N. 53 ORDINANZA 25 - 28 marzo 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della  Regione  siciliana  -
  Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie -  Ricorso  del
  Commissario dello Stato per la Regione  siciliana  -  Promulgazione
  del  testo  approvato  dall'Assemblea   regionale   siciliana   con
  omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura - Esaurimento
  del potere  promulgativo  e  conseguente  carenza  di  oggetto  del
  giudizio di legittimita' costituzionale - Cessazione della  materia
  del contendere. 
- Delibera  legislativa  della  Regione  siciliana  27  aprile  2012,
  relativa al disegno di legge n. 898,  Allegato  1 (pubblicata  come
  legge della Regione siciliana 1 giugno 2012, n. 32). 
- Costituzione, artt. 81, quarto comma,  117,  terzo  comma,  e  119,
  sesto comma. 
(GU n.14 del 3-4-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'Allegato 1  alla
delibera legislativa della Regione siciliana 27 aprile 2012, relativa
al disegno di legge n. 898  recante  «autorizzazione  al  ricorso  ad
operazioni finanziarie», promosso dal Commissario dello Stato per  la
Regione siciliana con ricorso notificato il 3 maggio 2012, depositato
in cancelleria l'8 maggio 2012 ed iscritto  al  n.  77  del  registro
ricorsi 2012. 
    Udito nell'udienza pubblica  del  12  febbraio  2013  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro; 
    udito l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  3  maggio  2012   e
depositato l'8 maggio 2012, il Commissario dello Stato per la Regione
siciliana ha proposto questione di legittimita' costituzionale in via
principale  dell'Allegato  1  alla  delibera  legislativa   approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del  27  aprile  2012
relativa al disegno  di  legge  n.  898  recante  «autorizzazione  al
ricorso ad operazioni  finanziarie»,  limitatamente  agli  interventi
contemplati nei capitoli 776015 e 776016 (U.P.B. 3.2.2.6.3), 554201 e
554229  (U.P.B.  10.5.2.6.1),  550062  (U.P.B.  12.4.2.6.4),   546403
(U.P.B.   10.3.2.6.5),   746401   (U.P.B.    10.4.2.6.1),    ed    ai
cofinanziamenti P.O. 2007-2013 FSE, FEASR e FEP; 
    che, secondo il ricorrente, le prescrizioni  contenute  nell'art.
3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350  (Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge
finanziaria  2004),  come  modificato  dall'art.  62,  comma  9,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
secondo    la    giurisprudenza    costituzionale,     «costituiscono
contemporaneamente norme di coordinamento della finanza  pubblica  ai
sensi dell'art.  117,  terzo  comma  della  Costituzione  (in  quanto
servono   a    controllare    l'indebitamento    complessivo    delle
amministrazioni  nell'ambito  della  cosiddetta  finanza   allargata,
nonche' il rispetto dei limiti interni alla disciplina  dei  prestiti
pubblici) e principi di salvaguardia dell'equilibrio del bilancio  ai
sensi dell'art. 81, 4° comma della Costituzione»; 
    che,    pertanto,    la    loro    mancata    osservanza    rende
costituzionalmente illegittime le  previsioni  legislative  regionali
che se ne discostino, anche con riferimento alle  Regioni  a  statuto
speciale,  in  quanto  esse  sono  parte  della   «finanza   pubblica
allargata» nei cui riguardi lo Stato ha poteri di disciplina generale
e di coordinamento, spettando alla legge dello Stato definire cosa si
intenda  a  questi  fini  per  «indebitamento»  e   per   «spese   di
investimento»; 
    che, dunque,  i  capitoli  indicati  in  allegato  alla  delibera
impugnata violerebbero gli artt. 81, quarto comma, 117, terzo  comma,
119, sesto comma, in relazione al citato art. 3, della legge  n.  350
del  2003  a  cagione  del  previsto  ricorso  all'indebitamento  per
cofinanziare la quota a carico  della  Regione  del  Piano  Operativo
2007/2013, o la quota regionale degli interventi a valere  sul  fondo
sociale  europeo  (FSE),  ovvero   per   finanziare   indistintamente
«interventi per la rinaturalizzazione del  territorio,  tutela  della
diversita'  biologica  e  valorizzazione  della  dimensione   sociale
turistica e culturale delle foreste»; 
    che, a suo giudizio, nell'allegato alla legge in esame,  infatti,
pur essendo riportate le U.P.B. per i capitoli di spesa relativi agli
investimenti  che  si  intendono  finanziare,  tale  indicazione  non
sarebbe tuttavia sufficiente ad assicurare che  il  disposto  ricorso
all'indebitamento sia esente da vizi; 
    che per tutti gli interventi  contemplati,  sebbene  in  astratto
riconducibili alla categoria delle spese in conto capitale, l'assenza
di   idonea,   dettagliata   ed   univoca   documentazione    fornita
dall'amministrazione, impedirebbe  di  ritenere  che  siano  atti  ad
assumere il  carattere  di  investimento  diretto  che  legittima  il
ricorso all'indebitamento pubblico, con  conseguente  violazione  con
gli articoli 81, quarto comma, 117, terzo comma, e 119, sesto  comma,
della Costituzione; 
    che la Regione siciliana non si e' costituita in giudizio; 
    che, in prossimita' dell'udienza, con memoria  depositata  il  24
gennaio  2013,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha  chiesto  di
dichiarare la cessazione della materia del contendere. 
    Considerato che, successivamente all'impugnazione,  nella  seduta
n. 350 del 22-23 maggio  2012,  l'Assemblea  regionale  ha  approvato
l'ordine del giorno n. 703  per  la  pubblicazione  della  legge  con
l'omissione delle parti impugnate; 
    che la delibera legislativa  della  Regione  siciliana  approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 27 aprile 2012  e
relativa al disegno  di  legge  n.  898  recante  «autorizzazione  al
ricorso ad operazioni finanziarie», e' stata quindi  pubblicata,  nel
supplemento ordinario n. 28 alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione
siciliana 8 giugno 2012, n. 23, come legge della Regione siciliana 1°
giugno  2012,  n.  32  (Autorizzazione  al  ricorso   ad   operazioni
finanziarie) con omissione dei capitoli oggetto di censura; 
    che,  secondo  la  costante  giurisprudenza  di   questa   Corte,
l'intervenuto esaurimento del potere  promulgativo,  il  quale  viene
esercitato necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al
testo  deliberato  dall'Assemblea   regionale   siciliana,   preclude
definitivamente la possibilita' che le parti della legge impugnate ed
omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi
efficacia, privando cosi' di  oggetto  il  giudizio  di  legittimita'
costituzionale (per tutte, tra le piu' recenti, ordinanze n. 308,  n.
228, n. 157 e n. 137 del 2012); 
    che, pertanto, si e' determinata la cessazione della materia  del
contendere. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara cessata la materia del contendere in ordine  al  ricorso
indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                     Giuseppe TESAURO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI