N. 80 SENTENZA 24 aprile - 3 maggio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Energia - Norme della Regione  siciliana  -  Impianti  alimentati  da
  fonti rinnovabili - Piano energetico  e  ambientale  della  Regione
  siciliana  (PEARS)  e   relative   Linee   Guida,   approvate   con
  deliberazione della Giunta regionale - Impugnazione di talune norme
  contenute nelle Linee Guida, asseritamente "legificate"  in  virtu'
  di un  rinvio  effettuato  da  legge  regionale  -  Esclusione  che
  trattisi di rinvio recettizio o materiale, con efficacia  novatrice
  della fonte - Inammissibilita' delle questioni  -  Assorbimento  di
  ulteriori profili. 
- Legge della Regione siciliana 12 maggio 2010, n. 11, art. 105. 
- Costituzione, artt. 3, 41, 117,  secondo  e  terzo  comma,  e  120;
  statuto della Regione siciliana, art. 14. 
(GU n.19 del 8-5-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Luigi MAZZELLA; 
Giudici :Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,
  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo   GROSSI,   Giorgio
  LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario
  Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  105
della  legge  della  Regione  siciliana  12  maggio   2010,   n.   11
(Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010),  promossi
dal Consiglio di giustizia amministrativa per  la  Regione  siciliana
con  quattro  ordinanze  del  19  dicembre  2011  e   dal   Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, con ordinanza del 24  maggio
2012, rispettivamente iscritte ai numeri 66, 67, 68,  83  e  192  del
registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica, numeri 17, 20 e 38, prima serie speciale, dell'anno 2012. 
    Visti gli atti di costituzione  della  Regione  siciliana,  della
S.E.R. Societa' Energie Rinnovabili s.p.a., della S.E.R.  1  Societa'
Energie Rinnovabili 1 s.p.a. e della Alin s.p.a.; 
    udito nell'udienza pubblica del 13 marzo 2013 il Giudice relatore
Alessandro Criscuolo; 
    uditi gli avvocati Marina Valli per la Regione  siciliana,  Carlo
Comande' per la S.E.R. Societa' Energie Rinnovabili s.p.a. e  per  la
S.E.R. 1 Societa' Energie Rinnovabili 1 s.p.a. e Francesco Surdi  per
l'Alin s.p.a. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Consiglio  di  giustizia  amministrativa  per  la  Regione
siciliana, con ordinanza del 19 dicembre 2011 (r.o. n. 66 del  2012),
ha sollevato, in riferimento agli articoli  3,  41,  117,  secondo  e
terzo comma, 120 della Costituzione, nonche'  all'articolo  14  dello
statuto della detta Regione, approvato  con  Regio  decreto-legge  15
maggio  1946,  n.  455,  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'articolo 105 della legge della Regione siciliana approvata il 12
maggio 2010, n. 11  (Disposizioni  programmatiche  e  correttive  per
l'anno  2010).  Tali   disposizioni,   a   parere   del   rimettente,
determinerebbero una  «legificazione»  delle  Linee  Guida  al  Piano
Energetico Ambientale della Regione Sicilia (d'ora in avanti  PEARS),
approvate con deliberazione della Giunta  regionale  del  3  febbraio
2009  e  si  porrebbero  in  contrasto  con  i   suddetti   parametri
costituzionali, nella parte in cui prevedono: 
    - alla lettera d),  del  punto  2,  l'obbligo  di  allegare  alla
richiesta di autorizzazione la dichiarazione, da  parte  di  primaria
Compagnia  di  assicurazione,  della  disponibilita'  alla  copertura
assicurativa  dei  rischi  da  mancata  erogazione  del  servizio  di
fornitura elettrica all'ente gestore di rete; 
    - alla lettera e), del punto 2, l'obbligo della comunicazione, ai
fini della celerita' dei procedimenti, della  sede  legale  istituita
dal richiedente in  Sicilia  e  l'impegno  al  suo  mantenimento  nel
territorio   della   Regione    per    il    tempo    di    efficacia
dell'autorizzazione; 
    -  al  punto  10,  l'obbligo  per  il  soggetto  autorizzato   di
rilasciare, anteriormente all'inizio dei lavori e pena  l'inefficacia
dell'autorizzazione, idonee garanzie a favore della Regione; 
    - al punto 21, che gli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili di potenza superiore a 10 MW debbano essere realizzati ad
una distanza l'uno dall'altro non inferiore a 10 KM  o,  comunque,  a
distanza congrua sulla base di adeguata motivazione (r.o. n.  66  del
2012). 
    2.- Il rimettente riferisce che la  dante  causa  della  societa'
S.E.R. 1 Societa' Energie  Rinnovabili  1  s.p.a.,  con  due  istanze
presentate    nell'anno    2007,    ha    richiesto    il    rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 12 del decreto legislativo  29
dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti  energetiche
rinnovabili  nel   mercato   interno   dell'elettricita'),   per   la
realizzazione di due impianti eolici  destinati  alla  produzione  di
energia elettrica; che, nelle more del procedimento  istruttorio,  e'
entrato in vigore il PEARS, approvato con deliberazione della  Giunta
regionale  n.  1  del  3  febbraio  2009,  emanata  con  decreto  del
Presidente della Regione siciliana in data 9 marzo  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del  27  marzo
2009, del quale era  espressamente  prevista  l'applicabilita'  anche
alle domande gia' in itinere. 
    La  S.E.R.  1  s.p.a.,  con  ricorso  presentato   al   Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia sede  di  Palermo  (d'ora  in
avanti, TAR), ha  impugnato  gli  atti  di  approvazione  del  PEARS,
sostenendo, in via principale, l'inapplicabilita' delle  prescrizioni
previste dal nuovo piano alle domande di autorizzazione in precedenza
presentate  ed,  in  via  gradata,  l'illegittimita'  di   molteplici
disposizioni. 
    Il TAR, accogliendo pressoche' in toto il ricorso,  ha  in  primo
luogo stabilito che il Piano, avendo natura  regolamentare,  non  era
applicabile a domande presentate prima della sua entrata  in  vigore,
pena la violazione dell'art. 11 delle  disposizioni  sulla  legge  in
generale; inoltre, nonostante il sopravvenuto  difetto  di  interesse
della ricorrente, ha annullato le seguenti  prescrizioni:  necessita'
per l'impresa richiedente di stabilire una sede  legale  in  Sicilia;
necessita' di documentazione attestante la  disponibilita'  giuridica
dell'area dell'impianto;  necessita'  di  comunicazione  del  gestore
della rete  attestante  la  capacita'  di  quest'ultima  di  ricevere
l'energia   prodotta   dal   nuovo   impianto;    necessita'    della
partecipazione alla Conferenza  dei  servizi,  in  ogni  caso,  della
Soprintendenza ai Beni Culturali Ambientali; possibile imposizione da
parte  della  Conferenza  di  misure  di  mitigazione  ambientale   e
compensazione; necessita' di allegare alla richiesta l'impegno di una
Compagnia di assicurazione di rilasciare, in caso di  autorizzazione,
adeguata copertura assicurativa; prestazione  di  idonee  garanzie  a
favore della Regione prima dell'inizio dei lavori; necessita' di  una
distanza di almeno 10 Km tra impianti di potenza superiore a 10 MW. 
    Il rimettente prosegue esponendo che la sentenza del TAR e' stata
impugnata con  atto  di  appello  dalla  soccombente  Amministrazione
regionale, la quale ne ha chiesto l'annullamento  previa  sospensione
dell'esecutivita'. 
    Nel giudizio  a  quo  si  e'  costituita  la  societa'  appellata
chiedendo il rigetto del gravame. 
    Il Consiglio rimettente, con suo  provvedimento,  ha  sospeso  la
esecutivita' della sentenza  impugnata;  le  parti  hanno  presentato
memorie e repliche, insistendo nelle conclusioni. 
    All'udienza dell' 8 giugno 2011 l'appello e' stato trattenuto  in
decisione. 
    In punto  di  diritto  il  Consiglio  osserva  che,  al  fine  di
enucleare i punti salienti della controversia in esame, si deve porre
in evidenza che, con la sentenza indicata,  il  TAR  ha  ritenuto  il
PEARS atto di natura regolamentare. Inoltre, in virtu' del  principio
d'irretroattivita'   delle   norme   regolamentari,   ha   dichiarato
l'inapplicabilita' del piano stesso alle richieste di  autorizzazione
per la realizzazione di impianti di produzione di  energia  elettrica
da   fonti    rinnovabili    o    alternative,    presentate    prima
dell'approvazione di esso, come quella della societa' appellata;  ha,
tuttavia, scrutinato la  coerenza  di  alcune  previsioni  del  piano
rispetto  alla  normativa  primaria  statale  ed  ha   annullato   le
prescrizioni innanzi indicate. 
    Con il primo motivo di impugnazione  l'Amministrazione  regionale
pone in evidenza l'errore in cui  e'  incorso  il  TAR  allorche'  ha
qualificato l'intero PEARS come atto regolamentare. Oltre  che  delle
Linee Guida dettate dalla Giunta, delle  quali  sarebbe  pacifica  la
natura regolamentare, il piano consterebbe di un documento (elaborato
con il contributo di vari  Dipartimenti  Universitari)  che  affronta
l'intero spettro delle problematiche  relative  allo  sviluppo  della
domanda e dell'offerta di energia elettrica in  ambito  regionale  in
chiave  programmatica   e,   dunque,   con   valenza   essenzialmente
conformativa. 
    Al riguardo, il rimettente osserva come le considerazioni  svolte
dall'Amministrazione   appellante   siano   condivisibili,   ma   non
rilevanti, dal momento che la  sentenza  del  TAR  -  ad  avviso  del
rimettente - avrebbe ad oggetto esclusivo le  Linee  Guida  approvate
dalla Giunta in sostituzione di quelle contenute nell'allegato  A  al
progetto di  PEARS  sottoposto  alla  Giunta  stessa  dal  competente
assessore. 
    Il presente giudizio concernerebbe esclusivamente le Linee  Guida
e cioe' l'atto avente valenza normativa e non il PEARS  inteso  quale
documento programmatorio. 
    Con il secondo motivo, l'amministrazione appellante sostiene  che
la sentenza impugnata avrebbe errato  nel  ritenere  le  Linee  Guida
inapplicabili alle istanze  proposte  prima  della  loro  entrata  in
vigore. 
    Al riguardo  il  rimettente  osserva  che  «questo  mezzo  e'  da
ritenersi fondato in base alla regola della immediata  applicabilita'
nel procedimento in corso della norma sopravvenuta». 
    In ossequio al principio tempus regit actum ciascuna  fattispecie
dovrebbe realizzarsi nell'osservanza della norma vigente  al  momento
in cui questa si perfeziona, con la conseguenza  che  ciascuno  degli
atti che si susseguono nella sequenza procedimentale dovrebbe  essere
posto  in  essere  nel  rispetto  della  norma  vigente  al   momento
dell'emissione. 
    Pertanto, l'atto finale del procedimento, cioe'  l'autorizzazione
- in difetto di norme transitorie  -  dovrebbe  essere  adottato  nel
rispetto  di  quanto  previsto  dal  nuovo  regolamento,   risultando
irrilevante sotto questo specifico motivo l'affidamento maturato  dal
titolare dell'interesse  pretensivo  alla  luce  del  vecchio  quadro
normativo (restando impregiudicate eventuali  questioni  risarcitorie
derivanti  dalla  pretesa  inosservanza  dell'originario  termine  di
conclusione del procedimento). Come, poi,  rilevato  dall'Avvocatura,
anche le Linee Guida statali (Decreto ministeriale adottato ai  sensi
dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003) risulterebbero  generalmente
applicabili ai procedimenti in corso, con obbligo del  proponente  di
integrare la documentazione originariamente presentata. 
    Ad avviso del rimettente, alla luce delle argomentazioni esposte,
resterebbero assorbite tutte le osservazioni  svolte  dall'appellante
in ordine all'errore in procedendo in cui  sarebbe  incorso  il  TAR,
allorche' ha inteso comunque scrutinare le singole  disposizioni  del
piano, pur  avendone  decretato  l'inapplicabilita'  alle  iniziative
della ricorrente. 
    Sarebbe  evidente  che  la  sentenza  impugnata  (richiamando  il
criterio  legittimante  dell'operatore  di  settore  che  sembra  non
pertinente alla fattispecie)  non  si  e'  data  cura  di  verificare
adeguatamente se la ricorrente vantasse un interesse  processualmente
qualificato  all'ulteriore  impugnazione   di   norme   a   lei   non
applicabili. 
    Cio' posto, osserva il giudice a quo  che,  una  volta  stabilita
l'applicabilita' del regolamento alle iniziative non ancora  valutate
dalla Conferenza, da un  lato  la  richiamata  questione  processuale
perderebbe  rilevanza,  dall'altro,  lo   scrutinio   delle   singole
disposizioni si  imporrebbe  trattandosi  -  diversamente  da  quanto
sostiene l'Avvocatura - di norme impugnabili direttamente a causa del
loro contenuto analitico e immediatamente precettivo. 
    Tanto  premesso,  in  relazione  all'originaria  natura  ed  alla
immediata applicabilita' con conseguente diretta impugnabilita' delle
Linee Guida regionali,  dovrebbe  rilevarsi  che,  nelle  more  della
definizione del giudizio di appello, e'  entrata  in  vigore  (quando
l'esecutivita' della sentenza di primo grado era gia' stata  sospesa)
la legge della Regione siciliana n. 11 del 2010, e quindi l'art. 105,
comma 5, di essa. 
    Ad avviso del Collegio, si tratterebbe di una disposizione che  -
con  il  rinvio  recettizio,  nella  parte  finale,  al  decreto  del
Presidente  della  Regione  9  marzo  2009,  avente  ad  oggetto   la
emanazione della delibera della Giunta regionale 3 febbraio 2009,  n.
1, e quindi con il richiamo alle Linee  Guida  del  PEARS  -  avrebbe
prodotto l'effetto di «legificare» sostanzialmente le suddette  Linee
Guida,   come   sostenuto   dall'Avvocatura.   «Non   puo'    infatti
ragionevolmente  negarsi  -  come   fa   invece   l'appellata   nella
approfondita memoria del 18 maggio 2011 -  che  le  disposizioni  del
regolamento trovino oramai adeguata copertura legislativa». Pertanto,
premessa l'applicabilita'  delle  Linee  Guida  all'iniziativa  della
societa' appellata  e  preso  atto  del  sopravvenuto  recepimento  a
livello normativo superiore dell'originaria fonte  regolamentare,  il
rimettente osserva che «dovrebbe limitarsi  ad  accogliere  l'appello
dell'amministrazione e ad annullare la  sentenza  impugnata,  essendo
evidente,  secondo  il   consolidato   indirizzo   giurisprudenziale,
l'impraticabilita' di un sindacato di legittimita' amministrativa nei
confronti di un atto normativo primario». 
    Cio' posto, il rimettente osserva che, come chiarito dalla  Corte
costituzionale  (e'  citata  la  sentenza  n.  241  del   2008)   con
riferimento all'ipotesi  affine  delle  leggi  provvedimento  (volte,
cioe',  a  legificare  scelte  di  regola   spettanti   all'autorita'
amministrativa), la tutela dei soggetti incisi da tali atti  viene  a
connotarsi, stante la  preclusione  di  un  sindacato  da  parte  del
giudice  amministrativo,   secondo   il   regime   tipico   dell'atto
legislativo  adottato,  trasferendosi  dall'ambito  della   giustizia
amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale. 
    Dovendo, quindi, fare applicazione dell'art. 105 della legge reg.
Sicilia n. 11 del 2010,  il  Consiglio  di  giustizia  amministrativa
riconosce, «in linea generale  e  salvo  quanto  poi  si  dira'»,  la
fondatezza  delle  critiche  svolte  dall'appellante  alla   sentenza
impugnata,  svolgendo  al  riguardo  una  serie  di   considerazioni.
All'esito dichiara di dubitare della legittimita'  costituzionale  di
alcune disposizioni contenute nelle  Linee  Guida  citate  e  ritiene
dimostrata, alla luce di quanto sopra osservato, la  rilevanza  delle
relative questioni. 
    «Infatti, l'annullamento della  sentenza  impugnata  per  effetto
della legificazione  delle  norme  regolamentari  da  essa  annullate
presuppone la legittimita'  costituzionale  -sui  punti  che  ora  si
esamineranno - della norma legificante». 
    Il Collegio precisa che alla Corte costituzionale debbono  essere
sottoposte solo «quelle problematiche concretamente  controverse  nel
presente giudizio», dovendosi ritenere irrilevante ogni pur possibile
dubbio di costituzionalita' riguardante profili delle Linee Guida non
evocati in questa fase del giudizio (quale, ad esempio, quello  della
priorita'  dell'esame  delle   iniziative   a   filiera   interamente
regionale). 
    In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a  quo  reputa
necessario premettere alcuni  rilievi  sulle  competenze  legislative
della Regione Sicilia in materia di produzione di  energia  da  fonti
rinnovabili. 
    Come osservato dal TAR, per costante giurisprudenza  della  Corte
costituzionale a partire dalla sentenza n. 383 del 2005,  la  materia
in  oggetto  sarebbe  riconducibile  alla  «produzione  trasporto   e
distribuzione nazionale dell'energia» e sarebbe, quindi,  oggetto  di
legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Cio' varrebbe, ai sensi dell'art. 10 della  legge  costituzionale
n. 3 del 2001, anche per le  Regioni  il  cui  statuto  speciale  non
contempli l'indicato ambito materiale (e' citata la sentenza  n.  168
del 2010). 
    Ad avviso del rimettente, questo  sarebbe  il  caso  anche  della
Regione Sicilia, non potendosi condividere la  tesi  dell'Avvocatura,
secondo  cui  la  materia  in  esame  andrebbe  ricondotta  a  quella
dell'industria  e  commercio,   oggetto   di   competenza   esclusiva
legislativa regionale, ai sensi dell'art. 14,  comma  primo,  lettera
d), dello statuto. 
    Ne conseguirebbe che la competenza legislativa  esercitata  dalla
Regione Sicilia, la' dove con l'art. 105 citato ha recepito a livello
primario le Linee Guida regolamentari, sarebbe di tipo concorrente e,
quindi, subordinata al rispetto dei principi sanciti in detta materia
dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003. 
    Cio' posto con riferimento al  punto  2,  della  lettera  d),  il
rimettente pone in rilievo che il TAR ha annullato tale  prescrizione
rilevando che la stessa non  appare  funzionale  alla  tutela  di  un
interesse pubblico di cui sia titolare la Regione. 
    Al riguardo il rimettente osserva che detta disposizione  per  un
verso esorbita - oltre che dalle competenze legislative regionali  di
cui all'art. 14 dello statuto - dalle attribuzioni autorizzatorie che
l'art. 12  del  citato  d.lgs.  demanda  alle  Regioni;  per  l'altro
«impinge  direttamente  nell'ambito  dei  rapporti  contrattuali  tra
produttori di energia e gestore  della  rete,  disciplinato  in  modo
uniforme a livello nazionale». 
    Pertanto, l'art. 105 della legge regionale n. 11  del  2010,  nel
recepire il punto 2, lettera d) delle Linee Guida  -  ad  avviso  del
rimettente - risulterebbe in contrasto con l'art.  14  dello  statuto
regionale e con l'art.117, secondo comma,  Cost.,  il  quale  riserva
alla  potesta'  legislativa  esclusiva   dello   Stato   la   materia
dell'ordinamento civile; inoltre, sarebbe in contrasto con lo  stesso
art. 117,  terzo  comma,  Cost.  nella  parte  in  cui  demanda  alla
competenza  legislativa  concorrente   delle   Regioni   la   materia
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». 
    Con riferimento alla lettera e) del punto 2 delle Linee Guida, il
Consiglio pone in rilievo che il TAR ha annullato detta disposizione,
ritenendola in contrasto, oltre che con i principi comunitari in tema
di liberta' di stabilimento e della libera prestazione  dei  servizi,
anche con il criterio  di  ragionevolezza,  in  quanto  l'adempimento
richiesto sarebbe sproporzionato rispetto all'esigenza  di  garantire
celeri comunicazioni procedimentali. 
    Ad avviso del rimettente detta prescrizione,  anche  interpretata
secondo  tale  limitato  senso,  introdurrebbe  in  ogni   caso   una
ingiustificata e protezionistica discriminazione tra  le  imprese  su
base territoriale, un ostacolo alla libera circolazione delle persone
e delle cose tra  le  Regioni  e,  comunque,  una  sia  pure  larvata
limitazione della liberta' economica dell'impresa appellata, la quale
risulta avere una sede legale e operativa  in  altra  Regione.  Detta
prescrizione verrebbe a configurare una condizione di  ammissibilita'
della richiesta non contemplata dall'art. 12 del d.lgs.  n.  387  del
2003 e irragionevolmente destinata ad essere mantenuta anche dopo  il
rilascio dell'autorizzazione. 
    Ne  conseguirebbe  che  la  norma  censurata,   recependo   detta
prescrizione - ad avviso del collegio rimettente  -  si  porrebbe  in
contrasto con gli artt. 3, 41 e 120 Cost. e con lo stesso  art.  117,
terzo comma, Cost.,  nella  parte  in  cui  demanda  alla  competenza
legislativa  concorrente  delle  Regioni  la   materia   «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». 
    Con riferimento al punto 10  delle  Linee  Guida,  il  rimettente
rileva che il Tar ha ritenuto viziata detta disposizione per assoluta
indeterminatezza, non essendo chiaro quale tipologia di garanzia  sia
richiesta  e  rispetto  a  quale  parametro  possa   valutarsene   la
congruita'. Ad  avviso  dell'appellante  tale  prescrizione  realizza
l'esigenza  di  garantire   l'effettiva   costruzione   dell'impianto
autorizzato. 
    Al riguardo, osserva il Collegio che detta disposizione, oltre  a
demandare   alla   Regione   un    apprezzamento    irragionevolmente
discrezionale,  esorbiterebbe  dalle  competenze  autorizzatorie  che
l'art. 12 del d.lgs. citato demanda  alle  Regioni.  La  disposizione
censurata, inoltre,  subordinerebbe  l'efficacia  del  titolo  ad  un
adempimento contrattuale da parte del beneficiario (la prestazione di
garanzia in favore della Regione autorizzante) non previsto a livello
nazionale e del quale non si comprenderebbe la finalita'. 
    Sussisterebbe, pertanto, contrasto con gli artt. 3, 117,  secondo
e terzo comma, Cost., in materia di ordinamento civile, e in  materia
di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». 
    Con riferimento, infine, al punto 21 delle Linee Guida,  in  tema
di limiti di potenza e distanze, il rimettente osserva che il  TAR  -
il quale ha annullato la prescrizione perche' viziata per eccesso  di
potere e disparita' di trattamento -  ha  ritenuto  che  il  criterio
adottato in merito alle distanze minime non risulterebbe ancorato  ad
alcun plausibile parametro scientifico. 
    Il giudice a quo, invece, afferma  che  la  individuazione  della
distanza  minima,  come  sostiene   l'appellata,   non   risulterebbe
effettuata sulla scorta di criteri predefiniti, idonei a  dimostrarne
l'effettiva ragionevolezza e congruita'. 
    A parte tale profilo, osserva il Collegio come sia noto  che,  in
base all'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, l'indicazione
di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche  tipologie
di impianti potrebbe avvenire soltanto  sulla  base  di  Linee  Guida
approvate nella Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed  ampliamento  delle  attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
materie e i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province
e dei Comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), su
proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro per i beni e le attivita' culturali. 
    Come affermato in  piu'  occasioni  dalla  Corte  costituzionale,
l'emanazione delle Linee Guida nazionali per il corretto  inserimento
nel paesaggio di tali impianti sarebbe da ritenere espressione  della
competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. 
    Ne conseguirebbe che l'individuazione - in un momento in  cui  le
Linee Guida nazionali non  erano  state  adottate  -  di  criteri  di
distribuzione territoriale preclusivi all'installazione  di  impianti
eolici  e  fotovoltaici,  non   ottemperando   alla   necessita'   di
ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito in
ossequio  al  principio  di  leale  cooperazione,   risulterebbe   in
contrasto con il citato art. 12, comma 10,  del  d.lgs.  n.  387  del
2003. 
    Pertanto, a giudizio del Collegio,  sussisterebbe  contrasto  con
l'art. 3 e con l'art. 117, terzo comma,  Cost.  nella  parte  in  cui
rinvia alla  competenza  legislativa  concorrente  delle  Regioni  in
materia  di  «produzione,   trasporto   e   distribuzione   nazionale
dell'energia». 
    Sulla base delle considerazioni che precedono,  il  Consiglio  di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana  solleva  questioni
di legittimita' costituzionale dell'art. 105, comma  5,  della  legge
reg. sic. n. 11 del 2010, recante «legificazione delle Linee Guida al
PEARS approvate con deliberazione della G. R. n.  1  del  3  febbraio
2009», nei termini sopra indicati. 
    3.- Con atto depositato in data 11 maggio 2012, si e'  costituita
nel presente  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  la  Regione
siciliana, in persona del presidente  pro  tempore,  rappresentata  e
difesa dall'Avvocatura regionale,  chiedendo  che  la  questione  sia
dichiarata inammissibile o infondata. 
    Dopo aver proceduto ad  un  riepilogo  delle  argomentazioni  del
collegio rimettente, la difesa della Regione siciliana, in  punto  di
diritto osserva quanto segue. 
    In ordine alla questione pregiudiziale, il rimettente non avrebbe
posto  in  essere  il  tentativo  di  interpretare  la   disposizione
impugnata in modo da renderla  conforme  al  dettato  costituzionale,
atteso  che  il  principio  di  conservazione  degli  atti  giuridici
comporta  che  le  leggi   non   si   dichiarano   costituzionalmente
illegittime se esiste la possibilita' di  dare  loro  un  significato
compatibile con i precetti costituzionali (ex plurimis  viene  citata
l'ordinanza n. 115 del 2005); al riguardo sono, altresi', evocate  le
ordinanze nn. 464 e 85 del 2007 e n. 89 del 2005. 
    Ad avviso della difesa regionale - posto che la  norma  impugnata
rinvia al dettagliato regolamento di cui  alle  Linee  Guida,  aventi
natura e finalita' amministrative con le garanzie proprie del  giusto
procedimento, e che la predetta legge regionale di mero  rinvio  alle
stesse non attribuisce ad esse  valore  di  legge  e  non  assume  il
significato di conversione dell'atto contenente le Linee Guida -  gli
eventuali vizi dei provvedimenti di emanazione adottati dalla  Giunta
regionale,  nonche'   le   eventuali   violazioni   dello   specifico
procedimento  amministrativo  di  formazione,  adozione,  verifica  e
partecipazione non  rimarrebbero  sottratti  all'ordinario  sindacato
giurisdizionale sulle scelte amministrative incidenti  su  situazioni
giuridiche soggettive (sul punto sono evocate le sentenze n. 226  del
1999 e n. 143 del 1989). 
    Inoltre,  l'ordinanza  di  rimessione   non   fornirebbe   alcuna
spiegazione circa le ragioni  per  le  quali  la  norma  impugnata  -
sopravvenuta rispetto all'instaurazione del giudizio di  appello,  il
cui atto introduttivo  e'  stato  depositato  il  13  aprile  2010  -
dovrebbe trovare applicazione nel medesimo giudizio, carenza  che  si
tradurrebbe in vizio di carente  motivazione  sulla  rilevanza  della
questione (sotto tale profilo e' richiamata l'ordinanza  n.  101  del
2011). 
    Sempre in punto di inammissibilita', la Regione  osserva  che  il
rimettente  sembra  avere  esaurito  la  potesta'   decisionale   non
risultando,  dal  contenuto  dell'ordinanza  di  rimessione,  se   la
concessa misura cautelare si sia fondata, quanto al fumus boni iuris,
sulla non manifesta  infondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale (e' citata la sentenza n. 25 del 2006), poiche' in tal
caso  la  sospensione  dell'efficacia  del  provvedimento   impugnato
sarebbe di carattere  provvisorio  sino  alla  ripresa  del  giudizio
cautelare dopo l'incidente di legittimita' costituzionale. 
    Ancora, per quanto concerne i parametri che si assumono  violati,
la difesa regionale rileva come le motivazioni addotte  a  fondamento
della loro violazione siano apodittiche e non pertinenti, sicche'  le
censure  dovrebbero  essere  dichiarate  inammissibili  per  assoluta
genericita'. 
    Analoghe  considerazioni  sarebbero  valide  per  la   violazione
dell'art. 14 dello statuto; si tratterebbe di censure  generiche  che
non  consentirebbero  di  individuare  quale  materia  di  competenza
esclusiva della Regione Sicilia sia stata violata.  Ne  conseguirebbe
ulteriormente  l'impossibilita'  di  valutare  la   rilevanza   della
questione ai fini della decisione del giudizio a quo  (e'  richiamata
la sentenza n. 360 del 2010). 
    Sempre in punto di inammissibilita', in ordine  ai  parametri  di
cui agli artt. 117, secondo comma (ordinamento civile) e terzo comma,
(produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia), e 120
Cost., si osserva che l'ordinanza «sembra sottrarsi  all'insegnamento
di codesta Corte  la  quale  ha  costantemente  ribadito,  sin  dalla
sentenza  n.  213  del  2003,  la   necessita'   di   tenere   conto,
nell'individuazione  del  parametro   di   costituzionalita',   della
perdurante vigenza delle forme e condizioni  di  autonomia  stabilite
negli  Statuti  speciali  e,  dunque,  l'impossibilita'  di  invocare
direttamente ed unicamente norme  del  Titolo  V  della  Costituzione
senza argomentare sull'applicabilita' dell'art. 10 della legge  cost.
n. 3 del 2001». Al riguardo, la difesa regionale prosegue  osservando
che in tale ipotesi sarebbero inammissibili i ricorsi dello Stato nei
confronti di leggi delle Regioni autonome a statuto speciale i quali,
nel caso in cui intendano far valere la  violazione  del  riparto  di
competenze, dovrebbero  essere  fondati  sulla  ricostruzione  di  un
parametro articolato, nel quale siano considerate sia le attribuzioni
riconosciute alle titolari della potesta' legislativa  dagli  statuti
speciali,  sia  quelle  loro  spettanti  in  seguito   alla   riforma
costituzionale del 2001. Sotto tale profilo e' richiamata la sentenza
n. 8 del 2004. 
    Ebbene, la medesima censura di inammissibilita'  refluirebbe  sui
ricorsi delle Regioni autonome  a  statuto  speciale,  ove  invochino
norme del nuovo Titolo V senza argomentare circa l'applicabilita', ai
sensi dell'art.  10  della  legge  cost.  n.  3  del  2001,  di  tali
disposizioni (e' richiamata la sentenza n. 424 del 2009). 
    A cio' farebbe eccezione il parametro costituito dal quinto comma
dell'art. 117 Cost., il quale fa esplicito riferimento,  tra  i  suoi
destinatari, anche alle Regioni speciali (e' citata  la  sentenza  n.
239 del 2004). 
    Pertanto, in ossequio al detto orientamento  ribadito  anche  con
l'ordinanza n. 250 del 2007  e  la  sentenza  n.  360  del  2010,  in
relazione a questioni incidentali, il rimettente -  ad  avviso  della
difesa regionale - avrebbe dovuto  «fornire  elementi  riguardo  alla
possibile estensione anche alla Regione Siciliana delle  disposizioni
contenute  nella  Costituzione  in  ordine  alla  suddivisione  delle
competenze legislative tra lo Stato e la Regione stessa (sentenza  n.
360 del 2010).  L'ordinanza  di  rimessione,  invece,  prescinderebbe
dall'indicare le ragioni per le quali le disposizioni  costituzionali
garantirebbero una  maggiore  autonomia  della  regione  e  sarebbero
percio'  applicabili,  in  luogo  di  quelle  statutarie,  ai   sensi
dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001». 
    Infine, nel merito, la difesa regionale  osserva  che  dall'esame
del disposto della norma sospettata di illegittimita' costituzionale,
risulterebbe palese che il legislatore regionale non  ha  travalicato
il  limite  posto  dall'art.  14  dello   statuto   -   genericamente
individuato  -   che   circoscrive   l'esercizio   delle   competenze
legislative esclusive della Regione siciliana. 
    4.- Con atto depositato in data 16 maggio 2012, si e'  costituita
nel presente procedimento  la  societa'  S.E.R.  1  Societa'  Energie
Rinnovabili 1 s.p.a.,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata
inammissibile e, se ritenuta ammissibile, fondata. 
    In primo luogo, la parte privata osserva  che  l'art.  105  della
legge regionale n.  11  del  2010  non  puo'  considerarsi  idoneo  a
«legificare» le  disposizioni  recate  dalla  delibera  della  Giunta
regionale n. 1 del  2009,  trattandosi  di  norma  che  si  limita  a
disporre l'ultrattivita' della applicazione della  predetta  delibera
sino alla adozione del  nuovo  regolamento  recante  le  linee  guida
regionali in materia di fonti rinnovabili. Le disposizioni in  esame,
quindi, continuerebbero ad avere natura regolamentare,  e,  pertanto,
configurandosi  come  atti  amministrativi  a   contenuto   generale,
sarebbero soggette al sindacato  del  giudice  amministrativo  e  non
della Corte costituzionale. Da cio' discenderebbe  l'inammissibilita'
della questione di legittimita' costituzionale in esame. 
    In subordine,  se  ritenuta  ammissibile,  la  questione  sarebbe
fondata,  in  ragione  dell'evidente  contrasto  esistente   tra   le
disposizioni oggetto  del  presente  giudizio  e  i  principi  recati
dall'art. 12 del d.lgs. n. 387  del  2003,  principi  che  dovrebbero
costituire il limite all'esercizio della potesta'  legislativa  della
Regione siciliana nella materia  della  produzione,  distribuzione  e
trasporto dell'energia, ai sensi dell'art. 117,  terzo  comma,  Cost.
Inoltre, le disposizioni di asserita «legificazione» della lettera d)
del punto 2  e  del  punto  10  della  detta  delibera  sarebbero  in
contrasto anche con l'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. 
    5.- Con memoria depositata in data 18 febbraio 2013  la  Societa'
S.E.R. 1 Societa'  Energie  Rinnovabili  s.p.a.  ha  ribadito  quanto
dedotto nella memoria di costituzione. 
    6.- In prossimita' dell'udienza di discussione  la  difesa  della
Regione  siciliana  ha  depositato  una  memoria  con  la  quale   ha
ulteriormente sviluppato le argomentazioni in precedenza  svolte.  In
particolare, essa si sofferma sul decreto presidenziale del 18 luglio
2012, n. 48, col quale e' stato emanato il nuovo regolamento, recante
norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge reg.  Sicilia
n. 11 del 2010. Al riguardo, rileva come la  questione  debba  essere
dichiarata inammissibile, in quanto lo  stesso  art.  105,  nel  fare
richiamo  all'art.  12  dello  statuto  regionale,  dispone  che   il
provvedimento debba avere la forma del  regolamento,  che  in  quanto
tale  potrebbe  essere  censurato  solo  in  sede  di  conflitto.  E'
richiamata, inoltre, la norma transitoria di cui  all'art.  13,  alla
luce della quale il nuovo regolamento  si  applica  alla  fattispecie
oggetto del  giudizio  a  quo,  nonche'  l'art.  1  del  detto  nuovo
regolamento il cui contenuto  non  fa  che  richiamare  la  normativa
statale in conformita' con le previsioni del d.m.  del  10  settembre
2010. Alla luce di queste considerazioni chiede che la  Corte  voglia
disporre la restituzione degli atti  al  giudice  rimettente  perche'
rivaluti la rilevanza della questione, e, nel  merito,  ribadisce  le
argomentazioni gia' svolte. 
    7.- Il Consiglio  di  giustizia  amministrativa  per  la  Regione
siciliana,  con  ordinanza  del  19  dicembre   2011,   solleva,   in
riferimento agli articoli 3, 117, secondo e  terzo  comma,  Cost.  ed
all'art. 14 dello Statuto  della  Regione  Siciliana,  approvato  con
r.d.l. n. 455 del  1946,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 105 della legge reg. Sicilia n. 11  del  2010,  recante,  a
parere del rimettente, «legificazione» delle  Linee  Guida  al  Piano
Energetico Ambientale della Regione Sicilia  (PEARS),  approvate  con
deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 2009, nella parte
in cui prevedono: 
    - alla lettera  d)  del  punto  2,  l'obbligo  di  allegare  alla
richiesta di autorizzazione la dichiarazione  da  parte  di  primaria
Compagnia  di  Assicurazione  della  disponibilita'  alla   copertura
assicurativa  dei  rischi  di  mancata  erogazione  del  servizio  di
fornitura elettrica all'ente gestore di rete; 
    -  al  punto  10,  l'obbligo  per  il  soggetto  autorizzato   di
rilasciare, anteriormente all'inizio del lavori e pena  l'inefficacia
dell'autorizzazione, idonee garanzie a favore della Regione; 
    - al punto 21, che gli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili di potenza superiore a 10 MW devono essere realizzati  ad
una distanza l'uno dall'altro non inferiore a 10 KM  o,  comunque,  a
distanza congrua sulla base di adeguata motivazione (r.o. n.  67  del
2012). 
    8.-  In  punto  di  fatto  il  giudice  rimettente  premette   di
pronunziare la citata ordinanza nell'ambito del giudizio  di  appello
proposto dalla  Presidenza  della  Regione  siciliana,  dalla  Giunta
regionale siciliana e dall'Assessorato regionale all'industria  (oggi
dell'energia e dei servizi di pubblica utilita'), contro la S.E.R.  -
Societa'  energie  rinnovabili  s.p.a.  -  per  l'annullamento  della
sentenza del TAR per la Sicilia, sede di  Palermo,  sezione  seconda,
del 12 febbraio 2010, n.1850. 
    Cio' posto, il rimettente riferisce  che  la  dante  causa  della
societa' appellata, con due istanze  presentate  nell'anno  2007,  ha
richiesto il rilascio dell'autorizzazione  di  cui  all'art.  12  del
d.lgs. n. 387 del 2003 per la realizzazione nei comuni di  San  Mauro
Castelverde (PA) e Castronovo di Sicilia (PA) di due impianti  eolici
per  la  produzione  di  energia  elettrica;  che,  nelle  more   del
procedimento istruttorio, e' entrato in vigore  il  Piano  Energetico
Ambientale   della   Regione   Siciliana   (PEARS),   approvato   con
deliberazione della Giunta  regionale  n.  1  del  3  febbraio  2009,
emanato con decreto del Presidente della Regione siciliana in data  9
marzo 2009, pubblicato in G.U.R.S. n. 13 del 27 marzo 2009, del quale
e' espressamente prevista l'applicabilita' anche alle domande gia' in
itinere. 
    La S.E.R. 1 s.p.a., con ricorso presentato al TAR di Palermo,  ha
impugnato gli atti di  approvazione  del  PEARS  sostenendo,  in  via
principale, l'inapplicabilita' delle prescrizioni previste dal  nuovo
piano alle domande di autorizzazione in precedenza presentate, ed  in
via gradata l'illegittimita' di molteplici disposizioni. 
    Il  TAR  con  la  sentenza  in  epigrafe  indicata,   accogliendo
pressoche' in toto il ricorso, ha in primo  luogo  stabilito  che  il
Piano, avendo natura regolamentare,  non  e'  applicabile  a  domande
presentate prima della sua entrata  in  vigore,  pena  la  violazione
dell'art. 11 delle disposizioni sulla  legge  in  generale;  inoltre,
nonostante il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente,  il
TAR  ha   annullato   le   seguenti   prescrizioni:   necessita'   di
documentazione  attestante  la  disponibilita'  giuridica   dell'area
dell'impianto; necessita' di comunicazione  del  gestore  della  rete
attestante  la  capacita'  di  quest'ultima  di  ricevere   l'energia
prodotta dal nuovo impianto; necessita' della partecipazione, in ogni
caso, della Soprintendenza  ai  Beni  Culturali  ed  Ambientali  alla
Conferenza  dei  Servizi;  possibile  imposizione  da   parte   della
Conferenza di  misure  di  mitigazione  ambientale  e  compensazione;
necessita' di allegare alla richiesta l'impegno di una  Compagnia  di
assicurazione di rilasciare,  in  caso  di  autorizzazione,  adeguata
copertura assicurativa; prestazione di idonee garanzie a favore della
Regione prima dell'inizio dei lavori; necessita' di una  distanza  di
almeno 10 Km tra impianti di potenza superiore a 10 MW. 
    Il rimettente, dunque, da'  atto  che  detta  sentenza  e'  stata
impugnata  con  l'atto  di  appello  in   esame   dalla   soccombente
amministrazione regionale, la  quale  ne  ha  chiesto  l'annullamento
previa sospensione dell'esecutivita'. 
    Nel giudizio  a  quo  si  e'  costituita  la  societa'  appellata
chiedendo il rigetto dell'appello. 
    Con ordinanza n. 438 del 28 aprile 2010, il Consiglio  rimettente
ha sospeso la esecutivita' della sentenza impugnata; le  parti  hanno
presentato memorie e repliche, insistendo nelle conclusioni. 
    All'udienza dell' 8 giugno 2011 l'appello e' stato trattenuto  in
decisione. 
    In  punto  di  diritto  il  rimettente   formula   argomentazioni
identiche a quelle svolte nell'ordinanza di rimessione r.o. n. 66 del
2012, con esclusivo riferimento al punto  2,  della  lettera  d),  al
punto 10, ed al punto 21, delle Linee Guida. 
    9.- Con atto depositato in data 11 maggio 2012 si  e'  costituita
nel giudizio di legittimita' costituzionale la Regione siciliana,  in
persona  del  presidente  pro   tempore,   rappresentata   e   difesa
dall'Avvocatura regionale, chiedendo che la questione sia  dichiarata
inammissibile e/o infondata, formulando  argomentazioni  identiche  a
quelle gia' esposte nel giudizio originato dall'ordinanza n.  66  del
2012. 
    10.- Con atto depositato in data 16 maggio 2012, si e' costituita
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  la  societa'  S.E.R.
Societa' Energie Rinnovabili s.p.a., chiedendo che la  questione  sia
dichiarata  inammissibile  e,  se  ritenuta   ammissibile,   fondata,
formulando argomentazioni identiche a  quelle  esposte  in  relazione
all'ordinanza r.o. n. 66 del 2012. 
    11.- Con memoria depositata in data 18 febbraio  2013,  la  detta
societa'  ha  ribadito  quanto  dedotto  nell'atto  di  costituzione,
svolgendo le medesime considerazioni esposte nella  memoria  prodotta
nell'ambito del giudizio originato  dall'ordinanza  r.o.  n.  66  del
2012. 
    In prossimita' dell'udienza la difesa della Regione siciliana  ha
depositato una memoria contenente argomentazioni identiche  a  quelle
svolte nell'atto depositato in relazione al giudizio di  legittimita'
costituzionale originato dall'ordinanza n. 66 del 2012 
    12.- Il Consiglio di  giustizia  amministrativa  per  la  Regione
siciliana, con ordinanza del  19  dicembre  2011,  ha  sollevato,  in
riferimento agli articoli 3, 117, secondo e terzo  comma,  Cost.,  ed
all'art. 14 dello  Statuto  della  Regione  siciliana  approvato  con
r.d.l. n. 455 del  1946,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 105 della  legge  della  detta  Regione  n.  11  del  2010,
ritenuta «di legificazione» delle Linee  Guida  al  Piano  Energetico
Ambientale   della   Regione   Sicilia,   (PEARS),   approvate    con
deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 2009, nella parte
in cui prevedono: 
    - alla lettera  d)  del  punto  2,  l'obbligo  di  allegare  alla
richiesta di autorizzazione la dichiarazione, da  parte  di  primaria
Compagnia  di  assicurazione,  di   disponibilita'   alla   copertura
assicurativa  dei  rischi  di  mancata  erogazione  del  servizio  di
fornitura elettrica all'ente gestore di rete; 
    -  al  punto  10,  l'obbligo  per  il  soggetto  autorizzato   di
rilasciare, anteriormente all'inizio del lavori e pena  l'inefficacia
dell'autorizzazione, idonee garanzie a favore della Regione; 
    - al punto 21, che gli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili di potenza superiore a 10 MW devono essere realizzati  ad
una distanza l'uno dall'altro non inferiore a 10 KM  o,  comunque,  a
distanza congrua sulla base di adeguata motivazione (r.o. n.  68  del
2012). 
    13.-  In  punto  di  fatto  il  giudice  rimettente  premette  di
pronunziare la presente ordinanza nell'ambito del giudizio di appello
proposto dalla  Presidenza  della  Regione  siciliana,  dalla  Giunta
regionale siciliana e dall'Assessorato regionale all'industria  (oggi
dell'energia e dei servizi di pubblica utilita'),  contro  la  ZEFIRA
s.r.l. e nei confronti di D.M. e L.M. (interventori ad adiuvandum nel
giudizio di primo grado), per l'annullamento della sentenza  n.  1775
del TAR per la Sicilia, sede di Palermo, sezione seconda, in  data  9
febbraio 2010. 
    Cio' posto, il rimettente riferisce che  la  societa'  appellata,
con istanza presentata nel mese di novembre  2005,  ha  richiesto  il
rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del
2003 per la realizzazione, nei comuni di Centuripe  (En)  e  Paterno'
(CT), di un impianto eolico per la produzione di  energia  elettrica;
che all'esito di un procedimento particolarmente complesso,  in  data
31  marzo  2009,  e'  stata  convocata  la  Conferenza  dei   servizi
competente a pronunciarsi sull'autorizzazione;  che  in  quella  sede
l'Assessorato regionale Territorio e Ambiente - ARTA -  ha  formulato
un parere  negativo  all'accoglimento  dell'istanza,  rilevando,  tra
l'altro, l'incoerenza del progetto e  della  documentazione  ad  esso
allegata rispetto alle prescrizioni  del  Piano  Energico  Ambientale
della  Regione  siciliana  (PEARS),  medio  tempore   approvato   con
deliberazione della Giunta  regionale  n.  1  del  3  febbraio  2009,
emanato con decreto del Presidente della Regione siciliana in data  9
marzo 2009, pubblicato in G.U.R.S. n. 13  del  27  marzo  2009;  che,
trattandosi di dissenso qualificato di una  amministrazione  preposta
alla tutela dell'ambiente, il procedimento era  stato  sospeso  e  la
decisione finale era rimessa,  ai  sensi  dell'art.  14-quater  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e
12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2012, alla Giunta regionale. 
    La ZEFIRA s.r.l., con ricorso presentato al Tar  di  Palermo,  ha
impugnato gli atti di  approvazione  del  PEARS  sostenendo,  in  via
principale, l'inapplicabilita' delle prescrizioni previste dal  nuovo
piano alle domande di autorizzazione in precedenza presentate, ed  in
via gradata l'illegittimita' di molteplici disposizioni. 
    Il TAR, con la sentenza impugnata, accogliendo pressoche' in toto
il ricorso, ha in primo luogo stabilito che il Piano,  avendo  natura
regolamentare, non e' applicabile a domande  presentate  prima  della
sua  entrata  in  vigore,  pena  la  violazione  dell'art.  11  delle
disposizioni  sulla  legge  in  generale;  inoltre,   nonostante   il
sopravvenuto  difetto  di  interesse  della  ricorrente,  il  TAR  ha
annullato le  seguenti  prescrizioni:  necessita'  di  documentazione
attestante  la  disponibilita'  giuridica  dell'area   dell'impianto;
necessita' di comunicazione del gestore  della  rete,  attestante  la
capacita' di quest'ultima di ricevere l'energia  prodotta  dal  nuovo
impianto;  necessita'  della  partecipazione,  in  ogni  caso,  della
Soprintendenza ai Beni Culturali e  Ambientali  alla  Conferenza  dei
Servizi; possibile imposizione, da parte della Conferenza, di  misure
di mitigazione ambientale e  compensazione;  necessita'  di  allegare
alla  richiesta  l'impegno  di  una  Compagnia  di  assicurazioni  di
rilasciare,   in   caso   di   autorizzazione,   adeguata   copertura
assicurativa; prestazione di idonee garanzie a favore  della  Regione
prima dell'inizio dei lavori; necessita' di una distanza di almeno 10
Km tra impianti di potenza superiore a 10 MW. 
    Il rimettente, dunque, da'  atto  che  detta  sentenza  e'  stata
impugnata  con  l'atto  di  appello  in   esame   dalla   soccombente
amministrazione regionale, la  quale  ne  ha  chiesto  l'annullamento
previa sospensione dell'esecutivita'. 
    Nel giudizio  a  quo  si  e'  costituita  la  societa'  appellata
chiedendo il rigetto dell'appello. 
    Si sono costituiti i soggetti gia' intervenuti ad adiuvandum  nel
giudizio di primo grado. 
    Con ordinanza n. 273 del 22 marzo 2010 il Consiglio rimettente ha
sospeso la esecutivita' della  sentenza  impugnata;  le  parti  hanno
presentato memorie e repliche, insistendo nelle conclusioni. 
    All'udienza dell' 8 giugno 2011 l'appello e' stato trattenuto  in
decisione. 
    In  punto  di  diritto  il   rimettente   formula   le   medesime
considerazioni svolte nelle ordinanze n. 66 e 67 del 2012. 
    14.- Con atto depositato in data 11 maggio 2012 si e'  costituita
nel giudizio di legittimita' costituzionale la Regione siciliana,  in
persona  del  presidente  pro   tempore,   rappresentata   e   difesa
dall'Avvocatura regionale, chiedendo che la questione sia  dichiarata
inammissibile o infondata. Al riguardo  ha  formulato  argomentazioni
identiche  a  quelle  gia'  espresse  nei  giudizi  di   legittimita'
costituzionale originati dalle ordinanze nn. 67 e 66 del 2012. 
    In prossimita' dell'udienza la difesa della Regione siciliana  ha
depositato una memoria contenente argomentazioni identiche  a  quelle
svolte nell'atto depositato in relazione ai giudizi  di  legittimita'
costituzionale originati dalle ordinanze nn. 66 e 67 del 2012. 
    15.- Il Consiglio di  giustizia  amministrativa  per  la  Regione
siciliana, con ordinanza del  19  dicembre  2011,  ha  sollevato,  in
riferimento agli articoli  3,  117,  secondo  e  terzo  comma,  della
Costituzione, ed all'art. 14  dello  Statuto  della  Regione  Sicilia
approvato con r.d.l. n.  455  del  1946,  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 105 della legge della Regione suddetta n. 11
del 2010, ritenuta «di legificazione»  delle  Linee  Guida  al  Piano
Energetico Ambientale della Regione Sicilia,  (PEARS)  approvate  con
deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 2009, nella parte
in cui prevedono: 
    - alla lettera  d)  del  punto  2,  l'obbligo  di  allegare  alla
richiesta di autorizzazione la dichiarazione  da  parte  di  primaria
Compagnia  di  assicurazioni  della  disponibilita'  alla   copertura
assicurativa dei rischi derivanti da mancata erogazione del  servizio
di fornitura elettrica all'ente gestore di rete; 
    -  al  punto  10,  l'obbligo  per  il  soggetto  autorizzato   di
rilasciare, anteriormente all'inizio del lavori e pena  l'inefficacia
dell'autorizzazione, idonee garanzie a favore della Regione; 
    - al punto 21, che gli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili di potenza superiore a 10 MW devono essere realizzati  ad
una distanza l'uno dall'altro non inferiore a 10 KM  o,  comunque,  a
distanza congrua sulla base di adeguata motivazione (r.o. n.  83  del
2012). 
    16.-  In  punto  di  fatto  il  giudice  rimettente  premette  di
pronunziare la presente ordinanza nell'ambito del giudizio di appello
proposto dalla  Presidenza  della  Regione  siciliana,  dalla  Giunta
regionale siciliana e dall'Assessorato regionale all'industria  (oggi
dell'energia  e  dei  servizi  di  pubblica  utilita'),   contro   la
SOLARENERGY s.r.l. per l'annullamento della sentenza n. 1852 del  TAR
per la Sicilia, sede di Palermo, sezione  seconda,  del  12  febbraio
2010. 
    Cio' posto, il rimettente riferisce che la societa' appellata, ha
richiesto il rilascio dell'autorizzazione  di  cui  all'art.  12  del
d.lgs.  n.  387  del  2003  per  la  realizzazione  di  un   impianto
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica; che  nelle  more
del  procedimento  autorizzatorio  e'  entrato  in  vigore  il  Piano
Energetico  Ambientale  della  Regione   Siciliana,   approvato   con
deliberazione della Giunta  regionale  n.  1  del  3  febbraio  2009,
emanato con decreto del Presidente della Regione siciliana in data  9
marzo 2009, pubblicato in G.U.R.S. n. 13 del 27 marzo 2009, del quale
e' espressamente prevista l'applicabilita' anche alle domande gia' in
itinere. 
    La SOLARENERGY s.r.l., con ricorso presentato al TAR di  Palermo,
ha impugnato gli atti di approvazione del PEARS  sostenendo,  in  via
principale, l'inapplicabilita' delle prescrizioni previste dal  nuovo
piano alle domande di autorizzazione in precedenza presentate, ed  in
via gradata l'illegittimita' di molteplici disposizioni. 
    Il TAR, con la sentenza indicata, accogliendo pressoche' in  toto
il ricorso, ha in primo luogo stabilito che il Piano,  avendo  natura
regolamentare, non e' applicabile a domande  presentate  prima  della
sua  entrata  in  vigore,  pena  la  violazione  dell'art.  11  delle
disposizioni  sulla  legge  in  generale;  inoltre,   nonostante   il
sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente, ha  annullato  le
seguenti prescrizioni: necessita'  di  documentazione  attestante  la
disponibilita'  giuridica  dell'area  dell'impianto;  necessita'   di
comunicazione del gestore della  rete,  attestante  la  capacita'  di
quest'ultima di  ricevere  l'energia  prodotta  dal  nuovo  impianto;
necessita' della partecipazione, in ogni caso,  della  Soprintendenza
ai Beni Culturali e Ambientali alla Conferenza dei Servizi; possibile
imposizione, da parte della  Conferenza,  di  misure  di  mitigazione
ambientale e compensazione; necessita'  di  allegare  alla  richiesta
l'impegno di una Compagnia di assicurazioni di rilasciare, in caso di
autorizzazione,  adeguata  copertura  assicurativa;  prestazione   di
idonee garanzie a favore della Regione prima dell'inizio dei  lavori;
necessita' di una distanza di almeno 10 Km tra  impianti  di  potenza
superiore a 10 MW. 
    Il rimettente, dunque, da'  atto  che  detta  sentenza  e'  stata
impugnata  con  l'atto  di  appello  in   esame   dalla   soccombente
amministrazione regionale, la  quale  ne  ha  chiesto  l'annullamento
previa sospensione dell'esecutivita'. 
    Nel giudizio  a  quo  si  e'  costituita  la  Societa'  appellata
chiedendo il rigetto dell'appello. 
    Con ordinanza n. 434 del 30 aprile 2010 il Consiglio di giustizia
amministrativa ha sospeso la esecutivita' della  sentenza  impugnata;
le parti  hanno  presentato  memorie  e  repliche,  insistendo  nelle
conclusioni. 
    All'udienza dell'8 giugno 2011 l'appello e' stato  trattenuto  in
decisione. 
    In  punto  di  diritto  il   rimettente   formula   le   medesime
considerazioni svolte nelle ordinanze nn. 66, 67 e 68 del 2012. 
    17.- Con atto depositato in data 31 maggio 2012 si e'  costituita
nel presente  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  la  Regione
siciliana, in persona del presidente  pro  tempore,  rappresentata  e
difesa dall'Avvocatura regionale,  chiedendo  che  la  questione  sia
dichiarata inammissibile e/o  infondata.  Al  riguardo  ha  formulato
argomentazioni identiche a  quelle  gia'  formulate  nei  giudizi  di
legittimita' costituzionale originati dalle ordinanze nn. 66, 67 e 68
del 2012. 
    In prossimita' dell'udienza la difesa della Regione siciliana  ha
depositato una memoria contenente argomentazioni identiche  a  quelle
svolte negli atti depositati in relazione ai giudizi di  legittimita'
costituzionale originati dalle ordinanze n. 66, 67 e 68 del 2012. 
    18.- Il Tribunale Amministrativo regionale per  la  Sicilia,  con
ordinanza del 24 maggio 2012, ha sollevato questione di  legittimita'
costituzionale, in riferimento all'art. 117,  terzo  comma,  Cost.  e
all'art. 14 dello Statuto  della  Regione  siciliana,  dell'art.  105
della legge di detta Regione n. 11  del  2010,  nella  parte  in  cui
prevede al punto 28 delle Linee Guida del Piano Energetico Ambientale
della Regione siciliana, l'obbligo per il produttore  di  energia  di
rifornirsi di biomasse (per almeno il 50 per cento del fabbisogno) da
aree dislocate in un raggio non superiore a Km  70  dall'impianto;  e
nel caso in cui  tali  biomasse  non  siano  disponibili  entro  tale
perimetro, di rifornirsi esclusivamente di biomasse  provenienti  dal
territorio regionale (r.o. n. 192 del 2012). 
    19.- Il rimettente espone che in data 21 maggio 2010 la  societa'
Alin  s.p.a.  presentava  allo  sportello  unico  per  le   attivita'
produttive  del  Comune  di  Termini   Imerese   una   richiesta   di
autorizzazione per la  costruzione  e  gestione  di  un  impianto  di
produzione di energia elettrica,  alimentato  a  biomasse,  ai  sensi
dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003; che l'istanza era  inoltrata
direttamente al Comune in cui ricadeva l'area industriale nella quale
doveva essere localizzato l'insediamento produttivo, in conformita' a
quanto previsto dall'art. 28,  comma  3,  della  delibera  di  Giunta
regionale n. 1 del 2009, con cui e'  stato  approvato  il  PEARS,  il
quale  dettava  una  procedura  semplificata  per  l'acquisizione  di
autorizzazioni  alla  realizzazione  di  impianti   che   «utilizzano
biocombustibili ottenuti da piante oleaginose anche no  food  per  la
cogenerazione di energia elettrica e calore»;  che,  contestualmente,
era presentata istanza di rilascio dei prescritti pareri e  /o  nulla
osta alle varie Amministrazioni preposte alla  cura  ed  alla  tutela
degli interessi  coinvolti;  che,  pero',  l'Assessorato  all'Energia
comunicava al Comune di Termini l'intenzione  di  avocare  a  se'  la
competenza al rilascio dell'autorizzazione, pur  essendo  gia'  stata
avviata la procedura semplificata prevista dal comma 3  dell'art.  28
del PEARS; che il Comune di Termini Imerese  comunicava  la  predetta
circostanza alla societa' Alin s.p.a.; che,  pertanto,  quest'ultima,
con nota protocollo n. 14364 del 28 ottobre 2010, formulava una nuova
istanza di rilascio dell'autorizzazione direttamente  all'Assessorato
all'Energia, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003  (nella
specie, una istanza  diretta  ad  ottenere  l'autorizzazione  per  la
realizzazione   di   un   impianto   alimentato    integralmente    a
biocombustibile - olio vegetale - di tipo cogenerativo, della potenza
termica di 6,348 Mwt e della potenza elettrica di 2,709 Mwe,  situato
in contrada  Notarbartolo,  nella  zona  industriale  del  Comune  di
Termini Imerese), che, con nota protocollo n.  15023  del  20  aprile
2011,  l'Assessorato  Regionale   all'Energia   invitava   tutte   le
Amministrazioni, a diverso  titolo  coinvolte  nel  procedimento,  ad
esprimere i pareri e o i nulla osta di propria competenza, nonche'  a
partecipare all'adunanza della Conferenza di Servizi  per  l'adozione
della determinazione conclusiva; che  in  data  29  aprile  2011  era
celebrata l'adunanza della  Conferenza  di  Servizi  indetta  a  tale
scopo, nella quale si constatava  il  positivo  rilascio  dei  pareri
favorevoli (alcuni condizionati) e/o nulla osta da parte di tutte  le
Amministrazioni  coinvolte;  che  l'Amministrazione  regionale  dava,
altresi', atto che Alin s.p.a.  aveva  documentato  il  possesso  dei
requisiti di cui alla delibera della Giunta  Regionale  n.  1  del  3
febbraio 2009; che la Conferenza dei Servizi dichiarava positivamente
concluso  l'iter  autorizzativo,  raccomandando  il  rispetto   delle
prescrizioni e dei  vincoli  impartiti  e  vincolando  il  definitivo
rilascio dell'autorizzazione esclusivamente a taluni pareri  ritenuti
imprescindibili (pareri dell'Agenzia delle Dogane e  dell'Assessorato
alle Infrastrutture, che venivano rilasciati in data 5 maggio 2011). 
    Il rimettente aggiunge che, infine, con DRS n. 311 del 28  giugno
2011,  l'Assessorato   Regionale   provvedeva   al   rilascio   della
"autorizzazione unica" per la realizzazione e gestione dell'impianto,
ma  subordinava  l'efficacia  del  provvedimento  autorizzatorio   al
rispetto del vincolo previsto dal comma 2, punto 28, del PEARS (sopra
riportato); che detta condizione non era stata deliberata in sede  di
Conferenza dei Servizi decisoria (ed anzi l'Amministrazione regionale
aveva originariamente escluso  l'applicabilita'  di  tale  cosiddetto
"vincolo  di  approvvigionamento  territoriale",  in  quanto  si  era
ritenuto che l'impianto rientrasse nel  regime  speciale  di  cui  al
comma 3 del  punto  28  del  PEARS,  recante  un  regime  derogatorio
rispetto a quello generale di cui al  comma  2);  che,  pertanto,  la
societa' Alin s.p.a., con note del 4 luglio 2011 e del  20  settembre
2011, aveva contestato l'apposizione di tale  prescrizione,  ma,  non
avendo ottenuto positivo riscontro, l'aveva impugnata con il  ricorso
introduttivo, chiedendo l'annullamento della prescrizione stessa. 
    Tutto cio' premesso, il TAR riferisce  i  motivi  proposti  dalla
ricorrente  ed  espone  che  l'Amministrazione  si   e'   ritualmente
costituita,    adducendo    l'inammissibilita'    e    l'infondatezza
dell'impugnazione. 
    Osserva, poi, che - come affermato  dal  Consiglio  di  giustizia
amministrativa per la Regione siciliana nell'ordinanza n. 1024 del 19
dicembre 2012 - con l'art. 105 della legge della Regione siciliana n.
11  del  2010,  il  legislatore  siciliano  ha  «legificato»,  ovvero
approvato con legge regionale e dunque elevato al rango di legge,  il
PEARS e le sue Linee Guida; il TAR, inoltre, rileva che il  punto  28
delle dette Linee Guida, «divenuto oramai norma di legge  regionale»,
introduce  l'obbligo  per  il  produttore  di  energia  che   intenda
realizzare biomasse, di rifornirsi di queste ultime, per almeno il 50
per cento  del  fabbisogno,  da  aree  dislocate  in  un  raggio  non
superiore a Km 70  dall'impianto;  e,  nel  caso  in  cui  non  siano
disponibili entro tale perimetro,  di  rifornirsi  esclusivamente  di
biomasse provenienti dal territorio regionale. 
    Il TAR prosegue deducendo che l'art. 14 dello  statuto  siciliano
attribuisce alla Regione potesta' legislativa esclusiva in materia di
«industria e commercio», ma che in tale materia non puo' essere fatta
rientrare anche la disciplina della «produzione di energia»,  perche'
l'art. 117, terzo comma, Cost.  la  considera  oggetto  specifico  di
potesta' legislativa concorrente; e cio' vale,  come  chiarito  dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 168 del  2010,  anche  per  le
Regioni a statuto speciale - come la  Regione  siciliana  -  che  non
l'abbiano riservata espressamente alla propria  potesta'  legislativa
esclusiva. 
    Ne consegue, ad avviso del rimettente, che in  detta  materia  la
potesta' legislativa della Regione siciliana deve  essere  esercitata
nel rispetto dei principi sanciti dalla legislazione statale e, nella
specie, dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003. Osserva, ancora,  il
TAR che il «vincolo di approvvigionamento territoriale»  si  concreta
in una cosiddetta «riserva di fornitura»  in  favore  dei  produttori
regionali ed e' certamente piu' rigido rispetto a quelli  contemplati
dall'art. 12 del d.lgs. citato. Detto vincolo,  inoltre,  costituendo
una forma di «aiuto alle imprese locali» finisce  con  l'alterare  il
regime  della  libera  concorrenza  e  quindi  pregiudica   l'impresa
ricorrente. 
    Pertanto la disposizione in esame si porrebbe  in  contrasto  con
l'art. 117, terzo comma, Cost. e con l'art. 14  dello  Statuto  della
Regione siciliana, che  non  contempla  tra  le  materie  oggetto  di
potesta' legislativa esclusiva  la  disciplina  della  produzione  di
energie. 
    In punto di rilevanza, il  TAR  rileva  che  la  soluzione  della
questione di legittimita'  costituzionale  sarebbe  pregiudiziale  ai
fini della decisione della causa in quanto da  essa  dipenderebbe  il
destino del vincolo di approvvigionamento. 
    Infine, in punto di  non  manifesta  infondatezza  il  rimettente
osserva che l'introduzione di norme non qualificabili come  norme  di
dettaglio, per di piu' volte a  derogare  norme  di  principio  poste
dallo Stato, costituisce una evidente rottura del regime  di  riparto
delle competenze legislative. 
    Alla luce di tali considerazioni il TAR solleva la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 105 della legge regionale n. 11
del 2010 nei termini sopra indicati. 
    20.- Con atto depositato in data 12 ottobre 2012, e'  intervenuta
nel presente giudizio di costituzionalita' la Regione  siciliana,  in
persona del Presidente pro tempore. 
    La difesa regionale, dopo aver riepilogato le argomentazioni  del
rimettente, rileva che  successivamente  al  deposito  dell'ordinanza
presso  la  Cancelleria  del  Tar  e'  stato  pubblicato  il  decreto
presidenziale 18 luglio 2012, n. 48  (Regolamento  recante  norme  di
attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge  regionale  12  maggio
2010, n. 11), che ha adeguato la disciplina regionale in  materia  di
procedimenti autorizzativi aventi ad oggetto biomasse,  bioliquidi  e
biocarburi. 
    Alla luce della sopravvenienza di  detto  regolamento  la  difesa
regionale osserva che la Corte costituzionale, in ossequio a costante
orientamento giurisprudenziale,  dovrebbe  disporre  la  restituzione
degli atti al rimettente per ius superveniens. 
    Il nuovo regolamento avrebbe adeguato la disciplina regionale  in
materia di procedimenti autorizzativi  aventi  ad  oggetto  biomasse,
bioliquidi e biocarburi ai dettami della disciplina statale. L'art. 1
del citato decreto presidenziale contiene un espresso  richiamo  alle
disposizioni statali che disciplinano i requisiti per l'installazione
di impianti di generazione elettrica  alimentati  da  biomasse;  cio'
comporta  che  alla  fattispecie  sottoposta  all'esame  del  giudice
rimettente sia applicabile il disposto dell'art.  12,  comma  6,  del
d.lgs. n. 387 del 2003, secondo cui «l'autorizzazione non puo' essere
subordinata ne' prevedere misure  di  compensazione  a  favore  delle
regioni e delle province». 
    Poiche' detta disciplina - ad avviso della difesa regionale -  e'
applicabile ai sensi dell'art. 13 ai procedimenti in corso, la  Corte
dovrebbe disporre la restituzione degli atti al TAR  perche'  proceda
ad una nuova  valutazione  della  rilevanza  e  della  non  manifesta
infondatezza. 
    In  via  gradata  chiede  che   la   questione   sia   dichiarata
inammissibile o non fondata. 
    21.- Con atto depositato in data 16 ottobre 2012 si e' costituita
nel presente giudizio di  legittimita'  costituzionale  Alin  s.p.a.,
chiedendo alla Corte di dichiarare l'inammissibilita' della questione
e, in subordine, la fondatezza della stessa. 
    L'esponente osserva come la norma di cui all'art. 105 della legge
regionale  impugnata  non  conferirebbe  al  PEARS  rango  di   norma
primaria, limitandosi a costituire base giuridica postuma ad un  atto
amministrativo chiamato in via suppletiva e transitoria a fornire  le
prescrizioni  di  dettaglio  nelle  more  dell'emanazione  del  nuovo
regolamento d'attuazione. 
    L'intenzione del legislatore regionale si e',  infatti,  tradotta
nel dettare, a regime, le modalita' di realizzazione degli interventi
previsti dal d.lgs.  n.  387  del  2003  mediante  l'adozione  di  un
regolamento  di  attuazione  che,  per  sua  natura,  certamente  non
possiede il rango di norma primaria; regolamento, appunto,  approvato
con la deliberazione della Giunta regionale  n.  202  del  21  giugno
2012, esternata con decreto del Presidente  della  Regione  Siciliana
del 18 luglio 2012, n. 48 (Regolamento recante  norme  di  attuazione
dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11),
pubblicato sulla GURS del 17 agosto 2012, n. 34. 
    Il  PEARS,  ad  avviso  della  parte  privata,  avrebbe,  dunque,
mantenuto  il  rango  di  atto   di   normazione   secondaria   anche
successivamente all'entrata in vigore dell'art. 105 della legge  reg.
Sicilia n. 11 del 2010. 
    Nel merito, l'esponente osserva come  il  dettato  dell'art.  12,
comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, regolante  la  realizzazione  e
gestione  degli  impianti,  al  quale  il  legislatore  regionale  fa
espresso rinvio, e' univoco nell'escludere  che  le  Regioni  possano
introdurre limiti o divieti alla realizzazione degli impianti  al  di
fuori dell'indicazione di aree e siti non idonei all'ubicazione degli
stessi. 
    Cio' trova conferma anche nelle Linee Guida nazionali di  cui  al
d.m. 10 settembre 2010 che, al punto 14.5., prevedono che l'eventuale
superamento di eventuali vincoli di tipo programmatico contenuti  nel
PEARS sia inidoneo a precludere la conclusione del procedimento volto
al rilascio dell'autorizzazione unica. 
    Pertanto,   la   previsione    del    cosiddetto    vincolo    di
approvvigionamento  della  biomassa  si  rivelerebbe  sprovvista   di
adeguata copertura legislativa, non potendosi  desumere  dall'analisi
delle finalita' e dei contenuti della disciplina  di  settore  alcuna
previsione idonea a fondare l'introduzione di una regola derogatoria. 
    Il  vincolo  in  questione,  ad  avviso  dell'esponente,  non  si
tradurrebbe     nell'asserita     promozione     e     incentivazione
dell'agricoltura regionale, ma in un blocco alla realizzazione  degli
impianti, integrante  una  indebita  restrizione  della  liberta'  di
iniziativa economica, della concorrenza e della  libera  circolazione
delle  merci.  Il  punto  28  del  PEARS  configurerebbe,   poi,   un
invalicabile  divieto  alla  installazione  di  impianti  di  energia
alimentati a biomasse  sul  territorio  regionale,  pregiudicando  il
libero accesso al mercato. Detto vincolo sarebbe anche  in  contrasto
con gli obiettivi che gli Stati membri sono chiamati a conseguire, in
ossequio alla corretta  applicazione  dei  principi  contenuti  nelle
direttive 2001/77/CE e 29/2009/CE. 
    In punto di diritto l'esponente  osserva  come  la  legificazione
della norma regolamentare impugnata sia in contrasto con gli articoli
3, 41 e 117 Cost.  e  con  l'art.  14  dello  Statuto  della  Regione
siciliana e con le norme del Trattato CE. 
    Cio' posto, la difesa della parte privata sostiene che il vincolo
posto  dal  punto  28  del  PEARS  stride  irrimediabilmente  con  le
prerogative che l'art. 12 del d.lgs. citato demanda  alle  Regioni  e
viola  i  principi  generali  per  l'incentivazione   delle   energie
rinnovabili fissati dall'art. 2, comma 145, della legge  24  dicembre
2007, n. 244. (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e
pluriennale dello Stato legge finanziaria 2008). 
    La preclusione  in  via  generale  dell'utilizzo  della  biomassa
prodotta fuori dal territorio regionale,  inoltre,  violerebbe  anche
l'art. 23 del Trattato  CE  e  l'art.  117,  Cost.  interferendo  nel
mercato dei biocombustibili e degli oli vegetali, anch'esso  soggetto
alla  disciplina  della  concorrenza  ed  al  regolamento  (CE)   del
Consiglio n. 73 del 2009. 
    Infine, l'esponente osserva  che,  nelle  more  del  giudizio  di
legittimita' costituzionale, con deliberazione della Giunta regionale
n. 202 del 21 giugno 2012, emanata  con  DPRS  n.  48  del  2012,  la
Regione siciliana ha adottato il nuovo regolamento recante  norme  di
attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale  n.  11  del
2010 (linee guida regionali in materia di energie  rinnovabili)  che,
all'art. 9, nel disciplinare la realizzazione  degli  interventi  nel
settore   delle   biomasse,   non   contempla   piu'   l'obbligo   di
approvvigionamento  della  biomassa  regionale.  Tuttavia,  ai  sensi
dell'art. 13, la nuova regolamentazione troverebbe applicazione  solo
ai procedimenti avviati successivamente  all'entrata  in  vigore  del
regolamento o «ancora in corso e non ancora definiti  con  Conferenza
dei servizi». 
    Detto atto di resipiscenza, ad avviso dell'esponente,  troverebbe
fondamento nelle osservazioni contenute nel parere reso dal Consiglio
di  giustizia  amministrativa  per  la  Regione  siciliana,   sezione
consultiva, n. 184 del 2012, reso nell'Adunanza del 6 marzo  2012,  e
nella  nota  protocollo  n.  3815  -  286.4  del  23  dicembre   2011
dell'ufficio legislativo  e  legale,  con  cui  venivano  evidenziati
profili di illegittimita' costituzionale sulla riproposizione,  anche
nel nuovo regolamento, del «vincolo di approvvigionamento». 
    22.- In prossimita' dell'udienza di discussione  Alin  s.p.a.  ha
depositato una memoria, con la quale ribadisce le  argomentazioni  in
precedenza svolte. In particolare, nell'atto in questione si sofferma
sulla sopravvenienza del regolamento approvato con d. Pres. reg. sic.
n. 48 del 2012, sostenendo che esso,  alla  luce  dell'art.  13,  non
troverebbe applicazione nel caso di specie,  essendo  applicabile  ai
soli  procedimenti  ancora  in  corso  e  non  ancora  definiti   con
conferenza di servizi decisoria. Da cio' conseguirebbe la  perdurante
rilevanza della questione dal momento  che  il  punto  28  del  PEARS
dovrebbe ritenersi applicabile al caso di specie. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Consiglio  di  giustizia  amministrativa  per  la  Regione
siciliana, con le quattro ordinanze di  analogo  tenore  indicate  in
epigrafe (r.o. nn. 66, 67, 68 e 83  del  2012),  ha  sollevato  -  in
riferimento agli articoli 3, 41, 117,  secondo  e  terzo  comma,  120
della Costituzione,  nonche'  all'articolo  14  dello  Statuto  della
Regione siciliana approvato con regio decreto-legge 15  maggio  1946,
n. 455 - questioni di legittimita' costituzionale  dell'articolo  105
della  legge  della  Regione  suddetta  12   maggio   2010,   n.   11
(Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010),  recante,
ad avviso del rimettente, «legificazione delle linee guida  al  PEARS
approvate con deliberazione della G. R. n. 1 del  3  febbraio  2009»,
nella parte in cui esse prevedono: alla  lettera  d),  del  punto  2,
l'obbligo  di  allegare   alla   richiesta   di   autorizzazione   la
dichiarazione, da parte di primaria compagnia di assicurazioni, della
disponibilita' alla copertura  assicurativa  dei  rischi  di  mancata
erogazione del servizio di fornitura elettrica  all'ente  gestore  di
rete; alla lettera e), del punto 2, l'obbligo della comunicazione, ai
fini della celerita' dei procedimenti, della  sede  legale  istituita
dal richiedente  in  Sicilia  ed  impegno  al  suo  mantenimento  nel
territorio   della   Regione    per    il    tempo    di    efficacia
dell'autorizzazione  (questo  punto   e'   censurato   soltanto   con
l'ordinanza n. 66 del 2012); al punto 10, l'obbligo per  il  soggetto
autorizzato di rilasciare, anteriormente all'inizio dei lavori e pena
l'inefficacia dell'autorizzazione, idonee  garanzie  a  favore  della
Regione; al punto 21, che gli impianti di produzione  di  energia  da
fonti  rinnovabili  di  potenza  superiore  a  10  MW  devono  essere
realizzati ad una distanza l'uno dall'altro non inferiore a 10 KM  o,
comunque, a distanza congrua sulla base di adeguata motivazione. 
    Il rimettente, come s'e' detto,  muove  dal  presupposto  che  il
citato art. 105 della legge reg. Sicilia n. 11 del  2010,  attraverso
il rinvio recettizio contenuto nel comma 5 (parte finale) della norma
ora menzionata, abbia sostanzialmente «legificato» le Linee Guida  al
piano  energetico  ambientale  della   Regione   suddetta,   con   la
conseguenza  che   esse   troverebbero   ormai   adeguata   copertura
legislativa. Alcune di tali disposizioni, peraltro, si porrebbero  in
contrasto con la Costituzione. 
    In particolare, il Collegio sottopone allo  scrutinio  di  questa
Corte le seguenti questioni: 
    a) se l'art. 105 della citata  legge  regionale,  rinviando  alla
lettera d), del punto 2, delle  indicate  Linee  Guida,  che  prevede
l'obbligo  di  allegare   alla   richiesta   di   autorizzazione   la
dichiarazione, da parte di primaria compagnia di assicurazioni, della
disponibilita' alla copertura  assicurativa  dei  rischi  di  mancata
erogazione del servizio di fornitura elettrica  all'ente  gestore  di
rete, violi: 1) l'art. 117, secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,  in
quanto si tradurrebbe in un'ingerenza nei rapporti  contrattuali  tra
produttori dell'energia e gestore della rete,  disciplinati  in  modo
uniforme a livello nazionale, cosi' invadendo la potesta' legislativa
esclusiva dello  Stato  nella  materia  dell'ordinamento  civile;  2)
l'art. 14 dello Statuto della  Regione  siciliana,  in  quanto  detta
disposizione esulerebbe dalle competenze  legislative  regionali  ivi
previste; 3) l'art. 117, terzo comma, Cost.,  in  quanto,  vertendosi
nella materia a competenza legislativa concorrente della «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»,  detta  previsione
esorbiterebbe  dai  principi  sanciti  dall'art.   12   del   decreto
legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387  (Attuazione  della  direttiva
2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica  prodotta
da   fonti    energetiche    rinnovabili    nel    mercato    interno
dell'elettricita')    e,    segnatamente,     dalle     «attribuzioni
autorizzatorie» che detta norma demanda alle Regioni; 
    b) se l'art. 105 della citata  legge  regionale,  rinviando  alla
lettera e), del punto 2, delle indicate Linee Guida, la quale prevede
l'obbligo  della  comunicazione,  ai   fini   della   celerita'   dei
procedimenti, della sede legale istituita dal richiedente in  Sicilia
e l'impegno al suo mantenimento nel territorio della Regione  per  il
tempo di efficacia dell'autorizzazione (questione posta soltanto  con
l'ordinanza n. 66 del 2012), violi: 1) gli artt. 3, 41 e  120  Cost.,
in  quanto  introdurrebbe  una   ingiustificata   e   protezionistica
discriminazione tra le imprese su base territoriale, un ostacolo alla
libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni  e  una
limitazione della liberta'  economica  delle  imprese  che  risultano
avere una sede legale e operativa in altra  Regione:  cio'  anche  se
detta  previsione  sia  interpretata  quale   necessita'   di   «mera
indicazione di una sede operativa o recapito in ambito regionale»; 2)
l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  in  quanto   introdurrebbe   una
condizione di ammissibilita' della richiesta  di  autorizzazione  non
contemplata dall'art. 12 del decreto  legislativo  del  29  dicembre,
2003 n. 387 (Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili nel  mercato  interno  dell'elettricita')  -  costituente
principio  fondamentale  nella  materia,  di  competenza  legislativa
concorrente, della «produzione, trasporto e  distribuzione  nazionale
dell'energia» - ed irragionevolmente destinata  ad  essere  mantenuta
anche dopo il rilascio dell'autorizzazione; 
    c) se l'art. 105 della legge regionale citata, rinviando al punto
10 delle dette Linee Guida, il quale impone al  soggetto  autorizzato
l'obbligo di rilasciare, anteriormente all'inizio dei lavori e  sotto
pena d'inefficacia  dell'autorizzazione,  idonee  garanzie  a  favore
della Regione, violi: 1) l'art. 3 Cost., in quanto demanderebbe  alla
Regione un apprezzamento irragionevolmente discrezionale;  2)  l'art.
117, secondo comma,  lettera  l),  Cost.,  in  quanto  subordinerebbe
l'efficacia del titolo ad un adempimento contrattuale  da  parte  del
beneficiario, consistente nella prestazione  di  garanzie  in  favore
della Regione autorizzante, cosi' invadendo la  potesta'  legislativa
esclusiva dello Stato in materia di  ordinamento  civile;  3)  l'art.
117, terzo comma, Cost.,  in  quanto,  vertendosi  nella  materia  di
competenza legislativa concorrente  della  «produzione,  trasporto  e
distribuzione  nazionale  dell'energia»,  la  prescrizione   de   qua
esulerebbe dai principi sanciti dall'art. 12 d.lgs. n. 387  del  2003
e, in particolare,  dalle  "attribuzioni  autorizzatorie"  che  detta
norma demanda alle Regioni; 
    d) Se l'art. 105 della citata legge regionale, rinviando al punto
21 delle dette Linee Guida, secondo cui gli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili di potenza  superiore  a  10  MW  devono
essere realizzati ad una distanza l'uno dall'altro non inferiore a 10
KM  o,  comunque,  a  distanza  congrua  sulla   base   di   adeguata
motivazione, violi: 1) l'art. 3  Cost.,  in  quanto  l'individuazione
della distanza minima non risulta effettuata sulla scorta di  criteri
predefiniti,  idonei  a  dimostrarne  l'effettiva  ragionevolezza   e
congruita';  2)  l'art.  117,   terzo   comma,   Cost.,   in   quanto
l'individuazione, in un momento in cui le linee guida  nazionali  non
erano  state  adottate,  di  criteri  di  distribuzione  territoriale
preclusivi all'installazione di impianti eolici e  fotovoltaici,  non
ottemperando  alla  necessita'  di  ponderazione   concertata   degli
interessi rilevanti in quest'ambito,  in  ossequio  al  principio  di
leale cooperazione, risulterebbe in contrasto con  l'art.  12,  comma
10, del d.lgs. n. 387 del 2003, secondo cui l'indicazione di  aree  e
siti  non  idonei  alla  installazione  di  specifiche  tipologie  di
impianti puo' avvenire solo sulla base di linee guida approvate nella
Conferenza  unificata,  su  proposta  del  Ministro  delle  attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare e del Ministro per i beni  e  le  attivita'
culturali. 
    2.- Il Tribunale amministrativo regionale per la  Sicilia  (d'ora
in avanti TAR), con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o n. 192  del
2012), ha sollevato, in riferimento all'art. 117, terzo comma,  Cost.
e all'art. 14 dello Statuto della  Regione  siciliana,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 105 della legge della  medesima
Regione n. 11 del 2010, «nella parte in  cui  prevede,  al  punto  28
delle linee guida  del  Piano  Energetico  Ambientale  della  Regione
Siciliana, l'obbligo per il produttore di energia  di  rifornirsi  di
biomasse (per almeno il 50% del fabbisogno) da aree dislocate  in  un
raggio non superiore a km 70 dall'impianto; e, nel caso in  cui  tali
biomasse non siano disponibili entro tale  perimetro,  di  rifornirsi
esclusivamente di biomasse provenienti dal territorio regionale». 
    Il  TAR  premette   che   e'   stato   chiamato   a   pronunciare
sull'impugnazione proposta da una societa' avverso  un  provvedimento
dell'Assessorato regionale all'energia che, all'esito di un complesso
procedimento,    aveva    rilasciato    alla    medesima     societa'
l'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto
di produzione di energia elettrica alimentato a  biomasse,  ai  sensi
dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003; che  l'efficacia  del  detto
provvedimento autorizzatorio era stata subordinata  al  rispetto  del
vincolo previsto dal comma 2, punto 28, del  PEARS;  che,  ad  avviso
della societa' ricorrente, l'apposizione  di  tale  prescrizione  era
illegittima, onde andava annullata; che, come affermato dal Consiglio
di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con l'art.  105
della legge della Regione n. 11 del  2010  il  legislatore  regionale
aveva "legificato" (id est: «approvato con legge regionale  e  dunque
elevato al rango di legge») il piano energetico  e  ambientale  della
Regione siciliana (PEARS) e le sue linee guida. 
    Su tali premesse il  rimettente  ritiene  che  l'art.  105  della
citata legge regionale, nella parte in cui  prevede  -  al  punto  28
delle Linee Guida del PEARS - l'obbligo suddetto per il produttore di
energia, violi: 1) l'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  in  quanto  si
porrebbe in contrasto con i principi generali stabiliti dall'art.  12
del d.lgs. n. 387 del 2003, nella  materia  di  potesta'  legislativa
concorrente della «produzione, trasporto  e  distribuzione  nazionale
dell'energia»,    poiche'    introdurrebbe     un     «vincolo     di
approvvigionamento territoriale»  piu'  rigido  rispetto  ai  vincoli
contemplati dalla menzionata disposizione statale e, costituendo  una
forma di aiuto alle  imprese  locali,  altererebbe  il  regime  della
libera  concorrenza;  2)  l'art.  14  dello  Statuto  della   Regione
siciliana, il quale non contempla tra le materie oggetto di  potesta'
legislativa esclusiva quella della produzione di energie. 
    3.- Le cinque ordinanze indicate in epigrafe,  e  richiamate  nei
punti che precedono, riguardano  questioni  analoghe  o  strettamente
connesse. Pertanto, i relativi giudizi di legittimita' costituzionale
vanno riuniti, per essere definiti con unica decisione. 
    4.-   Le   questioni   di   legittimita'   costituzionale    sono
inammissibili. 
    Punto di partenza comune e' l'assunto, enunciato dal Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana e fatto proprio dal
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, secondo  cui  «Per
effetto delle norme  trascritte  e  del  rinvio  recettizio  in  esse
contenuto  le  Linee  Guida  al   PEARS   risultano   sostanzialmente
legificate, secondo quanto esattamente sostiene l'Avvocatura. 
    Non  puo'  infatti  ragionevolmente  negarsi,  come   fa   invece
l'appellata nella approfondita memoria del 18  maggio  2011,  che  le
disposizioni  del  regolamento  trovino  ormai   adeguata   copertura
legislativa». 
    Il Collegio, pero', dubita della legittimita'  costituzionale  di
alcune disposizioni contenute nelle citate Linee Guida,  sulle  quali
richiede lo scrutinio di questa Corte, perche' «l'annullamento  della
sentenza  impugnata  per  effetto  della  legificazione  delle  norme
regolamentari  da   essa   annullate   presuppone   la   legittimita'
costituzionale - sui punti che ora  si  esamineranno  -  della  norma
legificante». 
    Questa tesi non puo' essere condivisa. 
    L'art. 105 della legge regionale sic. n. 11 del 2010,  nei  primi
quattro commi, costituisce e regola il fondo  regionale  di  garanzia
per l'installazione di impianti fotovoltaici. Nel comma 5, poi, cosi'
dispone: «Il Presidente della Regione disciplina con proprio  decreto
le  modalita'  di  attuazione  nel  territorio  della  Regione  degli
interventi da  realizzarsi  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi
nazionali, derivanti dall'applicazione della direttiva 2001/77/CE del
27 settembre 2001, del Parlamento e del  Consiglio  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie 283 del 27 ottobre 2001,
e nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387  di
recepimento  della  predetta  direttiva.  Tale   decreto   definisce,
altresi', le misure di cui all'art. 1, commi 4 e 5,  della  legge  23
agosto 2004, n. 239 ed e' adottato nella forma prevista dall'art.  12
dello statuto regionale,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. Fino alla data di entrata  in
vigore del suddetto decreto trova applicazione il D. P. Reg. 9  marzo
2009, di emanazione della  Delib.  G.  R.  3  febbraio  2009,  n.  1,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione  siciliana  del  27
marzo 2009, n. 13». 
    Come si vede, la norma ora trascritta (quella sulla  quale  fanno
leva i rimettenti per sostenere la presunta legificazione delle linee
guida al piano energetico ambientale della Regione siciliana -  PEARS
- in forza  dell'asserito  rinvio  recettizio  nella  norma  medesima
contenuto) nei primi due periodi prevede l'atto normativo da emanare,
recante le modalita'  di  attuazione  nel  territorio  della  Regione
siciliana  degli  interventi  e  degli   obiettivi   previsti   dalla
disciplina comunitaria e  nazionale  e  finalizzati  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita' (d.lgs. n. 387 del 2003). 
    Si tratta, senza alcun dubbio, di un atto avente forma  e  natura
di regolamento e come tale, infatti, e' stato  adottato  con  decreto
del Presidente della Regione in data 18 luglio 2012, n. 48, sotto  il
titolo «Regolamento recante norme di attuazione dell'art, 105,  comma
5, della legge regionale 12 maggio 2010, n.11». 
    Il terzo periodo, invece,  reca  una  disposizione  di  carattere
transitorio, stabilendo che, fino alla data di entrata in vigore  del
nuovo atto regolamentare, si applica il decreto del Presidente  della
Regione 9 marzo 2009, avente ad oggetto l'emanazione  della  delibera
della Giunta regionale n. 1 del 2009. 
    Cio' posto, si deve escludere  che,  con  tale  disposizione,  il
citato art. 105  abbia  inteso  effettuare  un  rinvio  recettizio  o
materiale,  con  efficacia  novatrice  della   fonte,   alle   regole
richiamate. Un tale effetto - che produce una forma  di  recezione  o
incorporazione della norma richiamata in  quella  richiamante  -  non
puo'  essere  riconosciuto  a  qualsiasi  forma  di  rimando,  ma  e'
ravvisabile soltanto quando la volonta' del legislatore  di  recepire
mediante rinvio  sia  espressa  oppure  sia  desumibile  da  elementi
univoci e concludenti. Non e' sufficiente rilevare che una  fonte  ne
richiama testualmente un'altra, per concludere  che  la  prima  abbia
voluto incidere sulla condizione giuridica della seconda o  dei  suoi
contenuti. 
    Nel caso in esame, non soltanto i suddetti elementi  mancano,  ma
dal dettato della norma asseritamente rinviante si desumono argomenti
che inducono ad escludere l'ipotizzato effetto di recezione. 
    Infatti, sul piano del testuale dettato dell'art. 105,  comma  5,
ultimo periodo, della legge regionale Sicilia n. 11 del 2010, esso si
limita a disporre che, fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto di cui ai periodi precedenti, trova applicazione  il  decreto
del Presidente della Regione del 9 marzo 2009. Non si e' in presenza,
dunque, di un rinvio recettizio o materiale, ma piuttosto della  sola
indicazione della fonte  destinata  a  disciplinare  il  settore  nel
periodo transitorio,  senza  alcun  elemento  idoneo  a  rivelare  un
intento del legislatore regionale diretto  ad  incorporare  il  testo
regolamentare in quello legislativo. Si tratta piuttosto di una norma
che si limita a disporre l'ultrattivita' del decreto  del  Presidente
della Regione, ora citato, fino all'adozione  del  nuovo  regolamento
recante le linee guida regionali in materia di fonti rinnovabili. 
    L'assenza di un intento  del  legislatore  regionale,  diretto  a
conferire rango di fonte primaria alla disciplina contenuta nell'atto
di approvazione del PEARS trova riscontro, peraltro, nel rilievo  che
all'art. 105 della legge regionale, come sopra si e' notato, e' stata
data attuazione mediante l'emanazione di  un  altro  regolamento  (18
luglio 2012, n. 48),  recante  le  nuove  Linee  Guida  regionali  in
materia  di  autorizzazione  degli  impianti  alimentati   da   fonti
rinnovabili. Invero,  non  e'  logico  ritenere  che  il  legislatore
regionale abbia inteso, da un lato, regolare  in  via  definitiva  la
materia attraverso l'adozione di un  atto  certamente  avente  natura
regolamentare e, al contempo, «legificare» un atto amministrativo  in
via transitoria e con efficacia limitata nel tempo. 
    Da quanto esposto  consegue  che  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale, sollevate con  le  ordinanze  indicate  in  epigrafe,
devono essere dichiarate inammissibili.  Invero,  non  vertendosi  in
tema di rinvio recettizio o materiale, ma di mera  indicazione  della
fonte della disciplina sostanziale  applicabile  nell'arco  di  tempo
considerato (ne' rileva, in tale sede, approfondire se  si  tratti  o
meno di rinvio formale), le disposizioni denunciate sono contenute in
un  atto  che,  essendo  sprovvisto  di  forza  di  legge,   non   e'
suscettibile  di  essere   oggetto   di   giudizio   incidentale   di
legittimita' costituzionale (ex plurimis; sentenza n. 311  del  1993;
ordinanza n. 484 del 1993). 
    Ogni altro profilo resta assorbito. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi; 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'articolo 105 della legge della Regione  siciliana
12 maggio 2010, n. 11 (Disposizioni programmatiche e  correttive  per
l'anno 2010), sollevate, in riferimento agli  articoli  3,  41,  117,
secondo e terzo comma, 120 della Costituzione,  nonche'  all'articolo
14  dello  Statuto  della  Regione  siciliana  approvato  con   regio
decreto-legge del 15 maggio 1946, n. 455, dal Consiglio di  giustizia
amministrativa   per   la   Regione   siciliana   e   dal   Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, con le ordinanze indicate in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2013. 
 
                                F.to: 
                     Luigi MAZZELLA, Presidente 
                   Alessandro CRISCUOLO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2013. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA