N. 88 ORDINANZA 8 - 16 maggio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Onorari dovuti
  al consulente tecnico di parte ovvero all'ausiliario del giudice  -
  Esclusione dell'anticipazione da parte dell'Erario - Prenotazione a
  debito,  a  domanda  e  solamente  ove  non  ne  sia  possibile  la
  ripetizione o dalla parte a carico della quale sono poste le  spese
  processuali o dalla stessa parte  ammessa  al  patrocinio  a  spese
  dello Stato - Asserita ingiustificata disparita' di trattamento, in
  danno dei  consulenti  tecnici  nei  giudizi  civili,  rispetto  ai
  consulenti nei giudizi penali e  al  curatore  fallimentare  per  i
  quali e' prevista l'anticipazione dei compensi a carico dell'Erario
  - Questione gia' dichiarata manifestamente  infondata  -  Manifesta
  infondatezza. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,
  art. 131, comma 3. 
- Costituzione, artt. 3 e 36. 
(GU n.21 del 22-5-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo
  CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'articolo  131,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,
n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia), promosso dal Presidente del Tribunale
ordinario di Caltanissetta nel procedimento vertente tra A. G. A.  ed
altro e R. G. ed altra, con ordinanza del 22 giugno 2012, iscritta al
n. 257 del  registro  ordinanze  2012  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 46,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2012. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 24  aprile  2013  il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano. 
    Ritenuto che il Tribunale ordinario di Caltanissetta - nel  corso
di un procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto con
ricorso presentato da parti ammesse al  beneficio  del  patrocinio  a
spese dello Stato - avendo ricevuto l'istanza del consulente  tecnico
di liquidazione dei  compensi,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli
articoli  3  e  36  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'articolo 131, comma 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115  (Testo   unico   delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia), nella parte in  cui,  per  un  verso,  esclude  che,  nei
giudizi civili in cui vi e' ammissione al beneficio del patrocinio  a
spese dello Stato, i compensi spettanti agli  ausiliari  del  giudice
siano anticipati dall'Erario e,  per  altro  verso,  consente  che  i
medesimi  compensi  siano  prenotati  a  debito,  a   domanda,   solo
ricorrendo determinate condizioni; 
    che,  ad  avviso  del  rimettente,  effetto  della   disposizione
censurata - in base alla quale gli onorari  dei  consulenti  tecnici,
sia di parte che di ufficio, sono, a domanda, prenotati a debito  ove
sia impossibile ripeterli dalla parte a carico della quale sono state
poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa al beneficio,
per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione  -  sarebbe  la
gratuita'  della  prestazione  del  consulente  nei  procedimenti  di
volontaria giurisdizione, nei quali non e'  individuabile  una  parte
soccombente, e in quelli in cui la  parte  ammessa  al  patrocinio  a
spese dello Stato risulti soccombente  e  non  si  veda  revocato  il
beneficio; 
    che, aggiunge il rimettente, la norma  censurata  imporrebbe,  in
ogni caso, al consulente  di  attendere  la  fine  del  giudizio  per
chiedere la prenotazione a debito, dovendo previamente verificare  la
impossibilita' della ripetizione dalle parti in giudizio; 
    che il giudice  a  quo  afferma  di  essere  a  conoscenza  delle
pronunzie  di  questa  Corte  secondo   le   quali   sarebbe   errata
l'interpretazione  della  disposizione  censurata  che   conduce   ad
affermare la gratuita' della prestazione del consulente tecnico; 
    che, tuttavia,  a  suo  avviso,  in  tali  pronunzie  si  sarebbe
trascurato di considerare che il rimedio della prenotazione a  debito
e' efficace nelle ipotesi in cui, individuata  una  parte  tenuta  al
pagamento delle spese, risulta impossibile per il consulente ottenere
tale pagamento e non anche nelle ipotesi in cui «manchi del tutto  il
soggetto nei cui confronti tentare la ripetizione» o perche'  non  e'
individuabile un soccombente  o  perche'  sia  soccombente  la  parte
ammessa al beneficio e questo non le sia stato revocato; 
    che, non potendosi in tali ipotesi procedere alla prenotazione  a
debito,   effetto   della   disposizione   in    questione    sarebbe
l'impossibilita' del pagamento dei compensi spettanti  al  consulente
tecnico, con violazione dell'art. 36 Cost.; 
    che, prosegue l'ordinanza di rimessione,  non  puo'  negarsi  che
l'art. 131, comma 3, del d.P.R. n.  115  del  2002,  non  consentendo
l'anticipazione a carico dell'Erario  dei  compensi  dei  consulenti,
determini  un'irragionevole  disparita'  di  trattamento  rispetto  a
quanto previsto, nei giudizi penali, per difensori  e  per  ausiliari
del giudice, i quali  hanno  i  compensi  anticipati  dall'Erario  e,
conseguentemente, non  hanno  la  necessita'  di  attivare,  dopo  la
conclusione del giudizio, la procedura per  la  loro  prenotazione  a
debito; 
    che il complesso meccanismo di  pagamento  regolato  dalla  norma
censurata renderebbe «oltremodo difficoltoso il  soddisfacimento  del
credito degli ausiliari nominati dal giudice nel processo civile»,  i
quali sarebbero tenuti a prestare la loro opera,  peraltro  sotto  il
vincolo della obbligatorieta', senza alcuna certezza ne' sull'an  ne'
sul quando del compenso; 
    che il rimettente, non  ignorando  la  giurisprudenza  di  questa
Corte che ha escluso la  illegittimita'  costituzionale  di  siffatta
disparita', tuttavia  ritiene  che  la  pretesa  eterogeneita'  delle
figure professionali poste a confronto, giustificatrice  del  diverso
trattamento normativo, non sia riscontrabile nel caso dei consulenti,
i quali, sia pure nei diversi ambiti penale  e  civile,  svolgono  il
medesimo compito; 
    che ancora  piu'  evidente,  infine,  sarebbe  la  disparita'  di
trattamento in relazione alla disciplina  del  curatore  fallimentare
(incarico questo facoltativo), per il quale, a seguito della sentenza
della Corte costituzionale n. 174 del 2006, vi e' la anticipazione di
spese ed onorari a carico dell'Erario; 
    che, sulla rilevanza della questione, il rimettente osserva  che,
ove fosse accolto l'incidente di costituzionalita' egli, liquidati  i
compensi del consulente tecnico  istante,  ne  potrebbe  disporre  la
anticipazione a carico dell'Erario, cosa che, in caso contrario,  non
potrebbe avvenire; 
    che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  concludendo  per  l'inammissibilita'  o,  comunque,  per   la
infondatezza del ricorso; 
    che  la  difesa  dello  Stato,   in   via   preliminare,   deduce
l'inammissibilita'  della  questione  per  non  avere  il  rimettente
sperimentato soluzioni di carattere interpretativo volte a  pervenire
ad una lettura conforme a Costituzione della disposizione censurata; 
    che, per altro verso, l'Avvocatura osserva - con riferimento alla
asserita illegittimita' costituzionale derivante dalla impossibilita'
per il consulente di richiedere la prenotazione a debito nei casi  in
cui non sia ravvisabile un soccombente ovvero che tale sia  la  parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato - che la questione  sarebbe
comunque inammissibile, in quanto prematura e come tale  irrilevante,
posto che la pendenza del giudizio non consente ancora di  attribuire
ad alcuno la soccombenza nel giudizio; 
    che, in quanto dedotta negli stessi  termini  gia'  esaminati  da
questa Corte in precedenti decisioni di  infondatezza,  la  questione
relativa all'art. 3 Cost. sarebbe,  per  consolidata  giurisprudenza,
manifestamente inammissibile; 
    che  la  interveniente  difesa  osserva,  altresi',  quanto  alla
dedotta violazione dell'art.  3  Cost.,  che  la  questione  sarebbe,
comunque non fondata; 
    che, infatti, non puo' convenirsi col rimettente nel ritenere che
dall'applicazione della  norma  censurata  deriverebbe  la  gratuita'
dell'opera svolta dall'ausiliario del magistrato; 
    che, peraltro, non  vi  e'  alcun  principio  costituzionale  che
imponga un modello unitario di liquidazione di spese e  compensi  per
gli ausiliari del magistrato; 
    che,   riguardo   alla   prospettata    irragionevolezza    della
disposizione, osserva la  Avvocatura  che  la  pretesa  assimilazione
della   disciplina   relativa   alla   liquidazione   dei    compensi
dell'ausiliario del magistrato civile a quella relativa ai  difensori
della parte non abbiente ovvero  all'ausiliario  del  magistrato  nel
processo penale e' una delle possibili opzioni  volte  a  colmare  la
lacuna che deriverebbe dall'accoglimento  della  presente  questione,
essendo,  tuttavia,  possibile  individuarne   altre   rimesse   alla
discrezionalita' del legislatore; 
    che la difesa dello Stato conclude affermando che tale pluralita'
di opzioni e' indice della inammissibilita' della questione. 
    Considerato che il Tribunale ordinario di  Caltanissetta  dubita,
in  relazione  agli  articoli  3  e  36  della  Costituzione,   della
legittimita' costituzionale dell'articolo 131, comma 3,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115  (Testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia), nella parte in cui prevede che, nei  giudizi  civili  nei
quali una delle parti e' ammessa al patrocinio a spese  delle  Stato,
gli  onorari  dovuti  al  consulente   tecnico   di   parte,   ovvero
all'ausiliario del giudice, siano prenotati  a  debito  e  non  siano
anticipati dall'Erario e nella parte in cui, nei medesimi giudizi, la
prenotazione a debito di detti onorari  possa  avvenire,  a  domanda,
solamente ove non ne sia possibile la ripetizione  o  dalla  parte  a
carico della quale sono poste le spese  processuali  o  dalla  stessa
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; 
    che, in particolare, il  rimettente  ritiene  che  nella  mancata
anticipazione da parte dell'Erario degli  onorari  in  questione  sia
ravvisabile   un'ingiustificata   disparita'   di   trattamento,   in
violazione dell'art.  3  Cost.,  fra  la  disciplina  applicabile  ai
consulenti tecnici, di parte o di ufficio, nei giudizi civili in  cui
una parte sia ammessa al  beneficio  del  patrocinio  a  spese  dello
Stato, e quella applicabile ai difensori di tali parti,  ovvero  agli
ausiliari del magistrato, nei giudizi penali o, infine,  al  curatore
fallimentare, per i quali e', invece, prevista la  anticipazione  dei
rispettivi compensi a carico dell'Erario; 
    che, ad avviso del rimettente, tale diverso meccanismo  normativo
renderebbe ingiustificatamente deteriore la posizione dei  consulenti
tecnici  nei   giudizi   civili   «beneficiati»,   essendo   costoro,
diversamente  dai  rappresentanti  delle  altre  categorie  poste  in
comparazione, sottoposti, al fine di conseguire i  loro  onorari,  ad
una piu' lunga e difficoltosa procedura, comportante non solo l'onere
di formulare la domanda di prenotazione a debito  dopo  la  fine  del
giudizio nel quale hanno prestato la loro opera, ma anche  quello  di
dover dimostrare  in  tale  occasione  che  non  e'  stato  possibile
ottenere dai soggetti indicati  dalla  norma  censurata  quanto  loro
spettante; 
    che, aggiunge il rimettente, siffatto meccanismo  procedurale  si
pone in contrasto con l'art.  36  Cost.,  rendendo  possibile,  nelle
ipotesi in cui -  come  nei  giudizi,  quale  e'  quello  a  quo,  di
accertamento tecnico preventivo  -  non  sia  ravvisabile  una  parte
soccombente oppure sia soccombente  la  parte  ammessa  al  beneficio
(senza che quest'ultimo sia oggetto di  revoca),  che  il  consulente
tecnico svolga la sua opera senza ottenere alcun compenso; 
    che il rimettente ripropone, negli stessi  testuali  termini,  la
questione di legittimita' costituzionale gia'  scrutinata  da  questa
Corte con la recente ordinanza n. 12 del 2013 ed in quella  occasione
dichiarata   manifestamente   infondata,   in   considerazione    sia
dell'ingiustificatezza dei dubbi espressi dal  rimettente  in  ordine
alla individuabilita' di una parte soccombente  nei  procedimenti  di
accertamento tecnico preventivo, sia della eterogeneita' dei soggetti
o dei modelli processuali posti a confronto dal giudice a quo; 
    che, in assenza di nuovi profili di censura  ed  essendo  rimasto
medio tempore del tutto immutato il quadro normativo di  riferimento,
le argomentazioni poste a base della teste' citata pronunzia  debbono
essere integralmente confermate; 
    che,  pertanto,  la  questione  di  legittimita'   costituzionale
sollevata dal tribunale  ordinario  di  Caltanissetta  va  dichiarata
manifestamente infondata, non contrastando  la  norma  impugnata  con
alcuno dei parametri costituzionali evocati. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'articolo 131, comma 3,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115  (Testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia), sollevata, in riferimento agli  articoli  3  e  36  della
Costituzione,  dal   Tribunale   ordinario   di   Caltanissetta   con
l'ordinanza in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                  Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI