N. 73 SENTENZA 22 - 23 aprile 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia  -  Enti  del  Servizio
  sanitario regionale - Autorizzazione, nelle  more  delle  procedure
  per la copertura dei posti  vacanti,  ad  avvalersi  del  personale
  selezionato in esito  a  procedure  di  stabilizzazione  dichiarate
  costituzionalmente illegittime con la sentenza n.  42  del  2011  -
  Violazione del principio del pubblico  concorso  -  Violazione  del
  giudicato costituzionale - Illegittimita' costituzionale  -  Monito
  al legislatore regionale - Assorbimento delle ulteriori censure. 
- Legge della Regione Puglia 15 maggio 2012, n. 11, art. 1, comma 2. 
- Costituzione, artt. 97 e 136 (art. 117, terzo comma). 
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia  -  Enti  del  Servizio
  sanitario regionale - Autorizzazione, nelle  more  delle  procedure
  per la copertura dei posti  vacanti,  ad  avvalersi  del  personale
  selezionato in esito  a  procedure  di  stabilizzazione  dichiarate
  costituzionalmente illegittime con la sentenza n.  42  del  2011  -
  Proroga a tempo determinato dei  relativi  contratti  -  Esclusione
  della preventiva autorizzazione della Giunta  regionale,  richiesta
  per altre ipotesi di assunzione di personale - Ricorso del  Governo
  - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata, medio tempore non
  applicata - Cessazione della materia del contendere. 
- Legge della Regione Puglia 3 luglio 2012, n. 18, art. 5, comma 3. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, terzo comma. 
(GU n.18 del 2-5-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Luigi MAZZELLA; 
Giudici :Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,
  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo   GROSSI,   Giorgio
  LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario
  Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma
2, della legge della Regione Puglia 15 maggio  2012,  n.  11  (Misure
urgenti per  l'accelerazione  della  determinazione  delle  dotazioni
organiche delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale e di
tutela assistenziale) e dell'art.  5,  comma  3,  della  legge  della
Regione Puglia 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima  variazione
al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012), promossi
con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri  notificati  il
13-17  luglio  2012  e  il  23-27  agosto  2012,   depositati   nella
cancelleria della Corte il 17 luglio e il 31 agosto 2012  e  iscritti
ai numeri 105 e 117 del registro ricorsi 2012. 
    Visti gli atti di costituzione della Regione Puglia; 
    udito nell'udienza pubblica del 13 marzo 2013 il Giudice relatore
Marta Cartabia; 
    uditi l'avvocato dello Stato Antonio Grumetto per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato  Vittorio  Triggiani  per  la
Regione Puglia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato il 13-17 luglio 2012, depositato nella  cancelleria  della
Corte il 17 luglio 2012 e iscritto al registro  ricorsi  n.  105  del
2012, ha impugnato l'articolo 1, comma 2, della legge  della  Regione
Puglia 15 maggio 2012, n.  11  (Misure  urgenti  per  l'accelerazione
della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed  enti
del servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale). 
    1.1.- Il ricorrente premette che la Regione Puglia  ha  stipulato
il 29 novembre 2010, nei termini previsti dall'art. 2, comma  2,  del
decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti  per  il  settore
dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria), convertito, con
modificazioni, nella legge 1° ottobre 2010, n. 163, l'accordo con  il
Ministro della salute e il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
comprensivo  del  piano   di   rientro   dal   disavanzo   sanitario,
individuando gli interventi  necessari  per  perseguire  l'equilibrio
economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi
dell'art. 1,  comma  180,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2005). Tale accordo, con il  relativo
piano di rientro, e'  stato  successivamente  approvato  dall'art.  1
della legge della Regione Puglia 9 febbraio 2011, n. 2  (Approvazione
del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012). 
    1.2.- In questo contesto, la disposizione  censurata  -  art.  1,
comma 2, della legge reg. Puglia n. 11 del 2012 -  ha  stabilito  che
gli  enti  del  servizio  sanitario   regionale,   nelle   more   del
completamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti,  si
avvalgano, a tempo determinato, del  personale  selezionato  in  base
all'esito delle procedure indicate all'art. 3, comma 40, della  legge
della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n.  40  (Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  previsione  2008  e  bilancio  pluriennale
2008-2010 della Regione Puglia), gia'  dichiarate  costituzionalmente
illegittime da questa Corte, con sentenza n. 42  del  2011,  e  senza
oneri aggiuntivi rispetto  al  livello  di  spesa  sostenuto  per  la
medesima voce di costo nell'esercizio 2011. 
    La  disposizione  regionale  impugnata,  secondo  il  ricorrente,
violerebbe l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di
coordinamento della finanza pubblica,  in  quanto  non  rispetterebbe
alcuni principi fondamentali posti dal legislatore statale. 
    Anzitutto,  la  norma  impugnata  sarebbe  incompatibile  con  il
cosiddetto "blocco delle assunzioni" di  personale  per  il  triennio
2010-2012, previsto dal Piano di rientro e  di  riqualificazione  del
Sistema Sanitario Regionale 2010-2012, punto B.3.4.,  e  dall'art.  2
della legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12  (Piano  di
rientro 2010-2012. Adempimenti). 
    Inoltre, la legge regionale censurata contrasterebbe  con  l'art.
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti
in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di   competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  30  luglio
2010, n. 122, in base al quale le pubbliche amministrazioni, comprese
quelle  regionali,  potrebbero  avvalersi  di   personale   a   tempo
determinato solo nel limite del 50 per cento  della  spesa  sostenuta
per le stesse finalita' nell'anno 2009. 
    Ancora, secondo il ricorrente, la norma impugnata  contrasterebbe
con l'ulteriore vincolo di contenimento della spesa  complessiva  per
il personale previsto all'art. 2, comma 71, della legge  23  dicembre
2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), secondo  il  quale
gli  enti  del  servizio  sanitario   nazionale   concorrerebbero   a
realizzare gli obiettivi di finanza  pubblica  adottando,  anche  nel
triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che  le  spese  del
personale non superino, per ciascun anno, l'ammontare  stanziato  per
l'anno  2004  diminuito  dell'1,4  per  cento.  La  norma   regionale
censurata non disporrebbe la riduzione delle spese complessive per il
personale, come previsto invece dal legislatore statale. 
    In definitiva, la disposizione regionale impugnata,  confliggendo
con puntuali previsioni, statali e regionali,  volte  a  risanare  la
situazione finanziaria della Regione sottoposta a  piano  di  rientro
sanitario, sarebbe  suscettibile  di  pregiudicare  il  conseguimento
degli obiettivi  di  risparmio  previsti  dal  piano  e,  quindi,  si
porrebbe in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2, commi 80
e  95,  della  legge  n.  191  del  2009,  le  quali,  vincolando  il
legislatore regionale al rispetto di quanto stabilito  nel  piano  di
rientro,  si  configurerebbero   quali   principi   fondamentali   di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi  dell'art.  117,  terzo
comma, Cost. 
    1.3.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   prospetta,
inoltre, un altro ordine di censure in relazione alla medesima  norma
regionale  in  oggetto.  Il  ricorrente,  infatti,  ritiene  che   la
disposizione  impugnata,  riferendosi  alle   graduatorie   formatesi
all'esito delle procedure di cui all'art. 3, comma  40,  della  legge
reg. Puglia n. 40 del 2007, dichiarato costituzionalmente illegittimo
da questa Corte,  e  dunque  non  piu'  vigente,  determinerebbe  una
situazione  d'incertezza  giuridica,   violando   il   principio   di
ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione  di
cui agli artt. 3 e 97 Cost. 
    2.- La Regione Puglia si  e'  costituita  in  giudizio  con  atto
depositato  nella  cancelleria   il   31   agosto   2012,   deducendo
l'infondatezza della questione promossa dal ricorrente, sotto tutti i
profili evocati. 
    2.1.- La resistente considera,  innanzitutto,  l'incidenza  della
norma censurata sul conseguimento degli obiettivi previsti dal  piano
di rientro e la sua compatibilita' con  l'art.  2  della  legge  reg.
Puglia  n.  12  del  2010,  evidenziando  che  quest'ultimo  articolo
prevede, al comma 3, la  possibilita'  di  effettuare  assunzioni  in
deroga, a  condizioni  che  sarebbero  in  questo  caso  sussistenti,
nell'ambito dei limiti di spesa previsti all'art. 2, comma 71,  della
legge n. 191 del 2009, limiti che sarebbero  stati  rispettati  dalla
Regione Puglia. 
    2.2.- La difesa regionale, inoltre, nota che la legge reg.  n.  2
del 2011, con la quale e' stato recepito l'accordo  sottoscritto  per
la realizzazione del piano di rientro, prevede  il  blocco  del  turn
over  soltanto  in   relazione   al   personale   assunto   a   tempo
indeterminato, come specificato  al  paragrafo  B.3.4.  del  medesimo
piano, mentre la norma oggetto  del  presente  giudizio  riguarda  la
diversa ipotesi di personale a tempo determinato. Inoltre, osserva la
Regione, la disposizione impugnata subordina espressamente  l'impiego
di personale a tempo determinato al rispetto  dei  limiti  consentiti
dalle norme nazionali in materia di contenimento  della  spesa  delle
pubbliche amministrazioni. 
    2.3.- L'intervenuta dichiarazione d'illegittimita' costituzionale
dell'art. 3, comma 40,  della  legge  reg.  Puglia  n.  40  del  2007
(sentenza n. 42 del 2011),  non  inficerebbe  la  legittimita'  della
norma censurata. Quest'ultima, infatti, non mirerebbe a  reiterare  o
consolidare gli effetti delle procedure di stabilizzazione dichiarate
illegittime dalla Corte costituzionale; al  contrario,  essa  sarebbe
volta a individuare una  platea  di  medici  suscettibili  di  essere
immediatamente impiegati per far fronte a  una  situazione  di  grave
emergenza organizzativa e assistenziale causata dal blocco  del  turn
over e aggravata dalle norme statali in  materia  di  collocamento  a
riposo intervenute nel 2011. Pertanto, il richiamo al personale  gia'
stabilizzato   si   giustificherebbe   in   base   alla    comprovata
qualificazione e all'esperienza maturata da tali  medici  nell'ambito
delle strutture del servizio sanitario regionale, ove essi verrebbero
impiegati solo in via transitoria. 
    3.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato il 23-27 agosto 2012, depositato nella  cancelleria  della
Corte il 31 agosto 2012 e iscritto al registro  ricorsi  n.  117  del
2012, ha impugnato l'art. 5,  comma  3,  della  legge  della  Regione
Puglia 3 luglio 2012, n.  18  (Assestamento  e  prima  variazione  al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012). 
    L'art. 5, comma 1,  della  legge  reg.  Puglia  n.  18  del  2012
introduce, all'art. 1 della legge reg. n. 11 del 2012, i commi 2-bis,
2-ter e 2-quater, i quali prevedono per il 2012 rispettivamente che i
limiti derivanti dal contenimento delle spese in materia  di  impiego
pubblico vengano determinati su base  aggregata  regionale;  che  gli
enti e le  aziende  del  servizio  sanitario  regionale  procedano  a
comunicare alla Regione i dati relativi alla spesa per il  personale;
che, infine, la Giunta regionale provveda  a  quantificare  la  spesa
aggregata regionale consentita  e  ad  assegnare  agli  enti  e  alle
aziende del servizio le quote di spesa residua. Il successivo comma 2
dell'art. 5 dispone che sia fatto divieto agli enti  e  alle  aziende
del servizio sanitario regionale di avvalersi di  personale  a  tempo
determinato in mancanza di  preventiva  autorizzazione  della  Giunta
regionale. 
    In questo contesto normativo si inserisce il comma 3,  prevedendo
che, fermi restando i vincoli di contabilita' pubblica e il  rispetto
dei limiti finanziari e delle procedure indicati ai commi precedenti,
non siano assoggettate all'autorizzazione della  Giunta  le  proroghe
dei contratti di lavoro a tempo  determinato  del  personale  di  cui
all'art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 11 del 2012. 
    3.1.- Il ricorrente richiama quanto affermato nel ricorso n.  105
del 2012, avente ad oggetto proprio l'art. 1, comma  2,  della  legge
regionale citata, rammentando che, in attuazione del piano di rientro
sanitario e ai sensi dell'art. 2 della legge reg. Puglia  n.  12  del
2010, per il triennio 2010-2012 opererebbe il blocco del turn over di
personale  a  tempo  indeterminato  e  determinato,  nell'ambito  del
servizio sanitario regionale. Quanto al  personale  con  rapporto  di
lavoro flessibile, vigerebbe inoltre la disposizione di cui  all'art.
9, comma 28, del  decreto-legge  n.  78  del  2010,  secondo  cui  le
pubbliche amministrazioni possono  avvalersi  di  personale  a  tempo
determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per  le
medesime finalita' nell'anno 2009. 
    Inoltre,  graverebbe  sull'intero  sistema  sanitario   nazionale
quanto disposto dall'art. 2, comma 71, della legge n. 191  del  2009,
secondo cui le spese del personale non debbono superare per  ciascuno
degli anni 2010, 2011 e 2012 l'ammontare del 2004 diminuito  del  1,4
per cento. 
    3.2.- Anche per l'art. 5, comma 3, della legge reg. Puglia n.  18
del  2012  varrebbero,  percio',  i  medesimi   motivi   di   censura
prospettati con riferimento all'art. 1, comma 2, della legge reg.  n.
11 del 2012, in quanto tale norma implicitamente  consentirebbe  alla
Regione di prorogare i contratti  a  tempo  determinato  previsti  da
quella disposizione, per di piu' senza necessita'  di  autorizzazione
da parte della Giunta regionale, pregiudicando il conseguimento degli
obiettivi di risparmio previsti dal piano  di  rientro  e  ponendosi,
pertanto, in contrasto con le disposizioni di cui all'art.  2,  commi
80 e 95, della legge n. 191 del 2009 e, conseguentemente, con  l'art.
117, terzo comma, Cost., che imporrebbe alle Regioni di rispettare  i
principi  di  coordinamento  finanziario  fissati   dal   legislatore
statale. 
    Inoltre,  secondo  la  ricorrente,  la  disposizione   impugnata,
richiamando l'art. 1, comma 2, della legge  reg.  Puglia  n.  11  del
2012, presupporrebbe il riferimento alle procedure di cui all'art. 3,
comma  40,  della  legge  reg.  n.  40  del  2007,  gia'   dichiarate
illegittime dalla Corte costituzionale, determinando  di  conseguenza
una violazione dell'art. 97 Cost. Infatti,  la  norma  qui  censurata
protrarrebbe nel tempo gli effetti di un meccanismo  di  reclutamento
gia'  dichiarato  illegittimo,  perche'  lesivo  del  principio   del
pubblico concorso. 
    Infine, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con il
principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., poiche', utilizzando una
disposizione gia'  dichiarata  illegittima,  e  dunque  non  piu'  in
vigore,   risulterebbe   «monca   ed   insuscettibile   di   ricevere
applicazione». 
    4.- Si e' costituita in giudizio  la  Regione  Puglia,  con  atto
depositato  nella  cancelleria  il   1°   ottobre   2012,   deducendo
l'infondatezza della censura prospettata. 
    4.1.- La difesa regionale preliminarmente richiama gli  argomenti
gia' sviluppati a sostegno dell'infondatezza del ricorso n.  105  del
2012, in particolare rammentando il carattere derogatorio della norma
di cui all'art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 11  del  2012,
il  suo  esplicito  rispetto  dei  limiti  di  spesa  stabiliti   dal
legislatore statale e la circostanza che i risparmi considerati dalla
citata legge reg. n. 2 del 2011 sarebbero riferiti al blocco del turn
over per il personale a tempo indeterminato.  La  norma  oggetto  del
ricorso n. 105 del 2012, invece, individuerebbe una platea di  medici
immediatamente impiegabili per far fronte ad una situazione di  grave
emergenza  organizzativa  ed  assistenziale,  da  assumersi  a  tempo
determinato. 
    4.2.- La medesima difesa poi evidenzia che  l'art.  5,  comma  1,
della legge reg. Puglia n. 18  del  2012  assicura  il  rispetto  dei
limiti di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010,
con riferimento alla stipula di contratti a tempo determinato. 
    4.3.- L'art. 5, comma 3, oggetto di censura, garantirebbe che non
siano superati i limiti di spesa posti dal legislatore statale  -  in
particolare quelli di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge  n.
78 del 2010 - poiche' prevede che le proroghe possano  avvenire  solo
all'esito della ricognizione delle disponibilita' finanziarie,  fermi
restando i vincoli di contabilita' pubblica e il rispetto dei  limiti
finanziari invalicabili.  Nessuna  violazione  dell'art.  117,  terzo
comma, Cost., ossia dei principi fondamentali di coordinamento  della
finanza pubblica stabiliti dal legislatore statale, potrebbe, dunque,
essere addebitata alla disposizione regionale portata all'esame della
Corte. 
    4.4.- Il richiamo al personale gia' interessato  dalla  procedura
di stabilizzazione indetta a suo tempo in base all'art. 3, comma  40,
della legge reg. Puglia n. 40 del 2007 e dichiarata  illegittima  non
configurerebbe, infine, una violazione degli artt. 3 e  97  Cost.  La
norma regionale impugnata  riguarderebbe  un'ipotesi  eccezionale  di
avvalimento  a  tempo  determinato,  laddove  la   norma   dichiarata
illegittima riguardava la stabilizzazione a tempo  indeterminato  del
personale. Pertanto, non si  produrrebbe  alcuna  reiterazione  degli
effetti   delle   procedure   di   stabilizzazione,   in   violazione
dell'obbligo del pubblico concorso. 
    Infine, la norma in questione non  sarebbe  viziata  nemmeno  per
irragionevolezza, poiche'  si  limiterebbe  a  prevedere  un  rimedio
eccezionale a garanzia d'interessi  primari,  come  il  diritto  alla
salute, attraverso l'impiego di  personale  gia'  qualificato,  senza
sconfinare  dai  limiti  di  spesa  vigenti  ne'  compromettendo   il
raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro. 
    5.- Successivamente all'instaurazione del presente giudizio,  con
l'art. 14 della legge della Regione Puglia 28 dicembre  2012,  n.  45
(Disposizioni per la formazione del bilancio  di  previsione  2013  e
bilancio  pluriennale  2013-2016  della  Regione  Puglia)  e'   stato
abrogato l'intero art. 5 della legge reg.  Puglia  n.  18  del  2012,
comprensivo del comma 3, censurato dal ricorso n. 117 del 2012. 
    6.- Il Presidente del Consiglio ha depositato  nella  Cancelleria
il 20 febbraio 2013 ulteriore memoria,  con  riferimento  al  ricorso
appena citato. 
    Il  ricorrente  ripercorre   le   argomentazioni   gia'   svolte,
insistendo   per   l'accoglimento   della   questione   promossa   ed
evidenziando che l'abrogazione dell'art. 5 della legge reg. Puglia n.
18 del 2012 da parte dell'art. 14, comma 1,  della  successiva  legge
reg. n. 45 del 2012 non avrebbe  fatto  venire  meno  l'interesse  al
ricorso,  non  potendosi  escludere  che  la  norma  abbia   ricevuto
attuazione durante il periodo di vigenza. 
    7.- Nel  corso  dell'udienza  pubblica  la  difesa  regionale  ha
depositato documentazione  proveniente  dalla  Giunta  della  Regione
Puglia (area delle Politiche per la  Promozione  della  Salute  delle
Persone e delle Pari Opportunita'), attestante che la  norma  di  cui
all'art. 5, comma 3, della  predetta  legge  reg.  n.  18  del  2012,
successivamente abrogata, non ha ricevuto medio tempore applicazione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato il 13-17 luglio 2012, depositato presso la cancelleria  il
17 luglio 2012 e iscritto al registro ricorsi n.  105  del  2012,  ha
impugnato l'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Puglia  15
maggio  2012,  n.  11  (Misure  urgenti  per  l'accelerazione   della
determinazione delle dotazioni organiche delle aziende  ed  enti  del
servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale). 
    1.1.- La disposizione impugnata prevede che gli enti del servizio
sanitario regionale, nelle more del completamento delle procedure per
la copertura dei posti vacanti, si avvalgano, a tempo  determinato  e
senza oneri aggiuntivi rispetto al livello di spesa sostenuto per  la
medesima voce di costo nell'esercizio 2011, del personale selezionato
in base all'esito delle procedure  indicate  all'art.  3,  comma  40,
della  legge  della  Regione  Puglia  31   dicembre   2007,   n.   40
(Disposizioni per la formazione del bilancio  di  previsione  2008  e
bilancio pluriennale  2008-2010  della  Regione  Puglia),  dichiarate
costituzionalmente illegittime da questa Corte con sentenza n. 42 del
2011. 
    Secondo il ricorrente,  la  norma  censurata  contrasterebbe  con
numerosi  principi  fondamentali  di  coordinamento   della   finanza
pubblica stabiliti dal legislatore statale, anche in  riferimento  al
piano di rientro al quale la Regione Puglia e'  tuttora  assoggettata
e,  di  conseguenza,  violerebbe  l'art.  117,  terzo  comma,   della
Costituzione. 
    Sarebbero, altresi', violati gli artt. 3 e 97 Cost.,  considerato
che la disposizione  censurata  consente  l'assunzione  di  personale
selezionato in base a  una  procedura  dichiarata  costituzionalmente
illegittima da questa Corte. 
    2.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato il 23-27 agosto 2012, depositato nella  cancelleria  della
Corte il 31 agosto 2012 e iscritto al registro  ricorsi  n.  117  del
2012, ha poi impugnato l'art. 5, comma 3, della legge  della  Regione
Puglia 3 luglio 2012, n.  18  (Assestamento  e  prima  variazione  al
bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012),   che
consente, a certe  condizioni,  di  prorogare  i  contratti  a  tempo
determinato previsti dall'art. 1 della legge reg. Puglia  n.  11  del
2012,  senza  previa  autorizzazione  della   Giunta   regionale,   a
differenza di quanto il medesimo articolo dispone per  altre  ipotesi
di  assunzione  di  personale.  Tale  norma  violerebbe  i   medesimi
parametri evocati dal precedente ricorso (artt. 3, 97  e  117,  terzo
comma, Cost.) e per le medesime ragioni. 
    3.-  In  ragione  della  connessione   oggettiva   tra   le   due
disposizioni censurate, i due  giudizi  possono  essere  riuniti  per
essere decisi congiuntamente. 
    4.- Occorre preliminarmente ricostruire il contesto normativo nel
quale le disposizioni in esame si inseriscono. 
    L'art. 3, comma 40, della legge reg. Puglia n.  40  del  2007  ha
previsto una procedura di stabilizzazione del personale  del  sistema
sanitario  regionale  gia'  in  servizio  con   contratto   a   tempo
determinato, basata su un concorso riservato. 
    La  Corte  costituzionale,  con  sentenza  n.  42  del  2011,  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale di tale disposizione,  per
contrasto con l'art. 97, terzo comma, Cost.,  considerando  che  essa
disponeva «una procedura selettiva interamente riservata, in  assenza
di alcuna peculiare ragione di interesse pubblico»  e  ritenendo  che
«la semplice circostanza  che  determinate  categorie  di  dipendenti
abbiano   prestato   attivita'    a    tempo    determinato    presso
l'amministrazione» non fosse una ragione sufficiente  a  giustificare
una deroga al principio del pubblico concorso. 
    In seguito, l'art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 11  del
2012 ha previsto che il personale, gia' selezionato ai sensi di  tale
procedura dichiarata costituzionalmente illegittima, fosse  impiegato
a  tempo  determinato  e  fino  all'espletamento  di   procedure   di
reclutamento per la copertura dei posti vacanti, per un  periodo  non
superiore ai sei mesi. 
    L'art. 5, commi 2 e 3, della legge reg. Puglia n. 18 del 2012  ha
successivamente  disposto  che  debbano  essere  sottoposte  ad   una
autorizzazione  della  Giunta  regionale  tutte   le   procedure   di
assunzione di personale a tempo determinato o con convenzioni  o  con
contratti di collaborazione coordinata o continuativa presso gli enti
e le aziende del servizio sanitario regionale, con l'eccezione  delle
proroghe dei contratti previsti all'art. 1 della legge reg. n. 11 del
2012, gia' censurati. 
    Il predetto art. 5 della legge reg. n. 18 del 2012 e'  stato  poi
abrogato dall'art. 14 della legge della Regione  Puglia  28  dicembre
2012,  n.  45  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio   di
previsione  2013  e  bilancio  pluriennale  2013-2016  della  Regione
Puglia), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. 
    5.- Alla  luce  di  questo  quadro  normativo,  la  questione  di
legittimita' costituzionale relativa all'art. 1, comma 2, della legge
reg. Puglia n. 11 del 2012 deve dichiararsi fondata,  per  violazione
dell'art. 97 Cost. 
    5.1.- Il legislatore regionale, infatti, con l'impugnato art.  1,
comma 2, della legge reg. n. 11 del 2012, ha previsto l'avvalimento a
tempo determinato di personale selezionato in base ad  una  procedura
dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 97
Cost.,  con  la  conseguenza  che  i  vizi  di  tale   procedura   si
ripercuotono anche sulla disposizione oggetto del presente giudizio. 
    Ne'  la  necessita'  di  garantire  la  continuita'   dell'azione
amministrativa, addotta dalla  resistente,  e'  ragione  di  per  se'
sufficiente a giustificare  una  deroga  al  principio  del  pubblico
concorso. 
    Contrasta, infatti, con l'art.  97  Cost.  l'utilizzazione  delle
graduatorie formatesi  all'esito  di  procedure  non  rispondenti  al
principio del pubblico concorso, sia quando  il  fine  e'  quello  di
assumere personale a tempo indeterminato, sia  quando  l'intendimento
e', come nel presente giudizio,  quello  di  instaurare  o  prorogare
contratti a tempo determinato. 
    5.2.- La Corte ha gia' notato «con preoccupazione che la  Regione
Puglia continua ad approvare  disposizioni  legislative  contrastanti
con  gli  artt.  3  e  97  Cost.,  senza  ottemperare  ai   giudicati
costituzionali» (sentenza n. 245 del  2012).  Questo  ricorso,  ormai
relativamente  frequente  da  parte  della   Regione,   a   procedure
dichiarate costituzionalmente illegittime, rappresenta, tra  l'altro,
una  violazione  del  giudicato  costituzionale  ex  art.  136  Cost.
Infatti, «il giudicato costituzionale e' violato non solo  quando  il
legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione  di
quella gia' ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche  laddove  la
nuova  disciplina  miri  a  perseguire  e  raggiungere,   "anche   se
indirettamente", esiti corrispondenti» (sentenze n. 245 del 2012,  n.
223 del 1983, n. 88 del 1966 e n. 73 del 1963), come avviene nel caso
in esame, in cui la  legislazione  regionale,  pur  non  riproducendo
formalmente  la  procedura   di   stabilizzazione   gia'   dichiarata
illegittima, ne utilizza gli esiti in spregio ai  principi  enunciati
da questa Corte. 
    5.3.- Restano assorbite le ulteriori ragioni di censura. 
    6.- Con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale
relativa all'art. 5, comma 3, della legge reg. Puglia n. 18 del 2012,
deve essere dichiarata la cessazione della  materia  del  contendere,
considerato che  la  norma  oggetto  di  censura  e'  stata  abrogata
dall'art. 14 della successiva legge reg.  n.  45  del  2012  e  medio
tempore non ha ricevuto applicazione (ex plurimis, sentenze n. 3  del
2013 e n. 192 del 2011). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  1,
comma 2, della legge della Regione  Puglia  15  maggio  2012,  n.  11
(Misure  urgenti  per  l'accelerazione  della  determinazione   delle
dotazioni organiche delle aziende  ed  enti  del  servizio  sanitario
regionale e di tutela assistenziale); 
    2) dichiara la cessazione della materia del contendere in  ordine
alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5,  comma  3,
della legge della Regione Puglia 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e
prima  variazione  al  bilancio   di   previsione   per   l'esercizio
finanziario 2012), promossa, in riferimento agli artt. 3, 97  e  117,
terzo comma, della Costituzione, dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con il ricorso n. 117 del 2012. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2013. 
 
                                F.to: 
                     Luigi MAZZELLA, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI