N. 93 SENTENZA 20 - 22 maggio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e  privati  -
  Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente -
  Disciplina  delle  procedure  di  competenza   regionale   per   la
  valutazione di impatto ambientale (VIA) - Definizione del  progetto
  quale "insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di
  impianti opere o interventi"  -  Ricorso  del  Governo  -  Asserito
  contrasto con la normativa europea che qualifica il  progetto  come
  "la realizzazione dei lavori di costruzione, di impianti od  opere"
  ovvero di "altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio,
  compresi quelli  destinati  allo  sfruttamento  delle  risorse  del
  suolo"  -  Insussistenza  -  Definizione  regionale,   generale   e
  astratta, che implicitamente include  le  fattispecie  delle  norme
  comunitarie - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art.  2,  comma  1,
  lettera c). 
- Costituzione, art.117, primo comma; direttiva 13 dicembre 2011,  n.
  2011/92/UE, art. 1, paragrafo 2. 
Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e  privati  -
  Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente -
  Disciplina  delle  procedure  di  competenza   regionale   per   la
  valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA)  -  Determinazione  dei
  criteri  per  l'individuazione  dei  progetti   assoggettati   alla
  procedura  di  VIA  -  Individuazione  di  mere  soglie   di   tipo
  dimensionale  al  di  sotto  delle  quali  i  progetti   non   sono
  assoggettabili alla procedura - Contrasto con la normativa  europea
  che individua ulteriori criteri relativi ad  altre  caratteristiche
  del progetto, quali il cumulo con altri  progetti,  l'utilizzazione
  di risorse naturali, la produzione di rifiuti, l'inquinamento  e  i
  disturbi   ambientali,   la   localizzazione    -    Illegittimita'
  costituzionale, nella parte  in  cui  gli  allegati  impugnati  non
  prevedono che si debba tener conto,  caso  per  caso,  di  tutti  i
  criteri indicati nell'allegato III della direttiva  n.  2011/92/UE,
  art.  4,  paragrafo  3  -  Dichiarazione  relativa  al  periodo  di
  applicabilita' degli allegati, modificati da ius superveniens. 
- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, allegati A1, A2, B1
  e B2, nel loro complesso. 
- Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 13 dicembre 2011, n.
  2011/92/UE, art. 4, paragrafo 3. 
Ambiente -Norme della Regione Marche - Lavori pubblici  e  privati  -
  Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente -
  Disciplina  delle  procedure  di  competenza   regionale   per   la
  valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA)  -  Determinazione  dei
  criteri  per  l'individuazione  dei  progetti   assoggettati   alla
  procedura di VIA - Previsione che per le attivita'  produttive,  le
  soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 sono  incrementate
  del 30% nei casi specificamente indicati - Ricorso  del  Governo  -
  Lamentata considerazione di soli criteri dimensionali, in contrasto
  con la normativa europea che individua ulteriori  criteri  relativi
  ad altre caratteristiche del progetto, quali il  cumulo  con  altri
  progetti, la sostenibilita' ambientale delle aree geografiche e  il
  loro  impatto  su  zone  di   importanza   storica,   culturale   o
  archeologica  -  Insussistenza  -  Fattispecie  riferita   a   casi
  specifici per i quali il legislatore regionale ha gia' tenuto conto
  dei  criteri  comunitari  -  Non  fondatezza  della   questione   -
  Dichiarazione relativa al periodo  di  applicabilita'  della  norma
  censurata, modificata da ius superveniens. 
- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 3, comma 4. 
- Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 13 dicembre 2011, n.
  2011/92/UE, allegato III. 
Ambiente -Norme della Regione Marche - Lavori pubblici  e  privati  -
  Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente -
  Disciplina  delle  procedure  di  competenza   regionale   per   la
  valutazione di impatto ambientale (VIA) - Mancata previsione  degli
  obblighi  informativi  a  carico  del  proponente   imposti   dalla
  normativa comunitaria - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, artt. 8, comma 4, e
  13. 
- Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 13 dicembre 2011, n.
  2011/92/UE, art. 6, paragrafo 2. 
Ambiente -Norme della Regione Marche - Lavori pubblici  e  privati  -
  Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente -
  Disciplina  delle  procedure  di  competenza   regionale   per   la
  valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina  dei  casi  in
  cui l'intervento soggetto alla  procedura  di  VIA  deve  acquisire
  anche l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)  e  le  autorita'
  competenti per le due procedure coincidono - Ricorso del Governo  -
  Asserito contrasto con l'obbligo di coordinamento delle procedure e
  di unicita' della consultazione del  pubblico,  di  cui  al  codice
  dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art.  5,  comma  1,
  lettera c). 
- Costituzione,  art.  117,  secondo  comma,  lettera   s);   decreto
  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 10, comma 2. 
Ambiente -Norme della Regione Marche - Lavori pubblici  e  privati  -
  Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente -
  Disciplina  delle  procedure  di  competenza   regionale   per   la
  valutazione di impatto ambientale (VIA)  -  Documenti  da  allegare
  alla  domanda  per  l'avvio  della  fase   di   consultazione   con
  l'autorita' e i soggetti competenti in materia ambientale -  Elenco
  riferito alle sole autorizzazioni ambientali - Ricorso del  Governo
  - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente che prescrive  che
  sia allegato "l'elenco delle autorizzazioni,  intese,  concessioni,
  licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari
  alla realizzazione ed esercizio del progetto"  -  Insussistenza  di
  riduzioni  degli  standard  e  dei  livelli  uniformi   di   tutela
  ambientale - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art.  9,  comma  2,
  lettera d). 
- Costituzione,  art.  117,  secondo  comma,  lettera   s);   decreto
  legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  art.  21,  comma  1,  secondo
  periodo. 
Ambiente -Norme della Regione Marche - Lavori pubblici  e  privati  -
  Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente -
  Disciplina  delle  procedure  di  competenza   regionale   per   la
  valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA)  -  Previsione  che  il
  proponente il progetto debba corredare  la  domanda  da  presentare
  all'autorita' competente con la copia dell'avviso da  pubblicare  a
  mezzo stampa - Contrasto con il codice dell'ambiente che impone che
  la pubblicazione a mezzo stampa sia contestuale alla  presentazione
  dell'istanza di  VIA  -  Violazione  della  competenza  legislativa
  esclusiva  statale  in  materia  di   ambiente   -   Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 12,  comma  1,
  lettera c). 
- Costituzione,  art.  117,  secondo  comma,  lettera   s);   decreto
  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 23, comma 1. 
Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e  privati  -
  Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente -
  Disciplina  delle  procedure  di  competenza   regionale   per   la
  valutazione di impatto ambientale (VIA) - Elenco dei  documenti  da
  allegare alla domanda di VIA  -  Ricorso  del  Governo  -  Asserita
  limitazione alle sole autorizzazioni ambientali, in  contrasto  con
  il codice dell'ambiente che prescrive che  sia  allegato  "l'elenco
  delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,  pareri,  nulla
  osta e assensi comunque denominati, gia' acquisiti o  da  acquisire
  ai  fini  della  realizzazione  e   dell'esercizio   dell'opera   o
  intervento" - Insussistenza  di  riduzioni  degli  standard  e  dei
  livelli uniformi  di  tutela  ambientale  -  Non  fondatezza  della
  questione. 
- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 12,  comma  1,
  lettera e). 
- Costituzione,  art.  117,  secondo  comma,  lettera   s);   decreto
  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 23, comma 2. 
Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e  privati  -
  Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente -
  Disciplina  delle  procedure  di  competenza   regionale   per   la
  valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA)   -   Esenzione   dalla
  sottoposizione a VIA regionale delle piccole  utilizzazioni  locali
  quali "gli impianti di potenza inferiore  a  1  MW  ottenibile  dal
  fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui  di  15
  gradi  centigradi  geotermico  e  le  utilizzazioni  tramite  sonde
  geotermiche - Ricorso del  Governo  -  Asserito  contrasto  con  il
  codice dell'ambiente che annovera, tra i progetti per cui la VIA e'
  obbligatoria,   tutti   quelli   riguardanti   "le   attivita'   di
  coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e
  delle   risorse   geotermiche",   all'interno    dei    quali    si
  collocherebbero le piccole utilizzazioni locali -  Insussistenza  -
  Previsione del  codice  dell'ambiente  riferita  solo  a  specifici
  progetti,  puntualmente  individuati   -   Non   fondatezza   della
  questione. 
- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, allegato A1,  punto
  n). 
- Costituzione,  art.  117,  secondo  comma,  lettera   s);   decreto
  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte II, allegato III,  lettera
  v). 
Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e  privati  -
  Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente -
  Disciplina  delle  procedure  di  competenza   regionale   per   la
  valutazione di impatto ambientale (VIA) - Inclusione, tra quelle da
  sottoporre a VIA, della classe di  progetto  "elettrodotti  per  il
  trasporto di energia elettrica superiore a 100 kV con tracciato  di
  lunghezza superiore a 10 km"  -  Ricorso  del  Governo  -  Asserito
  contrasto con il codice dell'ambiente che circoscrive l'obbligo  di
  procedura di VIA ai soli progetti riguardanti "elettrodi aerei  con
  tensione nominale superiore a 100 kV  con  tracciato  di  lunghezza
  superiore a 10 km" - Insussistenza -  Estensione  della  VIA  anche
  agli elettrodotti  interrati,  con  determinazione  di  forme  piu'
  elevate di tutela ambientale - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, allegato A2,  punto
  h). 
- Costituzione,  art.  117,  secondo  comma,  lettera   s);   decreto
  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte II, allegato III,  lettera
  z). 
Ambiente -Norme della Regione Marche - Lavori pubblici  e  privati  -
  Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente -
  Disciplina  delle  procedure  di  competenza   regionale   per   la
  valutazione di impatto ambientale (VIA) -  Esclusione  dei  rilievi
  geofisici dalle tipologie progettuali relative  alle  attivita'  di
  ricerca  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  in   terraferma   da
  sottoporre a verifica di assoggettabilita'  regionale  -  Contrasto
  con il codice dell'ambiente che non prevede eccezioni in merito  ai
  progetti  riguardanti  l'attivita'  di  ricerca  degli  idrocarburi
  liquidi e gassosi in terraferma  da  sottoporre  alla  verifica  di
  assoggettabilita', di competenza delle Regioni -  Violazione  della
  competenza legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di  tutela
  dell'ambiente - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, allegato B1,  punto
  2h). 
- Costituzione,  art.  117,  secondo  comma,  lettera   s);   decreto
  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato IV,  punto  2,  lettera
  g). 
Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e  privati  -
  Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente -
  Disciplina  delle  procedure  di  competenza   regionale   per   la
  valutazione di impatto ambientale (VIA) - Progetti da sottoporre  a
  verifica di assoggettabilita' provinciale attinenti a  impianti  di
  smaltimento e recupero di rifiuti  pericolosi  -  Esclusione  dalla
  categoria degli "impianti che effettuano il recupero di diluenti  e
  solventi esausti  presso  i  produttori  degli  stessi  purche'  le
  quantita' trattate non superino  i  100  l/giorno"  -  Ricorso  del
  Governo -  Asserito  contrasto  con  il  codice  dell'ambiente  non
  ammetterebbe  alcuna  esclusione  in  merito  a   siffatta   classe
  progettuale - Insussistenza - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, allegato B2,  punto
  7p). 
- Costituzione,  art.  117,  secondo  comma,  lettera   s);   decreto
  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte II, allegato IV, punto  7,
  lettera za). 
Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e  privati  -
  Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente -
  Disciplina  delle  procedure  di  competenza   regionale   per   la
  valutazione di impatto ambientale (VIA) - Tipologie progettuali  da
  sottoporre a verifica di assoggettabilita' provinciale attinenti  a
  impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non  pericolosi,  con
  capacita' complessiva superiore a 10/t giorno  -  Esclusione  degli
  "impianti mobili per il recupero in loco dei rifiuti non pericolosi
  provenienti dalle attivita' di costruzione e demolizione" - Ricorso
  del Governo - Asserito contrasto con il  codice  dell'ambiente  non
  ammetterebbe alcuna eccezione in relazione alla predetta  tipologia
  di impianti - Insussistenza - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, allegato B2,  punto
  7q). 
- Costituzione,  art.  117,  secondo  comma,  lettera   s);   decreto
  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte II, allegato IV, punto  7,
  lettera zb). 
Paesaggio - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati  -
  Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente -
  Disciplina  delle  procedure  di  competenza   regionale   per   la
  valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA)  -  Previsione  che  il
  provvedimento di VIA comprende l'autorizzazione  paesaggistica  ove
  necessaria e che in tal caso la documentazione  sia  integrata  con
  quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia -
  Ricorso del Governo -  Asserita  soppressione  del  parere  statale
  vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione,  in  contrasto
  con il codice dei beni culturali e del paesaggio - Insussistenza  -
  Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 5, comma 10. 
- Costituzione, artt. 9 e 117, secondo  comma,  lettera  s);  decreto
  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146. 
(GU n.22 del 29-5-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo
  CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  degli  articoli  2,
comma 1, lettera c), 3, comma 4, 5, comma 1, lettera c), e comma  10,
8, comma 4, 9, comma 2, lettera d), 12, comma 1, lettere c) ed e),  e
13, nonche' degli allegati A1, A2, B1 e B2 nel loro complesso  ed  in
specie degli allegati A1, punto n), A2, punto h), B1, punto 2h),  B2,
punti 7p) e 7q), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3
(Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA),
promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato il 30 maggio-1° giugno 2012, depositato in cancelleria  il
7 giugno 2012 ed iscritto al n. 87 del registro ricorsi 2012. 
    Udito nell'udienza pubblica  del  26  febbraio  2013  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro; 
    uditi l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni per il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la Regione
Marche. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso, spedito per la notifica  il  30  maggio-1°giugno
2012, depositato nella cancelleria di questa Corte  il  successivo  7
giugno, il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  ha  promosso,  in  via
principale, questione di legittimita' costituzionale  degli  articoli
2, comma 1, lettera c), 3, comma 4, 5, comma 1, lettera c),  e  comma
10, 8, comma 4, 9, comma 2, lettera d), 12, comma 1,  lettere  c)  ed
e), 13, nonche' degli allegati A1, A2, B1 e B2 nel loro complesso  ed
in specie degli allegati A1, punto n), A2, punto h), B1,  punto  2h),
B2, punti 7p) e 7q), della legge della Regione Marche 26 marzo  2012,
n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale  -
VIA), in riferimento agli artt. 9  e  117,  primo  e  secondo  comma,
lettera s), della Costituzione. 
    2.- Il ricorrente sostiene che alcune tra le norme introdotte con
la citata legge n. 3 del 2012 della  Regione  Marche  in  materia  di
procedure di competenza  regionale  per  la  valutazione  di  impatto
ambientale si prestino a  censure  di  illegittimita'  costituzionale
sotto diversi profili. 
    3.-  Un  primo  gruppo  di  disposizioni  della  predetta   legge
regionale e' censurato in  riferimento  all'art.  117,  primo  comma,
Cost., poiche' tali disposizioni  conterrebbero  una  disciplina  non
conforme a quanto stabilito dalla  direttiva  13  dicembre  2011,  n.
2011/92/UE  (Direttiva  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
concernente la valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati
progetti pubblici e privati - codificazione) e, quindi, si porrebbero
in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. 
    3.1.- Fra queste vi sarebbe, in primo luogo, l'art. 2,  comma  1,
lettera c), nella parte in cui definisce il progetto  quale  «insieme
di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti opere o
interventi», laddove la citata direttiva, all'art.  1,  paragrafo  2,
qualifica  il  progetto  come  «la  realizzazione   dei   lavori   di
costruzione, di  impianti  od  opere»  ovvero  di  «altri  interventi
sull'ambiente naturale o sul  paesaggio,  compresi  quelli  destinati
allo sfruttamento delle risorse del suolo».  Sostiene  il  ricorrente
che tali definizioni non siano equivalenti dal momento che  la  norma
regionale confonderebbe  la  nozione  di  "progetto"  con  quella  di
"documentazione progettuale" (l'insieme degli elaborati tecnici)  che
deve essere preparata dal committente e  trasmessa  nel  corso  della
procedura  di  VIA  alle  autorita'   competenti   ed   inoltre   non
comprenderebbe ne' i lavori di costruzione, ritenuti dalla  normativa
europea distinti dagli impianti, dalle opere e dagli altri interventi
sull'ambiente e sul paesaggio, ne' gli interventi sull'ambiente e sul
paesaggio destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. 
    3.2.- Il ricorrente impugna, altresi', gli allegati A1, A2, B1  e
B2 nel loro complesso, nella parte  in  cui  individuano  i  progetti
assoggettati alla procedura di VIA,  limitandosi  a  stabilire  delle
soglie di tipo dimensionale, senza tener conto  degli  altri  criteri
indicati dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva, fra  i  quali  vi
sono:  1)  le  caratteristiche  dei  progetti,  che   devono   essere
considerate tenendo conto, in particolare, delle loro dimensioni, del
cumulo con altri progetti, dell'utilizzazione  di  risorse  naturali,
della produzione di rifiuti, dell'inquinamento e disturbi ambientali;
2)  la  localizzazione  dei  progetti,  cosi'  che  la   sensibilita'
ambientale possa essere considerata tenendo  conto,  in  particolare,
dell'utilizzazione attuale del territorio e delle capacita' di carico
dell'ambiente   naturale;   3)   le   caratteristiche    dell'impatto
potenziale, con riferimento, tra l'altro, all'area geografica e  alla
densita' della popolazione interessata. 
    3.3.- Anche l'art. 3,  comma  4,  della  citata  legge  regionale
sarebbe in contrasto con la direttiva comunitaria  2011/92/UE,  nella
parte in cui stabilisce che le soglie  dimensionali  fissate  per  le
attivita' produttive di cui agli allegati B1 e B2  sono  incrementate
del 30% quando: a) i progetti siano localizzati nelle aree produttive
ecologicamente attrezzate, individuate ai sensi della legge regionale
23  febbraio  2005,   n.   16   (Disciplina   degli   interventi   di
riqualificazione  urbana  e  indirizzi   per   le   aree   produttive
ecologicamente   attrezzate);   b)   si   tratti   di   progetti   di
trasformazione o ampliamento di  impianti  che  abbiano  ottenuto  la
registrazione EMAS ai sensi del Regolamento (CE) 19  marzo  2001,  n.
761/2001  (Regolamento  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
sull'adesione  volontaria   delle   organizzazioni   a   un   sistema
comunitario di ecogestione e audit - EMAS), sull'adesione  volontaria
delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit;
c) si tratti di progetti di trasformazione o ampliamento di  impianti
in possesso di  certificazione  ambientale  UNI  EN  ISO  14001.  Gli
incrementi delle soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 non
prenderebbero, infatti, in considerazione tutti gli elementi indicati
nell'allegato III  della  direttiva,  ma  solo  alcuni  di  essi  (la
localizzazione dei  progetti  oppure  le  caratteristiche  inquinanti
degli stessi), escludendo, tra l'altro, il cumulo con altri progetti,
la sostenibilita' ambientale delle aree geografiche e il loro impatto
su zone di importanza storica, culturale o archeologica. 
    3.4.- Sono, inoltre, impugnati l'art. 8, comma  4,  e  l'art.  13
della citata legge regionale in quanto  non  contemplerebbero  alcuni
degli obblighi informativi previsti a  carico  del  proponente  dalla
direttiva  comunitaria  2011/92/UE,   art.   6,   paragrafo   2.   In
particolare, in contrasto con quanto prescritto dal predetto art.  6,
paragrafo 2, della direttiva (che recepisce la Convenzione di Aarhus,
ratificata dall'Unione europea il 17 febbraio 2005), l'art. 8,  comma
4, della legge regionale n. 3 del 2012, non  prevedrebbe  nell'ambito
della procedura di  verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,  per  il
proponente,  l'obbligo  di  specificare:  i  termini  entro  i  quali
potranno essere ottenute tutte le informazioni relative al  progetto;
le modalita'  con  cui  le  informazioni  sono  rese  disponibili  al
pubblico (orari di accesso agli uffici  pubblici  e  possibilita'  di
estrarne copia, scaricare  file  etc.);  la  natura  delle  possibili
decisioni o l'eventuale progetto di decisione finale. L'art.  13  non
contemplerebbe, tra le informazioni che devono  essere  pubblicate  a
cura  del  proponente,  l'indicazione  specifica  del  fatto  che  il
progetto sia  soggetto  ad  una  procedura  di  VIA,  i  termini  per
l'acquisizione dei pareri da parte delle competenti  amministrazioni,
le modalita', i giorni e gli  orari  in  cui  tutte  le  informazioni
relative  alla  procedura  possono  essere  acquisite  dal   pubblico
interessato,  la  natura  delle  possibili  decisioni  o  l'eventuale
progetto di decisione. 
    4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre, un
altro complesso di disposizioni della medesima legge regionale  n.  3
del 2012, per violazione dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),
Cost., in quanto dette disposizioni sarebbero  in  contrasto  con  le
norme statali di riferimento  contenute  nel  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 
    4.1.- In particolare, il  ricorrente  censura,  in  primo  luogo,
l'art. 5, comma 1, lettera c), in quanto esso, disciplinando  i  casi
in cui l'intervento soggetto alla procedura  di  VIA  deve  acquisire
anche l'autorizzazione integrata  ambientale  (AIA)  e  le  autorita'
competenti per le due procedure coincidono, subordinerebbe l'unicita'
della  pubblicazione  e  della  consultazione   del   pubblico   alla
circostanza  di  una  specifica  evidenza  dell'integrazione  tra  le
procedure,  in  contrasto  con  l'obbligo  di   coordinamento   delle
procedure e di unicita'  della  consultazione  del  pubblico  di  cui
all'art. 10, comma 2, del d.lgs. 152 del 2006 e quindi in  violazione
della   competenza   statale   esclusiva   in   materia   di   tutela
dell'ambiente. 
    4.2.- Anche l'art. 9, comma 2, lettera  d),  della  citata  legge
regionale sarebbe, poi, in contrasto con l'art. 117,  secondo  comma,
lettera s), Cost., in quanto, limitando  l'elenco  dei  documenti  da
allegare alla domanda per l'avvio della  fase  di  consultazione  con
l'autorita' e i soggetti competenti in materia ambientale, alle  sole
autorizzazioni ambientali, si porrebbe in contrasto  con  l'art.  21,
comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n.  152  del  2006,  che  invece
prescrive che sia allegato «l'elenco  delle  autorizzazioni,  intese,
concessioni,  licenze,  pareri,  nulla  osta   e   assensi   comunque
denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto». 
    4.3.- Sono, inoltre, impugnati per  violazione  della  competenza
statale esclusiva in materia  di  tutela  dell'ambiente:  l'art.  12,
comma 1, lettera c), in  quanto,  consentendo  che  la  pubblicazione
dell'avviso a mezzo stampa, che deve essere allegato alla domanda del
proponente  il  progetto,  ai  fini  della  procedura  di  VIA,   sia
successiva alla presentazione della domanda stessa,  si  porrebbe  in
contrasto con l'art. 23, comma 1, del d.lgs. n.  152  del  2006,  che
impone, invece, che la pubblicazione a mezzo stampa  sia  contestuale
alla  predetta  presentazione  dell'istanza  di  VIA   (sulla   scia,
peraltro, di quanto dichiarato  nella  sentenza  n.  227  del  2011);
l'art. 12, comma 1, lettera e), in  quanto,  limitando  l'elenco  dei
documenti da allegare alla domanda di VIA  alle  sole  autorizzazioni
ambientali, si porrebbe in contrasto con  l'art.  23,  comma  2,  del
d.lgs. n. 152 del 2006. 
    4.4.- Analoghe censure di illegittimita' costituzionale  vengono,
poi, rivolte dal Presidente del Consiglio dei ministri nei  confronti
di disposizioni contenute in  alcuni  degli  allegati  alla  indicata
legge regionale n. 3 del 2012. 
    In particolare si tratta: dell'allegato A1, punto n), che  esenta
dalla sottoposizione a VIA regionale «le piccole utilizzazioni locali
di cui all'art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 22 del 2011» e cioe'  «gli
impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico
alla temperatura convenzionale dei  reflui  di  15  gradi  centigradi
geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche», laddove  la
lettera v) dell'allegato III alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006
annovera, tra i progetti per cui la VIA e' obbligatoria, tutti quelli
riguardanti "le attivita'  di  coltivazione  sulla  terraferma  degli
idrocarburi  liquidi  e  gassosi  e   delle   risorse   geotermiche";
dell'allegato A2, punto h), che include, tra quelle da  sottoporre  a
VIA provinciale, la classe di progetto «elettrodotti per il trasporto
di energia elettrica superiore a 100 kV con  tracciato  di  lunghezza
superiore a 10 km», laddove l'allegato III, lettera z), alla parte II
del d.lgs. n. 152 del 2006 circoscrive l'obbligo di procedura di  VIA
ai  soli  progetti  riguardanti  «elettrodotti  aerei  con   tensione
nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10
km»;  dell'allegato  B1,  punto  2h),  che  esclude  dalle  tipologie
progettuali relative alle attivita' di ricerca di idrocarburi liquidi
e gassosi in terraferma da sottoporre a verifica di assoggettabilita'
regionale i rilievi  geofisici,  in  contrasto  con  quanto  statuito
dall'allegato IV, punto 2, lettera g), alla parte II  del  d.lgs.  n.
152 del  2006  che  non  prevede  eccezioni  in  merito  ai  progetti
riguardanti  l'attivita'  di  ricerca  degli  idrocarburi  liquidi  e
gassosi   in   terraferma   da   sottoporre    alla    verifica    di
assoggettabilita'  di  competenza  delle  Regioni  e  delle  Province
autonome di Trento  e  Bolzano;  dell'allegato  B2,  punto  7p),  che
include tra i progetti da sottoporre a verifica di  assoggettabilita'
provinciale quelli attinenti a «impianti di smaltimento e recupero di
rifiuti  pericolosi,  mediante  operazioni  di  cui  all'allegato  B,
lettere D2, D8 e da D13 a D15 ed all'allegato C, lettere da R2 a  R9,
della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006,  ad  esclusione  degli
impianti che effettuano il recupero di diluenti  e  solventi  esausti
presso i produttori degli stessi purche' le  quantita'  trattate  non
superino i 100 l/giorno», laddove l'allegato IV, lettera  z.a),  alla
parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 non ammette alcuna esclusione  in
merito a siffatta classe progettuale; dell'allegato B2, punto 7q), il
quale indica tra le tipologie progettuali da sottoporre a verifica di
assoggettabilita' provinciale gli «impianti di smaltimento e recupero
di rifiuti non pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10/t
al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a
R9, della parte quarta del d.lgs. n.  152  del  2006,  ad  esclusione
degli impianti mobili  per  il  recupero  in  loco  dei  rifiuti  non
pericolosi provenienti dalle attivita' di costruzione e demolizione»,
in contrasto con l'allegato IV, punto 7, lettera z.b), alla parte  II
del d.lgs. n. 152 del 2006,  che  non  pone  eccezioni  di  sorta  in
relazione alla predetta tipologia di impianti. 
    5.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  impugna,  infine,
l'art. 5, comma 10, della medesima legge regionale n. 3 del 2012  per
violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.,  in
quanto,  stabilendo  che   «il   provvedimento   di   VIA   comprende
l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs.  n.  42
del 2004, ove  necessaria»,  si  porrebbe  in  contrasto  con  quanto
stabilito dal Codice dei beni culturali e del  paesaggio  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n.
137) che, all'art.  146,  attribuisce  allo  Stato  una  funzione  di
rilievo in sede di autorizzazione, che si estrinseca nell'espressione
del  parere  vincolante  ai  fini   del   rilascio   da   parte   del
sovrintendente,  funzione  che   nella   norma   regionale   verrebbe
eliminata. 
    6.- Si e' costituita nel giudizio la Regione Marche,  in  persona
del  Presidente  pro  tempore,  che  ha  chiesto,  sia  nell'atto  di
costituzione che nella memoria depositata nell'imminenza dell'udienza
pubblica,  che  sia  dichiarata   l'inammissibilita'   o,   comunque,
l'infondatezza delle censure prospettate nel ricorso. 
    In  particolare,  con  riferimento  alle  censure  promosse   per
violazione  dell'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  la  Regione,  con
riguardo all'art. 2, comma 1, lettera c), ed all'art. 3, comma 4,  ne
sostiene l'infondatezza, escludendo l'esistenza del contrasto con  la
normativa UE, alla luce di una corretta  lettura  delle  disposizioni
impugnate. Quanto  all'art.  2,  comma  1,  lettera  c),  infatti  la
resistente sostiene che la definizione di progetto in esso  contenuta
sia astrattamente comprensiva di tutti  i  progetti  che  abbiano  ad
oggetto la realizzazione di impianti, opere o interventi di qualunque
genere, tipo, dimensione e con qualunque  finalita',  destinazione  o
impatto potenziale; senza contare, poi, che cio' che rileverebbe,  ai
fini della conformita' dell'ordinamento interno agli obblighi  UE  in
materia di VIA, non  sarebbe  l'astratta  definizione  di  "progetto"
utilizzata dalla normativa in  questione,  bensi'  che  di  tutte  le
tipologie di  progetti  contemplate  negli  allegati  I  e  II  della
direttiva in  esame  sia  assicurata  da  parte  degli  Stati  membri
l'effettiva sottoposizione (senza eccezioni) alla  procedura  di  VIA
vera o propria o alla verifica di assoggettabilita' a  VIA  ai  sensi
dell'art. 4, paragrafi 1 e 2. Quanto, invece, all'art. 3, comma 4, il
legislatore regionale avrebbe previsto  l'incremento  del  30%  delle
soglie dimensionali di cui agli  allegati  B1  e  B2  ai  fini  della
sottoposizione  dei  progetti  a   verifica   di   assoggettabilita',
nell'esercizio del potere conferitogli  dall'art.  6,  comma  9,  del
d.lgs. n. 152 del 2006 e  senza  trascurare  gli  altri  elementi  di
valutazione indicati nell'allegato III alla  parte  II  della  citata
direttiva UE. Tali elementi sarebbero adeguatamente rappresentati  "a
monte"   delle   certificazioni   EMAS   o   ISO   14001   e    della
definizione/individuazione  delle  "aree  produttive   ecologicamente
attrezzate" di cui all'art. 14 della legge della  Regione  Marche  23
febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione
urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate). 
    Con riguardo, poi, agli  allegati  A1,  A2,  B1  e  B2  nel  loro
complesso ed agli artt. 8, comma 4,  e  13,  le  censure  prospettate
sarebbero inammissibili o comunque infondate, posto  che  la  Regione
non ha una competenza costituzionalmente riconosciuta in  materia  e,
con le  disposizioni  in  questione,  non  avrebbe  fatto  altro  che
adeguarsi  alla  disciplina  dettata  dal  legislatore  statale,   in
ossequio a quanto stabilito dall'art. 35 del Codice dell'ambiente. 
    Nella memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica, la
resistente rileva, poi, che la legge regionale 19 ottobre 2012, n. 30
(Individuazione delle aree non idonee all'installazione  di  impianti
alimentati da biomasse o biogas e modifiche alla legge  regionale  26
marzo 2012, n.  3  «Disciplina  della  procedura  di  valutazione  di
impatto ambientale»),  ha  provveduto  ad  introdurre  modifiche  sia
all'art. 3 che all'allegato C della legge  n.  3  del  2012,  recanti
l'esplicita previsione della necessita' di tener conto, caso per caso
ed indipendentemente dalle soglie dimensionali, di tutti i criteri di
selezione dei progetti indicati nell'allegato III alla parte II della
direttiva UE, come imposto dall'art. 4, paragrafo 3, della  medesima.
Pertanto, la Regione sostiene che, nella denegata ipotesi in  cui  la
Corte non volesse  accogliere  le  ragioni  di  inammissibilita'  e/o
infondatezza  delle  censure  indicate,  gia'  esposte  nel   ricorso
introduttivo, con riferimento all'art. 3, comma 4, ed agli  allegati,
ricorrerebbero le condizioni per una dichiarazione di  cessazione  in
parte qua della materia del  contendere,  tenuto  conto  che  lo  ius
superveniens,  oltre  ad  essere  satisfattivo  delle   pretese   del
ricorrente in una parte (e cioe' limitatamente  ai  progetti  di  cui
agli allegati B1 e B2 da sottoporre a verifica di assoggettabilita'),
sarebbe "naturalmente retroattivo". 
    Anche le censure proposte in relazione  alla  dedotta  violazione
della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente
sarebbero, sostanzialmente, prive di fondamento. 
    Alcune di esse sarebbero infondate perche' sarebbe possibile  una
lettura delle disposizioni censurate conforme alla normativa  statale
di riferimento, complessivamente considerata: e' il caso dell'art. 5,
comma 1, lettera c) che avrebbe proprio il  fine  di  assicurare,  in
concreto, il corretto  adempimento  dell'obbligo  di  unicita'  della
consultazione del pubblico, essendo le specifiche modalita'  da  esso
prescritte funzionali a garantire la piena consapevolezza,  da  parte
del pubblico, che tale  consultazione  avra'  efficacia  ai  fini  di
entrambi i provvedimenti integrati nell'unico provvedimento  di  VIA;
dell'allegato A1, punto n), che non avrebbe fatto altro che dare  una
rigorosa e fedele attuazione proprio della norma statale testualmente
richiamata dal legislatore marchigiano e cioe' dell'art. 10, comma 7,
del d.lgs. n. 22 del 2010; dell'allegato B1, punto 2h), in  quanto  i
rilievi geofisici non costituirebbero di per se' quella «attivita' di
ricerca di idrocarburi» contemplata  dalla  norma  statale,  ma  solo
«operazioni  prodromiche  e  preliminari   del   tutto   autonome   e
finalizzate  al  solo  scopo  di   individuare   le   caratteristiche
geo-fisiche del terreno necessarie a valutare se  e  in  che  termini
possa essere elaborato e messo a punto un progetto  di  attivita'  di
ricerca»; dell'allegato B2, punti 7p) e 7q), in  quanto  troverebbero
il loro fondamento di validita' nell'art. 6, comma  9,  del  medesimo
d.lgs. n. 152 del 2006 che attribuisce  alle  Regioni  il  potere  di
«determinare, per specifiche categorie progettuali o  in  particolari
situazioni ambientali e territoriali, sulla base  degli  elementi  di
cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica
di assoggettabilita'». 
    L'infondatezza delle censure sollevate nei confronti dell'art. 9,
comma 2, lettera  d),  e  dell'art.  12,  comma  1,  lettera  e),  si
desumerebbe,  poi,  in  riferimento  all'erroneita'   del   parametro
invocato; mentre di quelle rivolte all'allegato A2, punto  h),  dalla
considerazione che le disposizioni  in  esso  contenute,  costituendo
esercizio  delle  competenze  regionali  concorrenti  in  materia  di
energia e di governo del  territorio,  realizzerebbero  una  evidente
legittima maggiore tutela dell'ambiente e del territorio. 
    Solo  con  riferimento  alla  questione  promossa  nei  confronti
dell'art. 12, comma 1, lettera c), della citata legge  regionale,  la
Regione "prende  atto"  che  una  questione  analoga  e'  stata  gia'
affrontata e decisa da questa Corte nella sent. n. 227 del  2011  nel
senso dell'accoglimento. 
    Infine, la Regione sostiene che siano infondate anche le  censure
di violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera  s),  Cost.
mosse nei confronti  dell'art.  5,  comma  10,  posto  che  la  norma
regionale in esame, lungi dal porsi in  contrasto  con  la  normativa
statale, costituirebbe mero recepimento di quanto disposto  dall'art.
26, comma 4, del medesimo Codice dell'ambiente. 
    7.-  All'udienza  pubblica   le   parti   hanno   insistito   per
l'accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dubita  della
legittimita' costituzionale  di  numerose  disposizioni  della  legge
della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale  della
valutazione di impatto ambientale - VIA), la quale reca la disciplina
delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto
ambientale. 
    Un primo gruppo di  disposizioni  della  citata  legge  regionale
(l'art. 2, comma 1, lettera c, gli allegati A1, A2, B1, B2, l'art. 3,
comma 4, l'art. 8, comma 4, e l'art. 13) e' censurato in  riferimento
all'art. 117, primo  comma,  della  Costituzione:  tali  disposizioni
conterrebbero,  infatti,  una  disciplina  non  conforme   a   quanto
stabilito dalla direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE  (Direttiva
del Parlamento europeo e del  Consiglio  concernente  la  valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati  -
codificazione) e quindi lesiva dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario, che gravano allo stesso modo sul legislatore regionale e
su quello statale. 
    1.1.- In particolare, in primo luogo, viene impugnato  l'art.  2,
comma 1, lettera c), della predetta legge regionale, nella  parte  in
cui, definendo  il  progetto  quale  «insieme  di  elaborati  tecnici
concernenti la realizzazione di  impianti  opere  o  interventi»,  si
porrebbe  in  contrasto  con  la  citata  direttiva  che,  all'art.1,
paragrafo 2, qualifica il progetto come «la realizzazione dei  lavori
di costruzione, di impianti od opere»  ovvero  di  «altri  interventi
sull'ambiente naturale o sul  paesaggio,  compresi  quelli  destinati
allo sfruttamento delle risorse  del  suolo».  Tali  definizioni  non
sarebbero equivalenti dal momento che la norma regionale, confondendo
peraltro la nozione  di  "progetto"  con  quella  di  "documentazione
progettuale" (l'insieme degli elaborati tecnici), non  comprenderebbe
ne' i lavori di costruzione, ne' gli interventi sull'ambiente  e  sul
paesaggio destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. 
    1.1.1.- La questione non e' fondata. 
    Con  la  richiamata  direttiva  2011/92/UE  si  e'  provveduto  a
consolidare  in  un  unico  testo  normativo  le  diverse   modifiche
apportate alla direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del
Consiglio  concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale  di
determinati progetti pubblici e privati), che ha sancito il principio
generale, vincolante tutti gli  Stati  membri,  della  necessita'  di
limitare e controllare, sin dalla fase della  presentazione  e  della
redazione, i possibili impatti ambientali che taluni progetti possono
provocare sull'ambiente, attraverso lo strumento della  VIA.  A  tale
scopo la citata direttiva identifica  (negli  allegati  I  e  II)  le
tipologie  di  progetti  ritenuti  idonei  a  generare   un   impatto
ambientale importante o che possano  rivelarsi  tali,  per  le  quali
quindi  si  riveli  la  necessita'  della  sottoposizione  a  VIA  o,
comunque, di una verifica relativa alla loro assoggettabilita' a VIA.
Ai fini della conformita' dell'ordinamento interno agli  obblighi  UE
in materia di VIA, cio' che rileva non e'  il  recepimento  letterale
della definizione di  progetto  contenuta  nella  disposizione  della
direttiva, quanto piuttosto che di tutte  le  tipologie  di  progetti
contemplate negli allegati I e  II  della  direttiva  in  esame  -  e
comprensive  della  «realizzazione  dei  lavori  di  costruzione,  di
impianti od opere» ovvero di «altri interventi sull'ambiente naturale
o sul paesaggio, compresi quelli destinati  allo  sfruttamento  delle
risorse del suolo» (art. 1, paragrafo 2) - sia assicurata,  da  parte
degli Stati membri, l'effettiva sottoposizione (senza eccezioni) alla
procedura di VIA vera o propria o alla verifica di  assoggettabilita'
a VIA  ai  sensi  dell'art.  4,  paragrafi  1  e  2,  della  predetta
direttiva. 
    In questa prospettiva, la definizione di  progetto  recata  dalla
norma regionale impugnata, in quanto generale  ed  astratta,  risulta
compatibile con la  definizione  comunitaria,  nella  parte  in  cui,
qualificando  come  "progetto"  l'«insieme   di   elaborati   tecnici
concernenti  la  realizzazione  di  impianti  opere  o   interventi»,
implicitamente include, nel generico riferimento agli interventi, sia
la realizzazione di lavori di costruzione, riconducibili alle  opere,
che quella di interventi sull'ambiente naturale e sul paesaggio. 
    1.2.- Vengono, poi, impugnati gli allegati A1, A2, B1 e  B2  alla
citata legge regionale n. 3 del 2012, considerati nel loro complesso,
nelle parti in cui, determinando i criteri per  l'individuazione  dei
progetti assoggettati alla procedura di VIA, si limitano a  stabilire
delle soglie di tipo dimensionale al di sotto delle quali i  progetti
non sono assoggettabili alla citata  procedura.  Tali  previsioni  si
porrebbero in contrasto con l'art. 4, paragrafo  3,  della  direttiva
2011/92/UE che,  invece,  fra  i  criteri  per  l'individuazione  dei
progetti assoggettati alla procedura di VIA,  oltre  a  quello  della
dimensione, ne individua altri,  che  sono:  le  caratteristiche  dei
progetti,  che  devono   essere   considerate   tenendo   conto,   in
particolare, oltre che delle loro dimensioni, del  cumulo  con  altri
progetti, dell'utilizzazione di risorse naturali, della produzione di
rifiuti, dell'inquinamento e disturbi ambientali;  la  localizzazione
dei progetti, cosi'  che  la  sensibilita'  ambientale  possa  essere
considerata tenendo conto, in particolare, dell'utilizzazione attuale
del territorio e delle capacita' di carico dell'ambiente naturale; le
caratteristiche dell'impatto potenziale, con riferimento tra l'altro,
all'area geografica ed alla densita' della popolazione interessata. 
    1.2.1.- In via preliminare, occorre pronunciarsi sulla  richiesta
di dichiarare cessata la materia  del  contendere,  presentata  dalla
Regione Marche, in considerazione delle  sopravvenienze  legislative.
Infatti, successivamente alla proposizione del ricorso, con la  legge
19  ottobre  2012,  n.  30  (Individuazione  delle  aree  non  idonee
all'installazione di impianti  alimentati  da  biomasse  o  biogas  e
modifiche alla legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 "Disciplina  della
procedura di valutazione di impatto ambientale"), la predetta Regione
ha provveduto ad introdurre modifiche sia all'art. 3 che all'allegato
C della legge regionale n. 3 del 2012, recanti l'esplicita previsione
della necessita' di tener conto, caso per caso  ed  indipendentemente
dalle soglie dimensionali,  di  tutti  i  criteri  di  selezione  dei
progetti indicati negli allegati della citata direttiva UE,  ai  fini
dell'individuazione dei progetti da sottoporre a  VIA,  come  imposto
dall'art. 4, paragrafo 3, della medesima direttiva.  Considerato  che
le richiamate  modifiche  hanno  natura  satisfattiva  della  pretesa
avanzata con il ricorso, lo ius superveniens  potrebbe  consentire  a
questa Corte di accogliere l'istanza della Regione  e  di  dichiarare
cessata la materia del contendere qualora la normativa impugnata  non
avesse trovato medio tempore applicazione. 
    1.2.2.- Non vi e', tuttavia, alcuna dimostrazione del  fatto  che
la normativa impugnata non abbia avuto, medio tempore,  applicazione,
mentre deve rilevarsi che la stessa  contiene  previsioni  dotate  di
immediata efficacia: pertanto, deve  affermarsi  che  non  ricorrono,
nella specie, le condizioni richieste dalla giurisprudenza di  questa
Corte perche' possa essere dichiarata la cessazione della materia del
contendere (ex plurimis, sentenze n. 245 del 2012, n. 235, n.  153  e
n. 89 del 2011). 
    1.2.3.- Nel merito, la questione e' fondata. 
    Dalla citata direttiva UE discende un preciso obbligo gravante su
tutti gli Stati membri di assoggettare a  VIA  non  solo  i  progetti
indicati nell'allegato I, ma anche i progetti descritti nell'allegato
II, qualora si rivelino  idonei  a  generare  un  impatto  ambientale
importante,  all'esito  della  procedura  di  c.d.  screening.   Tale
screening deve essere effettuato avvalendosi degli specifici  criteri
di selezione definiti nell'allegato  III  della  stessa  direttiva  e
concernenti, non solo la dimensione, ma anche  altre  caratteristiche
dei progetti  (il  cumulo  con  altri  progetti,  l'utilizzazione  di
risorse naturali, la  produzione  di  rifiuti,  l'inquinamento  ed  i
disturbi ambientali da essi prodotti, la  loro  localizzazione  e  il
loro  impatto  potenziale  con  riferimento,  tra  l'altro,  all'area
geografica e  alla  densita'  della  popolazione  interessata).  Tali
caratteristiche sono,  insieme  con  il  criterio  della  dimensione,
determinanti ai fini della corretta individuazione  dei  progetti  da
sottoporre a  VIA  o  a  verifica  di  assoggettabilita'  nell'ottica
dell'attuazione dei principi di precauzione e  di  azione  preventiva
(considerando n. 2) ed in  vista  della  protezione  dell'ambiente  e
della qualita' della vita (considerando n. 4). 
    In attuazione del predetto obbligo  comunitario,  che  grava  sul
legislatore regionale come su quello statale ai sensi dell'art.  117,
primo comma, Cost., gli allegati A1, A2, B1 e B2  alla  citata  legge
regionale n. 3 del 2012 identificano le  "tipologie  progettuali"  da
sottoporre,  rispettivamente,  a  VIA  regionale  (allegato   A1)   e
provinciale (allegato A2), nonche' a  verifica  di  assoggettabilita'
regionale (allegato B1) e  provinciale  (allegato  B2).  Tuttavia,  i
predetti allegati contengono elenchi puntuali e tassativi di progetti
sottoposti  a  VIA  regionale  e  provinciale   o   a   verifica   di
assoggettabilita'  regionale  e  provinciale  molti  dei  quali  sono
individuati in base al solo criterio dimensionale, senza che  vi  sia
alcuna disposizione (come quelle, peraltro, introdotte all'art. 3  ed
all'allegato C della medesima legge regionale n. 3 del 2012,  solo  a
seguito della proposizione del ricorso, con la gia' richiamata  legge
regionale n. 30 del 2012) che imponga di tener conto, caso per  caso,
in via sistematica,  anche  degli  altri  criteri  di  selezione  dei
progetti,  tassativamente  prescritti  negli  allegati  alla   citata
direttiva UE, come imposto dall'art. 4, paragrafo 3, della medesima. 
    La mancata considerazione dei predetti criteri della direttiva UE
pone la normativa regionale impugnata in evidente  contrasto  con  le
indicazioni comunitarie. 
    Deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimita' costituzionale degli
allegati A1, A2, B1 e B2 alla citata legge regionale n. 3  del  2012,
nella parte in cui, nell'individuare i  criteri  per  identificare  i
progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di
assoggettabilita' regionale o provinciale, non prevedono che si debba
tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell'allegato
III della stessa direttiva UE, come prescritto dall'art. 4, paragrafo
3, della medesima. 
    1.3.- Analoghe censure sono, inoltre, rivolte all'art.  3,  comma
4, della citata legge regionale n. 3 del 2012,  nella  parte  in  cui
stabilisce che «per le attivita' produttive, le  soglie  dimensionali
di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30%  nei  seguenti
casi: a) progetti localizzati nelle  aree  produttive  ecologicamente
attrezzate, individuate ai sensi della legge  regionale  23  febbraio
2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e
indirizzi per  le  aree  produttive  ecologicamente  attrezzate);  b)
progetti di trasformazione o  ampliamento  di  impianti  che  abbiano
ottenuto la registrazione EMAS ai sensi del Regolamento (CE) 19 marzo
2001, n. 761, sull'adesione  volontaria  delle  organizzazioni  a  un
sistema  comunitario  di  ecogestione  e  audit;   c)   progetti   di
trasformazione   o   ampliamento   di   impianti   in   possesso   di
certificazione ambientale UNI EN ISO 14001». Tale norma, infatti,  ai
fini dell'individuazione dei progetti da  sottoporre  a  verifica  di
assoggettabilita' a VIA, prenderebbe in  considerazione  solo  alcuni
dei criteri indicati nell'allegato III della direttiva 2011/92/UE  (e
cioe'  la  localizzazione  dei  progetti  oppure  le  caratteristiche
inquinanti degli stessi) e non terrebbe, invece, conto  degli  altri,
pure in detto allegato  prescritti  (fra  cui  il  cumulo  con  altri
progetti, la sostenibilita' ambientale delle aree  geografiche  e  il
loro  impatto  su   zone   di   importanza   storica,   culturale   o
archeologica), in violazione della medesima direttiva. 
    1.3.1.- Occorre premettere che, anche in  tal  caso,  la  Regione
Marche ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere  in
considerazione dello ius superveniens. A seguito  della  proposizione
del  ricorso,  la  Regione  Marche  ha,  infatti,  come  si  e'  gia'
ricordato, modificato la legge regionale n. 3  del  2012,  in  specie
introducendo, con la legge regionale n. 30 del 2012, un  comma  1-bis
all'art. 3, nel quale si  e'  espressamente  stabilito  che  tutti  i
progetti di cui agli allegati B1 e B2, indipendentemente dalle soglie
dimensionali,   sono    comunque    sottoposti    a    verifica    di
assoggettabilita' a VIA «qualora producano  impatti  significativi  e
negativi sull'ambiente, da valutarsi sulla base dei  criteri  di  cui
all'allegato C». Tenuto conto della natura satisfattiva della pretesa
avanzata con  il  ricorso,  attribuibile  alla  modifica  introdotta,
occorre verificare  se,  nella  specie,  sussista  l'altro  requisito
richiesto  dalla  giurisprudenza  di  questa  Corte   perche'   possa
dichiararsi la cessazione della materia del  contendere  e  cioe'  la
mancata applicazione,  medio  tempore,  delle  norme  originariamente
impugnate. 
    Come gia' affermato al paragrafo 1.2.2., lo ius superveniens  non
consente alla Corte di dichiarare cessata la materia del  contendere,
dal momento che la normativa di cui all'art. 3, comma 4, della  legge
regionale n. 3 del 2012 era di  immediata  efficacia  e  non  risulta
alcuna prova che essa non abbia avuto nel frattempo applicazione. 
    1.3.2.- Nel merito, la questione non e' fondata. 
    Nella direttiva 2011/92/UE e'  stabilito  che,  con  riguardo  ai
progetti che possono avere  ripercussioni  di  rilievo  sull'ambiente
(considerando n. 9 e n. 10), spetta agli Stati membri fissare  soglie
o criteri ed esaminare caso per caso i progetti «per stabilire  quali
di  questi  debbano  essere  sottoposti  a  valutazione   a   seconda
dell'entita' del loro impatto ambientale». Cio' pero'  deve  avvenire
sulla base «dei  pertinenti  criteri  di  selezione  contenuti  nella
presente direttiva» (considerando n. 11),  individuati  nell'allegato
III (art. 4, paragrafo 3), fra i quali  vi  sono,  come  si  e'  gia'
ricordato  (supra   1.2.3.),   le   caratteristiche   dei   progetti,
comprensive oltre che delle dimensioni del progetto, del  cumulo  con
altri  progetti,  dell'utilizzazione  di  risorse   naturali,   della
produzione di rifiuti, dell'inquinamento e dei disturbi ambientali da
essi prodotti,  del  rischio  di  incidenti,  oltre  che  della  loro
localizzazione e del loro impatto potenziale. 
    La norma regionale impugnata, in relazione ai  progetti  inerenti
alle attivita' produttive, eleva le soglie dimensionali gia'  fissate
negli allegati  B1  e  B2  con  esclusivo  riguardo  a  tre  distinte
categorie dei medesimi progetti. Tali categorie sono oggetto  di  una
disciplina specifica che  e'  riferita,  per  un  caso  (sub  a),  ai
progetti inerenti alle cosiddette aree ecologicamente  attrezzate  ed
e' contenuta nell'art. 14 della legge regionale 23 febbraio 2005,  n.
16  (Disciplina  degli  interventi  di  riqualificazione   urbana   e
indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate), per  gli
altri due (sub b e c), ai progetti di trasformazione o ampliamento di
impianti  che  abbiano  ottenuto   la   registrazione   EMAS   o   la
certificazione ambientale  UNI  EN  ISO  14001,  come  stabilito  dal
Regolamento  (CE)  19  marzo  2001,  n.  761/2001  (Regolamento   del
Parlamento europeo e del  Consiglio  sull'adesione  volontaria  delle
organizzazioni a un sistema comunitario  di  ecogestione  e  audit  -
EMAS). Per tutte  e  tre  le  categorie  di  progetti  la  disciplina
specifica alla quale si fa rinvio  contiene  il  riferimento  ad  una
serie di requisiti urbanistico-territoriali ed edilizi  dei  progetti
che soddisfano tutti i criteri prescritti dalla direttiva  2011/92/UE
(ad esempio, il citato art. 14 della legge regionale n. 14  del  2005
definisce «aree  produttive  ecologicamente  attrezzate  quelle  aree
destinate ad attivita' industriali, artigianali e commerciali  dotate
di  requisiti  urbanistico-territoriali,  edilizi  ed  ambientali  di
qualita', nonche' di infrastrutture, sistemi  tecnologici  e  servizi
caratterizzati da forme di gestione unitaria,  atti  a  garantire  un
efficiente  utilizzo  delle  risorse   naturali   ed   il   risparmio
energetico»; la certificazione EMAS e la certificazione  UNI  EN  ISO
14001 sono rilasciate, ai sensi del richiamato  Regolamento  (CE)  n.
761 del  2001,  proprio  in  vista  della  necessita'  di  assicurare
l'impiego di sistemi di gestione ambientale  volti  a  controllare  e
contenere costantemente l'impatto  ambientale  diretto  ed  indiretto
delle attivita'). 
    Deve,  pertanto,  ritenersi   che   il   legislatore   regionale,
nell'individuare   i   progetti   da   sottoporre   a   verifica   di
assoggettabilita' a VIA all'interno delle  tre  specifiche  categorie
contemplate dall'art. 3, comma 4, abbia tenuto conto non  solo  delle
dimensioni dei medesimi, ma anche di tutti gli altri criteri indicati
dalla citata direttiva comunitaria, elevando le  soglie  dimensionali
fissate, in generale, dagli allegati B1 e  B2,  per  tutte  le  altre
attivita' produttive,  proprio  in  considerazione  delle  specifiche
caratteristiche ambientali dei medesimi progetti ivi indicati. 
    1.4.- Sono, poi, censurati, in riferimento  all'art.  117,  primo
comma, Cost., anche gli artt. 8, comma 4, e 13,  della  citata  legge
regionale n. 3 del 2012, in quanto non contemplerebbero alcuni  degli
obblighi informativi previsti a carico del proponente dalla direttiva
comunitaria 2011/92/UE all'art. 6, paragrafo 2. In particolare, l'uno
(art. 8, comma 4) non  prevedrebbe  nell'ambito  della  procedura  di
verifica di assoggettabilita' a VIA, per il proponente, l'obbligo  di
specificare: i termini entro i quali potranno essere  ottenute  tutte
le informazioni  relative  al  progetto;  le  modalita'  con  cui  le
informazioni sono rese disponibili al pubblico (orari di accesso agli
uffici pubblici e possibilita'  di  estrarne  copia,  scaricare  file
etc.); la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto  di
decisione finale.  L'altro  (art.  13)  non  contemplerebbe,  tra  le
informazioni che devono essere  pubblicate  a  cura  del  proponente:
l'indicazione specifica del fatto che il progetto sia soggetto ad una
procedura di VIA; i termini per l'acquisizione del  parere  da  parte
delle competenti amministrazioni; le modalita', i giorni e gli  orari
in cui tutte le informazioni relative alla procedura  possono  essere
acquisite  dal  pubblico  interessato;  la  natura  delle   possibili
decisioni o l'eventuale progetto di decisione. 
    1.4.1.- La questione e' fondata. 
    Fin dalla entrata in vigore della direttiva  85/337/CEE,  gravava
sugli Stati membri, fra gli altri, l'obbligo di garantire trasparenza
e informazione e la  possibilita'  effettiva  di  partecipazione  del
"pubblico  interessato"  alle  attivita'   decisionali   in   materia
ambientale. Il 25 giugno 1998 la Comunita' europea ha sottoscritto la
convenzione UN/ECE sull'accesso alle informazioni, la  partecipazione
del pubblico ai processi decisionali e l'accesso  alla  giustizia  in
materia  ambientale  («Convenzione  di  Aarhus»),  ratificata  il  17
febbraio 2005. Ad essa  fa  espressamente  riferimento  la  direttiva
2011/92/UE,  che,  al  considerando  n.  19,  ricorda  come  tra  gli
obiettivi della predetta Convenzione vi sia quello di  «garantire  il
diritto di partecipazione del pubblico alle attivita' decisionali  in
materia ambientale, per contribuire a tutelare il diritto  di  vivere
in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere  delle
persone». A tale scopo, la predetta direttiva prescrive  all'art.  6,
paragrafo 2, che  il  pubblico  sia  informato,  attraverso  pubblici
avvisi oppure in altra forma adeguata, «in  una  fase  precoce  delle
procedure decisionali in materia ambientale [...] e, al  piu'  tardi,
non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni»  su
una serie di aspetti concernenti,  fra  l'altro:  a)  la  domanda  di
autorizzazione; b) il fatto  che  il  progetto  sia  soggetto  a  una
procedura di valutazione dell'impatto  ambientale;  c)  le  autorita'
competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da  cui
possono essere  ottenute  le  informazioni  in  oggetto,  quelle  cui
possono essere presentate osservazioni o quesiti, nonche'  i  termini
per la trasmissione di osservazioni o quesiti;  d)  la  natura  delle
possibili decisioni  o  l'eventuale  progetto  di  decisione;  e)  la
disponibilita' delle informazioni; f) i tempi  ed  i  luoghi  in  cui
possono essere ottenute le informazioni in  oggetto  e  le  modalita'
alle quali esse sono rese disponibili; g) le modalita' precise  della
partecipazione del pubblico. Al fine di assicurare l'adempimento  dei
prescritti  obblighi  informativi,  la  medesima  direttiva   precisa
espressamente,  inoltre,  che  «gli  Stati  membri  stabiliscono   le
modalita'  dettagliate  di  informazione  del  pubblico  (ad  esempio
mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei
giornali locali)» (art. 6, paragrafo 5). 
    Le norme regionali impugnate,  lungi  dallo  stabilire  modalita'
dettagliate di  attuazione  dei  predetti  obblighi  informativi,  si
limitano a prevedere  che  il  proponente  un  progetto  -  il  quale
provvede, a proprie spese, a pubblicare nel BUR e nell'albo  pretorio
dei  Comuni  interessati,  nonche'  su  un  quotidiano  a  diffusione
regionale l'avviso contenente le informazioni da fornire al  pubblico
- indichi in tale avviso soltanto i propri  dati  identificativi,  la
localizzazione del progetto e  una  sommaria  descrizione  delle  sue
finalita', caratteristiche e dimensionamento, i  luoghi  di  deposito
della documentazione relativa al progetto, nonche' il  termine  entro
il quale e' possibile presentare osservazioni. 
    Esse,  pertanto,  omettendo  di  indicare,   fra   gli   obblighi
informativi oggetto del predetto avviso, quello di fornire una  serie
di ulteriori informazioni rilevanti, si pongono in contrasto  con  le
indicazioni recate dalla norma della direttiva, violando in tal  modo
gli  specifici  obblighi  che  discendono  da  essa  e  vincolano  il
legislatore regionale come quello statale  ai  sensi  dell'art.  117,
primo comma, Cost. 
    Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 8, comma 4, e dell'art. 13 della legge regionale n.  3  del
2012 nella parte in cui non prevedono, nell'ambito della procedura di
verifica di assoggettabilita' a VIA, per il proponente, l'obbligo  di
specificare tutte le informazioni prescritte dall'art.  6,  paragrafo
2, della direttiva 2011/92/UE . 
    2.- Un secondo gruppo di norme della legge  regionale  n.  3  del
2012 [l'art. 5, comma 1, lettera c), l'art. 9, comma 2,  lettera  d),
l'art. 12, comma 1, lettere c) ed e), nonche'  l'allegato  A1,  punto
n), l'allegato A2, punto h), l'allegato B1, punto 2h), l'allegato B2,
punti 7p) e 7q)] e', poi,  impugnato  in  riferimento  all'art.  117,
secondo comma,  lettera  s),  Cost.:  dette  norme  recherebbero  una
disciplina difforme  rispetto  a  quella  stabilita  dal  legislatore
statale con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme  in
materia ambientale)  e  quindi  violerebbero  la  competenza  statale
esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. 
    2.1.- Occorre premettere che la disciplina della VIA - come  gia'
piu' volte affermato da questa Corte - deve essere ricondotta, in via
prevalente, alla materia della tutela  dell'ambiente,  di  competenza
esclusiva statale, in quanto  riguarda  «procedure  che  valutano  in
concreto e preventivamente la sostenibilita' ambientale» (sentenza n.
225 del 2009). Pertanto,  le  Regioni  sono  tenute,  per  un  verso,
nell'esercizio delle loro competenze che interferiscano con la tutela
dell'ambiente,  a   rispettare   i   livelli   omogenei   di   tutela
dell'ambiente posti dallo Stato, potendo solo - eventualmente  ed  in
via indiretta - determinare una elevazione degli  stessi;  per  altro
verso, devono «mantenere la  propria  legislazione  negli  ambiti  di
competenza fissati dal Codice dell'ambiente, nella specie  quanto  al
procedimento di VIA» (sentenza n. 186 del 2010; v. anche sentenza  n.
227 del 2011), tenuto anche conto dell'obbligo  di  adeguamento  alle
disposizioni del medesimo Codice, fissato in via  generale  dall'art.
35, nei confronti delle Regioni. 
    3.- Poste tali premesse, si puo' passare all'esame delle  singole
censure prospettate  in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), Cost. 
    3.1.- In particolare, il  ricorrente  impugna,  in  primo  luogo,
l'art. 5, comma 1, lettera c), in quanto esso, disciplinando  i  casi
in cui l'intervento soggetto alla procedura  di  VIA  deve  acquisire
anche l'autorizzazione integrata  ambientale  (AIA)  e  le  autorita'
competenti per le due procedure coincidono, subordinerebbe l'unicita'
della  pubblicazione  e  della  consultazione   del   pubblico   alla
circostanza  di  una  specifica  evidenza  dell'integrazione  tra  le
procedure,  in  contrasto  con  l'obbligo  di   coordinamento   delle
procedure e di unicita'  della  consultazione  del  pubblico  di  cui
all'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006. 
    3.1.1.- La questione non e' fondata. 
    L'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, intitolato «Norme
per  il  coordinamento  e  la   semplificazione   dei   procedimenti»
stabilisce che, per i progetti per i quali la  valutazione  d'impatto
ambientale spetti a Regioni e Province autonome, la procedura per  il
rilascio  di  autorizzazione   integrata   ambientale   deve   essere
coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. A questo scopo e' «in
ogni caso disposta l'unicita' della consultazione del pubblico per le
due procedure» e si prevede altresi' che, «se l'autorita'  competente
in  materia  di  VIA  coincide  con  quella  competente  al  rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e
delle province autonome possono prevedere  che  il  provvedimento  di
valutazione  d'impatto  ambientale  faccia  luogo  anche  di   quella
autorizzazione». 
    La norma regionale impugnata, nella parte in cui prevede che «sia
data specifica evidenza dell'integrazione tra le procedure  suddette»
affinche'  «la  pubblicazione  e  la   consultazione   del   pubblico
effettuate ai fini della VIA» siano considerate «valide anche ai fini
della  procedura  di  AIA»,  lungi  dal  determinare  la   violazione
dell'obbligo di unicita' della consultazione del pubblico  -  imposto
dalla normativa statale - assolve proprio al fine  di  assicurare  in
concreto il piu' corretto adempimento di quell'obbligo, imponendo che
il pubblico sia reso consapevole che  la  consultazione  unica  avra'
efficacia  ai  fini  di  entrambi  i  provvedimenti   integrati   nel
provvedimento di VIA. 
    3.2.- Viene, inoltre, fatto oggetto di censure l'art. 9, comma 2,
lettera d), della  medesima  legge  regionale  nella  parte  in  cui,
limitando l'elenco dei documenti da allegare alla domanda per l'avvio
della fase di consultazione con l'autorita' e i  soggetti  competenti
in  materia  ambientale,  alle  sole  autorizzazioni  ambientali,  si
porrebbe in contrasto con l'art. 21, comma 1,  secondo  periodo,  del
d.lgs. n. 152 del 2006,  che  prescrive,  invece,  che  sia  allegato
«l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione
ed esercizio del progetto». 
    3.2.1.- La questione non e' fondata  con  riguardo  al  parametro
invocato. 
    La norma regionale impugnata  indica,  tra  i  documenti  che  il
proponente il progetto deve allegare alla domanda per  l'avvio  della
fase di consultazione con l'autorita'  e  i  soggetti  competenti  in
materia ambientale, l'elenco di  tutte  le  «autorizzazioni,  intese,
concessioni,  licenze,  pareri,  nulla  osta   e   assensi   comunque
denominati in materia  ambientale,  necessari  alla  realizzazione  e
all'esercizio del progetto»: anche ove si volesse sostenere che  essa
escluda dal novero degli atti da  inserire  nell'elenco  gli  assensi
comunque denominati non pertinenti alla materia  ambientale,  non  si
determinerebbe alcuna riduzione degli standard e dei livelli uniformi
di tutela ambientale e  quindi  alcuna  violazione  della  competenza
statale in materia  di  tutela  dell'ambiente,  potendo  detta  norma
regionale al piu' incidere su materie e competenze diverse. 
    3.3.- E', poi, impugnato l'art. 12, comma 1,  lettera  c),  della
legge regionale n. 3 del 2012, nella parte in  cui,  prescrivendo  al
proponente  il  progetto  di  corredare  la  domanda  da   presentare
all'autorita' competente con la copia  dell'avviso  da  pubblicare  a
mezzo stampa, si porrebbe in contrasto con l'art. 23,  comma  1,  del
d.lgs. n. 152 del 2006, che impone, invece, che  la  pubblicazione  a
mezzo stampa sia contestuale alla presentazione dell'istanza di VIA. 
    3.3.1.- La questione e' fondata. 
    La norma regionale impugnata, stabilendo  che  il  proponente  il
progetto  presenti   apposita   domanda   all'autorita'   competente,
allegando, fra l'altro, copia  dell'avviso  ancora  da  pubblicare  a
mezzo stampa, contrasta  in  maniera  evidente  con  quanto  statuito
dall'art. 23, comma 1, del codice dell'ambiente, che viceversa impone
che ad essere allegata alla domanda sia  copia  dell'avviso  a  mezzo
stampa, il quale, in base a quanto espressamente  statuito  dall'art.
24,  comma  1,  del   medesimo   codice,   deve   essere   pubblicato
contestualmente alla presentazione dell'istanza. 
    Questa Corte ha  gia'  avuto  occasione  di  rilevare  che  «tale
difformita', non determinando una miglior tutela ambientale, ed  anzi
ritardando la  pubblica  conoscenza  del  procedimento  iniziato,  e'
suscettibile  di  ritardare  per  cio'  stesso  la  possibilita'   di
partecipazione e decisione informata  del  procedimento  medesimo  e,
quindi, di tutelare con minore efficacia il bene  dell'ecosistema,  a
presidio del quale il legislatore statale, nell'ambito della  propria
competenza, ha dettato la menzionata disciplina» (sentenza n. 227 del
2011). 
    Deve,  pertanto,  dichiararsi   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 12, comma 1, lettera c), della legge  regionale  n.  3  del
2012, nella parte in cui prevede che il proponente il progetto  possa
provvedere alla pubblicazione dell'avviso  a  mezzo  stampa  dopo  la
presentazione  della  domanda  stessa  e  non  debba,  invece,  farlo
contestualmente ad essa. 
    3.4.- Anche l'art. 12, comma  1,  lettera  e),  e'  impugnato  in
quanto, limitando l'elenco dei documenti da allegare alla domanda  di
VIA alle sole autorizzazioni ambientali, si porrebbe in contrasto con
l'art. 23, comma 2,  del  d.lgs.  n.  152  del  2006,  che  viceversa
prescrive che sia allegato «l'elenco  delle  autorizzazioni,  intese,
concessioni,  licenze,  pareri,  nulla  osta   e   assensi   comunque
denominati, gia' acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione
e dell'esercizio dell'opera o intervento». 
    3.4.1.- La questione non e' fondata  con  riguardo  al  parametro
invocato. 
    Come  con  riferimento  alle  censure  sollevate   nei   riguardi
dell'art. 9, comma 2, lettera  d),  della  medesima  legge  regionale
(supra, punto 3.2.1.), anche in tal caso occorre rilevare che  l'art.
12, comma 1, lettera e), stabilisce che «ai  fini  dello  svolgimento
della procedura di VIA», il proponente alleghi alla domanda tutte  le
«autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla  osta  e
assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione  e
dell'esercizio  dell'opera  o  intervento  e  dei  relativi  soggetti
competenti in materia ambientale». Anche  a  ritenere  che  la  norma
regionale in esame non ricomprenda nel novero degli atti da  inserire
nell'elenco gli  assensi  comunque  denominati  non  pertinenti  alla
materia ambientale, non  si  determinerebbe  alcuna  riduzione  degli
standard e dei livelli uniformi di tutela ambientale e quindi  alcuna
violazione  della   competenza   statale   in   materia   di   tutela
dell'ambiente, potendo detta norma regionale  eventualmente  incidere
su materie e competenze diverse. 
    3.5.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, altresi',
l'allegato A1, punto n), alla citata legge regionale n. 3  del  2012,
il quale esenta dalla sottoposizione  a  VIA  regionale  «le  piccole
utilizzazioni locali di cui all'art. 10, comma 7, del  d.lgs.  n.  22
del 2011»  e  cioe'  «gli  impianti  di  potenza  inferiore  a  1  MW
ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura  convenzionale  dei
reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le  utilizzazioni  tramite
sonde geotermiche». Cosi' disponendo la norma regionale  si  porrebbe
in contrasto con la lettera v) dell'allegato III alla  parte  II  del
d.lgs. n. 152 del 2006, che annovera, tra i progetti per cui  la  VIA
e'  obbligatoria,  tutti  quelli   riguardanti   «le   attivita'   di
coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e  gassosi  e
delle risorse geotermiche», all'interno dei quali si  collocherebbero
le piccole utilizzazioni locali. 
    3.5.1.- La questione non e' fondata. 
    La norma regionale impugnata esclude dalla sottoposizione  a  VIA
regionale  obbligatoria  «le  piccole  utilizzazioni  locali  di  cui
all'art. 10, comma 7,  del  d.lgs.  n.  22  del  2011».  Quest'ultima
disposizione,  introdotta  dal  legislatore   statale   con   decreto
legislativo 11 febbraio 2010, n. 22  (Riassetto  della  normativa  in
materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a  norma
dell'articolo 27, comma 28, della  legge  23  luglio  2009,  n.  99),
stabilisce che «nell'ambito della piu' vasta categoria delle  piccole
utilizzazioni locali di calore geotermico, gli  impianti  di  potenza
inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido  geotermico  alla  temperatura
convenzionale dei reflui di  15  gradi  centigradi  geotermico  e  le
utilizzazioni tramite sonde geotermiche sono escluse dalle  procedure
regionali di verifica di assoggettabilita' ambientale». Per tali tipi
di impianti il legislatore statale, con  intervento  cronologicamente
successivo al d.lgs. n. 152 del 2006, ha quindi  escluso  addirittura
le procedure  regionali  di  verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,
escludendo, in tal modo, che la realizzazione dei  predetti  impianti
possa, anche  solo  eventualmente,  avere  ripercussioni  di  rilievo
sull'ambiente. 
    Deve, pertanto, ritenersi che il legislatore  regionale,  con  la
norma  impugnata,   escludendo,   non   la   semplice   verifica   di
assoggettabilita',  ma  la  sottoposizione  a  VIA  obbligatoria  dei
predetti impianti, prescritta in via generale dal legislatore statale
solo in relazione a specifici progetti, puntualmente individuati, che
si ritiene abbiano necessariamente un rilevante  impatto  ambientale,
non abbia arrecato alcun vulnus agli standard di tutela dell'ambiente
apprestati dal legislatore statale. 
    3.6.- Viene, altresi', impugnato dal  ricorrente  l'allegato  A2,
punto h), alla citata legge regionale n. 3 del 2012, nella  parte  in
cui include, tra quelle da sottoporre a VIA provinciale, la classe di
progetto  «elettrodotti  per  il  trasporto  di   energia   elettrica
superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza  superiore  a  10  km».
Tale norma si porrebbe, infatti, in  contrasto  con  l'allegato  III,
lettera z), del d.lgs. n. 152 del 2006 che circoscrive  l'obbligo  di
procedura di VIA ai soli progetti riguardanti «elettrodotti aerei con
tensione nominale superiore a  100  kV  con  tracciato  di  lunghezza
superiore a 10 km». 
    3.6.1.- La questione non e' fondata. 
    La norma regionale e' impugnata nella parte  in  cui  estende  la
procedura di VIA a tutti gli elettrodotti per il trasporto di energia
elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con  tracciato  di
lunghezza superiore a 10 km e non solo, come dispone  l'allegato  III
alla parte II del d.lgs. n. 152  del  2006,  alla  lettera  z),  agli
elettrodotti aerei. Detta norma, che  concerne  la  realizzazione  di
tutti gli elettrodotti (anche non aerei,  ma  interrati)  ed  incide,
pertanto, contestualmente, sulle materie dell'energia e  del  governo
del territorio, non solo non viola i livelli di tutela  dell'ambiente
posti dallo Stato con la disposizione di cui alla citata  lettera  z)
dell'allegato III alla parte II del codice, che costituiscono  limite
anche all'esercizio delle competenze  regionali,  ma,  estendendo  la
previsione della procedura di VIA anche agli elettrodotti  interrati,
finisce con il determinare, sia pure in via indiretta, attraverso  la
disciplina di settori di competenza  regionale,  eventualmente  forme
piu' elevate  di  tutela  ambientale,  consentite  alla  legislazione
regionale quali effetti indiretti, come piu'  volte  riconosciuto  da
questa Corte (cfr., in specie, sentenza n. 225 del 2009). 
    3.7.- Il ricorrente impugna anche l'allegato B1, punto 2h),  alla
medesima legge regionale nella parte in cui esclude  dalle  tipologie
progettuali,  relative  alle  attivita'  di  ricerca  di  idrocarburi
liquidi  e  gassosi  in  terraferma  da  sottoporre  a  verifica   di
assoggettabilita' regionale, i rilievi geofisici,  in  contrasto  con
quanto statuito dall'allegato IV, punto 2, lettera g), del d.lgs.  n.
152 del  2006  che  non  prevede  eccezioni  in  merito  ai  progetti
riguardanti  l'attivita'  di  ricerca  degli  idrocarburi  liquidi  e
gassosi   in   terraferma   da   sottoporre    alla    verifica    di
assoggettabilita', di  competenza  delle  Regioni  e  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano. 
    3.7.1.- La questione e' fondata. 
    Il punto 2, lettera g), dell'allegato IV alla parte II del d.lgs.
n. 152 del 2006, che reca l'individuazione dei  «Progetti  sottoposti
alla verifica di assoggettabilita'  di  competenza  delle  regioni  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano», annovera fra  quelli
relativi all'«industria energetica ed estrattiva»  anche  i  progetti
inerenti alla «attivita' di ricerca di idrocarburi liquidi e  gassosi
in terraferma», senza prevedere ipotesi di esclusione. 
    La norma regionale si differenzia da quella  statale  in  ragione
del fatto che esenta dalla verifica  di  assoggettabilita'  regionale
proprio i  rilievi  geofisici  che  sono,  tuttavia,  necessariamente
funzionali e quindi ricompresi nei progetti  (relativi  all'industria
energetica ed estrattiva) di  attivita'  di  ricerca  di  idrocarburi
liquidi e gassosi in terraferma, che il legislatore statale sottopone
senza deroghe alla medesima verifica. 
    In tal modo, la norma  regionale  non  solo  viola  l'obbligo  di
adeguamento prescritto dall'art. 35 del codice, ma reca vulnus ad  un
preciso standard di tutela dell'ambiente individuato dal  legislatore
statale, in contrasto con l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost. 
    Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'allegato B1, punto 2h), alla legge  regionale  n.  3  del  2012,
nella parte in cui esclude dalle tipologie progettuali, relative alle
attivita' di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi  in  terraferma
da sottoporre a verifica di assoggettabilita'  regionale,  i  rilievi
geofisici. 
    3.8.- Viene inoltre impugnato  l'allegato  B2,  punto  7p),  alla
medesima legge regionale nella parte in cui esclude  dalla  categoria
dei  progetti  da  sottoporre   a   verifica   di   assoggettabilita'
provinciale attinenti  a  «impianti  di  smaltimento  e  recupero  di
rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere
D2, D8 e da D13 a D15 ed all'allegato C, lettere da R2  a  R9,  della
parte quarta del  d.lgs.  n.  152  del  2006»,  quelli  attinenti  ad
«impianti che effettuano il recupero di diluenti e  solventi  esausti
presso i produttori degli stessi purche' le  quantita'  trattate  non
superino i 100 l/giorno», ponendosi in contrasto con la  lettera  za)
del punto 7 dell'allegato IV alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006
che non  ammette  alcuna  esclusione  in  merito  a  siffatta  classe
progettuale. 
    3.8.1.- La questione non e' fondata. 
    La lettera za) del punto 7 dell'allegato IV  alla  parte  II  del
codice  dell'ambiente  sottopone  a  verifica  di   assoggettabilita'
provinciale,  fra  i  progetti  relativi  ad  infrastrutture,  quelli
inerenti agli «z.a) Impianti di smaltimento  e  recupero  di  rifiuti
pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8
e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere da R2 a  R9,  della  parte
quarta  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152»,  senza
esenzioni. 
    Tuttavia,  l'art.  6,  comma  9,  del  d.lgs.  n.  152  del  2006
stabilisce che: «Con riferimento ai progetti di cui all'allegato  IV,
qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette,
le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  possono
determinare, per specifiche categorie progettuali  o  in  particolari
situazioni ambientali e territoriali, sulla base  degli  elementi  di
cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica
di assoggettabilita'». 
    La norma regionale impugnata,  nell'esentare  dalla  verifica  di
assoggettabilita' a VIA gli «impianti che effettuano il  recupero  di
diluenti e solventi esausti presso i produttori degli stessi  purche'
le  quantita'  trattate  non  superino  i  100  l/giorno»,  ha   dato
attuazione al disposto del citato comma 9 dell'art. 6, posto  che  si
riferisce a specifiche categorie progettuali, cioe' a quelle inerenti
ai soli impianti che effettuano il recupero di  diluenti  e  solventi
esausti, ed individua i criteri  e  le  condizioni  della  esclusione
dalla verifica di assoggettabilita' nella particolare  localizzazione
di tali impianti presso i produttori stessi dei diluenti  e  solventi
esausti, oltre che nella circostanza che le  quantita'  trattate  non
superino i 100 l/giorno. Essa, quindi, lungi dal fare  riferimento  -
ai fini  dell'identificazione  degli  impianti  esentati  -  al  solo
criterio  della  ridotta  dimensione  quantitativa   dell'intervento,
ritenuto inadeguato ed insufficiente sia da questa  Corte  (sent.  n.
127 del 2010) che dalla Corte  di  giustizia  (sentenza  23  novembre
2006, causa C-486/04), individua nella predetta circostanza solo  una
delle condizioni, e non certo la piu' rilevante, che, congiunta  alla
peculiarita' della tipologia degli impianti (di recupero dei diluenti
e solventi esausti) e soprattutto della localizzazione  degli  stessi
(presso  gli  stessi  produttori  dei  rifiuti  da  recuperare),  che
determina di per se' una drastica riduzione dell'impatto  ambientale,
contribuisce a soddisfare i requisiti imposti dal legislatore statale
per l'identificazione delle deroghe da parte della Regione. 
    3.9.-  Anche  l'allegato  B2,  punto  7q),  alla  medesima  legge
regionale e' censurato nella parte in  cui  esclude  dalle  tipologie
progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilita' provinciale
attinenti agli «impianti di smaltimento e  recupero  di  rifiuti  non
pericolosi,  con  capacita'  complessiva  superiore  a  10/t  giorno,
mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9,  della
parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006», «gli impianti mobili per il
recupero  in  loco  dei  rifiuti  non  pericolosi  provenienti  dalle
attivita' di costruzione e demolizione». In tal modo, esso,  infatti,
secondo il ricorrente si porrebbe in contrasto con l'allegato IV alla
parte II, punto 7, lettera zb), del d.lgs.n. 152 del  2006,  che  non
pone eccezioni di sorta  in  relazione  alla  predetta  tipologia  di
impianti. 
    3.9.1.- La questione non e' fondata. 
    La lettera za) del punto 7 dell'allegato IV  alla  parte  II  del
codice  dell'ambiente  sottopone  a  verifica  di   assoggettabilita'
provinciale, fra i progetti relativi alle  infrastrutture  anche  gli
«z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti  non  pericolosi,
con  capacita'  complessiva  superiore  a   10   t/giorno,   mediante
operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1  a  R9,  della  parte
quarta  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152»   senza
esenzioni. 
    Tuttavia, l'art. 6, comma 9,  del  medesimo  codice  attribuisce,
come si e' gia' ricordato, alle Regioni ed alle Province autonome, la
facolta' di determinare, per specifiche categorie  progettuali  o  in
particolari  situazioni  ambientali   e   territoriali,   criteri   o
condizioni di esclusione dalla verifica di  assoggettabilita'.  Nella
specie, la Regione Marche ha provveduto a dare attuazione  proprio  a
siffatta  disposizione,  esentando   dalla   predetta   verifica   di
assoggettabilita' quella specifica  categoria  di  progetti  inerenti
alla realizzazione di impianti mobili per il recupero di rifiuti  non
pericolosi, a condizione che si  tratti  di  rifiuti  provenienti  da
attivita' di costruzione e demolizione e che  tale  recupero  avvenga
nello stesso luogo in cui siffatti rifiuti sono  prodotti,  cosi'  da
rivelarne il ridotto impatto ambientale. 
    4.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  impugna,  infine,
l'art. 5, comma 10, della citata legge regionale n. 3 del 2012, nella
parte  in  cui  stabilisce:  «il  provvedimento  di   VIA   comprende
l'autorizzazione paesaggistica di cui  all'articolo  146  del  D.Lgs.
42/2004, ove necessaria. In tal caso la documentazione  e'  integrata
con  quanto  previsto  dalle  disposizioni  statali  e  regionali  in
materia».  Cosi'  disponendo,  la  norma  regionale  si  porrebbe  in
contrasto con quanto stabilito dal Codice dei beni  culturali  e  del
paesaggio di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137), che, all'art. 146, attribuisce  allo
Stato la competenza  ad  esprimere  parere  vincolante  ai  fini  del
rilascio dell'autorizzazione,  funzione  che  nella  norma  regionale
verrebbe eliminata, in violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma,
lettera s), Cost., che riservano allo Stato la  competenza  esclusiva
in materia paesaggistica. 
    4.1.- La questione non e' fondata. 
    L'art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006  (come  modificato
dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante «Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  recante
norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge  18
giugno 2009, n. 69») stabilisce che: «Il provvedimento di valutazione
dell'impatto   ambientale   sostituisce   o   coordina    tutte    le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,  nulla  osta  e
assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari  per  la
realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto». Questa Corte
ha affermato che «la legislazione regionale non  puo'  prevedere  una
procedura  per  l'autorizzazione  paesaggistica  diversa  da   quella
dettata dalla legislazione  statale,  perche'  alle  Regioni  non  e'
consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione  ambientale
che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto  il  territorio
nazionale nel cui  ambito  deve  essere  annoverata  l'autorizzazione
paesaggistica» (sentenza n. 235 del 2011).  Nella  specie,  la  norma
regionale impugnata, in linea con la richiamata indicazione, ha  dato
attuazione a quanto prescritto dal citato art.  26,  comma  4:  essa,
infatti, lungi dall'aver derogato alla previsione dell'autorizzazione
paesaggistica (il cui rilascio appartiene  peraltro  alla  competenza
regionale ai sensi del medesimo art. 146 del d.lgs. n. 42 del  2004),
stabilendo che il provvedimento di VIA  "comprende"  l'autorizzazione
paesaggistica,  ha  provveduto   a   realizzare   quella   forma   di
"coordinamento" da parte della VIA  di  tutte  le  autorizzazioni  in
materia  ambientale  (fra  le  quali  vi  e'  anche  l'autorizzazione
paesaggistica) proprio prescritte al fine di  assicurare  un  livello
uniforme  di   protezione   ambientale,   in   una   prospettiva   di
semplificazione amministrativa. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  degli  allegati  A1,
A2, B1 e B2 alla legge della Regione  Marche  26  marzo  2012,  n.  3
(Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA),
nel loro complesso, nella parte in cui,  nell'individuare  i  criteri
per  identificare  i  progetti  da  sottoporre  a  VIA  regionale   o
provinciale  ed  a  verifica   di   assoggettabilita'   regionale   o
provinciale, non prevedono che si debba tener conto, caso  per  caso,
di tutti i criteri  indicati  nell'Allegato  III  alla  direttiva  13
dicembre 2011, n. 2011/92/UE (Direttiva del Parlamento europeo e  del
Consiglio  concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale  di
determinati  progetti  pubblici  e  privati  -  codificazione),  come
prescritto dall'articolo 4, paragrafo 3, della medesima; 
    2) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  degli  articoli  8,
comma 4, e 13 della legge della Regione Marche n. 3 del  2012,  nella
parte in cui non prevedono, nell'ambito della procedura  di  verifica
di  assoggettabilita'  a  VIA,  per  il  proponente,   l'obbligo   di
specificare tutte le informazioni prescritte dall'art.  6,  paragrafo
2, della direttiva 2011/92/UE; 
    3) dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  12,
comma 1, lettera c), della legge della Regione Marche n. 3 del  2012,
nella parte in cui  prevede  che  il  proponente  il  progetto  possa
provvedere alla pubblicazione dell'avviso  a  mezzo  stampa  dopo  la
presentazione della domanda anziche' prevedere che  debba  provvedere
alla  suddetta   pubblicazione   dell'avviso   contestualmente   alla
presentazione della stessa; 
    4) dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'allegato  B1,
punto 2h), alla legge della Regione Marche n. 3 del 2012, nella parte
in cui esclude dalle tipologie progettuali, relative  alle  attivita'
di  ricerca  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  in  terraferma  da
sottoporre a  verifica  di  assoggettabilita'  regionale,  i  rilievi
geofisici; 
    5)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera c), e 3,  comma  4,
della legge  della  Regione  Marche  n.  3  del  2012,  promosse  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.; 
    6)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli articoli 5, comma 1, lettera  c),  9,  comma  2,
lettera d), 12, comma 1, lettera e), della legge della Regione Marche
n. 3 del 2012, nonche' degli allegati A1, punto n), A2, punto h), B1,
punto 2h), B2, punti 7p) e  7q),  alla  stessa  legge  della  Regione
Marche n. 3 del 2012,  promosse  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  con  il  ricorso  indicato  in  epigrafe,  in  riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; 
    7)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 5, comma 10, della legge  della  Regione
Marche n. 3 del 2012,  promossa  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, con il ricorso indicato in epigrafe,  in  riferimento  agli
articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                     Giuseppe TESAURO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI