N. 89 ORDINANZA 8 - 16 maggio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Demanio e patrimonio dello  Stato  e  delle  regioni  -  Norme  della
  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -  Realizzazione  di   opere   e/o
  infrastrutture   -   Facolta'   di   stipulare   convenzioni    tra
  l'amministrazione  regionale  e  i  privati  che,  utilizzando   lo
  strumento della concessione demaniale marittima, attuino modelli di
  partenariato pubblico/privato o di finanza di progetto  -  Prevista
  possibilita' di derogare alla disciplina in materia d'uso dei  beni
  pubblici - Ricorso del Governo - Ius  superveniens  che  abroga  la
  disposizione derogatoria -  Rinuncia  al  ricorso  in  mancanza  di
  costituzione in giudizio della Regione resistente - Estinzione  del
  processo. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio  2012,  n.  12,
  art. 13, comma 1. 
- Costituzione, artt. 3, 70, 76, 77, 97, 117, secondo comma,  lettere
  l) ed s); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 6;
  norme integrative per i giudizi davanti alla Corte  costituzionale,
  art. 23. 
(GU n.21 del 22-5-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo
  CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  13,
comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia  Giulia  31  maggio
2012, n. 12 (Disciplina della portualita' di  competenza  regionale),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 3-8 agosto 2012, depositato in cancelleria il 13 agosto
2012 ed iscritto al n. 111 del registro ricorsi 2012. 
    Udito nella camera di consiglio del 24  aprile  2013  il  Giudice
relatore Alessandro Criscuolo. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato a mezzo del servizio postale
il 3-8 agosto 2012, depositato il successivo 13 agosto (r.r.  n.  111
del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di
legittimita' costituzionale dell'articolo 13, comma  1,  della  legge
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio  2012,  n.  12
(Disciplina della portualita' di  competenza  regionale),  pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della detta Regione in data 6  giugno  2012,
n. 23, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere  l)  e
s), della Costituzione, nonche' agli articoli 3, 70, 76, 77, 97 della
Costituzione medesima ed agli articoli 4  e  6  dello  Statuto  della
Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale  31
gennaio 1963, n. 1 (Statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia); 
    che la disposizione impugnata, nel testo vigente al momento della
proposizione del  ricorso,  disponeva:  «L'Amministrazione  regionale
puo'  stipulare  convenzioni  che,  utilizzando  lo  strumento  della
concessione demaniale marittima di cui agli articoli  36  e  seguenti
del  codice  della  navigazione,  attuino  modelli  di   partenariato
pubblico/privato o di finanza di progetto al fine  di  consentire  la
realizzazione   di   opere   e/o   infrastrutture   non    altrimenti
conseguibile. Tali convenzioni, ai sensi dell'articolo 17 della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dell'articolo
11 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  individuano  le  modalita'  di
esercizio della concessione,  anche  in  deroga  alla  disciplina  in
materia d'uso dei beni pubblici»; 
    che il ricorrente rileva come, al fine di regolare  le  modalita'
di esercizio della concessione, la  norma  in  questione  attribuisca
alle  convenzioni  stipulate  tra  l'Amministrazione  regionale  e  i
privati il potere di derogare alla disciplina in  materia  d'uso  dei
beni pubblici; 
    che l'art. 4 dello statuto della  detta  Regione,  approvato  con
legge costituzionale n. 1 del 1963, attribuisce alla  Regione  stessa
una potesta' legislativa molto ampia, anche in materie che,  talvolta
trasversalmente,  attengono  o  possono  attenere   alla   disciplina
dell'uso dei beni pubblici; 
    che, infatti,  la  disciplina  dell'uso  dei  beni  pubblici  non
costituirebbe una "materia" in senso proprio, non essendo inclusa ne'
nell'art. 117 Cost., ne' nello statuto regionale; 
    che,  in   particolare,   potrebbero   essere   ricondotte   alla
"disciplina dell'uso dei beni pubblici" disposizioni riferibili  alle
materie di competenza esclusiva regionale in tema di  «agricoltura  e
foreste, bonifiche,  ordinamento  delle  minime  unita'  culturali  e
ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario
e fondiario [...]» (art. 4, n. 2, della legge cost. n. 1  del  1963);
«usi civici» (art. 4, n.  4,  della  legge  cost.  n.  1  del  1963);
«viabilita', acquedotti e  lavori  pubblici  di  interesse  locale  e
regionale» (art. 4, n. 7 - recte n. 9 - della legge cost.  n.  1  del
1963); «urbanistica» (art. 4, n. 12,  della  legge  cost.  n.  1  del
1963); «acque minerali e termali» (art. 4, n. 13, della  legge  cost.
n. 1 del 1963); 
    che, analogamente, potrebbero attenere alla  disciplina  dell'uso
dei beni pubblici disposizioni riconducibili ad alcune delle  materie
attribuite  dall'art.  5  dello  statuto  regionale   alla   potesta'
legislativa concorrente  di  Stato  e  Regioni  (quali,  ad  esempio,
«miniere, cave e torbiere» di cui all'art. 5, n.  10;  «utilizzazione
delle  acque  pubbliche,  escluse  le   grandi   derivazioni;   opere
idrauliche di 4ª e 5ª categoria» di cui all'art. 5, n. 14;  «edilizia
popolare» di cui all'art. 5, n. 18; «toponomastica» di  cui  all'art.
5, n. 19); 
    che, cio' nonostante, la  potesta'  legislativa  regionale  nelle
dette materie dovrebbe svolgersi «in armonia con la Costituzione, con
i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica,  con
le norme fondamentali  delle  riforme  economico-sociali  e  con  gli
obblighi internazionali  dello  Stato,  nonche'  nel  rispetto  degli
interessi nazionali e di quelli delle altre regioni» (cosi' lo stesso
art. 4, comma 1, della legge cost. n. 1 del 1963); 
    che, ad avviso del  ricorrente,  l'attribuzione  statutaria  alla
Regione Friuli-Venezia Giulia della potesta' legislativa esclusiva  o
concorrente, in relazione a materie che possono riguardare l'uso  dei
beni pubblici, non implicherebbe che la Regione  stessa,  legiferando
negli ambiti  di  sua  competenza,  possa  consentire  ai  privati  e
all'amministrazione di derogare  a  disposizioni  di  legge,  tramite
convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 17 della legge regionale  20
marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso) e dell'art. 11 della legge  7
agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 
    che, infatti, il principio di legalita' postula il primato  della
legge, sia  rispetto  ad  atti  e  procedimenti  amministrativi,  sia
rispetto ad accordi o a convenzioni  sostitutivi  o  integrativi  del
contenuto del provvedimento; 
    che  la  possibilita'  di  derogare  alla  legge   tramite   atti
amministrativi sarebbe ammessa nell'ordinamento giuridico soltanto in
casi  tassativi  (come  nel  caso  delle  ordinanze  contingibili  ed
urgenti) e purche' - come gia' chiarito da questa Corte  -  ne  siano
definiti presupposti, condizioni e limiti; 
    che la norma censurata, non definendo l'ambito applicativo  della
deroga  (peraltro,  non  rispondente  ad   un   interesse   specifico
meritevole di tutela), si porrebbe in grave contrasto con i  principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e, per il  suo  carattere
generale,  violerebbe  i  principi   costituzionali   di   legalita',
tipicita' e delimitazione della discrezionalita' (artt. 70,  76,  77,
97 e 117 Cost.); 
    che le convenzioni, adottate a norma  dell'art.  13  della  legge
reg. Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 2012, verrebbero  ad  essere  in
sostanza equiparate alla legge, essendo  libere  di  derogare  ad  un
insieme  non  ben  definito  di  disposizioni  normative,  statali  o
regionali, in evidente contrasto col principio di legalita'; 
    che, inoltre, sempre in considerazione della sua  estensione,  la
facolta' di derogare a disposizioni di  legge  tramite  lo  strumento
convenzionale sarebbe potenzialmente lesiva dei principi fondamentali
dettati  dallo  Stato  in  materie  di  sua  competenza  legislativa,
esclusiva o concorrente; 
    che, in particolare, la disposizione di  cui  si  tratta  sarebbe
invasiva della potesta' legislativa esclusiva statale in  materia  di
ordinamento civile, prevista dall'art. 117,  secondo  comma,  lettera
l), Cost., ed inoltre sarebbe lesiva del principio di uguaglianza, di
cui  all'art.  3  Cost.,  perche'  consentirebbe  all'amministrazione
regionale di derogare a disposizioni di legge nell'ambito di  accordi
stipulati ai sensi del'art. 11 della legge n. 241 del  1990  (oggetto
di espresso richiamo  nella  norma  censurata),  facendo  venir  meno
l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; 
    che, infine, in considerazione del fatto che nella «disciplina in
materia  di  uso  di  beni  pubblici»  possono  rientrare  anche   le
disposizioni  funzionali  a  garantire   la   tutela   dell'ambiente,
dell'ecosistema e del paesaggio, la norma regionale censurata sarebbe
invasiva anche della  potesta'  legislativa  esclusiva  dello  Stato,
prevista dall'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,  e  non
rispettosa del precetto dettato dall'art. 6,  comma  1,  n.  3  dello
statuto di autonomia, il quale prevede, in favore della  Regione,  la
facolta' di adeguare alle particolari esigenze  di  questa  le  leggi
della  Repubblica,  ma  soltanto  mediante  norme  d'integrazione  ed
attuazione,  senza  possibilita'  di  derogare  alle  medesime  leggi
statali; 
    che, con riferimento al medesimo parametro,  la  disposizione  de
qua  sarebbe  illegittima  anche  nella  parte  in  cui  non  esclude
dall'ambito di applicazione della deroga le norme inerenti ai beni di
proprieta' statale; 
    che la Regione Friuli-Venezia Giulia non si e' costituita; 
    che, nelle more  del  giudizio  di  legittimita'  costituzionale,
l'art. 67 della legge della Regione Friuli-Venezia  Giulia  9  agosto
2012, n. 16 (interventi di  razionalizzazione  e  riordino  di  enti,
aziende e agenzie della Regione)  ha  soppresso  le  seguenti  parole
della disposizione impugnata: «anche in  deroga  alla  disciplina  in
materia di uso di beni pubblici»; 
    che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato
il 14 marzo 2013, ha rinunziato al ricorso. 
    Considerato  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma
1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2012, n.
12  (Disciplina  della  portualita'  di  competenza  regionale),   in
riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere l) e s),  e  3,
70, 76, 77 e 97 della Costituzione, nonche' agli articoli 4 e 6 dello
statuto della Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  approvato  con  legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della  Regione
Friuli-Venezia Giulia); 
    che la Regione resistente non si e' costituita  nel  giudizio  di
legittimita' costituzionale; 
    che, nelle more di tale giudizio, l'art.  67  della  legge  della
Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto  2012  n.  16  (Interventi  di
razionalizzazione  e  riordino  di  enti,  aziende  e  agenzie  della
Regione) ha soppresso nella disposizione impugnata le  parole  «anche
in deroga alla disciplina in materia di uso di beni pubblici»; 
    che, a seguito di cio', il Presidente del Consiglio dei  ministri
ha rinunciato al ricorso; 
    che, in  mancanza  di  costituzione  in  giudizio  della  Regione
resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai  sensi  dell'art.  23
delle  norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis: ordinanze  n.
37 del 2013; nn. 302, 282, 98, 83 e 29 del 2012). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                   Alessandro CRISCUOLO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI