N. 267 ORDINANZA 19 - 28 novembre 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico - Riduzione del 50 per cento della  spesa  sostenuta
  nell'anno 2009 per il personale assunto a tempo determinato  o  con
  contratto di  lavoro  flessibile  -  Ricorso  della  Regione  Valle
  d'Aosta  -  Sopravvenienza  della  pronuncia  n.  173  del  2012  e
  dell'Accordo  Stato-Regione   dell'11   novembre   2010,   recepito
  dall'art. 1, comma 160, della legge n.  220  del  2010  -  Concorde
  riconoscimento delle parti della avvenuta cessazione della  materia
  del contendere - Dichiarazione conseguente. 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 102. 
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119; legge costituzionale 18 ottobre
  2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt.  2,
  primo comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f), e 4;  d.C.p.S.  23
  dicembre 1946, n. 532, art. 1. 
(GU n.48 del 5-12-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alfonso QUARANTA; 
Giudici :Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  4,
comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per  la
formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge  di
stabilita' 2012), promosso dal Regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste con ricorso notificato l'11-16 gennaio  2012,  depositato  in
cancelleria il 16 gennaio 2012, ed iscritto  al  n.  8  del  registro
ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 23  ottobre  2012  il  Presidente
Alfonso Quaranta, in luogo e con l'assenso del Giudice relatore Luigi
Mazzella; 
    uditi gli avvocati Renato Marini per la  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per
il Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che con ricorso notificato l'11 gennaio 2012, depositato
in cancelleria il 16 gennaio 2012 ed iscritto al n.  8  del  registro
ricorsi dell'anno 2012,  la  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste ha promosso questioni di  legittimita'  costituzionale  della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per  la  formazione  del
Bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  -  Legge  di  stabilita'
2012), relativamente, tra gli altri, all'articolo 4, comma  102,  per
violazione  degli  articoli  117,  118  e  119  della   Costituzione,
dell'art. 10  della  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), degli
artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma,  lettera  f),  e  4
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4  (Statuto  speciale
per la Valle d'Aosta) e dell'art. 1 del decreto legislativo del  Capo
provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n.  532  (Devoluzione  alla
Valle d'Aosta di alcuni servizi); 
    che il censurato art. 4, comma 102, della legge n. 183  del  2011
ha modificato l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e  di
competitivita' economica), convertito, con modificazioni, nella legge
30 luglio 2010, n. 122, gia' impugnato dalla Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste con precedente ricorso notificato in  data  27
settembre 2010 e sorretto a suo dire da persistente interesse; 
    che la disposizione in questa  sede  censurata  individua  tra  i
destinatari della norma novellata, che impone la riduzione del 50 per
cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale assunto a
tempo determinato o con altre  tipologie  di  lavoro  flessibile,  in
aggiunta alle Regioni,  alle  Province  autonome  ed  agli  enti  del
Servizio sanitario nazionale, anche gli enti locali e  le  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
    che, secondo la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, la
norma in questione, segnatamente, viola: 1) l'art. 117, terzo  comma,
e  l'art.  119,  secondo   comma,   della   Costituzione,   i   quali
garantiscono, ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del  2001,
la sfera di autonomia finanziaria della Regione, perche' pone  limiti
«all'entita' di una singola  voce  di  spesa  della  regione  con  un
precetto specifico e puntuale sulla misura di  essa»;  2)  l'art.  2,
primo comma, lettera  a),  dello  statuto  speciale  valdostano  (che
riconosce alla  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  la
potesta' legislativa in materia di "ordinamento degli uffici e  degli
enti dipendenti dalla Regione e  stato  giuridico  ed  economico  del
personale"), nonche' l'art. 4 dello  stesso  statuto  (in  forza  del
quale la "Valle d'Aosta" esercita, in subjecta materia, le rispettive
funzioni amministrative), perche' incide in maniera diretta, puntuale
e  paradigmatica  proprio  su  un  aspetto  attinente   allo   "stato
economico" del personale; 3) l'art. 3, primo comma, lettera f), dello
statuto speciale (che attribuisce alla Regione autonoma  la  potesta'
d'introdurre  norme  legislative  di  integrazione   ed   attuazione,
nell'ambito dei  principi  individuati  con  legge  dello  Stato,  in
materia di "finanze regionali e comunali"), in combinato disposto con
gli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., laddove pone
un vincolo diretto e puntuale ad una voce di  spesa  riguardante  gli
enti locali regionali; 4) i richiamati artt. 2, primo comma,  lettera
a), e 3, primo comma, lettera f), dello statuto speciale, in una  con
l'art. l del d.lgs. C.p.S. n. 532 del 1946  (soppressivo  dell'allora
ufficio provinciale del commercio  e  dell'industria  di  Aosta,  con
devoluzione delle relative funzioni alla Regione), nella parte in cui
estende  alle  camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura l'obbligo di riduzione della spesa in oggetto; 
    che il Presidente del Consiglio dei ministri si e' costituito  in
giudizio,  chiedendo  che  le  predette  questioni  di   legittimita'
promosse dalla Regione Valle d'Aosta siano dichiarate infondate; 
    che, ad avviso del  resistente,  le  disposizioni  del  comma  28
dell'art. 9 del decreto-legge n. 78  del  2010,  come  integrate  dal
comma 102 dell'art. 4 in oggetto, costituiscono principi generali  di
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le  Regioni
e Province  autonome,  gli  enti  locali  e  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale e, dunque,  non  sono  lesive  delle  prerogative
regionali, perche' destinate a trovare applicazione solo  in  termini
di principio e a lasciare margini di autonomia agli enti territoriali
interessati; 
    che, inoltre, la  disposizione  impugnata  non  si  applicherebbe
direttamente alle Autonomie speciali,  in  quanto  l'art.  14,  comma
24-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 stabilisce che i  limiti  di
cui all'art. 9, comma 28, del medesimo decreto-legge  possono  essere
superati in ragione della proroga dei  rapporti  di  lavoro  a  tempo
determinato stipulati  dalle  predette  Autonomie  speciali,  nonche'
dagli enti territoriali di loro pertinenza, a  valere  sulle  risorse
finanziarie  aggiuntive  da  esse  appositamente  reperite   mediante
specifiche misure  "certificate"  di  riduzione  e  razionalizzazione
della spesa. 
    Considerato che, successivamente alla  proposizione  del  ricorso
con il quale sono state promosse le questioni in esame, questa  Corte
ha dichiarato cessata  la  materia  del  contendere  in  ordine  alle
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma  28,  del
decreto-legge n. 78 del 2010, gia' modificato dalla disposizione  ora
censurata, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto
comma, e 119 Cost., all'articolo 10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della Parte  seconda  della
Costituzione), e agli articoli 2, primo comma, lettera a), 3),  primo
comma, lettera f), e 4, della legge costituzionale 26 febbraio  1948,
n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dalla Regione  autonoma
Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  con  il  ricorso  notificato  il   27
settembre 2010 e iscritto al n. 96  del  registro  ricorsi  dell'anno
2010 (sentenza n. 173 del 2012); 
    che tale statuizione ha tratto spunto dall'«Accordo tra lo  Stato
e la Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  per  il  coordinamento  della
finanza  pubblica  nell'ambito  del  processo   di   attuazione   del
federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»,
sottoscritto l'11 novembre  2012  in  dichiarata  applicazione  della
legge 5  maggio  2009,  n.  42  (Delega  al  Governo  in  materia  di
federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'articolo   119   della
Costituzione), al fine di «modificare l'ordinamento finanziario della
Regione e di definire specifiche norme di coordinamento finanziario»,
e richiamato dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220  (Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge
di stabilita' 2011), in base alla  quale:  «Ai  sensi  del  combinato
disposto dell'articolo 27  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  e
dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di  cui
alla legge costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4,  e  successive
modificazioni,   la   regione   Valle    d'Aosta    concorre    [...]
all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario   posti
dall'ordinamento  dell'Unione  europea  e  dalle  altre   misure   di
coordinamento  della  finanza  pubblica  stabilite  dalla   normativa
statale, attraverso le misure previste nell'accordo sottoscritto  tra
il Ministro per la semplificazione normativa e  il  presidente  della
regione Valle d'Aosta: a) con la progressiva  riduzione  della  somma
sostitutiva  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  all'importazione  a
decorrere  dall'anno  2011  fino  alla  soppressione  della  medesima
dall'anno  2017;  b)  con  il  concorso  finanziario   ulteriore   al
riequilibrio della finanza pubblica, mediante l'assunzione  di  oneri
relativi all'esercizio  di  funzioni  statali,  relative  ai  servizi
ferroviari di interesse locale; c) con la rimodulazione delle entrate
spettanti alla regione Valle d'Aosta» (art. 1, comma 160); 
    che,  in  particolare   sulla   valenza   dell'accordo   concluso
dall'odierna ricorrente in data 11 novembre 2010 con il Ministro  per
la semplificazione normativa, questa Corte  ha  ritenuto  che  «Dalla
conclusione di quest'ultimo accordo e dalla  successiva  approvazione
dei suoi obiettivi finanziari ad opera della citata legge n. 220  del
2010 - atti entrambi sopravvenuti al decreto-legge  n.  78  del  2010
recante la disposizione impugnata - consegue che  il  concorso  della
Regione Valle d'Aosta all'assolvimento degli  obblighi  di  carattere
finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle  altre
misure  di  coordinamento  della  finanza  pubblica   fissate   dalla
normativa statale e' rimesso, per le annualita' successive  al  2010,
alle misure  previste  nell'accordo  stesso  e  nella  legge  che  lo
recepisce. Pertanto, gli artt. 9, comma 28, e 14, comma  24-bis,  del
decreto-legge n. 78 del 2010 (che dispongono esclusivamente  per  gli
anni successivi al 2010) sono applicabili alla Regione Valle  d'Aosta
solo, eventualmente, attraverso  le  misure  fissate  nell'accordo  e
approvate con legge ordinaria dello Stato. Essi, dunque, non trovando
diretta applicazione nei confronti  di  tale  Regione  autonoma,  non
possono  violarne  l'autonomia   legislativa   e   finanziaria,   con
conseguente cessazione della materia del contendere  in  ordine  alle
questioni promosse dalla  ricorrente»  (sentenza  n.  173  del  2012,
paragrafo 9, terzo capoverso, del Considerato in diritto); 
    che, in seguito alla suddetta pronuncia, in data 16 ottobre 2012,
e  dunque  in  prossimita'  dell'udienza,  la  difesa  della  Regione
ricorrente  ha   depositato   in   cancelleria,   con   il   consenso
dell'Avvocatura generale dello Stato, il citato Accordo Stato-Regione
dell'11 novembre 2010, unitamente al testo dell'art.  1,  comma  160,
della legge n. 220 del 2010 che lo  ha  recepito,  e  nella  nota  di
accompagnamento ha rilevato, alla luce  del  contenuto  del  medesimo
accordo e dell'interpretazione che di esso e' stata  data  da  questa
Corte nella  menzionata  sentenza  n.  173  del  2012,  l'intervenuta
cessazione della materia del contendere, altresi', con riguardo  alle
questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  comma  102,
della legge n. 183 del 2011 promosse con il presente ricorso; 
    che  quindi,  in  sede  di  discussione  in   udienza   pubblica,
l'Avvocatura generale  dello  Stato  ha  espressamente  aderito  alla
cessazione della materia del contendere ex adverso enunciata; 
    che, pertanto, essendo in definitiva venute meno le ragioni della
controversia per concorde  riconoscimento  delle  parti,  dev'essere,
conseguentemente,  dichiarata  la  cessazione   della   materia   del
contendere. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
      
    riservata a separate pronunce la decisione sulle altre  questioni
promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste  con  il
ricorso indicato in epigrafe, 
    dichiara  cessata  la  materia  del  contendere  in  ordine  alle
questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 4, comma  102,
della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la  formazione
del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di  stabilita'
2012), promosse, in riferimento agli articoli 117, 118  e  119  della
Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della Parte seconda della  Costituzione),
agli artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f),  e
4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale
per la Valle d'Aosta) e all'art. 1 del decreto del  Capo  provvisorio
dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 (Devoluzione alla Valle  d'Aosta
di alcuni  servizi),  dalla  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                      Luigi MAZZELLA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI