N. 201 SENTENZA 17 - 20 luglio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Calamita' pubbliche e protezione civile - Norme della Regione  Molise
  - Interventi edilizi in zone sismiche - Modifica architettonica che
  comporti un aumento dei carichi superiore al 20 per cento - Obbligo
  di  redazione  di   una   variante   progettuale,   da   depositare
  preventivamente con riferimento al progetto originario -  Contrasto
  con il principio fondamentale secondo cui solo il Ministro  per  le
  infrastrutture e  i  trasporti  ha  la  possibilita'  di  concedere
  deroghe all'osservanza delle norme tecniche  di  costruzione  nelle
  zone considerate sismiche - Violazione della competenza legislativa
  statale  nella  materia  concorrente  della  protezione  civile   -
  Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25, art.  4,  comma
  3, terzo e quarto periodo. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.P.R. 6 giugno 2001, n.  380,
  art. 88. 
Calamita' pubbliche e protezione civile - Norme della Regione  Molise
  - Interventi edilizi in zone sismiche - Modifica architettonica che
  comporti un aumento dei carichi superiore al 20 per cento - Obbligo
  di  redazione  di   una   variante   progettuale,   da   depositare
  preventivamente con riferimento al progetto originario - Dichiarata
  incostituzionalita'  di  parte  della  disposizione   censurata   -
  Incompletezza e impossibilita' di applicazione della parte  residua
  della stessa disposizione - Illegittimita'  costituzionale  in  via
  consequenziale. 
- Legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25, art.  4,  comma
  3, primo e secondo periodo. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.P.R. 6 giugno 2001, n.  380,
  art. 88; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. 
(GU n.30 del 25-7-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alfonso QUARANTA; 
Giudici :Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  4,
comma 3, della legge della Regione Molise 9  settembre  2011,  n.  25
(Procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la
relativa vigilanza, nonche' per la prevenzione  del  rischio  sismico
mediante la pianificazione urbanistica), promosso dal Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'11-15 novembre  2011,
depositato in cancelleria il successivo 21 novembre ed iscritto al n.
137 del registro ricorsi 2011. 
    Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore
Sergio Mattarella; 
    udito l'avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per il Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di
legittimita' costituzionale, in riferimento all'articolo  117,  terzo
comma, della Costituzione, dell'art. 4, comma 3,  della  legge  della
Regione   Molise   9   settembre   2011,   n.   25   (Procedure   per
l'autorizzazione sismica  degli  interventi  edilizi  e  la  relativa
vigilanza, nonche' per la prevenzione del rischio sismico mediante la
pianificazione  urbanistica),  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione n. 25 del 16 settembre del 2011. 
    La disposizione censurata ha il  seguente  contenuto:  «Qualsiasi
modifica strutturale che comporti, rispetto al  progetto  depositato,
modifiche delle dimensioni lineari dei singoli  elementi  strutturali
superiori al 20 per cento e trasversali superiori  al  15  per  cento
deve  essere  oggetto   di   variante   progettuale   da   denunciare
preventivamente nel  rispetto  della  presente  legge,  con  espresso
riferimento al progetto principale. Qualsiasi  modifica  planimetrica
che comporti  la  variazione  delle  caratteristiche  meccaniche  del
terreno proprie del sito originario o  una  variazione  significativa
della pericolosita' sismica del sito deve essere oggetto di  variante
progettuale da denunciare preventivamente nel rispetto della presente
legge, con espresso riferimento  al  progetto  principale.  Qualsiasi
modifica  architettonica  che  comporti  un  diverso  approccio,  una
diversa applicazione della normativa vigente o un aumento dei carichi
superiore al 20 per cento rispetto al progetto depositato deve essere
oggetto di variante progettuale  da  denunciare  preventivamente  nel
rispetto della presente legge, con espresso riferimento  al  progetto
principale.    Le    modifiche    strutturali,    planimetriche    ed
architettoniche che restano al di  sotto  o  nell'ambito  dei  limiti
previsti   nel   presente   comma   comportano,   nell'ambito   delle
responsabilita' proprie della direzione  dei  lavori,  l'obbligo  del
deposito della verifica strutturale». 
    L'Avvocatura dello Stato  censura  tale  intera  disposizione  in
relazione all'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  che  attribuisce  allo
Stato una potesta' normativa concorrente  in  materia  di  protezione
civile, facendo particolare riferimento a quanto previsto dai periodi
terzo e  quarto  del  comma  in  questione.  Secondo  il  ricorrente,
infatti, l'art. 88 del d.P.R. 6 giugno  2001,  n.  380  (Testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia  -
Testo A), prevede quale  principio  fondamentale  che  il  potere  di
derogare  all'osservanza   delle   norme   tecniche   relative   alla
costruzione nelle zone sismiche spetti soltanto al  Ministro  per  le
infrastrutture e i trasporti. Il punto 8.4.1, lettera c), del d.m. 14
gennaio  2008  (Approvazione  delle  nuove  norme  tecniche  per   le
costruzioni), dispone  che  qualsiasi  modifica  con  incrementi  dei
carichi globali superiori al 10 per  cento  del  progetto  originario
richiede la valutazione di sicurezza. 
    La norma regionale censurata, invece  -  imponendo  l'obbligo  di
redazione della variante al progetto originario nella sola ipotesi di
modifica architettonica che comporti un aumento dei carichi superiori
al 20 per cento -  avrebbe  introdotto  una  deroga  alla  disciplina
statale  riguardante  le  zone  sismiche,   violando   il   principio
fondamentale di cui al menzionato art. 88 del d.P.R. n. 380 del 2001. 
    A  sostegno  di  tale  ricostruzione,  l'Avvocatura  dello  Stato
richiama le sentenze di questa Corte n. 254 del 2010  e  n.  182  del
2006, le quali hanno riconosciuto che l'art.  88  citato  costituisce
espressione di un principio fondamentale ed hanno  stabilito  che  il
complesso delle norme tecniche  relative  alle  costruzioni  in  zone
sismiche costituisce una normativa unitaria per tutto  il  territorio
nazionale. 
    2.- La Regione Molise non si e' costituita nel giudizio davanti a
questa Corte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dubita  della
legittimita' costituzionale, in riferimento all'articolo  117,  terzo
comma, della Costituzione, dell'articolo  4,  comma  3,  della  legge
della  Regione  Molise  9  settembre  2011,  n.  25  (Procedure   per
l'autorizzazione sismica  degli  interventi  edilizi  e  la  relativa
vigilanza, nonche' per la prevenzione del rischio sismico mediante la
pianificazione urbanistica). 
    In particolare, la seconda parte dell'impugnata disposizione - la
quale, nei periodi terzo e  quarto,  prevede,  in  caso  di  modifica
architettonica che comporti un aumento dei carichi  superiore  al  20
per cento, l'obbligo di redazione di  una  variante  progettuale,  da
depositare preventivamente con riferimento  al  progetto  originario,
restando le modifiche inferiori a detto limite soggette  al  deposito
della sola verifica  strutturale  nell'ambito  delle  responsabilita'
proprie  della  direzione  dei  lavori  -  violerebbe  il   parametro
costituzionale richiamato, ponendosi in contrasto  con  il  principio
fondamentale di cui all'art. 88 del d.P.R.  6  giugno  2001,  n.  380
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia edilizia - Testo A).  Tale  disposizione,  infatti,  consente
soltanto al Ministro per le infrastrutture e i  trasporti,  all'esito
di  apposita  istruttoria,  la  possibilita'  di  concedere   deroghe
all'osservanza  delle  norme  tecniche  di  costruzione  nelle   zone
considerate sismiche; norme tecniche le quali, dettate  con  d.m.  14
gennaio  2008  (Approvazione  delle  nuove  norme  tecniche  per   le
costruzioni), impongono  di  procedere  alla  preventiva  valutazione
della sicurezza in presenza di variazioni che  comportino  incrementi
dei carichi globali superiori al 10 per cento (punto  8.4.1,  lettera
c). 
    2.- La questione e' fondata. 
    La normativa regionale impugnata,  occupandosi  degli  interventi
edilizi in zone sismiche e della relativa  vigilanza,  rientra  nella
materia della protezione civile, oggetto  di  competenza  legislativa
concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    La  disposizione  dell'art.  88  del  d.P.R.  n.  380  del  2001,
richiamata  dall'Avvocatura   dello   Stato   nell'odierno   ricorso,
riconosce soltanto al Ministro per le infrastrutture e  i  trasporti,
come si e' detto, la possibilita' di concedere deroghe all'osservanza
delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate  sismiche;
e questa Corte, nella sentenza n. 254 del 2010, ha gia' precisato che
simile previsione - dettata allo scopo di garantire  «una  disciplina
unitaria a tutela dell'incolumita' pubblica, mirando a garantire, per
ragioni di sussidiarieta' e  di  adeguatezza,  una  normativa  unica,
valida per tutto il territorio nazionale»  -  costituisce  la  chiara
espressione di un principio fondamentale, come tale vincolante  anche
per le Regioni. 
    Ne consegue  che  le  previsioni  dettate  dalle  norme  tecniche
contenute nel d.m. 14 gennaio 2008 non sono derogabili da parte delle
Regioni. Il punto 8.4.1, lettera c), di tali norme tecniche, relativo
alle costruzioni esistenti nelle aree sismiche, fissa il  limite  del
10 per cento per le variazioni che comportino  incrementi  di  carico
globali, al di sopra del quale  occorre  procedere  alla  valutazione
della sicurezza. La disposizione regionale impugnata, invece, impone,
nel suo terzo  periodo,  l'obbligo  della  variante  progettuale,  da
denunciare  preventivamente  con  espresso  riferimento  al  progetto
principale, soltanto per le modifiche architettoniche che  comportino
un incremento dei carichi superiore al 20 per  cento  e,  nel  quarto
periodo, prevede che, al di sotto o nell'ambito dei limiti  indicati,
sia sufficiente, «nell'ambito  delle  responsabilita'  proprie  della
direzione dei lavori», il deposito  della  verifica  strutturale.  La
norma,  in  tal  modo,  si  pone  in  contrasto  con   un   principio
fondamentale dettato dalla normativa statale. 
    La disposizione censurata,  contenuta  nel  terzo  e  nel  quarto
periodo,  dell'impugnato   comma   3   dell'art.   4,   e',   quindi,
costituzionalmente illegittima.  Va  affermata,  di  conseguenza,  ai
sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla
costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte   costituzionale),
l'illegittimita' costituzionale anche del primo e del secondo periodo
del medesimo comma 3;  essi,  infatti,  privati  del  riferimento  al
quarto periodo, rimarrebbero incompleti e privi  di  possibilita'  di
applicazione  e,   comunque,   dispongono,   anche   detti   periodi,
nell'ambito  di  previsioni  derogatorie  riservate  alla  competenza
statale. 
    3.-  Va,  pertanto,  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 4, comma 3, della legge reg. Molise n.  25  del  2011,  per
violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo  4,  comma
3,  della  legge  della  Regione  Molise  9  settembre  2011,  n.  25
(Procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la
relativa vigilanza, nonche' per la prevenzione  del  rischio  sismico
mediante la pianificazione urbanistica). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                    Sergio MATTARELLA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI