N. 49 ORDINANZA 13 - 20 marzo 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Amministrazione pubblica - Pagamento di  contributi  previdenziali  -
  Mancanza, ritardo, evasione - Sanzioni  -  Trattamento  esonerativo
  per le amministrazioni statali, locali e periferiche e per gli enti
  locali - Mancata estensione anche alle aziende sanitarie  locali  -
  Asserita violazione del principio di eguaglianza per disparita'  di
  trattamento - Asserita violazione del principio di  buon  andamento
  della  pubblica  amministrazione  -  Manifesta  infondatezza  della
  questione. 
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 219. 
- Costituzione, artt. 3 e 97. 
(GU n.13 del 27-3-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo
  CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  1,
comma  219,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  (Misure   di
razionalizzazione della finanza  pubblica),  promosso  dal  Tribunale
ordinario di Alessandria  nel  procedimento  vertente  tra  l'Azienda
Sanitaria Locale (ASL) di  Alessandria  e  l'Istituto  Nazionale  per
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ed altra  con
ordinanza  dell'8  marzo  2011,  iscritta  al  n.  174  del  registro
ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2011. 
    Visto  l'atto  di  costituzione  dell'INAIL  nonche'  l'atto   di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica  del  27  febbraio  2013  il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano; 
    uditi l'avvocato Lorella Frascona' per l'INAIL e l'avvocato dello
Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con  ordinanza  dell'8  marzo  2011,  il  Tribunale
ordinario di Alessandria, in  funzione  di  giudice  del  lavoro,  ha
sollevato  questione  incidentale  di   legittimita'   costituzionale
dell'articolo 1, comma 219, della legge  23  dicembre  1996,  n.  662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte  in
cui prevede l'esonero dal pagamento  delle  somme  aggiuntive,  delle
maggiorazioni e degli interessi legali, previsti dal  comma  217  del
medesimo articolo 1 della legge n. 662 del 1996, nel caso  di  omesso
versamento di  contributi  previdenziali,  esclusivamente  in  favore
delle amministrazioni dello Stato, centrali e  periferiche,  e  degli
enti locali e non anche in favore delle Aziende sanitarie locali  (di
seguito ASL); 
    che il rimettente riferisce di essere chiamato a giudicare  sulla
opposizione proposta dalla ASL di Alessandria  avverso  due  cartelle
esattoriali, aventi ad oggetto il pagamento  di  sanzioni  civili  ed
interessi,  emesse   a   seguito   di   un   accertamento,   eseguito
dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni  sul
Lavoro (di seguito INAIL) nel giugno 2001, nel corso  del  quale  era
emerso che la predetta ASL aveva commesso delle  irregolarita'  nelle
dichiarazioni relative alle attivita' svolte  dai  propri  dipendenti
con conseguente omissione di versamenti previdenziali; 
    che, nell'opporsi a tali atti la ASL  -  oltre  a  contestare  la
sussistenza  dell'omesso  versamento,   riconoscendo   esclusivamente
l'esistenza di irregolarita' formali irrilevanti quanto all'ammontare
dei versamenti dovuti, ed a formulare altre  eccezioni  di  carattere
preliminare - contestava la legittimita' costituzionale del comma 219
dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, in quanto non applicabile ad
essa ASL, assumendo  che  la  detta  disposizione  fosse  lesiva  del
principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost.,  e  di  quello  di
buon andamento della pubblica Amministrazione,  di  cui  all'art.  97
Cost., poiche' comportava lo sviamento dai fini  istituzionali  delle
somme necessarie per il pagamento delle intimate sanzioni  pecuniarie
ed interessi; 
    che, prosegue il rimettente, nel costituirsi nel giudizio  a  quo
l'INAIL, oltre a contestare la fondatezza delle  eccezioni  formulate
dalla parte  ricorrente,  negava  l'applicabilita'  alla  fattispecie
dell'art. 1, comma 219, della legge n. 662 del 1996 in quanto la  ASL
ricorrente non era ne' un'amministrazione dello  Stato  ne'  un  ente
locale; 
    che il rimettente, ritenuta negativa la prognosi sulla fondatezza
delle residue eccezioni formulate dalla ASL, si concentra  su  quella
relativa alla possibile illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 219, della legge n. 662 del 1996; 
    che, riguardo alla non manifesta infondatezza della questione  di
legittimita'  costituzionale  di  detta  norma,   il   Tribunale   di
Alessandria osserva che non vi e' dubbio  che  la  ASL  non  sia  ne'
un'amministrazione dello Stato ne' un  ente  locale,  nell'accezione,
presupposta  dalla  disposizione  in  questione,   di   ente   locale
territoriale; 
    che, pertanto, ad  avviso  del  rimettente,  la  disposizione  in
questione, esonerando dal pagamento di sanzioni civili  ed  interessi
gli enti locali  e  non  le  ASL,  ha  l'effetto  di  determinare  un
deteriore trattamento normativo di queste ultime; 
    che  nella  giurisprudenza  della   Corte   costituzionale,   con
riferimento al regime di pignorabilita' dei  rispettivi  beni,  sulla
base dell'affermata omogeneita' fra enti locali  e  unita'  sanitarie
locali prima e aziende sanitarie locali poi, e' stata  dichiarata  la
illegittimita' costituzionale delle  diverse  discipline  applicabili
agli uni e alle altre; 
    che,  ribadita  tale  omogeneita'  fra  enti  locali  e  ASL,  il
rimettente  ritiene  non  manifestamente  infondato  il   dubbio   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 219,  della  legge  n.
662 del 1996, nella parte in cui  non  prevede,  come  per  gli  enti
locali, anche per le ASL l'esonero dal pagamento di somme aggiuntive,
maggiorazioni ed interessi; 
    che, ad avviso  del  rimettente,  essendo  le  aziende  sanitarie
locali preposte alla cura di interessi pubblici, la  destinazione  di
risorse finanziarie al pagamento delle predette  somme  aggiuntive  e
degli interessi,  comportando  il  mancato  utilizzo  di  quelle  per
l'espletamento dei fini istituzionali, «giustifica anche il dubbio di
violazione dell'art. 97 Cost. quale principio di buon andamento della
Pubblica amministrazione sotto il  profilo  della  allocazione  delle
risorse per gli scopi istituzionali del soggetto pubblico»; 
    che, riguardo  alla  rilevanza  della  questione,  il  rimettente
osserva   che   solo   ove   fosse   dichiarata   la   illegittimita'
costituzionale della norma censurata, con l'estensione del regime  di
esonero anche a favore della ASL, il ricorso dalla stessa  presentato
sarebbe accolto; 
    che, ancora con riferimento alla rilevanza  nel  giudizio  a  quo
della presente questione, il rimettente ritiene privo di  rilievo  il
fatto che, secondo l'opinione prevalente, a seguito della entrata  in
vigore dell'art. 116, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n.  388
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - Legge finanziaria per il 2001), il  regime  esonerativo
sia venuto meno anche per amministrazioni statali ed enti locali; 
    che infatti, chiarisce il giudice a quo,  l'assoggettamento  alle
sanzioni civili ed agli interessi per lo Stato e gli enti  locali  si
verifica per le omissioni contributive intervenute a partire  dal  1°
gennaio 2001, data di entrata in vigore della citata legge n. 388 del
2000, mentre i crediti  portati  dalle  cartelle  di  pagamento  sono
precedenti a tale data; 
    che, da ultimo, il rimettente osserva che non vi  e'  spazio  per
un'interpretazione  costituzionalmente  orientata  della  norma   che
estenda la  portata  dell'art.  1,  comma  219,  anche  alle  aziende
sanitarie locali, in quanto, trattandosi di norma  eccezionale,  essa
non e' suscettibile di interpretazione estensiva; 
    che si e' costituita in  giudizio  l'INAIL,  concludendo  per  la
inammissibilita' ovvero per l'infondatezza della questione; 
    che   secondo   la   difesa   dell'Istituto    il    legislatore,
nell'esercizio  della  sua   discrezionalita',   ha   esentato,   con
disposizione   avente   i   caratteri   della   eccezionalita',    le
amministrazioni centrali e gli enti locali dal pagamento delle  somme
in questione; 
    che  tale  ricordata  disposizione  esonerativa  non  puo'  dirsi
irragionevole atteso che essa si applica ad una serie di soggetti  «i
cui pagamenti ricadono sul bilancio dello Stato»; 
    che,   stante   l'oggettiva   diversita'   esistente    fra    le
amministrazioni dello Stato e gli enti locali, da  una  parte,  e  le
aziende sanitarie dall'altra, non puo' dirsi esistente una disparita'
di trattamento costituzionalmente rilevante; 
    che, segnala la  difesa  dell'INAIL,  sebbene  sia  vero  che  le
aziende  sanitarie  fanno  parte  della   pubblica   amministrazione,
tuttavia in tale locuzione sono comprese numerose altre entita',  per
lo piu' escluse dal campo di applicazione della norma; 
    che, precisa la difesa dell'INAIL, imporre  alle  amministrazioni
statali il pagamento  delle  sanzioni  in  questione  si  ridurrebbe,
trattandosi di un ente strumentale dell'amministrazione  statale,  ad
una "partita di giro" entro il bilancio dello Stato; 
    che lo stesso risultato si otterrebbe riguardo agli enti  locali,
essendo questi parte del «bilancio pubblico allargato»; 
    che analoga ratio non sarebbe, invece, ravvisabile  in  relazione
alle aziende sanitarie, che, a decorrere dal  1993,  hanno  perso  il
carattere di enti strumentali delle  Regioni  e  degli  Enti  locali,
acquisendo autonomia imprenditoriale, cosa che induce a ritenere  che
si tratti di enti pubblici economici; 
    che, aggiunge la difesa dell'ente  previdenziale,  le  precedenti
decisioni della Corte costituzionale richiamate  dal  rimettente  non
sarebbero pertinenti, in quanto relative alla  normativa  applicabile
ai rapporti fra enti locali  e  aziende  sanitarie  da  una  parte  e
soggetti privati dall'altra, mentre il soggetto con cui la ASL ora si
relaziona e' un altro ente pubblico; 
    che l'eventuale accoglimento della  questione  determinerebbe  il
rischio di un ulteriore allargamento della disciplina esonerativa  in
favore degli altri enti pubblici economici; 
    che,   relativamente   all'infondatezza   della   questione    di
legittimita' costituzionale argomentata con riferimento  all'art.  97
Cost.,  la  difesa  dell'INAIL  osserva  che  il  rimettente  non  ha
considerato che dall'eventuale accoglimento di essa conseguirebbe uno
scompenso nel bilancio dell'ente previdenziale; 
    che, nell'equilibrare le opposte esigenze, il legislatore avrebbe
tenuto,  ragionevolmente,  in  maggiore  considerazione  le  esigenze
dell'ente previdenziale rispetto a quelle  della  azienda  sanitaria,
ente economico con gestione  privatistica,  tenuta  al  pagamento  di
somme aggiuntive e di interessi a causa della  sua  scarsa  diligenza
gestionale; 
    che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
ministri, rappresentato e  difeso  dalla  Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  o
infondata; 
    che l'Avvocatura, richiamata sia la  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale che quella  del  giudice  amministrativo,  rileva  che
effettivamente non e' errato attribuire la medesima natura agli  enti
locali territoriali ed alle aziende sanitarie; 
    che la questione di  legittimita'  costituzionale  sollevata  dal
rimettente sarebbe pero', comunque, infondata  in  quanto,  basandosi
sulla pretesa di estendere a  soggetti  non  riguardati  dalla  norma
censurata il regime dalla medesima previsto,  non  considera  che  il
diverso trattamento normativo  riveniente  dalla  norma  censurata  -
avente peraltro il carattere della eccezionalita' - e' frutto di  una
scelta discrezionale del legislatore, insindacabile ove non  trasmodi
nella arbitrarieta', in questo caso non ravvisabile se  si  consideri
che gli  enti  locali  sono  soggetti  ad  una  normativa  specifica,
ontologicamente diversa rispetto a quella delle ASL. 
    Considerato  che  il  Tribunale  ordinario  di  Alessandria,   in
funzione  di  giudice   del   lavoro,   dubita   della   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 219, della legge 23 dicembre  1996,
n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),  secondo
il quale sono esonerate dal pagamento delle somme aggiuntive e  delle
maggiorazioni previste dal comma 217 dello stesso art. 1 della  legge
n. 662 del 1996 - nel  caso  di  mancato  o  ritardato  pagamento  di
contributi o premi previdenziali ovvero di evasione di essi  connessa
a registrazioni e denunce non veritiere - le amministrazioni statali,
locali e periferiche, nonche' gli enti locali, e non anche le aziende
sanitarie locali (di seguito ASL); 
    che il Tribunale  rimettente,  ritenuta  omogenea  la  situazione
giuridica di enti locali e di ASL, ravvisa in siffatta  disciplina  i
caratteri  della  ingiustificata  disparita'   di   trattamento,   in
violazione dell'art. 3 Cost.; 
    che il rimettente ritiene altresi'  che  l'assoggettamento  delle
ASL al predetto obbligo costituirebbe anche violazione  dell'art.  97
Cost., sotto  il  profilo  della  necessaria  salvaguardia  del  buon
andamento della pubblica amministrazione, in quanto comporterebbe  lo
sviamento delle risorse finanziarie delle ASL per  scopi  diversi  da
quelli propri di tali enti  e  la  sottrazione  di  tali  risorse  al
soddisfacimento di detti scopi; 
    che, quanto  al  profilo  della  rilevanza,  deve  ritenersi  non
implausibile  l'interpretazione  del  giudice  rimettente,  il  quale
afferma che essa non e' venuta meno per effetto dell'art. 116,  comma
11, della legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  Legge
finanziaria 2001), in base al quale, secondo la  lettura  datane  dal
rimettente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, non sarebbe piu'
applicabile alle amministrazioni dello Stato ed agli enti  locali  il
precedente piu' favorevole regime esonerativo; 
    che  a  tale   conclusione   si   giunge   poiche',   concernendo
l'accertamento  eseguito  dall'INAIL  nei  confronti  della  ASL   di
Alessandria un periodo temporale precedente alla  entrata  in  vigore
della disposizione ultima citata, la quale non  esplica  un'efficacia
retroattiva, la  asserita  disparita'  di  trattamento  sarebbe,  con
riferimento al detto periodo, ancora riscontrabile; 
    che la questione di legittimita' costituzionale ora in esame trae
origine dall'assunto, enunciato dal giudice a quo, secondo  il  quale
sussisterebbe una sostanziale omogeneita'  soggettiva  fra  gli  enti
locali, diretti destinatari della disposizione legislativa oggetto di
censura, e le ASL; 
    che  corollario  di  tale  assunto  sarebbe   la   illegittimita'
costituzionale   della   disposizione   legislativa   medesima   che,
accordando un particolare trattamento, esonerativo dalla applicazione
di determinati  obblighi,  alle  sole  amministrazioni  dello  Stato,
centrali e periferiche, ed agli  enti  locali  -  nella  riconosciuta
accezione di  enti  locali  territoriali  -,  violerebbe  in  maniera
ingiustificata il principio di eguaglianza non accordando il medesimo
trattamento di favore alle aziende sanitarie locali; 
    che l'assunto in questione non e' fondato; 
    che, anzi, e' evidente la distinzione fra  le  due  tipologie  di
soggetti,  pur  ambedue  appartenenti  al  piu'  ampio  genere  della
soggettivita' pubblica, sol che si consideri, fra i  numerosi  indici
di diversita' riscontrabili fra essi, che gli uni,  gli  enti  locali
territoriali, sono soggetti giuridici esponenziali di una determinata
comunita' radicata su di un  territorio  e  sono  costituiti  a  fini
amministrativi  di  carattere  tendenzialmente  generale,  mentre  le
aziende sanitarie, soggetti funzionali aventi evidentemente finalita'
di carattere esclusivamente settoriale, non sono espressive di alcuna
comunita'; 
    che, ancora, mentre gli enti locali territoriali sono dotati, sia
pure  in  forma  meno  spiccata  rispetto  allo  Stato,   di   poteri
autoritativi che esercitano  attraverso  gli  strumenti  del  diritto
amministrativo, le aziende sanitarie si  caratterizzano,  secondo  il
prevalente e consolidato orientamento interpretativo, per essere enti
pubblici economici esercenti la loro attivita' utendo iure privatorum
(Corte di cassazione,  sezioni  unite,  30  gennaio  2008,  n.  2031;
Consiglio di Stato, sez. VI, 14 dicembre 2004, n. 5924; Consiglio  di
Stato, sez. V, 9 maggio 2001, n. 2609); 
    che  non  conduce  ad  una  diversa  conclusione   l'analisi   di
precedenti decisioni assunte da questa Corte, ed invocate dal giudice
a quo a sostegno della sua tesi (si tratta delle sentenze n. 211  del
2003, n. 69 del 1998 e n. 285 del 1995) - nelle quali si richiama  la
«omogeneita' delle situazioni giuridiche riferibili,  rispettivamente
alle unita' sanitarie locali e agli enti locali» (sentenza n. 211 del
2003) - laddove si consideri che la richiamata omogeneita'  non  deve
intendersi, come invece fatto dal rimettente, riferita ad una pretesa
omogeneita' soggettiva fra gli enti  in  esame  ma  alla  omogeneita'
della situazione giuridica in cui essi  si  trovavano  rispetto  alla
disciplina normativa allora scrutinata, essendo ambedue da ascriversi
nell'ambito dei debitori  inadempienti  nei  confronti  di  un  terzo
assoggettati, in ragione di tale rapporto obbligatorio non adempiuto,
a procedura esecutiva; 
    che, infatti, il predetto richiamo deve essere  inquadrato,  onde
coglierne  il  reale  significato  e  la  effettiva   portata,   come
pertinente  al  particolare  contesto  normativo  allora  oggetto  di
scrutinio, in quanto nell'occasione si  esaminava  la  compatibilita'
costituzionale del diverso  regime  di  pignorabilita'  di  somme  di
spettanza di enti locali e di aziende  sanitarie  -  nell'ottica  del
diverso  grado  di  tutela  apprestato  nel  corso  della   procedura
esecutiva ai terzi che rivestivano la qualifica  di  creditore  degli
uni o delle altre - al fine di garantire il  rispetto  del  principio
della par condicio creditorum; 
    che, pertanto, esclusa la sovrapponibilita' fra le due  tipologie
di enti pubblici in discorso, deve escludersi che  sia  riscontrabile
un vizio di costituzionalita' nel fatto che il  legislatore,  facendo
uso dei propri poteri, abbia inteso applicare solo a taluno  di  essi
un regime piu' favorevole di quello generalmente applicato; 
    che   neppure    puo'    essere    fonte    di    discriminazione
costituzionalmente rilevante il fatto che il  legislatore  non  abbia
esteso ad altri soggetti tale privilegio,  in  quanto,  per  costante
giurisprudenza di  questa  Corte,  non  e'  fonte  di  illegittimita'
costituzionale il limite alla estensione di norme  che,  come  quella
ora in esame, costituiscono deroghe a principi generali  (ex  multis:
sentenza n. 131 del 2009); 
    che, esclusa la violazione  dell'art.  3  Cost.  da  parte  della
disposizione  censurata,  deve,  parimenti,  escludersi   che   essa,
imponendo, a determinate condizioni,  alle  ASL  il  pagamento  delle
somme previste dal comma 217 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996,
determini - per il solo fatto che le somme necessarie per fare fronte
agli impegni finanziari derivanti dall'applicazione del citato  comma
217  siano  sottratte  agli  scopi  istituzionali  delle  ASL  -   la
violazione  del  principio   di   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione di cui all'art. 97 Cost.; 
    che  tale  principio,  infatti,  non  puo'  dirsi   violato   dal
compimento di alcun  atto  la  cui  esecuzione  sia  imposta  ad  una
pubblica amministrazione da una disposizione  di  legge  di  per  se'
legittima, atteso che, a  pena  di  un'insanabile  contraddizione  ed
incoerenza dell'ordinamento, cardine fondamentale  su  cui  ruota  il
concetto di buon andamento della pubblica amministrazione deve essere
il  rispetto  da  parte  di  quest'ultima  dei   legittimi   precetti
legislativi. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara manifestamente infondata la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 219, della  legge  23  dicembre
1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica),
sollevata, in riferimento agli artt. 3  e  97  Cost.,  dal  Tribunale
ordinario di Alessandria, in funzione  di  giudice  del  lavoro,  con
l'ordinanza in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 marzo 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                  Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI