N. 113 ORDINANZA 22 - 29 maggio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione Marche - Comuni e Province che
  fanno parte rispettivamente del Consorzio di  sviluppo  industriale
  delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino e  del  Consorzio  di
  sviluppo   industriale   del   Fermano   -   Obbligo   di   coprire
  preventivamente i posti vacanti in organico attraverso le procedure
  di mobilita' in favore dei dipendenti del Consorzio -  Ricorso  del
  Governo - Sopravvenuta abrogazione della disposizione  impugnata  -
  Rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in  giudizio  della
  controparte - Estinzione del processo. 
- Legge della Regione Marche 29 giugno 2012, n. 22, art. 1, commi 1 e
  3. 
- Costituzione, artt. 3, 97, terzo comma, e 117, terzo  comma;  norme
  integrative per i giudizi davanti alla Corte  costituzionale,  art.
  23. 
(GU n.23 del 5-6-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Alessandro  CRISCUOLO,   Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  1,
commi 1 e 3, della legge della Regione Marche 29 giugno 2012,  n.  22
(Disposizioni per il personale dei consorzi di sviluppo industriale e
modifica della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16  "Assestamento
del bilancio  2010"),  promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il 5-7 settembre 2012, depositato  in
cancelleria l'11 settembre 2012 ed iscritto al n.  120  del  registro
ricorsi 2012. 
    Udito nella camera di consiglio dell'8  maggio  2013  il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano. 
    Ritenuto che, con  ricorso  notificato  il  5  settembre  2012  e
depositato il successivo 11 settembre, il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 97, terzo comma,
e 117, terzo comma, della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'articolo 1,  commi  1  e  3,  della  legge  della
Regione Marche 29 giugno 2012, n. 22 (Disposizioni per  il  personale
dei consorzi di sviluppo industriale e modifica della legge regionale
15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del bilancio 2010"); 
    che la disposizione regionale impugnata, al comma 1, dispone  che
«Prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali  per
la copertura dei posti vacanti in organico, i Comuni  e  le  Province
che fanno parte rispettivamente del Consorzio di sviluppo industriale
delle Valli del Tronto, dell'Aso e  del  Tesino  di  cui  alla  legge
regionale 4 dicembre 2008, n. 35 (Riordino del Consorzio di  sviluppo
industriale delle Valli del Tronto, dell'Aso  e  del  Tesino)  e  del
Consorzio di sviluppo industriale  del  Fermano  di  cui  alla  legge
regionale 1°  giugno  1999,  n.  16  (Istituzione  del  Consorzio  di
sviluppo industriale del Fermano), attivano le procedure di mobilita'
previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni   pubbliche),   provvedendo   in   via    prioritaria
all'immissione in ruolo dei  dipendenti  del  Consorzio  di  sviluppo
industriale che facciano domanda di trasferimento»; 
    che, secondo il  ricorrente,  la  disposizione  censurata  -  nel
prevedere che i Comuni e le Province, che fanno parte rispettivamente
dei Consorzi di sviluppo industriale delle Valli del Tronto, dell'Aso
e del Tesino e del Consorzio  di  sviluppo  industriale  del  Fermano
(consorzi che  hanno  natura  di  enti  pubblici  economici)  debbano
provvedere,  primariamente,  alla  copertura  di  posti  vacanti   in
organico mediante attivazione delle procedure di  mobilita'  previste
dall'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche), preordinate alla immissione in ruolo  dei
dipendenti dei predetti Consorzi che ne facciano domanda, -  si  pone
in contrasto con l'art. 97, terzo comma, Cost.; 
    che,  infatti,  prosegue  il  Presidente  del   Consiglio,   tale
parametro costituzionale stabilisce che  l'accesso  nei  ruoli  delle
pubbliche amministrazioni possa  avvenire,  salvo  i  casi  stabiliti
dalla legge, solo per pubblico concorso, secondo  quanto  piu'  volte
ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, la  quale  ha  ritenuto
che il «concorso pubblico - quale meccanismo imparziale di  selezione
tecnica e neutrale dei piu' capaci sulla base del criterio del merito
- costituisce la forma generale e ordinaria di  reclutamento  per  le
pubbliche amministrazioni. Esso e' posto a presidio delle esigenze di
imparzialita' e di efficienza dell'azione  amministrativa»  (sentenza
n. 363 del 2006); 
    che, inoltre, sempre  a  detta  dell'Avvocatura  dello  Stato,  i
Consorzi di  sviluppo  industriale  hanno  natura  di  Enti  pubblici
economici (ex legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante  «Interventi  per
l'innovazione   e   lo   sviluppo   delle   piccole   imprese»),   e,
conseguentemente, i rapporti di lavoro da  questi  ultimi  costituiti
con  i  propri  dipendenti  sono  rapporti  di   lavoro   di   natura
privatistica, disciplinati dalle norme di  diritto  privato,  nonche'
dai Contratti collettivi nazionali di lavoro di settore; 
    che appare pertanto evidente come, con la disposizione censurata,
il  legislatore  regionale  abbia  inteso   estendere   l'ambito   di
applicazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 200l,  il  quale,  al
contrario, puo' trovare applicazione esclusivamente nei riguardi  del
personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, secondo quanto
previsto dall'art. l, comma 2, del medesimo decreto legislativo; 
    che, di conseguenza, con la disposizione regionale  censurata  si
e' data la possibilita' alle Province e ai Comuni che fanno parte dei
Consorzi di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale in  esame,
di immettere in ruolo  personale  senza  aver  superato  un  pubblico
concorso, violando, pertanto, il principio stabilito,  per  l'accesso
presso le  pubbliche  amministrazioni,  dall'art.  97,  terzo  comma,
Cost.; 
    che il ricorrente ritiene,  poi,  costituzionalmente  illegittimo
anche il comma 3 dell'art. 1 della legge reg. n.  22  del  2012,  la'
dove lo stesso stabilisce «Le spese per il personale dei Consorzi  di
cui al comma 1 trasferito ai Comuni e alle  Province  consorziate,  a
seguito della soppressione di servizi gestiti in forma associata  per
conto dei consorziati, non sono computate ai  fini  dell'articolo  l,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato.
Legge  finanziaria  2007)  e   dell'articolo   76,   comma   7,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
    che, secondo l'Avvocatura generale dello  Stato,  infatti,  detta
norma (peraltro, da considerarsi gia' costituzionalmente illegittima,
in via consequenziale, per la stretta correlazione con il  precedente
comma 1), nello stabilire la non computabilita' della spesa derivante
dall'immissione nei ruoli delle Province e dei Comuni  del  personale
dei Consorzi di sviluppo industriale di cui al  comma  1,  violerebbe
l'art.117,  terzo  comma,  Cost.,  in  quanto   -   in   materia   di
coordinamento della finanza pubblica - sarebbe  in  contrasto  con  i
principi fondamentali dettati dall'art. 1, commi  557  e  562,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria  2007),
e dall'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria); 
    che infatti - prosegue la parte ricorrente - la  sopra  ricordata
normativa statale, complessivamente intesa, e' volta a prevedere  che
«ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al  rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto  di
stabilita' interna assicurino la riduzione complessiva delle spese di
personale», «garantendo il contenimento della dinamica retributiva  e
occupazionale», e a porre, altresi',  il  divieto  di  assunzione  di
personale per gli enti nei quali l'incidenza delle spese relative  al
personale sia pari o superiore al cinquanta per cento; 
    che, in particolare, con l'art. 1, comma 557, della 1egge n.  296
del 2006, ritenuto da questa Corte «principio fondamentale in materia
di coordinamento della finanza pubblica» (cfr. sentenze  n.  212  del
2012 e n. 108 del 2011), il legislatore nazionale ha  fissato  alcuni
principi  fondamentali  al  riguardo,  volti   sia   alla   riduzione
dell'incidenza percentuale  delle  spese  di  personale  rispetto  al
complesso delle spese correnti, sia al contenimento  delle  dinamiche
retributive, nonche' alla razionalizzazione e allo snellimento  delle
strutture burocratico amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza  percentuale  delle
posizioni dirigenziali in organico; 
    che, pertanto, con tali norme, il legislatore statale  ha  inteso
fissare principi di coordinamento della finanza  pubblica,  ai  sensi
dell'art. 117, terzo comma, Cost., ai quali le  Regioni  non  possono
derogare, e che tanto meno possono  modificare  nell'esercizio  della
propria potesta' legislativa concorrente; 
    che, di conseguenza, il legislatore regionale, con il comma 3 del
citato art. 1, introducendo una deroga all'applicazione  della  sopra
ricordata normativa statale, espressione di principi di coordinamento
della finanza pubblica, e' venuto a travalicare  ampiamente  l'ambito
della propria potesta' legislativa concorrente, violando l'art.  117,
terzo comma, Cost.; 
    che, conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto,  per  la
difesa   pubblica,   deve    essere    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della  legge  della  Regione
Marche n. 22 del 2012; 
    che la Regione Marche non si e' costituita; 
    che, successivamente alla  proposizione  del  ricorso,  la  norma
regionale impugnata e' stata abrogata dall'art. 32 della legge  della
Regione Marche 27 novembre 2012, n.  37  (Assestamento  del  bilancio
2012); 
    che, a seguito di tale abrogazione, in data  9  aprile  2013,  il
Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di  rinuncia
al ricorso, con la corrispondente delibera adottata dal Consiglio dei
ministri il 27 marzo 2013. 
    Considerato  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questione di legittimita'  costituzionale  dell'articolo  1,
commi 1 e 3, della legge della Regione Marche 29 giugno 2012,  n.  22
(Disposizioni per il personale dei consorzi di sviluppo industriale e
modifica della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16  "Assestamento
del bilancio 2010"), in riferimento agli articoli 3, 97, terzo comma,
e 117, terzo comma, della Costituzione; 
    che la Regione Marche non si e' costituita; 
    che, nelle more del giudizio, la legge della  Regione  Marche  27
novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012), in particolare
con l'art. 32, ha abrogato 1a disposizione impugnata; 
    che, a seguito di cio', il ricorrente ha rinunciato al ricorso; 
    che, in  mancanza  di  costituzione  in  giudizio  della  Regione
resistente, l'intervenuta rinuncia al  ricorso  determina,  ai  sensi
dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze  n.
37 del 2013 e n. 302 del 2012). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                  Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI