N. 260 SENTENZA 19 - 22 novembre 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Sanita' pubblica - Norme della Regione  Abruzzo  -  Autorizzazioni  e
  accreditamento di strutture socio-sanitarie private - Proroga  fino
  al 31 dicembre 2012 del temporaneo accreditamento gia'  concesso  a
  particolari strutture sanitarie autorizzate, inserite in  "Progetti
  obiettivo"  gia'  approvati  -  Ricorso  del  Governo  -   Asserita
  violazione  della  competenza  legislativa  statale  nella  materia
  concorrente della tutela della salute, per contrasto con i principi
  generali    sul    passaggio    dall'accreditamento     provvisorio
  all'accreditamento istituzionale -  Asserita  interferenza  con  il
  mandato del 12 dicembre 2009 al Commissario per il risanamento  del
  disavanzo  sanitario  -  Asserita   violazione   della   competenza
  legislativa statale nella  materia  concorrente  del  coordinamento
  della  finanza  pubblica,  per  inosservanza  dei   vincoli   posti
  dall'Accordo per il Piano di rientro dal deficit  sanitario  del  6
  marzo 2007 e dall'  "Azione  4  del  Programma  operativo  2010"  -
  Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. 
- Legge della Regione Abruzzo 13 gennaio 2012, n. 3, art. 1, comma 1,
  lett. a) e b). 
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma;  d.lgs.
  30 dicembre 1992, n. 502, artt. 8-ter e 8-quater. 
(GU n.47 del 28-11-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alfonso QUARANTA; 
Giudici :Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  1,
comma 1, lettere a) e  b),  della  legge  della  Regione  Abruzzo  13
gennaio 2012, n. 3 (Modifiche all'art. 35 della  legge  regionale  30
aprile 2009,  n.  6,  concernente  disposizioni  finanziarie  per  la
redazione del bilancio annuale 2009  e  pluriennale  2009-2011  della
Regione  Abruzzo  -  Legge  finanziaria  regionale  2009  -  e  altre
disposizioni di adeguamento normativo), promosso dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 23-27  marzo  2012,
depositato in cancelleria il 30 marzo 2012 ed iscritto al n.  63  del
registro ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  9  ottobre  2012  il  Giudice
relatore Marta Cartabia; 
    uditi l'avvocato dello Stato Rosario Di Maggio per il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Federico  Tedeschini  per  la
Regione Abruzzo. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il  23  marzo  2012  e  depositato  il
successivo 30 marzo, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
impugnato l'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della  legge  della
Regione Abruzzo 13 gennaio 2012, n. 3 (Modifiche  all'art.  35  della
legge regionale  30  aprile  2009,  n.  6,  concernente  disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e  pluriennale
2009-2011 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2009  -
e altre disposizioni di adeguamento normativo) per  violazione  degli
articoli 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione. 
    L'impugnato art. 1 della legge della Regione  Abruzzo  n.  3  del
2012 ha modificato l'art. 35, comma  1,  della  legge  della  Regione
Abruzzo 30  aprile  2009,  n.  6  (Disposizioni  finanziarie  per  la
redazione del bilancio annuale 2009  e  pluriennale  2009-2011  della
Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale  2009),  il  cui  testo
originario prevedeva che «le strutture pubbliche e private  che  alla
data del  1°  gennaio  2009  erogano  prestazioni  socio-sanitarie  a
seguito di "Progetti obiettivo" sono provvisoriamente autorizzate, ai
sensi dell'art. 8-ter del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
502  (Riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria,  a   norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) fino  alla  data
del 31 dicembre 2011, a continuare ad erogare le  stesse  prestazioni
in attesa della ridefinizione della normativa regionale che  consente
di  accedere  all'accreditamento  istituzionale,  fermo  restando  il
possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e di personale». In
particolare, l'art. 1, comma 1, lettera  a),  della  legge  regionale
impugnata   dispone   che:   «dopo   le   parole    "provvisoriamente
autorizzate", sono inserite le seguenti: "ed accreditate"»; l'art. 1,
comma 1, lettera b), della medesima legge regionale dispone, inoltre,
che: «le parole "31 dicembre 2011", sono sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2012"». 
    Ritiene il ricorrente che la disposizione impugnata stabilisca un
accreditamento ex lege fino  al  31  dicembre  2012  delle  strutture
socio-sanitarie indicate nel menzionato art.  35  della  legge  della
Regione Abruzzo n. 6 del 2009, che siano gia'  state  autorizzate  ai
sensi dell'art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992. 
    In proposito la difesa dello Stato rammenta che  l'art.  8-quater
del d.lgs. n. 502 del 1992 subordina  l'accreditamento  istituzionale
delle strutture autorizzate al possesso dei  requisiti  ulteriori  di
qualificazione, funzionali agli indirizzi regionali  e  positivamente
valutati in ordine ai risultati raggiunti  per  garantire  i  livelli
essenziali e uniformi di assistenza (LEA). 
    Poiche' la  disposizione  regionale  prescinde  dall'accertamento
degli ulteriori requisiti  di  qualificazione,  dalla  compatibilita'
dell'accreditamento con la programmazione regionale e dalla  verifica
positiva dei risultati raggiunti, essa si tradurrebbe, dunque, in una
violazione dei principi fondamentali della  legislazione  statale  in
materia  di  tutela   della   salute   riguardanti   l'accreditamento
istituzionale  e  sarebbe,  pertanto,  illegittima   per   violazione
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    Sotto altro aspetto il ricorrente ravvisa un secondo  profilo  di
incostituzionalita',  in   ragione   del   fatto   che   il   mandato
commissariale  del  12  dicembre  2009  per  la  Regione  Abruzzo  ha
demandato al Commissario per il risanamento del  disavanzo  sanitario
l'attuazione della normativa statale in materia di  autorizzazione  e
accreditamenti  istituzionali,  mediante  adeguamento  della  vigente
normativa  regionale   (lettera   a,   n.   5)   e   la   sospensione
dell'accreditamento di strutture sanitarie private, fino all'avvenuta
adozione   del   Piano   di   riassetto   della   rete   ospedaliera,
laboratoristica e di assistenza  specialistica  ambulatoriale  tranne
quelle necessarie all'attuazione del Piano di rientro (lettera b). La
legge  regionale   impugnata,   stabilendo   l'accreditamento   delle
strutture sanitarie sino al 31 dicembre 2012, interferirebbe  con  le
predette funzioni  commissariali.  Poiche'  la  Corte  costituzionale
(sentenze n. 78 del 2011 e  n.  2  del  2010)  ha  precisato  che  la
situazione di interferenza con i poteri del Commissario determina  la
violazione dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione, dovrebbe
ritenersi violata anche quest'ultima disposizione costituzionale. 
    Un terzo ed ultimo profilo di incostituzionalita' viene ravvisato
dal ricorrente in relazione all'art. 1, comma 796, lettera b),  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizione per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007),
che ha reso vincolanti  per  le  Regioni  che  li  sottoscrivono  gli
accordi  per  il  rientro   dal   disavanzo   sanitario.   La   Corte
costituzionale (sentenza n. 141 del  2010)  ha  ritenuto  tale  norma
espressione di  un  principio  fondamentale  di  coordinamento  della
finanza pubblica. Poiche' l'art. 2, commi 80 e  95,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria  2010)  prevede
che, in costanza di Piano di  rientro  dal  disavanzo  sanitario,  e'
preclusa alla Regione l'adozione di nuovi provvedimenti  di  ostacolo
alla piena attuazione dell'accordo e del piano,  l'accreditamento  di
strutture socio-sanitarie sino al 31 dicembre  2012,  previsto  dalla
legge regionale impugnata, non rispetta i vincoli posti  dall'Accordo
per il Piano di rientro dal deficit della Regione Abruzzo del 6 marzo
2007 e nell'"Azione 4 del Programma operativo 2010". Considerato  che
tali accordi sono vincolanti ed espressione di un correlato principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica deve,  pertanto,
ritenersi violato l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    2.- Con memoria depositata in data 2 maggio 2012, giusta delibera
di Giunta regionale del 23 aprile 2012, n. 250, si e'  costituita  in
giudizio la Regione Abruzzo, osservando quanto segue. 
    In ordine alla censura relativa alla  violazione  dell'art.  117,
terzo comma, della Costituzione per lesione dei principi fondamentali
stabiliti dalla legge statale in materia di tutela della  salute,  la
Regione resistente ha rilevato che le strutture di  cui  all'art.  35
della legge della Regione Abruzzo n. 6  del  2009  erano  gia'  state
provvisoriamente accreditate con provvedimenti della Giunta regionale
fino alla definizione dei criteri e  requisiti  per  l'accreditamento
definitivo. La disposizione impugnata, di cui all'art. 1 della  legge
della Regione Abruzzo n. 3 del 2012,  non  avrebbe  fatto  altro  che
prorogare sino al 31 dicembre 2012 l'accreditamento provvisorio,  nel
rispetto del termine del 1° gennaio 2013 stabilito per  il  passaggio
all'accreditamento  istituzionale,  in  conformita'  alle  previsioni
contenute nel testo vigente dell'art. 1, comma 796, lettera t), della
legge n. 296 del 2006. La norma  transitoria  contenuta  nella  legge
regionale impugnata si  limiterebbe,  pertanto,  a  salvaguardare  le
strutture  che  assicurano  sul  territorio  regionale   prestazioni,
rientranti nei  LEA,  a  favore  di  pazienti  autistici,  minori  in
situazione di disagio, vittime di abbandono o di abuso, senza percio'
violare i principi fondamentali in materia di tutela della salute  ex
art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    Con riferimento alla censura relativa alla  violazione  dell'art.
120, secondo comma, della Costituzione, la difesa della resistente ha
osservato che la  finalita'  transitoria  della  legge  regionale  di
adeguamento al disposto nazionale non ostacola la realizzazione delle
finalita'  commissariali  di  attuazione  della  normativa   statale.
Inoltre, la medesima disposizione  regionale  impugnata  fa  salvi  i
poteri e le attribuzioni commissariali relativi alla rideterminazione
del fabbisogno di prestazioni riabilitative. Conseguentemente non  si
potrebbe ravvisare nella  specie  alcuna  violazione  dell'art.  120,
secondo comma, della Costituzione. 
    Riguardo, infine, alla censura relativa alla violazione dell'art.
117,  terzo  comma,  della  Costituzione  per  lesione  di   principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, la  Regione  ha
rammentato che, in  mancanza  dell'accreditamento  provvisorio  delle
strutture socio-sanitarie previste dalla legge regionale impugnata, i
pazienti si vedrebbero costretti a rivolgersi a strutture accreditate
di altre Regioni, il cui onere verrebbe comunque imputato al bilancio
della ASL di residenza del paziente e, quindi, a carico della Regione
Abruzzo che non avrebbe alcuna possibilita' di  effettuare  controlli
sulla necessita' della prestazione, sulla  loro  erogazione  e  sulla
appropriatezza e sulla conformita' delle richieste di pagamento delle
strutture  accreditate  delle  altre  Regioni.  Neppure  quest'ultima
censura risulterebbe, pertanto, fondata. 
    3.- Con memoria depositata in data 11 settembre 2012,  la  difesa
della Regione Abruzzo ha insistito perche' il ricorso  sia  rigettato
in quanto  infondato,  ribadendo  le  medesime  considerazioni,  gia'
sviluppate nell'atto di costituzione, e sopra riportate. 
    4.-  Con  memoria  depositata  in  data  18  settembre  2012   la
Presidenza  del  Consiglio   ha   ritenuto   non   condivisibili   le
argomentazioni esposte dalla Regione Abruzzo,  evidenziando  come  le
autorizzazioni e gli accreditamenti provvisori  rilasciati  ai  sensi
della normativa previgente la legge della Regione Abruzzo, 31  luglio
2007,  n.  32  (Norme  regionali  in   materia   di   autorizzazione,
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali  delle  strutture
sanitarie e  socio-sanitarie  pubbliche  e  private)  fossero  idonei
esclusivamente a  legittimare  le  strutture  private  all'avvio  dei
percorsi    amministrativi    finalizzati    all'ottenimento    delle
autorizzazioni e degli accreditamenti istituzionali  quali  delineati
dalla stessa legge regionale citata. Pertanto, l'art. 1  della  legge
regionale n. 3  del  2012,  disponendo  l'accreditamento  provvisorio
delle strutture sanitarie ivi indicate, con elisione  della  prevista
fase   procedimentale   e   dell'esercizio   dei   connessi    poteri
amministrativi,  si  sarebbe  posto  in  contrasto  con  i   principi
fondamentali  in  materia  di  accreditamento  istituzionale  fissati
dall'art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del  1992,  in  particolare  con
quelli  riguardanti   le   verifiche   di   compatibilita'   con   la
programmazione regionale  e  con  i  risultati  raggiunti,  cosi'  da
violare l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    La difesa erariale ha ribadito, infine,  le  argomentazioni  gia'
esposte in ricorso sull'interferenza con il mandato  commissariale  e
sulla lesione dei principi fondamentali diretti al contenimento della
spesa pubblica sanitaria, con conseguente violazione  dell'art.  120,
secondo comma, e dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso notificato il  23  marzo  2012  e  depositato  il
successivo 30 marzo, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
impugnato l'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della  legge  della
Regione Abruzzo, 13 gennaio 2012, n. 3 (Modifiche all'art.  35  della
legge regionale  30  aprile  2009,  n.  6,  concernente  disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e  pluriennale
2009-2011 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2009  -
e altre disposizioni di adeguamento normativo). 
    La disposizione impugnata ha modificato l'art. 35, comma 1, della
legge della Regione  Abruzzo  30  aprile  2009,  n.  6  (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e  pluriennale
2009-2011 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale  2009),
il cui testo originario  prevedeva  che  «le  strutture  pubbliche  e
private che  alla  data  del  1°  gennaio  2009  erogano  prestazioni
socio-sanitarie   a   seguito   di    "Progetti    obiettivo"    sono
provvisoriamente autorizzate, ai sensi dell'art.  8-ter  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino  della  disciplina  in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1  della  legge  23  ottobre
1992, n. 421) fino alla data del 31 dicembre 2011,  a  continuare  ad
erogare le stesse prestazioni in  attesa  della  ridefinizione  della
normativa  regionale  che  consente  di  accedere  all'accreditamento
istituzionale, fermo restando il possesso dei requisiti  strutturali,
organizzativi e di personale». In particolare,  l'art.  1,  comma  1,
lettera a), della legge regionale impugnata  dispone  che:  «dopo  le
parole "provvisoriamente autorizzate", sono inserite le seguenti: "ed
accreditate"»; l'art. 1, comma 1, lettera b),  della  medesima  legge
regionale dispone, inoltre, che: «le parole "31 dicembre 2011",  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"». 
    Le censure della  Presidenza  del  Consiglio  muovono  tutte  dal
comune  assunto  che  le  disposizioni  impugnate   stabiliscano   un
accreditamento ex lege, fino al 31  dicembre  2012,  delle  strutture
socio-sanitarie indicate nel menzionato art.  35  della  legge  della
Regione  Abruzzo,  30  aprile  2009,  n.  6,  che  siano  gia'  state
autorizzate ai sensi  dell'art.  8-ter  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502. 
    Simile accreditamento ex lege violerebbe  l'articolo  117,  terzo
comma, della Costituzione, perche' si porrebbe  in  conflitto  con  i
principi  generali  stabiliti  in  materia  di  tutela  della  salute
dall'art.  8-quater  del  d.lgs.  n.  502  del  1992,  in  quanto  le
disposizioni regionali impugnate  prescinderebbero  dall'accertamento
degli  ulteriori  requisiti  di   qualificazione   delle   strutture,
richiesto  dalla  citata  legislazione  statale  per   il   passaggio
dall'accreditamento provvisorio all'accreditamento istituzionale. 
    In secondo luogo,  il  ricorrente  ritiene  che  la  legislazione
regionale impugnata interferisca con il mandato del  Commissario  per
il risanamento del disavanzo sanitario del 12 dicembre  2009  per  la
Regione Abruzzo e che, conseguentemente, risulterebbe violato  l'art.
120, secondo comma, della Costituzione. 
    Infine, il ricorrente lamenta, ex art. 117,  terzo  comma,  della
Costituzione, la violazione, dei principi fondamentali in materia  di
coordinamento    della    finanza    pubblica,    considerato     che
l'accreditamento di strutture socio-sanitarie  sino  al  31  dicembre
2012, previsto dalla legge regionale impugnata, non  rispetterebbe  i
vincoli posti dall'Accordo  per  il  Piano  di  rientro  dal  deficit
sanitario della Regione Abruzzo del 6 marzo 2007 e dall'"Azione 4 del
Programma operativo 2010". 
    2.- Le questioni  di  legittimita'  costituzionale  proposte  dal
Presidente del Consiglio dei ministri non sono fondate. 
    3.- Per valutare la  disposizione  regionale  impugnata,  occorre
preliminarmente inquadrare la legge della Regione Abruzzo  n.  3  del
2012  nell'ambito   dei   principi   fondamentali   stabiliti   dalla
legislazione statale in materia di  autorizzazioni  e  accreditamento
delle  strutture   sanitarie   private.   Infatti,   in   base   alla
giurisprudenza di questa Corte, la competenza regionale in materia di
autorizzazione e vigilanza sulle  istituzioni  sanitarie  private  e'
ricompresa nella piu' generale potesta'  legislativa  concorrente  in
materia di tutela della salute, che vincola le  Regioni  al  rispetto
dei principi  fondamentali  fissati  dalle  norme  statali  (su  tale
inquadramento generale, dopo la riforma del Titolo V della  Parte  II
della Costituzione, ex plurimis sentenze n. 200 del 2005 e n. 134 del
2006). 
    3.1.- Per verificare l'osservanza  da  parte  della  legislazione
regionale   di   tali   principi   fondamentali,   occorre   peraltro
distinguere, dopo il riordino del sistema sanitario, gli aspetti  che
attengono all'"autorizzazione", prevista per l'esercizio di tutte  le
attivita' sanitarie,  da  quelli  che  riguardano  l'"accreditamento"
delle strutture autorizzate. 
    Quanto all'"autorizzazione", gli artt. 8, comma 4  e  8-ter,  del
d.lgs. n. 502 del 1992 stabiliscono livelli essenziali di sicurezza e
qualita' che debbono essere soddisfatti da  tutte  le  strutture  che
intendono  effettuare  prestazioni  sanitarie  e  questa   Corte   ha
riconosciuto   che   tali   disposizioni    rappresentano    principi
fondamentali che le Regioni devono rispettare  indipendentemente  dal
fatto che la struttura intenda o meno chiedere  l'accreditamento  (ex
plurimis sentenze n. 245 del 2010 e n. 150 del 2010). 
    Per l'"accreditamento" occorrono, invece,  "requisiti  ulteriori"
(rispetto a quelli necessari all'autorizzazione) e l'accettazione del
sistema di pagamento a prestazione, ai sensi dell'art.  8-quater  del
d.lgs. n. 502 del 1992. Come gia' riconosciuto da  questa  Corte  (ex
plurimis sentenza n. 361 del 2008), i "requisiti ulteriori",  di  cui
all'art.  8-quater  del  d.lgs.  n.  502  del  1992,  necessari   per
l'accreditamento,  hanno  natura  di  principi  fondamentali  che  le
Regioni  sono  tenute  a   rispettare,   non   potendosi   attribuire
l'accreditamento ope legis a  strutture  di  cui  viene  presunta  la
regolarita',  indipendentemente  dal  possesso  effettivo   di   tali
requisiti. 
    Tuttavia, e' stata la medesima legislazione statale  a  stabilire
un passaggio graduale dal sistema precedente  (convenzionale,  basato
sul pagamento dei fattori produttivi)  a  quello  nuovo  (basato  sul
pagamento delle prestazioni, previo accreditamento delle  strutture).
Si e' cosi' previsto un "accreditamento temporaneo" (art. 6, comma 6,
della legge  n.  724  del  1994)  per  le  strutture  precedentemente
convenzionate che  avessero  accettato  il  sistema  di  pagamento  a
prestazione, nonche' un "accreditamento provvisorio" per le strutture
nuove, o per attivita'  nuove  in  strutture  accreditate  per  altre
attivita', in attesa della verifica del volume di attivita'  e  della
qualita' delle prestazioni (art. 8-quater, comma 7,  della  legge  n.
502 del 1992), disciplina questa gia' ritenuta legittima dalla  Corte
costituzionale (sin dalla sentenza n. 416 del 1995). 
    Inoltre, il legislatore statale  ha  previsto  che  il  passaggio
all'accreditamento definitivo o istituzionale per le  strutture  gia'
temporaneamente accreditate (art. 8-quater, comma 6,  del  d.lgs.  n.
502 del 1992) debba perfezionarsi entro un  termine  stabilito  dalla
legge dello Stato. Il rispetto di tale termine e'  stato  considerato
principio fondamentale che  le  Regioni  sono  tenute  a  rispettare,
dovendosi fare salve solo quelle discipline regionali di proroga  che
costituiscano   «un   mezzo   per   consentire   e   promuovere    la
regolarizzazione delle posizioni dei soggetti privati ancora  aperte,
senza dover procedere alla revoca dell'autorizzazione»,  in  presenza
di casi eccezionali che differenzino la situazione presa in esame  da
quella generale alla quale soltanto  il  legislatore  statale  poteva
aver fatto  riferimento  quando  ha  fissato  il  termine  finale  di
adeguamento (sentenza n. 93 del 1996). 
    In ordine al termine finale per il passaggio  dall'accreditamento
provvisorio a quello definitivo, piu' volte prorogato dal legislatore
statale, deve rilevarsi come, da ultimo, l'art. 1, comma 796, lettera
t), della legge n. 296 del 2006,  abbia  stabilito  la  data  del  1°
gennaio 2010, successivamente posposta al 1° gennaio 2011 dalla legge
23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge  finanziaria  2010)  e
ulteriormente procrastinata sino al 1° gennaio 2013 dall'art. 1 della
legge  26  febbraio  2011,  n.  10   (Conversione   in   legge,   con
modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  recante
proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e   di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle  famiglie).  Quest'ultima  proroga  vale,  pero',  per  le  sole
strutture non ospedaliere e non ambulatoriali, fermo restando per  le
strutture ospedaliere e ambulatoriali il termine del 1° gennaio 2011. 
    3.2.- Con riferimento alla legislazione  della  Regione  Abruzzo,
deve  rilevarsi  che   i   procedimenti   per   il   rilascio   delle
autorizzazioni e  degli  accreditamenti  istituzionali  ai  fini  del
passaggio dall'accreditamento provvisorio a  quello  definitivo  sono
stati regolamentati dalla legge n. 37 del 2007,  cui  e'  seguita  la
delibera della  Giunta  regionale  di  approvazione  dei  manuali  di
autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. 
    Su  un  piano  distinto,  invece,  devono  essere  collocate   le
disposizioni impugnate (art. 1, comma 1, lettere a e b,  della  legge
della Regione n. 3 del 2012 di modifica all'art. 35 della legge della
Regione n. 6 del 2009),  con  le  quali  la  Regione  Abruzzo  si  e'
limitata a prorogare fino al 31 dicembre 2012 - termine che  coincide
con quello previsto  dalla  legislazione  statale  per  il  passaggio
dall'accreditamento provvisorio al definitivo per  le  strutture  non
ospedaliere e non ambulatoriali - il temporaneo  accreditamento  gia'
concesso  con  precedenti  delibere   della   Giunta   regionale,   a
particolari strutture sanitarie autorizzate, cioe' a quelle  inserite
in "Progetti obiettivo" gia' approvati. 
    3.3.- Ancora e' necessario sottolineare che  la  posizione  delle
strutture inserite in "Progetti obiettivo" e' del tutto peculiare.  A
quest'ultimo  riguardo,  infatti,  deve  rimarcarsi  che,  ai   sensi
dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.  662
(Misure di razionalizzazione della finanza  pubblica),  il  Ministero
della salute sottopone annualmente all'approvazione della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, una proposta di Accordo  che  individua
gli  indirizzi  cui  le  Regioni  dovranno  attenersi  nell'elaborare
specifici progetti (cd. "Progetti obiettivo"),  destinati  ad  essere
finanziati con appositi fondi  dello  Stato.  Acquisito  l'assenso  e
formalizzato l'Accordo, viene stabilito il riparto dei fondi  tra  le
varie Regioni sulla base dei progetti presentati, destinato ad essere
recepito in apposita intesa. A partire dal 2009,  per  effetto  della
modifica operata sull'art. 1, comma 34-bis, della legge  n.  662  del
1996, dall'art. 79, comma 1-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la  perequazione  tributaria),  aggiunto  dalla  legge  di
conversione 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero dell'economia e delle
finanze eroga, a titolo di acconto, il 70%  dell'importo  complessivo
annuo spettante  a  ciascuna  Regione,  mentre  il  restante  30%  e'
subordinato all'approvazione da  parte  della  Conferenza  permanente
Stato-Regioni di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti. 
    3.4.-  Le  disposizioni  regionali  impugnate  non   configurano,
pertanto,  una  ipotesi  di  accreditamento  definitivo  ope   legis,
incompatibile con l'art. 8-quater della legge n.  502  del  1992,  in
quanto  elusivo  della  necessaria  verifica  della  sussistenza  dei
"requisiti ulteriori" ivi previsti. Le  norme  oggetto  del  presente
giudizio si riferiscono, invece, a prestazioni inserite in  "Progetti
obiettivo", per i quali lo stesso Stato ha espresso  una  valutazione
di priorita' e di indispensabilita' tali da giustificare un  autonomo
ed eccezionale procedimento di erogazione di fondi e di  controllo  e
valutazione dei risultati raggiunti. 
    E' solo in riferimento a  strutture  che  erogano  tale  tipo  di
prestazioni  che  le  disposizioni  regionali  sono   intervenute   a
consentire  una  proroga  al  31  dicembre  2012  dell'accreditamento
provvisorio gia' concesso. Simile proroga,  pertanto,  pone  solo  un
problema di rispetto del termine finale stabilito dalla  legislazione
statale: 1° gennaio 2011 per le strutture ospedaliere e ambulatoriali
e 1° gennaio 2013 per le altre, come previsto dall'art. 1, comma 796,
lettera t), della legge n. 296 del 2006, poi  prorogato  dalle  leggi
successive. 
    La proroga disposta dalla legge regionale impugnata  riguarda  le
sole strutture che erogano servizi inseriti in  "Progetti  obiettivo"
approvati dalla Giunta regionale e, in  base  alle  delibere  dedotte
dalle Regione (senza che la Presidenza del Consiglio ricorrente abbia
dedotto risultanze contrarie),  tali  servizi  risultano  essere  non
ospedalieri e non ambulatoriali. Per esse, pertanto,  il  termine  di
riferimento posto dal legislatore statale e' quello  del  1°  gennaio
2013 e non e' quindi scaduto. 
    Ne consegue che la legge regionale  non  ha  violato  i  principi
fondamentali stabiliti  dalla  legislazione  statale  in  materia  di
accreditamento. 
    4.- In ordine alla lamentata violazione  dell'art.  120,  secondo
comma, della Costituzione, va osservato che il mandato  commissariale
per la Regione Abruzzo alla  lettera  a),  n.  5,  prevede,  tra  gli
interventi  prioritari,  «l'attuazione  della  normativa  statale  in
materia di autorizzazioni e  accreditamenti  istituzionali,  mediante
adeguamento della vigente normativa regionale». Inoltre, il  medesimo
mandato, alla  lettera  b),  incarica  altresi'  il  Commissario  «di
sospendere eventuali nuove  iniziative  regionali  in  corso  per  la
realizzazione o l'apertura di  nuove  strutture  sanitarie  pubbliche
ovvero per l'autorizzazione e l'accreditamento di strutture sanitarie
private fino all'avvenuta adozione del Piano di riassetto della  rete
ospedaliera, della rete laboratoristica e della  rete  di  assistenza
specialistica ambulatoriale tranne quelle necessarie alla  attuazione
del Piano di rientro». 
    Tale essendo  il  contenuto  del  mandato,  non  sussiste  alcuna
interferenza  da  parte  dell'impugnata  legislazione  regionale,  in
quanto: la lettera a), n. 5, del mandato riguarda gli  accreditamenti
istituzionali e non gli accreditamenti provvisori come quello oggetto
della disposizione impugnata; la lettera b) del mandato  concerne  le
"nuove" iniziative regionali, mentre  nel  caso  in  esame  manca  il
requisito della novita', trattandosi  di  proroga  di  accreditamenti
gia' concessi e, in quanto inseriti  in  "Progetti  obiettivo",  gia'
oggetto di positiva valutazione da parte dello Stato medesimo in sede
di Conferenza Stato-Regioni. 
    La  questione  di  legittimita'   costituzionale   deve   percio'
ritenersi non fondata. 
    5.- In riferimento alla dedotta violazione dell'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione per contrasto con i  principi  fondamentali
in materia di coordinamento della finanza pubblica, va osservato come
la giurisprudenza  costituzionale  sia  ferma  nel  ritenere  che  il
contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo  sanitario  determini
una violazione  dei  principi  fondamentali  di  coordinamento  della
finanza pubblica, di cui all'art. 1, comma  796,  lettera  b),  della
legge n. 296 del 2006 e all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191
del 2009 (ex plurimis, sentenza n. 91 del 2012). 
    A  prescindere  da  ogni  considerazione  sulla   sufficienza   e
sull'adeguatezza  delle  motivazioni  del  ricorso  in  relazione  al
contrasto tra la disposizione impugnata e il Piano di  rientro,  deve
ribadirsi che le prestazioni rientranti in "Progetti obiettivo"  sono
oggetto di  una  valutazione  di  priorita'  in  sede  di  Conferenza
Stato-Regioni e seguono un autonomo percorso  anche  in  ordine  alla
ripartizione dei fondi specificamente ad esse destinati. Ne'  risulta
che le prestazioni legate a "Progetti obiettivo" siano state prese in
considerazione dal Piano di rientro dal disavanzo  sanitario  per  la
Regione Abruzzo. 
    Anche  quest'ultima  questione  di  legittimita'   costituzionale
quindi non  e'  fondata,  in  quanto  la  legge  regionale  impugnata
riguarda prestazioni, inserite  in  "Progetti  obiettivo"  finanziati
dallo Stato separatamente e con fondi autonomi, non incidenti percio'
sul disavanzo regionale e  non  inclusi  nel  piano  di  rientro  dal
disavanzo stesso che,  pertanto,  non  puo'  ritenersi  essere  stato
violato. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della  Regione
Abruzzo 13 gennaio 2012, n. 3  (Modifiche  all'art.  35  della  legge
regionale 30 aprile 2009, n. 6, concernente disposizioni  finanziarie
per la redazione del bilancio annuale 2009  e  pluriennale  2009-2011
della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2009  -  e  altre
disposizioni di adeguamento normativo) promosse, in riferimento  agli
articoli 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della  Costituzione,
dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI