N. 14 ORDINANZA 16 gennaio - 6 febbraio 2013

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. 
 
Parlamento  -  Immunita'  parlamentari  -  Procedimento  civile   per
  risarcimento danni a carico di un deputato per le opinioni espresse
  nei   confronti   di   alcuni   magistrati   -   Deliberazione   di
  insindacabilita' della Camera dei deputati - Ricorso per  conflitto
  di attribuzione tra poteri dello Stato,  proposto  dalla  Corte  di
  cassazione - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo  per
  l'instaurazione  del  conflitto  -  Ammissibilita'  del  ricorso  -
  Comunicazione e notificazione conseguenti. 
- Deliberazione della Camera dei deputati del 27 febbraio 2001  (doc.
  IV-quater, n. 174). 
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11  marzo  1953,  n.  87,
  art. 37. 
(GU n.7 del 13-2-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Paolo  Maria  NAPOLITANO,
  Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,  Marta
  CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello
Stato, sorto a seguito della deliberazione della Camera dei  deputati
del 27  febbraio  2001,  relativa  alla  insindacabilita',  ai  sensi
dell'articolo 68, primo  comma  della  Costituzione,  delle  opinioni
espresse dal deputato Maurizio Gasparri  nei  confronti  dei  dottori
Gian Paolo Cariello, Donato D'Auria e  Giovanna  Di  Donna,  promosso
dalla Corte di cassazione con ricorso depositato in cancelleria il 25
giugno 2012 ed iscritto al n. 3 del  registro  conflitti  tra  poteri
dello Stato 2012, fase di ammissibilita'. 
    Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio  2013  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
    Ritenuto che, con  ordinanza-ricorso  depositata  il  24  ottobre
2011, la Corte di cassazione,  terza  sezione  civile,  ha  sollevato
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti  della
Camera dei Deputati, in riferimento alla deliberazione con  la  quale
l'Assemblea, approvando il 27 febbraio 2001 la relazione della Giunta
per le  autorizzazioni  a  procedere  (doc.  IV-quater  n.  174),  ha
dichiarato la insindacabilita',  ai  sensi  dell'articolo  68,  primo
comma, della  Costituzione,  delle  opinioni  espresse  dal  deputato
Maurizio Gasparri nei confronti dei  magistrati  Giovanna  Di  Donna,
Donato D'Auria e Gian Paolo Cariello; 
    che la Corte ricorrente premette di essere stata investita  della
impugnazione proposta dai predetti  magistrati  avverso  la  sentenza
della Corte di appello di Roma, confermativa della pronuncia di primo
grado, con la quale era stata dichiarata improcedibile nei  confronti
del deputato Gasparri (e respinta nei confronti de Il Mattino  s.p.a.
e del giornalista Paolo Gambescia) la domanda di  risarcimento  danni
avanzata in relazione al contenuto ingiurioso e diffamatorio  di  due
interviste pubblicate sul quotidiano Il Mattino nei giorni  18  e  19
marzo 2000; 
    che, nel giudizio di merito, gli attori avevano, in  particolare,
lamentato che, nella prima intervista, il  deputato  Gasparri  -  nel
commentare il provvedimento del Tribunale del riesame di  Napoli,  da
essi composto, con il quale era stata disposta la custodia cautelare,
anziche' in carcere, in casa di cura, da cui era  poi  evaso,  di  un
imputato  di  gravi  fatti  di   camorra   -   li   avesse   definiti
irresponsabili; e che nella successiva intervista, resa in  relazione
alla stessa vicenda, quel deputato avesse aggiunto di  aver  sospetti
non di mera dabbenaggine, ma di loro comportamento illecito; 
    che i motivi  della  impugnazione  proposta  contro  il  deputato
Gasparri  (previamente  separata  da  quella  relativa   agli   altri
convenuti) - con i quali i  magistrati  hanno  denunciato  violazione
dell'articolo 68  della  Costituzione,  in  relazione  alla  delibera
assembleare, ritenuta ostativa alla procedibilita' della loro domanda
risarcitoria nella  sede  di  merito  -  ad  avviso  della  Corte  di
cassazione, appaiono fondati; 
    che   infatti,   secondo   la   richiamata,    ormai    costante,
giurisprudenza della Corte  costituzionale,  per  l'esistenza  di  un
nesso funzionale  tra  le  dichiarazioni  rese  extra  moenia  da  un
parlamentare e  l'espletamento  delle  sue  funzioni  di  membro  del
Parlamento   -   al   quale    e'    subordinata    la    prerogativa
dell'insindacabilita' di cui all'art. 68, primo  comma,  Cost.  -  e'
necessario che tali dichiarazioni possano  essere  identificate  come
espressione dell'esercizio di attivita' parlamentare (tra le  ultime,
sentenze n. 301 del 2010, n. 420, n. 410, n. 134 e n. 171  del  2008,
n. 11 e n. 10 del 2000); 
    che, viceversa, la delibera di insindacabilita' della Camera  dei
Deputati, per cui e' conflitto, non indica atti  parlamentari  tipici
del deputato anteriori o contestuali alle dichiarazioni del  deputato
Gasparri,  limitandosi  ad  affermare  che   le   dichiarazioni   del
parlamentare «si inseriscono nel contesto della  perdurante  polemica
politica nel nostro paese inerente ai problemi della giustizia (e  in
tale contesto al  modo  di  procedere  della  magistratura)  ed  alle
tematiche della  sicurezza»  e  che  la  fuga  dell'imputato  di  cui
trattavasi «fu oggetto anche di iniziative parlamentari di  sindacato
ispettivo,  iniziative  che  lo  stesso   deputato   Gasparri   aveva
preannunziato», senza  pero'  indicare  chi  avesse  intrapreso  tali
iniziative (peraltro negate dai ricorrenti)  e  quando  esse  fossero
state richieste. 
    Considerato che,  in  questa  fase  del  giudizio,  la  Corte  e'
chiamata, a norma dell'articolo 37, terzo e quarto comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione  e  sul  funzionamento
della Corte costituzionale), a deliberare, senza  contradditorio,  se
il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia «materia di un  conflitto
la cui risoluzione  spetti  alla  sua  competenza»,  sussistendone  i
requisiti soggettivo ed  oggettivo  e  restando  impregiudicata  ogni
ulteriore questione anche in punto di ammissibilita'; 
    che, sotto il profilo del requisito soggettivo,  va  riconosciuta
la legittimazione della Corte di cassazione a sollevare conflitto  di
attribuzione   tra   poteri   dello   Stato,   in    quanto    organo
giurisdizionale,  in  posizione  di  indipendenza  costituzionalmente
garantita, competente a dichiarare definitivamente  la  volonta'  del
potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli; 
    che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione  della
Camera dei deputati ad essere parte  del  presente  conflitto,  quale
organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta'
in ordine  all'applicazione  dell'articolo  68,  primo  comma,  della
Costituzione; 
    che, per quanto attiene al profilo oggettivo, la Corte ricorrente
lamenta   la   lesione   della   propria   sfera   di   attribuzione,
costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto
illegittimo, per inesistenza dei  relativi  presupposti,  del  potere
spettante alla Camera dei deputati di  dichiarare  l'insindacabilita'
delle opinioni espresse dai membri di quel  ramo  del  Parlamento  ai
sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.; 
    che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione
spetta alla competenza di questa Corte. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di  attribuzione  tra
poteri dello Stato indicato in  epigrafe,  proposto  dalla  Corte  di
cassazione nei confronti della Camera dei deputati; 
    2) dispone: 
    a) che la Cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza alla ricorrente Corte di  cassazione,  terza
sezione civile; 
    b) che il ricorso e la presente ordinanza  siano,  a  cura  della
ricorrente, notificati alla Camera dei deputati, in persona  del  suo
Presidente, entro il termine di sessanta giorni  dalla  comunicazione
di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con  prova
dell'avvenuta notifica, nella Cancelleria di questa  Corte  entro  il
termine di trenta giorni previsto dall'articolo 24,  comma  3,  delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI