N. 239 ORDINANZA 22 - 26 ottobre 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Sardegna -  Allestimenti
  mobili di pernottamento - Rilevanza a fini urbanistici,  edilizi  e
  paesaggistici - Configurabilita' del reato di lottizzazione abusiva
  e applicabilita' del sequestro preventivo - Questione motivata  per
  relationem - Manifesta inammissibilita'. 
- Legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21, art. 20. 
- Costituzione, artt. 3, 25, secondo comma, 117, secondo comma, lett.
  l) e s), e 118; statuto  della  Regione  Sardegna,  art.  3,  primo
  comma. 
(GU n.43 del 31-10-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alfonso QUARANTA; 
Giudici :Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  20
della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche
e integrazioni alla  legge  regionale  n.  4  del  2009,  alla  legge
regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e  alla
legge  regionale  n.  22  del  1984,  ed  altre  norme  di  carattere
urbanistico), promosso dal Giudice per le  indagini  preliminari  del
Tribunale di Oristano nel procedimento penale  a  carico  di  C.G.  e
C.G., con ordinanza del 30 dicembre  2011,  iscritta  al  n.  89  del
registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2012. 
    Visto l'atto di intervento della Regione autonoma della Sardegna; 
    udito nella camera di consiglio del 19 settembre 2012 il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano. 
    Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Oristano, con ordinanza del 30 dicembre 2011, ha  sollevato  -  in
riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, 117,  secondo  comma,
lettere l) e s), e 118 della Costituzione e  3,  primo  comma,  della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto Speciale per  la
Sardegna), questione di legittimita' costituzionale dell'articolo  20
della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche
e integrazioni alla  legge  regionale  n.  4  del  2009,  alla  legge
regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e  alla
legge  regionale  n.  22  del  1984,  ed  altre  norme  di  carattere
urbanistico); 
    che il rimettente premette in fatto che  si  sta  procedendo  nei
confronti di due indagati in ordine: «a) alla contravvenzione p. e p.
dagli artt. 110 c. p. e 44, lett. c), in relazione all'art.  30,  del
d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 17 della legge n. 23 del 1985 della
regione Sardegna» e riferisce di avere emesso, in  relazione  a  tale
imputazione, un  provvedimento  di  sequestro  preventivo  di  undici
unita' abitative; 
    che a seguito dell'entrata in vigore della  legge  della  Regione
Sardegna n. 21 del 2011  la  difesa  degli  imputati  ha  chiesto  il
dissequestro delle unita' abitative sopra indicate; 
    che il pubblico ministero, nel corpo  del  provvedimento  del  13
dicembre 2011 con il quale ha espresso parere  negativo  sull'istanza
di dissequestro proposta dalla difesa, ha  eccepito  l'illegittimita'
costituzionale della norma censurata la cui  applicazione  altrimenti
imporrebbe il dissequestro; 
    che  il  rimettente  ritiene  di  condividere  integralmente   il
contenuto delle osservazioni  del  pubblico  ministero  in  punto  di
fondatezza  e  di  rilevanza,  tanto  da  affermare  che   il   detto
provvedimento deve essere inteso «come totalmente  richiamato»  nella
propria ordinanza; 
    che il G.i.p. di Oristano, in punto di  rilevanza,  aggiunge  che
l'introduzione   della   norma    regionale    non    incide    sulla
configurabilita' del reato ma condiziona, invece, la  permanenza  del
vincolo sul bene; 
    che, secondo il rimettente, infatti,  non  ci  si  troverebbe  di
fronte  ad  una  successione  di  leggi  penali  nel  tempo  tale  da
comportare una abolitio criminis, quanto piuttosto al mutamento di un
elemento normativo della fattispecie, ovvero di una norma extrapenale
che   integrava   dall'esterno   il   precetto   penale    contestato
(lottizzazione abusiva) che, invece, rimane immutato nella previsione
dell'art. 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia); 
    che, tuttavia, ai fini della questione di  costituzionalita'  non
rileverebbe la permanenza o meno del  reato  ma  la  possibilita'  di
revocare o meno il sequestro; 
    che,  infatti,   se   la   norma   censurata   fosse   dichiarata
costituzionalmente illegittima, non si potrebbero  dissequestrare  le
opere oggetto del provvedimento di sequestro, perche'  altrimenti  si
consentirebbe la consumazione di un ulteriore reato di  lottizzazione
abusiva, o, quantomeno, un aggravarsi  delle  conseguenze  del  primo
reato; 
    che, al contrario, se la norma  censurata  non  fosse  dichiarata
costituzionalmente illegittima la permanenza delle  case  mobili  non
potrebbe aggravare in alcun modo le conseguenze del reato, posto  che
per  il  futuro  l'attivita'  sarebbe   pienamente   lecita   e   non
costituirebbe ulteriore  commissione  del  delitto  di  lottizzazione
abusiva; 
    che, inoltre, «se la norma della cui costituzionalita' si  dubita
fosse legittima i beni dovrebbero anche sotto questo  profilo  essere
immediatamente  restituiti,  posto  che  dei  medesimi  non   sarebbe
possibile  la  confisca  per  le  esatte  ragioni  esposte  dal  p.m.
nell'atto gia' richiamato»; 
    che, dunque, secondo il rimettente, la decisione in  ordine  alla
revoca del sequestro  preventivo  dipende  dall'applicazione  o  meno
dell'art.  20  della  legge  reg.  n.   21   del   2011   della   cui
costituzionalita' egli dubita; 
    che con atto depositato il  12  giugno  2012  e'  intervenuta  in
giudizio  la  Regione  Sardegna  chiedendo  che  la  questione  venga
dichiarata inammissibile o infondata; 
    che   la   difesa   regionale,   in   primo   luogo,    eccepisce
l'insufficiente descrizione della fattispecie, in quanto i  fatti  di
causa  non  sarebbero  descritti  con  la  necessaria  precisione   e
compiutezza, limitandosi il remittente  a  dare  per  scontati  certi
svolgimenti processuali, dei quali, pero', non offrirebbe  un  quadro
puntuale; 
    che, inoltre, la questione sarebbe  manifestamente  inammissibile
per la palese insufficiente motivazione in  punto  di  non  manifesta
infondatezza, limitandosi il rimettente ad affermare di  «condividere
integralmente il contenuto delle osservazioni del pubblico  ministero
in punto di fondatezza e di  rilevanza,  tanto  da  poter  qui  esser
inteso detto provvedimento come totalmente richiamato»; 
    che  la   difesa   regionale   evidenzia   come   nel   prosieguo
dell'ordinanza il rimettente non riporti, nemmeno in  sintesi  o  per
cenni, le «osservazioni» del pubblico ministero in cui si  troverebbe
l'esposizione dei pretesi vizi della normativa censurata; 
    che, pertanto, non vi  sarebbe,  nell'atto  di  promovimento  del
presente giudizio, alcuna motivazione nel merito, con la  conseguenza
della manifesta inammissibilita' della questione; 
    che la Regione richiama la  giurisprudenza  della  Corte  con  la
quale si e' piu'  volte  ribadito,  in  casi  simili,  il  cosiddetto
principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, nel  senso
che tutti gli elementi richiesti per l'ammissibilita' della questione
debbono risultare esclusivamente dal provvedimento di  rinvio  e  non
possono essere eventualmente tratti dagli atti del giudizio a quo; 
    che, in altri termini, «non possono avere ingresso  nel  giudizio
incidentale  di  costituzionalita'  questioni   motivate   solo   per
relationem, dovendo  il  rimettente  rendere  esplicite  in  ciascuna
ordinanza  le  ragioni  per  le  quali  ritenga   rilevante   e   non
manifestamente  infondata  la  questione  sollevata,   mediante   una
motivazione autosufficiente» (sentenza n. 103 del 2007); 
    che la questione sarebbe inammissibile anche per la carenza della
motivazione sulla rilevanza, asserita piu' che dimostrata; 
    che,  secondo  la  Regione,  le  eccezioni  sopra  riferite  sono
assorbenti rispetto  ad  ogni  altro  profilo  del  giudizio  perche'
l'assenza  di  ogni  motivazione  sulla  non  manifesta  infondatezza
impedisce alla difesa di dedurre compiutamente nel merito; 
    che, in ogni caso, la norma censurata sarebbe  espressione  della
competenza legislativa esclusiva della Regione Sardegna nelle materie
«urbanistica ed edilizia» e «turismo e industria alberghiera» di  cui
all'art. 3, comma 1, lettere f) e p), dello statuto di autonomia; 
    che  la  Regione  nel  dettare  la   disciplina   degli   effetti
urbanistico-paesaggistici  dello   stazionamento   temporaneo   degli
«allestimenti  mobili  di  pernottamento»  nelle  «aziende  ricettive
all'area  aperta  regolarmente  autorizzate  e   nei   limiti   della
ricettivita' autorizzata» avrebbe esercitato le  proprie  prerogative
costituzionali; 
    che,  pertanto,  la  disposizione  censurata  sarebbe  pienamente
conforme all'art. 3 dello statuto, nonche' agli artt. 117 e  seguenti
della Costituzione; 
    che,  infatti,  la  disposizione   censurata   non   rientrerebbe
nell'ambito riservato allo Stato nella materia «ordinamento  penale»,
come del resto riconosce lo stesso remittente; 
    che non  vi  sarebbe  neanche  una  violazione  della  competenza
statale nella materia «tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei
beni culturali»; 
    che, a tale proposito, la difesa regionale richiama  la  sentenza
di questa Corte n. 51 del 2006 con  la  quale,  a  suo  dire,  si  e'
chiarita  la   portata   delle   competenze   della   Regione   nella
regolamentazione urbanistica e paesaggistica e  si  e'  affermata  la
rilevanza, «in tema di tutela paesaggistica,  di  apposite  norme  di
attuazione dello statuto speciale della Regione  Sardegna»  e  si  e'
dato atto «della stessa esistenza di una risalente legislazione della
medesima Regione in questo  specifico  ambito  (legge  della  Regione
Sardegna 22 dicembre 1989, n. 45,  recante  "Norme  per  l'uso  e  la
tutela del territorio regionale")»; 
    che in tale sentenza si e' precisato che «il Capo III del  d.P.R.
22 maggio 1975, n. 480  (Nuove  norme  di  attuazione  dello  Statuto
speciale della Regione autonoma della Sardegna), intitolato "Edilizia
ed urbanistica", concerne non solo le funzioni di  tipo  strettamente
urbanistico, ma anche le funzioni relative ai  beni  culturali  e  ai
beni ambientali; infatti, l'art. 6 dispone espressamente, al comma l,
che  "sono  trasferite  alla  Regione  autonoma  della  Sardegna   le
attribuzioni gia' esercitate dagli organi centrali e  periferici  del
Ministero della pubblica istruzione ai sensi  della  legge  6  agosto
1967, n. 765  ed  attribuite  al  Ministero  dei  beni  culturali  ed
ambientali con decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito  in
legge 29 gennaio 1975, n. 5, nonche' da organi centrali e  periferici
di altri ministeri". Al tempo stesso, il secondo comma  del  medesimo
art. 6 del d.P.R.  n.  480  del  1975  prevede  puntualmente  che  il
trasferimento di cui al primo comma «riguarda altresi' la redazione e
l'approvazione dei piani territoriali paesistici, di cui  all'art.  5
della legge 29 giugno 1939, n. 1497"» (sentenza n. 51 del 2006); 
    che, pertanto, e'  evidente  che  la  Regione  Sardegna  dispone,
nell'esercizio  delle  proprie  competenze  statutarie  in  tema   di
edilizia ed urbanistica, anche del potere di intervenire in relazione
ai  profili  di   tutela   paesistico-ambientale,   sia   sul   piano
amministrativo che sul piano legislativo,  in  forza  del  cosiddetto
«principio  del  parallelismo»  di  cui  all'art.  6  dello   statuto
speciale; 
    che non  vi  sarebbe  alcuna  violazione  dell'art.  3  Cost.  in
relazione al principio di eguaglianza, in quanto il  citato  articolo
20 della legge reg. n. 21 del 2011 e' senz'altro  norma  generale  ed
astratta, che non impone alcuna discriminazione ne' garantisce  alcun
privilegio; 
    che, anche sotto il profilo della ragionevolezza, deve  ritenersi
che la norma, limitandosi a disciplinare solamente «gli  allestimenti
mobili di pernottamento», opererebbe un  coerente  bilanciamento  tra
l'interesse  alla  promozione  del  turismo  e  quello  della  tutela
paesaggistica  del  territorio,  anche  perche'  -  come  prevede  la
disposizione censurata - essi  devono  «conservare  i  meccanismi  di
rotazione in funzione», non possono possedere «alcun collegamento  di
natura permanente al terreno» e, dato  che  «gli  allacciamenti  alle
reti tecnologiche,  gli  accessori  e  le  pertinenze  devono  essere
rimovibili in ogni momento», non comportano alcun utilizzo permanente
del territorio o di trasformazione del paesaggio per i quali si possa
ipotizzare una deminutio di tutela ambientale o paesaggistica. 
    Considerato che  il  Giudice  per  le  indagini  preliminari  del
Tribunale di  Oristano,  con  ordinanza  del  30  dicembre  2011,  ha
sollevato - in riferimento agli articoli 3, 25, secondo  comma,  117,
secondo comma, lettere l) e s), e 118 della Costituzione e  3,  primo
comma, della legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto
Speciale per la Sardegna) - questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 20 della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011,  n.
21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla
legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e
alla legge regionale n. 22 del 1984,  ed  altre  norme  di  carattere
urbanistico); 
    che il rimettente, in punto di non manifesta  infondatezza  della
questione, si limita ad affermare  di  condividere  integralmente  il
contenuto delle osservazioni del pubblico ministero; 
    che la Regione Sardegna nel costituirsi in giudizio  ha  eccepito
l'inammissibilita'  della  questione  per  non  essere  in  grado  di
svolgere le proprie difese non essendo a conoscenza delle ragioni che
hanno  determinato  il  Giudice   a   sollevare   la   questione   di
costituzionalita'; 
    che, infatti, il rimettente, quanto alla  motivazione  della  non
manifesta infondatezza, richiama un  parere  del  pubblico  ministero
che,  tuttavia,  non  e'   stato   neanche   allegato   all'ordinanza
notificata; 
    che la questione e', pertanto, manifestamente inammissibile; 
    che, infatti, il  rimettente  non  espone  alcuna  motivazione  a
sostegno dei dubbi  di  legittimita'  costituzionale,  limitandosi  a
rinviare alle «osservazioni» del  pubblico  ministero  senza  neanche
riportarle in sintesi o per cenni; 
    che e' costante giurisprudenza di questa Corte  che  non  possono
avere  ingresso  nel  giudizio   incidentale   di   costituzionalita'
questioni motivate solo per relationem dovendo il rimettente  rendere
esplicite  le  ragioni  per  le  quali  ritiene   rilevante   e   non
manifestamente  infondata  la  questione  sollevata   (ex   plurimis,
ordinanze n. 162 del 2011 e n. 190 del 2009). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  20  della  legge   della
Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21  (Modifiche  e  integrazioni
alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale  n.  19  del
2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge  regionale  n.
22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico), sollevata - in
riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, 117,  secondo  comma,
lettera l) e s), e 118 della Costituzione e  3,  primo  comma,  della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto Speciale per  la
Sardegna) - dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale  di
Oristano con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                  Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI