N. 58 SENTENZA 25 - 29 marzo 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto -  Pianificazione
  territoriale - Piano urbanistico attuativo di un piano  urbanistico
  generale non soggetto a VAS - Prevista necessita' di sottoposizione
  a VAS "solo  nel  caso"  in  cui  lo  strumento  attuativo  preveda
  progetti o interventi per i quali e' prescritta la VIA - Arbitraria
  riduzione del campo di applicazione  della  disciplina  statale  in
  materia di VAS - Violazione della  competenza  legislativa  statale
  esclusiva in  materia  di  tutela  dell'ambiente  -  Illegittimita'
  costituzionale parziale. 
- Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, art. 40, comma  1,
  nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis  all'art.
  14 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4. 
- Costituzione,  art.  117,  secondo  comma,  lettera   s);   decreto
  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 6. 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto -  Pianificazione
  territoriale - Piano urbanistico attuativo di un piano  urbanistico
  generale gia'  soggetto  a  VAS  -  Sottoposizione  a  VAS  qualora
  contenga la realizzazione di progetti o interventi non  previsti  o
  valutati in sede di approvazione del piano urbanistico  generale  -
  Ricorso del Governo - Asserita introduzione di una nuova ipotesi di
  VAS non prevista dalla  normativa  statale  -  Asserita  violazione
  della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela
  dell'ambiente - Insussistenza -  Ammissibilita'  di  un  intervento
  regionale,  nell'ambito  della   sua   competenza   nella   materia
  concorrente del governo del territorio, ampliativo del  livello  di
  protezione accordato agli interessi  ambientali  -  Non  fondatezza
  della questione. 
- Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, art. 40, comma  1,
  nella parte in cui aggiunge la lettera b) del comma 1-bis  all'art.
  14 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4. 
- Costituzione,  art.  117,  secondo  comma,  lettera   s);   decreto
  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 6. 
(GU n.14 del 3-4-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo
  CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  40,
comma 1, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge
finanziaria regionale per l'esercizio 2012), promosso dal  Presidente
del Consiglio dei ministri, con  ricorso  notificato  il  5-6  giugno
2012, depositato in cancelleria il 12 giugno 2012 ed iscritto  al  n.
90 del registro ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto; 
    udito nell'udienza pubblica  del  26  febbraio  2013  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi; 
    uditi l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri  e  gli  avvocati  Paolo  Stella  Richter,
Stefano Baciga e Daniela Palumbo per la Regione Veneto. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il  5  giugno  2012  e  depositato  il
successivo 12 giugno (reg. ric. n. 90 del  2012)  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della legge  della  Regione
Veneto  6  aprile  2012,  n.  13  (Legge  finanziaria  regionale  per
l'esercizio 2012), in riferimento all'articolo  117,  secondo  comma,
lettera s), della Costituzione. 
    La disposizione impugnata aggiunge il  comma  1-bis  all'art.  14
della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n.  4  (Disposizioni
di riordino  e  semplificazione  normativa  -  collegato  alla  legge
finanziaria 2007 in materia  di  governo  del  territorio,  parchi  e
protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilita'  e
infrastrutture),  recante  disposizioni  transitorie  in  materia  di
valutazione ambientale strategica (VAS). 
    Tale  comma  stabilisce  che  «nelle  more  dell'adozione   della
normativa di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 16,  ultimo
comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica",  come
modificato dall'articolo 5, comma 8,  del  decreto  legge  13  maggio
2011, n. 70  "Semestre  Europeo  -  Prime  disposizioni  urgenti  per
l'economia" convertito, con modificazioni, in legge 12  luglio  2011,
n. 106: 
    a) i piani  urbanistici  attuativi  (PUA)  di  piani  urbanistici
generali non assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS) e
gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, solo nel caso in cui
prevedano progetti o interventi  sul  territorio  riconducibili  agli
elenchi contenuti negli Allegati II, III e  IV  della  parte  II  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    b) sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi  (PUA)  di
piani urbanistici generali gia' sottoposti a VAS,  qualora  prevedano
la realizzazione di progetti o interventi di cui  agli  Allegati  II,
III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
non previsti o  non  valutati  in  sede  di  approvazione  del  piano
urbanistico di cui costituiscono attuazione». 
    Il ricorrente premette che la lettera a) impugnata  sottrae  alla
valutazione ambientale strategica tutti i  piani  urbanistici  e  gli
accordi di programma «nel caso in cui non contengano un progetto o un
intervento assoggettato a VIA a prescindere  dalla  sottoposizione  a
VAS del piano sopraordinato». 
    Il legislatore regionale avrebbe,  in  particolare,  limitato  il
campo applicativo della VAS ai soli casi in cui  il  piano  attuativo
abbia per oggetto  opere  da  sottoporre  a  valutazione  di  impatto
ambientale (VIA), in quanto incluse negli Allegati II, III e IV della
parte II del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale). 
    Al contrario, l'art. 6 del  d.lgs.  n.  152  del  2006,  in  cio'
conferendo attuazione alla direttiva 27 giugno  2001,  n.  2001/42/CE
(Direttiva del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  concernente  la
valutazione  degli  effetti  di   determinati   piani   e   programmi
sull'ambiente), prevederebbe la VAS in  «un  insieme  piu'  ampio  di
casi». 
    Tale opzione normativa troverebbe conferma anzitutto nell'art. 6,
comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006,  che  esclude  la  VAS  per  le
varianti  ai  piani,  conseguenti  per  legge  all'autorizzazione  di
singole opere, per la sola parte relativa alla localizzazione di tali
singole opere. In secondo luogo, nell'art. 16,  ultimo  comma,  della
legge  17  agosto  1942,  n.  1150  (Legge  urbanistica),  introdotto
dall'art. 5, comma  8,  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70
(Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia),  che,
quanto ai piani attuativi, prevede l'esenzione dalla VAS  (quando  il
piano urbanistico, dotato del peculiare contenuto ivi indicato, vi e'
stato sottoposto  ed  essi  non  comportino  variante),  senza  «fare
riferimento a collegamenti con i progetti sottoposti a VIA». 
    La lettera a)  del  comma  1-bis  introdotta  dalla  disposizione
censurata proprio «in attuazione» dell'appena citato art. 16,  ultimo
comma, in conclusione, restringendo il campo  applicativo  della  VAS
lederebbe la competenza esclusiva dello Stato in  materia  di  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema. 
    Con riguardo alla lettera b), invece, il  ricorrente  ravvisa  la
violazione nel fatto che la norma assoggetta a valutazione ambientale
strategica anche i piani attuativi di piani gia'  sottoposti  a  VAS,
quando «riguardino una singola opera soggetta a VIA in contrasto  con
quanto disposto dall'art. 6, comma 12, del d.lgs. n.  152  del  2006,
che non prevede la VAS nel caso di  realizzazione  di  opera  singola
anche qualora l'approvazione  del  progetto  comporti  variante,  con
conseguente duplicazione delle valutazioni». 
    2.- Si e' costituita in giudizio la Regione Veneto, chiedendo che
la questione sia dichiara non fondata. 
    La  Regione  ritiene  che  sia  l'art.  3  della   direttiva   n.
2001/42/CE, sia l'art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006  rendano  oggetto
di VAS esclusivamente i piani ed i programmi inerenti ai progetti per
i quali e' richiesta la VIA: l'incidenza negativa sull'ambiente,  che
impone la VAS, sarebbe «direttamente connessa alla realizzazione  dei
progetti che il d.lgs. n. 152 del 2006 elenca nei suoi  Allegati  II,
III, e IV». 
    Ne conseguirebbe la  conformita'  alla  normativa  statale  della
scelta del legislatore regionale di sottrarre a VAS i piani attuativi
non aventi un oggetto che richieda la VIA. 
    In ogni caso, la  disposizione  impugnata,  avuto  riguardo  alla
«struttura»  e  ai  «contenuti   degli   strumenti   urbanistici   in
discussione» sarebbe altresi' in linea con quanto disposto  dall'art.
16, ultimo comma, della legge n. 1150 del 1942. 
    3.- Nell'imminenza dell'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato
ha depositato memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 
    L'Avvocatura ribadisce che  i  piani  urbanistici  devono  essere
sottoposti a VAS anche se non prevedono progetti sottoposti a VIA,  e
ritiene che  la  norma  impugnata  richiami  solo  «pretestuosamente»
l'art. 16 della legge n. 1150 del 1942, mentre  esclude  la  VAS  per
casi ivi non contemplati. 
    La disposizione censurata non garantirebbe che il piano attuativo
non comporti variante urbanistica, come invece esige l'art. 16  della
legge n. 1150 del 1942, e neppure sarebbe assicurato che lo strumento
urbanistico  sovraordinato,  ovvero  il   piano   degli   interventi,
definisca assetto localizzativo delle  nuove  previsioni,  indici  di
edificabilita',   usi   ammessi   e   contenuti   «planovolumetrici»,
tipologici e costruttivi degli interventi, come previsto dallo stesso
art. 16. 
    4.- A propria volta, la Regione  Veneto  ha  depositato  memoria,
insistendo per il rigetto del ricorso. 
    La Regione  premette  che  lo  Stato  non  avrebbe  censurato  la
contrarieta' della legge impugnata a  quanto  previsto  dall'art.  6,
comma 3-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006 in ordine a casi di  VAS  non
obbligatoria, ma esclusivamente la  disciplina  regionale  della  VAS
obbligatoria, con riguardo ai Piani urbanistici attuativi. 
    In questa prospettiva, la Regione ribadisce che  la  disposizione
impugnata costituisce attuazione dell'art. 16 della legge n. 1150 del
1942. Posto che tale ultima norma non chiarirebbe adeguatamente quali
piani urbanistici attuativi debbano essere  assoggettati  a  VAS,  il
legislatore regionale avrebbe specificato che  si  tratta  dei  Piani
indicati dall'art. 6, comma 2, lettera a),  del  d.lgs.  n.  152  del
2006. 
    Per un  verso,  quindi,  la  norma  impugnata  si  limiterebbe  a
confermare quanto stabilito dalla norma statale, con riferimento alla
sottoposizione a  VAS  obbligatoria  dei  soli  Piani  che  prevedono
progetti sottoposti a VIA. 
    Per altro  verso,  essa  offrirebbe  una  piu'  ampia  protezione
dell'ambiente, posto che si richiederebbe la VAS anche con riguardo a
casi per il  quali  la  disciplina  statale  non  la  ritiene  sempre
necessaria, ovvero ai casi indicati dall'art. 6, commi 3  e  12,  del
d.lgs. n. 152 del 2006. 
    L'incremento del livello della  tutela  ambientale,  prosegue  la
Regione,  rientra  nelle  competenze  regionali,  nell'ambito   delle
attribuzioni garantite anche  dall'art.  3-quinquies,  comma  2,  del
d.lgs. n. 152 del 2006. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di
legittimita' costituzionale dell'articolo 40, comma  1,  della  legge
della  Regione  Veneto  6  aprile  2012,  n.  13  (Legge  finanziaria
regionale per l'esercizio 2012),  in  riferimento  all'articolo  117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione. 
    La disposizione impugnata aggiunge un  comma  1-bis  all'art.  14
della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n.  4  (Disposizioni
di riordino  e  semplificazione  normativa  -  collegato  alla  legge
finanziaria 2007 in materia  di  governo  del  territorio,  parchi  e
protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilita'  e
infrastrutture),  recante  disposizioni  transitorie  in  materia  di
valutazione ambientale strategica (VAS). 
    Esso stabilisce che «nelle more dell'adozione della normativa  di
cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 16, ultimo comma,  della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge  urbanistica",  come  modificato
dall'articolo 5, comma 8, del decreto legge 13  maggio  2011,  n.  70
"Semestre  Europeo  -  Prime  disposizioni  urgenti  per  l'economia"
convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106: a)  i
piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici  generali  non
assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS) e gli  accordi
di programma, sono sottoposti a VAS, solo nel caso in  cui  prevedano
progetti o  interventi  sul  territorio  riconducibili  agli  elenchi
contenuti negli Allegati II, III e IV  della  parte  II  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) sono sottoposti a VAS  i  piani
urbanistici  attuativi  (PUA)  di  piani  urbanistici  generali  gia'
sottoposti a VAS, qualora prevedano la realizzazione  di  progetti  o
interventi di cui agli Allegati II, III  e  IV  della  parte  II  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non previsti o non valutati
in sede di approvazione del piano urbanistico  di  cui  costituiscono
attuazione». 
    La disposizione impugnata disciplina il  rapporto  che  lega  uno
strumento di pianificazione territoriale, ovvero il piano urbanistico
attuativo,  alla  valutazione  ambientale  strategica,  e  prende  in
considerazione due ipotesi: 
    nella lettera a) del comma 1-bis, aggiunto alla  legge  regionale
n. 4 del 2008, e' regolato il caso in cui il piano attuativo non  sia
stato preceduto da un piano urbanistico generale soggetto a VAS; 
    nella lettera b) del  medesimo  comma  e'  contemplata  l'ipotesi
opposta, che si realizza quando  il  piano  urbanistico  generale  e'
stato assoggettato a valutazione ambientale strategica. 
    Il ricorrente lamenta la violazione della competenza  legislativa
esclusiva  dello  Stato  in  materia  di   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema  (art.  117,  secondo  comma,  lettera  s,  Cost.)  e
sostiene che entrambe tali previsioni regionali divergono  da  quanto
stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152
(Norme in materia ambientale), in punto di sottoposizione a VAS degli
strumenti di pianificazione  territoriale  e,  nello  specifico,  dei
piani urbanistici attuativi. 
    La censura assume due direzioni opposte: la lettera a) del  comma
1-bis sottrarrebbe il piano alla VAS, nei casi in cui  l'art.  6  del
d.lgs. n.  152  del  2006  invece  la  prevede;  la  lettera  b),  al
contrario, imporrebbe la VAS anche per una fattispecie per  la  quale
la normativa statale non la contempla. 
    2.- La questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  40,
comma 1, nella parte in cui aggiunge la lettera a)  del  comma  1-bis
all'art. 14 della legge regionale n. 4 del 2008, e' fondata. 
    Questa  Corte  ha  costantemente  affermato  che  la  valutazione
ambientale strategica, disciplinata dal d.lgs. n.  152  del  2006  in
attuazione della direttiva 27 giugno 2001, n.  2001/42/CE  (Direttiva
del Parlamento europeo e del  Consiglio  concernente  la  valutazione
degli  effetti  di  determinati  piani  e  programmi  sull'ambiente),
attiene alla materia "tutela dell'ambiente"  (sentenze:  n.  398  del
2006, n. 225 del 2009, n. 221 del 2010, n. 33, n. 129, n.  192  e  n.
227 del 2011), di competenza esclusiva dello Stato, e che  interventi
specifici del legislatore regionale sono ammessi nei soli casi in cui
essi,  pur  intercettando   gli   interessi   ambientali,   risultano
espressivi di una competenza propria della Regione (sentenza  n.  398
del 2006). 
    Non e' dubbio, percio', che il significativo spazio  aperto  alla
legge regionale dallo stesso d.lgs. n. 152 del 2006 (in  particolare,
art. 3-quinquies;  art.  7,  comma  2)  non  possa  giungere  fino  a
invertire le scelte che il legislatore statale ha adottato in  merito
alla sottoposizione a VAS di determinati piani  e  programmi,  scelte
che in ogni caso sono largamente condizionate dai  vincoli  derivanti
dal diritto dell'Unione. 
    Cio' posto, il ricorrente lamenta che per effetto  dell'art.  40,
comma 1, impugnato, viene meno la VAS, laddove invece essa e' imposta
dall'art. 6 del d.lgs.  n.  152  del  2006.  Si  sarebbe  percio'  in
presenza di un effetto pregiudizievole per gli interessi  ambientali,
che questa Corte ritiene precluso alla legge regionale. 
    Quanto al rapporto tra la norma impugnata e  la  normativa  dello
Stato, occorre premettere che la prima, nonostante l'affermazione  in
tal senso in essa contenuta, non costituisce  attuazione  dell'ultimo
comma dell'art. 16  della  legge  17  agosto  1942,  n.  1150  (Legge
urbanistica), introdotto dall'art. 5, comma 8, del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per
l'economia).  Quest'ultima  previsione  normativa,  infatti,  ha  per
esclusivo oggetto il caso in cui il piano urbanistico  generale,  nel
rispetto del quale viene poi adottato  lo  strumento  attuativo,  sia
gia' stato sottoposto a VAS. Il legislatore statale,  in  ragione  di
cio' e al fine di semplificare il  procedimento  urbanistico,  si  e'
premurato di evitare una duplicazione  della  valutazione  ambientale
strategica, indicando le condizioni in presenza delle  quali  per  il
piano attuativo non occorre la VAS. 
    La lettera a) del comma 1-bis dell'art. 14 della legge  regionale
n. 4 del 2008 riguarda invece l'opposta  ipotesi,  in  cui  il  piano
urbanistico generale non e' stato oggetto di  valutazione  ambientale
strategica, ed e'  chiaro  percio'  che  le  due  disposizioni  hanno
presupposti diversi, sicche' la prima non puo' dirsi conseguente alla
seconda. 
    Del resto, l'art. 16, ultimo comma, della legge n. 1150 del 1942,
contrariamente a quanto osservato dalla  difesa  della  Regione,  non
necessita di alcuno sviluppo da parte della legislazione regionale ed
e' del tutto chiaro nel disciplinare analiticamente  la  fattispecie:
cio'  depone  ulteriormente  nel  senso  che  non  c'e'  alcun  nesso
oggettivo tra la norma  dello  Stato  e  la  previsione  oggetto  del
ricorso. 
    L'art. 16,  ultimo  comma,  della  legge  n.  1150  del  1942  si
affianca, peraltro, ad ulteriori  ipotesi  minori  per  le  quali  il
legislatore statale non ha imposto la VAS, ovvero a quelle  contenute
nell'art. 6, commi 3 e 12, del d.lgs. n. 152 del 2006. Si  tratta  di
previsioni speciali (concernenti, la prima, modifiche minori e  piani
e programmi incidenti  su  piccole  aree  a  livello  locale,  e,  la
seconda, modifiche relative alla  localizzazione  di  singole  opere)
aventi un campo applicativo differente rispetto alla norma impugnata.
Quest'ultima, infatti, opera a prescindere dalla concreta  dimensione
territoriale, e comunque anche per casi che non  si  risolvono  nella
mera localizzazione di un unico intervento. 
    La norma impugnata, come si e'  visto,  risponde  al  piu'  ampio
quesito concernente la sottoposizione a  VAS  dei  piani  urbanistici
attuativi di piani generali ad essa precedentemente non assoggettati,
e lo risolve nel senso che tale necessita' sussiste «solo  nel  caso»
in cui essi prevedano progetti o interventi per i quali e' prescritta
la VIA. La novita' precettiva introdotta dal  legislatore  regionale,
la sola  che  priva  la  norma  impugnata  di  una  natura  meramente
riproduttiva  della   corrispondente   norma   statale,   va   dunque
individuata non in un'affermazione positiva, relativa ai casi in  cui
la VAS va eseguita, ma nella esclusione di essa in ogni  altro  caso,
diverso da quello in cui il piano abbia per oggetto opere  sottoposte
a VIA. 
    In altri termini, il legislatore  regionale  ha  escluso  la  VAS
anche in casi in cui essa e' invece richiesta dall'art. 6 del  d.lgs.
n. 152 del 2006. 
    In particolare, per effetto della disposizione censurata, la  VAS
viene meno nel caso previsto dall'art. 6, comma 3-bis, del d.lgs.  n.
152  del  2006,  ovvero  quando  il  piano  puo'   produrre   impatti
significativi  sull'ambiente,  pur  non  definendo   il   quadro   di
riferimento di un progetto sottoposto a VIA. 
    Sotto questo profilo, la Regione Veneto ha  da  ultimo  osservato
che il ricorrente si sarebbe limitato a denunciare il contrasto della
normativa impugnata  con  l'art.  6,  comma  2,  con  il  quale  sono
disciplinati i casi di VAS obbligatoria, senza porre  alla  Corte  la
questione concernente la violazione  del  comma  3-bis,  quanto  alla
verifica di assoggettabilita'. 
    Il rilievo non ha  fondamento.  Benche'  il  ricorso  evochi  con
particolare riguardo il comma 2 dell'art. 6, e' chiaro che esso  pone
in termini generali la questione di legittimita' costituzionale della
disposizione impugnata laddove essa, «nel collegare l'esenzione dalla
procedura della VAS solo ai piani e  accordi  contenenti  progetti  o
interventi sottoposti a  VIA,  riduce  arbitrariamente  il  campo  di
applicazione della disciplina in materia di VAS prevista  all'art.  6
del d.lgs. 152/06». 
    Nell'ipotesi dell'art. 6, comma 3-bis,  del  d.lgs.  n.  152  del
2006, la VAS puo' seguire ad una verifica  di  assoggettabilita',  ai
sensi dell'art. 12 dello stesso d.lgs.,  che  ha  attuato  l'art.  3,
comma 4,  della  direttiva  2001/42/CE,  mentre  la  norma  impugnata
produce l'effetto di escludere tale possibilita', invadendo cosi'  la
sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in  materia  di
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
    Ne' e' dubitabile che la c.d. procedura  di  screening,  indicata
dagli artt. 6, comma 3-bis, e 12 del d.lgs. n. 152  del  2006,  debba
operare, anche  quando  il  piano  non  abbia  per  oggetto  progetti
sottoposti a  VIA,  in  accordo  con  quanto  precisato  anche  dalla
relazione del 14 settembre 2009 della Commissione  al  Consiglio,  al
Parlamento europeo, al Comitato economico  e  sociale  europeo  e  al
Comitato  delle  Regioni,  sull'applicazione  e   l'efficacia   della
direttiva 2001/42/CE. 
    In  questo  senso  deponeva  espressamente  il  testo  originario
dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n.  152  del  2006,  successivamente
trasfuso, con modificazioni, nell'attuale art.  6,  per  effetto  del
decreto legislativo correttivo  16  gennaio  2008,  n.  4  (Ulteriori
disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile  2006,  n.
152, recante norme in materia ambientale), e questa Corte, esprimendo
un  orientamento  rispetto  al  quale  le  successive   modificazioni
risultano ininfluenti, ha gia' precisato che la scelta  compiuta  dal
legislatore statale con  l'art.  7,  comma  3,  costituisce  adeguata
attuazione della direttiva 2001/42/CE (sentenza n. 398 del 2006). 
    E' infatti erroneo il convincimento della difesa regionale  circa
l'assoluta assimilazione di oggetto tra  VAS  e  VIA:  posto  che  si
tratta, invece, di  istituti  concettualmente  distinti,  per  quanto
connessi (sentenza n. 227 del 2011), e' ben possibile che la prima si
riveli necessaria, a seguito di verifica di assoggettabilita',  anche
quando viene in considerazione un piano relativo a  un  progetto  che
non  richiede  la  seconda,   ma   ugualmente   dotato   di   impatto
significativo sull'ambiente. 
    La disposizione impugnata, limitando l'esperibilita' della VAS ai
soli casi di obbligatorieta'  previsti  dall'art.  6,  comma  2,  del
d.lgs. n. 152 del 2006 e' dunque costituzionalmente illegittima. 
    3.- La questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  40,
comma 1, impugnato, nella parte in cui aggiunge  la  lettera  b)  del
comma 1-bis all'art. 14 della legge regionale n. 4 del  2008,  invece
non e' fondata. 
    Come si e' detto, la disciplina  della  VAS  spetta  allo  Stato;
tuttavia, se non compete alla Regione  la  sottrazione  alla  VAS  di
quanto in base alla normativa statale vi e' invece soggetto, non vale
la regola opposta. 
    L'art. 3-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006  consente
alle Regioni di «adottare forme  di  tutela  giuridica  dell'ambiente
piu' restrittive, qualora lo richiedano  situazioni  particolari  del
loro   territorio,   purche'   cio'   non   comporti    un'arbitraria
discriminazione,    anche    attraverso    ingiustificati     aggravi
procedimentali». 
    Nella  parte  in  cui  ammette  un  intervento  del   legislatore
regionale,  ampliativo  del  livello  di  protezione  accordato  agli
interessi  ambientali,  l'art.  3-quinquies  riflette  il   principio
affermato da questa Corte, ed appena ricordato, secondo il  quale  e'
consentito alla legge regionale incrementare gli standard  di  tutela
dell'ambiente, quando essa costituisce esercizio  di  una  competenza
legislativa della Regione e non compromette un  punto  di  equilibrio
tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello
Stato (ex plurimis, sentenze n. 66 del 2012, n. 225 del 2009, n.  398
del 2006, n. 407 del 2002). 
    Quand'anche, dunque, la lettera b) del comma 1-bis  dell'art.  14
avesse l'effetto, ipotizzato dal ricorrente, di introdurre una  nuova
ipotesi di VAS, in ogni  caso  esso  verrebbe  prodotto  a  vantaggio
dell'ambiente e nell'ambito della competenza legislativa  concorrente
della Regione in materia di governo del territorio;  la  disposizione
censurata, infatti, ha per oggetto la  disciplina  giuridica  di  uno
strumento di pianificazione urbanistica  senz'altro  riconducibile  a
tale settore di competenza legislativa. In relazione  a  quest'ultimo
il  ricorrente  non  ha  svolto  alcuna  censura,  neppure  deducendo
l'eventuale aggravio  procedimentale,  in  danno  delle  esigenze  di
pronta pianificazione urbanistica, che potrebbe derivare dall'obbligo
di adottare la VAS per un  caso  in  cui  la  legge  statale  non  la
prevede. 
    Per tale ragione, a fronte di una previsione normativa  che,  per
ammissione  dello  stesso  ricorrente,  incrementa  lo  standard   di
protezione  ambientale,  deve  essere   esclusa   l'invasione   della
competenza statale in materia di tutela dell'ambiente. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  40,
comma 1, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge
finanziaria regionale per  l'esercizio  2012),  nella  parte  in  cui
aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della legge  della
Regione Veneto 26 giugno 2008,  n.  4  (Disposizioni  di  riordino  e
semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007  in
materia di governo del territorio, parchi e protezione della  natura,
edilizia residenziale pubblica, mobilita' e infrastrutture); 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della legge  della  Regione
Veneto n. 13 del 2012, nella parte in cui aggiunge la lettera b)  del
comma 1-bis all'art. 14 della legge della Regione  Veneto  n.  4  del
2008,  promossa  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   in
riferimento  all'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI