N. 18 SENTENZA 11 - 14 febbraio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Imposte  e  tasse  -   Norme   della   Regione   Calabria   -   Tasse
  automobilistiche  regionali,  tassa  sulle  concessioni  regionali,
  tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi  -
  Rideterminazione e aumento  dei  relativi  importi  -  Ricorso  del
  Governo - Asserito contrasto con le norme statali  che  sospendono,
  sino all'attuazione del federalismo fiscale, la  facolta'  concessa
  alle Regioni e agli enti locali di deliberare aumenti dei  tributi,
  delle addizionali, delle aliquote  ovvero  delle  maggiorazioni  di
  aliquote di tributi il cui gettito e' ad essi attribuito con  legge
  dello Stato -  Rinuncia  al  ricorso  accettata  dalla  controparte
  costituita - Estinzione del processo. 
- Legge della Regione Calabria 23 dicembre 2011, n. 47, artt. 10,  14
  e 15. 
- Costituzione, artt. 117, secondo comma,  lett.  e),  e  119;  norme
  integrative per i giudizi davanti alla Corte  costituzionale,  art.
  23. 
Imposte e tasse - Norme della Regione Calabria  -  Imposta  regionale
  sulle emissioni sonore  degli  aeromobili  (IRESA)  -  Ricorso  del
  Governo - Ius superveniens che ha eliminato  lo  specifico  profilo
  oggetto di censura - Mancata applicazione medio tempore della norma
  impugnata - Cessazione della materia del contendere. 
- Legge della Regione Calabria 23 dicembre 2011, n. 47, art. 17. 
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lett. e),  e  119,  secondo
  comma. 
Prescrizione e decadenza - Norme della Regione  Calabria  -  Recupero
  dell'imposta  sui  carburanti  per  autotrazione   -   Termine   di
  prescrizione quinquennale - Previsione che l'esercizio  dell'azione
  penale costituisce  causa  di  interruzione  della  decorrenza  del
  termine -  Intervento  del  legislatore  regionale  in  materia  di
  prescrizione e decadenza dei  diritti,  riservata  alla  competenza
  legislativa esclusiva dello Stato - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Calabria 23 dicembre  2011,  n.  47,  art.  16,
  comma 3. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l). 
Regioni (in genere) - Norme della  Regione  Calabria  -  Norme  sulla
  dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del Consiglio regionale -
  Previsione che il  trattamento  economico  dei  dirigenti  di  Area
  Funzionale e' definito dall'Ufficio di Presidenza - Intervento  del
  legislatore regionale in materia di rapporti  di  pubblico  impiego
  privatizzato regolati dal  codice  civile  e  dalla  contrattazione
  collettiva - - Violazione della  competenza  esclusiva  statale  in
  materia di ordinamento civile -  Illegittimita'  costituzionale  in
  parte qua. 
- Legge della Regione Calabria 23 dicembre 2011, n. 47, art. 26. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l). 
Regioni (in genere) - Norme della  Regione  Calabria  -  Norme  sulla
  dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del Consiglio regionale -
  Previsione che le strutture speciali del  Segretariato  generale  e
  della Direzione generale sono composte ciascuna da  tre  unita'  di
  personale, di cui due anche esterne alla pubblica amministrazione -
  Contrasto  con  la   normativa   statale,   costituente   principio
  fondamentale del coordinamento della  finanza  pubblica,  che  pone
  limiti  alla  possibilita'  di  avvalersi  di  personale  a   tempo
  determinato e alla assunzione di personale a tempo indeterminato  -
  Illegittimita'  costituzionale  in  parte  qua  -  Assorbimento  di
  ulteriore questione. 
- Legge della Regione Calabria 23 dicembre 2011, n. 47, art. 26. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 31  maggio  2010,  n.  78
  (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma  28;
  legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma  102;  (Costituzione,
  art. 81, quarto comma). 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme  della  Regione  Calabria  -
  Ripianamento delle perdite relative all'anno 2010 della Societa' di
  Gestione per l'Aeroporto dello Stretto (SO.G.A.S.) S.p.A., con  una
  spesa di euro 38.000 - Deliberazione della copertura di spesa  pari
  a euro 400.000,  necessari  alla  sottoscrizione,  da  parte  della
  Regione  Calabria,  della  quota  di  aumento  di  capitale   della
  SO.G.A.S. S.p.A - Ricorso del Governo -  Asserita  introduzione  di
  misure  costituenti  aiuti  di  Stato,  senza  l'osservanza   della
  procedura comunitaria - Mancata allegazione di elementi  in  ordine
  alla sussistenza dei requisiti minimi perche' si possa  riscontrare
  un aiuto di Stato - Inammissibilita' della questione. 
- Legge della Regione Calabria 23 dicembre 2011, n. 47, art. 43. 
- Costituzione, art. 117, primo comma. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme  della  Regione  Calabria  -
  Contributo regionale  straordinario  di  euro  150.000  a  parziale
  copertura delle spese relative alle  mensilita'  arretrate  per  il
  personale dell'Ente Fiera  di  Cosenza  -  Ricorso  del  Governo  -
  Asserita introduzione di misure costituenti aiuti di  Stato,  senza
  l'osservanza della procedura comunitaria - Mancata  allegazione  di
  elementi in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi perche' si
  possa riscontrare  un  aiuto  di  Stato  -  Inammissibilita'  della
  questione. 
- Legge della Regione Calabria 23 dicembre 2011, n. 47, art. 44. 
- Costituzione, art. 117, primo comma. 
Impiego pubblico -  Norme  della  Regione  Calabria  -  Contratti  di
  collaborazione del personale in  servizio  presso  il  Dipartimento
  Turismo - Previsione che la Giunta  regionale  possa  concedere  il
  rinnovo fino a  tutto  il  2012,  a  domanda  degli  interessati  -
  Intervento del legislatore regionale  in  materia  di  rapporti  di
  pubblico impiego regolati dal  codice  civile  -  Violazione  della
  competenza esclusiva statale in materia  di  ordinamento  civile  -
  Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo. 
- Legge della Regione Calabria 23 dicembre  2011,  n.  47,  art.  52,
  comma 4. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l)  (art.  117,  terzo
  comma). 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Calabria  -   Piano   di
  stabilizzazione  del  personale  appartenente  alla  categoria  dei
  lavoratori socialmente utili - Termine finale  per  l'attuazione  -
  Posticipazione dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2014 - Contrasto
  con la  normativa  statale  sulla  stabilizzazione  dei  lavoratori
  precari, costituente principio fondamentale del coordinamento della
  finanza pubblica - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Calabria 23 dicembre  2011,  n.  47,  art.  55,
  comma 1. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 1° luglio  2009,
  n. 78 (convertito nella legge 3 agosto  2009,  n.  102),  art.  17,
  comma 10. 
Regioni (in genere)  -  Norme  della  Regione  Calabria  -  Autorita'
  regionale denominata "Stazione Unica Appaltante"  -  Incremento  da
  una a tre delle "sezioni tecniche" con assegnazione ad ognuna di un
  dirigente equiparato a quello di servizio della Giunta regionale  -
  Omessa   quantificazione   degli   oneri   relativi    e    mancata
  individuazione dei relativi mezzi  di  copertura  -  Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Calabria 23 dicembre 2011, n. 47, art. 32. 
- Costituzione, art. 81, quarto comma. 
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  Calabria   -   Copertura
  finanziaria dei debiti contratti dalla  Regione  nei  confronti  di
  soggetti affetti da particolari patologie - Incidenza sul  bilancio
  regionale della spesa  sanitaria  -  Interferenza  con  l'esercizio
  delle funzioni del Commissario ad acta, incaricato  dell'attuazione
  del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato
  tra lo Stato e la Regione Calabria - Illegittimita'  costituzionale
  - Assorbimento delle ulteriori censure. 
- Legge della Regione Calabria 23 dicembre 2011, n. 47, art. 50. 
- Costituzione, art. 120, secondo comma (artt. 81,  quarto  comma,  e
  117, terzo comma). 
(GU n.8 del 20-2-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Paolo  Maria  NAPOLITANO,
  Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,  Marta
  CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli 10, 14,
15, 16, comma 3, 17, 26, 32, 43, 44, 50, 52, comma 4, e 55, comma  1,
della  legge  della  Regione  Calabria  23  dicembre  2011,   n.   47
(Provvedimento  generale  recante  norme  di  tipo  ordinamentale   e
procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per  l'anno
2012. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002), promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per  la
notifica il 27 febbraio e depositato il successivo 1° marzo 2012,  ed
iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  15  gennaio  2013  il  Giudice
relatore Gaetano Silvestri; 
    uditi l'avvocato dello Stato Luigi Andronio per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Antonio Romito  per  la
Regione Calabria. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la notifica il  27  febbraio  2012  e
depositato il successivo 1° marzo, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso questioni  di  legittimita'  costituzionale  degli
articoli 10, 14, 15, 16, comma 3, 17, 26, 32, 43, 44, 50,  52,  comma
4, e 55, comma 1, della legge  della  Regione  Calabria  23  dicembre
2011,  n.  47  (Provvedimento  generale   recante   norme   di   tipo
ordinamentale e procedurale  -  Collegato  alla  manovra  di  finanza
regionale per l'anno 2012. Articolo 3, comma 4, della legge regionale
n. 8/2002), per violazione degli artt. 81, quarto comma,  117,  commi
primo, secondo, lettere e) ed l), e terzo, 119, secondo comma, e 120,
secondo comma, della Costituzione. 
    1.1.- La difesa statale ritiene che l'art. 10  della  legge  reg.
Calabria n. 47 del 2011, il quale ridetermina l'ammontare delle tasse
automobilistiche regionali, aumentandone gli  importi,  si  ponga  in
contrasto con l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93 (Disposizioni urgenti per  salvaguardare  il  potere  di  acquisto
delle famiglie), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 24 luglio 2008, n. 126, nonche' con l'art. 1, comma  123,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di  stabilita'
2011). Le norme statali evocate sospendono, sino  all'attuazione  del
federalismo fiscale, la facolta' concessa alle Regioni  e  agli  enti
locali di deliberare aumenti dei tributi,  delle  addizionali,  delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote  di  tributi  il  cui
gettito e' ad essi attribuito con legge dello Stato. 
    Il ricorrente evidenzia in  proposito  che  deroghe  al  suddetto
principio  generale  di  sospensione,  sono  state   introdotte   con
interventi specifici e riferiti a singoli tributi  (come  ad  esempio
l'art. 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  14
settembre 2011, n. 148,  che  ha  concesso  alle  Regioni  a  statuto
ordinario di aumentare  l'addizionale  regionale  IRPEF  a  decorrere
dall'anno 2012). 
    L'impugnato art. 10 violerebbe dunque l'art. 117, secondo  comma,
lettera e), Cost., che riserva alla competenza legislativa  esclusiva
dello Stato la materia del sistema tributario,  nonche'  l'art.  119,
secondo comma, Cost., che si limita ad  attribuire  alle  Regioni  ed
agli enti locali il  potere  di  stabilire  ed  applicare  entrate  e
tributi  propri,  subordinatamente  al  rispetto  dei   principi   di
coordinamento  della  finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario,
precludendo comunque al legislatore regionale  di  intervenire  sulla
disciplina dei tributi statali. 
    1.2.- Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  impugnato
l'art. 14 della  legge  reg.  Calabria  n.  47  del  2011,  il  quale
ridetermina l'ammontare  della  tassa  sulle  concessioni  regionali,
aumentandone gli importi. 
    Anche questa norma regionale contrasterebbe con  le  disposizioni
di cui all'art. 1, comma 7, del d.l. n. 93 del  2008  e  all'art.  1,
comma 123, della legge n. 220 del 2010,  le  quali  sospendono,  sino
all'attuazione del federalismo fiscale,  la  facolta'  concessa  alle
Regioni e agli enti locali di deliberare aumenti dei  tributi,  delle
addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di
tributi il cui gettito e' ad essi attribuito con legge  dello  Stato.
Sono  richiamate  le  argomentazioni  che  la   difesa   statale   ha
prospettato in relazione all'art. 10 della legge reg. n. 47 del 2011. 
    Il suddetto art. 14 violerebbe dunque l'art 117,  secondo  comma,
lettera e), Cost., che riserva alla competenza legislativa  esclusiva
dello Stato la materia del sistema tributario,  nonche'  l'art.  119,
secondo comma, Cost., per  le  medesime  ragioni  gia'  esaminate  in
relazione all'art. 10. 
    1.3.- e' impugnato l'art. 15 della legge reg. Calabria n. 47  del
2011, il quale modifica la normativa regionale  in  tema  di  tributo
speciale per il deposito in discarica  dei  rifiuti  solidi,  ed,  in
particolare, aumenta gli importi di siffatto tributo. 
    Sono richiamate le considerazioni gia' svolte in  relazione  agli
impugnati artt. 10 e 14;  infatti,  la  difesa  statale  ritiene  che
l'art. 15 si ponga in contrasto con le disposizioni di  cui  all'art.
1, comma 7, del d.l. n. 93 del 2008 e all'art. 1,  comma  123,  della
legge n. 220 del 2010, per le medesime ragioni. 
    Anche l'art. 15 violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e),
Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello  Stato
la materia del sistema tributario, nonche' l'art. 119, secondo comma,
Cost. 
    1.4.- il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  impugnato
l'art. 16, comma 3, della legge reg. Calabria  n.  47  del  2011,  il
quale aggiunge il comma 7-bis all'art. 27 della legge  della  Regione
Calabria 29 dicembre 2010,  n.  34  (Provvedimento  generale  recante
norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di
finanza regionale per l'anno 2011. Articolo 3, comma 4,  della  legge
regionale n. 8/2002). La  norma  impugnata  prevede  che  l'esercizio
dell'azione penale costituisca causa di interruzione della decorrenza
del termine di prescrizione quinquennale stabilito  per  il  recupero
dell'imposta sui carburanti per autotrazione. 
    La difesa statale ritiene che tale disposizione, nella  parte  in
cui incide sul rapporto tra giurisdizione  penale  e  tributaria,  in
particolare,  introducendo   una   disciplina   del   decorso   della
prescrizione difforme da quella statale, violi  l'art.  117,  secondo
comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello
Stato le materie della  giurisdizione  e  dell'ordinamento  civile  e
penale. 
    1.5.- Oggetto delle censure statali  e'  anche  l'art.  17  della
legge reg. Calabria n. 47 del 2011, il quale istituisce, a  decorrere
dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della  legge
stessa, l'imposta regionale sulle emissioni sonore  degli  aeromobili
(IRESA). 
    Secondo la difesa  statale,  tale  disposizione  si  porrebbe  in
contrasto con l'art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011,  n.  68
(Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata  delle  regioni  a
statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), da  ritenersi
espressivo di un principio di coordinamento del  sistema  tributario,
in virtu' del quale le Regioni possono  trasformare  l'imposta  sulle
emissioni sonore degli aeromobili in  tributo  proprio  regionale,  a
decorrere dal 1° gennaio 2013. 
    La disposizione regionale in esame, nel prevedere una  decorrenza
anticipata della trasformazione dell'imposta sulle  emissioni  sonore
degli aeromobili in  tributo  proprio  regionale,  determinerebbe  la
violazione dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  e),  Cost.,  che
riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la  materia
del sistema tributario, nonche' dell'art. 119, secondo comma,  Cost.,
che subordina  il  potere  delle  Regioni  e  degli  enti  locali  di
stabilire ed applicare entrate  e  tributi  propri  al  rispetto  dei
principi di coordinamento del sistema tributario. 
    1.6.- Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  impugnato
l'art. 26 della legge reg. Calabria n.  47  del  2011,  che  modifica
l'art. 7 della legge della Regione Calabria  13  maggio  1996,  n.  8
(Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del  Consiglio
regionale), stabilendo,  al  comma  4  del  citato  art.  7,  che  il
trattamento economico dei dirigenti di Area funzionale  sia  definito
dall'Ufficio di Presidenza. 
    In assunto  del  ricorrente,  la  norma  regionale  consentirebbe
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale  di  derogare  alle
disposizioni del CCNL del personale dirigente delle Regioni  e  delle
Autonomie  locali  in  materia  di  determinazione  del   trattamento
economico, cosi' ponendosi  in  contrasto  con  le  disposizioni  del
Titolo III («Contrattazione collettiva e  rappresentanza  sindacale»)
del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), che obbligano al rispetto delle previsioni contrattuali e
delle procedure da seguire in sede di contrattazione collettiva. 
    Secondo la difesa statale, la norma impugnata, nella parte in cui
deroga ai principi generali  di  cui  al  d.lgs.  n.  165  del  2001,
violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che  riserva
alla  competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato   la   materia
dell'ordinamento civile e, quindi, i  rapporti  di  impiego  pubblico
privatizzato regolati dalla contrattazione collettiva. 
    La medesima norma, inoltre,  nel  novellare  l'art.  7-bis  della
legge reg. Calabria n.  8  del  1996,  stabilisce  che  le  strutture
speciali della Direzione generale e  del  Segretariato  generale  del
Consiglio  regionale  sono  composte  ciascuna  da  tre   unita'   di
personale, due delle  quali  possono  essere  esterne  alla  pubblica
amministrazione. 
    Il combinato disposto di detto art. 7-bis e del richiamato art. 7
della stessa legge reg. Calabria n. 8 del 1996, come modificati dalla
norma impugnata, nel prevedere un ampliamento delle strutture  e  dei
ruoli dirigenziali con oneri che non risultano quantificati e di  cui
manca la relativa copertura finanziaria, si porrebbe in contrasto con
le disposizioni relative al contenimento delle spese  in  materia  di
impiego pubblico previste al comma 28 dell'art. 9  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia  di  stabilizzazione
finanziaria  e  di   competitivita'   economica),   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio  2010,  n.
122. La  predetta  disposizione  statale  dispone  che  «A  decorrere
dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive  modificazioni,  gli  enti  pubblici  non  economici,   le
universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive  modificazioni
e integrazioni, le camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  possono  avvalersi  di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con  contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite  del  50  per
cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'  nell'anno  2009.
Per le medesime amministrazioni la spesa  per  personale  relativa  a
contratti di formazione-lavoro, ad  altri  rapporti  formativi,  alla
somministrazione di lavoro,  nonche'  al  lavoro  accessorio  di  cui
all'articolo 70, comma 1,  lettera  d)  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per  le
rispettive finalita'  nell'anno  2009.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente  comma  costituiscono  principi   generali   ai   fini   del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni,
le province autonome,  gli  enti  locali  e  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale. [...]». 
    Ancora, secondo il ricorrente, l'impugnato art. 26 violerebbe  le
disposizioni in materia  di  turn  over  -  costituenti  principi  di
coordinamento della finanza pubblica - di cui al comma 7 dell'art. 66
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della  legge  6
agosto 2008, n. 133, che ha novellato il comma 102 dell'art. 3  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008). 
    Sarebbe violato l'art. 117, terzo comma, Cost., che riserva  allo
Stato il compito di fissare i principi di coordinamento della finanza
pubblica. 
    La  mancata  previsione  di  un'adeguata  copertura   finanziaria
determinerebbe, infine, la violazione  dell'art.  81,  quarto  comma,
Cost. 
    1.7.- Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  impugnato
l'art. 43 della legge reg. Calabria n. 47  del  2011,  il  quale,  al
comma l, prevede il ripianamento delle perdite relative all'anno 2010
della Societa' di Gestione per l'Aeroporto dello Stretto  (SO.G.A.S.)
S.p.A. con una spesa di euro 38.000, ed, al  comma  2,  autorizza  la
spesa di euro 400.000 al fine della  sottoscrizione  da  parte  della
Regione Calabria della quota di aumento  di  capitale  sociale  della
SO.G.A.S. S.p.A. 
    Le previsioni contenute  nei  due  commi  impugnati  recherebbero
misure  aventi  le  caratteristiche  di  aiuti  di  Stato,   la   cui
compatibilita' con il diritto dell'Unione europea deve essere rimessa
alla valutazione  della  Commissione  europea.  La  SO.G.A.S.  S.p.A.
opera, infatti, nel settore della gestione aeroportuale, aperto  alla
concorrenza di imprese pubbliche e private. 
    Secondo la difesa statale, l'entita' relativamente  esigua  degli
aiuti non costituirebbe ragione sufficiente  ad  escludere  l'effetto
distorsivo sugli scambi tra gli Stati membri.  Pertanto,  la  mancata
notifica  alla  Commissione  europea  delle  disposizioni   contenute
nell'art. 43, prima della loro entrata in vigore,  determinerebbe  la
violazione degli obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato. 
    In proposito, il ricorrente segnala che la  Commissione  europea,
con decisione del  20  luglio  2010,  ha  avviato  una  procedura  di
indagine formale nei confronti di analoghe  iniziative  di  copertura
delle perdite della  SO.G.A.S.  S.p.A.,  intraprese  dagli  azionisti
pubblici  nel  periodo  2004-2005  e  regolarmente  notificate  dalla
Regione Calabria ai sensi dell'art. 108, par.  3,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Commissione ha  ritenuto
che tali misure integrassero la  fattispecie  di  aiuti  di  Stato  e
presentassero, quindi, concreti elementi di incompatibilita'  con  le
regole comunitarie in materia. L'indagine si e' estesa  ad  ulteriori
coperture di perdite relative all'anno 2006, nonche'  all'aumento  di
capitale sociale pari a euro 2.743.000 effettuato nel  dicembre  2007
dai soci pubblici, trattandosi  di  operazioni  che  non  sono  state
oggetto di notifica alla Commissione europea. 
    Inoltre,  asserisce  il  ricorrente,   le   autorita'   calabresi
avrebbero garantito alla Commissione  la  non  attuazione  sia  della
misura oggetto di  indagine  sia  di  altre  analoghe,  prima  di  un
pronunciamento dell'esecutivo comunitario sulla natura  di  aiuto  di
Stato del primo intervento. La  difesa  statale  conclude  sul  punto
precisando che la procedura di indagine formale e' tuttora in corso. 
    Per le ragioni esposte, il Presidente del Consiglio dei  ministri
ritiene che le disposizioni  contenute  nel  censurato  art.  43  non
debbano  trovare  pratica  attuazione   prima   di   una   definitiva
valutazione della Commissione. 
    La norma regionale,  pertanto,  nella  parte  in  cui  omette  di
osservare l'obbligo di notifica dell'aiuto  previsto  dall'art.  108,
par. 3, del TFUE, violerebbe l'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  che
impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
alla potesta' legislativa regionale. 
    1.8.- L'art. 44 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011  dispone
il contributo regionale straordinario  di  euro  150.000  a  parziale
copertura delle spese  relative  alle  mensilita'  arretrate  per  il
personale dell'Ente Fiera di Cosenza. L'erogazione del contributo  e'
subordinata all'analogo e contestuale impegno da  parte  di  tutti  i
soggetti istituzionali soci dell'Ente Fiera - Provincia  di  Cosenza,
Comune di Cosenza e Comune di Rende - a coprire pro quota la restante
parte delle spese correnti. 
    Anche in questo caso il Presidente del Consiglio dei ministri  ha
impugnato la norma regionale sull'assunto che la stessa  preveda  una
misura  avente  le  caratteristiche  di  aiuto  di  Stato,   la   cui
compatibilita' con il diritto dell'Unione europea deve essere rimessa
alla valutazione della Commissione europea. 
    Al riguardo, l'Avvocatura generale dello Stato  premette  che  la
Comunicazione interpretativa della Commissione  sul  mercato  interno
per il settore fiere ed esposizioni, dell'8 maggio 1998, riconosce il
carattere commerciale  delle  attivita'  degli  operatori  fieristici
anche qualora questi agiscano nella forma giuridica di enti  autonomi
senza scopo di lucro. Sulla stessa linea interpretativa si  e'  mossa
la giurisprudenza comunitaria, che ha confermato il principio secondo
il quale «le attivita' che  realizzano  lo  scopo  complessivo  delle
societa' Ente Fiera sono pienamente contendibili  sul  mercato  degli
operatori fieristici», con la  conseguenza  che  qualsiasi  beneficio
accordato dalla parte pubblica nei confronti dell'Ente medesimo  puo'
tradursi in un pregiudizio per  la  concorrenza  con  altri  soggetti
economici che operano nello stesso mercato. 
    Tanto premesso, il ricorrente ritiene che la copertura  di  spese
correnti operata dalla Regione con la norma impugnata  rientri  nella
fattispecie di cui all'art. 107  del  TFUE,  concretizzandosi  in  un
aiuto distorsivo della concorrenza nel mercato  di  riferimento.  Per
tale ragione, la misura avrebbe dovuto  essere  notificata  ai  sensi
dell'art. 108, par. 3, del TFUE. 
    In definitiva, il censurato art. 44, «nella parte in  cui  omette
di osservare l'obbligo di notifica dell'aiuto previsto dall'art. 108,
par. 3, del TFUE», si porrebbe in contrasto  con  l'art.  117,  primo
comma,  Cost.,  che  impone  il  rispetto   dei   vincoli   derivanti
dall'ordinamento comunitario alla potesta' legislativa regionale. 
    1.9.- Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ha  impugnato,
inoltre, l'art. 52, comma 4, della legge  reg.  Calabria  n.  47  del
2011, il quale autorizza la Giunta regionale a rinnovare, «a  domanda
dell'interessato», i contratti di collaborazione  al  personale  gia'
assegnato  all'Osservatorio  del  turismo,  attualmente  in  servizio
presso  il  Dipartimento  Turismo,  Sport,  Spettacolo  e   Politiche
Giovanili per la gestione del sistema informativo turistico. 
    Le  ragioni  di   censura   sono   individuate   dal   ricorrente
nell'asserito contrasto di questa norma con l'art. 7,  comma  6,  del
d.lgs.  n.  165  del  2001,  in  base  al  quale,  per  esigenze  non
fronteggiabili  con  personale  in   servizio,   le   amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con  contratti  di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata  e  continuativa,
ad  esperti  di  particolare  e  comprovata  specializzazione   anche
universitaria, in presenza dei presupposti di  legittimita'  indicati
nel medesimo comma 6 dell'art. 7 citato. 
    Secondo  la  difesa  statale,  la   norma   regionale   impugnata
prescinderebbe,  nell'autorizzare  il  rinnovo   dei   contratti   di
collaborazione de quibus, dai requisiti prescritti dal citato art. 7,
comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, che detta, tra l'altro, principi
in materia di coordinamento della finanza pubblica,  inderogabili  da
parte della Regione. 
    L'Avvocatura generale ritiene, altresi', che la  norma  regionale
si ponga in contrasto con l'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, il quale,
fissando principi generali di coordinamento della  finanza  pubblica,
prevede  che  le  pubbliche  amministrazioni  «possono  avvalersi  di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con  contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite  del  50  per
cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009». 
    In definitiva, la norma impugnata, nella parte in cui consente un
generico rinnovo contrattuale, a domanda degli interessati, senza una
preventiva valutazione da parte della  Regione  della  necessita'  di
avvalersi di detto personale, violerebbe l'art. 117,  secondo  comma,
lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza  esclusiva  dello
Stato la materia dell'ordinamento civile. 
    La stessa norma  regionale,  inoltre,  nella  parte  in  cui  non
prevede un contenimento della spesa di personale,  violerebbe  l'art.
117, terzo comma, Cost., che riserva allo  Stato  la  fissazione  dei
principi in materia di coordinamento della finanza pubblica,  dettati
con le norme statali sopra richiamate. 
    1.10.- e' impugnato anche l'art. 55, comma 1,  della  legge  reg.
Calabria n. 47 del 2011, relativo al  piano  di  stabilizzazione  del
personale appartenente  alla  categoria  dei  lavoratori  socialmente
utili. In particolare, il comma  1  riproduce  la  disposizione  gia'
contenuta nell'art. 16 della legge reg.  Calabria  n.  34  del  2010,
modificando  il  termine  finale  per  l'attuazione  del   piano   di
stabilizzazione precedentemente  previsto  (31  dicembre  2011),  che
viene posticipato al 31 dicembre 2014. 
    In proposito, il ricorrente sottolinea  di  aver  gia'  impugnato
l'art. 16 della citata legge reg. Calabria n. 34 del 2010 nella parte
in cui fissava al 31 dicembre 2011 l'attuazione del  piano  regionale
di  stabilizzazione  del   personale   appartenente   ai   lavoratori
socialmente utili. La difesa statale rileva, altresi', che  la  Corte
costituzionale,  con  sentenza  n.  310  del  2011,   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del suddetto art. 16  precisando  che
«la proroga del termine finale [...], produce l'effetto di  sottrarre
le suddette stabilizzazioni ai vincoli previsti dall'art.  17,  comma
10, del d.l. n.  78  del  2009,  in  quanto  le  normative  regionali
prorogate, anteriori al 2009, non  prevedevano  alcuno  dei  suddetti
vincoli». 
    Dalle  suesposte  considerazioni  discenderebbe  l'illegittimita'
costituzionale della norma regionale oggetto  dell'odierno  giudizio,
la quale, nella  parte  in  cui  proroga  nuovamente  i  termini  per
l'attuazione del piano di stabilizzazione del suddetto personale,  si
porrebbe in contrasto con l'art. 17, comma 10, del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n.  78  (Provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga  di
termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  comma
1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, che non consente  una  generica
salvaguardia di tutte le stabilizzazioni,  anche  se  programmate  ed
autorizzate. 
    Pertanto, il censurato art. 55, comma 1, violerebbe i principi di
coordinamento della finanza pubblica, ai quali,  ai  sensi  dell'art.
117, terzo comma, Cost., la  Regione,  pur  nel  rispetto  della  sua
autonomia, non puo' derogare. 
    1.11.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  impugnato,
infine, ulteriori norme dettate dalla legge reg. Calabria n.  47  del
2011, relative alla materia sanitaria. 
    La difesa statale,  prima  di  illustrare  le  censure  proposte,
ricostruisce  la  successione  degli  eventi  che   hanno   preceduto
l'approvazione  della  normativa  censurata.  L'Avvocatura   generale
rileva che la Regione Calabria - per la quale e' stata verificata una
situazione di disavanzo nel settore sanitario tale  da  generare  uno
squilibrio economico-finanziario  che  compromette  l'erogazione  dei
livelli essenziali di assistenza - ha stipulato, in data 17  dicembre
2009, un accordo con i Ministri della salute e dell'economia e  delle
finanze, comprensivo del piano di rientro dal disavanzo sanitario, ai
sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2005). 
    Con la delibera della Giunta regionale n. 845 del 2009 sono state
poi approvate le «Proposte tecniche per  l'integrazione/modifica  del
piano di razionalizzazione e riqualificazione del Servizio  Sanitario
Regionale della Regione Calabria», che costituiscono parte integrante
dell'Accordo sul piano di rientro del 17 dicembre 2009. 
    L'Avvocatura generale precisa altresi' che la  Regione  Calabria,
non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal piano di rientro nei
tempi e nelle dimensioni di cui all'art. 1, comma 180, della legge n.
311 del 2004, nonche' all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo  2005,  e
ai  successivi  interventi   legislativi   in   materia,   e'   stata
commissariata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria,  per  lo
sviluppo  e  l'equita'  sociale),  convertito,   con   modificazioni,
dall'art. 1 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  in  attuazione
dell'art. 120 Cost., nei modi e nei termini di cui all'art. 8,  comma
1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per  l'adeguamento
dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  costituzionale   18
ottobre 2001, n. 3). Nella seduta del 30 luglio  2010,  il  Consiglio
dei Ministri ha deliberato la nomina di un Commissario ad acta per la
realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel  settore
sanitario, individuando lo stesso nella persona del Presidente  della
Regione pro tempore. 
    1.11.1.- La difesa statale  procede,  quindi,  ad  illustrare  le
specifiche ragioni di impugnazione  dell'art.  32  della  legge  reg.
Calabria n. 47 del 2011, il quale apporta modifiche all'art. 1  della
legge della Regione Calabria 7  dicembre  2007,  n.  26  (Istituzione
dell'Autorita' regionale denominata  "Stazione  Unica  Appaltante"  e
disciplina della  trasparenza  in  materia  di  appalti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture). 
    La disposizione  regionale  in  esame,  modificando  il  comma  4
dell'art. 1 della  legge  reg.  Calabria  n.  26  del  2007,  prevede
l'incremento da una a tre delle  «sezioni  tecniche»  della  Stazione
Unica Appaltante (SUA), e, introducendo il comma 4-bis  nel  medesimo
art. 1, dispone che «per ogni Sezione tecnica e' inoltre previsto  un
dirigente equiparato a quello di servizio della Giunta regionale»; da
ultimo, la disposizione  censurata,  introducendo  l'ulteriore  comma
4-ter (meramente conseguenziale), dispone che «Il Direttore  generale
della Stazione  Unica  Appaltante  e'  autorizzato  ad  apportare  le
relative modifiche al regolamento  di  organizzazione,  in  deroga  a
quanto previsto al comma 1 dell'articolo 2». 
    L'impugnato art. 32 aggiunge, inoltre, che le modifiche apportate
non comportano «oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale». 
    L'Avvocatura generale ritiene che la norma in esame violi  l'art.
81, quarto comma, Cost., in quanto prevede  «l'istituzione  di  nuove
strutture  amministrative  e  di  ulteriori  posizioni  dirigenziali,
omettendo di quantificare gli inevitabili oneri da essa  derivanti  e
omettendo altresi' di  individuare  i  relativi  mezzi  di  copertura
finanziaria». 
    1.11.2.- e' infine impugnato l'art. 50 della legge reg.  Calabria
n. 47 del 2011, il quale dispone la copertura finanziaria dei  debiti
contratti dalla Regione nei confronti  dei  beneficiari  della  legge
della Regione Calabria 29 marzo 1999, n. 8 (Provvidenze in favore  di
soggetti affetti da particolari patologie). 
    La norma impugnata, che garantisce ai propri residenti livelli di
assistenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale,
interferirerebbe con l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo,
affidata al Commissario ad acta con il mandato commissariale  del  30
luglio 2010. 
    Da   quanto   appena   detto    discenderebbe    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 50  sotto  piu'  profili.  Innanzitutto,  la
disposizione regionale interferirebbe con le funzioni  commissariali,
in violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. (sono richiamate le
sentenze n. 78 del 2011 e n. 2 del 2010 della Corte  costituzionale);
in particolare, secondo la sentenza n. 78 del  2011,  «l'operato  del
commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del piano di  rientro
dal disavanzo sanitario previamente concordato  tra  lo  Stato  e  la
Regione  interessata,  sopraggiunge  all'esito  di  una   persistente
inerzia degli organi regionali,  essendosi  questi  ultimi  sottratti
[...] ad un'attivita'  che  pure  e'  imposta  dalle  esigenze  della
finanza pubblica. E', dunque, proprio tale dato [...]  a  legittimare
la  conclusione  secondo   cui   le   funzioni   amministrative   del
commissario, ovviamente fino  all'esaurimento  dei  suoi  compiti  di
attuazione del piano di rientro, devono essere  poste  al  riparo  da
ogni interferenza degli organi regionali». 
    Il  legislatore  regionale,  con  la  norma  impugnata,   sarebbe
intervenuto illegittimamente in materia di organizzazione  sanitaria,
in luogo del Commissario ad acta, non rispettando i vincoli posti dal
piano di rientro dal disavanzo  sanitario.  Da  cio'  deriverebbe  la
violazione dei principi fondamentali diretti  al  contenimento  della
spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2,  commi  80  e  95,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010),
secondo i quali, in costanza di piano di rientro,  e'  preclusa  alla
Regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo  alla
piena attuazione di quest'ultimo, essendo le previsioni  dell'Accordo
e del relativo piano vincolanti per la Regione stessa. 
    Sarebbe pertanto violato  l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  in
quanto l'impugnato art. 50 si porrebbe in contrasto  con  i  principi
fondamentali della legislazione statale in materia  di  coordinamento
della finanza pubblica. Al riguardo, la difesa  statale  richiama  le
sentenze  n.  141  e  n.  100  del  2010  con  le  quali   la   Corte
costituzionale ha ritenuto che le  norme  statali  (quale  l'art.  1,
comma 796, lettera b, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2007») che  hanno  «reso  vincolanti,
per  le  Regioni  che  li  abbiano   sottoscritti,   gli   interventi
individuati  negli  atti  di   programmazione   "necessari   per   il
perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui
all'art. 1, comma 180,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311"»,
possono  essere  qualificate  come  espressione   di   un   principio
fondamentale diretto al contenimento della spesa  pubblica  sanitaria
e, dunque, espressione di un  correlato  principio  di  coordinamento
della finanza pubblica. 
    Sotto un ulteriore profilo,  la  norma  in  esame,  omettendo  di
quantificare gli inevitabili oneri da essa derivanti e di individuare
i relativi mezzi di  copertura  finanziaria,  violerebbe  l'art.  81,
quarto comma, Cost. 
    2.- La Regione Calabria si e' costituita nel giudizio,  chiedendo
che   il   ricorso   sia   dichiarato   irricevibile,   «o   comunque
inammissibile, e in ogni caso nulle e/o  non  fondate»  le  questioni
promosse. 
    2.1.- La  difesa  regionale  esamina  congiuntamente  le  censure
relative agli artt. 10, 14 e 15 della legge reg. Calabria n.  47  del
2011, osservando in proposito che l'art. 4 del decreto-legge 2  marzo
2012, n. 16  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  semplificazioni
tributarie, di efficientamento e  potenziamento  delle  procedure  di
accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1,  comma  1,
della legge 26 aprile 2012, n. 44, ha abrogato l'art.  77-bis,  comma
30, del d.l. 112 del 2008 e l'art. 1, comma 123, della legge  n.  220
del 2010. Sono state pertanto eliminate  le  disposizioni  -  evocate
come parametro interposto - che prevedevano la sospensione del potere
delle  Regioni  di  aumentare  le  tariffe  dei   tributi   regionali
controversi. La modifica legislativa in parola e' intervenuta dopo la
notifica del ricorso ma prima del deposito dello stesso;  per  questa
ragione,   secondo   la   resistente,   «si    dovrebbero    ritenere
manifestamente  infondate  le  relative  questioni  di   legittimita'
costituzionale, piuttosto che estinte per  cessazione  della  materia
del contendere». 
    2.2.- Quanto all'impugnazione dell'art. 16, comma 3, della  legge
reg. Calabria n. 47  del  2011,  la  difesa  regionale  ne  eccepisce
l'inammissibilita',  rilevando  come  non   siano   in   alcun   modo
esplicitate  le  ragioni  di  asserita  difformita'   rispetto   alla
disciplina  statale,  che  non  sarebbe   neppure   individuata   con
precisione. 
    Nel merito, la questione non sarebbe  fondata  poiche'  la  norma
impugnata,  «lungi  dall'introdurre  una   disciplina   ulteriore   e
difforme, in violazione dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),
della Costituzione», si limiterebbe «a chiarire quanto gia'  evidente
nell'ordinamento giuridico, ovvero che l'esercizio dell'azione penale
svolge altresi' efficacia interruttiva del termine  di  prescrizione,
ivi individuato». 
    2.3.-  Con  riferimento  alle  censure  promosse  nei   confronti
dell'art. 17 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, la  resistente
ribadisce che l'art. 4 del d.l. n. 16 del  2012  ha  abrogato  l'art.
77-bis, comma 30, del d.l. n. 112 del 2008 e  l'art.  1,  comma  123,
della legge n. 220 del  2010,  eliminando  cosi'  le  disposizioni  -
evocate come parametro interposto - che  prevedevano  la  sospensione
del potere di aumentare le tariffe dei tributi regionali controversi.
Anche in tal caso, pertanto, «si dovrebbero  ritenere  manifestamente
infondate  le  relative  questioni  di  legittimita'  costituzionale,
piuttosto che estinte per cessazione della materia del contendere». 
    La difesa regionale aggiunge che, comunque,  la  norma  impugnata
non darebbe vita ad alcuna interferenza con il sistema tributario,  a
seguito della  sola  anticipazione  -  rispetto  a  quanto  stabilito
dall'art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011 - dell'istituzione dell'imposta
sulle emissioni sonore degli aeromobili. 
    Infondata sarebbe, inoltre, la questione sollevata in riferimento
alla decorrenza dell'imposta medesima, atteso  che  l'istituzione  di
quest'ultima non inciderebbe sulla sua decorrenza.  Al  riguardo,  la
resistente rileva come il comma 7 del censurato art. 17 rimetta  alla
Giunta regionale il compito di definire le modalita' di accertamento,
di  liquidazione,  di  riscossione,  di  recupero   e   di   rimborso
dell'imposta,  l'applicazione  delle  sanzioni,  oltre  all'eventuale
stipulazione di apposite convenzioni  con  le  societa'  di  gestione
degli aeroporti. 
    La Regione Calabria conclude sul punto precisando che, in assenza
della regolamentazione da  ultimo  citata,  non  sarebbe  rinvenibile
alcun profilo di illegittimita' costituzionale. 
    2.4.- In relazione all'impugnativa dell'art. 26 della legge  reg.
Calabria n. 47 del 2011, nella  parte  in  cui  novella  il  comma  4
dell'art. 7 della legge reg.  Calabria  n.  8  del  1996,  la  difesa
regionale rileva preliminarmente come siffatta censura non possa  che
ritenersi infondata, posto che l'Ufficio di Presidenza del  Consiglio
regionale  non  puo'  comunque  derogare  alle  norme  del  CCNL  del
personale dirigente delle Regioni e delle Autonomie locali. 
    Secondo la resistente, la  questione  promossa  «appare  altresi'
manifestamente inammissibile e/o infondata», poiche' non  sono  state
evocate, come parametro interposto, le norme di principio del  d.lgs.
n. 165 del 2001 attinenti: a) alla separazione tra  competenze  degli
organi di direzione politica e di gestione  del  rapporto  di  lavoro
(sotto questo profilo - obietta la Regione - l'Ufficio di  Presidenza
e'  organo  di   direzione   politica   e   non   potrebbe   adottare
determinazioni    sui     diritti     economici     del     personale
contrattualizzato);  b)   al   riparto   tra   la   fonte   eteronoma
(determinazioni unilaterali della P.A. datrice di lavoro) e la  fonte
autonoma collettiva (il CCNL del personale contrattualizzato), quanto
ai diritti economici del dipendente. 
    In mancanza dell'indicazione delle suddette norme interposte,  la
questione prospettata sembrerebbe infondata o «tale da legittimare un
mero rigetto interpretativo». La difesa regionale esclude,  peraltro,
che la rilevata carenza motivazionale possa essere sanata in corso di
giudizio. 
    2.4.1.- Quanto alla censura promossa nei confronti  dell'art.  26
nella parte in cui sostituisce l'art. 7-bis della legge reg. Calabria
n. 8 del  1996,  la  difesa  regionale  contesta  l'impugnazione  del
combinato disposto degli artt.  7  e  7-bis,  novellati  dalla  norma
impugnata, osservando come, mediante «un'interpretazione  sistematica
e costituzionalmente orientata» della disposizione  di  cui  all'art.
26, possa essere esclusa l'asserita violazione delle prescrizioni  di
cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 e  dei  vincoli  al
contenimento della spesa per il personale. 
    La resistente ritiene, inoltre, che non sia  stato  correttamente
evocato, come parametro interposto, l'art. 66, comma 7, del  d.l.  n.
112 del 2008,  trattandosi  di  una  norma  che  detta  i  limiti  al
cosiddetto turn  over,  valevoli  per  le  sole  assunzioni  a  tempo
indeterminato. 
    Piu' in generale, la Regione Calabria sostiene che il  ricorrente
non abbia prospettato il "profilo" della  questione  di  legittimita'
costituzionale: mancherebbe nel ricorso un esplicito riferimento alla
consistenza delle strutture e dei ruoli, qual era prima  dell'entrata
in  vigore  della  disciplina  impugnata,  ed,  in  particolare,   il
ricorrente avrebbe  omesso  di  considerare  l'avvenuto  sdoppiamento
delle figure di Segretario  generale  e  di  Direttore  generale  del
Consiglio regionale, che avrebbe  determinato  la  necessita'  di  un
ampliamento dei ruoli e delle strutture dirigenziali. 
    L'omissione  anzidetta  determinerebbe  l'inammissibilita'  delle
censure formulate. 
    2.5.-  Secondo  la  resistente,  la  questione  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 43 della legge reg. Calabria n. 47 del  2011
sarebbe  inammissibile,  in  quanto   il   ricorrente   non   avrebbe
adeguatamente  argomentato  la  sussistenza  dei  presupposti  minimi
perche'  la  misura  prevista  dalla  norma  impugnata  possa  essere
considerata "aiuto di Stato" ai  sensi  della  normativa  dell'Unione
europea  (e'  richiamata  al  riguardo  la   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 185 del 2011). 
    La Regione Calabria contesta anche la fondatezza  della  medesima
questione, poiche' il presunto aiuto di Stato  consisterebbe  in  una
misura  di  importo  esiguo;  circostanza,  questa,  che   e'   stata
riconosciuta  dallo  stesso  ricorrente  e  che  sarebbe  ancor  piu'
significativa - sempre secondo la resistente - alla luce  dell'ambito
di azione in cui opera la societa' beneficiaria. 
    Nei confronti del comma 2  dell'art.  43  della  legge  regionale
impugnata  sarebbe  poi  prospettabile  un   ulteriore   profilo   di
infondatezza, consistente «nell'assoluta insussistenza» anche teorica
di un'ipotesi di aiuto di Stato. Si tratterebbe, infatti, di  importo
autorizzato «per la sottoscrizione da parte  della  Regione  Calabria
della  quota  di  aumento  di  capitale  sociale   [...]   deliberato
dall'Assemblea dei soci nella seduta del 2  luglio  2011,  in  misura
proporzionale alla partecipazione al capitale sociale». 
    In definitiva, la norma impugnata,  lungi  dal  prevedere  alcuna
forma di aiuto di Stato, troverebbe la  sua  ratio  nell'esigenza  di
rispettare  un  preciso  obbligo  giuridico  gravante  sulla  Regione
Calabria in virtu' della sua qualita' di socio della SO.G.A.S. S.p.A. 
    2.6.- Le argomentazioni esposte a sostegno  dell'inammissibilita'
della questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  43  sono
richiamate anche con riguardo alla censura che ha ad  oggetto  l'art.
44 della legge reg. Calabria n. 47 del  2011.  Pure  in  quest'ultimo
caso, infatti, il ricorrente si sarebbe  limitato  a  qualificare  la
norma impugnata come aiuto di Stato, senza argomentare in ordine alla
sussistenza  dei  presupposti  minimi  per  poter  operare   siffatta
qualificazione. 
    2.7.- In merito all'impugnazione dell'art.  52,  comma  4,  della
legge reg. Calabria  n.  47  del  2011,  la  resistente  ritiene  che
un'interpretazione sistematica e costituzionalmente  orientata  della
disposizione in parola possa escludere la fondatezza  della  relativa
questione di legittimita' costituzionale. 
    In  ogni  caso,  la  medesima  difesa  precisa  che  la   seconda
Commissione del Consiglio regionale ha approvato, in data 9  febbraio
2012 - e quindi gia' prima della  notifica  del  ricorso  di  cui  si
discute - una proposta di legge integralmente sostitutiva del comma 4
dell'art. 52. La Commissione consiliare, in data 15  marzo  2012,  ha
poi  predisposto  un  emendamento  interamente  sostitutivo,  che  si
compone di un unico articolo suddiviso in due commi,  con  il  quale,
sempre a detta della resistente, «si esplicita in modo dettagliato la
conformita'  della  proposta  alle   disposizioni   in   materia   di
contenimento della spesa per il personale  (art.  9,  comma  28,  del
decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78),  i  motivi   del   rinnovo
contrattuale, la quantificazione  degli  oneri  finanziari  derivanti
dall'applicazione della norma». 
    La  Regione  Calabria  conclude  sul  punto  affermando  che,  se
siffatta  proposta  di  legge  sara'  definitivamente  approvata  dal
Consiglio  regionale,   potra'   essere   dichiarata   la   manifesta
infondatezza delle questioni promosse. 
    2.8.- La difesa regionale eccepisce, inoltre,  l'inammissibilita'
della questione relativa all'art.  55,  comma  1,  della  legge  reg.
Calabria n. 47 del 2011, rilevando come il parametro interposto (art.
17, comma 10, del d.l. n. 78  del  2009)  si  riferisca  al  triennio
2010-2012,  mentre  la  norma  impugnata  differisce  il  termine  di
attuazione del piano di stabilizzazione  dei  lavoratori  socialmente
utili dal  31  dicembre  2011  al  31  dicembre  2014.  Pertanto,  un
eventuale dispositivo di mero accoglimento della  questione  promossa
«parrebbe eccedere l'interesse  a  ricorrere  del  Governo  statale»;
semmai, il ricorrente avrebbe potuto censurare l'art. 55 «solo per la
parte della norma impugnata che dispone la sua efficacia sino  al  31
dicembre 2012». 
    2.9.-  La  resistente  ritiene,  ancora,  che  la  questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 32 della legge reg. Calabria n.
47 del 2011 sia «mal posta», a causa dell'individuazione del  «motivo
di diritto» della questione nella «mancata  previsione  di  oneri  da
parte della legge regionale impugnata». Infatti, a fronte  di  questa
ragione  di  censura,  lo  stesso   ricorrente   riconosce   che   la
disposizione   impugnata   prevede    espressamente    un'innovazione
legislativa «senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale». 
    Ne', aggiunge la difesa regionale, sarebbe stato dedotto il vizio
di irragionevolezza e/o di irrazionalita' di  un  combinato  disposto
che, da una parte, prevede un ampliamento di organico e,  dall'altra,
impone un vincolo finanziario a costo zero. D'altronde, nel  caso  di
specie,  il  fine  della  norma  impugnata  non   consisterebbe   nel
contenimento della spesa ma nel «buon andamento  amministrativo»,  da
realizzare tramite il potenziamento delle  strutture  tecniche  della
Stazione unica appaltante. 
    2.10.- Da  ultimo,  la  Regione  Calabria  contesta  radicalmente
l'impugnazione dell'art. 50 della legge reg. Calabria, ritenendo  che
il motivo di ricorso, fondato sull'art. 120,  secondo  comma,  Cost.,
sia «nullo, oltre che  inammissibile,  stante  la  genericita'  delle
censure mosse». L'impugnativa sarebbe, in ogni  caso,  manifestamente
infondata. 
    Secondo la difesa regionale, non sarebbe  utilmente  richiamabile
la sentenza della  Corte  costituzionale  n.  78  del  2011,  avendo,
quest'ultima, ad oggetto norme di  «tenore  ben  diverso»  da  quelle
contenute nell'art. 50 della legge reg.  Calabria  n.  47  del  2011.
Queste ultime non determinerebbero, infatti,  «alcuna  situazione  di
interferenza sulle funzioni commissariali,  idonea  ad  integrare  la
violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.». 
    Quanto alla lamentata  violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,
Cost., la resistente obietta che essa si fonderebbe su  «una  erronea
valutazione» del dato normativo, poiche' con la norma  impugnata  non
sarebbero stati adottati nuovi provvedimenti che  siano  di  ostacolo
alla  piena  attuazione  del  piano  di  rientro.  Al  contrario,  il
censurato art. 50 assicurerebbe una copertura finanziaria  ai  debiti
contratti dalla Regione nei confronti  dei  beneficiari  della  legge
reg. Calabria n. 8 del 1999, preesistente rispetto  all'adozione  del
piano di rientro e non interferente con  esso.  Anzi,  l'esigenza  di
approvare la normativa impugnata sarebbe sorta proprio in conseguenza
degli obblighi assunti dalla  Regione  con  il  richiamato  piano  di
rientro dal disavanzo sanitario. 
    Nella prospettiva seguita dalla resistente risulterebbe parimenti
infondato il richiamo ai principi fondamentali  recati  dall'art.  1,
comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006, che non sarebbero
in alcun modo violati. Del tutto inconferente sarebbe il  riferimento
alle sentenze n. 141 e n. 100 del 2010  della  Corte  costituzionale,
trattandosi di pronunzie  relative  a  giudizi  nei  quali  le  norme
censurate «miravano alla nuova istituzione  di  strutture  in  deroga
alla normativa in materia di organizzazione  del  servizio  sanitario
regionale e di contenimento della spesa pubblica». 
    Infine, l'asserita violazione dell'art. 81, quarto  comma,  Cost.
e' ritenuta dalla difesa regionale «una svista», poiche'  dalla  mera
lettura della disposizione  censurata  si  evincerebbe  «la  radicale
previsione della  copertura  finanziaria,  di  cui  si  denuncia,  al
contrario, la mancanza». 
    Per quanto concerne, poi, il contenuto dell'art. 50, commi 3 e 4,
della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, sarebbe di  tutta  evidenza
la manifesta infondatezza, posto che le norme  impugnate  determinano
«una limitazione alle provvidenze previste dalla legge regionale n. 8
del 1999». 
    3.- In data 1° giugno 2012 l'Avvocatura generale dello  Stato  ha
depositato   un   atto   di   rinuncia   al   ricorso   limitatamente
all'impugnazione degli artt. 10, 14 e 15 della legge reg. Calabria n.
47 del 2011. 
    In particolare, la difesa statale ha preso atto  dell'intervenuta
emanazione del d.l. n. 16 del 2012,  che  al  comma  4  dell'art.  4,
concernente la fiscalita' locale, dispone l'abrogazione  degli  artt.
77-bis, comma 30, e 77-ter, comma 19,  del  d.l.  n.  112  del  2008,
nonche' dell'art. 1, comma 123,  della  legge  n.  220  del  2010.  A
seguito delle anzidette modifiche legislative le Regioni e  gli  enti
locali possono deliberare aumenti di tributi; al contempo, sono fatti
salvi i provvedimenti normativi relativi all'anno  di  imposta  2012,
emanati prima dell'approvazione del d.l. n. 16 del 2012. 
    Il ricorrente ha, pertanto, ritenuto  che  siano  venuti  meno  i
motivi d'impugnativa degli artt. 10, 14 e 15. 
    4.- In data 20 dicembre 2012 la Regione Calabria ha depositato un
atto di accettazione della rinunzia parziale. 
    5.-  In  prossimita'  dell'udienza  del  15  gennaio   2013,   il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello  Stato,  ha  depositato  una  memoria,
nella quale - limitatamente alle  questioni  promosse  nei  confronti
degli artt. 16, comma 3, 17, 26, 32, 43, 44, 50, 52, comma 4,  e  55,
comma 1, della legge reg. Calabria n. 47 del  2011  -  insiste  nelle
conclusioni gia' rassegnate nel ricorso. 
    5.1.- In particolare, quanto all'impugnativa dell'art. 16,  comma
3, la difesa statale replica alle obiezioni della Regione, osservando
come, nel caso di specie, non sia  necessario  individuare  la  norma
statale violata  per  sostenere  le  ragioni  del  contrasto  con  la
competenza dello Stato in materia di prescrizione e di azione penale. 
    In altre parole, la norma impugnata sarebbe riconducibile  ad  un
ambito  materiale  in  cui  la  Regione  non  puo'   dettare   alcuna
disciplina, neppure «meramente riproduttiva di quella statale». 
    5.2.- L'Avvocatura generale dello Stato replica anche ai  rilievi
formulati dalla difesa regionale nei confronti  delle  censure  mosse
all'art. 17 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, osservando  che
nessuna incidenza  ha  sull'odierna  questione  l'entrata  in  vigore
dell'art. 4 del d.l. n. 16 del 2012. La  norma  di  riferimento,  nel
presente caso, sarebbe infatti quella di cui all'art. 8 del d.lgs. n.
68 del 2011, tuttora in vigore. 
    Inoltre, non avrebbe  rilievo  la  circostanza  -  dedotta  dalla
controparte - secondo cui la disciplina regionale non  avrebbe  avuto
ancora materiale attuazione da parte della Giunta regionale.  Secondo
il  ricorrente,  la  mancata  attuazione  non  farebbe   venir   meno
l'asserita illegittimita' costituzionale,  poiche'  non  escluderebbe
ne' posticiperebbe l'efficacia della disciplina legislativa  adottata
in contrasto con gli evocati parametri costituzionali. 
    5.3.- L'Avvocatura generale contesta, inoltre,  le  eccezioni  di
inammissibilita' sollevate dalla difesa regionale nei confronti delle
questioni relative all'art. 26 della legge reg. Calabria  n.  47  del
2011,  rilevando  come,  nel  caso  di  specie,  non  sia  necessaria
l'indicazione di specifici  parametri  interposti,  desumibili  dalla
legislazione statale. In ogni  caso,  aggiunge  il  ricorrente,  cio'
sarebbe avvenuto con il riferimento al complesso  delle  disposizioni
recate dal Titolo III del d.lgs. n. 165 del 2001. 
    La difesa statale concorda, poi, con la  resistente  quanto  alla
necessita' che la normativa regionale rispetti i contratti collettivi
nazionali. 
    Da ultimo, il ricorrente ribadisce la natura di norma  interposta
dell'art. 66, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, non essendovi  nella
disposizione censurata  alcuna  specificazione  sulla  tipologia  del
rapporto di impiego delle unita' di  personale  da  assumere.  Quanto
alla mancata considerazione della consistenza delle  strutture  prima
dell'entrata  in  vigore  della  normativa  impugnata,   l'Avvocatura
generale si limita ad osservare che dalla lettura dell'art. 26 emerge
chiaramente l'intento di  aumentare  la  consistenza  del  personale,
anche assumendo personale esterno alla pubblica amministrazione. 
    5.4.-  Con  riguardo  all'impugnativa  dell'art.  43,  la  difesa
statale rileva l'inutilizzabilita' della sentenza n.  185  del  2011,
trattandosi  di  una  fattispecie  in  cui  i  contributi  non  erano
destinati  ad  una  singola   societa'   individuata   dallo   stesso
legislatore - come nell'odierno giudizio - ma ad  una  pluralita'  di
soggetti,     molti     dei     quali     privi     del     requisito
dell'imprenditorialita', con la conseguenza che  siffatti  interventi
potevano essere ritenuti non idonei ad incidere sugli scambi tra  gli
Stati membri e a minacciare o falsare la concorrenza. 
    Nel caso oggi in  esame,  invece,  i  requisiti  richiesti  dalla
giurisprudenza costituzionale sarebbero tutti  sussistenti;  infatti,
a)  l'intervento  proviene  da  una  articolazione  dello  Stato  (la
Regione) ed e' effettuato mediante risorse pubbliche, b) l'intervento
incide indubbiamente  sugli  scambi  tra  Stati  membri,  avendo  per
oggetto una societa' aeroportuale, cioe' un soggetto  che  svolge  la
propria attivita' in un settore nel quale ben possono operare imprese
aventi sede  in  altri  Stati  membri,  c)  l'intervento  concede  un
vantaggio economico al suo beneficiario, che  falsa  la  concorrenza,
trattandosi del conferimento di complessivi euro 438.000. 
    Sarebbe dunque  pienamente  soddisfatto  l'onere  di  allegazione
richiesto dalla sentenza n. 185 del 2011. 
    Nel merito, poi, la circostanza che il conferimento  delle  somme
avvenga in larga parte con la sottoscrizione da parte  della  Regione
di una  quota  di  aumento  di  capitale  sociale  non  esclude,  per
l'entita' delle stesse, che tale  conferimento  costituisca  comunque
aiuto di Stato. 
    5.5.-  Con  riferimento  alle  censure  promosse  nei   confronti
dell'art. 44 della legge reg. n. 47 del 2011, il ricorrente  richiama
quanto gia' detto in relazione all'art. 43. 
    5.6.-   In   riferimento   alla   questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 52, comma 4, della legge reg. Calabria n. 47
del 2011, la difesa statale si limita  a  rilevare  che  la  semplice
pendenza di un procedimento  legislativo,  diretto  a  modificare  le
disposizioni impugnate, «non e' causa ne' di inammissibilita' ne'  di
manifesta infondatezza (sopravvenuta),  ne',  piu'  in  generale,  di
cessazione della materia del contendere». 
    5.7.- Quanto alle censure promosse nei  confronti  dell'art.  55,
comma 1, della legge reg.  Calabria  n.  47  del  2011,  l'Avvocatura
generale  dello  Stato,  nella  memoria  depositata  in   prossimita'
dell'udienza, sottolinea come la  prospettazione  della  Regione  non
meriti di essere condivisa. A prescindere  dall'ambito  temporale  di
riferimento (2010-2012), l'art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009
costituirebbe principio  fondamentale  in  materia  di  coordinamento
della  finanza  pubblica,  per   quanto   riguarda   la   limitazione
percentuale delle nuove assunzioni. Si tratterebbe, infatti,  di  una
norma  che,  oltre  a  fissare  limiti  quantitativi  al  turn  over,
attribuisce alle  pubbliche  amministrazioni  il  potere  di  bandire
concorsi per le assunzioni. 
    5.8.- Con riguardo all'art. 32 della legge reg.  Calabria  n.  47
del 2011, la difesa statale precisa che l'espressione contenuta nella
disposizione  in  esame,  secondo  cui  le  novita'  introdotte   non
comporterebbero oneri aggiuntivi a  carico  del  bilancio  regionale,
costituisce «una  mera  enunciazione  priva  di  sostanza»,  a  causa
dell'«inevitabilita' di oneri  economici  derivanti  da  aumenti  del
personale». 
    In altre parole, l'Avvocatura generale  dello  Stato  muove  «dal
presupposto,     sorretto      dal      requisito      dell'evidenza,
dell'impossibilita' di assumere unita' di personale a costo  zero»  e
ne fa conseguire la violazione del principio di copertura della spesa
«per l'evidente inefficacia della mera clausola di stile apposta alla
disposizione». 
    5.9.- In merito  all'impugnazione  dell'art.  50,  il  ricorrente
insiste nelle conclusioni gia' rassegnate nel ricorso  ribadendo  che
la norma censurata realizza una diretta interferenza con il piano  di
rientro, il quale ha ad oggetto sia la spesa sanitaria  futura,  sia,
soprattutto, le modalita' per il ripianamento  del  disavanzo  dovuto
alla spesa gia' sostenuta. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale degli articoli 10, 14, 15, 16,  comma  3,
17, 26, 32, 43, 44, 50, 52, comma 4, e 55, comma 1, della legge della
Regione Calabria 23 dicembre  2011,  n.  47  (Provvedimento  generale
recante norme di tipo ordinamentale e procedurale  -  Collegato  alla
manovra di finanza regionale per l'anno 2012. Articolo  3,  comma  4,
della legge regionale n. 8/2002),  per  violazione  degli  artt.  81,
quarto comma, 117, commi primo, secondo, lettere e) ed l),  e  terzo,
119, secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione. 
    2.- Preliminarmente, deve essere rilevato che, in data 1°  giugno
2012,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha  depositato  atto  di
rinuncia al ricorso limitatamente all'impugnazione degli artt. 10, 14
e 15 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011. In  data  20  dicembre
2012 la Regione Calabria ha depositato  atto  di  accettazione  della
rinunzia parziale. 
    Pertanto,   il   giudizio   di    legittimita'    costituzionale,
limitatamente agli artt. 10, 14 e 15, deve essere dichiarato  estinto
(ex plurimis, sentenze n. 278 e n. 262 del 2012; ordinanza n. 266 del
2012). 
    3.- Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata cessata  la
materia del contendere  in  ordine  alle  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 17 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011. 
    L'art. 24 della legge della Regione Calabria 27 dicembre 2012, n.
69 (Provvedimento generale recante  norme  di  tipo  ordinamentale  e
finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per  l'anno
2013) ha sostituito il citato art. 17 eliminando lo specifico profilo
oggetto di censura. A seguito della modifica normativa di cui  sopra,
l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli  aeromobili  (IRESA)
e' stata istituita come tributo proprio a far  data  dal  1°  gennaio
2013, rispettando cosi' il termine imposto dall'art.  8  del  decreto
legislativo  6  maggio  2011,  n.  68  (Disposizioni  in  materia  di
autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
province, nonche'  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard nel settore sanitario). 
    La norma impugnata, nella sua versione originaria, e' rimasta  in
vigore dal 28 febbraio al 31 dicembre 2012; non risulta,  pero',  che
in questo lasso di  tempo  la  Giunta  regionale  abbia  disposto  in
merito: «a) alle  modalita'  di  accertamento,  di  liquidazione,  di
riscossione,  di  recupero  e  di  rimborso   dell'imposta,   nonche'
all'applicazione delle sanzioni; b) alla  eventuale  stipulazione  di
apposite convenzioni con le societa'  di  gestione  degli  aeroporti,
ovvero con  i  fiduciari  di  cui  all'articolo  7  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  15  novembre  1982,   n.   1085,   per
l'espletamento delle attivita'  di  cui  alla  lettera  a)»  (secondo
quanto previsto dall'art. 17, comma 7, della legge reg.  Calabria  n.
47 del 2011, nel testo antecedente alla  sua  sostituzione  ad  opera
dell'art. 24 della legge reg. Calabria n. 69 del 2012). 
    In definitiva, non risultando che la norma impugnata, durante  il
periodo della sua vigenza,  abbia  avuto  applicazione,  deve  essere
dichiarata cessata la materia del contendere. 
    4.-  La  questione  di  legittimita'  costituzionale  riguardante
l'art. 16, comma 3, della legge reg.  Calabria  n.  47  del  2011  e'
fondata. 
    4.1.-  La  suddetta  disposizione  prevede,  tra   l'altro,   che
l'esercizio dell'azione  penale  costituisce  causa  di  interruzione
della decorrenza del termine di  prescrizione  quinquennale  previsto
per il recupero dell'imposta sui carburanti per autotrazione. 
    Secondo il  ricorrente,  la  disposizione  suindicata  violerebbe
l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., perche' detta norme  in
materia di prescrizione e decadenza dei  diritti,  materia  riservata
alla  competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato,   in   quanto
inerente, sotto il  profilo  sostanziale,  all'ordinamento  civile  e
penale e,  sotto  il  profilo  processuale,  alla  definizione  delle
preliminari  di  merito  nell'esercizio  dell'azione   davanti   alle
giurisdizioni. 
    4.2.-  La  norma  e'  chiaramente  riconducibile  ad  un   ambito
materiale di esclusiva competenza statale -  l'ordinamento  civile  e
penale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l),  Cost.  -  in
cui la Regione non puo' emanare  alcuna  normativa,  anche  meramente
riproduttiva di quella statale (sentenze n. 271 del 2009, n. 153 e n.
29 del 2006). Non ha pregio pertanto l'eccezione di  inammissibilita'
sollevata dalla difesa regionale,  secondo  la  quale  il  ricorrente
avrebbe   dovuto   indicare    la    normativa    statale    violata.
L'illegittimita' costituzionale non deriva, infatti, dalla violazione
di una norma interposta, ma dal puro e semplice  sconfinamento  della
legge regionale in una materia  attribuita  dalla  Costituzione  alla
competenza esclusiva dello Stato. 
    5.- La questione di legittimita' costituzionale relativa all'art.
26 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011 e' fondata. 
    5.1.- La suddetta disposizione sostituisce il testo  dell'art.  7
della legge della Regione Calabria 13 maggio 1996, n. 8 (Norme  sulla
dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del  Consiglio  regionale),
con un  nuovo  testo,  nel  quale,  al  comma  4,  e'  previsto:  «Il
trattamento economico dei dirigenti di Area  Funzionale  e'  definito
dall'Ufficio di Presidenza»; e' sostituito inoltre il testo dell'art.
7-bis della legge reg. Calabria n. 8 del 1996 con un nuovo testo, che
stabilisce: «Le strutture speciali del Segretariato generale e  della
Direzione generale sono composte ciascuna da tre unita' di personale,
di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione». 
    Ad avviso del ricorrente, la prima norma violerebbe  l'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost., che riserva allo Stato  la  materia
dell'ordinamento civile e, quindi, la regolamentazione  dei  rapporti
di pubblico impiego privatizzato regolati dal codice civile e/o dalla
contrattazione collettiva. 
    La seconda norma violerebbe l'art. 117, terzo comma,  Cost.,  che
riserva allo Stato la competenza a fissare i principi fondamentali in
materia di coordinamento della finanza pubblica. 
    La stessa norma violerebbe  altresi'  l'art.  81,  quarto  comma,
Cost., perche', pur prevedendo nuove e  maggiori  spese  per  la  sua
applicazione, non indicherebbe i mezzi per farvi fronte. 
    5.2.- La disciplina del trattamento economico  dei  dirigenti  di
area  funzionale  deve  essere  ritenuta   compresa   nella   materia
dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva  statale,  ai  sensi
dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),  Cost.  Si  deve,   in
proposito, richiamare l'art. 40  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche),  il  quale  dispone,  al
comma 4, che «le pubbliche amministrazioni  adempiono  agli  obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali e integrativi»;  inoltre
il comma 3-quinquies dello stesso articolo aggiunge che «le  Regioni,
per quanto concerne le proprie amministrazioni,  e  gli  enti  locali
possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione  integrativa
nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti  dei
parametri di virtuosita' fissati per  la  spesa  di  personale  dalle
vigenti disposizioni, in  ogni  caso  nel  rispetto  dei  vincoli  di
bilancio e del patto  di  stabilita'  e  di  analoghi  strumenti  del
contenimento della spesa». 
    La norma impugnata non provvede allo  stanziamento  di  eventuali
risorse aggiuntive nei limiti sopra indicati, ma dispone, puramente e
semplicemente, che l'intero trattamento economico  dei  dirigenti  in
questione sia determinato dall'Ufficio di  Presidenza  del  Consiglio
regionale. 
    Parimenti meritevole di accoglimento e'  l'impugnazione  proposta
nei confronti del citato art. 26, nella parte  in  cui  novella,  nei
termini prima riportati, l'art. 7-bis della legge reg. Calabria n.  8
del 1996. 
    Questa Corte ha ripetutamente  affermato  che  i  limiti  di  cui
all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della  legge  30  luglio  2010,  n.   122,   costituiscono   principi
fondamentali del  coordinamento  della  finanza  pubblica,  ai  sensi
dell'art. 117, terzo comma, Cost. (sentenze numeri 289, 262, 259, 212
e 173 del 2012). In particolare, nella norma  statale  richiamata  si
stabilisce che, «a decorrere dall'anno 2011», gli enti  pubblici,  di
cui all'art. 70, comma 4, del d.lgs. n. 165  del  2001  (tra  cui  le
Regioni) «possono avvalersi di personale a tempo  determinato  o  con
convenzioni ovvero  con  contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa  sostenuta  per
le stesse finalita' nell'anno 2009». 
    A sua volta, l'art. 2, comma 102, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge  finanziaria  2008)  -  ripetutamente
modificato, a partire dall'art. 66, comma  7,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo  economico,
la  semplificazione,  la  competitivita',  la  stabilizzazione  della
finanza pubblica  e  la  perequazione  tributaria),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, e da ultimo dall'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95
(Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle  imprese  del  settore  bancario),  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7  agosto
2012, n.  135  -  dispone  che  «Per  il  quinquennio  2010-2014,  le
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, [...]  possono  procedere,  per  ciascun  anno,  previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni  di
personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale cessato  nell'anno  precedente.
In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere, per ciascun anno, il 20  per  cento  delle  unita'  cessate
nell'anno precedente». 
    Di questi limiti non ha tenuto conto il legislatore regionale, il
quale, novellando l'art. 7-bis della legge reg.  Calabria  n.  8  del
1996,  ha  stabilito  che  le  strutture  speciali  del  Segretariato
generale e della Direzione generale  del  Consiglio  regionale  siano
composte ciascuna da tre unita' di  personale,  di  cui  due  possono
essere esterni alla  pubblica  amministrazione.  L'illegittimita'  di
tale  norma  regionale   deriva   dall'aver   disposto   un   aumento
dell'organico  del  personale  del  Consiglio  regionale,  prevedendo
ulteriori tre unita' di personale e  prescindendo  dal  rispetto  dei
vincoli  posti  dalle  norme  statali  sopra  richiamate.  Il   testo
precedente  della  disposizione  era,  infatti,  il   seguente:   «La
struttura speciale del  Segretariato  generale  e'  composta  da  tre
unita' di personale, di cui due possono essere esterni alla  pubblica
amministrazione». 
    Il confronto tra le due disposizioni  regionali  prima  ricordate
dimostra l'evidente superamento  dei  limiti  posti  dalla  normativa
statale di riferimento. Ne'  puo'  valere  come  argomento  a  favore
dell'infondatezza della censura la  considerazione,  formulata  dalla
difesa  regionale,  secondo  cui  si  dovrebbe  tener   conto   dello
sdoppiamento  dell'originario   Segretariato   generale   nei   nuovi
Segretariato generale e Direzione generale. Tale rilievo,  lungi  dal
fornire sostegno alla richiesta di rigetto della questione, dimostra,
per ammissione della stessa resistente, la fondatezza  della  censura
relativa al superamento dei limiti imposti dalla normativa statale di
principio. 
    Si deve ritenere assorbita l'ulteriore questione di  legittimita'
costituzionale sulla stessa disposizione prospettata dal ricorrente. 
    6.-  La  questione  di  legittimita'  costituzionale  concernente
l'art. 43 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011 e' inammissibile. 
    Il comma 1 della suddetta disposizione  prevede  il  ripianamento
delle perdite relative all'anno 2010 della Societa' di  Gestione  per
l'Aeroporto dello Stretto (SO.G.A.S.) S.p.A., con una spesa  di  euro
38.000. 
    Il comma 2 delibera la copertura di spesa pari  a  euro  400.000,
necessari alla sottoscrizione, da parte della Regione Calabria, della
quota di aumento di capitale della SO.G.A.S. S.p.A. 
    Secondo il ricorrente, le norme di cui sopra violerebbero  l'art.
117, primo comma, Cost., per contrasto con l'ordinamento comunitario,
in quando prevedrebbero  misure  che  presentano  le  caratteristiche
degli aiuti di Stato, senza che le stesse siano state notificate alla
Commissione europea, ai sensi e per gli effetti dell'art.  108,  par.
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). 
    6.1.- Questa Corte ha chiarito, in coerenza con la giurisprudenza
comunitaria, che perche' si  possa  riscontrare  un  aiuto  di  Stato
devono ricorrere alcuni requisiti minimi: «deve sussistere intervento
dello Stato o di una sua articolazione o comunque effettuato mediante
risorse pubbliche; in secondo  luogo,  tale  intervento  deve  essere
idoneo ad incidere sugli scambi tra Stati  membri;  in  terzo  luogo,
l'intervento deve concedere un vantaggio al suo beneficiario;  infine
tale vantaggio deve falsare o minacciare di  falsare  la  concorrenza
[...]. Non solo, ma la  sovvenzione  in  questione  deve  superare  i
limiti al di sotto dei quali l'intervento puo' essere considerato "di
importanza minore" (de minimis) ai sensi del regolamento n. 1998  del
2006 della Commissione del 15 dicembre 2006». La nozione di aiuto  di
Stato «puo' ritenersi  integrata  soltanto  ove  sussistano  tutti  i
presupposti previsti [dall'art. 107 del TFUE]» (sentenza n.  185  del
2011). 
    Il ricorrente  non  allega  alla  censura,  basata  sull'asserita
violazione della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, elementi
di valutazione sufficienti ad operare quel limitato accertamento che,
ai sensi dell'art. 108 TFUE, spetta ai giudici nazionali -  e  quindi
anche a questa Corte - per verificare l'inosservanza dell'obbligo  di
notifica alla Commissione europea  imposto  dall'art.  108,  par.  3,
TFUE. La difesa statale si limita a sostenere che i requisiti  minimi
di cui sopra «devono essere ritenuti sussistenti in via di  evidenza;
evidenza che risulta da sola  sufficiente  a  soddisfare  l'onere  di
allegazione  indicato  dalla  [...]  giurisprudenza  costituzionale».
Invero non di concrete allegazioni si tratta, ma di  mere  asserzioni
del ricorrente, che, per  la  loro  genericita',  non  consentono  di
valutare se, nella fattispecie, si possa parlare in senso proprio  di
un aiuto di Stato, anche in relazione al regime  "de  minimis"  della
normativa europea (con riferimento al comma 1 dell'impugnato art. 43,
che prevede una spesa di euro 38.000). 
    7.- La questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  44
della legge reg. Calabria n. 47 del 2011 e'  parimenti  inammissibile
per genericita'. 
    7.1.- La disposizione impugnata dispone il  contributo  regionale
straordinario di  euro  150.000  a  parziale  copertura  delle  spese
relative alle mensilita' arretrate per il personale  dell'Ente  Fiera
di Cosenza. 
    Anche in questo caso, il ricorrente asserisce che la norma  prima
indicata  abbia  le  caratteristiche  dell'aiuto  di  Stato,  la  cui
compatibilita' deve essere rimessa alla valutazione della Commissione
europea, previa notifica alla stessa, nella specie non prevista. 
    Il ricorrente non fornisce tuttavia alcun elemento di valutazione
in ordine alle ragioni per  le  quali  il  contributo  di  cui  sopra
costituirebbe aiuto di  Stato,  pur  essendo  inferiore  alla  soglia
minima di euro 200.000 in  un  triennio,  indicata  dall'art.  2  del
regolamento  n.  1998  del  2006  della  Commissione.  Nel   ricorso,
peraltro, non si trova  alcun  riferimento  ad  eventuali  contributi
corrisposti allo stesso soggetto nel medesimo triennio. 
    8.- La questione di legittimita' costituzionale relativa all'art.
52, comma 4, della legge reg. Calabria n. 47 del 2011 e' fondata. 
    8.1.- Con la norma censurata si autorizza la Giunta  regionale  a
«rinnovare  fino  al  31.12.2012,  a  domanda   dell'interessato,   i
contratti   di   collaborazione   al   personale    gia'    assegnato
all'Osservatorio del  Turismo,  attualmente  in  servizio  presso  il
Dipartimento Turismo, Sport, Spettacolo e Politiche Giovanili per  la
gestione del sistema informativo turistico». 
    Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello  Stato
la materia dell'ordinamento civile,  nella  quale  rientra  anche  la
regolamentazione  delle  modalita'  di  affidamento  e  rinnovo   dei
contratti di collaborazione, e del terzo comma dello stesso articolo,
che riserva allo Stato la  fissazione  dei  principi  in  materia  di
coordinamento della finanza pubblica, in concreto  dettati  dall'art.
7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 9, comma  28,  del
d.l. n. 78 del 2010. 
    La resistente comunica che e' in corso l'iter di approvazione  di
una legge regionale integralmente sostitutiva dell'impugnato comma  4
dell'art. 52 ed aggiunge che, se tale proposta sara'  definitivamente
approvata  dal  Consiglio   regionale,   potra'   essere   dichiarata
l'infondatezza della questione relativa. 
    La  difesa  statale  obietta  che  la  semplice  pendenza  di  un
procedimento legislativo non e' causa di inammissibilita' del ricorso
ne' di cessazione della materia del contendere. 
    8.2.- Preliminarmente,  si  deve  rilevare  che  il  procedimento
legislativo regionale di cui  al  paragrafo  precedente  non  e',  al
momento, giunto a conclusione e che, pertanto, nessuna incidenza puo'
avere lo stesso sul presente giudizio. 
    Nel merito, si deve osservare che la disciplina impugnata rientra
nella materia dell'ordinamento  civile,  attribuita  alla  competenza
legislativa esclusiva dello Stato. Questa Corte ha gia' affermato che
sono  costituzionalmente   illegittime   le   norme   regionali   che
autorizzano le amministrazioni a disporre la proroga di contratti  di
collaborazione, in quanto «una simile disposizione, attenendo ad  uno
degli  aspetti  della  disciplina  (di  diritto  privato)   di   tali
contratti, vale a dire  la  loro  durata,  incide[va]  sulla  materia
dell'ordinamento  civile»  (sentenza  n.  289  del  2012;  in   senso
conforme, sentenza n. 170 del 2011). 
    Si deve ritenere assorbito l'ulteriore profilo di  illegittimita'
costituzionale prospettato del ricorrente. 
    9.-  La  questione  di  legittimita'  costituzionale  riguardante
l'art. 55, comma 1, della legge reg.  Calabria  n.  47  del  2011  e'
fondata. 
    9.1.- La disposizione impugnata modifica il  termine  finale  per
l'attuazione del piano di stabilizzazione del personale  appartenente
alla categoria  dei  lavoratori  socialmente  utili,  precedentemente
previsto per il 31 dicembre 2011, posticipandolo al 31 dicembre 2014. 
    Il ricorrente ritiene che la norma citata sia  costituzionalmente
illegittima per violazione dell'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  che
riserva  allo  Stato  la  fissazione  dei  principi  in  materia   di
coordinamento della finanza pubblica, in concreto  dettati  dall'art.
17, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78  (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di  termini),  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3  agosto  2009,  n.
102. 
    9.2.- Questa Corte ha gia' affermato, proprio con riferimento  ad
un'analoga previsione legislativa  della  Regione  Calabria,  che  le
norme statali in  tema  di  stabilizzazione  dei  lavoratori  precari
costituiscono principi fondamentali di  coordinamento  della  finanza
pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.  (sentenza  n.  310
del 2011). 
    Deve  essere  disattesa  l'obiezione,   avanzata   dalla   difesa
regionale, secondo cui la norma statale interposta  (art.  17,  comma
10, d.l. n. 78 del 2009) si applicherebbe solo al triennio  2010-2012
e non anche al 2013 e al 2014. Tale eccezione si fonda su una erronea
interpretazione del dato legislativo. Infatti,  lo  scopo  perseguito
dal  legislatore  statale  e'  quello  di  consentire,  nel  triennio
2010-2012,  la  stabilizzazione  dei  precari  nelle  amministrazioni
pubbliche, mediante la previsione di una riserva di posti in concorsi
banditi   per   assunzioni   a   tempo   indeterminato.   La    ratio
dell'intervento legislativo statale e' pertanto  quella  di  favorire
l'assorbimento del precariato  nelle  pubbliche  amministrazioni.  Lo
scopo perseguito dal legislatore regionale, con la  norma  impugnata,
e' invece diametralmente opposto; infatti si dispone  la  proroga  al
2014 del termine finale di stabilizzazione dei precari, con l'effetto
di sfuggire ai limiti prescritti dalla normativa  statale.  Pertanto,
se   l'eccezione   della   difesa   regionale   fosse   accolta,   si
legittimerebbe anche per il  futuro  una  prassi  delle  Regioni,  le
quali, anziche' rispettare i vincoli statali, si limitassero in  modo
illegittimo - come  nel  caso  oggetto  del  presente  giudizio  -  a
prorogare la stabilizzazione di precari assunti sulla base  di  leggi
regionali che non avevano previsto i limiti di cui sopra. 
    10.-  La  questione  di  legittimita'  costituzionale  avente  ad
oggetto l'art. 32 della  legge  reg.  Calabria  n.  47  del  2011  e'
fondata. 
    10.1.- La disposizione censurata  apporta  modifiche  all'art.  1
della  legge  della  Regione  Calabria  7  dicembre   2007,   n.   26
(Istituzione  dell'Autorita'  regionale  denominata  "Stazione  Unica
Appaltante" e disciplina della  trasparenza  in  materia  di  appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture), ed in particolare: modifica
il comma 4 dell'art. 1, prevedendo l'incremento da una  a  tre  delle
"sezioni tecniche" della Stazione unica appaltante  (SUA);  introduce
il comma 4-bis nel medesimo art. 1, disponendo che «per ogni  sezione
tecnica e'  [...]  previsto  un  dirigente  equiparato  a  quello  di
servizio della Giunta regionale»; introduce l'ulteriore comma  4-ter,
il quale dispone che «Il  Direttore  generale  della  Stazione  Unica
Appaltante e' autorizzato  ad  apportare  le  relative  modifiche  al
regolamento di organizzazione, in deroga a quanto previsto al comma 1
dell'articolo 2». 
    Il ricorrente ritiene che le norme ora citate violino l'art.  81,
quarto comma, Cost., perche', incrementando da una a tre le  "sezioni
tecniche" della Stazione Unica Appaltante, per l'acquisizione di beni
e servizi nell'ambito sanitario regionale, e prevedendo  l'assunzione
di tre dirigenti, ometterebbero di quantificare gli inevitabili oneri
derivanti  dall'istituzione  delle  nuove  sezioni  tecniche  (e,  in
particolare, dal costo  del  personale  necessario  al  funzionamento
delle stesse) e di individuare i relativi mezzi di copertura. 
    10.2.- Il legislatore calabrese,  aumentando  da  una  a  tre  le
sezioni tecniche,  ha  previsto  nell'organico  regionale  due  nuove
figure di dirigenti, con il conseguente obbligo di  ricoprire  queste
sopravvenute  carenze  dell'organico  stesso.   Nessuna   indicazione
contiene la norma impugnata sui mezzi per far  fronte  alle  maggiori
spese derivanti da tale incremento. 
    La previsione dell'assenza  di  oneri  aggiuntivi  a  carico  del
bilancio  regionale,  contenuta  nel  comma  1   della   disposizione
impugnata, - ritenuta dalla difesa regionale sufficiente ad escludere
la violazione del parametro costituzionale evocato dal  ricorrente  -
costituisce una mera clausola di stile, priva di sostanza, in  quanto
ne' il testo della disposizione ne' la  difesa  regionale  forniscono
alcuna  spiegazione  del  modo  in  cui  si  potranno  affrontare  le
inevitabili spese derivanti da un aumento di organico, senza incidere
sul bilancio. Questa Corte ha gia' chiarito che la copertura di nuove
spese «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria
o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa  che  si  intende
effettuare in esercizi futuri» (sentenza n. 213  del  2008).  A  cio'
deve aggiungersi che «La mancanza o l'esistenza di un onere si desume
dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa»  (sentenza  n.  115
del 2012). 
    Nel caso di specie, sia l'oggetto della norma impugnata,  sia  il
contenuto  della  stessa  dimostrano  l'inevitabilita'  di  nuove   e
maggiori spese a carico del bilancio regionale, delle  quali  non  si
indicano i mezzi di copertura. 
    11.- La questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  50
della legge reg. Calabria n. 47 del 2011 e' fondata. 
    11.1.- La norma censurata dispone la  copertura  finanziaria  dei
debiti contratti dalla Regione nei confronti  dei  beneficiari  della
legge della Regione Calabria 29 marzo  1999,  n.  8  (Provvidenze  in
favore di soggetti affetti da particolari patologie). 
    Il ricorrente ritiene che la  disposizione  impugnata  violi:  a)
l'art. 120, secondo comma,  Cost.,  perche'  l'applicazione  di  tale
norma comporterebbe una interferenza con l'esercizio  delle  funzioni
del Commissario ad acta, nominato ai  sensi  dell'art.  120,  secondo
comma, Cost. ed incaricato dell'attuazione del piano di  rientro  dal
disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la  Regione
Calabria; b) l'art. 117, terzo comma, Cost., che riserva  allo  Stato
la fissazione dei principi in materia di  coordinamento  della  spesa
pubblica sanitaria;  c)  l'art.  81,  quarto  comma,  Cost.,  perche'
ometterebbe di quantificare gli inevitabili oneri derivanti dalla sua
applicazione,  e  di  individuare  i  relativi  mezzi  di   copertura
finanziaria. 
    11.2.- La norma censurata, assicurando la  copertura  finanziaria
di  debiti  pregressi  contratti  dalla  Regione,  incide  sul   gia'
deficitario  bilancio  regionale  della  spesa  sanitaria,  con  cio'
interferendo in modo  evidente  con  l'operato  del  Commissario.  In
termini simili si e' pronunciata questa Corte, in  relazione  ad  una
legge della  stessa  Regione  Calabria:  ogni  intervento  che  possa
aggravare il disavanzo sanitario  regionale,  «avrebbe  l'effetto  di
ostacolare l'attuazione del piano di rientro e, quindi,  l'esecuzione
del  mandato  commissariale.  Ne  deriva,  percio',   la   violazione
dell'art. 120, secondo comma, Cost.» (sentenza n. 131 del 2012). 
    Si devono ritenere assorbite le  altre  censure  di  legittimita'
costituzionale prospettate dal ricorrente. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  16,
comma 3, della legge della Regione Calabria 23 dicembre 2011,  n.  47
(Provvedimento  generale  recante  norme  di  tipo  ordinamentale   e
procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per  l'anno
2012. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002); 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  26  della
legge reg. Calabria n. 47 del 2011, nella parte in  cui  novella  gli
artt. 7, comma 4, e 7-bis  della  legge  della  Regione  Calabria  13
maggio 1996, n. 8 (Norme sulla  dirigenza  e  sull'ordinamento  degli
Uffici del Consiglio regionale); 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  32  della
legge reg. Calabria n. 47 del 2011; 
    4) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  50  della
legge reg. Calabria n. 47 del 2011; 
    5) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  52,  comma
4, della legge reg. Calabria n. 47 del 2011; 
    6) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  55,  comma
1, della legge reg. Calabria n. 47 del 2011; 
    7) dichiara estinto il processo limitatamente alle  questioni  di
legittimita' costituzionale degli artt. 10, 14 e 15 della legge  reg.
Calabria n. 47 del 2011; 
    8) dichiara cessata la materia  del  contendere  in  ordine  alle
questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  17  della  legge
reg. Calabria n. 47 del 2011, promosse,  in  riferimento  agli  artt.
117,  secondo  comma,  lettera  e),  e  119,  secondo  comma,   della
Costituzione, dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    9)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 43 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011,
promossa, in  riferimento  all'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  dal
Presidente del Consiglio dei ministri  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    10)  dichiara  inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 44 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011,
promossa, in  riferimento  all'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  dal
Presidente del Consiglio dei ministri  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                    Gaetano SILVESTRI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI