N. 54 ORDINANZA 25 - 28 marzo 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Sanita' pubblica - Norme della Regione  Calabria  -  Istituzione  del
  Centro Regionale Sangue  -Sospensione  dell'efficacia  della  legge
  regionale n. 24 del 2011  -  Ricorso  del  Governo  -  Sopravvenuta
  dichiarazione di illegittimita' costituzionale  della  disposizione
  censurata  -  Questione  divenuta  priva  di  oggetto  -  Manifesta
  inammissibilita'. 
- Legge della Regione Calabria 3 febbraio 2012, n. 6, art.  1,  comma
  1. 
- Costituzione, artt. 81, 97, 117, terzo comma, e 120. 
(GU n.14 del 3-4-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo
  CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  1,
comma 1, della legge della Regione Calabria 3  febbraio  2012,  n.  6
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18  luglio  2011,  n.
24, recante «Istituzione del Centro Regionale Sangue»), promosso  dal
Presidente del Consiglio dei  ministri,  con  ricorso  notificato  il
10-12 aprile 2012, depositato in cancelleria il  16  aprile  2012  ed
iscritto al n. 69 del registro ricorsi 2012. 
    Udito nell'udienza pubblica  del  27  febbraio  2013  il  Giudice
relatore Sabino Cassese; 
    udito l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con ricorso  notificato  il  10-12  aprile  2012  e
depositato nella cancelleria di questa Corte il 16 aprile 2012  (reg.
ric. n. 69 del 2012),  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
impugnato l'art. 1, comma 1, della legge  della  Regione  Calabria  3
febbraio 2012, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla  legge  regionale
18 luglio 2011, n. 24,  recante  «Istituzione  del  Centro  Regionale
Sangue») per violazione degli artt. 81, 97, 117, terzo comma,  e  120
della Costituzione; 
    che l'art. 1, comma 1, della legge della Regione  Calabria  n.  6
del 2012 ha sostituito l'art. 14, comma 1, della legge della  Regione
Calabria 18 luglio 2011, n.  24  (Istituzione  del  Centro  Regionale
Sangue), e che tale disposizione, nel testo  modificato  dalla  norma
impugnata, stabilisce che  «[l]'efficacia  della  presente  legge  e'
sospesa in attesa dell'attuazione del piano di rientro», diversamente
dal testo originario, in base al  quale  l'entrata  in  vigore  della
legge  era  prevista  il  giorno  successivo  a  quello   della   sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (avvenuta il  16
luglio 2011); 
    che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri,  la  norma
impugnata, prevedendo la mera sospensione dell'efficacia della  legge
regionale n. 24 del 2011 - e, conseguentemente, delle disposizioni di
tale legge (gli artt. 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2,  e  13)  gia'
censurate  dal  medesimo  ricorrente  con   atto   depositato   nella
cancelleria di questa Corte il 26 settembre 2011 (reg.  ric.  n.  108
del 2011) - «postula logicamente la vigenza delle  norme  sospese  le
quali non cessano, solo in grazia della  sospensione  dell'efficacia,
di essere  incostituzionali  in  quanto  tali»,  e,  quindi,  avrebbe
l'effetto di «stabilizza[re], per i  periodi  in  cui  non  opera  la
sospensione, gli effetti delle disposizioni  [gia']  impugnate»,  con
conseguente violazione  dei  parametri  costituzionali  invocati  nel
precedente ricorso; 
    che, ad avviso del ricorrente, l'art. 1,  comma  1,  della  legge
regionale n. 6 del 2012 violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e  120
Cost., in quanto, da un lato, si porrebbe in contrasto con i principi
della legislazione statale in materia di coordinamento della  finanza
pubblica - in particolare, con l'art. 2, commi 80 e 95,  della  legge
23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria  2010),  che
imporrebbe  alle  Regioni  di  rimuovere   i   provvedimenti,   anche
legislativi, che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di
rientro dal disavanzo sanitario - e, dall'altro,  interferirebbe  con
le funzioni del Commissario ad acta, nominato per dare attuazione  al
piano di rientro dal disavanzo sanitario, oggetto dell'accordo del 17
dicembre 2009 stipulato tra il Presidente della Regione Calabria,  il
Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze; 
    che, sempre secondo  il  ricorrente,  la  disposizione  impugnata
violerebbe altresi' l'art. 81 Cost., in quanto, «nel momento  in  cui
dovesse essere attuato il piano di rientro, la legge regionale n.  24
del 2011 riacquisterebbe piena efficacia, ivi incluse le disposizioni
prive di copertura finanziaria»; 
    che, infine,  la  norma  censurata  lederebbe  «il  principio  di
ragionevolezza, di  cui  all'art.  97  Cost.»,  poiche',  «prevedendo
contestualmente la sospensione  delle  disposizioni  impugnate  e  la
cessazione di detta sospensione», implicherebbe  che  «norme  con  un
determinato  contenuto,  deciso  nell'ambito  di  un  dato   contesto
amministrativo  e  organizzativo,  riprendano  a  produrre  i  propri
effetti in  un  contesto  del  tutto  diverso,  senza  verificare  la
coerenza dei relativi contenuti con il mutato assetto  nel  frattempo
determinatosi»; 
    che la Regione Calabria non si e' costituita in giudizio. 
    Considerato che con ricorso notificato il  10-12  aprile  2012  e
depositato nella cancelleria di questa Corte il 16 aprile 2012  (reg.
ric. n. 69 del 2012),  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
impugnato l'art. 1, comma 1, della legge  della  Regione  Calabria  3
febbraio 2012, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla  legge  regionale
18 luglio 2011, n. 24,  recante  «Istituzione  del  Centro  Regionale
Sangue») per violazione degli artt. 81, 97, 117, terzo comma,  e  120
della Costituzione; 
    che l'art. 1, comma 1, della legge della Regione  Calabria  n.  6
del 2012 ha sostituito l'art. 14, comma 1, della legge della  Regione
Calabria 18 luglio 2011, n.  24  (Istituzione  del  Centro  Regionale
Sangue); 
    che  la  norma  impugnata,   prevedendo   la   mera   sospensione
dell'efficacia  della  legge  regionale  n.  24   del   2011   -   e,
conseguentemente, delle disposizioni di tale legge (gli artt.  1,  2,
4, comma 1, 5, 10,  comma  2,  e  13)  gia'  censurate  dal  medesimo
ricorrente con atto depositato nella cancelleria di questa  Corte  il
26 settembre 2011 (reg. ric. n. 108 del 2011) - avrebbe l'effetto  di
«stabilizza[re], per i periodi in cui non opera la  sospensione,  gli
effetti  delle  disposizioni  [gia']  impugnate»,   con   conseguente
violazione dei parametri costituzionali sopra indicati, gia' invocati
nel precedente ricorso; 
    che, con sentenza n. 131 del 2012, successiva  alla  proposizione
del ricorso, questa Corte - dopo aver  escluso  che  la  sostituzione
dell'art. 14, comma 1, della legge della Regione Calabria n.  24  del
2011, disposta dalla norma impugnata nel presente  giudizio,  potesse
determinare  la  cessazione  della  materia  del  contendere   -   ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 4, comma
1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge regionale n. 24 del  2011  e,  in
via consequenziale, delle rimanenti disposizioni (artt. 3, 4, commi 2
e 3, 6, 7, 8, 9, 10, comma 1, 11, 12 e 14) della medesima legge; 
    che,  dunque,   la   questione   va   dichiarata   manifestamente
inammissibile per sopravvenuta mancanza  di  oggetto,  in  quanto,  a
seguito della sentenza da ultimo citata, la norma censurata  e'  gia'
stata rimossa dall'ordinamento con efficacia ex  tunc  (ex  plurimis,
ordinanze n. 206 del 2012, n. 312 e n. 225 del 2011). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'articolo 1,  comma  1,  della  legge
della  Regione  Calabria  3  febbraio  2012,  n.  6   (Modifiche   ed
integrazioni alla legge regionale 18  luglio  2011,  n.  24,  recante
«Istituzione del Centro Regionale Sangue»), proposta, in  riferimento
agli articoli 81, 97, 117, terzo comma, e 120 della Costituzione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                      Sabino CASSESE, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI