N. 84 ORDINANZA 6 - 9 maggio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione  Siciliana  -  Proroga  di
  contratti di lavoro estesa anche a rapporti di  lavoro  autonomo  e
  parasubordinato -  Ricorso  del  Commissario  dello  Stato  per  la
  Regione siciliana - Successiva  promulgazione  parziale  del  testo
  legislativo, con omissione delle disposizioni impugnate -  Giudizio
  di costituzionalita' divenuto privo di oggetto -  Cessazione  della
  materia del contendere. 
- Disegno  di  legge  della  Regione  siciliana  n.   58,   approvato
  dall'Assemblea regionale siciliana nella  seduta  del  30  dicembre
  2012, art. 1, comma 1. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l). 
(GU n.20 del 15-5-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo
  CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  1,
comma 1, del disegno di legge della Regione siciliana n. 58 (Norme in
materia   di    personale.    Disposizioni    contabili)    approvato
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 dicembre 2012,
promosso dal Commissario dello Stato per  la  Regione  siciliana  con
ricorso notificato il 7 gennaio 2013, depositato nella cancelleria il
10 gennaio 2013 e iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2013. 
    Udito nella camera di consiglio del 24  aprile  2013  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
    Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana,
con ricorso depositato nella cancelleria della Corte  il  10  gennaio
2013 e iscritto al registro ricorsi  n.  3  del  2013,  ha  impugnato
l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge della  Regione  siciliana
n.  58  (Norme  in  materia  di  personale.  Disposizioni  contabili)
approvato dall'Assemblea regionale  siciliana  nella  seduta  del  30
dicembre 2012, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione; 
    che il comma censurato  autorizza  sino  al  30  aprile  2013  la
proroga di contratti di lavoro in essere alla data  del  30  novembre
2012, ai sensi dell'art.  5,  comma  1,  della  legge  della  Regione
siciliana  9  maggio  2012,  n.  26  (Disposizioni  programmatiche  e
correttive per l'anno 2012. Legge di  stabilita'  regionale),  previo
accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore e
previa verifica dell'esigenza del fabbisogno di  risorse  umane,  nel
rispetto del combinato disposto delle norme  statali  in  materia  di
proroga dei rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni; 
    che,  secondo  il  Commissario  dello  Stato,   la   disposizione
censurata non limiterebbe la suddetta proroga ai  soli  contratti  di
lavoro subordinato a tempo determinato, come consentito dall'art.  1,
comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge  di
stabilita' 2013), ma, tramite il riferimento  all'art.  5,  comma  1,
della legge reg. n. 26 del 2012, la estenderebbe anche ai rapporti di
lavoro autonomo e parasubordinato. In particolare,  la  tipologia  di
lavoro di collaborazione coordinata e  continuativa  interessata  dal
disegno di legge regionale potrebbe, secondo la legislazione  statale
in materia, essere oggetto di proroga solo in ipotesi  delimitate  ed
eccezionali; 
    che la norma censurata, non distinguendo tra i rapporti di lavoro
subordinato  ed  autonomo  di  natura  occasionale  o  coordinata   e
continuativa e richiedendo una previa verifica da parte dei dirigenti
generali dell'amministrazione del fabbisogno  di  risorse  umane,  si
discosterebbe da quanto consentito dall'art. 7, comma 6, lettera  c),
del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), invadendo l'ambito di  competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato in materia di ordinamento civile, ex  art.  117,  secondo
comma, lettera l), Cost.; 
    che un secondo motivo d'illegittimita'  della  norma  oggetto  di
ricorso, secondo il Commissario dello Stato, sarebbe  da  individuare
nella modificazione della  causa  e  dell'oggetto  del  contratto  di
lavoro autonomo di natura occasionale o  coordinata  e  continuativa.
Infatti, la proroga di  tali  contratti,  non  essendo  espressamente
subordinata alla necessita' di completare i progetti per i quali essi
erano stati attivati, muterebbe la causa e  l'oggetto  dei  contratti
medesimi e alimenterebbe aspettative di stabilizzazione, in conflitto
con la natura dei rapporti contrattuali e con l'art. 97 Cost.; 
    che, infine, la disposizione risulterebbe  censurabile  sotto  il
profilo della violazione dell'art. 3 Cost., poiche' consentirebbe  un
trattamento piu' favorevole  per  i  lavoratori  in  servizio  presso
l'amministrazione  regionale,  rispetto  a  quello   riservato   alle
restanti pubbliche amministrazioni, cui si  applicherebbe  l'art.  7,
comma 6, del d.lgs. n. 165 del  2001,  come  integrato  dall'art.  1,
comma 147, della legge n. 228 del 2012. 
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
siciliana ha proposto questione di costituzionalita' con  riferimento
all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge della Regione siciliana
n. 58  (Norme  in  materia  di  personale.  Disposizioni  contabili),
approvato dall'Assemblea regionale  siciliana  nella  seduta  del  30
dicembre, per violazione degli artt. 3,  97  e  117,  secondo  comma,
lettera l), della Costituzione; 
    che, successivamente al ricorso, il disegno  di  legge  e'  stato
promulgato e pubblicato come legge della Regione siciliana 22 gennaio
2013, n. 4 (Norme in materia di personale.  Disposizioni  contabili),
con  omissione  della  disposizione  impugnata,  come  rilevato   dal
Commissario dello Stato con nota depositata nella cancelleria  il  12
marzo 2013; 
    che, in base alla giurisprudenza costante  di  questa  Corte,  la
promulgazione parziale del testo, con  omissione  delle  disposizioni
impugnate, realizza «l'esaurimento del potere  promulgativo,  che  si
esercita necessariamente in modo unitario e contestuale  rispetto  al
testo deliberato» dalla  medesima  Assemblea  (ordinanza  n.  27  del
2012); 
    che, dunque, tale promulgazione sul piano  processuale  «preclude
definitivamente la possibilita' che le parti della legge impugnate ed
omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi
efficacia, privando cosi' di  oggetto  il  giudizio  di  legittimita'
costituzionale» (ex plurimis, ordinanze n. 228, n. 145 e  n.  11  del
2012; n. 166, n. 76 e n. 2 del 2011; n. 183 del 2010); 
    che deve essere pertanto dichiarata la cessazione  della  materia
del contendere. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara cessata la materia del  contendere  con  riferimento  al
ricorso in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI