N. 243 SENTENZA 24 - 31 ottobre 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Acque - Norme  della  Regione  Toscana  -  Scarico  di  acque  reflue
  provenienti da agglomerati urbani con oltre 10.000 abitanti in aree
  sensibili  -  Mancato  conseguimento   di   determinati   obiettivi
  ambientali - Necessita' di  trattamenti  specifici  -  Ricorso  del
  Governo - Ius superveniens che abroga la disposizione  impugnata  -
  Disposizione medio tempore inattuata - Cessazione della materia del
  contendere. 
- Legge della Regione Toscana 10 ottobre 2011, n. 50, art. 20,  comma
  1; legge della Regione Toscana 3 marzo 2010, n. 28. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s). 
(GU n.44 del 7-11-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alfonso QUARANTA; 
Giudici :Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  20,
comma 3, (recte: art. 20, comma 1) della legge della Regione  Toscana
10 ottobre 2011, n. 50, recante «Modifiche alla  legge  regionale  31
maggio   2006,   n.   20   (Norme   per   la   tutela   delle   acque
dall'inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure
straordinarie in materia di scarichi nei corpi  idrici  superficiali.
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20  "Norme  per  la
tutela delle acque  dall'inquinamento"  e  alla  legge  regionale  18
maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e  la  bonifica
dei siti inquinati")», promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il 15-19 dicembre 2011, depositato in
cancelleria il 20 dicembre 2011, ed iscritto al n. 169  del  registro
ricorsi 2011. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  9  ottobre  2012  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi; 
    uditi l'avvocato dello Stato Paolo Marchini per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione
Toscana. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 15 dicembre 2011  e  depositato  il
successivo 20 dicembre (reg. ric. n. 169 del 2011) il Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 20, comma 3, (recte: art. 20,  comma  1)
della legge della Regione Toscana 10 ottobre  2011,  n.  50,  recante
«Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme  per  la
tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 3  marzo
2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di  scarichi  nei  corpi
idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31  maggio  2006,
n. 20 "Norme per la tutela  delle  acque  dall'inquinamento"  e  alla
legge regionale 18 maggio 1998, n. 25  "Norme  per  la  gestione  dei
rifiuti  e  la  bonifica  dei  siti  inquinati")»,   in   riferimento
all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. 
    L'art. 20 della legge reg. n. 50 del  2011  introduce  nel  corpo
della legge della Regione Toscana 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la
tutela delle  acque  dall'inquinamento),  l'art.  21-quater,  recante
«Disposizioni per lo scarico di acque reflue in aree sensibili». 
    Il ricorso investe esclusivamente  il  comma  3  di  quest'ultima
disposizione normativa, secondo il quale «qualora alla  scadenza  dei
sette anni dall'individuazione dell'area  sensibile  e  del  relativo
bacino drenante, non sia stato conseguito l'obiettivo di riduzione di
cui all'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo, gli  scarichi
di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre diecimila
abitanti equivalenti sono sottoposti al trattamento  piu'  spinto  di
cui al medesimo articolo, comma 1, al fine di garantire  il  rispetto
dei limiti di emissione stabiliti nella  tabella  2  dell'allegato  5
alla parte III del  medesimo  decreto  legislativo.  A  tal  fine  le
province provvedono, ove necessario, ad  adeguare  le  autorizzazioni
gia' rilasciate». 
    L'art. 106 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
in  materia  ambientale),  assoggetta   «le   acque   reflue   urbane
provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che
scaricano in acque recipienti individuate quali aree  sensibili»,  ad
un trattamento specifico (comma 1), salvo che «la percentuale  minima
di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli  impianti
di trattamento  delle  acque  reflue  urbane»  sia  «pari  almeno  al
settantacinque per cento per il fosforo totale oppure per  almeno  il
settantacinque per cento per l'azoto totale» (comma 2). 
    Secondo l'art. 91, comma 7, del d.lgs. n. 152 del  2006  le  aree
sensibili devono soddisfare i requisiti  dell'art.  106  entro  sette
anni da quando sono state identificate. 
    Il ricorrente ritiene che la norma  impugnata  consenta  «che  il
mancato adeguamento degli scarichi ai parametri  qualitativi  fissati
dal legislatore comunitario e statale si protragga oltre  il  termine
(inderogabile) dei sette anni fissato dalla stessa normativa  statale
di riferimento». 
    Essa sarebbe percio'  lesiva  della  competenza  esclusiva  dello
Stato in materia di tutela dell'ambiente. 
    2.- Si e'  costituita  la  Regione  Toscana,  chiedendo  che  sia
dichiarata la cessazione della materia del contendere. 
    Infatti, l'art. 75 della legge della Regione Toscana 28  dicembre
2011, n.  69  (Istituzione  dell'autorita'  idrica  toscana  e  delle
autorita' per il servizio di gestione integrata dei  rifiuti  urbani.
Modifiche alle leggi regionali 25/1998,  61/2007,  20/2006,  30/2005,
91/1998, 35/2011 e 14/2007), ha abrogato la norma impugnata. 
    Essa, inoltre, non avrebbe avuto applicazione, poiche' il termine
di sette anni ivi previsto sarebbe decorso il 2 marzo 2012:  le  aree
sensibili sono state infatti delimitate in Toscana con  il  piano  di
tutela delle acque approvato con delibera del Consiglio regionale  25
gennaio 2005, n. 6, pubblicata il 2 marzo 2005. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di
legittimita' costituzionale dell'articolo 20, comma 3,  (recte:  art.
20, comma 1) della legge della Regione Toscana 10  ottobre  2011,  n.
50, recante «Modifiche alla legge regionale 31  maggio  2006,  n.  20
(Norme per la tutela delle  acque  dall'inquinamento)  e  alla  legge
regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure  straordinarie  in  materia  di
scarichi  nei  corpi  idrici  superficiali.  Modifiche   alla   legge
regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme  per  la  tutela  delle  acque
dall'inquinamento" e alla legge  regionale  18  maggio  1998,  n.  25
"Norme  per  la  gestione  dei  rifiuti  e  la  bonifica   dei   siti
inquinati")», in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera
s), della Costituzione. 
    La disposizione  impugnata  aggiunge  alla  legge  della  Regione
Toscana 31 maggio 2006, n.  20  (Norme  per  la  tutela  delle  acque
dall'inquinamento) l'articolo 21-quater, recante «Disposizioni per lo
scarico di acque reflue in aree sensibili». 
    Oggetto del ricorso e'  il  solo  comma  3  dell'art.  21-quater,
secondo  il   quale   «qualora   alla   scadenza   dei   sette   anni
dall'individuazione  dell'area  sensibile  e  del   relativo   bacino
drenante, non sia stato conseguito l'obiettivo di  riduzione  di  cui
all'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo, gli  scarichi  di
acque reflue urbane provenienti da agglomerati  con  oltre  diecimila
abitanti equivalenti sono sottoposti al trattamento  piu'  spinto  di
cui al medesimo articolo, comma 1, al fine di garantire  il  rispetto
dei limiti di emissione stabiliti nella  tabella  2  dell'allegato  5
alla parte III del  medesimo  decreto  legislativo.  A  tal  fine  le
province provvedono, ove necessario, ad  adeguare  le  autorizzazioni
gia' rilasciate». 
    Questa disposizione si collega percio' all'art. 106  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia  ambientale),  il
cui comma 1 assoggetta ad un trattamento specifico  le  acque  reflue
urbane  provenienti  da  agglomerati  con   oltre   10.000   abitanti
equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate come  aree
sensibili. Il comma 2 consente, invece, di  derogare  al  trattamento
specifico, ove sia stato raggiunto  un  obiettivo  di  riduzione  del
carico in  ingresso  non  inferiore  al  75%  del  fosforo  totale  o
dell'azoto totale. 
    Il ricorrente ritiene che  quest'ultimo  obiettivo  debba  essere
conseguito entro sette anni dall'identificazione dell'area sensibile,
come prescrive l'art. 91, comma 7, del d.lgs.  n.  152  del  2006,  e
sostiene che la disposizione impugnata, viceversa, avrebbe  l'effetto
di dilazionare i tempi «oltre quelli previsti dalla  legge  ordinaria
statale».  Essa,  per  tale  ragione,  avrebbe  invaso  la  sfera  di
competenza  legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di   tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema. 
    2.-   Successivamente   alla   proposizione   del   ricorso,   la
disposizione impugnata e' stata abrogata  dall'art.  75  della  legge
della  Regione  Toscana  28  dicembre  2011,   n.   69   (Istituzione
dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per  il  servizio  di
gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali
25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) e  la
difesa regionale ha dichiarato che essa, medio tempore, non ha  avuto
applicazione. 
    Come  la  Regione  Toscana  ha  posto  esattamente  in   rilievo,
l'effetto normativo avrebbe potuto  prodursi  solo  a  partire  dalla
scadenza di sette anni dall'individuazione delle aree sensibili, alla
quale la Regione ha provveduto,  con  riferimento  all'Arno,  con  la
delibera del Consiglio regionale n. 6 del 25 gennaio 2005, pubblicata
il 2 marzo 2005, sicche' quando la norma censurata e' stata  abrogata
il settennio non era ancora decorso. 
    In conformita' alla giurisprudenza di questa Corte,  percio',  va
dichiarata la cessazione della materia del  contendere  (sentenza  n.
158 del 2012; sentenza n. 310 del 2011). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  cessata  la  materia  del  contendere  in  ordine  alla
questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 20,  comma  1,
della legge della Regione Toscana 10 ottobre  2011,  n.  50,  recante
«Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme  per  la
tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 3  marzo
2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di  scarichi  nei  corpi
idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31  maggio  2006,
n. 20 "Norme per la tutela  delle  acque  dall'inquinamento"  e  alla
legge regionale 18 maggio 1998, n. 25  "Norme  per  la  gestione  dei
rifiuti e la bonifica dei siti inquinati")», promossa dal  Presidente
del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117,  secondo
comma, lettera s), della Costituzione, con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI