N. 30 ORDINANZA 25 - 26 febbraio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Regione  a  statuto  speciale  -  Norme  della  Regione  Siciliana  -
  Attribuzione all'assessore regionale per le autonomie locali  e  la
  funzione pubblica del compito di determinare con proprio decreto le
  modalita'  di  attuazione   del   quoziente   familiare   ai   fini
  dell'erogazione  delle  prestazioni  nell'ambito  delle   politiche
  sociali a sostegno delle famiglie - Ricorso del  Commissario  dello
  Stato per la Regione siciliana - Promulgazione del testo  approvato
  dall'Assemblea  regionale  siciliana  con  omissione  di  tutte  le
  disposizioni  oggetto  di  censura   -   Esaurimento   del   potere
  promulgativo e conseguente  carenza  di  oggetto  del  giudizio  di
  legittimita'  costituzionale  -  Cessazione   della   materia   del
  contendere. 
- Disegno di legge della Regione siciliana 30  luglio  2012,  n.  608
  (pubblicato come legge della Regione siciliana 19  settembre  2012,
  n. 50), art. 2, comma 4. 
- Statuto della Regione siciliana, artt.  12,  quarto  comma,  e  13;
  decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 25 marzo 1947,
  n. 204, art. 13; decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, art.
  9, comma 2; decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, art. 2. 
(GU n.10 del 6-3-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  2,
comma 4, della delibera legislativa relativa al disegno di  legge  n.
608 (Norme per l'introduzione del quoziente  familiare  in  Sicilia),
approvata dall'Assemblea regionale  siciliana  nella  seduta  del  30
luglio 2012, promosso dal Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
siciliana con ricorso notificato il  7  agosto  2012,  depositato  in
cancelleria il 14 agosto 2012, ed iscritto al  n.  115  del  registro
ricorsi 2012. 
    Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2013  il  Giudice
relatore Paolo Grossi. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  7  agosto  2012   e
depositato il successivo 14 agosto, il Commissario dello Stato per la
Regione   siciliana   ha   proposto   questione    di    legittimita'
costituzionale dell'articolo 2, comma 4, della  delibera  legislativa
relativa  al  disegno  di  legge  n.  608  (dal  titolo  «Norme   per
l'introduzione  del  quoziente  familiare  in   Sicilia»,   approvato
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio  2012),
che demanda all'Assessore regionale per  le  autonomie  locali  e  la
funzione pubblica il compito  di  determinare  con  proprio  decreto,
entro 90 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge,  le
modalita' di attuazione del quoziente familiare che gli enti pubblici
operanti nella Regione  sono  tenuti  a  considerare  nell'erogazione
delle prestazioni nell'ambito  delle  politiche  sociali  a  sostegno
delle famiglie; 
    che, secondo il ricorrente,  la  norma  viola,  in  primo  luogo,
l'art. 12,  quarto  comma,  dello  statuto  speciale  (regio  decreto
legislativo 15 maggio  1946,  n.  455,  recante  «Approvazione  dello
statuto della Regione siciliana»), che espressamente  attribuisce  al
Governo regionale, nel suo complesso e quale  organo  collegiale,  la
competenza  di  emanare  i  regolamenti  di  attuazione  delle  leggi
approvate dall'Assemblea, mentre, per come  formulata,  conferisce  a
detto assessore il potere di adottare  una  disciplina  di  dettaglio
della  materia,  che,  sebbene  sia  previsto  che  assuma  la  forma
dell'atto amministrativo, e' destinata a contenere in  realta'  tutti
gli elementi che ne identificano i caratteri  normativi,  dovendo  il
relativo  decreto  prevedere  le  modalita',  i  presupposti   e   le
condizioni che rendano applicabile l'introdotto quoziente familiare; 
    che, in secondo luogo, il Commissario  dello  Stato  ritiene  che
detto decreto abbia la funzione  di  rendere  possibile  la  concreta
attuazione della  previsione  legislativa  mediante  disposizioni  di
carattere generale ed astratto, che non possono che essere  contenute
in un  regolamento  di  esecuzione,  cioe'  in  uno  dei  regolamenti
previsti  dalla  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri), da emanarsi pertanto con atto del Presidente
della Regione su deliberazione del Governo regionale nel rispetto del
dettato degli artt. 12, quarto comma, e 13 dello statuto speciale; 
    che il ricorrente deduce infine che la norma censurata si pone in
contrasto anche: a) con l'art. 13 del decreto  legislativo  del  Capo
Provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204 (Norme per l'attuazione
dello Statuto della Regione siciliana  approvato  con  regio  decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e disposizioni transitorie),  che
attribuisce la funzione regolamentare  esclusivamente  al  Presidente
della Regione; b) con l'art. 9, comma 2, del decreto  legislativo  24
dicembre 2003, n. 373 (Norme per  l'attuazione  dello  Statuto  della
Regione  siciliana  concernenti  l'esercizio  nella   regione   delle
funzioni  spettanti  al  Consiglio  di  Stato),  che  prevede  per  i
regolamenti  la  deliberazione  della  Giunta  di   Governo,   previa
acquisizione del  parere  obbligatorio  del  Consiglio  di  giustizia
amministrativa; c) con l'art. 2  del  decreto  legislativo  6  maggio
1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte  dei  conti  per  la
Regione siciliana), come modificato dal decreto legislativo 18 giugno
1999, n. 200  (Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio
1948,  n.  655,  in   materia   di   istituzione   di   una   sezione
giurisdizionale regionale  d'appello  della  Corte  dei  conti  e  di
controllo  sugli  atti  regionali),  che  impone  il   controllo   di
legittimita' della Corte dei Conti sugli stessi; 
    che l'attribuzione all'Assessore regionale  della  competenza  di
emanare disposizioni attuative  di  una  legge  regionale,  non  solo
sottrae tali provvedimenti al sistema di garanzie ordinamentali prima
menzionato,   ma   altera   anche   le   competenze    costituzionali
dell'esecutivo regionale; 
    che la Regione siciliana non si e' costituita in giudizio. 
    Considerato che, successivamente alla impugnazione,  la  predetta
delibera legislativa e' stata promulgata e pubblicata (nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del 28 settembre 2012, n. 41,  S.O.
n. 38) come legge della Regione siciliana 19 settembre  2012,  n.  50
(Norme per l'introduzione del quoziente familiare  in  Sicilia),  con
omissione integrale dell'impugnato comma 4 dell'articolo 2; 
    che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo,  il  quale
viene esercitato  necessariamente  in  modo  unitario  e  contestuale
rispetto al  testo  deliberato  dall'Assemblea  regionale  siciliana,
preclude definitivamente la possibilita' che  le  parti  della  legge
impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o  esplichino
una qualsiasi efficacia, privando cosi' di  oggetto  il  giudizio  di
legittimita' costituzionale (da ultimo, ordinanze n. 308 e n. 305 del
2012); 
    che, pertanto,  in  conformita'  alla  giurisprudenza  di  questa
Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara cessata la materia del contendere in ordine  al  ricorso
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                       Paolo GROSSI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI