N. 259 SENTENZA 19 - 22 novembre 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige -
  Disciplina delle ipotesi in cui si puo' fare ricorso all'assunzione
  del personale a tempo determinato - Ricorso del Governo -  Asserito
  contrasto con il principio fondamentale in materia di coordinamento
  della finanza pubblica,  che  impone,  a  partire  dal  2011,  alle
  pubbliche amministrazioni di  ricorrere  alle  assunzioni  a  tempo
  determinato,  o  con   convenzioni,   ovvero   con   contratti   di
  collaborazione coordinata e continuativa,  fissando  il  limite  di
  spesa del  50  per  cento  della  spesa  sostenuta  per  le  stesse
  finalita' nel 2009 - Ius superveniens che modifica la norma assunta
  quale parametro interposto - Modifica che non  incide  sui  termini
  della questione. 
- Legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 17 maggio 2011, n.
  4, art. 7. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 31  maggio  2010,  n.  78
  (convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28. 
Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige -
  Disciplina delle ipotesi in cui si puo' fare ricorso all'assunzione
  del personale a tempo determinato - Ricorso del Governo -  Asserito
  contrasto con il principio fondamentale in materia di coordinamento
  della finanza pubblica,  che  impone,  a  partire  dal  2011,  alle
  pubbliche amministrazioni di  ricorrere  alle  assunzioni  a  tempo
  determinato,  o  con   convenzioni,   ovvero   con   contratti   di
  collaborazione coordinata e continuativa,  fissando  il  limite  di
  spesa del  50  per  cento  della  spesa  sostenuta  per  le  stesse
  finalita' nel 2009 - Insussistenza - Erronea interpretazione  della
  norma censurata - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 17 maggio 2011, n.
  4, art. 7. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 31  maggio  2010,  n.  78
  (convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28. 
(GU n.47 del 28-11-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alfonso QUARANTA; 
Giudici :Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 7 della
legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol  17  maggio
2011, n. 4 (Modifiche dell'ordinamento e delle norme  in  materia  di
personale della Regione  e  delle  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  di  Trento  e  Bolzano),  promosso   dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il  29
luglio-3 agosto 2011, depositato in cancelleria il 5 agosto  2011  ed
iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2011. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  9  ottobre  2012  il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano; 
    uditi l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il  Presidente
del Consiglio dei ministri e gli avvocati Daria  De  Petris  e  Luigi
Manzi per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-- Con ricorso spedito per  la  notifica  il  29  luglio  2011,
ricevuto il 3 agosto 2011 e depositato il  successivo  5  agosto,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello  Stato,  ha  impugnato,  in  relazione
all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'articolo 7 della
legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol  17  maggio
2011, n. 4 (Modifiche dell'ordinamento e delle norme  in  materia  di
personale della Regione  e  delle  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano), nella  parte  in  cui
introduce l'art. 7-quater nella  legge  regionale  del  Trentino-Alto
Adige/Südtirol 21 luglio 2000, n. 3  (Norme  urgenti  in  materia  di
personale), ritenendolo in contrasto con  l'art.  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
    1.1.-- Il citato art. 7-quater stabilisce, al comma  1,  che  «La
Regione  e  le  Camere  di  Commercio,   Industria,   Artigianato   e
Agricoltura di Trento e di Bolzano  possono  stipulare  contratti  di
lavoro a tempo determinato nei casi e secondo le procedure  stabilite
dal regolamento  previsto  dall'articolo  5,  comma  5,  della  legge
regionale 21 luglio 2000, n. 3  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368». 
    La norma in esame, secondo il ricorrente,  non  rispetterebbe  il
limite previsto dal comma 28 dell'art. 9 del d.l. n. 78  del  2010  -
disposizione espressamente qualificata  come  principio  generale  di
coordinamento della finanza  pubblica  -  il  quale  prevede  che,  a
decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni  pubbliche   possono
avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni, o  con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del
50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'  nell'anno
2009. 
    Pertanto, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto  con
la ricordata normativa statale, espressione di principi  fondamentali
nella materia del coordinamento della finanza pubblica. 
    2.--  Si  e'  costituita  in   giudizio   la   Regione   autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol contestando sia l'ammissibilita' che  la
fondatezza del ricorso governativo. 
    2.1.--  La  difesa  regionale,  dopo  aver  riportato  il   testo
dell'art. 7-quater della legge regionale n. 3  del  2000,  sottolinea
come tale disposizione si  limiti  a  disciplinare  le  modalita'  di
assunzione del  personale  a  tempo  determinato.  Essa  verrebbe  ad
affidare ad un regolamento - «e  non  piu'  al  contratto  collettivo
secondo i principi della c.d. "riforma Brunetta" [decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.  15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro  pubblico
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)]» - il
compito di definire i casi in  cui  e'  possibile  ricorrere  a  tali
assunzioni. 
    2.2.-- Il Presidente del Consiglio dei  ministri  -  prosegue  la
difesa regionale - ha impugnato la disposizione nella parte in cui la
stessa non riprodurrebbe, per i contratti  a  tempo  determinato,  il
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009, limite fissato, appunto, dall'art. 9, comma  28,  del
d.l. n. 78 del 2010. 
    Secondo la Regione resistente, pero', il Governo non tiene  conto
della circostanza che limiti per le assunzioni  a  tempo  determinato
sono gia' stati fissati dall'art. 2, comma 7, lettera d), della legge
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 14 dicembre 2010,
n.4(Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  2011  e
pluriennale 2011-2013  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  -  legge
finanziaria 2011), che ha recepito i principi dell'art. 9, comma  28,
del citato decreto-legge. 
    2.2.1.-- Precisa, altresi', la Regione che la scelta operata  dal
legislatore regionale e' stata, peraltro, compiuta in  conformita'  a
quanto  disposto  dall'art.  79  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige), recentemente modificato  con  l'art.  2,  comma
107, lettera h), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -
legge finanziaria 2010). 
    Secondo tale disposizione, infatti, l'adeguamento  della  finanza
regionale  agli  obblighi  di  perequazione  e  di   solidarieta'   e
all'esercizio dei  diritti  e  dei  doveri  dagli  stessi  derivanti,
nonche' agli obblighi di carattere finanziario fissati sia dal  patto
di stabilita' interno, sia dall'ordinamento comunitario, sia da altre
misure  di  coordinamento  della  finanza  pubblica  previste   dalla
normativa dello Stato, non deve avvenire  attraverso  il  recepimento
delle regole statali o comunitarie, bensi' «attraverso l'adozione  di
disposizioni regionali che  adeguano  la  legislazione  regionale  ai
principi costituenti limiti ai sensi  degli  articoli  4  e  5  dello
Statuto di autonomia». 
    Citano,  al  riguardo,  il  comma  4  del  citato  art.  79   che
testualmente prevede che «Le disposizioni statali relative  (...)  al
rispetto degli obblighi derivanti dal patto  di  stabilita'  interno,
non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province
e sono in ogni  caso  sostituite  da  quanto  previsto  dal  presente
articolo. La regione e  le  province  provvedono  alle  finalita'  di
coordinamento  della  finanza  pubblica   contenute   in   specifiche
disposizioni  legislative   dello   Stato,   adeguando   la   propria
legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4
e 5». 
    Di conseguenza, pur ammettendo che il comma 28  dell'art.  9  del
d.l. n. 78 del 2010 esprima un  principio  generale  di  contenimento
della spesa pubblica al quale la Regione deve adeguarsi, non puo' che
ritenersi che tale adeguamento debba avvenire con le modalita' e  nei
termini  che  la  Regione  deve  poter  determinare  nel   dettaglio,
nell'esercizio della sua autonomia normativa applicativa, e non  deve
pertanto concretizzarsi - conclude la resistente - in una  pedissequa
riproduzione del dettato della normativa statale. 
    2.2.2.-- Inoltre, ricorda la Regione, anche l'art. 2 della  legge
regionale n. 4 del 2010 - norma della cui costituzionalita' non si e'
dubitato, tanto che non e' stata impugnata dallo Stato - al comma 13,
prevede  che  «Le  misure  di   contenimento   della   spesa   e   di
razionalizzazione organizzativa tengono luogo, per la Regione,  delle
specifiche disposizioni previste dal d.1.  78/2010,  convertito,  con
modificazioni, dalla l. 122/2010». Cio' dimostra l'inesistenza  della
violazione lamentata dal Governo. 
    2.3.--   Conclusivamente,    la    difesa    del    Trentino-Alto
Adige/Südtirol  sottolinea  come  la  disposizione  impugnata  «abbia
portata  di  disciplina  generale  della  possibilita'  di  stipulare
contratti di  lavoro  a  tempo  determinato,  a  fronte  della  quale
potranno essere assunte previsioni specifiche,  sempre  nel  rispetto
dei principi della disciplina  statale  di  contenimento  cosi'  come
tradotti nella legislazione regionale». 
    3.--  In  data  12  febbraio  2012,  la  Regione  resistente   ha
depositato una memoria nella quale  ha  sostanzialmente  ribadito  le
argomentazioni svolte nell'atto  di  costituzione,  insistendo  nella
richiesta che il ricorso venga respinto perche' non fondato. 
    3.1.-- Infine, in prossimita' dell'udienza pubblica,  la  Regione
autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha depositato ulteriore memoria
in  cui,  insistendo  per  la  non  fondatezza  della  questione   di
legittimita' costituzionale in esame, ha ribadito che, in virtu'  del
disposto del novellato art. 79  del  d.P.R.  n.  670  del  1972,  gli
obblighi relativi al patto di stabilita' interno  che  gravano  sulla
Regione sono fissati esclusivamente dall'accordo previsto dal comma 3
di tale articolo. 
    Alla luce di questa modifica statutaria - prosegue la  resistente
- risulta che il concorso della Regione autonoma  agli  obiettivi  di
finanza pubblica posti dall'Unione europea, dal patto  di  stabilita'
interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza  pubblica
deve avvenire mediante modalita' da concordare  pattiziamente,  cioe'
mediante accordi tra la Regione e lo Stato, come del resto avviene  a
partire dal 2010. In proposito, la Regione autonoma ricorda  di  aver
provveduto ad inviare, il 28 marzo 2011, la sua proposta di patto  di
stabilita' interno per il 2011  al  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze il quale ha comunicato il suo assenso in data 15 giugno 2011,
raggiungendo pertanto l'accordo. Di tale documentazione la resistente
Regione ha prodotto copia in giudizio. 
    Poiche' negli accordi intercorsi  con  lo  Stato  -  conclude  la
difesa regionale - il parametro interposto, espressione  di  principi
fondamentali in materia di coordinamento della finanza  pubblica  che
il Governo ritiene violati, non risulta contemplato, questo non puo',
dunque,    applicarsi    alla    Regione    autonoma    Trentino-Alto
Adige/Südtirol. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-- Il Presidente del Consiglio dei ministri  ha  impugnato,  in
riferimento  all'articolo  117,  terzo  comma,  della   Costituzione,
l'articolo  7  della  legge  della  Regione  autonoma   Trentino-Alto
Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n.  4  (Modifiche  dell'ordinamento  e
delle norme in materia di personale della Regione e delle  Camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano),
nella parte in cui introduce l'art. 7-quater, comma  1,  nella  legge
regionale del Trentino-Alto  Adige/Südtirol  21  luglio  2000,  n.  3
(Norme urgenti in materia di personale), in quanto esso  si  pone  in
contrasto con l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e  di
competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. 
    2.-- L'art. 7-quater, comma 1, della legge  regionale  n.  3  del
2000, introdotto dalla disposizione regionale  impugnata,  stabilisce
che: «La Regione e le Camere di Commercio, Industria,  Artigianato  e
Agricoltura di Trento e di Bolzano  possono  stipulare  contratti  di
lavoro a tempo determinato nei casi e secondo le procedure  stabilite
dal  regolamento  previsto  dall'articolo  5,  comma  5  della  legge
regionale 21 luglio 2000, n. 3  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368». 
    2.1.-- Ad avviso del ricorrente, la  norma  regionale  denunciata
violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., poiche' essa  si  porrebbe
in contrasto con i principi fondamentali in materia di  coordinamento
della finanza pubblica dettati dall'art. 9, comma 28, del d.l. n.  78
del 2010, la' dove questo impone, a partire dal 2011, alle  pubbliche
amministrazioni di ricorrere alle assunzioni a tempo  determinato,  o
con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata  e
continuativa, fissando il limite di spesa  del  50  per  cento  della
spesa sostenuta per le stesse finalita' nel 2009. 
    Piu' in particolare,  la  disposizione  assunta  quale  parametro
interposto che si ritiene violato, nel testo  in  vigore  al  momento
della proposizione del ricorso e per  la  parte  che  qui  interessa,
stabilisce che: «A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le  Agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,  gli  enti  pubblici
non economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo
70, comma 4, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto  dagli
articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, possono  avvalersi  di  personale  a  tempo  determinato  o  con
convenzioni ovvero  con  contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa  sostenuta  per
le stesse finalita' nell'anno 2009». 
    Tale  norma,  secondo  la  resistente,  disciplinerebbe,  invece,
esclusivamente le ipotesi in cui e' consentito alla Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle Camere di  Commercio,  Industria,
Artigianato e Agricoltura  di  Trento  e  di  Bolzano,  di  ricorrere
all'assunzione  del   personale   a   tempo   determinato,   la   cui
individuazione - in  parziale  difformita'  da  quanto  disposto  dal
decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165   (Norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), il  quale,  dopo  le  modifiche  introdotte  dal  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della  legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita'
del lavoro pubblico e di efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni» (la c.d. "riforma Brunetta"), delega  questo  potere
regolativo  alla  contrattazione  collettiva  -  e'  rinviata  ad  un
regolamento, previsto dalla medesima legge regionale n.  3  del  2000
(precisamente  all'art.  5,  comma  5)  nonche'  nel  rispetto  delle
disposizioni previste dal decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.
368  (Attuazione  della  direttiva  1999/70/CE  relativa  all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICEF, dal  CEEP
e dal CES). 
    Dopo la proposizione del presente ricorso, il comma 28  dell'art.
9 del d.l. n. 78 del 2010 e' stato modificato dall'art. 4, comma 102,
della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di  stabilita'
2012), con cui il legislatore statale  ha  integrato  l'elenco  delle
amministrazioni soggette al limite previsto  dalla  norma  impugnata,
inserendovi espressamente le Camere di commercio e gli enti locali. 
    Tale modifica - operativa dal 1°  gennaio  2012,  secondo  quanto
fissato dall'art. 36 della legge n. 183 del 2011  -  non  incide  sui
termini della presente questione come risultano dal ricorso in esame,
in quanto non tocca la sostanza precettiva della norma oggetto  delle
censure del ricorrente. 
    3.--  La  questione  di  legittimita'   costituzionale   relativa
all'art. 7 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol  n.
4 del 2011 non e' fondata, in quanto il  ricorrente  ha  erroneamente
interpretato la disposizione regionale oggetto di impugnativa. 
    4.-- Questa, infatti  -  nell'introdurre  l'art.  7-quater  nella
legge regionale n. 3 del 2000, censurato  perche'  non  riprodurrebbe
per i contratti a tempo determinato il limite del 50 per cento  della
spesa sostenuta per lo stesso scopo nell'anno  2009,  secondo  quanto
stabilito dal comma 28 dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 20010 - viene a
disciplinare  le   ipotesi   in   cui   e'   legittimo   il   ricorso
all'assunzione,  da  parte  della  Regione   autonoma   Trentino-Alto
Adige/Südtirol e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato  e
Agricoltura di Trento e di Bolzano, di personale a tempo  determinato
e non viene ad individuare il limite massimo  di  spesa  relativo  ai
contratti a termine di cui sarebbe possibile la stipulazione. 
    Invero, questo ultimo aspetto  -  come  anche  evidenziato  dalla
difesa  regionale  sia  nel  suo  atto  di  costituzione  che   nella
successiva memoria - e' disciplinato da altra  norma  regionale  (non
impugnata a suo tempo dal  Governo)  e,  precisamente,  dall'art.  2,
comma  7,   lettera   d),   della   legge   regionale   Trentino-Alto
Adige/Südtirol 14 dicembre 2010, n. 4 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale  2011  e  pluriennale  2011-2013  della  Regione
Trentino-Alto Adige - legge finanziaria 2011), il quale prevede  che:
«Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza  pubblica,  ai  sensi
dell'articolo 79 dello Statuto di autonomia, la Giunta definisce  con
proprie deliberazioni le azioni di contenimento della spesa».  Ed  in
particolare, alla lettera a) dove prevede che «le assunzioni a  tempo
determinato sono disposte nel limite massimo del  30  per  cento  dei
posti vacanti alla data del 1° gennaio di ogni anno. Da  tale  limite
sono escluse le assunzioni a tempo determinato per  far  fronte  agli
impegni assunti con l'accordo di programma  con  il  Ministero  della
giustizia, per il funzionamento degli organi  politici  di  cui  agli
articoli 18 e 19 della legge regionale  9  novembre  1983,  n.  15  e
successive modificazioni "Ordinamento degli uffici regionali e  norme
sullo stato giuridico e trattamento economico del personale" e per la
sostituzione del personale assente». 
    4.1.-- Come emerge dalla lettura  coordinata  della  disposizione
sopra  trascritta  e  della  norma  regionale  censurata,   si   puo'
agevolmente constatare che l'art. 2, comma 7, lettera d), della legge
regionale  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  n.  4  del  2010,  viene  a
determinare la percentuale dei contratti a termine stipulabili (nella
misura del 30 per cento dei posti vacanti disponibili alla  data  del
1°  gennaio  di  ogni  anno),  mentre  la  disposizione  impugnata  -
stabilendo di affidare ad un regolamento il compito di individuare  i
casi in cui e' legittimo  ricorrere  all'assunzione  di  personale  a
tempo determinato  -  si  limita  a  disciplinare  esclusivamente  le
ipotesi in cui e' possibile assumere  personale  con  tale  tipologia
contrattuale. 
    Alla luce di tali dati, desunti dall'analisi testuale  delle  due
norme  sopra  riportate,  si  rivela  fallace  l'interpretazione  del
ricorrente relativamente a quanto il legislatore regionale ha  inteso
stabilire  con  la  disposizione  che  viene   qui   censurata,   con
conseguente errata  individuazione  della  norma  statale  interposta
presa a riferimento della violazione del parametro costituzionale, e,
quindi, dello stesso presupposto normativo del ricorso. 
    5.-- Pertanto,  poiche'  la  normativa  regionale  impugnata,  se
correttamente  interpretata,  non  e'  volta  ad  eludere  il  limite
percentuale dei  contratti  a  tempo  determinato  stipulabili  dalla
Regione autonoma  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e  dalle  Camere  di
Commercio, Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di  Trento  e  di
Bolzano, cosi' come fissato dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del
2010,  ma  disciplina  le  ipotesi  in  cui  si  puo'  fare   ricorso
all'assunzione del personale a tempo determinato, essa non  contrasta
con il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dal
citato  comma  28.  Difatti,  la  disposizione  regionale  impugnata,
assunta nel suo corretto significato,  e'  inconferente  rispetto  al
vizio denunciato con riferimento alla citata normativa interposta. 
    Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (ex multis:
sentenze n. 226, n. 189 e n. 71 del 2012; n. 182 e n. 122 del  2011),
l'erroneita' della premessa interpretativa da cui muove il ricorrente
circa la ratio e la portata normativa della  disposizione  censurata,
rende privi di fondamento sia il lamentato contrasto  con  l'art.  9,
comma  28,  del  d.l.  n.  78  del  2010  sia,  conseguentemente,  la
violazione  dell'art.   117,   terzo   comma,   della   Costituzione,
comportando  la  non  fondatezza  della  questione  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 7 della legge  regionale  del  Trentino-Alto
Adige/Südtirol n. 4 del 2011. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'articolo 7 della  legge  della  Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n.  4  (Modifiche  dell'ordinamento  e
delle norme in materia di personale della Regione e delle  Camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano),
promossa dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  in  riferimento
all'articolo 117, terzo comma, della  Costituzione,  con  il  ricorso
indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                  Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI