N. 268 ORDINANZA 19 - 28 novembre 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Imposte e tasse - Imposta di registro - Aliquota agevolata dell'1 per
  cento - Mancata  previsione  del  beneficio  per  gli  acquisti  di
  immobili da soggetti privati non sottoposti a IVA  -  Insufficiente
  descrizione della fattispecie a quo - Difetto di motivazione  sulla
  rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. 
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art.  1,  comma  1,  sesto  periodo,
  della Parte Prima della Tariffa allegata. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.48 del 5-12-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alfonso QUARANTA; 
Giudici :Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
sesto periodo, della Parte Prima della Tariffa  allegata  al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131  (Approvazione
del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)
promosso dalla Commissione  tributaria  provinciale  di  Trapani  nel
procedimento vertente tra la Urbania s.r.l. e l'Agenzia delle entrate
- Ufficio di Marsala, con ordinanza del 9 marzo 2012, iscritta al  n.
138 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2012. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 24 ottobre  2012  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto che, con ordinanza pronunciata  il  2  dicembre  2011  e
depositata  il  9  marzo  2012  (reg.  ord.  n.  138  del  2012),  la
Commissione tributaria provinciale di  Trapani  -  nel  corso  di  un
giudizio  promosso  dalla  societa'  Urbania  s.r.l.  nei   confronti
dell'ufficio di Marsala dell'Agenzia delle entrate, avverso un avviso
di liquidazione con il quale era stata disconosciuta l'applicabilita'
dell'aliquota ridotta dell'1 per  cento  per  l'acquisto,  effettuato
dalla societa', di un fabbricato di  proprieta'  di  un  privato  non
soggetto IVA - ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale
dell'articolo 1, comma 5 (rectius, comma  1,  sesto  periodo),  della
Parte Prima della Tariffa allegata al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle
disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro),  per  violazione
dell'articolo 3 della Costituzione; 
    che la disposizione censurata prevede che si applichi  l'aliquota
agevolata dell'1 per cento  (anziche'  quella  ordinaria  del  7  per
cento) per l'imposta di registro  «se  il  trasferimento  avente  per
oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato  e'  esente  dall'imposta
sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10,  primo  comma,  numero
8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul  valore  aggiunto),
ed e' effettuato nei confronti  di  imprese  che  hanno  per  oggetto
esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita di beni
immobili,  a  condizione  che  nell'atto  l'acquirente  dichiari  che
intende trasferirli entro tre anni»; 
    che, secondo quanto riferito dal  giudice  rimettente,  l'Agenzia
delle entrate aveva revocato l'agevolazione in quanto il soggetto che
effettuava la cessione del fabbricato era un privato non soggetto IVA
e,  quindi,  difettava  una  delle   condizioni   di   applicabilita'
dell'agevolazione stessa; 
    che, in ordine alla non manifesta infondatezza  della  questione,
il giudice rimettente rileva che la norma censurata violerebbe l'art.
3 Cost.,  «sotto  il  profilo  della  discriminazione  di  situazioni
omogenee»,  nella   parte   in   cui   non   prevede   l'applicazione
dell'aliquota ridotta  dell'1  per  cento  agli  acquisti  aventi  ad
oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato che siano  effettuati  da
societa' che svolgano l'attivita' di acquisto e di rivendita di  beni
immobili, qualora dette societa' acquistino gli immobili  da  privati
non soggetti IVA; 
    che, ad  avviso  della  Commissione  tributaria  provinciale,  la
disposizione censurata sarebbe espressione «di  una  discrezionalita'
legislativa esercitata in modo irragionevole palesando un "difetto di
razionalita' rispetto allo scopo" (sentenza n. 233 del 1993)»; 
    che e' intervenuto in giudizio, con  atto  depositato  presso  la
cancelleria di questa Corte il 31  luglio  2012,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che  la  questione  venga  dichiarata
inammissibile o comunque manifestamente infondata; 
    che  l'inammissibilita'  e'  eccepita  sotto  il  profilo   della
insufficiente  motivazione  sulla  rilevanza   e   del   difetto   di
descrizione  della  fattispecie,  in  quanto,  secondo   l'Avvocatura
generale  dello  Stato,  nell'ordinanza  di  rimessione   non   viene
chiarito: a) se il fabbricato per la cui  registrazione  la  societa'
Urbania s.r.l. richiede l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento
rientri nella tipologia di immobili elencati nell'articolo 10,  primo
comma, numero 8-bis), del d.P.R. n. 633 del  1972,  richiamato  dalla
disposizione censurata e che  costituisce  la  prima  condizione  per
l'applicazione del trattamento agevolato; b) se nell'atto di acquisto
l'acquirente abbia dichiarato  che  intendeva  trasferire  l'immobile
acquistato entro tre anni, dichiarazione che costituisce un altro dei
presupposti per l'applicazione del trattamento agevolato; 
    che la manifesta infondatezza  della  questione  viene  sostenuta
dall'Avvocatura generale dello Stato sulla base del  rilievo  che  le
situazioni raffrontate - da un  lato,  l'acquisto  da  parte  di  una
societa' immobiliare di un fabbricato proveniente da un soggetto IVA;
dall'altro, l'acquisto, da parte del medesimo tipo di societa', di un
immobile di proprieta' di un privato non soggetto IVA - non sarebbero
da ritenere omogenee, poiche', nel primo caso, si tratterebbe di  una
cessione che, pur «esente» dall'IVA ai sensi dell'articolo 10,  primo
comma, numero 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, non e'  «totalmente
"fuori campo"» IVA, mentre, nel secondo caso, si avrebbe una  diversa
«rilevanza fiscale», in quanto si tratterebbe appunto di un'attivita'
non rilevante ai fini IVA; 
    che infine - ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato -  la
scelta del legislatore di applicare il trattamento  agevolato  dell'1
per cento ai trasferimenti della prima tipologia sarebbe «espressione
della sua discrezionalita' in materia». 
    Considerato che la Commissione tributaria provinciale di  Trapani
dubita - in riferimento all'articolo 3  della  Costituzione  -  della
legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 5 (rectius,  comma
1, sesto periodo),  della  Parte  Prima  della  Tariffa  allegata  al
decreto del Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131
(Approvazione  del  Testo  unico   delle   disposizioni   concernenti
l'imposta di registro); 
    che la disposizione censurata prevede che si  applica  l'aliquota
agevolata dell'1 per cento  (anziche'  quella  ordinaria  del  7  per
cento) per l'imposta di registro  «se  il  trasferimento  avente  per
oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato  e'  esente  dall'imposta
sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10,  primo  comma,  numero
8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul  valore  aggiunto),
ed e' effettuato nei confronti  di  imprese  che  hanno  per  oggetto
esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita di beni
immobili,  a  condizione  che  nell'atto  l'acquirente  dichiari  che
intende trasferirli entro tre anni»; 
    che il giudice rimettente censura la norma nella parte in cui non
prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'1  per  cento  agli
acquisti aventi ad oggetto fabbricati o porzioni  di  fabbricato  che
siano effettuati da societa' che svolgano l'attivita' di  acquisto  e
di rivendita di beni immobili, qualora dette societa' acquistino  gli
immobili da soggetti privati non sottoposti a IVA; 
    che, nel descrivere la fattispecie sottoposta al  suo  esame,  il
giudice rimettente si limita a riferire che l'Agenzia delle  entrate,
con l'avviso di liquidazione impugnato nel giudizio principale, aveva
revocato l'agevolazione in  quanto  il  soggetto  che  effettuava  la
cessione del fabbricato era un soggetto privato non sottoposto a  IVA
e,  quindi,  mancava   una   delle   condizioni   di   applicabilita'
dell'agevolazione stessa; 
    che,  come  rilevato  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
l'ordinanza di rimessione non precisa se il  fabbricato  per  la  cui
registrazione la  societa'  Urbania  s.r.l.  richiede  l'applicazione
dell'aliquota dell'1 per cento rientri nella  tipologia  di  immobili
previsti nell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del d.P.R.  n.
633  del  1972,  richiamato  dalla  disposizione  censurata   e   che
costituisce la prima condizione per  l'applicazione  del  trattamento
agevolato, ne' indica se nell'atto  di  acquisto  l'acquirente  abbia
dichiarato che intende trasferire  l'immobile  acquistato  entro  tre
anni; 
    che,   come   piu'   volte   precisato    dalla    giurisprudenza
costituzionale,  l'omessa   o   l'insufficiente   descrizione   della
fattispecie, impedendo a questa Corte di verificare  l'applicabilita'
della  norma  impugnata  nel  giudizio   a   quo,   si   traduce   in
un'insufficiente motivazione  sulla  rilevanza  della  questione  (ex
multis, ordinanze n. 336, n. 203 e n. 101 del 2011); 
    che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile. 
    Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  1,  sesto  periodo,
della Parte Prima della Tariffa allegata al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata,  in
riferimento all'articolo  3  della  Costituzione,  dalla  Commissione
tributaria  provinciale  di  Trapani  con  l'ordinanza  indicata   in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                      Sabino CASSESE, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI