N. 202 SENTENZA 17 - 20 luglio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Procedimento  amministrativo  -  Conferenza  di  servizi  -  Dissenso
  espresso  da  amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,
  paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
  tutela della salute e della pubblica incolumita' -  Disciplina  per
  il superamento del dissenso - Previsione di potere sostitutivo  del
  Governo, in materie di competenza regionale, come mera  conseguenza
  automatica del mancato raggiungimento dell'intesa -  Ricorso  della
  Provincia autonoma di Trento - Costituzione in giudizio della parte
  ricorrente - Deposito in cancelleria  del  ricorso  preventivamente
  autorizzato,  in  via  eccezionale  e  temporanea,   dalla   Giunta
  provinciale  -  Successivo  deposito  della  ratifica   consiliare,
  effettuato oltre il  termine  perentorio  per  la  costituzione  in
  giudizio - Esistenza di una prassi che ha ingenerato nelle Province
  autonome l'affidamento circa la non perentorieta'  del  termine  di
  deposito per la ratifica - Errore scusabile  -  Ammissibilita'  del
  ricorso. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 49, comma 3, lett. b). 
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120; legge costituzionale 18 ottobre
  2001, n. 3, art. 10; statuto  della  Regione  Trentino-Alto  Adige,
  artt. 8, 9 e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266,  art.  4;  legge  11
  marzo 1953, n. 87, artt. 31, comma 4, e 32. 
Procedimento  amministrativo  -  Conferenza  di  servizi  -  Dissenso
  espresso  da  amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,
  paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
  tutela della salute e della pubblica incolumita' -  Disciplina  per
  il superamento del dissenso - Previsione di potere sostitutivo  del
  Governo, in materie di competenza regionale, come mera  conseguenza
  automatica del mancato raggiungimento dell'intesa -  Ricorso  della
  Provincia  autonoma  di  Trento  -  Sopravvenuta  dichiarazione  di
  illegittimita'  costituzionale  della  disposizione   censurata   -
  Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilita'. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 49, comma 3, lett. b). 
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120; legge costituzionale 18 ottobre
  2001, n. 3, art. 10; statuto  della  Regione  Trentino-Alto  Adige,
  artt. 8, 9 e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4. 
(GU n.30 del 25-7-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alfonso QUARANTA; 
Giudici :Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  49,
commi 3, lettera b), e 4 del  decreto-legge  31  maggio  2010  n.  78
(Misure urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122), promosso dalla Provincia autonoma di  Trento
con  ricorso  notificato  il  28  settembre   2010,   depositato   in
cancelleria il 6 ottobre 2010, ed iscritto al  n.  105  del  registro
ricorsi 2010. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  maggio  2012  il   Giudice
relatore Giuseppe Tesauro; 
    udito l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di
Trento e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso, depositato il 6 ottobre 2010,  la  Giunta  della
Provincia autonoma di Trento (previa deliberazione  n.  2169  del  17
settembre 2010, adottata d'urgenza ai sensi dell'art. 54, numero  7),
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,
recante «Approvazione del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige»,  e
ratificata dal Consiglio provinciale di Trento con delibera n. 11 del
1°   dicembre   2010)   ha   promosso   questione   di   legittimita'
costituzionale  in  via  principale   di   varie   disposizioni   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed
in particolare dell'articolo 49, comma 3, lettera b), in  riferimento
agli articoli 8, 9 e 16 dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige, all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992,  n.  266
(Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi  statali  e  leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento), al principio di leale  collaborazione,  nonche'  agli
articoli 117, 118 e 120 della Costituzione, in combinato disposto con
l'articolo 10 della  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). 
    1.1.- La Provincia impugna l'articolo 49, comma  3,  lettera  b),
nella parte in cui modifica l'art. 14-quater  della  legge  7  agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi),  in  specie  il
comma 3, in tema di «effetti del dissenso espresso  nella  conferenza
di servizi». Detta norma, in  specie,  stabilisce  che,  in  caso  di
dissenso espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico  o  alla
tutela  della  salute  e  della  pubblica  incolumita'  in  sede   di
conferenza di servizi, «la questione, in attuazione  e  nel  rispetto
del principio di  leale  collaborazione  e  dell'articolo  120  della
Costituzione,  e'  rimessa   dall'amministrazione   procedente   alla
deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  che  si  pronuncia  entro
sessanta giorni, previa intesa con la  Regione  o  le  Regioni  e  le
Province   autonome   interessate,   in   caso   di   dissenso    tra
un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni
regionali, ovvero previa intesa con la  Regione  e  gli  enti  locali
interessati, in caso di dissenso  tra  un'amministrazione  statale  o
regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e'
raggiunta  nei  successivi  trenta  giorni,  la   deliberazione   del
Consiglio dei ministri puo' essere comunque adottata. Se il  motivato
dissenso e' espresso da una Regione o da una  Provincia  autonoma  in
una delle materie di propria competenza, il  Consiglio  dei  Ministri
delibera  in  esercizio  del  proprio  potere  sostitutivo   con   la
partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome
interessate». 
    Tale norma e' censurata dalla Provincia autonoma  di  Trento,  in
relazione al caso in cui vi sia un dissenso in conferenza di  servizi
in relazione a materie di competenza provinciale, sia nella parte  in
cui prevede un potere sostitutivo del Consiglio dei ministri ex  art.
120 Cost., sia nella parte in cui configura l'intesa con la Regione o
la Provincia interessata come un'intesa  "debole".  Cosi'  disponendo
essa   determinerebbe   una    palese    violazione    dell'autonomia
amministrativa provinciale di cui  all'art.  16  dello  statuto,  che
assegna alla Provincia la titolarita' della competenza amministrativa
nelle  stesse  materie  nelle  quali  e'   prevista   la   competenza
legislativa  ("tutela  e  conservazione   del   patrimonio   storico,
artistico e popolare", "urbanistica", "tutela del paesaggio",  "opere
di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche", "igiene
e sanita'": art. 8, numeri 3, 5, 6 e 13 ed  art.  9,  numero  10)  ed
all'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, che  vieta  di  attribuire  ad
organi statali funzioni amministrative nelle  materie  di  competenza
provinciale. 
    Ne' il richiamo all'art. 120 Cost. sarebbe idoneo a  giustificare
la competenza del Consiglio dei ministri, data la palese mancanza dei
presupposti ivi prescritti per l'esercizio  del  potere  sostitutivo.
Quanto a quest'ultimo parametro, poi, la Provincia  autonoma  ricorda
che questa Corte ha  chiarito  che  esso  si  applica  alle  Province
autonome solo in relazione alle competenze  di  cui  esse  godono  ai
sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 (sentenza  n.  236
del 2004): pertanto, l'art. 49, comma 3,  sarebbe  costituzionalmente
illegittimo anche nella parte in cui applica alle  Province  autonome
l'art. 120 Cost. in relazione alle materie di competenza  provinciale
ai sensi dello statuto. 
    Ove, poi, si ritenesse legittima la devoluzione  della  decisione
al  Consiglio  dei  ministri,   sarebbe   comunque   illegittima   la
possibilita' di fare a meno dell'intesa. La norma in esame,  infatti,
prevedendo  meccanismi  unilaterali  di  superamento  della   mancata
intesa, pur in relazione a materie di competenza provinciale, sarebbe
costituzionalmente illegittima per violazione del principio di  leale
collaborazione, oltre che degli artt. 8, 9 e 16 dello statuto e degli
artt. 117 e 118 Cost.  in  connessione  con  l'art.  10  della  legge
costituzionale n. 3 del 2001. Ne' la mancata previsione di  un'intesa
"forte" puo' essere surrogata  dalla  partecipazione  dei  Presidenti
delle Regioni o delle Province autonome interessate alla  seduta  del
Consiglio  dei  ministri  che   esercita   il   potere   sostitutivo,
considerato che tale partecipazione si limita a portare nel Consiglio
dei ministri, la "voce" della Provincia senza tradursi nel potere  di
codeliberazione. 
    Quanto, poi, alla qualificazione della disciplina  inerente  alla
conferenza di servizi -  e  quindi  anche  di  quella  specificamente
relativa al superamento del dissenso in sede di  conferenza  -  quale
disciplina attinente alla determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, operata dal comma
4 del medesimo art. 49 del d.l. n. 78 del 2010, la Provincia autonoma
ne contesta  la  fondatezza,  posto  che  una  simile  normativa  non
determinerebbe  alcuno  standard   strutturale   o   qualitativo   di
prestazioni determinate, attinenti a questo o a quel diritto civile o
sociale, ma interverrebbe a regolare  lo  svolgimento  dell'attivita'
amministrativa in  settori  vastissimi  e  indeterminati,  alcuni  di
indiscutibile competenza provinciale. 
    2.- Si e' costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato  inammissibile  o
comunque rigettato nel merito. 
    Nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato ritiene che  l'art.
49,  comma  3,  nella  parte  in  cui  modifica  la  disciplina   del
procedimento amministrativo  della  conferenza  di  servizi,  essendo
norma volta ad attuare una  semplificazione  procedurale,  sfugga  ad
ogni censura di illegittimita' costituzionale, anche nella  parte  in
cui regola l'intervento sostitutivo del  Consiglio  dei  ministri,  a
seguito dell'infruttuoso esperimento della conferenza.  Nella  specie
si sarebbe, infatti,  in  presenza  di  una  situazione  inerente  ai
livelli essenziali delle  prestazioni  civili,  avendo  il  cittadino
diritto ad ottenere una determinazione finale altrimenti  paralizzata
dal dissenso opposto da  una  amministrazione  preposta  alla  tutela
ambientale, culturale o sanitaria. 
    3.-  All'udienza  pubblica   le   parti   hanno   insistito   per
l'accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  La  Giunta  della  Provincia  autonoma  di  Trento   -   con
deliberazione del 17 settembre 2010, n. 2169, adottata  d'urgenza  ai
sensi dell'art. 54, numero  7),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige)  e  ratificata  dal  Consiglio  della  medesima
Provincia con delibera n. 11 del 1° dicembre 2010 - ha  proposto,  in
via principale, questione di  legittimita'  costituzionale  di  varie
disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti
in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di   competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, ed in particolare dell'articolo 49,  comma  3,  lettera
b), in riferimento agli articoli 8, 9 e 16 dello statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige, all'articolo 4  del  decreto  legislativo  16
marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta'  statale
di indirizzo e coordinamento), al principio di leale  collaborazione,
nonche' agli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione, in combinato
disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). 
    Riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  sulle  questioni
inerenti ad altre disposizioni contenute nel d.l.  n.  78  del  2010,
promosse dalla Provincia autonoma di Trento, con il medesimo ricorso,
viene qui  esaminata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
avente ad oggetto il citato art. 49, comma 3, lettera b). 
    Tale norma e' censurata nella parte  in  cui,  disciplinando  gli
effetti del dissenso espresso da amministrazioni preposte alla tutela
ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica
incolumita', in sede di conferenza di servizi, in relazione a materie
di competenza provinciale, stabilisce che, ove non sia  raggiunta  la
previa intesa con la Provincia autonoma interessata  nel  termine  di
trenta giorni, «il Consiglio dei Ministri delibera in  esercizio  del
proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle
Regioni o delle Province  autonome  interessate».  In  tal  modo,  ad
avviso della Provincia autonoma, la norma impugnata, invadendo ambiti
di  competenza  provinciale,  determinerebbe  una  palese  violazione
dell'autonomia amministrativa provinciale ed inoltre, prevedendo,  in
riferimento ai predetti ambiti, meccanismi unilaterali di superamento
della  mancata  intesa,  al  di  fuori  dell'ambito  di  applicazione
dell'art. 120 Cost., sarebbe costituzionalmente illegittima anche per
violazione del principio di leale collaborazione. 
    2.- In linea preliminare, va rilevato che la  Giunta  provinciale
ha deliberato in data 17 settembre 2010 la proposizione  del  ricorso
avverso la sopra indicata normativa. Il ricorso e'  stato  notificato
il successivo 28 settembre, giorno  in  cui  scadeva  il  termine  di
sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  della  legge  statale   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 30 luglio  2010;  termine
previsto dall'art. 127 Cost. per promuovere questione di legittimita'
costituzionale  in  via   principale   ed   applicabile   anche   per
l'impugnazione  delle  leggi  statali  o  regionali  da  parte  delle
Province autonome, a norma del secondo comma dell'art. 32 della legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione  e  sul  funzionamento
della Corte costituzionale), richiamato dall'art. 36  della  medesima
legge, in riferimento agli artt. 97 e 98 dello  statuto  d'autonomia.
Dalla data del 28 settembre 2010, in  cui  era  stata  effettuata  la
notificazione al Presidente del Consiglio dei ministri, cominciava  a
decorrere, ai sensi dell'art. 31, quarto comma, richiamato  dall'art.
32, terzo comma, della citata legge n. 87 del  1953,  il  termine  di
dieci giorni per il deposito del ricorso  (termine  avente  scadenza,
percio', l'8 ottobre 2010). Il ricorso e' stato depositato, senza che
ad esso fosse allegato l'atto di ratifica,  il  6  ottobre  2010.  La
ratifica dell'impugnazione e' stata  successivamente  deliberata  dal
Consiglio provinciale il 1°  dicembre  2010  ed  e'  pervenuta  nella
cancelleria di questa Corte solo il 1° febbraio 2011 e,  quindi,  ben
oltre il gia' menzionato termine dell'8 ottobre 2010 fissato  per  il
deposito del ricorso. 
    2.1.-  Questa  Corte  -  in  tema  di  giudizi  di   legittimita'
costituzionale in via principale e per conflitto di attribuzione  tra
enti, promossi dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  dal
Presidente della Giunta regionale - ha  costantemente  affermato  (da
ultimo nella sentenza n. 142 del 2012) che la  «previa  deliberazione
della proposizione del  ricorso  introduttivo  da  parte  dell'organo
collegiale  competente  e'  esigenza   non   soltanto   formale,   ma
sostanziale  per   l'importanza   dell'atto   e   per   gli   effetti
costituzionali ed amministrativi che  l'atto  stesso  puo'  produrre»
(sentenza n. 33 del 1962; analogamente le sentenze n. 8 del 1967;  n.
119 del 1966; n. 36  del  1962).  Nonostante  cio',  con  riferimento
all'ipotesi di impugnazioni di leggi regionali o provinciali da parte
dello  Stato,  ha  riconosciuto  in  via  di   principio,   che,   in
«circostanze straordinarie (da valutare caso per caso), il Presidente
del Consiglio dei ministri - accertata l'oggettiva impossibilita'  di
procedere alla convocazione del Consiglio dei ministri  e  l'esigenza
di garantire la continuita' e l'indefettibilita'  della  funzione  di
governo - possa provvedere, sotto la  propria  responsabilita',  alla
proposizione dell'impugnativa avverso la legge regionale,  salva,  in
ogni caso, la successiva ratifica consiliare»  (sentenza  n.  54  del
1990) attraverso la quale, pero', l'organo consiliare competente  (il
Consiglio dei ministri) deve esprimere «con una formale deliberazione
la detta volonta', in modo diretto o in modo indiretto  (...)  almeno
prima del deposito del ricorso davanti alla Corte» (sentenza  n.  147
del 1972). 
    Per l'ipotesi di impugnazione di leggi  statali  da  parte  delle
Province autonome, si e' rilevato (sentenza n. 142 del 2012)  che  la
legittimazione processuale straordinaria della Giunta provinciale  e'
espressamente disciplinata dal combinato  disposto  degli  artt.  54,
numero 7) - gia' art. 48, numero  7)  -  e  98,  primo  comma,  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,  i  quali  espressamente
subordinano l'efficacia  dell'impugnazione  di  un  atto  legislativo
statale, proposta in via d'urgenza dalla  Giunta,  alla  ratifica  da
parte  del  Consiglio  nella  sua  prima  seduta   successiva.   Tale
disposizione, «data la sua  generale  formulazione,  si  riferisce  a
tutti i provvedimenti di  competenza  del  Consiglio  provinciale  e,
quindi, anche alle delibere di proposizione del ricorso  avverso  una
legge o un atto avente valore di legge della Repubblica (sentenza  n.
57 del 1957); delibere riservate espressamente dall'indicato art.  98
dello statuto alla competenza del Consiglio provinciale» (sentenza n.
142 del 2012). Si e' precisato, tuttavia, che «il fatto (...) che  in
base al suddetto  statuto  d'autonomia  sia  consentito  alla  Giunta
provinciale di proporre ricorso  salvo  ratifica  non  significa  che
questa sia irrilevante ai fini del giudizio davanti a questa Corte  e
neppure che possa intervenire in qualunque momento di  esso,  purche'
entro l'udienza di discussione». 
    L'eccezionale  e  temporanea  legittimazione  processuale   della
Giunta (sostitutiva  di  quella  ordinaria  attribuita  al  Consiglio
provinciale dagli artt. 54,  numero  7,  e  98,  primo  comma,  dello
statuto)  deve,  infatti,  necessariamente  essere  resa  definitiva,
mediante ratifica entro un termine predeterminato, che,  in  mancanza
di  una  normativa  specifica  per  il  processo  costituzionale,  va
individuato in base alla  disciplina  ed  ai  relativi  principi  che
attualmente  regolano  i  giudizi  davanti   a   questa   Corte.   In
particolare, al fine di  garantire  l'economia,  la  celerita'  e  la
certezza del giudizio costituzionale, e' necessario che  la  volonta'
del Consiglio provinciale di promuovere  ricorso  avverso  una  legge
dello Stato sia accertata, mediante acquisizione della  deliberazione
agli atti del processo, al piu' tardi, al momento in cui  il  ricorso
va depositato nella cancelleria della Corte; e cioe' entro il termine
perentorio di dieci giorni dall'ultima notificazione,  stabilito  dal
combinato disposto del terzo comma dell'art. 32 e  del  quarto  comma
dell'art. 31 della legge n. 87 del 1953 (citate sentenze  n.  54  del
1990 e n. 147 del 1972). 
    Il deposito del  ricorso  notificato,  da  effettuarsi  entro  il
termine  perentorio  suddetto,  costituisce,  infatti,   un   momento
essenziale  del  processo   costituzionale,   perche'   comporta   la
costituzione   in   giudizio   della    parte    ricorrente,    fissa
definitivamente il  thema  decidendum  (impedendone  ogni  successivo
ampliamento), instaura il rapporto processuale  con  questa  Corte  e
segna l'inizio del termine  ordinatorio  di  novanta  giorni  per  la
fissazione dell'udienza di discussione del  ricorso  (art.  35  della
legge n. 87 del 1953). Inoltre, dalla scadenza del termine  stabilito
per il deposito del ricorso decorre il termine  perentorio  entro  il
quale le altre parti possono costituirsi in giudizio  (nella  specie,
per la parte convenuta nei ricorsi di impugnazione di  leggi,  trenta
giorni, ai  sensi  del  comma  3  dell'art.  19  delle  citate  norme
integrative).  Una  simile  «non   casuale   scansione   di   termini
processuali» (sentenza n. 142 del 2012) e' coerente con  i  caratteri
del processo costituzionale, il quale e'  diretto  a  garantire  alla
parte resistente la possibilita' di manifestare la  propria  volonta'
di opporsi al ricorso  (costituendosi  in  giudizio)  solo  dopo  che
l'atto  di  impugnazione  deliberato   dall'organo   provvisoriamente
competente si sia definitivamente consolidato con la ratifica e  dopo
che questa sia stata prodotta in giudizio entro il termine perentorio
fissato al ricorrente per il deposito  in  cancelleria  del  ricorso.
Diversamente,  si  imporrebbe  in  modo  irragionevole   alla   parte
resistente di costituirsi in giudizio  quando  ancora  non  e'  stata
perfezionata la volonta' del ricorrente di proporre il ricorso. 
    Pertanto,  l'atto  di  ratifica  dell'impugnazione  della   legge
statale deve essere depositato nel termine del deposito  del  ricorso
stesso. 
    2.1.1.- Tuttavia l'inammissibilita' del  ricorso  per  tardivita'
del deposito della ratifica consiliare rispetto  al  termine  per  la
costituzione in giudizio non puo' essere dichiarata. 
    Si deve, infatti, tener conto, nel caso di  specie,  della  lunga
prassi di questa Corte, la quale in  numerose  pronunce  (ex  multis,
sentenze n. 104 del 2008; n. 768 del 1988; n. n. 56 del 1964 e n.  57
del 1957) non ha rilevato l'inammissibilita' del ricorso sotto questo
profilo.  Siffatta  prassi  ha  determinato,  anche  per  l'obiettiva
incertezza interpretativa delle  norme  processuali  in  materia,  un
errore  scusabile  tale  da  ingenerare   nelle   Province   autonome
l'affidamento circa la non  perentorieta'  del  suddetto  termine  di
deposito (sentenza n. 142 del 2012). 
    3.- La questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  49,
comma 3, lettera b),  del  d.l.  n.  78  del  2010,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 122  del  2010  e',  per  altro  verso,
manifestamente inammissibile. 
    3.1.-  La  disposizione  de  qua   e'   gia'   stata   dichiarata
costituzionalmente illegittima (sentenza  n.  179  del  2012),  nella
parte in cui, prevedendo che, in caso di dissenso espresso in sede di
conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma,  in
una  delle  materie  di  propria  competenza,  ove  non  fosse  stata
raggiunta, entro il termine di trenta giorni, l'intesa con la Regione
o la Provincia interessata, il Consiglio dei ministri deliberasse «in
esercizio del proprio potere sostitutivo con  la  partecipazione  dei
Presidenti delle Regioni  o  delle  Province  autonome  interessate»,
violava il principio di leale  collaborazione.  Essa,  in  tal  modo,
determinava il sacrificio  delle  sfere  di  competenza  regionale  e
provinciale, in quanto  configurava  l'intervento  unilaterale  dello
Stato come mera conseguenza  automatica  del  mancato  raggiungimento
dell'intesa  entro  l'esiguo  termine  predetto,  senza  che  fossero
previste ulteriori  procedure  per  consentire  reiterate  trattative
volte a superare le divergenze. 
    Con  la  predetta  sentenza,  successiva  alla  proposizione  del
ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento,  la  norma  oggi
all'esame e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima, con  la
conseguenza che la questione di legittimita' costituzionale  relativa
ad essa, anche ove letta in combinato disposto con  il  comma  4,  e'
divenuta priva di oggetto. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  sulle  questioni
inerenti ad altre disposizioni contenute nel decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse dalla  Provincia  autonoma  di
Trento, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'articolo 49, comma  3,  lettera  b),
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
promossa, in riferimento agli articoli 8, 9  e  16  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.   670,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», all'articolo  4  del
decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266 (Norme di  attuazione  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto
tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche'
la potesta' statale di indirizzo e coordinamento),  al  principio  di
leale collaborazione, nonche' agli articoli 117, 118 e 120 Cost.,  in
combinato disposto con l'articolo 10 della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte  seconda  della
Costituzione), dalla Provincia autonoma di  Trento,  con  il  ricorso
indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                     Giuseppe TESAURO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI