osservato   che   un   intervento   di
ammodernamento e di razionalizzazione della rete dei distributori  di
carburante  costituisce  da  tempo  risalente  un   obiettivo   della
legislazione statale. 
    Fin dai d.P.C.m. 8 luglio 1978 (Direttive alle regioni a  statuto
ordinario per l'esercizio  delle  funzioni  delegate  in  materia  di
distribuzione di carburanti) e 31 dicembre 1982 (Aggiornamento  delle
direttive alle regioni a  statuto  ordinario  per  l'esercizio  delle
funzioni  delegate  in  materia  di   distribuzione   automatica   di
carburanti  per  uso  di  autotrazione)  e'  stata,  in  particolare,
perseguita dallo Stato la finalita' di ridurre i punti  vendita,  per
raggiungere l'"erogato medio  europeo",  pur  nel  quadro  dell'ampia
delega  alle  Regioni  delle  funzioni  amministrative  relative   ai
distributori di carburante, ai sensi dell'art. 52, comma  1,  lettera
a), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui
all'art.  1  della  L.  22  luglio  1975,  n.  382),  successivamente
trasferite  con  l'art.  41,  comma  2,  lettera  d),   del   decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59). 
    Sulla base della delega conferita con l'art. 4, comma 4,  lettera
c), della legge 15 marzo 1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per  il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti  locali,  per
la riforma della Pubblica Amministrazione e  per  la  semplificazione
amministrativa), mirata a conseguire la «razionalizzazione della rete
commerciale anche in relazione  all'obiettivo  del  contenimento  dei
prezzi e dell'efficienza della distribuzione», il decreto legislativo
11  febbraio  1998,  n.  32   (Razionalizzazione   del   sistema   di
distribuzione dei carburanti,  a  norma  dell'articolo  4,  comma  4,
lettera  c,  della  L.  15  marzo   1997,   n.   59)   ha   sottratto
l'installazione e la gestione degli impianti al  regime  concessorio,
rendendole attivita' libere, esercitabili previa autorizzazione (art.
1). Nel contempo, e allo scopo  di  bilanciare  tale  previsione  con
criteri idonei ad  accompagnare  un  armonico  sviluppo  della  rete,
l'art. 2, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 32 del 1998 ha demandato ai
Comuni  il  compito  di   individuare   le   aree   compatibili   con
l'installazione, favorendo la revoca delle autorizzazioni relative ad
impianti  incompatibili  (art.  3,  comma  2).  Fin  dalle   origini,
pertanto, la normativa dello Stato ha  perseguito  una  finalita'  di
razionalizzazione e snellimento della ipertrofica  rete  distributiva
nazionale, tesa a ricondurla nei  limiti  dei  livelli  propri  degli
altri paesi europei (art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 32 del 1998). 
    Un  impulso  decisivo  in  questa  direzione  e'  stato  impresso
dall'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia
di  apertura  e  regolazione  dei  mercati),   recante   «norme   per
l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti».  E'  stato,
infatti, elaborato un intervento volto, tra  l'altro,  alla  chiusura
degli impianti incompatibili, scandito sul duplice livello del  Piano
nazionale, adottato d'intesa  con  la  Conferenza  unificata,  e  dei
successivi piani regionali, concepiti in coerenza con il primo. 
    Il d.m. 31 ottobre 2001, la cui attuazione viene ora  imposta  al
sistema regionale e delle autonomie  locali  dalle  norme  impugnate,
reca per l'appunto il Piano nazionale  di  cui  si  e'  appena  fatto
cenno,  nell'ambito  del  quale  risultano  direttamente  individuate
talune incompatibilita',  nei  centri  abitati  e  fuori  dai  centri
abitati,  mentre  largo  spazio  viene  contestualmente  riconosciuto
all'autonomia regionale, con riguardo sia ad eventuali  deroghe,  sia
alla programmazione integrativa offerta dai piani regionali, al punto
che spetta a questi ultimi definire i bacini d'utenza, sulla base  di
parametri quali l'erogato totale, i veicoli circolanti, il numero  di
abitanti,  il  numero  dei  punti  vendita  esistenti,  le  tipologie
prevalenti di viabilita', i  flussi  di  traffico,  la  stagionalita'
della domanda per motivazioni turistiche. 
    Con la disposizione impugnata, i criteri indicati in origine  dal
d.m. 31 ottobre 2011, evidentemente rimasto in larga parte inattuato,
sono stati recepiti in forma di legge,  sicche'  va  escluso  che  lo
Stato,  nel  caso  di  specie,  pretenda  di   limitare   l'autonomia
legislativa regionale per mezzo di un atto secondario, cosa  che  non
gli sarebbe consentita (ex plurimis, sentenze n. 209 del  2009  e  n.
267 del 2003). 
    7.- Cio' chiarito, va  rimarcato,  quanto  alle  incompatibilita'
immediatamente selezionate dal Piano nazionale e a cui i Comuni  sono
comunque tenuti a conferire attuazione entro  120  giorni  (art.  28,
comma 4, del decreto-legge n.  98  del  2011),  che  esse  riguardano
circoscritte   ipotesi   connesse   alla   localizzazione   sensibile
dell'impianto, in prossimita'  di  zone  pedonali,  zone  a  traffico
limitato, sedi stradali, biforcazioni di  strade,  curve,  incroci  e
accessi di rilevante importanza. 
    Si tratta, percio', di limitate fattispecie, attinenti  non  gia'
ai profili di esercizio dell'attivita', nell'ambito della  disciplina
del commercio, ma  alla  tutela  di  interessi  precipuamente  legati
all'assetto  del  territorio,  alla  viabilita',  alla  sicurezza   e
all'incolumita'  della  circolazione  stradale,  questi   ultimi   di
esclusiva spettanza dello Stato (sentenze n. 428 del 2004 e n. 31 del
2001) e, per quanto attiene ai  primi,  quand'anche  parzialmente  di
spettanza regionale, comunque estranei al commercio. 
    Con riferimento, poi, alle piu' ampie previsioni  concernenti  la
programmazione regionale contenute nel  d.m.  31  ottobre  2001,  non
sfugge che l'impugnato art. 28, comma 3, del decreto-legge n. 98  del
2011, recepito, come si e' visto, dalla legge impugnata,  demanda  ai
Comuni anche il compito di chiudere gli impianti incompatibili con la
normativa regionale di settore, la quale, a sua volta, si sviluppa  a
partire  dalla  programmazione  nazionale,  e  in  coerenza  con  gli
obiettivi indicati dalla legislazione statale e dal Piano  nazionale.
Vi  e',  pertanto,  un'ampia  parte  di  normazione  riservata   alla
competenza regionale e delle Province autonome, sia pure  sulla  base
dei principi fondamentali espressi dalla legge dello Stato. 
    Ne segue che, per giungersi a  una  pronuncia  di  illegittimita'
costituzionale, si dovrebbe ritenere che  alla  legislazione  statale
sia preclusa finanche la formulazione di detti principi, sotto  forma
di criteri strategici e obiettivi mirati alla razionalizzazione della
rete, ovvero che la disposizione  impugnata  sia  da  attribuire  con
carattere di prevalenza alla sfera di potesta' legislativa  residuale
della Provincia, e in particolare, nel caso di specie, al commercio. 
    E' invece vero il contrario. Benche',  infatti,  la  materia  del
commercio non sia estranea  ai  profili  organizzativi  e  gestionali
degli impianti di distribuzione del carburante (sentenza n.  559  del
1988),  tuttavia,  con   riferimento   a   organici   interventi   di
ammodernamento e razionalizzazione dell'intera rete, questa Corte  ha
gia' affermato la sussistenza di uno spazio conservato alla cura  del
legislatore statale, e tale,  nei  casi  di  potesta'  esclusiva,  da
consentire l'esercizio della stessa funzione regolamentare  (sentenza
n. 159 del 2001). 
    In particolare, per quanto attiene alla chiusura  degli  impianti
incompatibili, gli  obiettivi  di  «efficienza  della  distribuzione»
(art. 4, comma 4, lettera c, della legge n. 59 del 1997), di qualita'
ed  efficienza  del  servizio  e  di  razionalizzazione  del  sistema
distributivo (art. 19, comma 1, della legge n. 57 del 2001)  incidono
con   prevalenza   sulla   competenza   concorrente   relativa   alla
distribuzione dell'energia  (art.  117,  terzo  comma,  Cost.),  come
questa Corte ha gia' ritenuto con la sentenza n. 172 del 2004. 
    Al contempo, gli ulteriori interessi  selezionati,  su  un  piano
piu' generale, dall'art. 3, comma 2,  del  d.lgs.  n.  32  del  1998,
attinenti al governo del territorio, alla tutela dell'ambiente,  alla
circolazione e sicurezza stradale, alla tutela dei beni di  interesse
storico e architettonico, sono a propria volta estranei all'area  del
commercio. 
    Avuto, percio', riguardo  al  contesto  normativo  entro  cui  si
collocano  gli  interventi  volti  alla   chiusura   degli   impianti
incompatibili, e al quale va ascritto il d.m. 31 ottobre 2001, appare
chiaro che la potesta' legislativa residuale in materia di commercio,
posta a  fondamento  dell'odierno  ricorso,  e'  recessiva,  rispetto
all'intreccio di sfere di  competenza  esclusiva  dello  Stato  e  di
competenza concorrente. 
    8.- Va  poi  da  se'  che  la  Provincia  neppure  puo'  giovarsi
dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, nella parte in cui le assegna
sei  mesi  di  tempo  per  adeguarsi  ai  principi  formulati   dalla
legislazione statale, giacche'  a  tal  fine  la  ricorrente  avrebbe
dovuto individuare, e  porre  a  base  del  ricorso,  una  competenza
provinciale soggetta all'obbligo di conformazione  alla  legislazione
statale (sentenze n. 209 del 2009; n. 308 del 2003; n. 267 del  2003;
n. 84 del 2001). Una volta  escluso  che  la  disposizione  impugnata
attenga alla  materia  del  commercio,  e  in  difetto  di  ulteriori
parametri di competenza selezionati dal ricorso, anche questa censura
risulta dunque non fondata. 
    9.- La Provincia lamenta, altresi', che la disposizione impugnata
abbia conferito ai Comuni del territorio compiti che l'art. 36  della
legge provinciale 30 luglio 2010, n.  17  (Disciplina  dell'attivita'
commerciale) riserverebbe alla Provincia stessa. 
    In effetti,  nella  Provincia  autonoma  di  Trento  il  rilascio
dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli  impianti
stradali e autostradali di distribuzione del carburante e'  riservato
agli uffici provinciali, che ne danno comunicazione ai Comuni. 
    E' percio' naturale che  anche  la  funzione  di  chiusura  degli
impianti incompatibili sia esercitata dai medesimi uffici: a cio' non
osta la disposizione impugnata, la quale muove dal  presupposto  che,
come e' generalmente previsto, questa competenza sia del  Comune,  ma
non esclude  che,  laddove  diversamente  stabilito  dalla  normativa
regionale e provinciale, essa venga esercitata da  altro  livello  di
governo. 
    L'erroneo presupposto  interpretativo  da  cui  e'  originata  la
censura  ne  determina,  percio',  a  prescindere   da   ogni   altra
considerazione, la non fondatezza. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  sulle  ulteriori
questioni di legittimita'  costituzionale  proposte  con  il  ricorso
indicato in epigrafe, 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 28, commi 3 e  4,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri,  in
riferimento al principio di  leale  collaborazione,  con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 28, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 98
del 2011, promosse dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  in
riferimento  agli  articoli  117,   quarto   comma,   e   118   della
Costituzione, agli articoli 9, numero 3), e 16 del d.P.R.  31  agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige),  al
d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme  di  attuazione  dello  Statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato,
incremento della produzione industriale, cave e torbiere,  commercio,
fiere e mercati), all'articolo 15 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526
(Estensione  alla  regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle   province
autonome di Trento e  Bolzano  delle  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616),  all'articolo  2
del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione  dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra  atti
legislativi statali e  leggi  regionali  e  provinciali,  nonche'  la
potesta' statale  di  indirizzo  e  coordinamento),  con  il  ricorso
indicato in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI